ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 13.55.
Sull'ordine dei lavori.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto del Governo n. 367, quindi Pag. 223all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, rileva che il provvedimento in esame mira a dare attuazione alla delega disposta con la legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024), per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.
Ricorda che l'Unione europea inizialmente aveva già disposto norme specifiche per la protezione delle IG per quanto riguarda vini, bevande spiritose, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli, ma non per una protezione delle IG a livello dell'UE per i prodotti artigianali e industriali.
Con l'entrata in vigore del citato regolamento si istituisce una protezione a livello dell'UE delle IG anche per i prodotti artigianali e industriali, come per esempio: gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, e altri, integrando così la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo e adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali al livello dell'Unione europea.
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli, ripartiti in sette titoli.
Nell'ambito del Titolo I, dedicato ai principi generali, l'articolo 1 ribadisce che il campo di applicazione del decreto legislativo è l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, mentre l'articolo 2 reca le definizioni e le abbreviazioni.
All'interno del Titolo II, l'articolo 3 individua nel Ministero delle imprese e del made in Italy l'autorità nazionale per la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Gli articoli dal 4 al 16, compresi nell'ambito del Titolo II, disciplinano i profili attinenti alla presentazione, esame, valutazione delle domande, alla procedura nazionale di opposizione, nonché alla procedura nazionale di decisione.
Nell'ambito del Titolo IV, gli articoli 17 e 18 disciplinano rispettivamente le procedure di modifica del disciplinare di produzione di una IG protetta e di cancellazione delle IG protette registrate.
Il Titolo V, che si compone degli articoli 19 e 20, reca disposizioni in materia di controlli e monitoraggio relativi alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Il Titolo VI reca le disposizioni di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle previsioni del regolamento (UE) 2023/2411, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge n. 91 del 2025, che impongono l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Sul versante penale, l'articolo 21 modifica l'articolo 517-quater del codice penale, estendendo la tutela contro la contraffazione delle indicazioni geografiche anche ai prodotti artigianali e industriali, in coerenza con l'articolo 40 del regolamento (UE) 2023/2411. L'intervento colma una lacuna dell'ordinamento vigente, in quanto le condotte sanzionate non risultano pienamente riconducibili ad altre fattispecie penali in materia di marchi o frodi industriali, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Per quanto concerne le sanzioni amministrative, l'articolo 22 introduce un articolato sistema di sanzioni pecuniarie, applicabili salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti previsti dal regolamento europeo. Le sanzioni, comprese tra 250 e 24.000 euro, sono commisurate alla gravità delle condotte e colpiscono, tra l'altro, l'uso commerciale improprioPag. 224 delle indicazioni geografiche, l'usurpazione, l'imitazione o evocazione dei nomi protetti, l'impiego di indicazioni ingannevoli e l'immissione sul mercato di prodotti non conformi ai disciplinari di produzione. Sono previste altresì sanzioni accessorie, l'estensione della disciplina alle vendite a distanza e alle violazioni online. Al riguardo, segnala che ai sensi dell'articolo 22, comma 15, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche, quando diffuse a fini pubblicitari o commerciali tramite piattaforme online, sono qualificate come contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
L'articolo 23 disciplina infine la procedura di applicazione delle sanzioni.
Il Titolo VII, contenente gli articoli dal 25 al 27, reca le disposizioni finali.
Rammenta che, a legislazione vigente, già la legge n. 206 del 2023 (legge sul «Made in Italy»), agli articoli da 42 a 46, reca norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali. In proposito, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre misure di coordinamento tra lo schema di decreto legislativo ora in esame, di adeguamento al regolamento (UE) 2023/2411, e le citate norme della legge n. 206 del 2023: al di là di tale elemento, comunque, non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.
DL 200/2025: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2753 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, avverte che il provvedimento si compone di diciassette articoli. Per quanto attiene agli ambiti di competenza della XIV Commissione, segnala innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sulla base di quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla Missione 1 – Componente 1-Riforma 1.14 del PNRR. Ricorda che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2025, che ha previsto una rimodulazione del PNRR dell'Italia, l'attuazione del federalismo fiscale richiede preliminarmente l'entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009. La scadenza per l'obiettivo di definizione dei LEP programmato nel PNRR è il secondo trimestre 2026.
Il comma 10 dell'articolo 5 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, divieti che non hanno mai trovato applicazione in virtù di termini dilatori, via via prorogati, della relativa decorrenza.
I divieti in parola attenevano, rispettivamente, allo svolgimento di procedure sugli animali nell'ambito delle ricerche sugli xenotrapianti, intesi quali trapianti di uno o più organi tra animali appartenenti a specie diverse, nonché alle ricerche concernenti le sostanze d'abuso.
I divieti e le condizioni summenzionati rientrano tra le norme del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto Pag. 225una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»). In proposito rileva dunque che le disposizioni concorrono a superare, sia pure in parte, la predetta procedura d'infrazione.
L'articolo 6, ai commi 2 e 3, prevede, tra l'altro, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2026 i contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di detto profilo: rammento in proposito che la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha posto dei limiti al ricorso a tale forma contrattuale, tuttavia la formulazione testuale delle norme appare comunque idonea a superare il rischio di contrasto con la normativa dell'Unione europea nel presupposto che, in fase di concreta attuazione delle disposizioni nazionali, le stesse vengano interpretate ed applicate in senso strettamente conforme alla disciplina euro-unitaria, ciò d'altronde in ottemperanza ai princìpi generali che regolano i rapporti tra il diritto dell'Unione europea e gli ordinamenti giuridici nazionali.
L'articolo 13, comma 2, novella l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, che fissava al 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024) la decorrenza dell'obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile. Tale termine viene ora prorogato con decorrenza dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2026.
La proroga al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'obbligo summenzionato di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 si inserisce nel più ampio contesto attuativo della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e dei successivi aggiornamenti recati dalla direttiva (UE) 2023/2413 (cosiddetta RED III). In particolare, l'effettiva operatività dell'obbligo risulta strettamente connessa all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 del medesimo articolo 27, volto a definire le modalità di attuazione, verifica e compensazione dell'obbligo, nonché i criteri di contabilizzazione delle fonti rinnovabili, inclusi il calore di scarto e la quota rinnovabile dell'energia elettrica impiegata per il riscaldamento e il raffrescamento.
Al riguardo, la proroga appare funzionale a consentire il completamento dell'istruttoria tecnica e il coordinamento della disciplina nazionale con gli obiettivi aggiornati in materia di energie rinnovabili nel settore termico, come definiti dal PNIEC 2024 alla luce della direttiva RED III, nonché con le pertinenti indicazioni della Commissione europea, anche in considerazione delle criticità segnalate dagli operatori e del ritardo nell'adozione del decreto attuativo. Tale esigenza di allineamento assume particolare rilievo anche alla luce delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia per il mancato e tardivo recepimento della direttiva RED III.
In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Piero DE LUCA (PD-IDP) segnala preliminarmente che l'esame del provvedimento in sede referente non risulta ancora concluso. Nell'annunciare il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta testé formulata, evidenzia che la maggioranza ha presentato emendamenti identici riferiti al testo in esame, volti a sospendere di fatto, sine die, l'avvio delle procedure di gara per le concessioni balneari, subordinandolo alla conclusione delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea, con un conseguentePag. 226 slittamento dell'obbligo di avvio delle gare.
Osserva come tali proposte rischino di generare ulteriore incertezza normativa e amministrativa, in un contesto già caratterizzato da gravi ritardi. Ricorda, infatti, che si è ancora in attesa dell'emanazione, da parte del Governo, del decreto attuativo necessario a fornire indicazioni operative ai Comuni per l'indizione dei bandi, nonché di disposizioni chiare in materia di indennizzi per i concessionari uscenti e di aggiornamento dei canoni demaniali.
Rileva che, anziché affrontare tali priorità al fine di garantire certezze agli amministratori locali e agli operatori del settore, la maggioranza propone un intervento che rinvia in modo indefinito i termini per il rinnovo delle concessioni demaniali connesse alle strutture turistico-ricettive. A suo giudizio, si tratta di una soluzione complessa e incoerente, che introduce un trattamento discriminatorio tra diverse tipologie di concessioni all'interno del medesimo territorio nazionale e che scarica ulteriori responsabilità sui sindaci.
Sottolinea, inoltre, che il dialogo in corso con la Commissione europea, pur essendo fondamentale, non sta producendo risultati concreti e rischia di alimentare confusione. I predetti emendamenti, a suo avviso, pongono le basi per l'apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, in quanto suscettibile di violare la normativa europea in materia di concorrenza e di affidamento delle concessioni.
Auspica pertanto che gli emendamenti non vengano approvati, poiché rischierebbero di danneggiare un settore strategico per il Paese e di aggravare ulteriormente l'incertezza normativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 363.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, segnala che il presente atto del Governo contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Ricorda che il decreto legislativo n. 184 del 2023 è stato emanato in attuazione delle disposizioni della legge di delegazione europea 2021 (legge 127 del 2022).
Ricorda altresì che la direttiva (UE) 2021/2118 ha aggiornato i contenuti della direttiva 2009/103/CEE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, con l'obiettivo di una maggiore tutela dei diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente. Tra le altre disposizioni, la direttiva ha: esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CEE; allineato i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'Unione; migliorato le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserito norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte di una nuova assicurazione; definito strumentiPag. 227 indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli.
Passando al contenuto del provvedimento in esame, limitatamente ai profili di competenza della XIV Commissione e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera a), esenta dall'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile i veicoli privi di parti essenziali inidonei all'utilizzo come mezzo di trasporto. Inoltre prevede la possibilità di introdurre nuovi schemi assicurativi, che separino il premio per il rischio statico da quello per il rischio di circolazione per i veicoli d'epoca o di interesse storico-collezionistico, oppure di durata infra-annuale per i mezzi di trasporto ad uso stagionale.
La lettera b), recante modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo n. 209 del 2005 («Codice delle assicurazioni private» o «CAP») concernente gli obblighi assicurativi in materia di gare e competizioni sportive, riconosce, agli organizzatori di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, la possibilità di contrarre, in alternativa all'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), l'assicurazione per responsabilità civile generale. A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la modifica si è resa necessaria al fine di tutelare il settore dell'automobilismo sportivo italiano e di evitare di gravarlo con ulteriori costi derivanti dall'obbligo assicurativo RC auto in caso di gare e competizioni sportive, anche se le stesse si svolgano su circuiti chiusi o su strade interdette alla circolazione, tenendo presente le disposizioni della direttiva 2021/2118 (UE).
Alla luce della disamina svolta, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 4 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.10.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi.
COM(2025) 780 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del deputato Candiani, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala che la proposta in esame interviene su un segmento particolarmente sensibile dell'acquis europeo, collocato all'incrocio tra tutela del consumatore, credibilità del sistema di certificazione biologica e continuità degli scambi commerciali con i Paesi terzi.
Muovendo dal recente chiarimento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di uso del logo biologico dell'Unione e dei termini riferiti alla produzione biologica, l'iniziativa della Commissione mira a rafforzare la certezza giuridica del quadro normativo, evitando al contempo effetti distorsivi sul mercato interno.
La proposta solleva, in questa prospettiva, questioni di rilievo istituzionale in ordine all'equilibrio tra regime di equivalenza e requisiti di conformità, nonché al ricorso agli atti delegati quale strumento di adattamento del sistema, profili che meritano un'attenta valutazione nel corso dell'esame parlamentare.
La proposta di regolamento in esame è volta a rivedere il regolamento europeo vigente in materia di produzione, etichettaturaPag. 228 e certificazione dei prodotti biologici, con la finalità di rafforzare la tutela dei consumatori, garantire certezza giuridica agli operatori ed assicurare la continuità degli scambi nel settore dei prodotti biologici importati.
Le norme proposte intervengono anche su controlli e scambi commerciali con i Paesi terzi, con l'obiettivo di garantire che i consumatori possano compiere scelte informate nel momento in cui acquistano prodotti importati da Paesi extra-UE i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'UE.
A tal fine il nuovo intervento attua una recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE (nella causa C-240/23 del 4 ottobre 2024) sull'utilizzo del logo dell'UE per i prodotti biologici e proroga al 31 dicembre 2036 gli accordi di equivalenza con i Paesi terzi che altrimenti scadrebbero alla fine di quest'anno.
In particolare la decisione da ultimo richiamata ha chiarito che il logo biologico UE e, in linea di principio, i termini riferiti alla produzione biologica possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/848. La Corte ha altresì precisato che i prodotti importati da Paesi terzi in regime di equivalenza non possono utilizzare il logo biologico UE qualora non soddisfino integralmente tali requisiti, pur potendo recare il logo biologico del Paese terzo di origine, anche se contenente termini quali «bio», «eco» o «organic».
In ragione della necessità d'introdurre tale proroga, ritenuta tanto più necessaria alla luce delle attuali sfide geopolitiche che possono avere conseguenze anche per il commercio internazionale di prodotti agricoli e alimentari, la Commissione europea attribuisce alla proposta carattere di urgenza, ritenendo che le nuove norme debbano entrare in vigore entro la fine del 2026 e per tale motivo, come troppo frequentemente accade in questa legislatura europea, non l'ha accompagnata con una valutazione di impatto. Nella relazione si sottolinea tuttavia che sono state condotte consultazioni con portatori di interessi e operatori del settore.
Rileva come tale assenza limiti la possibilità di apprezzare in modo sistematico gli effetti delle diverse opzioni regolatorie, in particolare con riferimento agli oneri per gli operatori e all'impatto sul sistema dei controlli.
A pochi anni dall'adozione del regolamento vigente, approvato nel 2018 ed applicato a partire dal 2022, le nuove misure di modifica accolgono la richiesta di semplificazione normativa avanzata dagli operatori del settore con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi inutili e aumenti dei costi, e in tal modo sostenere ulteriormente la competitività del settore ottimizzando la produzione a vantaggio di produttori, di commercianti e consumatori.
Le norme proposte dovrebbero avere un impatto positivo e di promozione sull'agricoltura biologica – comparto in costante crescita negli ultimi dieci anni, che oggi impegna l'11 per cento dei terreni agricoli dell'UE – e sono coerenti con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione nel Green Deal e nella comunicazione recante la Strategia dal produttore al consumatore, in cui si stabilisce di destinare alla produzione biologica entro il 2030 almeno il 25 per cento della superficie agricola dell'UE.
Dalle nuove norme la Commissione europea attende risparmi annuali diretti sui costi amministrativi per un totale di 47,8 milioni di euro, di cui 45,9 milioni per le imprese e 1,9 milioni per le amministrazioni, e ulteriori risparmi per le imprese stimati in 109,2 milioni di euro una tantum e 90,2 milioni di euro in risparmi annuali.
Con riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, che costituisce l'oggetto principale dell'esame, la Commissione europea ritiene che le disposizioni oggetto di modifica incidano su condizioni di commercializzazione, etichettatura e informazione del consumatore che operano intrinsecamente nel contesto del mercato interno e degli scambi transfrontalieri. Un intervento limitato al livello nazionale esporrebbe a un rischio di frammentazione normativa, con possibili divergenze nell'uso dei termini riferiti alla produzione biologica e del logo Pag. 229UE, compromettendo sia la fiducia dei consumatori sia la parità di condizioni concorrenziali tra operatori. L'azione a livello dell'Unione appare pertanto necessaria e più efficace.
Con riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta rispetti il principio di proporzionalità, in quanto si limita a modifiche puntuali del regolamento (UE) 2018/848, senza estenderne indebitamente l'ambito applicativo. Le misure previste risultano mirate a garantire chiarezza e certezza giuridica, prevedendo al contempo soglie, esenzioni e periodi transitori idonei a evitare oneri sproporzionati per gli operatori economici e per le autorità di controllo.
Rinviando per approfondimenti alla documentazione del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea, passa quindi ad illustrare sinteticamente i principali contenuti della proposta.
La proposta prevede, in particolare:
l'introduzione di prescrizioni supplementari per l'uso del logo biologico UE da parte dei prodotti importati in regime di equivalenza;
il ricorso ad atti delegati per integrare o aggiornare tali prescrizioni;
una soglia massima del 5 per cento di ingredienti non biologici autorizzati nei prodotti trasformati importati;
semplificazioni in materia di certificazione e controlli per talune categorie di operatori;
la proroga fino al 31 dicembre 2036 del riconoscimento dei Paesi terzi e degli organismi di controllo equivalenti.
Con riferimento a questa proroga, il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con undici Paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici.
Su tale base, la Commissione europea porta avanti scambi tecnici con tali Paesi. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro.
La Commissione europea ritiene pertanto necessario e urgente che tali Paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.
L'articolo 2 reca le disposizioni sull'entrata in vigore del regolamento.
Conclude sottolineando l'importanza della proposta in esame per il settore delle coltivazioni e produzioni biologiche, proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni, tanto più necessarie in assenza di una valutazione di impatto.
Ricorda infine che il termine per l'espressione del parere sulla conformità al principio di sussidiarietà scadrà il 18 marzo 2026.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure volte ad agevolare il trasporto di materiali, merci e personale militari in tutta l'Unione.
COM(2025) 847 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, osserva preliminarmente, sul piano politico, che la proposta viene incontro alle aspirazioni ideali di chi ritiene che la difesa europea non debba basarsi esclusivamente sugli investimenti in armi. Fa quindi presente che la proposta in esame si colloca nel cuore della nuova architettura europea della sicurezza e della difesa, affrontando Pag. 230uno dei principali colli di bottiglia operativi emersi negli ultimi anni: la capacità dell'Unione e degli Stati membri di garantire spostamenti rapidi, sicuri e coordinati di forze, mezzi e materiali militari sul territorio europeo.
L'iniziativa segna un passaggio qualitativo nell'integrazione tra politica dei trasporti, difesa europea e gestione delle crisi, ponendo al centro il tema del duplice uso delle infrastrutture civili e militari.
La proposta inoltre consolida un approccio complementare e non competitivo rispetto all'Alleanza atlantica, operando una equiparazione funzionale, in determinati casi, degli Stati aderenti alla NATO agli Stati membri UE ed una integrazione delle esigenze dell'Alleanza nel sistema informativo e nelle procedure.
Politicamente, il regolamento rafforza l'idea di un'UE più capace e affidabile all'interno dell'Alleanza atlantica, senza mettere in discussione le rispettive competenze.
La proposta di regolamento, che la Commissione europea ha presentato assieme ad una comunicazione adottata congiuntamente all'Alta rappresentante, è volta infatti ad istituire un quadro per rafforzare la mobilità militare tra Stati membri nel territorio dell'UE, ovvero il trasporto transfrontaliero – e alle frontiere esterne dell'UE – di materiali, merci e personale militare.
L'iniziativa si inserisce nelle politiche dell'UE per la difesa e l'industria della difesa che, a causa dei molteplici cambiamenti e delle sfide che caratterizzano lo scenario geopolitico attuale, stanno assumendo centralità nella corrente legislatura europea.
La mobilità militare, consistente nella capacità delle Forze armate degli Stati membri di spostare rapidamente truppe e materiali nell'Unione e attraverso le sue frontiere esterne per finalità militari, è un fattore abilitante essenziale ai fini della sicurezza e della deterrenza a livello europeo, alla base della preparazione e della prontezza dell'Unione.
La Commissione europea ritiene essenziale incrementare le capacità di mobilità militare per la sicurezza e difesa dell'UE, nonché per la sua capacità di reagire a perturbazioni naturali o provocate dall'uomo.
Ricorda in particolare che la necessità e l'urgenza di migliorare la mobilità militare degli Stati membri e dell'UE nel suo complesso è sottolineata dal Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, adottato dalla Commissione europea nel marzo 2025, in cui si stabilisce l'obiettivo di affrontare gli ostacoli normativi e infrastrutturali esistenti, unitamente alle carenze di attrezzature e risorse.
La successiva Tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa entro il 2030, adottata il 16 ottobre 2025, ha individuato traguardi e tappe per il raggiungimento di tale obiettivo, e annunciato il pacchetto sulla mobilità militare, di cui la proposta in esame fa parte.
Anche il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 26 giugno 2025, aveva invitato la Commissione e l'Alta rappresentante a presentare proposte per il potenziamento della mobilità militare.
In precedenza, il tema è stato affrontato nel 2018 con un primo Piano d'azione dell'UE sulla mobilità militare, seguito da un secondo Piano d'azione nel 2022, mentre nel marzo 2025, il Consiglio ha individuato nell'UE quattro corridoi di mobilità militare prioritari (settentrionale, centro-settentrionale, centro-meridionale e orientale).
Il regolamento riveduto sulla rete transeuropea dei trasporti impegna del resto gli Stati membri a integrare la mobilità militare nella politica europea dei trasporti, con l'obiettivo di creare una rete a duplice uso, obiettivo sostenuto nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 con 1,69 miliardi di euro attraverso il regolamento sul Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), con cui sono stati finanziati 95 progetti in 21 Stati membri.
Nel prossimo ciclo finanziario, la Commissione europea ha proposto di decuplicare le risorse per la mobilità militare e gli Stati membri potranno inoltre sostenere gli investimenti a favore di infrastrutture a duplice uso, in particolare quelli nelle infrastrutturePag. 231 TEN-T, anche attraverso i piani di partenariato nazionali e regionali ridestinando a tale ambito parte dei fondi della politica di coesione e utilizzare lo Strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE).
Con riguardo alla compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, oggetto principale dell'odierno esame, la Commissione europea sottolinea la dimensione essenzialmente transnazionale delle attività di mobilità militare per cui ritiene necessario un quadro normativo armonizzato a livello dell'UE che stabilisca un approccio coerente e uniforme, mentre ritiene che le lacune nelle capacità di trasporto e logistiche, non possano essere colmate da iniziative nazionali degli Stati membri sia per i notevoli investimenti necessari che per evitare inutili duplicazioni o approcci nazionali contrastanti.
La proposta richiama, a sostegno, la relazione speciale n. 04/2025 della Corte dei conti europea, che evidenzia carenze di progettazione e di attuazione nel settore della mobilità militare.
La Commissione europea valuta la proposta coerente anche con il principio di proporzionalità, ritenendo adeguatamente bilanciate la semplificazione delle norme e delle procedure e la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di mobilità militare.
La Commissione europea sottolinea che il regolamento proposto non pregiudica la sovranità degli Stati membri nel decidere se spostare proprie forze militari all'interno dell'Unione o concedere alle forze armate di un altro Stato membro l'autorizzazione a transitare nel proprio territorio, ma mira a migliorare l'efficienza complessiva della mobilità militare a livello dell'UE consentendo un'attuazione efficace di decisioni che restano nella sfera di autonomia nazionale.
Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea, passa quindi ad illustrare sinteticamente i principali contenuti della proposta, che si compone di 7 capi e 53 articoli.
Il regolamento si applica (articolo 2) al trasporto all'interno dell'UE di materiali, merci e personale militare, operato da civili o da forze armate degli Stati membri o da alleati della NATO e stabilisce:
un quadro per le procedure di autorizzazione per il trasporto militare transfrontaliero, misure per garantire un trasporto militare sicuro e senza interruzioni e per semplificare le formalità doganali alle frontiere esterne dell'UE;
misure efficienti, coordinate ed efficaci per facilitare il trasporto militare in situazioni temporanee, straordinarie e urgenti;
norme per adeguare le infrastrutture di trasporto a duplice uso idonee alle finalità militari e civili e a rafforzarne la resilienza rispetto a ogni tipo di minaccia;
misure per condividere e mettere in comune le capacità di trasporto e logistiche dell'Unione e degli Stati membri e ad aumentare la visibilità delle capacità di trasporto esistenti per il trasporto militare.
Introduce autorizzazioni permanenti o ad hoc tra Stati membri per l'invio, il transito o il sorvolo aereo di forze e mezzi militari, stabilendo tempi e procedure per il loro rilascio.
Stabilisce (articoli da 1 a 13) le condizioni per consentire ad un altro Stato membro l'utilizzo di tracce ferroviarie, per garantire la continuità dei trasporti militari e le condizioni per il trasporto di merci pericolose o carichi eccezionali e introduce esenzioni da alcune limitazioni alla circolazione, semplificazioni dei controlli doganali alle frontiere esterne.
Prevede la creazione di un sistema informativo digitale sulla mobilità militare (articolo 14) e la possibile equiparazione di Stati aderenti all'Alleanza atlantica agli Stati membri dell'UE nel campo delle attività di trasporto militare necessarie ad operazioni comuni.
Prevede la creazione (articoli da 18 a 31) di un Sistema europeo di risposta rafforzataPag. 232 per la mobilità militare («EMERS»), le cui misure si applicherebbero all'intero territorio dell'Unione per agevolare il trasporto militare in circostanze eccezionali. L'EMERS costituisce l'elemento più politicamente sensibile della proposta, poiché consente una risposta rapida e coordinata in situazioni di crisi e rafforza la capacità di deterrenza e di reazione dell'UE.
Al tempo stesso occorre essere consapevoli che l'attivazione comporta deroghe significative alle norme ordinarie (trasporti civili, orari, cabotaggio, infrastrutture).
L'assenza di compensazioni per gli operatori civili durante l'accesso prioritario potrebbe generare tensioni a livello nazionale e la durata e l'eventuale proroga dell'EMERS potrebbero assumere un rilievo politico non trascurabile. Il tema centrale diventa dunque la definizione delle soglie di attivazione e delle garanzie procedurali.
Introduce norme (articoli da 32 a 34) per l'individuazione, la protezione e la resilienza delle infrastrutture a duplice uso.
Prevede (articolo 35) la creazione di una riserva di solidarietà per la mobilità militare, per la condivisione di attrezzature, mezzi di trasporto, veicoli e beni mobili a duplice uso – pubblici o appaltati a privati – degli Stati membri o da questi acquistati con finanziamento dell'UE.
Assegna tra l'altro agli Stati membri il compito di introdurre un diritto d'uso temporaneo (articolo 36) di infrastrutture, mezzi o attrezzature situati nel proprio territorio e necessari per operazioni di trasporto militare, adottare norme per poter concludere contratti quadro con fornitori di servizi di trasporto a duplice uso e nominare un coordinatore nazionale per il trasporto militare transfrontaliero.
Infine, apporta modifiche o introduce deroghe alla normativa unionale vigente in materia di interoperabilità del sistema ferroviario, attuazione del «Cielo unico europeo», sicurezza aerea e riservatezza delle informazioni.
Ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla conformità al principio di sussidiarietà scade il 19 marzo 2026.
In conclusione, sottolinea l'importanza della proposta al nostro esame per l'intero sviluppo della difesa europea e propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 4 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.