SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.35.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2396 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'intesa allo stesso allegata, stipulata il 21 febbraio 2025 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.
Segnala che il testo del provvedimento, composto da 27 articoli, è corredato di relazione tecnica e che il disegno di legge non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, osserva che nella propria relazione si soffermerà sulle sole disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In primo luogo, fa presente che l'articolo 4 disciplina l'assistenza spirituale dei militari ortodossi per quanto riguarda la loro partecipazione alle attività religiose e per quanto attiene alle esequie in caso di decesso in servizio degli stessi. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme in questione hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca, tuttavia, elementi di informazione volti ad Pag. 42escludere che da tale disciplina possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con riferimento all'articolo 10, evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi ortodossa romena d'Italia, sia lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sia lavoratori autonomi, sia assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa in specifiche festività religiose. Sottolinea che per i suddetti lavoratori vi è l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative senza diritto ad alcun compenso straordinario. Fa, inoltre, presente che il diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, facendo comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento. Segnala, in proposito, che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che la disposizione, stando al tenore letterale della formulazione, prevede l'obbligo di recupero delle ore lavorative senza diritto ad alcun compenso straordinario con riferimento a tutte le citate festività. Ciò stante, poiché tale obbligo non è invece previsto per la generalità dei lavoratori, con riferimento alle festività ordinarie eventualmente coincidenti con quelle della Diocesi ortodossa romena d'Italia, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a tale profilo, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali contenziosi da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rileva, quindi, che l'articolo 16 prevede che, agli effetti tributari, gli enti civilmente riconosciuti della Diocesi ortodossa romena d'Italia, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, siano equiparati a enti con finalità di beneficenza o istruzione. Fa, quindi, presente che la norma consente loro di svolgere attività diverse da quelle di religione o culto, le quali sono soggette alle leggi statali e al regime tributario previsto per le medesime, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi. Osserva che la relazione tecnica afferma che, sulla base delle informazioni fornite dalla citata Diocesi circa gli enti ad essa appartenenti, dalle verifiche condotte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta 2022 è emerso un gettito attribuibile agli enti medesimi pressoché inesistente e che, pertanto, sempre secondo la predetta relazione tecnica, non si determinerebbero effetti finanziari, anche qualora ai soggetti in questione fosse applicabile un regime impositivo diverso. Al riguardo, ritiene in ogni caso necessario acquisire maggiori elementi a supporto dell'assenza di effetti finanziari, posto che la relazione tecnica fonda tale conclusione su dati riferiti al solo periodo d'imposta 2022, anche al fine di verificare se tali dati siano rappresentativi della piena operatività degli enti interessati, tenuto conto del carattere post-pandemico dell'esercizio 2022.
Segnala, poi, che l'articolo 20 sancisce che la Repubblica prende atto che la Diocesi ortodossa romena d'Italia si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. Rileva che la norma prevede, altresì, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame le persone fisiche possano dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino a 1.032,91 euro, a favore della Diocesi, dei suoi enti controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, demandando la definizione delle modalità per la predetta deduzione ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Evidenzia che la relazione tecnica quantifica, dunque, gli oneri finanziari derivanti dalla norma individuando, sulla base delle donazioni effettuate nel 2023 e del limite di 1.032,91 euro previsto dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, una base agevolabile di circa 0,65 milioni di euro, determinata in base ai dati forniti dalla Diocesi ortodossa Pag. 43romena circa le erogazioni liberali effettuate dai fedeli nell'anno 2023, considerando il limite massimo deducibile. Sottolinea peraltro che, applicando un'aliquota marginale media del 35 per cento, viene stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 0,23 milioni di euro per l'IRPEF, 0,01 milioni di euro per l'addizionale regionale e 0,004 milioni di euro per l'addizionale comunale, con oneri totali che sono valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Al riguardo, osserva che l'utilizzo di dati storici riferiti a un periodo privo di benefici fiscali, ossia l'anno 2023, potrebbe non riflettere i futuri comportamenti connessi all'introduzione del beneficio fiscale, che appare suscettibile di favorire un ampliamento della platea dei donatori e dell'entità dei versamenti, con conseguente possibile maggior perdita di gettito. Ciò stante, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito a tale profilo, posto che la stima di 0,65 milioni di euro non sembrerebbe considerare il predetto possibile ampliamento. Ritiene che andrebbero, altresì, esplicitati i criteri alla base della scelta di un'aliquota marginale media IRPEF del 35 per cento e alla sua idoneità a riflettere la capacità reddituale dei donatori. In tale quadro, considerato che la relazione tecnica, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2025, quantifica gli effetti finanziari a decorrere dall'anno 2026, anche a causa del meccanismo del saldo-acconto, ritiene necessario differire la decorrenza degli oneri dall'anno 2026 all'anno 2027, ipotizzando che il corrente anno sia quello di entrata in vigore del provvedimento.
Infine, con riferimento all'articolo 27, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che il comma 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e 224.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per l'anno 2026, evidenzia l'opportunità di modificare la disposizione in commento facendo riferimento al fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, ferma restando l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri già segnalata con riferimento all'articolo 20.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste formulate dalla relatrice, chiarisce che le disposizioni dell'articolo 4, che disciplinano l'assistenza spirituale ai militari ortodossi appartenenti alla Diocesi ortodossa romena d'Italia, non determinano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione alle attività religiose ed ecclesiastiche è espressamente subordinata al rispetto delle esigenze di servizio e, a tal fine, gli interessati potranno avvalersi degli istituti già previsti a legislazione vigente, quali permessi, licenze e recuperi compensativi.
Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 10, che disciplinano l'astensione dall'attività lavorativa nelle festività religiose, riproducono il testo di analoghe disposizioni contenute in precedenti intese stipulate con altre confessioni religiose e sono volte a riconoscere ai lavoratori appartenenti alla Diocesi ortodossa romena d'Italia i medesimi diritti spettanti ai lavoratori delle altre confessioni religiose, consentendo di astenersi dall'attività lavorativa, salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, fermo restando che, qualora le festività ortodosse coincidano con quelle nazionali, tutti i lavoratori avranno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa senza dover recuperare le ore di lavoro non prestate.Pag. 44
Osserva, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 16, relative al regime tributario degli enti della Diocesi ortodossa romena d'Italia, non determinano effetti negativi in termini di gettito, in quanto le imposte versate dai predetti enti sono risultate pressoché inesistenti anche nei periodi di imposta 2023 e 2024.
Precisa, infine, che la stima degli effetti delle disposizioni dell'articolo 20 si basa sui dati forniti dalla Diocesi ortodossa romena d'Italia e deve considerarsi particolarmente prudenziale, tenuto conto in particolare che è stata considerata un'aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 35 per cento, a fronte di un'aliquota marginale media risultante dal modello di microsimulazione IRPEF per i soggetti che effettuano le medesime erogazioni liberali nei confronti di altre confessioni religiose pari al 27 per cento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2396, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le disposizioni dell'articolo 4, che disciplinano l'assistenza spirituale ai militari ortodossi appartenenti alla Diocesi ortodossa romena d'Italia, non determinano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione alle attività religiose ed ecclesiastiche è espressamente subordinata al rispetto delle esigenze di servizio e, a tal fine, gli interessati potranno avvalersi degli istituti già previsti a legislazione vigente, quali permessi, licenze e recuperi compensativi;
le disposizioni dell'articolo 10, che disciplinano l'astensione dall'attività lavorativa nelle festività religiose, riproducono il testo di analoghe disposizioni contenute in precedenti intese stipulate con altre confessioni religiose e sono volte a riconoscere ai lavoratori appartenenti alla Diocesi ortodossa romena d'Italia i medesimi diritti spettanti ai lavoratori delle altre confessioni religiose, consentendo di astenersi dall'attività lavorativa, salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, fermo restando che, qualora le festività ortodosse coincidano con quelle nazionali, tutti i lavoratori avranno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa senza dover recuperare le ore di lavoro non prestate;
le disposizioni di cui all'articolo 16, relative al regime tributario degli enti della Diocesi ortodossa romena d'Italia, non determinano effetti negativi in termini di gettito, in quanto le imposte versate dai predetti enti sono risultate pressoché inesistenti anche nei periodi di imposta 2023 e 2024;
la stima degli effetti delle disposizioni dell'articolo 20 si basa sui dati forniti dalla Diocesi ortodossa romena d'Italia e deve considerarsi particolarmente prudenziale, tenuto conto in particolare che è stata considerata un'aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 35 per cento, a fronte di un'aliquota marginale media risultante dal modello di microsimulazione IRPEF per i soggetti che effettuano le medesime erogazioni liberali nei confronti di altre confessioni religiose pari al 27 per cento;
rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nel corso dell'anno 2026, gli effetti delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 20 inizieranno a dispiegarsi a decorrere dall'anno 2027 e occorre fare riferimento alla riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenzaPag. 45 del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2026,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 27, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: in 418.000 euro per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028;
sostituire le parole: bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: bilancio triennale 2026-2028;
sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta del 5 marzo 2025, ha già esaminato, ai fini dell'espressione del parere all'indirizzo della Commissione Cultura, la presente proposta di legge, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Segnala che in tale circostanza la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, diretta a introdurre una clausola di invarianza finanziaria di ordine generale riferita all'attuazione della medesima proposta di legge e che la Commissione Cultura, nella seduta del 26 marzo 2025, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando un unico emendamento, volto a recepire integralmente la suddetta condizione.
Tanto considerato, nel rilevare che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel convenire circa l'assenza di rilievi finanziari del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole su di esso formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento in esame.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, i quali non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non Pag. 46presentano rilievi problematici dal punto di vista finanziario.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2370 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Segnala che il provvedimento, assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, è corredato di relazione tecnica, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Evidenzia che l'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le ADI in Italia, firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della Confessione religiosa in data 17 dicembre 2024, modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con la legge n. 517 del 1988. In particolare, segnala che le norme prevedono che l'attribuzione alle ADI delle somme relative all'otto per mille derivanti dalle scelte non espresse dai contribuenti viene effettuata in proporzione alle scelte espresse. Fa presente che tale previsione sostituisce la dichiarazione di rinuncia dell'ADI alla quota relativa alle scelte non espresse a favore della gestione statale, contenuta nel testo vigente del comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 517 del 1988.
Rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che esso si limita a modificare la disciplina riguardante la ripartizione tra gli aventi diritto delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF già iscritte nel bilancio dello Stato, rimanendo fermo l'importo complessivo da assegnare. In proposito, non ha osservazioni da formulare, sia alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica, sia in considerazione del fatto che il minore afflusso alla gestione statale delle somme dell'otto per mille, che potrebbe derivare dalle disposizioni in esame, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, giacché tali somme, a legislazione vigente, presentano carattere eventuale e non sono destinate al miglioramento dei saldi, bensì a ulteriori interventi di spesa.
Tanto premesso, propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2605 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, reca modifica alla legge n. 409 del 1993, di integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Fa presente che il provvedimento, che non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, è corredato di relazione tecnica a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Stante il carattere ordinamentale delle norme rilevato anche dalla medesima relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2026.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine del 10 febbraio, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel comunicare che la relazione tecnica risulta ancora in fase di ultimazione, confida tuttavia che, già nel corso della prossima settimana, il Governo possa provvedere alla sua trasmissione presso questa Commissione.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) rivolge un sollecito al Governo, per il tramite della sottosegretaria Albano, affinché provveda alla tempestiva trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione, il cui termine ultimo risulta peraltro già trascorso.
Sottolinea, infatti, l'importanza che il provvedimento in esame, sul quale si è registrata un'ampia convergenza da parte delle diverse forze politiche, anche in considerazione della rilevanza strategica delle disposizioni da esso recate ai fini della promozione dei centri di elaborazioni dati, possa prontamente proseguire il proprio iter in Assemblea, presso la quale è già calendarizzato per il mese di febbraio.
Auspica, peraltro, che tale ritardo sia dipeso esclusivamente da ragioni oggettive attinenti allo svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie e non celi, viceversa, un'eventuale contrarietà politica del Governo stesso rispetto all'ipotesi che la disciplina delegante in tale delicata materia sia affidata ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, preso atto del sollecito rivolto dalla deputata Bonetti, si impegna a farsene tramite presso il Governo ai fini di una celere conclusione dell'istruttoria in corso.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che potrebbe verosimilmente avere luogo già nel corso della prossima settimana, tenuto conto che lo stesso risulta già iscritto nel calendario dei lavori di Assemblea per il mese di febbraio.
La seduta termina alle 14.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Atto n. 364.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2026.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel ricordare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto esprimere il parere di propria competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare.
Atto n. 366.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame opera una revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare disciplinato dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Fa presente che tale schema di decreto è stato predisposto in base alla delega conferita dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 201 del 2023 e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge n. 119 del 2022.
Nel segnalare preliminarmente di non avere osservazioni da formulare sugli articoli 1, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 e 20, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In particolare, con riferimento all'articolo 3, nel prendere atto della potenziale riduzione di oneri derivante dalla previsione di un solo tenente generale al comando del Corpo sanitario unificato, ritiene che andrebbe confermato se la legislazione vigente prevede l'automatico avanzamento nei gradi apicali, in corrispondenza all'organico di diritto delle singole Forze armate. Conviene, altresì, con la relazione tecnica in merito alla circostanza che il dispositivo ridurrà, progressivamente, anche il numero di tenenti generali in quiescenza, per l'effetto derivante dalla promozione al grado di un maggiore generale al posto di tre, come evidenziato nella tabella 1 contenuta nella medesima relazione tecnica, con un ulteriore, conseguente risparmio di oneri. In merito all'inserimento nel Codice dell'ordinamento militare dell'articolo 188-ter, previsto sempre dall'articolo 3, ritiene che andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente per tutte le attività attribuite al Comandante della sanità militare, dalla consulenza all'innovazione, dalla ricerca sanitaria allo sviluppo e all'utilizzo delle innovazioni tecnologiche. Relativamente alla possibilità di avvalersi di Difesa Servizi S.p.a., Pag. 49andrebbero viceversa fornite informazioni aggiuntive in merito alle convenzioni in atto, contratti di servizio, con l'Amministrazione militare, nonché ragguagli in merito agli oneri previsti a tal fine per ciascuna delle Forze armate, con particolare riferimento al settore sanitario.
Per quanto concerne l'articolo 4, che prevede la stipula di accordi con le aziende sanitarie locali, segnala che andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito agli eventuali protocolli d'intesa già in atto, con esposizione dei relativi oneri per i servizi prestati nei distinti ambiti di intervento. Ritiene che andrebbero, inoltre, fornite indicazioni in merito alle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente. Nel complesso, posto che la relazione tecnica assicura che le disposizioni ivi previste, necessarie per adeguare le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare alla riorganizzazione della Sanità militare, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 5, in relazione all'articolo 210 del Codice dell'ordinamento militare e alla previsione della possibilità di svolgere attività di libera professione intramuraria, evidenzia che sarebbe utile svolgere un approfondimento circa l'adeguatezza degli spazi, dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici per il controllo dei volumi prestazionali.
Per quanto concerne l'articolo 6, in relazione al nuovo articolo 651-ter del Codice dell'ordinamento militare previsto dalla lettera f) del comma 1, andrebbe garantito che il previsto corso formativo dei nuovi ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare possa essere svolto a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla modifica all'articolo 666 del Codice dell'ordinamento militare recata dalla lettera o) del comma 1, anche se la relazione tecnica afferma che l'innalzamento del limite massimo del numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico da un ventiseiesimo a un ventitreesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi è in funzione del transito della dotazione organica inerente al soppresso comparto sanitario e psicologico dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanità militare, ritiene che andrebbero comunque forniti dati quantitativi dimostrativi della proporzionalità della modifica rispetto alle risorse transitate.
Con riferimento all'articolo 7, in relazione alle modifiche ai vari articoli del Codice dell'ordinamento militare inerenti alla formazione del personale del Corpo sanitario militare unificato, segnala la necessità di acquisire elementi informativi confermativi in merito alla possibilità di svolgere le previste attività di formazione in favore dei militari del Corpo sanitario militare unificato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fa, inoltre, presente che analoghe conferme sarebbero opportune con riferimento alle Accademie militari, per le quali l'articolo 720 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla lettera e) del comma 1, prevede che dovranno provvedere alla formazione anche degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare.
Con riferimento all'articolo 8, posto che la relazione tecnica evidenzia che lo spostamento di personale implica la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in termini di assegnazioni sui capitoli stipendiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe in ogni caso fornito un quadro di sintesi delle variazioni che interverranno negli stanziamenti già previsti in bilancio.
In merito all'articolo 12, evidenzia che la relazione tecnica rileva che coloro che transitano nel nuovo Corpo unico della Sanità militare provenienti dall'Arma dei carabinieri perdono il diritto ad emolumenti legati all'appartenenza a Forze di polizia, come l'indennità pensionabile, ma potranno avvalersi dell'indennità mensile di cui all'articolo 1 della legge n. 1054 del 1970 e del compenso per lavoro straordinario e che comunque, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'articolo 1776 del Codice dell'ordinamento militare non vi può essere Pag. 50un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza e che le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam. A tale proposito, osserva che sarebbe utile acquisire maggiori informazioni, sia pure in forma sintetica, sulle suddette differenze retributive e previdenziali.
Rispetto all'articolo 14, che prevede, per il solo biennio 2027-2028, il reclutamento aggiuntivo di complessivi 60 marescialli, osserva che mentre la relazione tecnica afferma che tale reclutamento avverrà sempre nell'ambito delle quote di posti autorizzati a legislazione vigente, tale limitazione non è esplicitata nel nuovo articolo 2197-ter.2 del Codice dell'ordinamento militare. Ritiene che sarebbe, quindi, da valutare un allineamento del testo della proposta normativa in esame alla relazione tecnica.
Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, in merito alla clausola di invarianza finanziaria generale prevista all'articolo 19, rammenta innanzitutto che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che per le disposizioni corredate di tale clausola la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2026.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 9 febbraio 2026, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora dunque possibile per la Commissione procedere all'espressione del parere.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 4 febbraio scorso in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 376.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'Allegato A, numero 10, della legge n. 91 del 2025, recante la legge di delegazione europea per l'anno 2024, provvede all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Segnala che il provvedimento, composto di 4 articoli, reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ed è corredato di relazione tecnica.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto in esame non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
Propone, pertanto, di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, non ravvisando profili problematici dal punto di vista finanziario sul provvedimento in esame, concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Atto n. 375.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che lo schema di decreto in esame provvede all'attuazione della delega conferita dall'articolo 9 della legge n. 91 del 2025, recante la legge di delegazione europea per l'anno 2024, finalizzata al recepimento, entro il 21 gennaio 2026, della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
In particolare, fa presente che la delega prevede di apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della citata direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, anche per le persone giuridiche.
Rileva, inoltre, che la predetta delega prevede di apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di introdurre adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva.
In tale quadro, nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, avverte che nella propria relazione si soffermerà sulle sole disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.Pag. 52
In relazione alle nuove fattispecie di reato introdotte dal provvedimento in esame, ritiene che sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi in merito all'ipotizzabile impatto in termini di fabbisogni di risorse sia relativamente alle attività istruttorie volte all'accertamento e alla repressione dei nuovi reati, sia relativamente ai procedimenti volti alla comminazione delle sanzioni penali, dal momento che la sostenibilità di tali adempimenti è espressamente prevista a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 10, che istituisce il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura generale della Corte di cassazione, di cui faranno parte anche i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati e il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato, dal momento che si tratta di attività rientranti nelle ordinarie competenze di natura istituzionale delle diverse autorità giudiziarie requirenti, nel segnalare di non avere osservazioni in proposito, ritiene, comunque che andrebbe valutato se mantenere al comma 4 la clausola che prevede che alle attività di supporto al predetto Sistema di coordinamento si provvede nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, visto che l'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero decreto legislativo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Atto n. 374.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 4 febbraio scorso, fa presente che la destinazione della spesa prevista dallo schema di decreto in esame risulta conforme alla finalità di spesa di cui al comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, che ha disposto un incremento della dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, prevedendo che le risorse stanziate siano destinate al «potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi».
Al riguardo, segnala che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto in esame nell'adunanza del 18 novembre 2025, ha espressamente riconosciuto che l'amministrazione competente, nell'attuazione del citato comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, ha effettuato una scelta di merito, in quanto, a fronte di una norma recante un finanziamento destinato al pagamento di indennità, ha optato per la finalizzazione di una quota consistente di tali risorse all'aumento, in via permanente, del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione e, per la quota rimanente di finanziamento, all'incremento delle predette indennità.
Assicura, inoltre, che le determinazioni assunte dal Ministero della difesa in ordine all'incremento del contingente del personalePag. 53 non dirigenziale addetto agli uffici di diretta collaborazione sono strettamente connesse con la rivisitazione organizzativa imposta dagli impegni dettati dal particolare contesto internazionale e con l'introduzione, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99 del 2024, nell'ambito dei predetti uffici di diretta collaborazione, dell'Ufficio comunicazione Difesa e dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, che necessitano di risorse umane aggiuntive.
Sottolinea, altresì, che al fine di meglio chiarire tale scelta di merito, all'articolo 1, comma 1, in recepimento dell'osservazione formulata al riguardo dal Consiglio di Stato, in sede di adozione definitiva del provvedimento si preciserà che l'incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa disposto dallo schema di regolamento in esame è disposto per le finalità di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025.
Fa presente, infine, che le novelle introdotte al codice dell'ordinamento militare dal decreto legislativo n. 94 del 2017 sono volte essenzialmente ad assicurare che la carriera degli ufficiali con grado di maggiore e tenente colonnello abbia sviluppo dirigenziale, senza tuttavia che vi sia una corrispondenza tra i medesimi gradi e la dirigenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e, pertanto, ai tenenti colonnelli assegnati all'Ufficio di diretta collaborazione è riconosciuto il trattamento economico accessorio definito ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che corrisponde a quello riconosciuto al personale civile appartenente all'area dei funzionari.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (Atto n. 374);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la destinazione della spesa prevista dallo schema di decreto in esame risulta conforme alla finalità di spesa di cui al comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, che ha disposto un incremento della dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, prevedendo che le risorse stanziate siano destinate al “potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi”;
al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto in esame nell'adunanza del 18 novembre 2025, ha espressamente riconosciuto che l'amministrazione competente, nell'attuazione del citato comma 6-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, ha effettuato una scelta di merito, in quanto, a fronte di una norma recante un finanziamento destinato al pagamento di indennità, ha optato per la finalizzazione di una quota consistente di tali risorse all'aumento, in via permanente, del contingente di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione e, per la quota rimanente di finanziamento, all'incremento delle predette indennità;
le determinazioni assunte dal Ministero della difesa in ordine all'incremento del contingente del personale non dirigenzialePag. 54 addetto agli uffici di diretta collaborazione sono strettamente connesse con la rivisitazione organizzativa imposta dagli impegni dettati dal particolare contesto internazionale e con l'introduzione, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99 del 2024, nell'ambito dei predetti uffici di diretta collaborazione, dell'Ufficio comunicazione Difesa e dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, che necessitano di risorse umane aggiuntive;
al fine di meglio chiarire tale scelta di merito, all'articolo 1, comma 1, in recepimento dell'osservazione formulata al riguardo dal Consiglio di Stato, in sede di adozione definitiva del provvedimento si preciserà che l'incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa disposto dallo schema di regolamento in esame è disposto per le finalità di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025;
le novelle introdotte al codice dell'ordinamento militare dal decreto legislativo n. 94 del 2017 sono volte essenzialmente ad assicurare che la carriera degli ufficiali con grado di maggiore e tenente colonnello abbia sviluppo dirigenziale, senza tuttavia che vi sia una corrispondenza tra i medesimi gradi e la dirigenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e, pertanto, ai tenenti colonnelli assegnati all'Ufficio di diretta collaborazione è riconosciuto il trattamento economico accessorio definito ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, che corrisponde a quello riconosciuto al personale civile appartenente all'area dei funzionari;
rilevata l'opportunità di:
modificare l'articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento al fine di precisare che la destinazione della spesa prevista dal presente provvedimento è conforme alle finalità di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, nei termini prospettati dal parere reso sul provvedimento dal Consiglio di Stato;
modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di precisare che l'amministrazione chiamata a provvedere all'attuazione del provvedimento è il Ministero della difesa,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: In conformità alle disposizioni con le seguenti: Per le finalità;
All'articolo 2, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della difesa vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Atto n. 369.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2026.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è Pag. 55stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. Nel ricordare che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto procedere alla deliberazione delle valutazioni di propria competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.
Atto n. 370.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, premette che, su un piano generale, il finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stato finanziato, in misura pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, in misura pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 213 del 2023, in misura pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 1, comma 302, della legge n. 207 del 2024. Segnala, quindi, che una quota di tali risorse, pari a 169,2 milioni di euro annui, è stata destinata alla copertura finanziaria di quota parte dei costi recati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 25 novembre 2024, recante l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, mentre dei residui 280,8 milioni di euro annui una quota pari a circa 149,5 milioni di euro annui è destinata alla copertura finanziaria dello schema di decreto in esame.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, che prevedono l'inserimento di un programma di screening e di sorveglianza dei soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella o dell'ovaio, avverte che, non essendo disponibili dati italiani certi riguardo al tasso di adesione alla fase di identificazione, trattandosi di un programma di nuova introduzione, si è fatto riferimento alla letteratura specifica in materia di screening per altre forme neoplastiche e che, in particolare, è stata adottata una stima prudenziale del tasso di adesione al nuovo programma, basata sui valori più elevati registrati per analoghi screening nell'anno 2022.
Precisa, poi, che i dati pubblicati concernenti il numero di donne con neoplasia mammaria o ovarica portatrici di una variante patologica germinale di almeno uno dei due geni sono scarsi e di dubbia qualità, non essendo disponibili studi rigorosi condotti in Italia e, pertanto, si è fatto riferimento all'incidenza percentuale rilevata in studi di alta qualità realizzati in passato all'estero, che hanno utilizzato metodi sensibili e moderni di rilevamento delle varianti patogene BRCA1-2.
Fa quindi presente che gli oneri per i test genetici sulle donne familiari di casi affetti da tumore a partire dal secondo anno di osservazione sono stati prudenzialmente considerati pari a quelli del primo anno, in assenza di dati utili per la stima degli oneri per tale periodo di osservazione.
Per quanto attiene, invece, agli oneri correlati alla fase di sorveglianza, chiarisce che, in carenza di dati italiani attendibili, la recente letteratura internazionale mostra Pag. 56che l'adesione media delle parenti di donne operate per carcinoma mammario o ovarico a programmi di sorveglianza radiologica intensiva è variabile e si attesta intorno al 50-60 per cento quando si considerano tutti i gruppi di rischio nella popolazione generale, mentre laddove le donne sono seguite da cliniche specializzate o da genetisti clinici l'adesione può superare l'80 per cento, tuttavia, anche nei gruppi più motivati, la partecipazione a tutti gli esami consigliati declina fortemente, scendendo sotto il 20 per cento dopo uno o due anni.
Evidenzia, inoltre, che la Tabella B riportata nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame è stata predisposta sulla base di una ricognizione normativa regionale in tema di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la sorveglianza di pazienti sani portatori di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRCA2, tenendo conto delle indicazioni delle linee guida italiane ed europee disponibili al 2022, che evidenziano aree di incertezza riguardo alla efficacia e alla sicurezza della maggior parte delle prestazioni diagnostiche nelle coorti di donne con età inferiore a 25 o superiore a 70 anni.
Sottolinea, altresì, che i dati riportati nella predetta Tabella B devono essere rettificati, determinando maggiori oneri in misura pari a circa 21.000 euro annui, che trovano ampia copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili per l'attuazione del provvedimento.
Osserva, poi, che i costi per i test delle malattie lisosomiali e per le immunodeficienze severe sono stati stimati in misura pari, rispettivamente, a 17,5 euro e 12 euro, assumendo come riferimento, per la stima dell'impatto finanziario complessivo, i dati relativi alla regione Toscana, già dotata di un'organizzazione consolidata.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, rileva che la stima del gettito atteso del ticket pagato per il dosaggio della luteotropina, valutata in circa 2,12 milioni di euro annui, è ricavata dall'osservazione dei dati del sistema Tessera sanitaria.
Per quanto attiene ai dati relativi alla terapia psicoeducazionale individuale o di gruppo per disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, fermo restando che gli effetti dei mancati introiti da ticket sono considerati dalla relazione tecnica nell'ambito delle valutazioni riferite all'articolo 5, conferma la congruità della platea dei beneficiari degli interventi, desunta da dati regionali, anche in assenza di dati afferenti alle casistiche registrate nella regione Veneto.
Con riferimento alla ricerca di mutazioni e polimorfismi noti, avverte che il valore di 120.000 soggetti riportato nella relazione tecnica risulta congruo, basandosi su dati prudenziali relativi alle evidenze emerse nel periodo di riferimento, nell'ambito di ciascuna analisi.
Per quanto attiene all'elastografia transiente epatica, fa presente che la platea di riferimento è stata considerata sulla base dei dati forniti dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica (CNEC) dell'Istituto superiore di sanità e, stante l'impossibilità di effettuare una stima puntuale della platea di riferimento, per un'analisi di impatto economico complessivo si sono considerati i soli assistiti con cirrosi, pari a 180.000 unità, presupponendo che la spesa sia compensata sia dal risparmio relativo alla quota di biopsie epatiche evitata in virtù dell'introduzione della nuova prestazione, sia dal fatto che non tutti i potenziali beneficiari ne usufruiranno, considerando altresì che la prestazione è alternativa all'ecografia dell'addome superiore.
Per quanto attiene all'inserimento di nuovi geni di riferimento, osserva che la stima di impatto è stata ancorata al dato rilevato in Lombardia, operando una riparametrazione lineare sul resto della popolazione italiana, in assenza di dati epidemiologici e previsionali tali da consentire una correzione della stima.
Rileva, inoltre, che il costo unitario delle prestazioni relative al pannello di immunofenotipizzazione di fattori prognostici e predittivi per patologia tumorale della mammella suscettibile di trattamento con farmaci inibitori del checkpoint immunitario è pari a 222 euro e, sulla base della letteraturaPag. 57 scientifica, si è stimata una frequenza annua di esecuzione della prestazione pari a 1.485 casi.
Con riferimento all'articolo 4, in materia di assistenza protesica, evidenzia che l'applicazione dell'incremento tariffario del 9 per cento rispetto al 1999, previsto dall'articolo 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007, e non dall'articolo 1, comma 380, citato dalla relazione tecnica, in assenza di altri dati disponibili, è stata verificata attraverso un'analisi a campione dei prezzi di mercato di alcuni degli ausili considerati.
Precisa, inoltre, che l'importo complessivo di 402.181 euro riferito ai soli ausili dell'elenco 1 relativi alla classe 06 «Ortesi e protesi», riportato nella tabella riepilogativa degli oneri, è determinato dalla somma dell'importo di 332.911 euro, corrispondente agli oneri afferenti alle dieci regioni considerate dalla relazione tecnica per i volumi erogati, e dell'importo di 70.000 euro, corrispondente agli oneri stimati afferenti alle restanti dieci regioni non considerate, la cui popolazione si attesta a circa il 20 per cento della popolazione nazionale.
Segnala, poi, che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari con riferimento agli ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco 2B, dal momento che le relative prestazioni sono già ricomprese nell'ambito di procedure di gara pubblica, i cui oneri trovano integrale copertura nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in quanto riconducibili a procedure di approvvigionamento programmate e finanziate a legislazione vigente.
Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di esenzione per malattie croniche e invalidanti, chiarisce che la quantificazione della platea dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica contenuta nella relazione tecnica risulta congrua, in quanto stime riportate da fonti recenti potrebbero essere influenzate da fenomeni di emersione diagnostica connessi alle iniziative avviate negli ultimi anni, senza che ciò implichi necessariamente una variazione dell'incidenza o della prevalenza della patologia.
Con riferimento all'idrosadenite cronica suppurativa, rammenta che il parere fornito dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica (CNEC) dell'Istituto superiore di sanità ha stimato un'incidenza sulla popolazione italiana dello 0,056 per cento, del quale, in base al secondo registro italiano per la idrosadenite suppurativa, circa il 20,1 per cento in stadio III di Hurley e, pertanto, applicando tali percentuali alla popolazione residente, risulta una platea di circa 6.700 pazienti interessati.
Osserva, quindi, che la stima dei soggetti con diagnosi di malattia polmonare da micobatteri non tubercolari contenuta nella relazione tecnica è compatibile con il dato relativo ai casi validati per ospedale, in quanto tale ultimo dato riguarda il numero di segnalazioni o di casi rilevati a livello di singola struttura, che può includere più registrazioni riferibili al medesimo soggetto.
Con riferimento all'anoressia o bulimia nervosa, considerata l'assenza di studi epidemiologici recenti su ampi campioni di popolazione, fa presente che sono stati raccolti, attraverso gli assessorati alla salute regionali, i dati sul numero di pazienti con codice di esenzione «Anoressia nervosa, bulimia attiva» e l'assenza di dati afferenti alle casistiche registrate nella regione Veneto non incide sulla validità delle stime, considerando anche il marginale impatto dell'intervento.
Rileva, inoltre, che la prestazione con codice 92.12.3 «Somministrazione di farmaci per malattie autoimmuni o immunomediate» è inclusa tra quelle aggiunte in esenzione e, pertanto, può essere prescritta in una delle due impegnative e non aumenta il calcolo del mancato introito da ticket.
Con riferimento alla maggiore ampiezza della platea dei soggetti che beneficiano dell'esenzione per psicosi rispetto a quella dei soggetti che assumono antipsicotici o litio, occorre considerare che gli antipsicotici sono solo una delle classi farmacologiche utilizzate in questo gruppo eterogeneo di pazienti e il litio è indicato nella profilassi delle recidive del disturbo bipolare e Pag. 58di episodi depressivi maggiori e nel trattamento di episodi maniacali.
Per quanto attiene all'articolo 6, che disciplina le prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, segnala che il modello matematico di valutazione economica ha calcolato due misurazioni anticorpali in quanto il confine tra spesa pubblica e beneficio clinico si colloca sulla soglia dei due test, mentre il valore di 10 euro per singolo esame è stato ricavato dalla media aritmetica di media geometrica, moda e mediana seguendo una modalità già adottata in sede di elaborazione dei contenuti del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 novembre 2024, recante l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, ai fini della definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.
Chiarisce, infine, che gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in termini di saldo netto da finanziare equivalgono a quelli in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (Atto n. 370);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
su un piano generale, il finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stato finanziato, in misura pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021, in misura pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 213 del 2023, in misura pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, dall'articolo 1, comma 302, della legge n. 207 del 2024;
una quota di tali risorse, pari a 169,2 milioni di euro annui, è stata destinata alla copertura finanziaria di quota parte dei costi recati dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 novembre 2024, recante l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale;
dei residui 280,8 milioni di euro annui una quota pari a circa 149,5 milioni di euro annui è destinata alla copertura finanziaria dello schema di decreto in esame;
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, che prevedono l'inserimento di un programma di screening e di sorveglianza dei soggetti a rischio eredo-familiare per tumore della mammella o dell'ovaio, non essendo disponibili dati italiani certi riguardo al tasso di adesione alla fase di identificazione, trattandosi di un programma di nuova introduzione, si è fatto riferimento alla letteratura specifica in materia di screening per altre forme neoplastiche;
in particolare, è stata adottata una stima prudenziale del tasso di adesione al nuovo programma, basata sui valori più elevati registrati per analoghi screening nell'anno 2022;
i dati pubblicati concernenti il numero di donne con neoplasia mammaria o ovarica portatrici di una variante patologica germinale di almeno uno dei due geni sono scarsi e di dubbia qualità, non essendo disponibili studi rigorosi condotti in Italia e, pertanto, si è fatto riferimento Pag. 59all'incidenza percentuale rilevata in studi di alta qualità realizzati in passato all'estero, che hanno utilizzato metodi sensibili e moderni di rilevamento delle varianti patogene BRCA1-2;
gli oneri per i test genetici sulle donne familiari di casi affetti da tumore a partire dal secondo anno di osservazione sono stati prudenzialmente considerati pari a quelli del primo anno, in assenza di dati utili per la stima degli oneri per tale periodo di osservazione;
per quanto attiene agli oneri correlati alla fase di sorveglianza, in carenza di dati italiani attendibili, la recente letteratura internazionale mostra che l'adesione media delle parenti di donne operate per carcinoma mammario o ovarico a programmi di sorveglianza radiologica intensiva è variabile e si attesta intorno al 50-60 per cento quando si considerano tutti i gruppi di rischio nella popolazione generale, mentre laddove le donne sono seguite da cliniche specializzate o da genetisti clinici l'adesione può superare l'80 per cento, tuttavia, anche nei gruppi più motivati, la partecipazione a tutti gli esami consigliati declina fortemente, scendendo sotto il 20 per cento dopo uno o due anni;
la Tabella B riportata nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame è stata predisposta sulla base di una ricognizione normativa regionale in tema di prestazioni di specialistica ambulatoriale per la sorveglianza di pazienti sani portatori di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRCA2, tenendo conto delle indicazioni delle linee guida italiane ed europee disponibili al 2022, che evidenziano aree di incertezza riguardo alla efficacia e alla sicurezza della maggior parte delle prestazioni diagnostiche nelle coorti di donne con età inferiore a 25 o superiore a 70 anni;
i dati riportati nella predetta Tabella B devono essere rettificati, determinando maggiori oneri in misura pari a circa 21.000 euro annui, che trovano ampia copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili per l'attuazione del provvedimento;
i costi per i test delle malattie lisosomiali e per le immunodeficienze severe sono stati stimati in misura pari, rispettivamente, a 17,5 euro e 12 euro, assumendo come riferimento, per la stima dell'impatto finanziario complessivo, i dati relativi alla regione Toscana, già dotata di un'organizzazione consolidata;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, la stima del gettito atteso del ticket pagato per il dosaggio della luteotropina, valutata in circa 2,12 milioni di euro annui, è ricavata dall'osservazione dei dati del sistema Tessera sanitaria;
per quanto attiene ai dati relativi alla terapia psicoeducazionale individuale o di gruppo per disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, fermo restando che gli effetti dei mancati introiti da ticket sono considerati dalla relazione tecnica nell'ambito delle valutazioni riferite all'articolo 5, si conferma la congruità della platea dei beneficiari degli interventi, desunta da dati regionali, anche in assenza di dati afferenti alle casistiche registrate nella regione Veneto;
con riferimento alla ricerca di mutazioni e polimorfismi noti, il valore di 120.000 soggetti riportato nella relazione tecnica risulta congruo, basandosi su dati prudenziali relativi alle evidenze emerse nel periodo di riferimento, nell'ambito di ciascuna analisi;
per quanto attiene all'elastografia transiente epatica, la platea di riferimento è stata considerata sulla base dei dati forniti dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica (CNEC) dell'Istituto superiore di sanità e, stante l'impossibilità di effettuare una stima puntuale della platea di riferimento, per un'analisi di impatto economico complessivo si sono considerati i soli assistiti con cirrosi, pari a 180.000 unità, presupponendoPag. 60 che la spesa sia compensata sia dal risparmio relativo alla quota di biopsie epatiche evitata in virtù dell'introduzione della nuova prestazione, sia dal fatto che non tutti i potenziali beneficiari ne usufruiranno, considerando altresì che la prestazione è alternativa all'ecografia dell'addome superiore;
per quanto attiene all'inserimento di nuovi geni di riferimento, la stima di impatto è stata ancorata al dato rilevato in Lombardia, operando una riparametrazione lineare sul resto della popolazione italiana, in assenza di dati epidemiologici e previsionali tali da consentire una correzione della stima;
il costo unitario delle prestazioni relative al pannello di immunofenotipizzazione di fattori prognostici e predittivi per patologia tumorale della mammella suscettibile di trattamento con farmaci inibitori del checkpoint immunitario è pari a 222 euro e, sulla base della letteratura scientifica, si è stimata una frequenza annua di esecuzione della prestazione pari a 1.485 casi;
con riferimento all'articolo 4, in materia di assistenza protesica, l'applicazione dell'incremento tariffario del 9 per cento rispetto al 1999, previsto dall'articolo 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007, e non dall'articolo 1, comma 380, citato dalla relazione tecnica, in assenza di altri dati disponibili, è stata verificata attraverso un'analisi a campione dei prezzi di mercato di alcuni degli ausili considerati;
l'importo complessivo di 402.181 euro riferito ai soli ausili dell'elenco 1 relativi alla classe 06 “Ortesi e protesi”, riportato nella tabella riepilogativa degli oneri, è determinato dalla somma dell'importo di 332.911 euro, corrispondente agli oneri afferenti alle dieci regioni considerate dalla relazione tecnica per i volumi erogati, e dell'importo di 70.000 euro, corrispondente agli oneri stimati afferenti alle restanti dieci regioni non considerate, la cui popolazione si attesta a circa il 20 per cento della popolazione nazionale;
la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari con riferimento agli ausili per la comunicazione e l'informazione di cui all'elenco 2B, dal momento che le relative prestazioni sono già ricomprese nell'ambito di procedure di gara pubblica, i cui oneri trovano integrale copertura nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in quanto riconducibili a procedure di approvvigionamento programmate e finanziate a legislazione vigente;
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di esenzione per malattie croniche e invalidanti, la quantificazione della platea dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica contenuta nella relazione tecnica risulta congrua, in quanto stime riportate da fonti recenti potrebbero essere influenzate da fenomeni di emersione diagnostica connessi alle iniziative avviate negli ultimi anni, senza che ciò implichi necessariamente una variazione dell'incidenza o della prevalenza della patologia;
con riferimento all'idrosadenite cronica suppurativa, il parere fornito dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica (CNEC) dell'Istituto superiore di sanità ha stimato un'incidenza sulla popolazione italiana dello 0,056 per cento, del quale, in base al secondo registro italiano per la idrosadenite suppurativa, circa il 20,1 per cento in stadio III di Hurley e, pertanto, applicando tali percentuali alla popolazione residente, risulta una platea di circa 6.700 pazienti interessati;
la stima dei soggetti con diagnosi di malattia polmonare da micobatteri non tubercolari contenuta nella relazione tecnica è compatibile con il dato relativo ai casi validati per ospedale, in quanto tale ultimo dato riguarda il numero di segnalazioni o di casi rilevati a livello di singola struttura, che può includere più registrazioni riferibili al medesimo soggetto;
con riferimento all'anoressia o bulimia nervosa, considerata l'assenza di studi epidemiologici recenti su ampi campioni di Pag. 61popolazione, sono stati raccolti, attraverso gli assessorati alla salute regionali, i dati sul numero di pazienti con codice di esenzione “Anoressia nervosa, bulimia attiva” e l'assenza di dati afferenti alle casistiche registrate nella regione Veneto non incide sulla validità delle stime, considerando anche il marginale impatto dell'intervento;
la prestazione con codice 92.12.3 “Somministrazione di farmaci per malattie autoimmuni o immunomediate” è inclusa tra quelle aggiunte in esenzione e, pertanto, può essere prescritta in una delle due impegnative e non aumenta il calcolo del mancato introito da ticket;
con riferimento alla maggiore ampiezza della platea dei soggetti che beneficiano dell'esenzione per psicosi rispetto a quella dei soggetti che assumono antipsicotici o litio, occorre considerare che gli antipsicotici sono solo una delle classi farmacologiche utilizzate in questo gruppo eterogeneo di pazienti e il litio è indicato nella profilassi delle recidive del disturbo bipolare e di episodi depressivi maggiori e nel trattamento di episodi maniacali;
per quanto attiene all'articolo 6, che disciplina le prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, il modello matematico di valutazione economica ha calcolato due misurazioni anticorpali in quanto il confine tra spesa pubblica e beneficio clinico si colloca sulla soglia dei due test, mentre il valore di 10 euro per singolo esame è stato ricavato dalla media aritmetica di media geometrica, moda e mediana seguendo una modalità già adottata in sede di elaborazione dei contenuti del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 novembre 2024, recante l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica e ambulatoriale, ai fini della definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica;
gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in termini di saldo netto da finanziare equivalgono a quelli in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 625 del 4 febbraio 2026, a pagina 129, seconda colonna, trentasettesima riga, la parola: «industriali» è soppressa.