SEDE REFERENTE
Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.45.
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
C. 2374 Lupi.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2025.
Marco OSNATO, presidente, avverte che lo scorso venerdì 6 febbraio, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono state presentate 22 proposte emendative (vedi allegato 1).
Rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, debbono ritenersi inammissibili le proposte emendative estranee all'oggetto del provvedimento, che reca modifiche puntuali alla disciplina del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art Bonus), allo scopo di estendere il novero dei beneficiari di tale agevolazione fiscale, introducendo inoltre connesse misure di controllo sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali.
Alla luce delle suddette considerazioni, debbono ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
l'articolo aggiuntivo Manzi 1.01, che introduce e disciplina una detrazione Irpef per l'acquisto di libri, in favore dei soli contribuenti persone fisiche, nella misura del 19 per cento. Si tratta peraltro di materia oggetto di altre proposte di legge all'esame della Commissione (C. 1776 Consiglio regionale Veneto e C. 2449 Mollicone);
l'articolo aggiuntivo Manzi 1.02, che introduce e disciplina un nuovo credito d'imposta, attribuito direttamente alle imprese editoriali indipendenti, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di carta destinata alla stampa di titoli a bassa o media tiratura;
l'articolo aggiuntivo Manzi 1.03, che introduce e disciplina un nuovo credito d'imposta attribuito direttamente alle piccole case editrici indipendenti, pari al 20 per cento delle spese sostenute per attività editoriali e di promozione della lettura;
l'articolo aggiuntivo Alifano 1.04, che istituisce un Fondo volto a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali che abbiano subito danni in conseguenza di eventi sismici o meteorologici estremi, nonché volto a sostenere istituti e luoghi di cultura anche per l'abbattimento di barriere architettoniche.
Avverte inoltre che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Rinvia quindi alla riunione dell'ufficio di presidenza convocata al termine delle odierne sedute la definizione delle modalità del seguito dell'esame del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.50.
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in Pag. 64attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2370 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, segnala anzitutto che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Il principio della regolazione con intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia, tra cui le Assemblee di Dio in Italia – ADI. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui «culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 289 del 1930). Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.
Sotto il profilo identitario, le ADI costituiscono l'espressione italiana del movimento evangelico del risveglio pentecostale, originatosi a Los Angeles nel 1906. Secondo i dati del Centro studi sulle nuove religioni – CESNUR (dati del 2023), la confessione conta circa 120.000 aderenti sul territorio nazionale. Le ADI hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349.
I rapporti di ADI con lo Stato sono stati disciplinati dall'Intesa del 29 dicembre 1986, approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 517, che rappresenta la fonte pattizia oggetto dell'intervento modificativo in esame. Il procedimento volto alla revisione dell'Intesa ha avuto inizio nel 2010, al fine di ottenere la possibilità di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF derivante dalle scelte non espresse dai contribuenti – a cui ADI aveva precedentemente rinunciato – e si è concluso il 17 dicembre 2024.
Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, che sottopone all'approvazione parlamentare la modifica dell'Intesa, esso consta di 3 articoli.
L'articolo 1 stabilisce che il disegno di legge modifica l'Intesa tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, sulla base della già menzionata Intesa stipulata il 17 dicembre 2024.
Di competenza della Commissione Finanze è l'articolo 2, che novella l'articolo 23 della legge di approvazione dell'Intesa tra lo Stato e le ADI. In particolare, il comma 1, lettera a), del disegno di legge aggiunge tra le finalità cui possono essere destinati i proventi derivanti dall'otto per mille del gettito IRPEF anche quelle assistenziali e culturali, come richiesto dalla stessa confessione religiosa.
La lettera b) – intervenendo sul comma 2 del citato articolo 23 – consente alle ADI di concorrere anche alla ripartizione dei fondi dell'otto per mille derivanti delle scelte non espresse dai contribuenti, in proporzione alle scelte ricevute. Precedentemente, infatti, il comma 2 dell'articolo 23 recava la dichiarazione di rinuncia della confessione religiosa a tale quota a favore della gestione statale.
Infine, la lettera c) specifica che tale quota è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, come risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
L'articolo 3 reca infime l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.
Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2605 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, rammenta che secondo il disposto dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ricorda, a tale proposito, che la Tavola valdese è l'organo esecutivo del Sinodo, l'assemblea rappresentativa delle Chiese che compongono la Chiesa evangelica valdese.
L'intesa tra le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese e lo Stato italiano – recepita dalla legge n. 449 del 1984 – è stata oggetto di una prima modifica con la richiamata legge n. 409 del 1993, che ha previsto una forma di deducibilità dall'IRPEF per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese, nonché il concorso della Tavola valdese alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 2 del disegno di legge in esame, intervenendo in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, novella l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 409 del 1993, ampliando il novero dei soggetti tramite cui la Tavola valdese può utilizzare le somme dell'otto per mille ad essa destinate. In particolare, si intendono includere in tale ambito, oltre agli enti parte dell'ordinamento valdese e agli altri organismi associativi ed ecumenici, come sinora previsto, tutti gli organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale.
In proposito, rileva che la locuzione «organismi senza fini di lucro» risulta più estesa rispetto a quella di «ente del Terzo settore». Difatti, sono enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».
La modifica illustrata mira, dunque, ad ampliare – rispetto alla categoria degli enti del Terzo settore – la platea di soggetti cui la Tavola valdese può affidarsi.
Osserva infine che restano, invece, invariate le finalità – limitate a interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero – per cui la Tavola valdese può utilizzare, direttamente o indirettamente, le somme ad essa devolute dai contribuenti con l'otto per mille.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sul disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, sono state tenute in debito conto alcune considerazioni di merito formulate dal suo gruppo.
Pag. 66Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Dal contenuto del provvedimento, come testé illustrato dal relatore, sembra evincersi una reale implementazione dei corpi intermedi della società, argomento che riveste particolare interesse per il gruppo M5S.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 3).
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 218 D'Attis e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, ricorda che il provvedimento si compone di 9 articoli. Evidenzia che l'articolo 1 prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale; l'articolo 2 disciplina interventi di screening e prevenzione contro l'HPV – Human Papilloma Virus; l'articolo 3 prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione; l'articolo 4 riguarda la presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie; l'articolo 5 reca disposizioni in materia di accertamento dell'infezione da HIV; l'articolo 6 prevede specifici divieti a carico dei datori di lavoro in materia di accertamento dello stato di sieropositività dei dipendenti; l'articolo 7 istituisce la sezione del Comitato tecnico sanitario per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale; infine, gli articoli 8 e 9 recano, rispettivamente, disposizioni finanziarie e l'abrogazione della legge n. 135 del 1990, volta a disciplinare la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui la proposta di legge in esame intende aggiornare i contenuti, pur facendo salve le risorse finanziare già iscritte nel bilancio dello Stato.
Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 7 dell'articolo 5, che prescrive che i soggetti con accertata infezione da HIV non debbano essere discriminati in nessun caso e, in particolare, per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.
Formula dunque una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 4).
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sulla proposta di legge in esame. Esprime apprezzamento sul testo unitariamente adottato dalla Commissione di merito, riservandosi la presentazione, nelle opportune sedi, di proposte emendative, allo scopo di meglio precisare alcuni passaggi.
Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, condividendone le finalità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva Pag. 67(UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 363.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2026.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per rendere il parere è scaduto il 6 febbraio 2026 e che il rappresentante del Governo, nella seduta del 3 febbraio scorso ha dato la propria disponibilità ad attendere il parere della Commissione sino ad oggi, mercoledì 11 febbraio. Invita dunque il relatore, onorevole Lovecchio, a formulare una proposta di parere.
Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), relatore, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che illustra (vedi allegato 5).
Enrica ALIFANO (M5S) rammenta che la relazione del Garante nazionale degli assicurati, professor Antonio Coviello – elaborata in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo – evidenzia alcuni aspetti critici delle norme proposte.
In primo luogo, lo schema di decreto legislativo introduce la facoltà di assicurare il solo rischio statico; la citata relazione suggerisce di estendere tale possibilità a tutti i veicoli non posti in circolazione e ricoverati in aree private, così come a quelli in sosta su aree pubbliche.
Condivide inoltre le criticità rilevate dal Garante in ordine all'eccessiva ampiezza della delega attribuita all'IVASS, soprattutto in relazione alla gestione di dati potenzialmente lesivi della privacy.
Un ulteriore tema sollevato riguarda, infine, le criticità insite nella validità quinquennale dell'attestato di rischio.
La proposta di parere formulata dal relatore non sembra avere preso in considerazione tali rilievi; sono stati tuttavia avanzati alcuni suggerimenti che auspica possano essere accolti dal Governo.
Per tali motivi, preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo sul provvedimento in esame.
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo PD sul provvedimento in esame, che recepisce alcune semplificazioni normative introdotte dal diritto unionale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore (vedi allegato 5).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 378.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, in primo luogo ricorda che il regolamento (UE) 2024/2809 e la direttiva (UE) 2024/2811 sono stati approvati in quanto parte di un pacchetto unico, il cosiddetto Listing Act, presentato dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022 e finalizzato a rendere i mercati dei capitali pubblici dell'UE più attraenti per le aziende e a facilitare la quotazione in particolare delle piccole e medie imprese.
Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 13, commi 1, 2 e 6 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91). I principi di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1809 sono contenuti al comma 2 dell'articolo 13 della richiamataPag. 68 legge n. 91 del 2025. Si segnalano, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie; coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809.
I principi di delega concernenti il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 sono, invece, contenuti al comma 6 del medesimo articolo 13, secondo cui il Governo è tenuto all'attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione; mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel TUF, per le finalità ivi previste; – prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega in esame.
Ricorda che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 è fissato al 5 giugno 2026. In ragione di ciò, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega conferita al Governo, in attuazione del meccanismo dello slittamento, scade il 5 maggio 2026. Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2024/2811, la legge di delegazione europea 2024 fissa i termini di scadenza della delega in 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge, pertanto il 10 luglio 2026.
Passando all'esame del provvedimento, segnala che esso si compone di 4 articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), novella il TUF introducendo una disciplina organica per la ricerca in materia di investimenti, in conformità alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2811; rammenta che il suo gruppo parlamentare ha formulato diversi emendamenti su tale materia durante l'esame della Legge di bilancio per il 2026. In particolare, la norma precisa che la ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento o da terzi e utilizzata dai soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti o a essi distribuita, debba essere corretta, chiara e non fuorviante, nonché chiaramente identificabile.
Il provvedimento prevede, poi, che la ricerca sponsorizzata dall'emittente – vale a dire la ricerca pagata in tutto o in parte dall'emittente – debba essere prodotta nel rispetto del relativo codice di condotta dell'UE.
La relazione illustrativa precisa che tale codice di condotta europeo, definito dall'Autorità europea di vigilanza sugli strumenti finanziari e sui mercati (ESMA), debba stabilire standard tecnici in tema di: (i) indipendenza degli analisti; (ii) trasparenza circa eventuali legami di natura finanziaria; (iii) qualità e affidabilità delle analisi.
In materia, sono riconosciuti una serie di poteri alla Consob, che deve, tra l'altro, adottare tutte le misure necessarie per verificare che i soggetti abilitati mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che la ricerca sponsorizzata dall'emittente – che essi producono o distribuiscono – sia conforme al codice di condotta dell'UE, nonché sospendere la distribuzione, da parte dei soggetti abilitati, di qualsiasi ricerca sponsorizzata dall'emittente non prodotta nel rispetto del citato codice di condotta dell'UE. Evidenzio, inoltre, che le disposizioni attuative della nuova disciplina sono rimesse al potere regolamentare della Consob.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), intervenendo sul TUF, modifica la definizione di «mercato di crescita per le piccole e medie imprese», contenuta nella parte relativa alla disciplina dei mercati, per includervi, Pag. 69accanto al sistema multilaterale di negoziazione, anche solo un segmento dello stesso.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), integra i vigenti criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, prevedendo che il gestore di un mercato regolamentato possa respingere la domanda di ammissione alla quotazione di uno strumento finanziario ove ritenga che la situazione dell'emittente sia tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.
La successiva lettera e) introduce nel TUF un nuovo articolo 66.1, che novella le condizioni per l'ammissione di azioni alla negoziazione. In particolare, le società che intendono accedere alla quotazione debbono prevedere un valore di mercato pari ad almeno 1 milione di euro oppure, se non stimabile, disporre di capitale e riserve pari ad almeno lo stesso importo. In tema di flottante (quota di azioni societarie effettivamente disponibile per la negoziazione sul mercato), le norme rimettono a provvedimenti della Consob la disciplina relativa al flottante minimo.
L'articolo 1, comma 1, lettera f) modifica l'articolo 69 del TUF, al fine di consentire che anche un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere la registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese – PMI. Sono quindi disciplinate le condizioni che il segmento del sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare ai fini della registrazione presso la Consob.
La direttiva MiFID II – direttiva 2014/65/UE – ha introdotto la categoria di «mercato di crescita per le PMI» con regole più semplici rispetto ai mercati regolamentati tradizionali, per facilitare l'accesso in borsa delle piccole e medie imprese (PMI). Con la direttiva 2024/2811/UE la relativa disciplina è stata modificata, al fine di promuovere lo sviluppo di tali mercati specializzati e limitare gli oneri organizzativi, consentendo anche a un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione di presentare domanda per diventare un mercato di crescita per le PMI, a specifiche condizioni.
I sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities o MTF) sono sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati, di tipo multilaterale, il cui esercizio è riservato a specifiche categorie di imprese (imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati). Un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione è una suddivisione interna di quel mercato, creata per raggruppare strumenti finanziari con caratteristiche simili o per applicare regole specifiche di negoziazione.
L'articolo 2 introduce modifiche volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del cosiddetto Listing Act, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto. In particolare, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa europea, le offerte al pubblico di titoli sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto; ciò si verifica tra l'altro, quando il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 12 milioni di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di 12 mesi.
Gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del provvedimento. Si demanda, infine, alla Consob il compito di adottare le disposizioni attuative delle modifiche introdotte con lo schema di decreto legislativo in esame.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.