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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2026
629.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 81

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 11 febbraio 2026.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
C. 182-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.
C. 758 Ciaburro.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge in esame nella seduta del 26 marzo 2025, conferendo mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea e che sono stati acquisiti i pareri favorevoli della I Commissione (Affari costituzionali), della III Commissione (Affari esteri) e della IX Commissione (Trasporti); la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state recepite dagli emendamenti approvati dalla Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha rinunciato all'espressione del parere di competenza. Essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 3 febbraio 2026.
  Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali, chiedendo al relatore di illustrare il provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la proposta di legge si compone di cinque articoli e ha come obiettivo la valorizzazione della scrittura a mano e della calligrafia, in ragione del rilievo che queste assumono sotto due aspetti. Esse infatti da un lato, costituiscono elemento di espressione e preservazione della storia della lingua e della cultura italiana; dall'altro lato, rappresentano uno strumento per lo Pag. 82sviluppo delle capacità cognitive e creative, oltreché per contrastare l'analfabetismo.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, il riconoscimento del valore della calligrafia e della scrittura costituiscono una risorsa per lo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini, rappresentando pertanto un investimento nel capitale umano nazionale in un'ottica di lungo periodo.
  L'articolo 1 reca le finalità della legge disponendo che la Repubblica promuove tutte le iniziative necessarie per valorizzare la scrittura a mano, in considerazione dell'importanza di tale forma di scrittura nel preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative e stante il valore storico della calligrafia nella storia italiana ed occidentale ed il suo valore storico come elemento di rappresentanza della cultura italiana, nonché dato il valore della scrittura nel ridurre e contrastare l'analfabetismo.
  L'articolo 2 reca l'istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, nella giornata del 23 gennaio, per il conseguimento delle finalità descritte all'articolo 1. Si precisa inoltre che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive».
  Al riguardo ricorda che l'articolo 3 della citata legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Successivamente, la legge n. 54 del 977 ha disposto agli articoli 2 e 3 che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
  L'articolo 3 individua, in dettaglio, le attività di valorizzazione della scrittura a mano, nonché l'istituzione di un apposito Comitato, istituito presso il Ministero della cultura, deputato a fornire sostegno alle attività di sensibilizzazione e tutela del valore della scrittura a mano. In particolare lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici finalizzati alla valorizzazione della scrittura a mano. Si prevede, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della scrittura a mano, della calligrafia e della scrittura in corsivo e alla sensibilizzazione degli alunni sull'importanza della medesima. Al Comitato da istituire presso il Ministero della cultura, composto da rappresentanti dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, del Ministero della cultura, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, è altresì attribuita la funzione di consulenza tecnica per le attività propedeutiche alla presentazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano come patrimonio dell'umanità. Segnala a tale specifico riguardo che la relazione illustrativa ricorda che il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ha iscritto, nel 2021, la calligrafia araba nel novero del patrimonio immateriale dell'umanità, in quanto scrittura nata «per trasmettere armonia, grazia e bellezza», riconoscimento del quale la scrittura a mano in alfabeto latino è ancora sprovvista, nonostante la sua immensa rilevanza sotto il profilo storico e culturale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si rinvia quindi ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni necessarie per il funzionamento del Comitato.
  L'articolo 4 reca la disciplina in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale di Pag. 83cui all'articolo 2. In particolare si prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, assicuri adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale.
  L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il rappresentante del Governo rinuncia a intervenire in questa fase e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Avverte che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano a intervenire in sede di replica.
  Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, che ha assunto il titolo «Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano».

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 1).

  Federico MOLLICONE, presidente, chiede ai rappresentanti dei gruppi se siano disponibili a rinunciare al termine per la presentazione di proposte emendative, rilevando che, in assenza di obiezioni, la Commissione potrebbe proseguire anche nella giornata odierna il seguito dell'esame. Preso atto che tutti i gruppi hanno concordato nel rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, avverte che si passerà all'esame degli articoli. Dà quindi lettura dell'elenco dei deputati della Commissione in missione e delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge in esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, non essendo stati presentati ordini del giorno, invita i membri della Commissione ad intervenire per le dichiarazioni di voto finale. Nessuno chiedendo di intervenire, indìce quindi la votazione finale sulla proposta di legge C. 758, recante l'istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 758, recante l'istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia Pag. 84di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.
C. 2159 Amorese.
(Seguito discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 3 febbraio 2026.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che nella seduta del 3 febbraio 2026 la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e che lunedì 2 febbraio 2026 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e sono stati presentati 7 emendamenti (vedi allegato 2), su nessuno dei quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità. Dà quindi lettura dell'elenco dei deputati della Commissione in missione e delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.
  Avverte che, a norma dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento, sulle proposte emendative presentate in sede legislativa deve essere acquisito il parere delle Commissioni filtro alle quali il provvedimento è assegnato. Nel caso di specie dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni Affari costituzionali, per quanto concerne gli aspetti di legittimità costituzionale e della Commissione Bilancio, per quanto concerne le conseguenze finanziarie. Tali pareri hanno carattere vincolante, in quanto, se la Commissione non si adegua al parere ricevuto, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
  A tale fine, le proposte emendative presentate saranno oggi poste in votazione in linea di principio e, se approvate, saranno inviate alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Successivamente all'acquisizione del parere saranno nuovamente poste in votazione in via definitiva. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale, mentre, in caso di voto contrario, il voto ha valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.
  Conseguentemente, qualora fossero approvati emendamenti, avverte che la Commissione non procederà alla votazione degli articoli, compresi quelli sui quali non sono state presentate proposte emendative, che sarà invece effettuata quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.
  Nessuno chiedendo di intervenire sugli articoli e sul complesso delle proposte emendative ad essi riferite, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iacono 1.1, Orrico 1.2, Piccolotti 1.3, sugli identici emendamenti Iacono 1.4 e Piccolotti 1.5, sull'emendamento Iacono 1.6 nonché sull'articolo aggiuntivo Piccolotti 1.01.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Iacono 1.1., Orrico 1.2, Piccolotti 1.3, gli identici emendamenti Iacono 1.4 e Piccolotti 1.5 e l'emendamento Iacono 1.6.

  Federico MOLLICONE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Piccolotti 1.01; s'intende vi abbiano rinunciato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, invita i membri della Commissione ad intervenire per le dichiarazioni di voto finale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, indìce la votazione finale sulla proposta di legge C. 2159, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione Pag. 85dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

  La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2159, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e all'articolo 41 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di cambio della denominazione dell'archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

  La seduta termina alle 14.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2370 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che l'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa, allegata al disegno di legge, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.
  L'articolo 2 introduce alcune modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517. In particolare, il comma 1, alla lettera a), aggiunge tra le finalità cui possono essere destinanti i proventi derivanti dall'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al comma 1 dell'articolo 23, anche quelle assistenziali e culturali.
  Il comma 1, alla lettera b), modifica l'articolo 23, comma 2, della legge n. 517 del 1988, consentendo alle Assemblee di Dio in Italia di concorrere anche alla ripartizione dei fondi dell'otto per mille derivanti delle scelte non espresse dai contribuenti, in proporzione alle scelte ricevute.
  Sottolinea che il comma 1, alla lettera c), sostituisce l'articolo 23, comma 2, della legge n. 517 del 1988, specificando che la quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
  Infine, l'articolo 3, comma 1, dispone che le modifiche apportate dall'articolo 2 del disegno di legge in esame alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il comma 2 prevede, invece, che la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 86

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2605 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che l'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa, allegata al disegno di legge, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e a Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409.
  L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, disponendo che la Tavola valdese utilizzerà le somme dell'otto per mille devolute dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale.
  Infine, rileva che l'articolo 3, comma 1, dispone che la modifica apportata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il comma 2 prevede, invece, che la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
C. 2759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che l'articolo 1 reca l'autorizzazione al Presidente della Repubblica alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
  L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, prevedendo che piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
  Osserva che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Presidenza del Consiglio dei ministri; b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) Ministero dell'interno; d) Ministero dell'economia e delle finanze; e) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) Ministero della cultura; h) regione Lazio; i) Roma Capitale; l) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
  L'articolo 3, comma 2, dispone che per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo, al comma 1, che dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaPag. 87 e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 218 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, riferisce che l'articolo 1 della proposta di legge prevede un piano di interventi volto a contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e delle altre infezioni a trasmissione sessuale. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c) prevede lo svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività ECM (Educazione continua in medicina), con assegnazione di crediti formativi, adattate alle attuali esigenze di cura della patologia, per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e di altri comparti sanitari, riservando particolare attenzione al tema della pluripatologia e alla gestione delle comorbidità legate al progressivo invecchiamento della popolazione delle persone affette da HIV o AIDS, nonché alla gestione delle persone affette da HIV o AIDS in età pediatrica; svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori del terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie.
  Rileva che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura sono garantiti programmi di screening oncologici gratuiti, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Il comma 2 attribuisce ad un decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  Osserva che l'articolo 3 dispone che al fine di promuovere gli screening per la diagnosi dell'infezione da HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale e la vaccinazione anti-HPV, il Ministero della salute realizza campagne di sensibilizzazione e informazione nonché di contrasto dello stigma e dei pregiudizi rivolte alla popolazione e, in particolare, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
  L'articolo 7, comma 1, prevede che è istituita presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità, e rappresentanti degli enti del Terzo settore o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della Pag. 88salute, garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni. I componenti del Comitato di cui al presente comma svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti o rimborsi.
  Rileva che l'articolo 7, comma 2, stabilisce che la sezione di cui al comma 1 collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1, comma 2, e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali di cui al comma 3.
  L'articolo 8, reca le disposizioni finanziarie. Il comma 1, lettera a), prevede che per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1. Il comma 1, lettera b), prevede che a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento delle misure si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  L'articolo 9, comma 1, abroga la legge 5 giugno 1990, n. 135. Sono fatte salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 6).

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del gruppo del PD-IDP in quanto le proposte emendative presentate presso la Commissione di merito non sono ancora state votate.

  Federico MOLLICONE, presidente, rileva che la VII Commissione si è riunita nella seduta odierna al fine di consentire ai suoi membri di poter esprimere il parere sul provvedimento in discussione. Sottolinea, quindi, come la discussione del provvedimento in esame non sia stata prevista dopo la conclusione dell'esame delle proposte emendative presentate presso la Commissione competente in sede referente per una questione di organizzazione dei lavori delle rispettive Commissioni.
  Osserva, comunque, che nel caso in cui il testo della proposta di legge dovesse subire, all'esito dell'esame in sede referente, modifiche sostanziali con riferimento alle materie di competenza della Commissione, la Presidenza valuterà l'opportunità di esprimersi nuovamente sul testo modificato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00341 Mollicone: Iniziative per il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00096).

Pag. 89

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta dell'11 novembre 2025.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che il 17 dicembre 2025 è stato concluso il ciclo di audizioni informali ed avverte che è stata presentata una nuova formulazione della risoluzione, che è stata pubblicata nell'allegato B al resoconto stenografico dell'Assemblea del 10 febbraio 2026. Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul testo della risoluzione in discussione.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI, nell'esprimere un parere favorevole sull'atto di indirizzo in esame, quanto alla parte dispositiva illustra una proposta di riformulazione del quarto impegno, che propone di sostituire con il seguente: «a promuovere presso le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fatta salva l'autonomia delle stesse, percorsi didattici specifici e l'istituzione di borse di studio intitolate a Ennio Morricone, volte a sostenere la ricerca e la formazione nel campo della composizione musicale applicata al cinema».

  Federico MOLLICONE, presidente, dichiara di accogliere la proposta di riformulazione della risoluzione di cui è firmatario.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in discussione 7-00341 Mollicone, come riformulata, che assume il n. 8-00096 (vedi allegato 7).

  La seduta termina alle 15.05.