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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2026
629.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

  La seduta comincia alle 14.30.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2026.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la relatrice ha presentato in data odierna l'emendamento 1.34 (vedi allegato), che sostituisce una precedente proposta emendativa trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione nella giornata di ieri.
  Avverte, altresì, che sono stati presentati 2 subemendamenti all'emendamento 1.34 (vedi allegato).
  Dà, quindi, la parola alla relatrice anche ai fini dell'espressione del parere sugli emendamenti.

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, fa presente che l'emendamento 1.34 è volto a ripristinare l'impianto originario della delega per la riforma del codice della strada, come previsto dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024.Pag. 102
  A seguito degli approfondimenti svolti, infatti, il sistema della codificazione con allegati, mutuato dal codice dei contratti pubblici, non è apparso applicabile ad una disciplina complessa e stratificata quale quella della circolazione e della sicurezza stradale.
  Esso rischiava inoltre di dar luogo a forme di delegificazione indiretta e implicita, al di fuori delle ordinarie procedure. Si è così tornati al sistema attuale, in cui al codice si affianca il regolamento di esecuzione e di attuazione, ferma restando la delegificazione prevista dal comma 4 secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
  Esprime dunque parere contrario sull'emendamento Iaria 1.1 e sui subemendamenti Iaria 0.1.34.1 e 0.1.34.2, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.34.
  Fa infine presente che, in caso di approvazione dell'emendamento 1.34, i restanti emendamenti risulteranno tutti preclusi.

  Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello della relatrice sull'emendamento Iaria 1.1 e sui subemendamenti Iaria 0.1.34.1 e 0.1.34.2.
  Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.34 della Relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Fa infatti presente che la riformulazione proposta chiarisce che l'adottando o gli adottandi decreti legislativi possono anche sostituire il codice vigente, in chiave di riorganizzazione e revisione dell'intera materia e non limitarsi a novellare il codice esistente. In tale ottica si giustifica anche la proroga del termine.

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, riformula l'emendamento 1.34 nei termini indicati dal sottosegretario Ferrante. Osserva, infatti, che l'ampiezza della delega già conferita dalla legge n. 177 del 2024 può giustificare anche l'adozione di un nuovo codice. Resta fermo che si seguirà la linea tracciata dalla delega originaria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già dettati, che escludono forme di delegificazione implicita.

  Antonino IARIA (M5S), in considerazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice, chiede alla Presidenza che sia concesso un termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

  Elena MACCANTI (LEGA) manifesta stupore in ordine alla richiesta avanzata dal collega Iaria di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice, osservando come nella prassi il testo degli emendamenti subisce frequentemente modifiche nel corso delle sedute, anche in virtù delle interlocuzioni intercorse tra il Governo e le diverse forze politiche.
  Nel ringraziare la relatrice Frijia, la Presidenza e il Governo per il lavoro svolto, evidenzia come l'obiettivo primario della Commissione debba essere quello di consegnare ai cittadini un codice organico e onnicomprensivo.
  Ricorda, infatti, che una delle principali criticità che attualmente caratterizzano il codice della strada è rappresentata dalla sua frammentarietà, atteso che numerose discipline, come ad esempio quella relativa all'utilizzo dei monopattini elettrici, risultano distribuite in differenti fonti normative.
  Ribadisce, pertanto, la finalità semplificatoria dell'intervento normativo delegato al Governo, auspicando che si possa giungere quanto prima all'adozione di una disciplina chiara e organica a beneficio dei cittadini.

  Andrea CASU (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Iaria, volta a fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice, ritenendo necessario assicurare ai gruppi parlamentari un congruo lasso di tempo per svolgere le opportune valutazioni di merito.
  Manifesta, inoltre, perplessità in ordine alle reiterate modifiche apportate agli emendamentiPag. 103 della relatrice, domandandosi se esse siano riconducibili all'esigenza di correggere valutazioni compiute in una fase precedente dell'iter parlamentare e rivelatesi non pienamente adeguate.
  Rivolge, quindi, un appello alla relatrice Frijia, al rappresentante del Governo e alla Presidenza affinché sia chiarita l'effettiva portata della modifica apportata all'emendamento 1.34 della Relatrice. Sottolinea, infatti, l'esigenza di consentire ai deputati di comprendere se l'Esecutivo intenda estendere l'oggetto della delega originariamente conferita ovvero limitarsi a prorogare il termine previsto per il suo esercizio.
  Evidenzia, infatti, che l'approvazione dell'emendamento in questione, come riformulato, comportando la preclusione di tutte le altre proposte emendative presentate, impedirebbe di ricomprendere nell'ambito dell'intervento normativo delegato al Governo questioni di particolare rilievo per il proprio gruppo, esaminate in Commissione successivamente al conferimento della delega, quali, ad esempio, quelle concernenti i sistemi di guida autonoma.

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, in risposta al collega Casu, chiarisce che la modifica apportata all'emendamento 1.34 della Relatrice riveste carattere esclusivamente tecnico.
  Ricorda, infatti, che l'ambito di intervento della delega conferita al Governo con la legge n. 177 del 2024, già definito dalla Commissione in termini particolarmente ampi, non viene in alcun modo ampliato dall'emendamento in esame, il quale si limita a prorogare il termine previsto per l'esercizio della delega stessa.
  Rammenta, infine, che in sede di conferimento della delega in questione, la Commissione aveva già provveduto a ricomprendere, almeno in parte, le tematiche richiamate dal collega Casu e oggetto di alcune delle proposte emendative presentate.

  Salvatore DEIDDA, presidente, in risposta al collega Casu, fa presente che l'emendamento 1.34 della Relatrice, nella sua nuova formulazione, rappresenta la conferma dell'accoglimento delle preoccupazioni espresse dai deputati nel corso delle precedenti sedute della Commissione.
  Evidenzia, infatti, che il testo risultante dall'eventuale approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice limita la portata del provvedimento alla sola proroga del termine previsto per l'esercizio della delega, senza estenderne l'oggetto a materie ulteriori rispetto a quelle originariamente contemplate. Sottolinea, al riguardo, che un eventuale intervento volto a inserire nuove tematiche nell'ambito della delega conferita al Governo rischierebbe, a suo avviso, di determinare disparità sia tra i deputati che tra i due rami del Parlamento.
  Rileva, infine, che le modifiche proposte non sono motivate dall'intento di porre rimedio a presunti errori pregressi, bensì costituiscono l'esito di un approfondito confronto parlamentare svoltosi in Commissione e delle conseguenti valutazioni maturate in tale sede.

  Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia la Presidenza per aver fornito gli opportuni chiarimenti in merito alle finalità sottese alla nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice, prendendo atto che essa risulta pertanto finalizzata esclusivamente alla proroga del termine per l'esercizio della delega, senza incidere sull'ambito materiale della stessa.
  Esprime, inoltre, apprezzamento per l'eventuale orientamento dell'Esecutivo a valutare, in sede di esercizio della delega, ulteriori tematiche segnalate dai deputati, quali ad esempio quelle concernenti la circolazione di veicoli dotati di sistemi di guida autonoma, esaminate dalla Commissione in epoca successiva al conferimento della delega medesima e oggetto di specifiche proposte emendative presentate dal proprio gruppo nonché dal collega Raimondo.

  Giorgio FEDE (M5S) apprezza il ragionamento espresso dalla Presidenza in merito all'intento di superare le difficoltà emerse in Commissione a seguito del confronto parlamentare.
  Si rammarica, tuttavia, per le tempistiche richieste per l'attuazione della delega Pag. 104conferita al Governo, osservando che, nonostante siano trascorsi quindici mesi dal suo conferimento, l'iter permane in uno stato ancora piuttosto arretrato.
  Annuncia, pertanto, la disponibilità del proprio gruppo a collaborare affinché si giunga quanto prima all'approvazione di un testo definitivo.

  Salvatore DEIDDA, presidente, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.34 della Relatrice, limitatamente alle parti riformulate, alle ore 15.10 della giornata odierna.
  Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.10.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che è stato presentato il subemendamento Iaria 0.1.34.3 (vedi allegato), che risulta tuttavia inammissibile, in quanto aggiunge un contenuto ulteriore non direttamente riconducibile alla riformulazione dell'emendamento.

  Antonino IARIA (M5S) rileva che il comportamento tenuto dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento conferma gli errori commessi durante l'iter che ha portato alla riforma del codice della strada, nonché il fallimento delle politiche adottate in materia di mobilità sostenibile e sicurezza stradale.
  Osserva, al riguardo, che tale situazione è ben evidente ai cittadini e il proprio gruppo ha peraltro ritenuto opportuno sottolinearla anche mediante la presentazione di specifici subemendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Iaria 1.1, nonché i subemendamenti Iaria 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

  Andrea CASU (PD-IDP) annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.34 della Relatrice, nel testo riformulato.
  Pur valutando positivamente, in linea di principio, il passo indietro compiuto dal Governo, che non mira più ad ampliare le tematiche oggetto della delega, ma si limita a prorogarne il termine di esercizio, ribadisce come permangano le criticità già segnalate durante l'iter che ha portato all'adozione della legge n. 177 del 2024, auspicando che su tali questioni possa svolgersi un ulteriore confronto.

  Antonino IARIA (M5S) annuncia l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice, nel testo riformulato.
  Giudica, in particolare, la volontà del Governo di adottare un nuovo codice della strada come un'ulteriore conferma del fallimento delle politiche dallo stesso finora perseguite in materia.

  La Commissione approva l'emendamento 1.34 della Relatrice, come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 1.34 della Relatrice, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risultano preclusi tutti i successivi emendamenti.
  Avverte quindi che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
  Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, concernenti l'introduzione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida.
C. 1522 Amorese.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 105

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, riferisce sulla proposta di legge Amorese C. 1522, recante modifiche al codice della strada e al decreto legislativo n. 59 del 2011 volte a introdurre la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e l'uso dei defibrillatori semiautomatici o automatici (DAE) tra i requisiti per la patente di guida.
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, infatti, la proposta in esame mira ad ampliare la platea di cittadini in grado di fronteggiare tempestivamente emergenze sanitarie conseguenti a eventi traumatici, intervenendo con tecniche di primo soccorso e con l'impiego di defibrillatori semiautomatici o automatici, mediante l'inserimento di tali conoscenze tra i requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida, nonché tra le competenze richieste agli esaminatori delle prove pratiche di guida, ai fini della valutazione dei candidati.
  Nel perseguimento di tali finalità, l'articolo 2 interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2011 – attuativo delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida – il quale definisce i contenuti minimi delle prove di guida teoriche e pratiche e i requisiti per gli esaminatori.
  In tal senso, l'articolo in commento modifica, in primo luogo, l'allegato II, recante i requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida, inserendo nell'ambito del programma teorico una nuova voce sulle «norme di primo soccorso in caso di arresto cardiaco (BLS-D), con specifico riferimento all'utilizzo di defibrillatore semiautomatico o automatico (DAE) e alla rianimazione cardio-polmonare (RCP)».
  La medesima disposizione reca poi delle integrazioni alla prova pratica, inserendo un punto relativo alla corretta individuazione di un pericolo sanitario post-traumatico nonché corretta applicazione pratica di manovre salvavita e di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D) (punto 7.4.10) e aggiungendo un punto, in relazione alla valutazione della prova, concernente la capacità di fronteggiare circostanze di emergenza sanitaria intervenendo con dispositivi salvavita e praticando manovre salvavita (punto 9.1).
  La disposizione integra, quindi, il titolo del paragrafo II – «Conoscenze, capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore» – aggiungendo altresì la «corretta applicazione pratica di dispositivi e di manovre salvavita a di primo soccorso (BLS-D)».
  Lo stesso articolo interviene, infine, sull'allegato IV, recante le norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida, al fine di ampliare le competenze richieste all'esaminatore di guida comprendendo anche le nozioni e conoscenze relative alla gestione del primo soccorso (BLS-D).
  L'articolo 3 interviene, infine, sull'articolo 121, comma 1, del codice della strada che, nel regolare l'esame di idoneità alla guida, attualmente stabilisce che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e una prova di controllo delle cognizioni. La modifica proposta introduce l'espresso riferimento a «capacità e comportamenti tecnici e di primo soccorso».

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione.
C. 2201 Marchetti.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), relatore, riferisce sulla proposta di legge a sua prima firma C. 2201, recante modifiche all'articolo 78 del codice della strada in materia di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione.
  In particolare, la proposta di legge in esame è volta a semplificare le procedure in materia di modifica delle caratteristiche dei veicoli a motore, nel presupposto che Pag. 106l'attuale disciplina costituisca un vincolo normativo che ostacola lo sviluppo produttivo di componenti e dispositivi (quali, per esempio, ricambi e accessori), oltre a porre molti appassionati di auto personalizzate all'estero in una condizione di illegalità. Segnala, in particolare, che la proposta di legge in esame permetterebbe al Paese di adottare un modello analogo a quello tedesco, con rilevanti effetti positivi sull'economia interna e ponendo fine alla condizione di illegalità nella quale spesso si trovano coloro che, dopo aver eseguito tali pratiche all'estero, rientrano in Italia con un veicolo personalizzato.
  Premette che, nel contesto normativo nazionale, quando le modifiche riguardano caratteristiche rilevanti ai fini dell'omologazione o dispositivi di equipaggiamento, l'articolo 78 prevede, in via generale, la sottoposizione del veicolo a visita e prova presso gli uffici competenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
  Ebbene, l'articolo 1 del provvedimento in esame si innesta in questo quadro, aggiungendo al citato articolo 78 i commi da 4-bis a 4-quinquies, volti a semplificare le procedure per i prodotti omologati in Italia o in Paesi dell'Unione europea.
  Nello specifico, il comma 4-bis stabilisce che le disposizioni dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo non si applicano ai componenti o dispositivi di equipaggiamento non previsti in origine dal costruttore del veicolo, purché omologati, in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, per tipo e modello di veicolo.
  Pertanto, dispone che i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione verificano che tali componenti o dispositivi siano contrassegnati all'origine con l'indicazione delle generalità del produttore e degli estremi dell'omologazione. Qualora l'omologazione sia stata rilasciata da un altro Stato membro, deve essere inoltre allegata copia tradotta in lingua italiana, asseverata dal produttore.
  Il comma 4-ter dispone che, in questi casi, il veicolo deve essere sottoposto solo ad una visita – e non anche a una prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione – volta alla sola costatazione della corretta installazione della componente o del dispositivo montato, secondo le indicazioni contenute nell'omologazione. In caso di esito positivo, si procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
  Il comma 4-quater prevede che le suddette attività di verifica possano essere svolte, previa iscrizione in un apposito registro, da imprese di autoriparazione e da enti privati autorizzati.
  Il comma 4-quinquies demanda infine ad un regolamento adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione del citato registro e la definizione dei relativi requisiti di iscrizione.
  Segnala, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Antonino IARIA (M5S) esprime perplessità riguardo alla scelta della maggioranza di incardinare una proposta di legge volta a modificare il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, proprio mentre la Commissione è impegnata nell'esame del provvedimento recante la proroga del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo proprio per l'adozione di un nuovo codice.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 febbraio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.