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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2026
629.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 165

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'Atto del Governo n. 367, quindi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2026.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento in esame mira a dare attuazione alla delega disposta con la legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024), per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.
  Ricorda che l'Unione europea inizialmente aveva già disposto norme specifiche per la protezione delle IG per quanto riguarda vini, bevande spiritose, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli, ma non per una protezione delle IG a livello dell'UE per i prodotti artigianali e industriali.
  Con l'entrata in vigore del citato regolamento si istituisce una protezione a livello dell'UE delle IG anche per i prodotti artigianali e industriali, come per esempio: gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc., integrando così la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo e adottando un approccio similare anche per la protezione dei prodotti artigianali e industriali al livello dell'Unione europea.
  Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli, organizzati in sette titoli.
  Nell'ambito del Titolo I, dedicato ai principi generali, l'articolo 1 ribadisce che il campo di applicazione del decreto legislativo è l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, mentre l'articolo 2 reca le definizioni e le abbreviazioni.
  All'interno del Titolo II, l'articolo 3 individua nel Ministero delle imprese e del made in Italy l'autorità nazionale per la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
  Gli articoli dal 4 al 16, compresi nell'ambito del Titolo II, disciplinano i profili attinenti alla presentazione, esame, valutazione delle domande, alla procedura nazionale di opposizione, nonché alla procedura nazionale di decisione.
  Nell'ambito del Titolo IV, gli articoli 17 e 18 disciplinano rispettivamente le procedure di modifica del disciplinare di produzione di una IG protetta e di cancellazione delle IG protette registrate.
  Il Titolo V, che si compone degli articoli 19 e 20, reca disposizioni in materia di controlli e monitoraggio relativi alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
  Il Titolo VI reca le disposizioni di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle previsioni del regolamento (UE) 2023/2411, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge n. 91 del 2025, che impongono l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
  Sul versante penale, l'articolo 21 modifica l'articolo 517-quater del codice penale, estendendo la tutela contro la contraffazione delle indicazioni geografiche anche ai Pag. 166prodotti artigianali e industriali, in coerenza con l'articolo 40 del regolamento (UE) 2023/2411. Evidenzia che l'intervento colma una lacuna dell'ordinamento vigente, in quanto le condotte sanzionate non risultano pienamente riconducibili ad altre fattispecie penali in materia di marchi o frodi industriali, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
  Per quanto concerne le sanzioni amministrative, l'articolo 22 introduce un articolato sistema di sanzioni pecuniarie, applicabili salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti previsti dal regolamento europeo. Le sanzioni, comprese tra 250 e 24.000 euro, sono commisurate alla gravità delle condotte e colpiscono, tra l'altro, l'uso commerciale improprio delle indicazioni geografiche, l'usurpazione, l'imitazione o evocazione dei nomi protetti, l'impiego di indicazioni ingannevoli e l'immissione sul mercato di prodotti non conformi ai disciplinari di produzione. Sono previste altresì sanzioni accessorie, l'estensione della disciplina alle vendite a distanza e alle violazioni online. Al riguardo, segnala che ai sensi dell'articolo 22, comma 15, le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche, quando diffuse a fini pubblicitari o commerciali tramite piattaforme online, sono qualificate come contenuti illegali ai sensi dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
  L'articolo 23 disciplina infine la procedura di applicazione delle sanzioni.
  Il Titolo VII, contenente gli articoli dal 25 al 27, reca le disposizioni finali.
  Rammenta che, a legislazione vigente, già la legge n. 206 del 2023 (legge sul «Made in Italy»), agli articoli da 42 a 46, reca norme volte a tutelare e proteggere le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali. In proposito, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre misure di coordinamento tra lo schema di decreto legislativo ora in esame, di adeguamento al regolamento (UE) 2023/2411, e le citate norme della legge n. 206 del 2023: al di là di tale elemento, comunque, non ravvisa profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
C. 2714 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
  Ricorda che i servizi regolari transfrontalieri di trasporto con autobus tra Italia e Svizzera sono erogati in forza dell'Accordo Svizzera-CE concluso il 21 giugno 1999 e ratificato in Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364.
  Il predetto Accordo, all'articolo 20, prevede che «le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente, effettuati da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, non sono autorizzati dal presente Pag. 167Accordo» (divieto di cabotaggio), fatti salvi gli accordi bilaterali pre-esistenti, «purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori comunitari, né distorsione della concorrenza».
  A seguito di tale accordo, tuttavia, la Svizzera aveva sollevato l'esigenza di consentire i trasporti di cabotaggio, ossia servizi di trasporto interni ad uno Stato membro rispetto allo Stato presso il quale il vettore ha sede. L'Italia è stata pertanto autorizzata dalla decisione (UE) 2020/854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due Paesi.
  L'Accordo in esame è stato quindi autorizzato dalla citata decisione del 2020 in deroga al generale divieto di cabotaggio previsto dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 1999, relativamente alla disciplina dei trasporti di cabotaggio effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Italia.
  Nella cornice generale ora delineata, rileva, scendendo più in dettaglio, che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo ora in esame, il cabotaggio è consentito «nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio dell'Italia o della Svizzera».
  In proposito evidenzia che la limitazione della deroga alle sole imprese di trasporto stabilite in Italia deve essere esaminata dalla XIV Commissione con particolare attenzione, poiché parrebbe costituire una restrizione alla libertà di prestazione di servizi da parte delle imprese europee stabilite in altri Stati membri, e ciò tanto più che la citata Decisione del 2020, nell'autorizzare l'Italia a negoziare e concludere l'accordo con la Svizzera sul cabotaggio nelle regioni frontaliere, ha posto la condizione che non vi debba essere alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. Il presente esame, inoltre, giunge nell'ambito del procedimento di autorizzazione parlamentare alla ratifica, ossia in una fase in cui, dopo la conclusione dell'Accordo, il testo è ormai stabilito.
  Reputa tuttavia che l'Accordo con la Svizzera possa essere comunque considerato non incompatibile con il diritto unionale ove si consideri che, ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo medesimo, esso «sarà attuato nel rispetto degli ordinamenti italiano e svizzero, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana all'Unione Europea», richiedendo pertanto un'interpretazione di tutte le disposizioni dello strumento conforme al diritto unionale, anche in merito ai profili di non discriminazione fra trasportatori europei e di non distorsione della concorrenza.
  Circa le restanti previsioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica, evidenzia di non avere osservazioni da formulare.
  Alla luce della disamina svolta, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 218 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP) relatore, rileva che la proposta di legge in esame reca interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienzaPag. 168 umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
  Evidenzia che è oggetto di esame il nuovo testo adottato come nuovo testo base dalla Commissione XII nella seduta del 21 gennaio scorso.
  Per quanto riguarda il merito del contenuto, fa presente che la proposta di legge in esame si compone di 9 articoli e si pone, in generale, l'obiettivo di aggiornare ed integrare le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».
  L'articolo 1, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale.
  L'articolo 2 reca interventi di screening e prevenzione contro le infezioni da Human Papilloma Virus (HPV).
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di campagne di informazione.
  L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie.
  L'articolo 5 prevede norme in materia di accertamento dell'infezione da HIV.
  L'articolo 6 dispone in materia di divieti a carico del datore di lavoro.
  L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero della salute, la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale nell'ambito del Comitato tecnico sanitario.
  L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 9 reca disposizioni in materia di abrogazioni.
  Non rinvenendo disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere non ostativo (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per quanto riguarda il calcolo dei crediti di emissioni per i veicoli pesanti per i periodi di riferimento degli anni dal 2025 al 2029.
COM(2025) 784 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli aziendali puliti.
COM(2025) 994 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE.
COM(2025) 995 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Giordano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che le proposte di regolamento in esame fanno parte di un pacchetto presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025 per sostenere il settore automobilistico nella transizione verso una mobilità pulita.
  In via preliminare ricorda che la rilevanza di queste misure risiede tra l'altro nel fatto che giungono in risposta alle sollecitazioni che sono pervenute dai rappresentanti del settore, nonché da diversi Stati membri – primo tra tutti l'Italia – a causa delle trasformazioni strutturali e delle sfide senza Pag. 169precedenti che l'industria automobilistica dell'UE si trova ad affrontare.
  In questo senso ricorda i numerosi problemi di competitività scaturiti in relazione alle catene di approvvigionamento dalle dipendenze di importazioni di materie prime e dagli alti costi dell'energia, in un contesto di crescente concorrenza globale, spesso sleale, che vede il consolidamento della Cina quale principale esportatore globale di automobili.
  In tale contesto l'impianto normativo definito in materia ambientale nella passata legislatura europea si è rivelato purtroppo inadeguato, oltre che economicamente e socialmente poco sostenibile per le imprese, in particolare quelle del comparto automobilistico, e i cittadini. La riconsiderazione dell'intero quadro si è dunque resa necessaria e urgente, in quanto è divenuto ormai imprescindibile valutare gli impatti reali che regole a livello di UE troppo stringenti e poco pragmatiche possono avere sulle imprese, i mercati e le economie locali dei singoli Stati membri.
  Il Governo italiano si è attivato sin dal suo insediamento e, in modo particolarmente intenso, dall'inizio del nuovo ciclo istituzionale europeo per promuovere delle iniziative che rispondessero a tale necessità. Già nel novembre 2024 ha infatti promosso, insieme alla Repubblica Ceca, un non paper sul futuro del settore automobilistico, sottoscritto anche da Austria, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Malta e Romania, che sottolineava la necessità di una rinnovata politica nel settore automobilistico in cui competitività e ambizione climatica fossero in equilibrio.
  Una prima risposta è giunta dalla Commissione europea con la presentazione di una proposta che, introducendo una modifica mirata al regolamento sui livelli di emissioni dei veicoli leggeri, ha rinviato le sanzioni previste nel 2025 per i costruttori che non si fossero conformati agli obiettivi previsti per il medesimo anno. Ricorda che tale proposta è già stata esaminata dalla nostra Commissione, che il 21 maggio 2025 ha adottato un documento recante una valutazione conforme, pur sottolineando la necessità di una più ampia revisione della normativa.
  Con il pacchetto di cui fanno parte le proposte in esame la Commissione europea ha deciso di intervenire nuovamente, modificando sia il regolamento sui veicoli pesanti sia quello sui veicoli leggeri e introducendo nuove misure per i veicoli aziendali.
  Evidenzia che la proposta relativa ai veicoli pesanti intende offrire ai costruttori maggiori flessibilità nel conformarsi all'obiettivo per il 2030, lasciando invariato il livello di ambizione, mentre con la proposta sui veicoli aziendali vorrebbe favorire l'utilizzo di veicoli a zero emissioni da parte delle imprese, accelerare la disponibilità sul mercato dell'usato dei veicoli a zero emissioni e ridurre la spesa per i combustibili fossili nel trasporto stradale. Infine, con la proposta relativa ai veicoli leggeri la Commissione europea desidera fornire maggiore flessibilità ai costruttori per sostenere la transizione verso una mobilità a emissioni zero e presentare norme armonizzate e aggiornate per l'etichettatura delle emissioni di CO2.
  Per definire le misure in questione la Commissione europea si è avvalsa, nel caso delle proposte sui veicoli aziendali e sui veicoli leggeri, di valutazioni d'impatto, con le quali ha considerato le diverse alternative possibili. Nel caso della proposta sui veicoli pesanti non ha invece ritenuto necessaria predisporne una, sulla base del fatto che quest'ultima introduce solo una flessibilità provvisoria per i costruttori.
  Rinviando per maggiori dettagli al dossier predisposto dal Servizio RUE, passa quindi ad illustrarvi sinteticamente le misure prospettate.
  Con la modifica proposta al regolamento sui livelli di emissioni dei veicoli pesanti, i costruttori, solo per gli anni dal 2025 al 2029, otterrebbero crediti di emissioni non appena le loro emissioni specifiche siano inferiori all'obiettivo annuale applicabile per quegli anni (ovvero una diminuzione del 15 per cento rispetto al 2019) e non anche alla traiettoria di riduzione delle emissioni prevista per il periodo 2025-2029. Con questa modifica mirata i costruttori dovrebbero raccogliere più crediti negli anni precedenti al 2030 ed essere agevolati nel rispetto degli obiettivi previsti a partire dal 2030 stesso.Pag. 170
  Con la proposta sui veicoli aziendali la Commissione europea introduce invece obiettivi vincolanti per quanto riguarda la quota di veicoli a zero e a basse emissioni sul totale delle auto e dei furgoni aziendali nuovi immatricolati dalle grandi imprese. Gli obiettivi sono modulati per ciascuno Stato tenendo conto della rispettiva capacità economica, utilizzando come indicatore il PIL pro capite, e sono fissati a livelli diversi per autovetture e furgoni al fine di rispecchiare il livello diverso di sviluppo tecnologico e del mercato. Una determinata quota minima di autovetture e furgoni aziendali nuovi immatricolati da grandi imprese deve essere poi a zero emissioni.
  Nel caso dell'Italia, l'obiettivo prevede che, a partire dal 2030, il 69 per cento delle autovetture registrate da grandi imprese sia a zero o basse emissioni, con un 45 per cento minimo di veicoli a zero emissioni, e che il 40 per cento dei furgoni sia a zero o basse emissioni, con un 36 per cento minimo a zero emissioni. Sono poi stabiliti obiettivi da rispettare a partire dal 2035. Per conseguirli gli Stati membri potranno applicare qualsiasi misura che ritengano necessaria.
  La proposta stabilisce anche il divieto di prevedere incentivi finanziari nazionali per l'acquisto, il leasing, il noleggio, la vendita a rate o l'utilizzo di veicoli aziendali diversi dai veicoli a zero o a basse emissioni prodotti nell'UE e conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per determinare i criteri in base ai quali un'autovettura o un furgone possano essere considerati prodotti nell'UE.
  Con la proposta sui veicoli leggeri, la Commissione europea propone invece di abbassare dal 100 per cento al 90 per cento l'obiettivo di riduzione delle emissioni previsto a partire dal 2035, mentre il 10 per cento rimanente dovrà essere compensato mediante crediti per l'uso di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'UE (per un massimo del 7 per cento) e mediante crediti per l'uso di carburanti rinnovabili sostenibili (per un massimo del 3 per cento). In tal modo, la proposta consentirebbe ai veicoli ibridi ricaricabili (PHEV), a quelli con range extender, ai veicoli ibridi leggeri e ai veicoli con motore a combustione interna di continuare ad avere un ruolo anche dopo il 2035. Inoltre, la Commissione europea propone di concedere, per il periodo 2030-2032, una maggiore flessibilità tramite una conformità su base pluriennale per consentire ai costruttori di sforare l'obiettivo in un dato anno se lo sforamento è compensato da risultati migliori rispetto a quelli prefissati in un altro anno del periodo di riferimento. Infine, la Commissione europea prospetta incentivi sotto forma di supercrediti di CO2 ai costruttori che immettono sul mercato dell'UE auto elettriche di piccole dimensioni prodotte nell'UE nonché propone di abbassare l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 per i furgoni dal 50 per cento al 40 per cento.
  Con riferimento all'etichettatura dei veicoli, le principali misure proposte sono le seguenti: l'etichetta dovrà fornire nuove informazioni sul consumo di energia elettrica e sull'autonomia dei veicoli elettrici; l'ambito di applicazione dell'etichetta dei veicoli viene ampliato per includere anche i furgoni nuovi e le auto e i furgoni usati; devono essere messe a disposizione ulteriori informazioni in una banca dati online per consentire ai consumatori di confrontare diversi modelli di veicoli; viene eliminato l'obbligo di produrre poster e guide cartacee; le etichette vengono armonizzate a livello di UE.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea considera la proposta sui veicoli pesanti coerente, in quanto la modifica del regolamento sulle emissioni dei veicoli pesanti tesa a garantire una flessibilità aggiuntiva non può essere realizzata dagli Pag. 171Stati membri. Individua inoltre il valore aggiunto della proposta nel fatto che il coordinamento dell'azione per il clima deve essere svolto a livello europeo poiché i cambiamenti climatici rappresentano un problema transfrontaliero, che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale.
  Rispetto alla proposta sui veicoli aziendali, la Commissione europea sottolinea che, da sole, le attuali misure nazionali non possono stimolare la necessaria accelerazione dei veicoli a zero e a basse emissioni nell'UE in misura sufficiente a sostenere anche l'industria automobilistica nella sua duplice transizione. Afferma pertanto che sia preferibile una spinta normativa coerente con obiettivi obbligatori per gli Stati membri.
  La Commissione europea sostiene che il valore aggiunto dell'intervento derivi da diversi fattori. In primo luogo, ritiene che gli obiettivi nazionali stimoleranno un maggiore utilizzo di veicoli a zero e basse emissioni da parte dei gestori di flotte aziendali, fornendo certezza giuridica e promuovendo la competitività dell'industria automobilistica. Sottolinea inoltre che le misure esistenti sul versante dell'offerta a livello di UE, come i livelli di prestazione per le emissioni di CO2 di autovetture e furgoni, saranno integrate più efficacemente da misure sul versante della domanda adottate allo stesso livello anziché dalle attuali misure nazionali.
  Un'azione a livello di UE può promuovere altresì un impatto più rapido sul mercato e comportare una riduzione della frammentazione e dei costi amministrativi e di conformità per gli operatori transfrontalieri, un accesso più equo ai veicoli a zero emissioni, anche usati, in tutti gli Stati membri, nonché riduzioni delle emissioni più rapide ed efficaci da parte di flotte con chilometraggio elevato rispetto a regimi nazionali non coordinati.
  Rispetto infine alla proposta sui veicoli leggeri, la Commissione europea sottolinea che poiché gli obiettivi sulle emissioni di CO2 per i veicoli e i requisiti di etichettatura delle auto sono fissati a livello UE, gli obiettivi di questa iniziativa possono essere raggiunti solo a livello dell'UE. Individua inoltre il valore aggiunto dell'iniziativa nel fatto che un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare efficacemente l'azione nazionale, regionale e locale, essendo il cambiamento climatico un problema transfrontaliero.
  Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene la proposta sui veicoli pesanti coerente, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi, offrendo nel contempo ai costruttori di veicoli una maggiore flessibilità in termini di conformità, pur mantenendo il livello di ambizione degli obiettivi.
  La Commissione europea ritiene che l'approccio adottato garantisca la piena proporzionalità anche per quanto riguarda la proposta sui veicoli aziendali in quanto l'azione a livello di UE è limitata a quanto necessario per sostenere la decarbonizzazione del settore del trasporto su strada, salvaguardare la competitività dell'industria automobilistica e garantire una transizione equa. A questo proposito sottolinea che la proposta lascia piena flessibilità agli Stati membri per quanto concerne le misure volte a incentivare l'uso di veicoli aziendali a zero e a basse emissioni da parte di grandi imprese. Gli obiettivi nazionali sono fissati a livelli diversi di ambizione per le autovetture e i furgoni e sono differenziati per tenere conto delle diverse situazioni e delle caratteristiche specifiche, in relazione alla capacità di ciascuna economia di far fronte ai costi di capitale iniziali più elevati per i veicoli a zero emissioni.
  Per rispettare il principio della neutralità tecnologica e per lasciare sufficiente flessibilità agli Stati membri, inoltre, la proposta fissa obiettivi nazionali che possono essere conseguiti attraverso la quota combinata di veicoli a zero emissioni e veicoli a basse emissioni, pur fissando un sotto-obiettivo specifico per la quota di veicoli a zero emissioni, fornendo così un segnale di mercato sufficientemente chiaro e contribuendo al conseguimento dell'obiettivoPag. 172 di decarbonizzazione del trasporto su strada, anche alla luce delle disposizioni del regolamento sui livelli di emissioni dei veicoli leggeri.
  Con riferimento infine alla proposta sui veicoli leggeri, la Commissione europea sottolinea che rispetta il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione di ridurre le emissioni di gas serra in modo economico, garantendo al contempo equità e integrità ambientale.
  Prima di concludere ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che l'esame della proposta sui veicoli pesanti risulta avviato da parte dei Parlamenti di Danimarca, Finlandia, Svezia, Lettonia e dal Senato ceco. I Parlamenti di Svezia e Lettonia e il Senato ceco hanno invece avviato sia l'esame della proposta sui veicoli aziendali sia quella sui veicoli leggeri. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 12 marzo per la proposta sui veicoli pesanti, il 31 marzo per la proposta sui veicoli aziendali e il 6 aprile per la proposta sui veicoli leggeri, e considerata la necessità di valutare approfonditamente gli effetti reali delle misure sui settori interessati, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni che coinvolga l'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (ANITA), Federauto, l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) e Federmeccanica. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
COM(2025) 941 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.
COM(2025) 942 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.
COM(2025) 943 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, fa presente che le proposte in esame mirano a sostituire la direttiva sul carattere definitivo del regolamento e aumentare il livello di integrazione dei mercati dei capitali dell'UE modificando molteplici atti legislativi vigenti al fine di migliorare il livello di armonizzazione in materia di vigilanza ed eliminare alcune differenze regolative presenti tra Stati membri.
  Ricorda che l'adozione di tali misure è stata sollecitata sia dal Consiglio europeo sia dal Parlamento europeo e si inserisce nel contesto strategico delineato dall'Unione del risparmio e degli investimenti.
  Si tratta di una tematica molto importante, considerato il gap competitivo che caratterizza l'UE rispetto agli altri attori internazionali, a causa delle dimensioni ridotte e dalla frammentazione dei suoi mercati finanziari. Nel 2024 il livello di capitalizzazione di mercato delle borse europee è stato pari al 73 per cento del PIL UE, in confronto al 270 per cento negli USA.
  La mancata armonizzazione della legislazione all'interno dell'UE, in particolare Pag. 173in materia di vigilanza, limita, secondo la Commissione europea, le potenzialità del mercato unico poiché ostacola le attività transfrontaliere dei partecipanti ai mercati finanziari determinando inefficienze, quali l'aumento dei costi di commercializzazione e la riduzione della liquidità presente sui mercati dell'UE. Inoltre crea condizioni di disparità tra gli Stati membri e determina incertezza giuridica, rendendo l'Unione meno attraente per gli investimenti.
  Ciò premesso, passa quindi all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea. Le proposte in esame intendono:

   armonizzare le disposizioni sul carattere definitivo del regolamento, riducendone l'incertezza giuridica legata al recepimento, mediante l'abrogazione della direttiva vigente sul carattere definitivo del regolamento (SFD) e l'adozione di un regolamento: ricordo che la direttiva SFD mira a ridurre il rischio sistemico derivante dall'insolvenza dei partecipanti ai sistemi di pagamento e ai sistemi di regolamento titoli;

   modernizzare le disposizioni vigenti al fine di riconoscere le nuove tecnologie rendendole più neutre dal punto di vista tecnologico, per esempio agevolando la designazione di sistemi basati sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) nell'ambito del nuovo regolamento sul carattere definitivo del regolamento, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti;

   rafforzare le opportunità di passaporto per i mercati regolamentati e i depositari centrali di titoli;

   introdurre lo status di «gestore del mercato paneuropeo» (PEMO) per i gestori delle sedi di negoziazione;

   razionalizzare la distribuzione transfrontaliera dei fondi degli organismi collettivi di investimento (OICVM e FIA);

   adeguare il quadro normativo a supporto della tecnologia a registro distribuito (DLT), aumentando la proporzionalità e la flessibilità del regime pilota DLT;

   semplificare il quadro sui mercati dei capitali razionalizzando, tra le altre cose, le competenze di adozione di misure di secondo livello;

   trasferire all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) le competenze di vigilanza su importanti infrastrutture di mercato, quali determinate sedi di negoziazione e controparti centrali, alcuni depositari centrali di titoli e tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività, e rafforzare il suo ruolo di coordinamento per il settore della gestione delle attività.

  Sottolinea che il Governo, in sede di Consiglio, pur esprimendo un generale apprezzamento per il pacchetto di misure, ha evidenziato che l'accentramento della vigilanza in capo all'ESMA potrebbe comportare criticità in considerazione della limitata esperienza e capacità operativa dell'Autorità. Inoltre, ritiene necessaria la definizione di modalità di cooperazione chiare tra l'ESMA e le autorità nazionali, nonché la previsione di un quadro normativo europeo per la gestione delle crisi delle infrastrutture di mercato.
  Riporta, inoltre, che la valutazione di impatto condotta dai servizi della Commissione europea ha stimato che l'impatto delle misure prospettate, in termini di incremento cumulativo del PIL UE, sarà pari a una cifra compresa tra gli 1,36 e i 3,62 trilioni di euro nei prossimi 30 anni.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati rileva anzitutto che le proposte risultano correttamente fondate sull'articolo 114 TFUE, relativo al funzionamento del mercato interno, mentre per la proposta di direttiva si aggiunge l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, in coerenza con la disciplina delle direttive che sono intese modificare.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire a livello UE in quanto gli atti che sono intesi Pag. 174modificare sono adottati a livello europeo e in considerazione della natura transfrontaliera delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione delle proposte. Il valore aggiunto degli interventi risiede nel perseguimento di obiettivi, quali la convergenza delle norme di regolamentazione e di vigilanza, che non possono essere conseguiti da sforzi non coordinati dei singoli Stati membri.
  Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le proposte non vadano oltre quanto necessario per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della SIU e all'eliminazione della frammentazione e delle divergenze nell'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento, senza imporre oneri sproporzionati agli operatori di mercato, nonché per conseguire l'obiettivo di migliorare il funzionamento dei mercati finanziari e garantire un'applicazione armonizzata delle norme a livello transfrontaliero.
  Con specifico riferimento alla sostituzione della direttiva SFD con un regolamento, la Commissione europea motiva la scelta operata in ragione del fatto che le interpretazioni e applicazioni divergenti tra gli Stati membri hanno generato incertezza giuridica e ostacolato l'integrazione dei mercati dei capitali. Il regolamento, a giudizio della Commissione europea, armonizzerebbe effettivamente tali norme, garantendone un'applicazione coerente in tutta l'UE e facilitando operazioni finanziarie transfrontaliere.
  Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria. L'esame della proposta sul carattere definitivo del regolamento risulta avviato dai Parlamenti di Lettonia e Svezia e dal Senato ceco, mentre l'esame delle altre due proposte risulta avviato dai Parlamenti di Finlandia, Lettonia e Svezia, dal Senato ceco e dal Bundesrat tedesco. Tuttavia, nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Considerati i rilievi formulati dal Governo in sede di Consiglio, la complessità del quadro normativo che si intende modificare e la natura tecnica delle misure prospettate, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, in particolare di CONSOB, Banca d'Italia, Borsa italiana, partecipanti al mercato e esperti.
  Ricorda che i termini per la verifica di sussidiarietà scadono il 16 marzo 2026 e il 23 marzo 2026 rispettivamente per la proposta di direttiva e la proposta di regolamento relative all'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'UE, mentre scadono il 6 aprile per la proposta sul carattere definitivo del regolamento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252.
COM(2025) 946 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, evidenzia che la proposta di regolamento in esame è volta a modificare il regolamento (UE) 2024/1252 al fine di migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche.
  Osserva preliminarmente che si tratta di un atto di grande impatto politico e che riduce taluni margini di flessibilità per i singoli Stati membri.
  Si tratta di una tematica centrale e strategica per gli interessi dell'Unione nel suo complesso, ma anche dei singoli Stati membri. Parliamo, infatti, di materie prime critiche, indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici dell'industria dell'UE, tra cui le energie rinnovabili, l'industria Pag. 175digitale, i settori dello spazio, della difesa e della sanità.
  Ricorda che si prevede un aumento considerevole della loro domanda nei prossimi anni ma che per il loro approvvigionamento l'UE dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi. La Cina gioca un ruolo chiave: è il principale fornitore, a livello mondiale e dell'UE, della maggior parte delle materie prime critiche, tra cui barite, bismuto, gallio, germanio, magnesio, grafite naturale, tutte le terre rare (pesanti e leggere), tungsteno e vanadio.
  In un siffatto scenario, l'UE è esposta a rischi elevati di perturbazione dell'approvvigionamento, soprattutto in un contesto geopolitico caratterizzato da crescenti tensioni e da una competizione sempre più accentuata per l'accesso alle risorse naturali; è in pericolo il funzionamento del mercato unico, la competitività dell'industria europea e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali dell'Unione.
  Ciò premesso, evidenzia che risulta pertanto fondamentale adottare misure volte a ridurre e prevenire le dipendenze strategiche. Al riguardo, ricorda che la proposta in esame è parte integrante del piano d'azione RESourceEU che, presentato contestualmente, contiene iniziative mirate a ridurre più rapidamente le dipendenze dell'UE, nonché della comunicazione sul rafforzamento della sicurezza economica dell'Europa.
  Preliminarmente, riporta qualche informazione sulle motivazioni che hanno spinto la Commissione europea a rivedere una normativa che è stata adottata soltanto pochi anni fa e che ha istituito, per la prima volta, un quadro normativo comune dell'UE volto a garantire un accesso sicuro, sostenibile e resiliente alle materie prime considerate critiche, in ragione della loro rilevanza economica e dell'elevato rischio di approvvigionamento.
  Il regolamento individua un elenco di 34 materie prime critiche e un sottoinsieme di 17 materie prime strategiche, caratterizzate da una domanda prevista in forte crescita, da processi produttivi complessi e da un rischio particolarmente elevato di interruzioni dell'approvvigionamento. Tali elenchi sono soggetti a riesame periodico, al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica, industriale e geopolitica. Al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dai Paesi terzi, il regolamento stabilisce inoltre obiettivi vincolanti al 2030, tra cui: lo sviluppo di capacità interne di estrazione; il potenziamento nella trasformazione interna delle materie prime critiche; il rafforzamento del riciclaggio interno e dell'uso efficiente delle risorse; la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.
  Il regolamento (UE) 2024/1252 prevede altresì che gli Stati membri si dotino di piani nazionali di esplorazione delle materie prime critiche, al fine di migliorare la conoscenza del potenziale minerario interno e contribuire agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. In Italia, le disposizioni per l'attuazione del regolamento sono contenute nel decreto-legge n. 84 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 115 del 2024. Il Dipartimento per il Servizio Geologico di ISPRA è stato incaricato di elaborare e realizzare il Programma nazionale di esplorazione mineraria per le materie prime critiche, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  La Commissione europea ha valutato il regolamento vigente, ponendo in evidenza che dalla sua entrata in vigore il contesto geopolitico internazionale è divenuto più instabile, in particolar modo a seguito dell'introduzione di restrizioni alle esportazioni da parte della Cina su elementi delle terre rare e altre materie prime critiche, accentuando la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento europee. Parallelamente, altri attori globali hanno rafforzato le proprie politiche industriali mediante il finanziamento di progetti strategici e la diversificazione delle forniture attraverso partenariati con Paesi terzi.
  La Commissione europea rileva, altresì, che l'attuazione del regolamento ha evidenziato un rischio di frammentazione del mercato unico a causa delle modalità eterogenee con cui gli Stati membri individuanoPag. 176 le grandi imprese tenute a effettuare la valutazione del rischio delle catene di approvvigionamento, nonché aspetti da migliorare con riferimento alla circolarità delle materie prime critiche e alla flessibilità nel numero di inviti annuali per la selezione dei progetti strategici.
  Sottolinea, prima di illustrare i principali contenuti della proposta al nostro esame, che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, giustificando tale scelta con l'esigenza di presentare un'iniziativa urgente per affrontare i problemi individuati. La mancanza di una valutazione d'impatto pregiudica tuttavia la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative, come è stato segnalato più volte nei documenti approvati in esito alla verifica di sussidiarietà.
  La Commissione europea informa di non aver condotto nemmeno alcuna consultazione formale dei portatori di interessi. Sottolinea comunque che la proposta scaturisce da seminari tecnici con rappresentanti dell'intera catena del valore dei magneti permanenti e scambi nel quadro del comitato per le materie prime critiche, nonché dal lavoro tecnico svolto dal Centro comune di ricerca.
  Ciò premesso, passa quindi all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio RUE per ulteriori approfondimenti.
  Segnala che è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012 e che di essa darò ampiamente conto nel corso del mio intervento in quanto il Governo ritiene le finalità generali della proposta complessivamente positive ma osserva che le modifiche prospettate comportano implicazioni importanti per l'Italia.
  Anzitutto, la Commissione europea propone di modificare il numero delle date di scadenza per gli inviti aperti a presentare domande relative a progetti strategici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1252. La Commissione europea fisserà date di scadenza fino a 4 volte l'anno, mentre l'attuale formulazione prevede che le fissi almeno 4 volte l'anno.
  La Commissione europea propone poi di modificare l'articolo 24 del regolamento sulla preparazione delle imprese ai rischi: la normativa proposta razionalizza l'obbligo di individuare le imprese di grandi dimensioni trasferendolo dagli Stati membri alla Commissione europea e impone a quest'ultima di notificare alle imprese di grandi dimensioni i rispettivi obblighi.
  La proposta chiarisce inoltre gli aspetti da prendere in considerazione per la valutazione del rischio, aggiungendo la mappatura della catena di approvvigionamento dei componenti contenenti materie prime strategiche, e gli obblighi che le imprese di grandi dimensioni devono rispettare per quanto riguarda le misure di attenuazione delle vulnerabilità, concedendogli la possibilità di diversificare le loro catene di approvvigionamento anche prendendo in considerazione materie prime secondarie. Rafforza altresì l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di tenere informato il proprio consiglio di amministrazione o l'organo direttivo in merito alla valutazione del rischio.
  Inoltre, la proposta consente alla Commissione europea di chiedere alle imprese di grandi dimensioni informazioni riguardanti la loro conformità agli obblighi di valutazione del rischio (devono fornirle entro 30 giorni dalla richiesta) e conferisce alla Commissione stessa il potere di specificare, se necessario, mediante atti delegati, le misure di attenuazione dei rischi che le imprese di grandi dimensioni devono adottare se siano rilevate vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento.
  Sebbene le modifiche proposte all'articolo 24 del regolamento possano considerarsi, sotto diversi profili, coerenti con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dell'UE, richiedono tuttavia alcune valutazioni sotto il profilo nazionale, come osserva la relazione del Governo. La riforma delinea infatti una diversa distribuzione delle competenze tra livello nazionale e livello unionale che è meritevole di un'attenta valutazione con riferimento al ruolo degli Stati Pag. 177membri. Anzitutto, la previsione che l'individuazione delle grandi imprese utilizzatrici di materie prime strategiche e la notifica dei relativi obblighi siano gestite a livello europeo rende opportuno definire forme adeguate di coordinamento con le autorità nazionali, così da valorizzarne il contributo nel monitoraggio delle filiere produttive e nell'attuazione delle politiche industriali, nonché di assicurare modalità efficaci di condivisione delle informazioni relative ai rischi e alle misure di mitigazione delle catene di approvvigionamento, al fine di garantire un quadro informativo completo anche a livello nazionale. Occorre, in estrema sintesi, a giudizio del Governo, favorire una partecipazione strutturata degli Stati membri. Preoccupazioni e contrarietà sul nuovo assetto e sui poteri assegnati alla Commissione europea sono state sollevate da numerose delegazioni in sede negoziale, tra cui quella tedesca.
  Infine, la Commissione europea propone di emendare il regolamento vigente per ampliare l'elenco dei prodotti contenenti magneti permanenti che la Commissione europea deve considerare ai fini dell'etichettatura di cui all'articolo 28 e per ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 29 includendo i rifiuti pre-consumo di magneti permanenti, al fine di consentire un'azione più globale da parte della Commissione europea in materia di riciclaggio dei magneti permanenti.
  Anche su queste modifiche il Governo segnala delle criticità. Ritiene che l'elenco debba mantenere un adeguato grado di flessibilità, considerato l'uso crescente dei magneti permanenti in un numero sempre maggiore di applicazioni. In particolare, afferma che al fine di garantire che l'ambito di applicazione rimanga nel tempo allineato con l'effettiva presenza di magneti permanenti nei prodotti e con il potenziale di recupero delle materie prime critiche, sarebbe utile prevedere, già all'interno del quadro normativo, la possibilità di aggiornamenti periodici dell'elenco dei prodotti, senza la necessità di modificare il testo regolamentare. Tali aggiornamenti dovrebbero basarsi sull'effettiva fattibilità tecnica ed economica delle operazioni di smontaggio e recupero, nonché sul contributo concreto che ciascuna categoria di prodotti può apportare agli obiettivi di circolarità. Segnala anche una possibile criticità legata alla fattibilità pratica della disposizione sulla tracciabilità della quota di materiali recuperati dai rifiuti prodotti nell'Unione presenti nei magneti permanenti incorporati nel prodotto rispetto a quelli recuperati extra UE.
  In merito all'articolo 29 modificato, afferma che esso introduce obblighi informativi autonomi (pubblicazione su un sito web liberamente accessibile e informazioni precontrattuali) che rischiano di sovrapporsi agli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) 2024/1781 sull'ecodesign, il quale istituisce il passaporto digitale del prodotto come strumento unico e armonizzato per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti. È pertanto necessario, a giudizio del Governo, un pieno coordinamento con la normativa esistente sull'ecodesign, in particolare per quanto riguarda il passaporto digitale dei prodotti.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva, anzitutto, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE dal momento che l'obiettivo di garantire l'uniformità di determinate procedure a livello dell'Unione e razionalizzarle, affinché le imprese di grandi dimensioni operative in uno o più Stati membri siano preparate ad affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dispongano di misure di attenuazione, non può essere conseguito mediante l'azione dei singoli Stati membri.
  Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte si limitano al minimo richiestoPag. 178 per conseguire gli obiettivi fissati a livello UE e non vanno oltre a quanto è necessario a tale scopo.
  La relazione del Governo non solleva questioni in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma contiene una interessante e utile sezione sui potenziali effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese delle misure proposte. Riporta sinteticamente i principali benefici attesi per le imprese segnalati dalla relazione:

   maggiore sicurezza e stabilità delle catene di approvvigionamento di materie prime strategiche;

   riduzione del rischio di frammentazione del mercato unico;

   rafforzamento della circolarità e della tracciabilità delle materie prime critiche.

  I benefici, tuttavia, segnala la relazione, risultano prevalentemente concentrati sulle imprese di grandi dimensioni e sul sistema industriale nel suo complesso, con ricadute indirette sulla collettività e le PMI facenti parte delle filiere, alla luce di una maggiore resilienza delle catene del valore e un minore rischio di coercizione economica.
  La relazione segnala anche una serie di costi e criticità potenziali:

   il possibile incremento degli oneri amministrativi e organizzativi per le imprese di grandi dimensioni;

   il rischio di riduzione del presidio nazionale sulle filiere strategiche.

  Conclude ricordando che l'esame della proposta risulta avviato da parte dei Parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Finlandia, Germania (Bundesrat), Lettonia, Svezia e dal Senato italiano, mentre risulta concluso da parte del Parlamento irlandese. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 12 marzo 2026, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e degli operatori del settore.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 febbraio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Meta, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (COM(2025) 836 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale) (COM(2025) 837 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese.
COM(2025) 838 final.

Pag. 179

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Meta, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione.
COM(2025) 797 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizione informale, in videoconferenza, del professor Ernesto Belisario, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione.
COM(2025) 797 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

Audizione informale di rappresentanti di Save the Children, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione.
COM(2025) 797 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

Audizione informale dell'avvocato Rocco Panetta, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione.
COM(2025) 797 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.05.

Audizione informale, in videoconferenza, del professor Maurizio Maresca, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione.
COM(2025) 797 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.15.

Audizione informale di rappresentanti della Polizia Postale, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione.
COM(2025) 797 final.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, del professor Stefano Quintarelli, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 final).