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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 febbraio 2026
630.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 12 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.25.

Variazione nella composizione.

  Luca SBARDELLA, presidente, comunica che il deputato Ziello cessa di far parte del Comitato permanente per i pareri.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
Emendamenti C. 182-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 182-A, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.
  In sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
C. 2714 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge che reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024 (C. 2714).
  Fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'Accordo in oggetto intende rafforzare la stretta integrazione di un territorio omogeneo per geografia, storia, cultura e lingua, che comprende le regioni frontaliere dell'Italia e della Confederazione svizzera, nonché facilitare la mobilità dei lavoratori transfrontalieri e giovare all'ambiente e alla circolazione stradale del territorio interessato. Più nel dettaglio, con un accordo di cabotaggio si intende superare l'attuale quadro normativo che rende antieconomico e difficoltoso il trasporto collettivo degli oltre 75 mila lavoratori frontalieri lombardi e piemontesi che ogni giorno si recano nel Canton Ticino, con pesanti conseguenze sulla viabilità di confine, sull'ambiente e sull'impatto energetico di detta mobilità.
  Ricorda, a tale proposito, che i servizi regolari tra l'Italia e la Svizzera sono erogati in forza dell'Accordo UE-Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del giugno 1999, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 15 Pag. 13novembre 2000, n. 364. In particolare, l'articolo 20 di tale accordo dispone che nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus i trasporti esercitati da vettori interni ad uno Stato non sono consentiti nell'altro Stato (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali preesistenti, se non discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'Unione europea e non distorsivi della concorrenza.
  In merito a tale questione la Svizzera ha sollevato l'esigenza che, nell'ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra i due Paesi, siano consentiti trasporti di cabotaggio, cioè servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede. Pertanto, con decisione (UE) 2020/854 l'Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera in deroga a quanto previsto dal richiamato Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea.
  Aggiunge che, come precisato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa allegate al provvedimento, secondo l'ordinamento italiano (articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), l'autorizzazione all'esercizio di servizi regolari internazionali transfrontalieri e di servizi di natura locale coincidenti con quelli di cabotaggio – entrambi oggetto dell'Accordo in esame – è di competenza delle regioni e delle province autonome. Inoltre, nell'analisi tecnico normativa si ricorda che le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività previste dal provvedimento e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, composto da un preambolo e nove articoli, fa presente che l'articolo 1 ne individua l'oggetto nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi internazionali regolari – dunque, non occasionali – effettuati con autobus tra i medesimi Paesi.
  L'articolo 2 definisce le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell'Unione europea. In pratica occorre che siano impiegati autobus immatricolati: a) in Italia, per soddisfare le esigenze di luoghi situati sul territorio di uno o più dei Cantoni svizzeri di riferimento (Vallese, Ticino e Grigioni); b) in Svizzera, per soddisfare le esigenze di più centri situati sul territorio di una o più regioni italiane di riferimento (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige).
  L'articolo 3 individua l'ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio: per la Svizzera, i Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni; per l'Italia, le regioni Piemonte e Lombardia, e le regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.
  L'articolo 4 definisce le fasi del procedimento amministrativo che si conclude con l'autorizzazione – in Italia – o la concessione – in Svizzera – di un trasporto di cabotaggio. Dispone, inoltre, che l'Autorità competente può negare l'autorizzazione qualora il trasporto di cabotaggio oggetto di domanda comprometta l'equilibrio economico del contratto in cui è inserito un comparabile servizio regolare nazionale soggetto ad obblighi di pubblico servizio.
  L'articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall'Accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti.
  L'articolo 6 individua, per ciascuna delle due Parti contraenti, l'Autorità competente per l'attuazione dell'Accordo – per l'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la Pag. 14sicurezza stradale e l'autotrasporto – e quella competente per l'autorizzazione, la modifica, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio – per l'Italia, la regione nel cui territorio ha partenza il trasporto di cabotaggio o gli altri Enti competenti secondo le disposizioni di legge emanate dalla regione stessa.
  L'articolo 7 stabilisce che la riunione in Commissione mista, composta dalle Autorità competenti individuate nel medesimo Accordo, costituisca la modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso.
  L'articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l'interpretazione l'applicazione dell'Accordo in sede di Commissione mista.
  L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo altresì che esso resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
C. 2759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2759, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
  Rileva, preliminarmente, che l'Accordo di cui si propone la ratifica è funzionale alla realizzazione dell'iniziativa, avviata dalla Santa Sede nel giugno 2024, per la costruzione di un impianto agrivoltaico nell'area di proprietà della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria. L'impianto ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede, attraverso l'uso di fonti rinnovabili. L'Accordo oggetto di ratifica è necessario alla definizione del quadro giuridico entro cui collocare tale iniziativa, oltre che a disciplinare le modalità di costruzione dell'impianto, la sua connessione con la rete elettrica italiana e i rapporti tra i due Stati.
  Rileva inoltre che il contesto normativo entro cui l'Accordo si iscrive è costituito dal Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 e dall'Accordo fra l'Italia e la Santa Sede dell'8 ottobre 1951 relativo agli impianti radio vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano. La relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1622) sottolinea che da parte italiana l'iniziativa vaticana «è stata immediatamente condivisa, essendo coerente con la comune partecipazione dell'Italia e della Santa Sede alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e all'Accordo di Parigi del 2015 ad essa collegato» ed essendo, inoltre, «coerente con gli obiettivi nazionali italiani di sviluppo dell'indipendenza energetica e della valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, nel contempo tutelando gli usi agricoli del suolo».Pag. 15
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 disciplina la composizione della delegazione italiana in seno all'organismo paritetico previsto dall'Accordo. Di essa fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, della regione Lazio, di Roma Capitale e dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico, ai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte non sonno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Quanto al contenuto dell'Accordo oggetto di ratifica, esso consta di 5 articoli.
  L'articolo 1 prevede che all'impianto agrivoltaico, alle strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia e a ogni altra infrastruttura collegata e connessa che saranno installati nell'area di proprietà della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria – come individuata dall'articolo 1 dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano, fatto nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 1952, n. 680 – venga applicata la disciplina di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense, che prevedono il godimento delle immunità delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, l'esenzione da vincoli o espropriazioni per causa di pubblica utilità (se non previo accordo con la Santa Sede), nonché l'esenzione da tributi tanto verso lo Stato che verso qualsiasi altro ente. Il medesimo articolo 1 dell'Accordo, al paragrafo 2, esclude peraltro che gli impianti in questione possano godere di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana a impianti della stessa natura.
  L'articolo 2 prevede che l'energia elettrica prodotta nell'impianto sarà immessa nella rete elettrica italiana secondo la normativa tecnica di settore e senza oneri o adempimenti fiscali per la parte vaticana. Nei limiti della quantità di energia prodotta, lo Stato della Città del Vaticano avrà il diritto di prevelare quanto occorrente all'approvvigionamento della Città del Vaticano, degli immobili indicati negli articoli da 14 a 16 del Trattato Lateranense (la residenza di Castel Gandolfo, le Basiliche papali di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo fuori le mura, alcuni palazzi fra cui quelli del Vicariato, di Propaganda Fide e della Cancelleria nonché alcuni immobili adibiti a sedi di università e istituti pontifici), nonché degli enti e istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede. Per questi ultimi, che sono al di fuori del regime di esenzione fiscale concordatario, restano gli obblighi di versamento delle eventuali imposte dovute. Si prevede, altresì, che l'energia elettrica prodotta dall'impianto che risulti eccedente rispetto a tali esigenze di approvvigionamento resti nella disponibilità della Repubblica italiana.
  L'articolo 3 stabilisce che il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica si adopereranno per fare ricorso a soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicureranno il Pag. 16massimo rispetto possibile della terra, conciliando al meglio gli obiettivi di preservare l'uso agricolo del suolo, mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, ridurre al minimo l'impatto ambientale e tutelare il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. Al contempo, le autorità italiane collaboreranno con quelle vaticane per facilitare la rapida realizzazione del progetto, anche attraverso lo scambio di informazioni e la stipula di intese tecniche. Viene, inoltre, istituito un organismo paritetico, composto da rappresentanti delle due Parti, ai fini dell'applicazione dell'Accordo oggetto di ratifica.
  Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la modalità di risoluzione di dubbi interpretativi o di eventuali controversie applicative, che saranno risolti mediante consultazioni tra le Parti, e i termini per l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Sottolinea, altresì, come venga in rilievo l'articolo 7 della Costituzione, a norma del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Sottolinea, infine, come venga in rilievo anche l'articolo 9 della Costituzione, il cui terzo comma – in virtù della modifica introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022 – prevede che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
C. 2303.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 2303, recante istituzione della qualifica di «docente per l'inclusione», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Rileva che il testo all'esame del Comitato consta di 2 articoli. In particolare, l'articolo 1 introduce la qualifica di «docente per l'inclusione», che – come previsto dal comma 1 – sostituisce, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, la già prevista qualifica del «docente di sostegno».
  Il comma 2 dispone di conseguenza che i riferimenti al docente di sostegno contenuti nell'ordinamento vigente si intendono effettuati al docente per l'inclusione.
  Il comma 3, sostituito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, per garantire l'effettiva attuazione del principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno o dello studente con disabilità, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, promuovono iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari nelle metodologie didattiche inclusive, avvalendosi anche della professionalità dei docenti per l'inclusione.
  Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, dispone che le funzioni di coordinamento possono essere delegate dal dirigente scolastico anche al docente per l'inclusione, così come previsto dal testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ricorda, a tale proposito, che il citato testo unico, all'articolo 25, comma 5, prevede che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente possa, tra le altre cose, avvalersi di docenti da Pag. 17lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.
  L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione). Fa presente a tale proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». La Corte è successivamente tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, nella quale ha rilevato, tra le altre cose, che rientra, tra le norme generali sull'istruzione, la definizione dei princìpi di formazione degli insegnanti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Nuovo testo C. 218 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Affari sociali, del nuovo testo della proposta di legge C. 218, adottata come nuovo testo base, recante «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Evidenzia che la proposta di legge in esame intende aggiornare i contenuti della legge 5 giugno 1990, n. 135, di cui, già nel 2017 con il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento.
  Fa altresì presente che la proposta di legge riproduce in buona parte il contenuto di una proposta di legge presentata nella XVIII legislatura (C. 1972 e abbinate) ed esaminata in sede referente dalla XII Commissione. Ricorda che l'iter di tale proposta non è poi stato completato a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  Rileva che il provvedimento si compone di 10 articoli. Avviato l'esame in sede referente del provvedimento nel febbraio 2023, nella seduta del 21 gennaio scorso è stato adottato dalla XII Commissione un nuovo testo base; quest'ultimo ha subìto limitate modifiche nel corso della fase emendativa.
  In particolare, l'articolo 1 aggiorna e consolida i contenuti dell'articolo 1 della citata legge n. 135 del 1990, abrogata dal successivo articolo 9. Più nel dettaglio, osserva che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, il comma 1 autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale,Pag. 18 l'attuazione di una serie di interventi, definiti e specificati dal Piano: a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o che comunque perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – tale ultimo inciso è stato aggiunto in sede referente. Tali interventi si prevedono attuati con le modalità previste, e soggette a periodico aggiornamento, dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS, e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 2; b) interventi di prevenzione sulla salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce su tutto il territorio nazionale, in ambito ospedaliero e territoriale, anche ricorrendo alle attività di screening sul modello community-based realizzate da enti del terzo settore, e riconoscendo il ruolo di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie (community health-workers) adeguatamente formati, in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale; c) attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività di Educazione continua in medicina (ECM), con assegnazione di crediti formativi, adattate alle attuali esigenze di cura della patologia, indirizzata al personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e di altri comparti sanitari, riservando particolare attenzione al tema della pluripatologia e alla gestione delle comorbilità legate al progressivo invecchiamento della popolazione delle persone affette da HIV o AIDS, nonché alla gestione delle persone affette da HIV e AIDS in età pediatrica, nonché attività di formazione e aggiornamento per gli operatori del terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie; d) razionalizzazione dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione e il trattamento e la riduzione del danno – inciso, quest'ultimo, aggiunto in sede referente – delle infezioni a trasmissione sessuale, nonché adeguamento dei medesimi servizi territoriali alle esigenze sanitarie emergenti; e) interventi di assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come finalità: la personalizzazione delle terapie con risorse adeguate; un modello di presa in carico del paziente basato sull'approccio collaborativo tra gli specialisti e il medico di medicina generale e sull'apporto delle organizzazioni del terzo settore, che tenga conto dei bisogni delle persone particolarmente vulnerabili o che incontrano maggiori ostacoli nell'accesso ai servizi, del progressivo invecchiamento della popolazione affetta da HIV e della maggiore prevalenza di comorbilità; f) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità – ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, favorendo in tal modo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS in cui la segnalazione sia effettuata mediante una scheda di raccolta dati informatizzata unificata nazionale. Lo scopo è quello di garantire l'integrazione della segnalazione di una nuova diagnosi HIV con quella di AIDS e un'unica piattaforma nazionale per l'inserimento telematico dei dati che ne tuteli la sicurezza e ne garantisca l'aggiornamento in tempo reale; g) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci e indicati dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali ufficialmente riconosciute, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte all'HIV, anche mediante la distribuzione da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in distribuzione diretta; h) misure volte al potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche mediante l'individuazionePag. 19 di specifiche risorse e linee di indirizzo.
  Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), il comma 2 dispone che gli interventi previsti dal comma 1 siano definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale. Il Piano è predisposto dalla sezione per la lotta contro HIV, AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, previsto al successivo articolo 7, comma 1, ed è adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio. Nella predisposizione del piano si tiene conto del programma di prevenzione dell'HIV finalizzato ad ampliare l'accesso al Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), di cui all'articolo 1, comma 786, della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025).
  Il comma 3 prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità ed i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.
  Fa quindi presente che il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione all'assistenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, e la collaborazione, quando possibile, e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o degli enti che comunque perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – tale ultimo inciso è stato aggiunto nel corso dell'esame referente. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ai medesimi soggetti accreditati a tal fine.
  Il comma 5 attribuisce alle regioni il compito di favorire ed assicurare la co-programmazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse sul citato modello community-based. Tali strategie vengono implementate dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione delle citate patologie in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Tra esse è compresa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di screening da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie, adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, anche per il tramite di centri unitari per lo screening, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale.
  Il successivo comma 6 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale.Pag. 20 Nel caso in cui gli spazi per l'attività di ospedale diurno non siano stati istituiti, le aziende sanitarie locali realizzano, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, posti di assistenza a ciclo diurno, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 2 – che garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV) mediante attività di prevenzione e cura – rileva che, secondo quanto previsto dal comma 1, resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (cosiddetti «Nuovi LEA»). Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  L'articolo 3, al fine di promuovere gli screening per la diagnosi dell'infezione da HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale e la vaccinazione anti-HPV, prevede la realizzazione da parte del Ministero della salute di campagne di sensibilizzazione e informazione nonché di contrasto dello stigma e dei pregiudizi rivolte alla popolazione e, in particolare, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 4, comma 1, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, fermo restando quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 – adottato il 6 agosto 2020 con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – impegna i servizi sanitari regionali ad individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. Il comma 2 dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate.
  L'articolo 5, al comma 1, impegna il Ministero della salute e le regioni ad assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV. Il comma 2 prevede l'obbligo per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengono a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della riservatezza della persona assistita, come peraltro previsto per le altre patologie croniche. Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS, mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali.
  In materia di consenso informato e non discriminazione, il comma 4 stabilisce che nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso consapevole, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica. Sono consentite analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di identificazione delle persone interessate.
  Il comma 5 stabilisce che le strutture sanitarie per la cura delle malattie infettive sono autorizzate a effettuare le analisiPag. 21 per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, senza necessità di autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale, e che le relative comunicazioni devono essere effettuate al minorenne – a cui vengono forniti assistenza e sostegno psicologico – in presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo.
  Il comma 6 prevede che la comunicazione dei risultati di esami diagnostici diretti o indiretti per l'accertamento dell'infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
  Infine, il comma 7 chiarisce che l'accertata infezione da HIV in nessun caso può costituire motivo di discriminazione.
  L'articolo 6, riproducendo gran parte del contenuto dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 1990, stabilisce: il divieto – fatte salve le disposizioni speciali previste dalle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini di ogni forma e specie volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro; il divieto per i datori di lavoro o chi ne fa le veci di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy; le sanzioni previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la violazione di tale divieto.
  Fa quindi presente che l'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario. La sezione è composta da: rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbilità; rappresentanti degli enti di Terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate.
  Ai sensi del comma 2, la sezione collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi di cui all'articolo 1, comma 2, e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV. Il comma 3 specifica che, al fine di garantire la migliore attuazione del territorio nazionale del Piano di cui all'articolo 1, le regioni istituiscono Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale, costituite in modo analogo alla sezione del Comitato tecnico sanitario. Infine il comma 4 impegna il Governo a presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e del Piano di interventi di cui all'articolo 1, comma 2, dando altresì conto della diffusione da HIV, da AIDS e da infezioni a trasmissione sessuale tra i minori e della loro presa in carico da parte delle strutture sociosanitarie preposte.
  L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame referente, prevede la clausola di salvaguardia, disponendo che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, disponendo che per l'attuazione delle misure previste si provveda: con le risorse finanziarie rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1; a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge di bilancio per il 2025.
  L'articolo 9 dispone l'abrogazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, ma fa salve Pag. 22le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: all'articolo 1, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale contenente il piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni a trasmissione sessuale; all'articolo 2, comma 2, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare i criteri e le modalità di attuazione del programma di screening oncologici gratuiti per il contrasto delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 376.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 febbraio.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo prossimo. Ricorda, inoltre, che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

  La seduta comincia alle 14.

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo, C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 Morassut e C. 2001 cost. Giachetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2025.

Pag. 23

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che alle ore 10 di lunedì 29 dicembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate 35 (vedi allegato 5).
  Avverte che l'onorevole Iezzi, prima della seduta, ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 1.25 e che il Governo ha presentato l'emendamento 1.26 (vedi allegato 6), in relazione al quale il termine per la presentazione di proposte subemendative è fissato a martedì 17 febbraio alle ore 15.
  Nessuno chiedendo intervenire sul complesso delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.