Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2026
632.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 56

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.15.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Emendamenti C. 218-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 218-A e abbinate, recante «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale».
  Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articoloPag. 57 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda preliminarmente che l'articolo 35 della legge n. 177 del 2024 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.
  Segnala che il disegno di legge in esame è volto, da un lato, a prorogare da dodici a diciotto mesi il termine per l'esercizio della predetta delega e, dall'altro, a specificarne l'oggetto, precisando che la delega potrà essere esercitata anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada, non dovendosi quindi necessariamente limitare alla revisione e al riordino del codice vigente. In particolare, l'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 177 del 2024, stabilendo che il Governo eserciti la delega conferitagli entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 177 del 2024, in luogo dei dodici mesi attualmente previsti, nonché che la delega possa essere esercitata «anche mediante la redazione di un nuovo codice».
  L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale, la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza esclusiva dello Stato, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, in particolare, alla materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale», di cui alla lettera h).
  Richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004.
  Segnala, inoltre, che nella parte in cui proroga il termine previsto per l'esercizio di deleghe legislative, il provvedimento interviene su un profilo prettamente ordinamentale, rientrando quindi, anche sotto questo aspetto, nella competenza esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge, non Pag. 58modificata nel corso dell'esame in sede referente, è composta di quattro articoli.
  Evidenzia che l'articolo 1, unico comma, alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) novella diversi articoli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, elevando al massimo in percentuale la misura dell'indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui.
  In particolare, fa presente che la lettera a) del comma 1 – modificando il comma 1 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo – eleva dall'80 al 100 per cento della retribuzione l'indennità giornaliera prevista per le lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità.
  La lettera b) – che modifica il comma 2 dell'articolo 61 del medesimo decreto legislativo – eleva dall'80 al 100 per cento del salario medio contrattuale giornaliero – vigente nella provincia (o nella regione o nel territorio nazionale) per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria (o dell'industria che presenta maggiori affinità) – l'indennità giornaliera di maternità e di paternità prevista, a carico dell'INPS, per le lavoratrici e i lavoratori a domicilio.
  La lettera c) – aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – prevede che, ferma restando la non obbligatorietà dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata – di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non iscritte ad altre forme obbligatorie – hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27 del medesimo decreto legislativo.
  La lettera d) – modificando l'articolo 65, comma 2 – prevede che l'indennità corrisposta dall'Inps alle lavoratrici e ai lavoratori socialmente utili, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, sia elevata dall'80 al 100 per cento dell'importo dell'assegno previsto per tali lavoratori.
  La lettera e) – modificando l'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 – eleva l'indennità giornaliera prevista per i periodi di congedo di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, delle imprenditrici agricole, delle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali, delle pescatrici autonome della piccola pesca dall'80 al 100 per cento, rispettivamente, della retribuzione minima giornaliera, del salario minimo giornaliero, della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
  La lettera f), modificando il comma 2 dell'articolo 70, prevede che la misura dell'indennità di maternità corrisposta alle libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato sia elevata dall'80 al 100 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Modificando il comma 3 del medesimo articolo 70, stabilisce, inoltre, che in ogni caso tale indennità non possa essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari al 100 per cento (in luogo dell'80 per cento) del salario minimo giornaliero stabilito ai fini contributivi.
  Sempre con riferimento alle libere professioniste, la lettera g), incidendo sull'articolo 73, comma 1, incrementa dall'80 al 100 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione – determinati ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'articolo 70 – l'indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza.
  La lettera h), infine, modificando l'articolo 75, comma 1, incide sull'assegno di Pag. 59maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui, prevedendo che esso sia pari a 2500 euro, in luogo degli attuali 3 milioni di lire (corrispondenti ad euro 1.549,37).
  Passando all'illustrazione dell'articolo 2, sottolinea che esso, nel novellare ulteriormente il suddetto decreto legislativo n. 151 del 2001, ne sostituisce integralmente l'articolo 27-bis, che disciplina il congedo di paternità. In particolare, fa presente che il nuovo articolo 27-bis – rubricato «Congedo paritario» – estende da 10 giorni lavorativi a 4 mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio, modificando ed ampliando altresì l'arco temporale entro cui è fruibile.
  Nel dettaglio, rileva che tale nuovo articolo 27-bis, al comma 1, riconosce al padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui – come previsto dal successivo comma 2 – quattro obbligatori. Il comma 2, infatti, al primo periodo prevede che il padre si astenga dal lavoro per un periodo di 4 mesi, di cui 10 giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e il restante periodo da utilizzare, anche in modo frazionato, previa comunicazione al datore di lavoro; al secondo periodo riconosce poi un periodo di congedo facoltativo di un mese da utilizzare entro lo stesso arco temporale. Il comma 3 precisa che il congedo previsto per il padre al comma 1 non è alternativo a quello di maternità, essendo fruibile dal padre indipendentemente dal diritto di fruire del congedo di maternità. Il comma 4 dispone che il congedo paritario è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del suddetto decreto legislativo n. 151.
  Evidenzia, poi, che i commi 5, 6 e 7 del nuovo articolo 27-bis – che riproducono il medesimo contenuto dell'articolo 27-bis vigente – specificano come tale congedo paritario si applichi anche al padre adottivo o affidatario, sia fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio e sia riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ai sensi dell'articolo 28, ovverosia in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  Il comma 8, analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 27-bis, disciplina poi le modalità di esercizio del congedo paritario, prevedendo la comunicazione del padre lavoratore in forma scritta – o utilizzando, ove presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze – al datore di lavoro del periodo in cui intende fruire di tale congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
  Per altro verso, il comma 9 riconosce ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a tale congedo, specificando, peraltro, che il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
  Rileva poi che l'articolo 3 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenti alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame.
  L'articolo 4, infine, reca la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo la relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite,Pag. 60 rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
  Sempre con riguardo alle medesime disposizioni, segnala che si rinvengono anche profili inerenti alla materia, parimenti oggetto di competenza esclusiva statale, della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 535 del 24 luglio 2025, a pagina 13, prima colonna, decima riga, le parole: «C. 2197 cost.» sono sostituite dalle seguenti: «C. 286 cost. Cirielli, C. 1312 cost. Zanella e C. 2197 cost.».