SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.10.
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni a trasmissione sessuale.
C. 218 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che la proposta di legge all'esame della Commissione reca interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Rileva che il testo originario del provvedimento non era corredato di relazione tecnica.
Nel segnalare che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo elaborato dalla Commissione Affari sociali, che ora è all'esame dell'Assemblea, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con riferimento alle attività previste dal comma 1 osserva che alcune delle attività e degli interventi di carattere pluriennale previsti dal testo in esame sono disciplinati anche dalla legge n. 135 del 1990 che, però, indica per ciascuna di esse specifiche dotazioni finanziarie mentre analoga specificazione non è presente nel testo in esame. Per tali attività ritiene che andrebbe chiarito, sulla base dei relativi elementi di stima, se i finanziamenti attualmente disposti siano Pag. 69idonei ad assicurare la piena attuazione delle nuove disposizioni come recate dal testo in esame.
In secondo luogo, osserva che ulteriori attività previste dal testo in esame sviluppano linee di intervento che risultano innovative rispetto alla legge n. 135 del 1990, abrogata dal provvedimento in esame. Ad esempio, segnala che il provvedimento fa riferimento ad attività di screening con la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale o alla realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato dell'HIV-AIDS. Per quanto concerne tali ultime attività ritiene che andrebbe invece esplicitato se alcune di esse siano già svolte ai sensi di altre norme vigenti o di accordi tra Stato e Regioni. Per quelle che, invece, risultano di carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente, andrebbe acquisita una quantificazione dei nuovi e maggiori oneri dalle stesse derivanti.
Con riferimento al comma 4, relativo ai servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio, diversamente dalla normativa vigente che viene abrogata, fa presente che le nuove norme non fissano limiti di spesa o di numero massimo delle persone da assistere. In proposito ritiene che andrebbero fornite indicazioni atte ad evidenziare l'onere derivante dalle nuove norme proposte e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata anche in considerazione della rimozione dei predetti limiti.
Evidenzia, infine, che il comma 6 prevede la realizzazione, qualora non siano istituiti, di posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive. Al riguardo, analogamente a quanto evidenziato sopra, ritiene che andrebbero fornite informazioni relative agli oneri derivanti dalle nuove norme e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata.
Per quanto concerne gli articoli da 2 a 8, evidenzia che gli articoli 2 e 3 prevedono programmi di screening oncologici gratuiti e campagne di informazione per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus, mentre l'articolo 4 prevede l'individuazione di un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni comportino nuovi adempimenti da cui possano eventualmente discendere oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 5 ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare gli eventuali oneri per la finanza pubblica che potrebbero derivare dall'obbligo per il Ministero della salute e le regioni di garantire in ogni capoluogo di provincia almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV, nonché dalla unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS.
In relazione all'articolo 7, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare i possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dalla istituzione della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale presso il Ministero della salute e delle Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
Non ha invece osservazioni da formulare in merito all'articolo 8, che stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, stante il carattere ordinamentale dell'articolo medesimo.
Per quanto riguarda gli articoli 9 e 10, fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 provvede al finanziamento delle misure previste dalla proposta di legge in esame, da un lato, con le risorse rivenienti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, disposta dal successivo articolo 10, comma 1, e, dall'altro, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 207 del 2024. Al riguardo, segnala in primo luogo che le disposizioni in esame non appaiono configurare una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, in quanto si limitano a indicare le risorse già disponibili Pag. 70a legislazione vigente attraverso le quali si provvede al finanziamento delle misure previste dal provvedimento, non indicando espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa prevista, la spesa autorizzata o le relative previsioni di spesa. Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone l'abrogazione della legge n. 135 del 1990, che reca un programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, facendo salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della medesima legge. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettivo ammontare delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della legge n. 135 del 1990, anche al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'attuazione della proposta di legge in esame, che non appaiono pienamente coincidenti con le misure finanziate dalla legge n. 135 del 1990. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, evidenzia che il citato comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. In proposito, rileva che il suddetto fondo, iscritto sul capitolo 4312 dello stato di previsione del Ministero della salute, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 e che, secondo quanto desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, la dotazione risulta ancora integralmente disponibile per l'anno 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, anche alla luce dei rilievi formulati dalla relatrice, segnala l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine di quattordici giorni.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di quattordici giorni.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.
C. 1840.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che la proposta di legge reca disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli e che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Cultura.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In particolare, nel segnalare che il provvedimento, all'articolo 2, prevede l'attribuzione di un contributo pari a 500.000 euro Pag. 71per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 al Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, fa presente che ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato. Evidenzia che le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del citato contributo. In proposito, al fine di escludere dubbi interpretativi, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 3 al fine di precisare in modo univoco che gli oneri per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Machiavelli per le attività strettamente connesse al suo funzionamento rientrano nell'ambito delle spese per il funzionamento del medesimo Comitato, che sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2. Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con le considerazioni formulate dalla relatrice.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 1840, recante disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
rilevata l'esigenza di precisare in modo univoco che gli oneri per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Machiavelli per le attività strettamente connesse al suo funzionamento rientrano nell'ambito delle spese per il funzionamento del medesimo Comitato, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le spese per il funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi delle spese di cui al secondo periodo, sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che il disegno di legge prevede la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, recante delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.
Fa presente che il testo originario del disegno di legge era corredato di relazione tecnica e che la Commissione è chiamata a Pag. 72esaminare il testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Trasporti nell'ambito dell'esame in sede referente.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.20.