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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2026
632.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Valentina GRIPPO, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
C. 2212.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che il provvedimento si compone di 5 articoli.
  Riferisce che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che al fine di garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie, la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum e l'elettorato passivo nonché di prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato, sono previste disposizioni volte a contrastare l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di Pag. 76intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere.
  Il comma 2 dispone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese mentre il comma 3 prevede che la presente proposta di legge è adottata in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.
  Rileva che l'articolo 2 novella, attraverso l'introduzione di 8 articoli aggiuntivi, la disciplina della propaganda elettorale, di cui alla legge n. 212 del 1956, al fine di introdurre il divieto, a partire dalla convocazione delle elezioni o dei referendum, di creazione e di diffusione di contenuti generati con sistemi di IA che risultino ingannevoli o manipolati. Inoltre, si aggiungono una serie di definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge. Sono altresì imposti obblighi di etichettatura di prodotti sviluppati con l'IA e si incarica l'AGCOM di monitorare l'applicazione delle misure novellate, prevedendo un apposito regime sanzionatorio e un quadro di tutela per i soggetti lesi, nonché delle deroghe al rispetto delle stesse per scopi didattici, informativi o di satira politica.
  Con particolare riferimento alle materie di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 1, aggiunge alla legge 4 aprile 1956, n. 212 gli articoli 9-ter e 9-octies.
  L'articolo 9-ter reca le definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle misure introdotte dalla presente proposta di legge. In particolare, sottolinea come assuma rilievo quella di cui al comma 1, lettera g), di servizio di media audiovisivo: un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta.
  Evidenzia come l'articolo 9-octies preveda, invece, che il divieto di cui all'articolo 9-bis non si applica: a) alle trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in streaming che trasmettono audio o video ingannevoli o manipolati prodotti dall'IA a scopo didattico e informativo o di satira politica, sempre che la trasmissione, il programma o la produzione dichiari espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si trasmette o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere quindi materialmente ingannevoli; b) ai giornali, alle riviste e agli altri periodici, incluse le pubblicazioni in internet o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale, anche tramite audio o video generati con sistemi di IA e con contenuti ingannevoli o manipolati, sempre che la pubblicazione dichiari espressamente e in modo chiaramente comprensibile in ogni momento che vi sono dubbi sull'autenticità del contenuto che si pubblica o sul fatto che gli audio o i video possono essere stati generati con sistemi di IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli.
  L'articolo 3 individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali quali autorità di controllo deputate all'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica, disciplinate dal regolamento (UE) 2024/900.
  Segnala che l'articolo 4 attribuisce all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 77presente legge in conformità ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio uno o più regolamenti per definire alcuni aspetti relativi all'applicazione di taluni degli articoli aggiunti alla legge n. 212 del 1956.
  Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9-quinquies, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Valentina GRIPPO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, formula una proposta di nulla osta sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che nella seduta del 21 gennaio 2026, la XI Commissione Lavoro ha deliberato di adottare quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2228 e di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
  Ciò premesso, rileva che l'unico provvedimento che contiene una disposizione rientrante nelle materie di competenza della VII Commissione Cultura è la proposta di legge C. 1107 Grimaldi. In particolare, l'articolo 3, comma 1, di tale proposta di legge estende il periodo di astensione dal lavoro per un periodo continuativo di sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici mesi di vita del bambino, tra le varie categorie anche a quella dei lavoratori con reddito da diritto d'autore e diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.
  Venendo ai contenuti della proposta di legge C. 2228 in discussione, essa si compone di quattro articoli.
  L'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) reca molteplici modifiche agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In particolare, la lettera a) che modifica l'articolo 22, comma 1, eleva dall'80 al 100 per cento della retribuzione l'indennità giornaliera prevista per le lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità.
  Osserva che la lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 61, eleva dall'80 al 100 per cento del salario medio contrattuale giornaliero – vigente nella provincia (o nella regione o nel territorio nazionale) per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria (o dell'industria che presenta maggiori affinità) – l'indennità giornaliera di maternità e di paternità prevista, a carico dell'INPS, per le lavoratrici e i lavoratori a domicilio.
  La lettera c), aggiungendo un comma 2-bis all'articolo 64, prevede che, ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata – di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non iscritte ad altre forme obbligatorie – hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato Pag. 78determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità.
  Rileva che la lettera d), modificando l'articolo 65, comma 2, prevede che l'indennità corrisposta dall'INPS alle lavoratrici e ai lavoratori socialmente utili, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, sia elevata dall'80 al 100 per cento dell'importo dell'assegno previsto per tali lavoratori.
  La lettera e), modificando l'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, eleva l'indennità giornaliera – prevista per i periodi di congedo di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, delle imprenditrici agricole, delle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali, delle pescatrici autonome della piccola pesca – dall'80 al 100 per cento rispettivamente della retribuzione minima giornaliera, del salario minimo giornaliero, della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
  Sottolinea che la lettera f) – modificando il comma 2 dell'articolo 70 – prevede che la misura dell'indennità di maternità corrisposta alle libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato sia elevata dall'80 al 100 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Modificando il comma 3 dell'articolo 70, stabilisce, inoltre, che in ogni caso tale indennità non possa essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari al cento per cento (in luogo dell'80 per cento) del salario minimo giornaliero stabilito ai fini contributivi.
  La lettera g), sempre con riferimento alle libere professioniste, incidendo sull'articolo 73, comma 1, incrementa dall'80 al 100 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione – determinati ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'articolo 70 – l'indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza.
  La lettera h), infine, modificando l'articolo 75, comma 1, incide sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui, prevedendo che esso sia pari a 2500 euro in luogo degli attuali 3 milioni di lire, corrispondenti ad euro 1.549,37.
  L'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, che disciplina il congedo di paternità.
  Nel dettaglio, osserva che tale nuovo articolo 27-bis, al comma 1, riconosce al padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui – come previsto dal successivo comma 2 – quattro obbligatori.
  Il comma 2, infatti, al primo periodo, prevede che il padre si astiene dal lavoro per un periodo di 4 mesi, di cui 10 giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e il restante periodo da utilizzare, anche in modo frazionato, previa comunicazione al datore di lavoro. Si prevede, poi, al secondo periodo, un periodo di congedo facoltativo di un mese da utilizzare entro lo stesso arco temporale.
  Il comma 3, precisa che il congedo previsto per il padre al comma 1 non è alternativo a quello di maternità, essendo fruibile dal padre indipendentemente dal diritto di fruire del congedo di maternità.
  Il comma 4 prevede che il congedo paritario è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001.
  Sottolinea che i commi 5, 6 e 7, che riproducono il medesimo contenuto del vigente articolo 27-bis, specificano che tale congedo paritario si applica anche al padre adottivo o affidatario, è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ai sensi dell'articolo 28, ovvero, in caso di Pag. 79morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  Il comma 8 analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 27-bis, disciplina poi le modalità di esercizio del congedo paritario prevedendo la comunicazione del padre lavoratore in forma scritta – o utilizzando, ove presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze – al datore di lavoro del periodo in cui intende fruire di tale congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
  Rileva che il comma 9 riconosce ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a tale congedo, specificando, peraltro, che il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
  L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
  Osserva che l'articolo 4, infine, reca la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Si prevede, in particolare, al comma 1, che a tali oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo. Quest'ultimo rimette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'individuazione di tali sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione – dando priorità ai sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea e facendo salvi quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali – al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate al fine di coprire gli oneri richiamati.

  Valentina GRIPPO, presidente, invita la relatrice a formulare la proposta di parere.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, formula una proposta di nulla osta sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.