SEDE CONSULTIVA
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 20.05.
Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatore, segnala che il disegno di legge C. 2713, è volto a modificare l'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, che reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.
In merito al contenuto del provvedimento, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, evidenzia che, nel sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 della citata legge, l'articolo 1, alla lettera a), proroga di sei mesi il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ritiene utile rammentare che, durante l'esame in sede consultiva dell'originaria legge delega (C. 1435) la XIV Commissione, nella seduta del 28 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole, senza rilievi. In tale sede fu infatti evidenziato che il provvedimento, oltre a non presentare profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE, si collocava con coerenza nell'ambito del quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, il cui obiettivo strategico a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, mentre quello a medio termine è di ridurre del 50 per cento il numero di morti e di feriti gravi entro il 2030, conformemente Pag. 204alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione tenutasi l'8 giugno 2017.
In conclusione, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in coerenza con le valutazioni già svolte in occasione dell'esame della legge delega di cui il presente provvedimento dispone una proroga, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, avverte che la proposta di legge C. 2228 reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
In particolare, è oggetto di esame il testo iniziale della proposta.
La finalità della proposta in questione, come indicato nella sua relazione illustrativa, è quella di colmare la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori, con l'introduzione di un congedo paritario, che estende da 10 giorni a 4 mesi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre, al fine di favorire una redistribuzione del carico di cura all'interno della famiglia.
La proposta mira altresì a rendere il periodo di astensione dal lavoro pienamente retribuito per entrambi i genitori, consentendo di mettere in campo politiche di condivisione, che aiutino le famiglie a condividere le scelte di vita e di lavoro al proprio interno, in maniera libera e paritaria.
Riguardo ai profili di competenza della Commissione, si limita a segnalare che nel 2022 è stato approvato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, volto al recepimento della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, cosiddetta direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (o «work-life balance»): la direttiva del 2019 ha, fra l'altro, disposto in materia di congedo di paternità e congedo parentale nonché di modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori. Nel darvi attuazione, il decreto legislativo del 2022 ha introdotto alcune novità per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori.
L'articolo 1 del provvedimento ora in esame reca modifiche alla normativa vigente in materia di trattamento economico e normativo previsto per i congedi di maternità e paternità, mentre l'articolo 2 interviene sul congedo di paternità e l'articolo 3 riguarda infine il monitoraggio e la copertura finanziaria. Queste previsioni normative non contrastano con la direttiva del 2019.
Non rinvenendo dunque disposizioni contrarie con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere non ostativo (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 20.10.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 20.10.
Pag. 205Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE.
Atto n. 368.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, ricorda che il decreto legislativo in esame è volto all'adeguamento della normativa nazionale sulla sicurezza generale dei prodotti alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento (UE) 988/2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Atto n. 368).
Ricorda preliminarmente che il regolamento (UE) 2023/988, noto anche come General Product Safety Regulation (GPSR), in vigore dal 13 dicembre 2024, introduce diverse modifiche alla normativa relativa alla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione europea, ampliando il novero di prodotti rientranti nel suo ambito di applicazione, rafforzando i processi di valutazione dei rischi, incrementando i poteri di sorveglianza degli Stati membri e integrando misure legate alla cybersicurezza e agli strumenti basati sull'intelligenza artificiale.
Il regolamento si inserisce nel solco del regolamento (UE) 2019/1020, entrato in vigore nel luglio 2021, il quale ha rafforzato il controllo sui prodotti immessi nell'UE provenienti da paesi terzi e distribuiti sia tramite negozi fisici che online, con l'obiettivo di assicurare la loro conformità alle norme dell'Unione. La revisione della normativa operata dal predetto regolamento (UE) 2023/988 è risultata quindi necessaria alla luce delle evoluzioni delle nuove tecnologie e delle vendite online, al fine di garantire un sistema di controllo efficace e adeguare i meccanismi di segnalazione e richiamo dei prodotti non conformi.
Ricorda altresì che il provvedimento in esame costituisce attuazione della legge 13 giugno 2025, n. 91 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024».
Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto attiene ai profili di competenza della XIV Commissione, nell'ambito dell'articolo 3, che apporta modifiche alla parte IV, titolo I, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, segnala che la lettera n) novella l'articolo 113, inserendo una clausola di rinvio al regolamento e alle ulteriori norme di settore che istituiscono specifici standard di sicurezza, consentendo altresì, per i prodotti immessi nel mercato prima del 13 dicembre 2024, l'applicabilità delle disposizioni della direttiva 2001/95/CE.
L'articolo 4 modifica l'allegato II septies del Codice del consumo, in ragione della modifica della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio a opera del regolamento, aggiornando quindi le disposizioni nazionali sui prodotti alla normativa europea.
L'articolo 5 abroga l'allegato II del Codice e il decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 73, i quali recepivano la direttiva 87/357/CEE, in virtù della sua abrogazione da parte del regolamento europeo.
Per concludere, poiché non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
Atto n. 375.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, segnala che la XIV Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (Atto n. 375).
Il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), che reca altresì specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva.
La direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, sostituisce la direttiva 2008/99/CE, prevedendo, altresì, che cessi di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi, il cui recepimento era avvenuto con l'introduzione nel codice penale degli articoli 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) nonché disponendo modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001, in particolare con l'introduzione dell'articolo 25-undecies (reati ambientali) sulla responsabilità degli enti e, infine, al Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
Ricorda inoltre che il 22 ottobre 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2163/2015 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e la mancata adozione delle misure di conservazione, quindi per violazione della «direttiva Habitat». Nell'ambito della stessa procedura, la Commissione europea ha inviato una seconda lettera di messa in mora all'Italia, sostenendo che in Italia non sono ancora stati designati come zone speciali di conservazione 463 siti di importanza comunitaria per i quali sono scaduti i termini, rilevando altresì che l'Italia ha omesso di fissare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito e di stabilire le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali nelle regioni e province autonome.
Ciò premesso, venendo al contenuto del provvedimento, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala che gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, l'oggetto – l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 – e le definizioni di «habitat all'interno di un sito protetto» e di «ecosistema».
In particolare, si prevede che, ai fini dello schema di decreto in esame, per habitat all'interno di un sito protetto si intende habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta «direttiva uccelli»), o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta «direttiva habitat») o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE.
Per ecosistema si intende un sistema dinamico costituito dall'insieme delle comunità di piante, animali, funghi e microrganismi, nonché dal loro ambiente fisico non vivente, che attraverso le reciproche interazioni danno origine a un'unità funzionale. Esso include diverse tipologie di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.
La nozione di ecosistema, così come richiamata nella relazione illustrativa, risulta coerente con l'elaborazione giurisprudenziale, secondo la quale essa deve essere intesa, in mancanza di una definizione specifica, come un'interazione equilibrata tra organismi viventi e componenti non viventi all'interno di un determinato contesto.
L'articolo 3 apporta modifiche al titolo VI-bis del Codice penale, ovvero ai delitti contro l'ambiente, dando attuazione all'articolo 3 della direttiva 2024/1203. Le modifiche più rilevanti riguardano l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e Pag. 207la riformulazione e rimodulazione di numerosi articoli del Codice penale.
In particolare, segnala che l'articolo 3, comma 1, lettera f), inserisce nel codice penale due nuove disposizioni, l'articolo 452-quinquiesdecies e l'articolo 452-sexiesdecies, la prima delle quali introduce la nozione di abusività. Tra gli atti la cui violazione indica l'abusività di una condotta sono comprese le disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente, oltre alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attuative delle predette disposizioni.
L'articolo 4 disciplina le fattispecie incriminatrici relative alla produzione ed al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell'ozono, in base a quanto stabilito dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/590.
Come emerge dalla relazione illustrativa, l'articolo in esame dà attuazione all'articolo 3, paragrafo 2, lettera s), della direttiva UE 2024/1203 e, conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024). Sul punto, si rammenta che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera s), della citata direttiva UE 2024/1203, tra i reati ambientali che gli Stati membri devono prevedere, annovera le condotte illecite concernenti le sostanze lesive dello strato di ozono di cui al già richiamato articolo 2, lettere a) e b), del regolamento UE 2024/590.
L'articolo 5 disciplina i reati contravvenzionali relativi alla produzione ed al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti tali sostanze, ai sensi del regolamento (UE) 2024/573, il quale reca la disciplina a livello europeo sui gas fluorurati a effetto serra.
Segnala infine che l'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali, dando attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2024/1203, recependone i contenuti e realizzando, al contempo, la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge di delegazione europea n. 91 del 2025, principio e criterio direttivo volto a prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità degli enti.
Piero DE LUCA (PD-IDP) segnala che nei prossimi giorni la Commissione Giustizia ha previsto di svolgere un ciclo di audizioni sull'atto in esame e chiede pertanto di poter rinviare il seguito dell'esame onde tener conto delle risultanze dell'attività conoscitiva.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, accede alla richiesta testé formulata e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.15.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 20.15.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2025) 993 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 Pag. 208dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità.
COM(2025) 999 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione della relatrice, on. Rossello, impossibilitata a prendere parte alla seduta, ricorda che la proposta di regolamento e la proposta di direttiva in esame fanno parte del cosiddetto pacchetto omnibus per il settore automobilistico che la Commissione europea ha presentato con l'obiettivo generale di alleggerire gli oneri amministrativi e ridurre i costi per i produttori europei, aumentando la loro competitività globale e liberando risorse per la decarbonizzazione.
Le due proposte rientrano inoltre in un pacchetto di misure più ampio volto a rafforzare la competitività dell'industria automobilistica dell'UE nella transizione verso una mobilità a zero emissioni, in cui si inscrivono la strategia «Battery Booster», e le proposte di regolamento sulle emissioni dei veicoli pesanti, sui veicoli aziendali puliti, sulle emissioni dei veicoli leggeri e le etichettature delle auto, di cui la XIV Commissione ha già avviato l'esame.
Come è stato sottolineato in tale ultima occasione, l'insieme delle misure sopra richiamate riveste una particolare importanza poiché va nella direzione più volte auspicata dalla Camera e dal Governo italiano, nell'ottica di coniugare decarbonizzazione e competitività del settore automobilistico.
Con il pacchetto omnibus in questione la Commissione europea mira in particolare a eliminare gli ostacoli normativi alla diffusione di veicoli commerciali leggeri elettrici; ridurre i costi di adeguamento relativi alle prove sulle emissioni contemplate dal regolamento Euro 7; migliorare la coerenza ed evitare la frammentazione del mercato (in particolare in materia di rumore e di interoperabilità dei veicoli con la rete e le infrastrutture di ricarica); accelerare la diffusione di veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi contenuti.
Deve tuttavia sottolineare che, come avvenuto più volte dall'avvio della nuova legislatura europea e soprattutto nel caso delle proposte cosiddette omnibus, la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, ma ha accompagnato l'iniziativa con un documento di lavoro. La XIV Commissione ha più volte sottolineato che, pur in presenza di obiettivi condivisibili, tale mancanza pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti delle iniziative e le eventuali opzioni regolative alternative.
Anche il Mediatore europeo ha avanzato riserve al riguardo.
Suggerisce pertanto di approfondire, nel corso dell'esame, le criticità che possono derivare, dal punto di vista procedurale, dall'utilizzo di questo metodo di semplificazione adottato ormai in diversi settori da parte della Commissione europea.
Ciò premesso, e rinviando per maggiori dettagli al dossier predisposto dal Servizio RUE, passa quindi ad illustrare sinteticamente le misure introdotte, sottolineando che sebbene il testo della proposta di direttiva contenga un articolo 4 ed un articolo 5 si tratta in realtà di un mero errore di numerazione, in quanto manca un articolo 3.
Con le proposte si introduce anzitutto la possibilità per gli Stati membri di esentare dalle norme relative ai periodi di guida e di riposo e da quelle concernenti il tachigrafo i furgoni elettrici con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 4,25 tonnellate, al fine di metterli in una posizione di parità con i loro equivalenti alimentati a combustibili fossili, e i camper adibiti esclusivamente al trasporto non commerciale.
Si introduce inoltre la sottocategoria di veicoli elettrici di piccole dimensioni, anche con l'intenzione di semplificare il lavoro degli Stati membri e delle autorità locali nell'istituzione di regimi fiscali (ossia sovvenzioni all'acquisto, tasse, esenzione dal pedaggio stradale) e non fiscali (ossia tariffe di parcheggio basate sulle dimensioni, Pag. 209ricarica a prezzi ridotti, accesso privilegiato a corsie o parcheggi) volti a promuovere l'adozione di veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili.
Si prevede altresì l'esclusione dei furgoni elettrici con massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 4,25 dall'obbligo di essere muniti di dispositivo di limitazione della velocità, sempre per porli in una posizione di parità con i loro equivalenti alimentati a combustibili fossili, e si conferisce alla Commissione europea il potere di stabilire prescrizioni tecniche per quanto riguarda l'interfaccia hardware e di comunicazione dei veicoli esclusivamente elettrici (PEV) e dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) con le infrastrutture di ricarica, la rete elettrica e i sistemi di alimentazione stazionari.
Modificando il regolamento Euro 7, si eliminano le prove di laboratorio a bassa temperatura di tipo 6 dal quadro Euro 7, si introduce il riferimento alle «categorie di veicoli» anziché ai «tipi di veicoli» per l'omologazione del motore Euro 7 e si promuove lo sviluppo di dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica (OBFCM) e di un'infrastruttura di dati di monitoraggio a bordo (OBM), nonché di metodi comuni per il loro trattamento.
Infine, si elimina lo svantaggio competitivo connesso all'obbligo, per i costruttori dell'UE che vendono auto in tutto il mondo, di dimostrare la conformità amministrativa a due diverse serie di requisiti in materia di rumore.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fondano le proposte è costituita correttamente dall'articolo 91 del TFUE, che attribuisce all'UE competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale, e, per la sola proposta di regolamento, dall'articolo 114 del TFUE che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo procedura legislativa ordinaria, misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà la Commissione europea motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE riferendo solamente che i regolamenti da modificare sono atti giuridici dell'UE e di conseguenza è necessario modificarli a livello di UE. Si tratta di una argomentazione tautologica, presente anche in precedenti casi, che non assolve in alcun modo all'obbligo di motivazione previsto dai Trattati e dal Protocollo n. 2 all'articolo 5.
Con riferimento alla proposta di direttiva, la relazione illustrativa riferisce che le competenze per disciplinare il settore dei trasporti sono condivise fra UE e Stati membri e poiché i veicoli a motore sono sempre più utilizzati a livello transfrontaliero, un quadro giuridico uniforme riduce i costi di conformità e di applicazione delle norme in tutta l'Unione. La direttiva interessata inoltre fornisce già un quadro comune per il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli a motore nell'Unione e pertanto una sua modifica può essere effettuata solo a livello di Unione.
Per quanto attiene, invece, alla conformità al principio di proporzionalità la Commissione europea ritiene che la proposta di regolamento non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri senza ridurre la protezione della salute umana e dell'ambiente, mentre la proposta di direttiva non va al di là di quanto necessario a garantire la coerenza con le modifiche del regolamento sulla sicurezza generale.
Prima di concludere ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che l'esame della proposta di regolamento risulta avviato da parte dei Parlamenti di Lettonia, Finlandia, Svezia, dal Bundesrat tedesco e dal Senato ceco, mentre risulta concluso da parte del Camera dei deputati del Lussemburgo.Pag. 210
L'esame della proposta di direttiva risulta avviato invece da parte dei Parlamenti di Lettonia, Finlandia, Svezia e Germania (Bundesrat).
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 2 aprile 2026 propone di svolgere un breve ciclo di audizioni o comunque di acquisire memorie dai soggetti interessati. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non sono pervenute le relazioni del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
COM(2025) 840 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2016/2341 e (UE) 2016/97 per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali.
COM(2025) 842 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, segnala che i provvedimenti in esame sono volti a ridefinire il quadro legislativo vigente a livello dell'UE che regola il sistema pensionistico integrativo.
In particolare, la proposta di regolamento è volta a modificare il regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (cosiddetto regolamento PEPP), mentre la proposta di direttiva interviene sulla direttiva sull'attività e la vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (cosiddetta direttiva EPAP II) e sulla direttiva sulla distribuzione assicurativa per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali.
Il pacchetto di misure comprende anche una comunicazione sul rafforzamento della capacità del settore delle pensioni complementari dell'UE di migliorare il reddito pensionistico e fornire capitale a lungo termine all'economia.
Ricorda, in via preliminare, che i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) sono forme di previdenza complementare individuale a base volontaria progettati per integrare la pensione pubblica, mentre gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) sono fondi pensione o organismi analoghi che gestiscono i risparmi pensionistici per i dipendenti o lavoratori autonomi secondo il principio di capitalizzazione, indipendentemente dal datore di lavoro.
I sistemi pensionistici sono di competenza dei singoli Stati membri, quindi l'organizzazione di tali sistemi varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, in funzione del diritto della sicurezza sociale e del lavoro di ciascun paese.
Le pensioni complementari – il secondo dei tre pilastri in cui si articolano i sistemi pensionistici nell'UE – hanno la funzione di integrare le prestazioni pubbliche, di rafforzare l'adeguatezza dei redditi pensionistici futuri, nonché di convogliare risorse finanziarie verso investimenti produttivi.
Tuttavia, allo stato attuale, il settore risulta scarsamente sviluppato a livello dell'UE, ove si presenta caratterizzato da rendimenti generalmente modesti, in larga misura riconducibili a strategie di investimento prevalentemente conservative. Secondo l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), solo il 20 per cento degli europei partecipa a regimi pensionistici aziendali o professionali e appena il 18 per cento ha aderito a un prodotto pensionistico individuale.
Si tratta dunque di una tematica molto importante e cioè di come garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine e mantenere l'adeguatezza delle pensioni. Anche perché, come ritiene opportuno sottolineare, nel 2023 il reddito da pensione Pag. 211nell'UE è rimasto in media inferiore al 60 per cento del reddito percepito in età lavorativa, con differenze significative tra i Paesi, e si è mantenuto più elevato per gli uomini che per le donne.
D'altronde il diritto dei lavoratori dipendenti ed autonomi a una pensione commisurata ai contributi versati e che garantisca un reddito adeguato è riconosciuto nel Pilastro europeo dei diritti sociali (principio n. 15).
Il pacchetto di misure in esame si inserisce poi nell'ambito delle iniziative delineate nel primo pilastro («cittadini e risparmio») della recente strategia «Unione dei risparmi e degli investimenti», ritenuta dal Governo italiano, come specificato nella relazione programmatica per il 2026, essenziale per lo sviluppo e l'autonomia strategica dell'UE.
La necessità di adottare la proposta di regolamento, secondo la Commissione europea, discende dal fatto che, da un canto, lo strumento del PEPP non ha conseguito il successo commerciale previsto a causa di alcune caratteristiche progettuali che hanno limitato la sua diffusione, mentre la necessità di adottare la proposta di direttiva origina dalla mancata standardizzazione dei prodotti pensionistici aziendali o professionali e mira a garantire che una più ampia gamma di regimi pensionistici operi nel rispetto di norme solide in materia di governance e trasparenza.
L'intervento legislativo ha, secondo la Commissione europea, un obiettivo generale, ossia di rafforzare la domanda e l'offerta di pensioni integrative, nonché la capacità di investire i risparmi pensionistici in modo produttivo.
In particolare, la revisione del regolamento PEPP intende eliminare gli ostacoli alla diffusione del prodotto PEPP, rendendolo un'opzione più attraente sotto il profilo dei costi e mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.
La revisione della direttiva EPAP II mira, invece, a rendere gli EPAP più accessibili per gli Stati membri in cui sono attualmente scarsamente sviluppati, promuovendo nel contempo rendimenti degli investimenti maggiori e sostenibili, a migliorare la trasparenza in tema di costi e rendimenti, rafforzare le pratiche di gestione del rischio ed eliminare gli ostacoli che attualmente impediscono investimenti efficienti e, infine, ad innalzare gli standard delle pensioni complementari, promuovendo maggiore valore e sicurezza a lungo termine per gli aderenti.
Prima di illustrare i principali contenuti delle proposte in esame, ritiene importante sottolineare che le proposte non sono corredate da alcuna valutazione di impatto. Considera molto grave ed ingiustificata questa scelta della Commissione europea, peraltro ricorrente in questa legislatura europea, che priva i Parlamenti nazionali e le stesse istituzioni dell'UE di elementi fondamentali per valutare le opzioni regolative.
È invece stato pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione europea contenente una analisi di alcune delle principali opzioni strategiche prese in considerazione per ciascuna iniziativa.
Rinviando per approfondimenti al dossier predisposto dal Servizio RUE, si limita a ricordare che ai fini della proposta di regolamento è stata selezionata l'opzione numero 4, che tra l'altro non prevede l'obbligo per i fornitori di combinare la distribuzione di un PEPP su misura con un PEPP di base, riconoscendo in tal modo le diverse preferenze dei risparmiatori ed offrendo maggiori opportunità commerciali ai fornitori. Per la proposta di direttiva è stata invece prescelta l'opzione 3, che rafforza il controllo di vigilanza, le norme di governance e la trasparenza mediante un approccio basato sul dialogo in materia di vigilanza, su revisioni periodiche nei settori essenziali di prestazione da parte delle autorità nazionali e sull'attuazione delle principali raccomandazioni tecniche dell'EIOPA.
Non vale a compensare questo inadempimento il fatto che la Commissione europea comunichi di aver ampiamente consultato i portatori di interessi, mediante una consultazione pubblica e un invito a presentare contributi volto a ricevere osservazioni e condividere buone pratiche in materia di pensioni complementari.Pag. 212
Ciò premesso, passa ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dall'Ufficio RUE per ulteriori approfondimenti riservandosi ulteriori considerazioni in attesa della trasmissione della relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Come ha accennato in premessa, entrambe le proposte intervengono con modifiche puntuali al quadro legislativo vigente a livello dell'UE.
In particolare, la prima prospetta numerose modifiche del regolamento PEPP che mirano a: 1) consentire l'emergere di prodotti pensionistici efficienti; 2) assicurare una maggiore trasparenza in termini di costi e commissioni; 3) ridurre gli oneri a carico dei fornitori di PEPP, come l'eliminazione dell'obbligo di consulenza per i PEPP di base; 4) ridurre la frammentazione normativa, per esempio chiarendo il principio della persona prudente.
Le modifiche contenute, invece, nella proposta di direttiva eliminano, tra l'altro, gli ostacoli all'ampliamento della scala o all'aggregazione delle attività, che possono ridurre i costi e diversificare gli investimenti degli EPAP, anche in capitale proprio, massimizzando il valore per i risparmiatori. Sono altresì previste disposizioni volte a migliorare trasparenza e comunicazione, anche grazie al rafforzamento dei diritti all'informazione durante tutta la fase di accumulo e decumulo. Il quadro introduce anche un nuovo obbligo per l'EPAP di agire sempre nel miglior interesse degli aderenti e dei beneficiari e di collegarlo ai sistemi di tracciamento delle pensioni per migliorare la trasparenza e la consapevolezza dei diritti.
Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica delle proposte è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
In relazione alla proposta di direttiva, sono individuati anche gli articoli 53 e 62 TFUE che prevedono che, al fine di agevolare l'accesso e l'esercizio di attività autonome, nonché la libera prestazione dei servizi, Parlamento europeo e Consiglio stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, in relazione alla proposta di regolamento, la Commissione europea giustifica la necessità di un intervento legislativo a livello UE in quanto il miglioramento della tutela dei risparmiatori e il rafforzamento della loro fiducia nei PEPP anche transfrontalieri non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma in considerazione dei suoi effetti può essere meglio conseguito a livello dell'UE.
In relazione alla proposta di direttiva, considera necessario un intervento legislativo poiché la mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici aziendali e professionali limita ancora la libera prestazione dei servizi da parte dei fornitori. Solo un'azione a livello UE può creare un quadro normativo comune per gli EPAP, come già avvenuto con la direttiva EPAP II. Sul piano del valore aggiunto, la Commissione europea ritiene che grazie all'intervento UE gli aderenti e i beneficiari potranno fruire di una più ampia scelta di fornitori, anche in altri Stati membri dell'UE, sfruttando così le potenzialità del mercato interno.
Con riferimento ad entrambe le proposte, la Commissione europea ritiene le iniziative coerenti con il principio di proporzionalità in quanto la revisione degli atti modificati integra i regimi nazionali esistenti e garantisce un livello sufficiente di armonizzazione.
In relazione alla proposta di direttiva, la Commissione europea fa altresì presente Pag. 213che l'onere amministrativo dovrebbe rimanere contenuto, in quanto l'iniziativa si limita ad adeguare le caratteristiche delle norme vigenti a livello dell'UE per gli EPAP, già soggetti sottoposti alla sorveglianza regolamentare da parte delle autorità nazionali competenti nell'ambito dei quadri settoriali esistenti.
Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria. Inoltre, l'esame della proposta di regolamento risulta avviato da parte dei Parlamenti di Danimarca, Finlandia, Lettonia e Svezia e dal Senato ceco; l'esame della proposta di direttiva, invece, dai Parlamenti di Finlandia, Lettonia, Svezia, dal Bundesrat tedesco e dal Senato ceco. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 7 aprile, propone, per meglio apprezzare i contenuti ora richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i portatori di interessi, nonché esperti della materia ed operatori del settore.
Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 20.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 17 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.35.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
Audizione informale del Prefetto Bruno Frattasi, Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (COM(2025) 836 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (omnibus digitale) (COM(2025) 837 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese (COM(2025) 838 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 20.35 alle 20.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 17 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
Audizione informale del Prefetto Bruno Frattasi, Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 20.45 alle 21.