SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.
La seduta comincia alle 14.
Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2026.
Pag. 82 Salvatore DEIDDA, presidente, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella seduta dell'11 febbraio 2026 si è concluso l'esame degli emendamenti.
Avverte che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice Frijia il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.
La seduta comincia alle 14.05.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
C. 2714 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Enzo AMICH (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2714, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
Premette che, come precisato anche nella relazione illustrativa, i servizi regolari tra l'Italia e la Svizzera sono erogati in forza dell'Accordo internazionale UE-Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e ratificato, in Italia, con legge 15 novembre 2000, n. 364.
L'articolo 20 di tale Accordo del 1999 dispone che, nell'ambito del trasporto di linea transfrontaliero a mezzo autobus, i trasporti interni a un altro Stato non sono consentiti (divieto di cabotaggio), pur facendo salvi gli accordi bilaterali preesistenti, purché non siano discriminatori nei confronti degli operatori degli altri Stati membri dell'Unione europea e non siano distorsivi della concorrenza.
A fronte dell'esigenza manifestata dalla Svizzera di consentire, nell'ambito dei trasporti internazionali svolti con autobus tra l'Italia e la Svizzera, trasporti di cabotaggio, cioè servizi di trasporto interni all'altro Stato rispetto a quello in cui il vettore ha sede, con decisione (UE) 2020/854 del 18 giugno 2020 l'Italia è stata autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che contemplasse operazioni di cabotaggio nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere dei due Paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.
L'Accordo oggetto di ratifica è stato, quindi, autorizzato in deroga a quanto previsto dall'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, relativamente alla disciplina dei trasporti di cabotaggioPag. 83 effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali transfrontalieri, rispettivamente da un'impresa stabilita nel territorio della Svizzera o dell'Italia.
In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di nove articoli.
L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo nella disciplina dei trasporti di cabotaggio soggetti a obblighi di servizio pubblico effettuati nel territorio italiano o svizzero, nell'ambito dei servizi regolari internazionali effettuati con autobus tra i medesimi Paesi, in deroga al citato Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia concluso il 21 giugno 1999.
In particolare, l'Accordo si applica ai trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito dei servizi regolari transfrontalieri con autobus che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un tragitto determinato; i viaggiatori possono essere fatti salire e scendere a fermate prestabilite.
Non si applica, invece, ai trasporti di cabotaggio effettuati né in forma di servizi regolari specializzati né in forma di servizi occasionali.
L'articolo 2 individua le condizioni in presenza delle quali sono ammessi i trasporti di cabotaggio svolti nell'ambito di servizi regolari internazionali, senza creare discriminazioni in territorio italiano a danno dei vettori stabiliti negli altri Stati dell'Unione europea.
L'articolo 3 individua l'ambito territoriale di applicazione entro cui sono ammessi i trasporti di cabotaggio. Per l'Italia il riferimento è alle regioni frontaliere, individuate nelle regioni Piemonte e Lombardia e nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.
L'articolo 4 concerne le diverse fasi del procedimento amministrativo, che inizia con la domanda concernente l'istituzione di un trasporto di cabotaggio e si conclude con l'autorizzazione in Italia o la concessione in Svizzera di un trasporto di cabotaggio.
L'articolo 5 rinvia, per gli aspetti non specificatamente disciplinati dall'Accordo, alle norme interne applicabili di ciascuna delle due Parti contraenti.
L'articolo 6 individua per ciascuna delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'attuazione del medesimo Accordo. In particolare, per l'Italia, tale Autorità è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
L'articolo 7 individua la riunione in Commissione mista, composta dalle Autorità competenti individuate nel medesimo Accordo, quale modalità per assicurare la regolare applicazione dello stesso.
L'articolo 8 reca la clausola di risoluzione amichevole delle controversie tra le Parti aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in sede di Commissione mista.
L'articolo 9 individua i tempi per l'entrata in vigore dell'Accordo, che resta in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità di modifica e denuncia.
Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.
L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone in conclusione di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
C. 2212 Ascani.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 84 Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge C. 2212, recante «Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale».
Si sofferma quindi sui profili di interesse della Commissione.
L'articolo 1, comma 1, individua le finalità del provvedimento, delimitandone l'oggetto e imponendo il rispetto dei principi fondamentali, delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e di alcuni principi generali.
L'articolo 1, comma 2, dispone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non pregiudichi lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese.
L'articolo 2 novella, attraverso l'introduzione di 8 articoli aggiuntivi, la disciplina della propaganda elettorale, di cui alla legge n. 212 del 1956.
Il nuovo articolo 9-bis della legge n. 212 del 1956, al comma 1, introduce il divieto, a partire dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, di creazione e di diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA).
Il nuovo articolo aggiuntivo 9-ter introduce definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle misure introdotte dalla proposta di legge.
Il nuovo articolo 9-quater dispone che i contenuti riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici, qualora generati, in tutto o in parte tramite sistemi di IA, devono essere identificati in modo chiaro e riconoscibile tramite un sistema di etichettatura e filigrana elettronica, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili. Il comma 2, pone in capo ai soggetti responsabili della pubblicazione e diffusione di ogni mezzo dei citati contenuti l'obbligo di apporre un'etichettatura e un avviso visibili e facilmente comprensibili.
Il nuovo articolo 9-quinquies pone in capo all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle novelle di cui alla proposta di legge in esame. In caso di inottemperanza a tali obblighi, si dispone che l'AGCOM applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228.
Il nuovo articolo 9-sexies consente all'AGCOM di imporre sanzioni accessorie.
Il nuovo articolo 9-septies consente a chiunque sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, nell'ambito delle attività di propaganda di cui all'articolo 9-bis, dovute a contenuti ingannevoli o manipolati generati da sistemi di IA, di richiederne l'oscuramento, la rimozione o il blocco.
Il nuovo articolo 9-octies deroga l'applicazione del divieto per scopi didattici, informativi o di satira politica, purché i suddetti contenuti siano chiaramente dichiarati come manipolati o generati con IA.
Il nuovo articolo 9-novies introduce un nuovo reato, prevedendo la pena della reclusione, da 1 a 4 anni, per chiunque, allo scopo di alterare il libero svolgimento di elezioni o dei referendum, ceda, pubblichi o altrimenti diffonda contenuti ingannevoli o manipolati con l'IA.
L'articolo 3 della proposta di legge in esame individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali quali autorità di controllo deputate all'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica, disciplinate dal regolamento (UE) 2024/900.
L'articolo 4 rimette a regolamenti dell'AGCOM l'attuazione della disciplina recata dalla legge.Pag. 85
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Presenta e illustra quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato 2).
Antonino IARIA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere contrario formulata dal relatore. Evidenzia, in particolare, che la proposta di legge in esame interviene in una materia tanto complessa quanto di fondamentale importanza. Ritiene che, in considerazione del costante mutare della materia e del contesto sociale nel quale essa si inserisce, sarebbe stato opportuno che il testo del provvedimento fosse stato discusso nel merito, piuttosto che, adducendone a motivo, inter alia, l'entrata in vigore di norme in parte non coincidenti con quelle prese in considerazione dal provvedimento in esame, limitarsi a darne una valutazione negativa tout court.
Sottolinea, ulteriormente, che l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale (IA) è ormai pratica diffusa, come è facile constatare mediante l'analisi di alcuni profili social che utilizzano l'IA a tali fini. Segnala che, sebbene una regolamentazione in materia debba necessariamente contemperarsi con il principio costituzionale della libertà d'espressione, appare necessario che le forze politiche si confrontino sul tema.
Esprime perplessità nei confronti dell'atteggiamento della maggioranza e del Governo verso la proposta di legge in esame, augurandosi che non sia dettata da particolari sensibilità nei confronti delle società che gestiscono i social network.
Conclude invitando la maggioranza a un ripensamento circa la posizione assunta, mediante un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea al fine di permettere un confronto puntuale sulla proposta di legge, tanto nella Commissione competente in sede referente, quanto in quelle competenti in sede consultiva.
Salvatore DEIDDA, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, a rendere parere sul provvedimento in esame alla Commissione Affari costituzionali, alla quale, essendo competente in sede referente, è riservata ogni valutazione circa l'opportunità di proseguire o concludere l'esame della proposta di legge C. 2212, in conformità a quanto previsto dal vigente calendario dei lavori dell'Assemblea.
Andrea CASU (PD-IDP) evidenzia come, a suo avviso, la proposta di parere contrario formulata dal relatore denoti un approccio politico sostanzialmente errato al tema dell'intelligenza artificiale utilizzata al fine di manipolare le campagne elettorali e referendarie.
Sottolinea, infatti, che il legislatore non può rifuggire dall'esigenza di regolare detti fenomeni, per quanto complessi. Fa presente, infatti, come il periodo storico richieda un intervento netto al fine di elevare il dibattito politico e contenere la violenza, non solo verbale, che si diffonde e alimenta anche tramite i social network.
Ricorda, inoltre, come il Partito democratico abbia ottenuto, in osservanza delle norme del Regolamento, che la proposta di legge C. 2212 venisse inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di febbraio. Tuttavia, si rammarica per la scelta della maggioranza, come si evince anche dalla proposta di parere contrario formulata dal relatore Raimondo, di evitare il confronto piuttosto che avviare un dibattito sul merito del provvedimento.
Conclude chiedendo al relatore di modificare la propria proposta di parere contrario o che, quantomeno, venga rinviato l'esame del provvedimento affinché la Commissione approfondisca il dibattito sugli aspetti di sua competenza.
Salvatore DEIDDA, presidente, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto dal vigente calendario dei lavori dell'Assemblea per venerdì 20 febbraio 2026. In ragione dell'imminenza dell'avvio dell'esame in Assemblea, nonché della necessità di rendere il prescritto parere alla Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente, ritiene non vi Pag. 86sia margine temporale per rinviare la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Chiede, ad ogni modo, al relatore se intenda modificare la proposta di parere formulata.
Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), relatore, conferma la proposta di parere contrario, chiedendo che la stessa sia messa in votazione.
La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.
La seduta comincia alle 14.20.
Salvatore DEIDDA, presidente, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928-2083-2091-2152-2194-A.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2026.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.
Enzo AMICH (FDI), relatore, comunica di aver predisposto una proposta di correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (vedi allegato 3).
La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore Amich il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Modifiche agli articoli 115 e 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti per la guida di veicoli da parte di coloro che hanno superato l'ottantesimo anno di età.
C. 2597 Barbagallo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea CASU (PD-IDP), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 2597, a prima firma Barbagallo, introduce un sistema rafforzato di verifica dell'idoneità alla guida per i conducenti ultraottantenni al fine di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.
Evidenzia che essa trae origine dal dibattito che si è aperto in seguito ad alcuni scontri stradali verificatisi di recente, che hanno avuto per protagonisti conducenti ultraottantenni, ponendo la questione dell'esigenza di garantire la sicurezza stradale senza penalizzare chi, pur in età avanzata, conserva ancora tutte le capacità per guidare in modo sicuro.
Sottolinea che la proposta di legge in esame, dunque, prevede che chi ha compiuto 80 anni di età può continuare a condurre ciclomotori e veicoli, qualora consegua: (i) uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale, volta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti mediante esami e Pag. 87test neurologici di verifica sui riflessi, sulle capacità cognitive e sulla percezione spaziale; (ii) l'idoneità alla prova pratica di guida.
A tal fine, viene introdotto un comma aggiuntivo all'articolo 115 del codice della strada, che prevede appunto i requisiti per la guida dei veicoli, e viene modificato l'articolo 119, comma 4, che disciplina l'accertamento da parte delle commissioni mediche locali dei predetti requisiti.
Fa presente da ultimo che, come evidenzia la relazione illustrativa, si riprende in tal modo l'esperienza di altri Paesi europei, in cui gli automobilisti anziani devono sottoporsi a test cognitivi e, in alcune circostanze, a esami pratici su strada, al fine di valutare più realisticamente le capacità residue.
Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 18 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.