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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2026
633.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 92

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Atto n. 367.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

Pag. 93

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi, 18 febbraio 2026.
  Avverte che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso il previsto parere e che, pertanto, la Commissione può concludere l'esame del provvedimento.

  Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (allegato 2), la quale sarebbe posa in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.
  Chiede quindi se ci siano interventi per dichiarazione di voto.

  Emma PAVANELLI (M5S), ricordando che il suo gruppo ha comunque presentato una proposta alternativa di parere, annuncia, tuttavia, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore auspicando che le osservazioni contenute nella proposta alternativa di parere possano essere tenute in considerazione dal Governo, considerato che si tratta di alcuni punti che erano stati posti all'evidenza della Commissione da parte di alcuni soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 85/357/CEE.
Atto n. 368.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2026.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi, 18 febbraio 2026.
  Comunica, inoltre, che la V Commissione ha espresso i propri rilievi sullo schema di decreto in titolo.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Il viceministro Valentino VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Auspica, peraltro, che il Governo voglia tenere in considerazione taluni spunti che sono stati posti all'evidenza della Commissione da parte di alcuni soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte che riguardano una maggiore richiesta di attenzione verso le imprese artigiane e verso le micro e piccole imprese nonché di porre una particolare attenzione anche ai meccanismi di prevenzione, integrando nello schema disposizioni che riguardano i prodotti potenzialmente pericolosi e puntando soprattutto su più incisive forme di informazione. Tra le richieste ricorda, infine, quella di istituire forme di vigilanza mirate e rafforzate soprattutto sui punti più a rischio della filiera, come ad esempio quello delle importazioni da Paesi extra europei e dell'e-commerce.

Pag. 94

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Fabio PIETRELLA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 Schlein e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge C. 2228, composta di 4 articoli, recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
  Riferisce che la finalità della proposta di legge, come indicato nella sua relazione illustrativa, è quella di colmare la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori, con l'introduzione di un congedo paritario, che estende da 10 giorni a 4 mesi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre, al fine di favorire una redistribuzione del carico di cura all'interno della famiglia. Osserva che la proposta di legge mira altresì a rendere il periodo di astensione dal lavoro pienamente retribuito per entrambi i genitori, consentendo di mettere in campo politiche di condivisione, che aiutino tutte le famiglie a condividere le scelte di vita e di lavoro al proprio interno, in maniera libera e paritaria. L'obiettivo complessivo è quello di contrastare la crisi della natalità nonché di favorire l'occupazione femminile, la qualità della vita dei bambini e dei genitori e le relazioni familiari.
  Fa presente che gli interventi al trattamento economico e normativo previsto per i congedi di maternità e paternità sono recati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h), che modifica diversi articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001: eleva al massimo in percentuale la misura dell'indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui; la lettera h), incide sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui, prevedendo che esso sia pari a 2500 euro.
  Rileva che l'articolo 2 sostituisce integralmente l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, che disciplina il congedo di paternità. Si estende, come ha ricordato supra, da 10 giorni lavorativi a 4 mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio modificando ed estendendo altresì l'arco temporale entro il quale è fruibile. La novella, inoltre, incide sulle modalità di fruizione (non è più previsto il divieto di frazionamento ad ore; dieci giorni vanno utilizzati subito dopo la nascita del figlio in modo non frazionato, mentre i restanti giorni sono utilizzabili anche in modo frazionato) e prevede, nel medesimo arco temporale, il periodo di un mese di Pag. 95congedo facoltativo. Segnala che il medesimo articolo 2 precisa, al comma 3, che il congedo previsto per il padre non è alternativo a quello di maternità, essendo fruibile dal padre indipendentemente dal diritto di fruire del congedo di maternità e il congedo paritario è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 (comma 4). Ai commi 5, 6 e 7, che riproducono il medesimo contenuto del vigente articolo 27-bis, viene specificato che tale congedo paritario si applica anche al padre adottivo o affidatario, è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ai sensi dell'articolo 28, ovvero, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il comma 9 detta disposizioni a favore del padre lavoratore autonomo, specificando altresì che questi non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
  L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge.
  Riferisce poi che l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie: stima gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e prevede la relativa copertura finanziaria. In particolare, al comma 1, dispone che a tali oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) mentre, al comma 2, si rimette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'individuazione di tali sussidi oggetto di rimodulazione ed eliminazione volti a conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate al fine di coprire gli oneri richiamati.
  Ricorda che la Commissione competente nel merito nella seduta del 21 gennaio 2026, ove l'articolato all'esame è stato adottato come testo base tra le proposte di legge abbinate, ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
  Formula, quindi, una proposta di parere contrario (vedi allegato 4).

  Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, rilevando come la proposta di legge in esame sia molto attesa dal Paese, in particolar modo dai genitori e soprattutto dai padri. Auspica quindi che la maggioranza, in sede referente, muti il proprio orientamento sul provvedimento, e che non si addivenga, come accaduto già in altre occasioni, a conferire una delega al Governo per regolamentare la materia.

  Emma PAVANELLI (M5S) segnala che la sua forza politica è favorevole al provvedimento in esame e quindi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere. Esprime rammarico per un parere contrario giustificato solamente dal fatto che il provvedimento è in quota opposizione e ritiene che ciò sia un atteggiamento molto grave quando si discute di temi così rilevanti e trasversali. Sottolinea, infatti, come la tematica all'esame non sia né di destra né di sinistra, ma attenga alle esigenze parentali di tutte le famiglie e cerchi di contrastare gli effetti negativi degli attuali andamenti demografici che vedono un tasso di natalità molto basso. Ritiene che le disposizioni in esame potrebbero quindi aiutare i giovani ad affrontare meglio il futuro sostenendo la genitorialità. Crede pertanto che si rischi di perdere una grande opportunità di essere vicino ai giovani, alla famiglia, e alla modernità.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) esprime rammarico per la proposta di parere formulata dal presidente. Evidenzia che la tematica in oggetto è intrinsecamente legataPag. 96 alle competenze della Commissione in quanto aiutare la gestione del tempo dei genitori significa anche aiutare le imprese che del lavoro di tanti padri e tante madri hanno bisogno.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, sottolineando che gli ambiti di interesse della X Commissione sul provvedimento all'esame sono comunque assai limitati, precisa che la proposta di parere contrario da lui formulata in qualità di relatore è legata alla previsione che la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della legge concerna maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), disposizione che può comportare l'incremento dei costi con ricadute negative sui consumatori.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (vedi allegato 4).

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
C. 2212 Ascani.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti della proposta di legge C. 2212, fa presente che la sua relazione si concentrerà sulle parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.
  Riferisce quindi che la proposta di legge in esame si compone di 5 articoli e mira a tutelare l'integrità del procedimento elettorale da eventuali manipolazioni o distorsioni attuate mediante strumenti tecnologici, alla luce della crescente rilevanza delle tecnologie digitali nei contesti elettorali.
  L'articolo 1, al comma 1, individua le finalità del provvedimento, delimitandone l'oggetto e imponendo il rispetto dei principi fondamentali, delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e di alcuni principi generali. Con riferimento alle finalità del provvedimento, la proposta di legge intende: garantire il libero e consapevole esercizio del diritto di voto da parte degli elettori; garantire la veridicità delle informazioni rese nel corso di campagne elettorali o referendarie; garantire la corretta creazione e diffusione di contenuti concernenti le elezioni o i referendum e l'elettorato passivo; prevenire qualunque forma di alterazione di dati atta a influenzare o manipolare attraverso false rappresentazioni o false contestualizzazioni lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie o ad alterarne il risultato. L'articolo 1, al comma 2, impone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (di seguito IA) nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali e referendarie non pregiudichi lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica del Paese, in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge n. 132 del 2025 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite IX e X. Il comma 3 sancisce che il provvedimento in esame è adottato in conformità al regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica.
  L'articolo 2 novella, attraverso l'introduzione di 8 articoli aggiuntivi, la disciplina della propaganda elettorale, di cui alla legge n. 212 del 1956, al fine di introdurre il divieto, a partire dalla convocazione delle elezioni o dei referendum, di creazione e di diffusione di contenuti generati con sistemi di IA che risultino ingannevoli o manipolati. Inoltre, si aggiungono una serie di definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge. Sono altresì impostiPag. 97 obblighi di etichettatura di prodotti sviluppati con l'IA e si incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di monitorare l'applicazione delle misure novellate, prevedendo un apposito regime sanzionatorio e un quadro di tutela per i soggetti lesi, nonché delle deroghe al rispetto delle stesse per scopi didattici, informativi o di satira politica.
  In particolare, per ciò che risulta di interesse per la Commissione, fa presente che l'articolo aggiuntivo 9-bis, della legge n. 212 del 1956, al comma 1, introduce il divieto anzidetto, il quale, nello specifico, ha ad oggetto, a partire dalla data di indizione delle elezioni o delle consultazioni referendarie, la creazione e la diffusione con ogni mezzo di contenuti ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori, generati in tutto o in parte con sistemi di IA.
  L'articolo aggiuntivo 9-ter introduce definizioni specifiche per garantire l'applicazione delle misure introdotte dalla presente proposta di legge. In particolare, il nuovo articolo reca le definizioni di: propaganda politica; campagna elettorale; contenuti generati con sistemi di IA; contenuti audio o video ingannevoli o manipolati generati con sistemi di IA; sistemi e modelli di IA; servizio di media audiovisivo, da intendersi come un servizio, come definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, il cui obiettivo principale o di una sua sezione distinguibile è la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta; servizio di piattaforma per la condivisione di video; video generato dall'utente; gestore del sito internet, da intendersi alla stregua del prestatore di servizi della società dell'informazione che, nella rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito; piattaforma online e motore di ricerca online.
  Come di interesse della Commissione segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo 9-quater che si compone di due commi. Il primo comma dispone che i contenuti riguardanti gli eletti, i candidati impegnati nelle competizioni elettorali, i partiti e i movimenti politici, di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis, qualora generati, in tutto o in parte tramite sistemi di IA, devono essere identificati in modo chiaro e riconoscibile tramite un sistema di etichettatura e filigrana elettronica, secondo standard internazionalmente riconosciuti, aperti e interoperabili. Il comma 2, pone in capo ai soggetti responsabili della pubblicazione e diffusione di ogni mezzo dei citati contenuti l'obbligo di apporre un'etichettatura e un avviso visibili e facilmente comprensibili.
  Gli articoli aggiuntivi 9-quinquies e 9-sexies pongono in capo all'AGCOM il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle novelle di cui alla presente proposta di legge e, in caso di inottemperanza, il potere si irrogare sanzioni amministrative e accessorie.
  L'articolo aggiuntivo 9-septies, consente a chiunque sia vittima di forme di alterazione, manipolazione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità o trattamento illecito di dati personali, nell'ambito delle attività di propaganda di cui all'articolo 9-bis, dovute a contenuti ingannevoli o manipolati generati, in tutto o in parte, da sistemi di IA di richiederne l'oscuramento, la rimozione o il blocco, previa istanza da presentare al gestore del sito internet o della piattaforma digitale.
  L'articolo aggiuntivo 9-octies, deroga l'applicazione del divieto di diffusione di contenuti di cui all'articolo 9-bis, per scopi didattici, informativi o di satira politica, purché i suddetti contenuti siano chiaramente dichiarati come manipolati o generati con IA e possono quindi essere materialmente ingannevoli. Tali eccezioni riguardano: trasmissioni radio o televisive, incluse quelle via cavo e satellitari, e ai programmi, alle produzioni e ai servizi in streaming; giornali, riviste e altri periodici, incluse le pubblicazioni in internet o per via elettronica, che quotidianamente pubblicano notizie e commenti di interesse generale.
  L'articolo 3 del provvedimento in esame individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali quali autorità di controllo Pag. 98deputate all'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica, disciplinate dal regolamento (UE) 2024/900. Il comma 1, in particolare, attribuisce all'AGCOM il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti in capo ai prestatori di servizi intermediari e ai prestatori di servizi di pubblicità politica, con particolare riguardo alle misure del regolamento volte a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli generati dall'IA nella propaganda politica relativa alle consultazioni elettorali, veicolati da piattaforme online o da altri prestatori di servizi intermediari.
  L'articolo 4 stabilisce che l'AGCOM, attraverso uno o più regolamenti, da adottare – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – in conformità ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, definisca: a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 9-quater della legge 4 aprile 1956, n. 212; b) le modalità applicative delle sanzioni di cui al nuovo articolo 9-quinquies, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212; c) i criteri per la presentazione dell'istanza di oscuramento, rimozione o blocco di contenuti di cui al nuovo articolo 9-septies, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212; d) la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare di cui al nuovo articolo 9-septies, comma 3, della legge 4 aprile 1956, n. 212, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento; e) gli ulteriori strumenti di segnalazione e rimozione dei contenuti pubblicati e diffusi in violazione della presente legge.
  L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere contrario (vedi allegato 5).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia che la sua forza politica è favorevole al provvedimento in esame, che affronta una tematica molto importante. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere. Ricorda che la tematica in discussione è stata affrontata in occasione dell'esame del disegno di legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite IX e X e divenuta legge n. 132 del 2025, attraverso numerose proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle, volte ad impedire la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale, specie nel processo democratico. Auspica che la Commissione competente in sede referente cambi il suo orientamento contrario sul provvedimento.

  Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere. Nel ricordare i problemi legati alla violenza digitale di genere, ritiene essenziale regolamentare forme di controllo dei contenuti digitali. Il problema in questione dovrebbe interessare molto la stessa maggioranza, in virtù degli attacchi di cui di recente è stata anch'essa vittima. Avendo perso il Parlamento l'occasione di intervenire sulla materia in sede di discussione della legge sull'intelligenza artificiale, riteneva che questo potesse essere invece il momento opportuno. Auspica che la Commissione competente in sede referente cambi il suo orientamento contrario sul provvedimento.

  Alberto PANDOLFO (PD-IDP) ringrazia i colleghi delle opposizioni che lo hanno preceduto per le posizioni espresse che apprezza. Ricorda che egli stesso è stato personalmente oggetto di diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale e ritiene che sarebbe molto grave se tali manipolazioni avvenissero nel contesto del dibattito democratico. Auspica che l'Assemblea abbia un orientamento diverso sul provvedimento e ne condivida finalità e intenti. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, nell'osservare che gli ambiti di interesse della X Commissione sul provvedimento in esame sono limitati, precisa che la proposta di parere contrario da lui formulata in qualità di relatore è determinata dalla circostanza che i contenuti della proposta di legge Ascani necessiterebbero di essere meglioPag. 99 coordinati con le disposizioni dell'AI Act nonché con quelle di cui alla legge n. 132 del 2025.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 febbraio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.