Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2026
633.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 Schlein e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina ALMICI (FDI), relatrice, rileva come la XIII Commissione Agricoltura sia chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulla proposta di legge C. 2228, adottata come testo base dalla Commissione in sede referente. La proposta di legge si compone di 4 articoli, reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre. Sottolinea come la finalità della proposta in questione, come indicato nella sua Relazione illustrativa, sia quella di colmare la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori, con l'introduzione di un congedo paritario, che estende da 10 giorni a 4 mesi il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre, al fine di favorire una redistribuzione del carico di cura all'interno della famiglia. Avverte che la proposta di legge mira altresì a rendere il periodo di astensione dal lavoro pienamente retribuito per entrambi i genitori, consentendo di mettere in campo politiche di condivisione che aiutino tutte le famiglie a condividere le scelte di vita e Pag. 130di lavoro al proprio interno, in maniera libera e paritaria. L'obiettivo complessivo è quello di contrastare la crisi della natalità nonché di favorire l'occupazione femminile, la qualità della vita dei bambini e dei genitori e le relazioni familiari.
  Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala, in particolare: l'articolo 1, lettera e), che modificando l'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, eleva l'indennità giornaliera – prevista per i periodi di congedo di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, delle imprenditrici agricole, delle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali, nonché delle pescatrici autonome della piccola pesca – dall'80 al 100 per cento della retribuzione o del salario convenzionale di riferimento; l'articolo 2, al comma 4, prevede che il congedo paritario sia riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Ricorda che, ai sensi degli articoli 66 e 68 del medesimo decreto legislativo, è corrisposta un'indennità di maternità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, pari all'80 per cento rispettivamente della retribuzione o del salario convenzionale, alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, alle imprenditrici agricole, alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali e alle pescatrici autonome della piccola pesca iscritte alle relative gestioni previdenziali.
  Richiama poi l'articolo 2, comma 9, che riconosce ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del figlio per un periodo corrispondente al congedo, fermo restando che il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dall'attività. Si rileva, al riguardo, che, in base alla normativa vigente (circolare INPS n. 122 del 2022), il congedo di paternità obbligatorio non è attualmente riconosciuto ai padri lavoratori autonomi, inclusi quelli del settore agricolo e della pesca, né ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
  Con riferimento alla copertura finanziaria della proposta di legge, osserva che l'articolo 4 individua gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in circa 3 miliardi di euro annui, prevedendo che ad essi si provveda mediante la rimodulazione e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD).
  Al riguardo, evidenzia che la revisione dei SAD richiede interventi organici e sistemici da valutare nell'ambito di un percorso complessivo e graduale, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 12 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, al fine di verificare gli impatti economici sui comparti produttivi interessati e di prevedere eventuali misure compensative. Avverte che l'utilizzo di tali risorse quale copertura di nuovi e rilevanti oneri permanenti rischia di determinare effetti distorsivi su settori strategici, tra cui quello agricolo e della pesca, già esposti a rilevanti incrementi dei costi energetici e produttivi.
  Per tali ragioni, ritiene non condivisibile il ricorso alla riduzione dei SAD quale clausola di copertura finanziaria della proposta di legge in esame.
  Alla luce delle considerazioni svolte, formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 131

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2026.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che nella seduta del 17 febbraio 2026 è stato dato conto delle inammissibilità riferite a talune delle proposte emendative presentate, contestualmente fissando alle ore 10 della giornata odierna il termine per la presentazione di ricorsi avverso tali pronunce.
  Avverte quindi che, per quanto riguarda i ricorsi presentati relativamente ai giudizi di inammissibilità per estraneità di materia, la presidenza conferma tutti i giudizi già pronunciati nella seduta di ieri.
  Per quanto riguarda invece i ricorsi presentati relativamente ai giudizi di inammissibilità per carenza di quantificazione e copertura finanziaria, fa presente che, alla luce degli ulteriori elementi di valutazione emersi dai ricorsi medesimi, la presidenza ritiene di riammettere gli emendamenti Cherchi 1.14 e Forattini 1.15, posto che il capitolo 7098 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste reca residui di stanziamento potenzialmente utilizzabili per le finalità indicate negli emendamenti medesimi.
  Restano, invece, fermi i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative con le medesime motivazioni comunicate nella seduta di ieri.
  Per quanto concerne, in particolare, il ricorso presentato con riferimento all'articolo aggiuntivo Cavandoli 6.01, nel ribadire il giudizio di inammissibilità già pronunciato, segnala che non è possibile riformulare, ai fini dell'ammissibilità, il testo di emendamenti già presentati, inserendovi coperture finanziarie, fermo restando che, nel corso dell'esame del provvedimento, le procedure parlamentari prevedono strumenti idonei per risolvere, se del caso, la problematica in esame.
  Con riferimento, infine, ai ricorsi presentati in merito alle pronunce di inammissibilità per inidoneità della copertura finanziaria riferite alle proposte emendative Borrelli 2.02, 2.03, 2.04, 6.02, 7.013, 19.041, 19.042 e 19.043, che prevedono una copertura finanziaria mediante riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, si conferma il giudizio di inidoneità della copertura finanziaria, evidenziando come la Commissione Bilancio recentemente, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, abbia ritenuto non conformi alla disciplina contabile analoghe coperture finanziarie, formulando sugli emendamenti che le contenevano un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda che, in proposito, può essere consultato il parere formulato dalla Commissione Bilancio all'Assemblea nel corso dell'esame in sede consultiva sugli articoli aggiuntivi 4.08 e 4.09 riferiti al disegno di legge C. 2761, di conversione in legge del decreto-legge n. 180 del 2025, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), non condividendo la pronuncia di inammissibilità relativa in particolare all'articolo aggiuntivo Forattini 5.09, chiede alla Presidenza di fornire ulteriori elementi per comprendere le ragioni di tale inammissibilità.
  Ricorda che lo stesso Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida ha ricordato recentemente, in occasione dell'assemblea della Coldiretti, l'insufficienza delle risposte sino ad ora adottate dinanzi ai danni subiti dalle imprese agricole colpite dalle avversità nella Regione Emilia-Romagna.
  Pertanto, attraverso la proposta emendativa ritenuta inammissibile, si chiedeva di riutilizzare 22 milioni di euro al fine di meglio ristorare le aziende colpite dall'alluvione del 2023.
  Ribadisce come si tratti di risorse da riutilizzare e quindi già disponibili.
  Teme che questa decisione preannunci la presentazione di un emendamento del Relatore o del Governo per «intestarsi» la misura nei riguardi del settore agricolo; in tal caso, preannuncia una forte contrapposizione.

  Andrea ROSSI (PD-IDP), riprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Vaccari, stigmatizza ulteriormente la decisione circa l'inammissibilità della proposta emendativaPag. 132 5.09, a prima firma Forattini, chiedendo alla Presidenza di spiegarne efficacemente le ragioni della mancata ammissibilità.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 febbraio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.