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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2026
636.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Emendamenti testo unificato C. 1928 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge di cui al testo unificato C. 1928 e abb.-A/R, recante «Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati».
  Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
Emendamenti C. 2228 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2228 e abb., recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennitàPag. 8 di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre».
  Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
Emendamenti C. 2713-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2713-A, recante «Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177».
  Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
Emendamenti C. 2304, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2304, recante «Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio».
  Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
Emendamenti C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti alla proposta di legge C. 2067 e abb., recantePag. 9 «Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro».
  Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.
C. 2778 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, osserva preliminarmente che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'Accordo oggetto di ratifica «ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza» e «mira anche ad indurre positivi effetti indiretti su alcuni settori produttivi e commerciali di reciproco interesse».
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, prevedendo altresì una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalle altre disposizioni dell'Accordo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo oggetto di ratifica, rileva come esso consti di un preambolo e di 14 articoli.
  Nel preambolo sono richiamati le relazioni amichevoli tra le Parti, il desiderio di rilanciare e rafforzare le relazioni bilaterali e di promuovere la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di indipendenza, sovranità, mutui benefici e non interferenza negli affari interni e nell'integrità territoriale, e l'impegno al rispetto della Carta delle Nazioni Unite.
  L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, vale a dire promuovere legami militari amichevoli tra le Parti, definendo l'ambito di cooperazione in materia di difesa e attuando tale cooperazione sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco vantaggio e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici interni, degli impegni internazionali e, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 individua le Autorità competenti nei Ministeri della difesa delle Parti.
  L'articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato congiunto di cooperazione per la difesa, composto in modo paritetico da rappresentanti delle Parti dell'Accordo.
  Gli articoli 4 e 5 elencano nel dettaglio, rispettivamente, le aree di cooperazione e le forme della cooperazione tra le Parti.
  L'articolo 6 stabilisce l'impegno delle Parti al rispetto dei contratti conclusi nell'attuazione dell'Accordo e a individuare in buona fede una soluzione per assicurare la continuità della cooperazione nel caso in cui l'attuazione dell'Accordo o dei relativi contratti venga rinviata o alterata a causa di conflitti con disposizioni normative, attuali o future, nazionali, regionali o internazionali.
  L'articolo 7 regola gli accordi finanziari tra le Parti.
  L'articolo 8 reca impegni in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali.
  L'articolo 9 concerne il trattamento delle informazioni classificate, specificando tra l'altro che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti o attraverso canali sicuri concordati tra le Parti, che non potranno essere divulgate a terzi senza Pag. 10il consenso della Parte fornitrice e che potranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. L'articolo rinvia, inoltre, a un separato accordo di sicurezza da concludere tra le Parti.
  L'articolo 10 concerne la giurisdizione, stabilendo che essa spetti alla Parte ospitante per i reati commessi sul suo territorio dal personale militare e civile della Parte inviante. Tuttavia, se la legislazione della Parte ospitante prevede la pena di morte o altre sanzioni incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali sanzioni non saranno irrogate o, se irrogate, il personale in questione sarà trasferito alla Parte inviante per amministrare ed eseguire il giudizio in accordo con le leggi e i regolamenti della Parte inviante stessa.
  L'articolo 11 prevede l'impegno di ciascuna Parte al rispetto delle normative dell'altra Parte in materia di dogane, tasse e dazi.
  L'articolo 12 disciplina la responsabilità per danni causati nell'ambito delle attività svolte in attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 13 concerne la risoluzione delle controversie, prevedendo che essa abbia luogo in via amichevole mediante contatti tra le Parti ed escludendo il deferimento a terzi, corti e tribunali.
  L'articolo 14 regola entrata in vigore, durata (stabilita in cinque anni rinnovabili tacitamente), modifiche e cessazione dell'Accordo.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.
C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda preliminarmente che il testo in esame è stato approvato dalla Commissione Affari sociali, in sede legislativa, l'11 giugno 2025 e quindi, il 27 gennaio 2026, dal Senato, che vi ha apportato modifiche. Ricorda, altresì, che il secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento prevede che: «i progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera».
  Segnala, quindi, che il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta dell'11 giugno 2025, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Osserva che la proposta di legge in esame – composta da 5 articoli a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – è diretta ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, prevedendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema e introducendo una disciplina in tema di consenso informato sull'esecuzione di tatuaggi.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti Pag. 11maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 1 dell'articolo 1 è stato aggiunto un secondo periodo al fine di specificare che qualora il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio la Giornata nazionale ricorre il secondo sabato dello stesso mese di maggio.
  Il comma 2 dispone, poi, che in occasione di tale Giornata, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma. Il comma 3 precisa, infine, che la Giornata non determina effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260.
  L'articolo 2, non modificato dal Senato, attribuisce al Ministero della salute la facoltà di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte alla sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma (comma 1). È riconosciuta al Ministero dell'istruzione e del merito la facoltà di promuovere, di concerto con il Ministero della salute, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria nelle scuole primaria e secondaria per ridurre i fattori di rischio (comma 2).
  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una disciplina sul consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi, disciplina per quale si prevede la decorrenza successivamente alla definizione delle disposizioni attuative. In particolare, il comma 1 dispone che, ai fini di garantire la consapevolezza del cliente sui rischi e sulle procedure legati al tatuaggio, di tutelare il professionista tatuatore e di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informino i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché riguardo alle precauzioni da tenere all'esito dell'effettuazione degli stessi. L'informativa in oggetto – ai sensi del comma 2 – è redatta in forma scritta ed è rilasciata al cliente stesso, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato; tale dichiarazione è poi datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento ed è conservata dall'esercente, il quale ha l'obbligo di renderla disponibile alle autorità di vigilanza e controllo. Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro della salute – da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione in oggetto nonché di apposite linee guida in materia, che tengano conto dell'evoluzione normativa dell'Unione europea e delle evidenze scientifiche. Ai sensi del comma 4, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione.
  Ai sensi dell'articolo 4 le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tra questi, in particolare, vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'età anagrafica maggiore di cinquanta anni – inciso, quest'ultimo, aggiunto nel corso dell'esame al Senato – la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto esposto e la residenza in zone marittime dove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la promozione delle campagne di screening avviene in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, Pag. 12anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto.
  L'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, appare riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.
  Gli articoli 2, 3 e 4, che disciplinano, rispettivamente, le campagne di informazione e divulgazione scientifica, anche nelle scuole, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, l'introduzione dell'obbligo di informativa e del consenso informato in tema di esecuzione dei tatuaggi e le campagne di screening dermatologico da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali, possono ricondursi alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, segnala che le iniziative previste dagli articoli 2 e 4 non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.
  Quanto, invece, all'articolo 3, relativo al consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi, segnala che, alla luce del descritto concorso di competenze, il comma 3 prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo che i decreti del Ministro della salute che stabiliscono contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione attestante l'acquisizione del consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di terapie digitali.
Testo unificato C. 1208 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, che detta disposizioni dirette a disciplinare l'utilizzazione delle terapie digitali – vale a dire delle tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da programmi software – si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 detta la definizione delle terapie digitali quali interventi terapeutici mediati da software, con una specifica indicazione terapeutica e progettati per prevenire, gestire o trattare un disturbo medico o una malattia, modificando il comportamento del paziente al fine di migliorarne gli esiti clinici, vale a dire l'efficacia della terapia a parità di effetti (comma 1). Ai sensi del comma 2, le terapie digitali sono costituite da una funzione principale digitale e da componenti a supporto, volte a migliorare l'esperienza, l'aderenza e l'adozione da parte del paziente. Le terapie digitali possono funzionare autonomamente o in combinazione con altri interventi, quali terapie farmacologiche, dispositivi medici o interventi clinici e sanitari (così modificato in sede referente). Il comma 3 prevede che i dispositivi medici digitali, tra cui le terapie digitali, ai fini dell'immissione sul mercato, sono dotati di marcatura CE come dispositivi medici a base di software conformemente al Regolamento (UE) 2017/745 Pag. 13previa valutazione di conformità effettuata, ove previsto, da un Organismo notificato designato dal Ministero della salute o da altra Autorità competente dell'Unione europea (così modificato in sede referente: è stata anche soppressa la definizione precisa degli ambiti di applicazione delle terapie digitali).
  L'articolo 2, modificato in sede referente, in tema di valutazione delle terapie digitali, dispone che esse, in quanto ricomprese nella categoria dei dispositivi medici, rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale di Health technology assesment-Dispositivi medici (PNHTA-DM).
  L'articolo 3, modificato in sede referente, prevede, al comma 1, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, presso il Ministero della salute, venga istituito il Comitato nazionale per le terapie digitali con compiti individuati al successivo comma 2, presieduto da un componente con comprovata esperienza in materia di dispositivi medici, incluse le terapie digitali, del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici e delle professioni sanitarie. Il Comitato è composto da sedici membri così nominati: uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; due dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); due dal Ministero della salute; uno dall'Istituto superiore di sanità; uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); tre dal Consiglio superiore di sanità; uno dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; uno dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche; uno dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani; due dalle associazioni di pazienti più rappresentative in ambito nazionale, competenti in materia di terapie digitali; uno dal Garante per la protezione dei dati personali.
  Ai sensi del comma 2, compito del Comitato è quello di fornire indicazioni sulle terapie digitali da sottoporre alla valutazione del Programma nazionale HTA-DM tra quelle segnalate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), attraverso le procedure previste dal PNHTA. Viene poi previsto che il Ministro della salute, sulla base dell'attività di valutazione e di monitoraggio dell'AGENAS, avvalendosi del supporto del Comitato, presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla loro efficacia, nonché sulla disponibilità delle nuove tecnologie. Ai sensi del comma 3, ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Il comma 1 dell'articolo 4 – in tema di inserimento delle terapie digitali in esame nei livelli essenziali delle prestazioni – prevede che con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge n. 208 del 2015, nell'ambito del primo aggiornamento utile dei LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sono effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento, nel nomenclatore tariffario, delle terapie digitali che presentano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. Il comma 2 dispone che, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera c), della legge n. 208 del 2015, le valutazioni di HTA in merito alle terapie digitali segnalate dal Comitato di cui all'articolo 2 sono effettuate attraverso le apposite procedure previste nell'ambito del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. Viene infine previsto (comma 3) che ai fini del suo inserimento nei LEA è necessario che una terapia digitale sia stata oggetto di una validazione clinica metodologicamente conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle prove di evidenza, con preferenza per gli studi randomizzati controllati.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile sia alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), che alla tutela della salute, oggetto di potestà Pag. 14legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, la proposta prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che un membro del Comitato nazionale per le terapie digitali sia nominato dalla Conferenza Stato-Regioni, mentre l'articolo 4, comma 1, rinvia alla procedura di definizione e aggiornamento dei LEA (articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale include l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'inserimento delle terapie digitali nel nomenclatore tariffario.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.
C. 2637.
(Parere alle Commissioni VII e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rileva che la proposta di legge consta del solo articolo 1. Il comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2026, finalizzato alla concessione, fino al 31 dicembre 2026, di un contributo a fondo perduto per l'allestimento di spazi destinati alla cura e all'allattamento dei neonati presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali). Il medesimo comma 1, al secondo periodo, rimette a un decreto del Ministero della cultura, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, l'individuazione degli istituti e dei luoghi della cultura destinatari del contributo.
  Il comma 2, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che gli spazi destinati all'allattamento e alla cura dei neonati devono garantire adeguate condizioni di igiene, riservatezza, sicurezza e accessibilità universale, nonché essere conformi alle linee guida sanitarie e ai principi di tutela della salute e della dignità della persona.
  Il comma 3, anch'esso introdotto durante l'esame in sede referente, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura beneficiari dei contributi assicurano un'adeguata informazione al pubblico circa la presenza di spazi destinati all'allattamento e alla cura dei neonati, anche mediante apposita segnaletica e strumenti di comunicazione accessibili.
  Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 24 febbraio 2026.

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Emendamenti C. 2212-A Ascani.

Pag. 15

  Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato.
C. 286 cost. Cirielli, C. 1312 cost. Zanella e C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2025.

  Nazario PAGANO, presidente, dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole De Corato, ha illustrato i provvedimenti in esame.
  Secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sostituzione del relatore, on. De Corato, impossibilitato a partecipare ai lavori della giornata odierna, propone di adottare, come testo base per il prosieguo dei lavori, la proposta di legge costituzionale C. 2197 cost., già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge costituzionale C. 2197 cost., già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge n. 2197 cost., già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, testé adottata come testo base, è fissato a lunedì 2 marzo, alle ore 12.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 376.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2026.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto entro il 2 marzo prossimo.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, nel riportarsi ai contenuti della relazione illustrativa del provvedimento svolta nella seduta del 4 febbraio 2026, formula su di esso una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.50.