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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2026
636.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.15.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni a trasmissione sessuale.
C. 218 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2026.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nel ricordare che la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 17 febbraio aveva deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro il termine di quattordici giorni, chiede alla sottosegretaria Albano se vi siano aggiornamenti in ordine alla predisposizione della predetta relazione, considerando che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria dei competenti uffici governativi finalizzata alla predisposizione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.
Testo unificato C. 1928 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pag. 54

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata ad esaminare il testo del provvedimento recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, quale risultante dall'esame condotto in sede referente dalla Commissione Trasporti a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 settembre scorso.
  Ricorda che, rispetto al testo da ultimo esaminato nella Commissione Bilancio nella seduta del 18 febbraio 2026, il provvedimento all'esame dell'Assemblea si differenzia esclusivamente per le correzioni di forma approvate dalla Commissione di merito nella seduta dello stesso 18 febbraio, che non presentato alcun rilievo dal punto di vista finanziario.
  Tanto premesso, fa presente che permane quindi l'esigenza di acquisire la relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 4 febbraio scorso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che le amministrazioni competenti hanno provveduto a redigere la relazione tecnica sul provvedimento in esame. Segnala che, al fine di superare le criticità riscontrate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica di tale relazione tecnica, appare necessario apportare una serie di modificazioni all'articolo 3 del provvedimento, che conferisce una delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati.
  In proposito, evidenzia, in primo luogo, che, con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), relativo all'introduzione di misure di semplificazione della normativa urbanistica per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ampliamento dei centri di elaborazione dati, occorre riferire la clausola di neutralità finanziaria al previsto rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali, anziché all'introduzione delle citate misure di semplificazione, in modo tale da garantire che dal predetto rafforzamento non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Segnala che, in merito al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), volto a ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali per favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, occorre precisare, al fine di escludere effetti finanziari negativi sui bilanci degli enti locali, che resta comunque impregiudicata la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in caso di mutamento di destinazione d'uso rilevante dell'immobile utilizzato, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  Rileva, inoltre, che, nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), volto a favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre chiarire che i predetti interventi saranno adottati nell'ambito delle misure previste a legislazione vigente per il potenziamento della rete elettrica nazionale.
  Chiarisce, altresì, che, nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), relativo alla promozione dell'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati nonché dell'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale, occorre precisare che gli interventi promozionali dovranno essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avere ad oggetto misure di carattere organizzatorio e amministrativo.
  Segnala che occorre sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), volto a garantire la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati e ad assicurare il rispetto dei Pag. 55criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni, in quanto suscettibile di determinare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche.
  Fa poi presente che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), ai sensi del quale la delega conferita al Governo dal provvedimento in esame è volta ad armonizzare la disciplina tributaria con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati come stabili organizzazioni, possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che una revisione della nozione di stabile organizzazione, che, peraltro, risulta già conforme ai princìpi internazionali, potrebbe determinare effetti in termini di gettito non verificabili sulla base della formulazione della disposizione;
  Avverte, inoltre, che, al fine di escludere che dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), volto a facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria nella medesima lettera p).
  Per quanto attiene al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), sottolinea che questo andrebbe riformulato al fine di chiarire in modo univoco che anche le attività volte a favorire la creazione di percorsi professionalizzanti in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati siano realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica analogamente alle altre attività indicate nel principio e criterio direttivo di cui alla medesima lettera q).
  Con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), che prevede la promozione della formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, segnala che andrebbe chiarito, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che tale promozione della formazione continua dovrà essere realizzata nell'ambito dei piani della formazione del personale previsti dalla legislazione vigente.
  Fa presente, ancora, che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), ai sensi del quale il Governo è delegato ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, estendendole al controllo del corretto utilizzo dei sistemi di cloud e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi, alla vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche e alla segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di cloud, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza che sia precisata la modalità di copertura finanziaria dei predetti oneri.
  Conclude, infine, evidenziando che, anche alla luce dei chiarimenti forniti con riferimento ai princìpi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), h) e s), si rende necessario sopprimere il comma 5 del medesimo articolo 3, ai sensi del quale, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei predetti princìpi e criteri direttivi, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in quanto, anche alla luce di quanto rappresentato con riferimentoPag. 56 ai singoli principi e criteri direttivi di cui alle predette lettere f), h) e s), non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1928 e abb.-A/R, recante delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che, alla luce dei contenuti della relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti, ha evidenziato che:

    con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), relativo all'introduzione di misure di semplificazione della normativa urbanistica per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ampliamento dei centri di elaborazione dati, occorre riferire la clausola di neutralità finanziaria al previsto rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali, anziché all'introduzione delle citate misure di semplificazione, in modo tale da garantire che dal predetto rafforzamento non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

    in merito al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), volto a ricomprendere nella destinazione d'uso produttiva gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali per favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, occorre precisare, al fine di escludere effetti finanziari negativi sui bilanci degli enti locali, che resta comunque impregiudicata la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in caso di mutamento di destinazione d'uso rilevante dell'immobile utilizzato, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

    nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), volto a favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre chiarire che i predetti interventi saranno adottati nell'ambito delle misure previste a legislazione vigente per il potenziamento della rete elettrica nazionale;

    nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), relativo alla promozione dell'autoproduzione energetica dei centri di elaborazione dati nonché dell'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale, occorre precisare che gli interventi promozionali dovranno essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avere ad oggetto misure di carattere organizzatorio e amministrativo;

    occorre sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), volto a garantire la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati e ad assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni, in quanto suscettibile di determinare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche;

    il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), ai sensi Pag. 57del quale la delega conferita al Governo dal provvedimento in esame è volta ad armonizzare la disciplina tributaria con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati come stabili organizzazioni, possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che una revisione della nozione di stabile organizzazione, che, peraltro, risulta già conforme ai princìpi internazionali, potrebbe determinare effetti in termini di gettito non verificabili sulla base della formulazione della disposizione;

    al fine di escludere che dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), volto a facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia, possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria nella medesima lettera p);

    il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), andrebbe riformulato al fine di chiarire in modo univoco che anche le attività volte a favorire la creazione di percorsi professionalizzanti in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati siano realizzate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica analogamente alle altre attività indicate nel principio e criterio direttivo di cui alla medesima lettera q);

    con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), che prevede la promozione della formazione continua del personale delle amministrazioni territoriali nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, andrebbe chiarito, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che tale promozione della formazione continua dovrà essere realizzata nell'ambito dei piani della formazione del personale previsti dalla legislazione vigente;

    il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), ai sensi del quale il Governo è delegato ad ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, estendendole al controllo del corretto utilizzo dei sistemi di cloud e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi, alla vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche e alla segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di cloud, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza che sia precisata la modalità di copertura finanziaria dei predetti oneri;

    anche alla luce dei chiarimenti forniti con riferimento ai princìpi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f), h) e s), si rende necessario sopprimere il comma 5 del medesimo articolo 3, ai sensi del quale, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei predetti princìpi e criteri direttivi, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in quanto, anche alla luce di quanto rappresentato con riferimento ai singoli principi e criteri direttivi di cui alle predette lettere f), h) e s), non sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009,

Pag. 58

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e dopo le parole: il rafforzamento aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ;

   al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando, in ogni caso, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria in caso di mutamento di destinazione d'uso rilevante dell'immobile utilizzato, ai sensi dell'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   al comma 1, lettera h), sostituire le parole: favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire con le seguenti: nell'ambito delle misure e delle risorse previste a legislazione vigente per il potenziamento della rete elettrica nazionale, promuovere;

   al comma 1, lettera i), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di carattere organizzatorio e amministrativo volte a favorire;

   al comma 1, sopprimere la lettera m);

   al comma 1, sopprimere la lettera o);

   al comma 1, lettera p), dopo la parola: facilitare aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

   al comma 1, lettera q), sostituire le parole: ; favorire, a tal fine, con le seguenti: , nonché favorendo;

   al comma 1, lettera r), sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, con le seguenti: nell'ambito dei piani della formazione e delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione;

   al comma 1, sopprimere la lettera s);

   al comma 4, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,;

   sopprimere il comma 5».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Casu 3.54 che introduce, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'esercizio della delega, la valorizzazione dello sviluppo dell'edge cloud computing, con lo scopo di favorire l'insediamento di data center distribuiti e compatti, capaci di abilitare una transizione digitale ed ecologica sostenibile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, che reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della delega non Pag. 59devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Iaria 3.57 che introduce, tra i principi e criteri direttivi di cui alla lettera q), cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'esercizio della delega, la promozione dell'insegnamento della programmazione, dell'ingegneria del software e dell'uso consapevole di architetture cloud native e tecnologie open source sin dai primi gradi dell'istruzione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, che reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Casu 3.63 che, sostituendo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 3, disciplina l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di compiti nel settore dei sistemi di cloud. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa anche alla luce delle valutazioni effettuate con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera s), del provvedimento.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario anche alla luce delle valutazioni effettuate sul testo del provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Casu 3.54 e Iaria 3.57, in quanto suscettibili di determinare oneri e quindi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, che reca una clausola di invarianza finanziaria, nonché sull'emendamento Casu 3.63 in quanto anch'esso suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria, anche tenuto conto del parere testé espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) esprime disappunto per le risposte fornite dal Governo in merito agli emendamenti Casu 3.54 e 3.63. Sottolinea, in particolare, per quanto attiene all'emendamento Casu 3.54, che tale emendamento intende introdurre un ulteriore principio e criterio direttivo, cui il Governo è tenuto a conformarsi nell'esercizio delle delega conferita con il provvedimento in esame, volto alla valorizzazione dell'edge cloud computing. Rileva, in proposito, che tale procedura operativa, consistente nell'elaborazione dei dati il più vicino possibile alla loro origine, sarebbe comunque ascrivibile a processi di lavoro svolti dagli operatori privati. Nel sostenere come la valorizzazione di tale pratica non sia, quindi, suscettibile di determinare alcun onere finanziario a carico della finanza pubblica, esprime l'auspicio che il Governo possa rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento Casu 3.54.
  Con riferimento invece alla contrarietà relativa all'emendamento Casu 3.63, pur riconoscendo come questo sia privo di relazione tecnica, osserva, tuttavia, che l'approccio seguito nel valutarne i profili di onerosità non appare in linea con le attuali esigenze, peraltro in costante e rapida evoluzione, che emergono nel settore dei sistemi di cloud al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico del Paese e che richiedono un'attenta e chiara definizione dei compiti da attribuire alle authority e agli altri soggetti pubblici competenti, come l'emendamento in questione intende fare.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, rispondendo alle osservazioni della deputata Roggiani, rileva, in primo luogo, che il principale profilo di criticità dell'emendamento Casu 3.63 è rappresentato dall'uso del termine «valorizzare», la cui portata normativa appare vaga e indefinita con il rischio che, in sede di adozione della Pag. 60relativa disciplina attuativa, debbano essere introdotti misure o interventi i quali, proprio al fine di valorizzare l'edge cloud computing, possano comportare costi a carico della finanza pubblica. Richiama, infine, quanto rilevato dalla deputata Roggiani circa l'assenza di una relazione tecnica sull'emendamento Casu 3.63, che peraltro interviene su una disposizione della quale la Commissione ha richiesto la soppressione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Propone, quindi, di esprimere parere contrario sugli emendamenti Casu 3.54, Iaria 3.57 e Casu 3.63, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.
C. 2713-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.
C. 2304, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Pag. 61

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente preliminarmente che il Governo ha depositato agli atti della Commissione una relazione tecnica sul provvedimento unitamente a una nota di verifica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene doveroso evidenziare che, prima della seduta in corso, i gruppi parlamentari di opposizione, al fine di procedere ad un esame serio ed effettivo del provvedimento, hanno proposto ai gruppi di maggioranza di procedere all'istituzione di un apposito gruppo di lavoro, anche di natura informale, finalizzato ad affrontare i diversi profili della proposta di legge in discussione, anche alla luce dei rilievi emersi a seguito dell'attività istruttoria svolta dai competenti uffici governativi, che appare il frutto di un lavoro accurato e puntuale finalizzato alla compiuta valutazione degli effetti finanziari della proposta.
  Ritiene, infatti, che solo mediante un supplemento di riflessione ulteriore, specialmente in considerazione della recente trasmissione della relazione tecnica e della relativa nota del Ministero dell'economia e delle finanze, possano essere definite le eventuali prospettive di fattibilità che potrebbero consentire al provvedimento di proseguire il suo iter, in particolare individuando i mezzi di copertura finanziaria più idonei.
  Conclude evidenziando, tuttavia, come, pur a fronte di una proposta di lavoro organica avanzata unitariamente dalle opposizioni non sia pervenuta da parte delle forze di maggioranza né una risposta formale né un'eventuale proposta alternativa dalle quali possa emergere un orientamento circa la volontà di procedere ad un serio approfondimento dei contenuti del provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) fa presente come, a suo avviso, l'esame della proposta di legge in discussione debba procedere secondo l'iter ordinariamente previsto per i diversi provvedimenti di iniziativa parlamentare che la Commissione Bilancio si trova a discutere in sede consultiva, evidenziando come, a sua memoria, non risultino precedenti in cui si siano seguiti percorsi diversi, quali l'istituzione di appositi gruppi di lavoro, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'evidenziare come, nel caso di specie, vi siano diverse peculiarità che hanno caratterizzato in modo del tutto inedito l'iter del presente provvedimento, ricorda, in particolare, che la Commissione Lavoro, alla quale il provvedimento era stato assegnato per l'esame in sede referente, non ha potuto svolgere un compiuto esame nel merito, a causa della mancata trasmissione della relazione tecnica. Segnala che, proprio per questa ragione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione Lavoro ha convenuto che non vi fossero le condizioni per procedere alla votazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
  Pur riconoscendo i diversi profili di criticità in ordine agli effetti finanziari del provvedimento evidenziati dalla relazione tecnica e dalla relativa nota di verifica, sottolinea tuttavia che la stessa nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze evidenzia la necessità che la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti sia integrata e fornisca elementi di dettaglio circa il personale interessato dipendente del settore pubblico e, in particolare, quello appartenente al comparto scuola.
  Richiama, altresì, l'attenzione della Commissione circa il fatto che la proposta di legge in esame è il frutto di una iniziativa unitaria dei gruppi di opposizione e che la stessa pone numerosi temi sui quali auspica un confronto aperto e leale con i gruppi parlamentari di maggioranza. Ribadisce, peraltro, come l'esigenza di svolgere un adeguato approfondimento emerga proprio in ragione del deposito da parte del Governo della relazione tecnica, che evidenzia in modo puntuale singoli aspetti e nodi problematici che possono essere affrontati e superati, senza la necessità che la Commissione Bilancio debba esprimersi in Pag. 62senso contrario sull'intero provvedimento già in questa sede.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottolinea, in primo luogo, l'atteggiamento estremamente collaborativo tenuto dai gruppi di opposizione nel corso dei lavori svolti nella Commissione competente per materia, ricordando peraltro come i medesimi gruppi avessero già prestato il proprio assenso a un primo differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Rammenta, altresì, come, ai fini di un più corretto e ordinato svolgimento dei lavori, nell'ambito della Commissione Lavoro sarebbe stato necessario anteporre alla richiesta di predisposizione della relazione tecnica l'esame nel merito della proposta di legge. Rileva, invece, come in tale sede non si sia proceduto né alla votazione delle proposte emendative né alla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
  Nell'osservare come, a seguito del deposito della relazione tecnica, sarebbe necessario prendersi il tempo necessario a valutare tanto le modalità più adeguate per il prosieguo dell'esame del provvedimento quanto gli aspetti di merito per affrontare le criticità segnalate, sottolinea come i gruppi di maggioranza dovrebbero chiarire in modo aperto le proprie posizioni sul provvedimento senza trincerarsi dietro le problematiche di carattere finanziario.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che la competenza della Commissione Bilancio è limitata all'espressione di un parere concernente profili di natura finanziaria del provvedimento, e che, pertanto, ogni ulteriore valutazione di merito sulla proposta di legge comporterebbe un'indebita ingerenza delle competenze della Commissione Lavoro.

  Daniela TORTO (M5S) ritiene che, proprio in ragione dei contenuti della relazione tecnica, che non fornisce tutti gli elementi di valutazione necessari, nonché dell'esito dei lavori svolti nell'ambito dell'esame in sede referente dalla Commissione Lavoro, non vi siano le condizioni per esprimere un parere in questa sede, rendendosi imprescindibile un ulteriore supplemento di riflessione.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, riservandosi di intervenire successivamente in ordine ai profili finanziari del provvedimento, osserva, sotto un profilo strettamente metodologico, che la Commissione Bilancio, proprio in ragione delle proprie attribuzioni, non possa in alcun modo divenire la sede per operare un approfondimento sul merito della proposta di legge in discussione, che dovrà necessariamente essere svolto in Assemblea o nella Commissione di merito.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ribadire la necessità che non si proceda in modo precipitoso a concludere in questa sede l'esame in sede consultiva del provvedimento, evidenzia, in particolare, come sia la stessa documentazione depositata dal Governo a specificare che il quadro degli effetti finanziari risulta incompleto, essendo carenti, ad esempio, le valutazioni concernenti gli oneri derivanti dall'articolo 2 con riferimento al pubblico impiego.
  Ricorda, peraltro, che, la relazione tecnica è stata richiesta dalla Commissione Lavoro e che la Commissione medesima non ha proceduto al conferimento del mandato alla relatrice, preferendo rinviare una valutazione del testo tanto nel merito quanto sul piano finanziario alla discussione in Assemblea, anche in ragione della mancata trasmissione di tale relazione tecnica.
  Evidenzia, quindi, la necessità di addivenire a un confronto serio tra le forze di maggioranza e di opposizione e il Governo che possa auspicabilmente tradursi in un accordo finalizzato a definire soluzioni adeguate a superare le criticità finanziarie del provvedimento, rammentando come, in casi analoghi, sia stato possibile operare in modo concertato, previa una sospensione dell'esame, proprio al fine di rimodulare le misure di un provvedimento e individuare le risorse funzionali a garantirne la relativa copertura.
  Conclude, quindi, ribadendo la necessità che, anche in questo caso, si proceda Pag. 63a un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, almeno per una settimana, quantomeno per dare la possibilità ai gruppi parlamentari di prendere piena contezza dei diversi profili posti dai documenti depositati dal Governo.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la situazione che i gruppi parlamentari di opposizione si trovano ora ad affrontare relativamente all'esame della presente proposta di legge fosse chiaramente prospettabile alla luce dell'iter tortuoso del provvedimento in sede referente. Ricorda, infatti, come l'istruttoria legislativa seguita si sia articolata in numerosi passaggi che, di fatto, hanno avuto, come unico esito, il protrarsi dell'esame del provvedimento, senza che si procedesse a una reale discussione dei suoi contenuti.
  Rammenta, peraltro, che nonostante la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 fosse stata deliberata in data 21 gennaio 2026 e fosse stato fissato un termine di quindici giorni, tale relazione sia stata trasmessa solo in data odierna alla Commissione Bilancio, tenuta ad esprimersi in sede consultiva sul testo, oramai all'esame dell'Assemblea.
  Nel condividere, pertanto, gli inviti a riaprire una discussione sul merito del provvedimento, avendo, tuttavia, quale base di riferimento, una ricostruzione veritiera delle vicende che hanno condotto all'attuale situazione, invita le forze politiche della maggioranza ad esprimersi chiaramente in merito ai propri orientamenti, esplicitando la propria contrarietà politica.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in ragione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata alle 13.30 di oggi per l'esame in sede consultiva di altri provvedimenti.

  La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare.
Atto n. 366.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2026.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che, nella seduta del 18 febbraio 2026, la rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti che il relatore Mascaretti aveva richiesto nella precedente seduta dell'11 febbraio.
  Rammenta, altresì, che, nella medesima seduta del 18 febbraio scorso, la deputata Guerra ha richiesto al Governo ulteriori elementi di informazione in relazione alle novelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo alle richieste di chiarimenti della deputata Guerra, assicura che le disposizioni del citato articolo 5, comma 1, lettera c), non determineranno l'insorgenza di ulteriori esigenze di carattere finanziario, atteso che le Forze armate e l'Arma dei carabinieri dispongono di numerose strutture già adibite alle attività sanitarie militari e dotate di ampi spazi che potranno essere utilizzati anche ai fini della libera professione intramuraria.
  In proposito rappresenta inoltre che la razionalizzazione dei nodi di erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio conseguentePag. 64 all'unificazione dei ruoli sanitari e all'unicità del servizio offerto indifferentemente a beneficio di tutte le Forze armate comporterà un recupero di strutture e spazi da destinare ad altre attività di carattere sanitario, tra le quali quelle inerenti alla libera professione intramuraria.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Albano per gli ulteriori chiarimenti forniti, si dichiara soddisfatta del riscontro ottenuto che ha permesso di chiarire alcuni aspetti che necessitavano di un ulteriore approfondimento istruttorio.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula, pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (Atto n. 366);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le novelle di cui all'articolo 3, volte a disciplinare la figura del Comandante della sanità militare, sono suscettibili di determinare una riduzione del numero dei tenenti generali previsto dalla legislazione vigente, mentre la novella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera s), esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente in favore degli ufficiali appartenenti al Corpo sanitario dell'Esercito italiano, al Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e al Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare;

    il Comandante della Sanità militare potrà provvedere all'espletamento delle attribuzioni individuate ai sensi dell'articolo 188-ter del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dal medesimo articolo 3 dello schema di decreto, ivi comprese le attività di consulenza, innovazione e ricerca medica, nonché quelle relative allo sviluppo e all'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri settori della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi a tal fine delle strutture del Servizio sanitario militare nazionale;

    in relazione alla possibilità per il Comandante della Sanità militare di avvalersi di Difesa servizi S.p.a. al fine di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, prevista dal sopracitato articolo 188-ter del Codice dell'ordinamento militare, allo stato risulta vigente un contratto di servizio tra il Ministero della difesa e la predetta società per la gestione economica finalizzata al reperimento di risorse finanziarie, ovvero per l'attribuzione dell'incarico per la gestione economica dei servizi resi a terzi a titolo oneroso dal medesimo Ministero;

    con specifico riguardo al settore sanitario, risultano stipulate tre convenzioni tra Difesa servizi S.p.a. e, rispettivamente, l'Aeronautica militare, l'Esercito italiano e la Marina militare, ciascuna delle quali prevede, in linea con quanto stabilito dal predetto contratto di servizio, la stima di una soglia di riferimento e le modalità di ripartizione degli introiti, in quota fissa e in quota variabile, tra Ministero della difesa e Difesa servizi S.p.a.;

    con riferimento al comma 6-bis dell'articolo 183 del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera l), dello schema di decreto, che prevede, nel quadro della promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, la possibilità di stipulare accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali competenti, allo stato non risultano sottoscritti accordi a carattere oneroso tra il Servizio sanitario militare nazionale e le aziende sanitarie locali, ma soltanto protocolli d'intesa che prevedono lo scambio di prestazioni e di servizi equivalenti;

    con riferimento alle novelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), volte a Pag. 65consentire lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria dei medici militari e del personale militare del Servizio sanitario militare nazionale, il Comando della Sanità militare provvederà alla ricognizione degli spazi, dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici per il controllo dei volumi prestazionali, in attuazione del comma 1-quinquies dell'articolo 210 del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal predetto articolo 5, comma 1, lettera c), tenendo conto degli esiti della riorganizzazione dell'ordinamento della Sanità militare, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 13, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame;

    le disposizioni del citato articolo 5, comma 1, lettera c), non determineranno l'insorgenza di ulteriori esigenze di carattere finanziario, atteso che le Forze armate e l'Arma dei carabinieri dispongono di numerose strutture già adibite alle attività sanitarie militari e dotate di ampi spazi che potranno essere utilizzati anche ai fini della libera professione intramuraria;

    la razionalizzazione dei nodi di erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio conseguente all'unificazione dei ruoli sanitari e all'unicità del servizio offerto indifferentemente a beneficio di tutte le Forze armate comporterà un recupero di strutture e spazi da destinare ad altre attività di carattere sanitario, tra le quali quelle inerenti alla libera professione intramuraria;

    alle attività formative di cui agli articoli 6 e 7 del presente schema di decreto, rivolte, rispettivamente, ai nuovi ufficiali del ruolo normale che saranno immessi nell'istituendo Corpo unico della Sanità militare ai sensi del nuovo articolo 651-ter del Codice dell'ordinamento militare, nonché al personale che opererà presso il predetto Corpo unico, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto, da un lato, il numero degli ufficiali di nuova immissione nel Corpo unico resterà invariato rispetto alla legislazione vigente, cambiando solamente la tipologia di corso da somministrare da parte degli istituti di formazione che già oggi provvedono alla formazione degli ufficiali dei corpi sanitari delle Forze armate e, dall'altro, la dotazione organica del medesimo Corpo unico sarà costituita dalla somma del personale dei Corpi sanitari delle Forze armate e del comparto sanitario-psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, nonché del personale dell'Arma dei carabinieri assegnato alle unità organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, alla cui formazione già provvedono i preposti istituti delle Forze armate, ivi comprese le Accademie militari;

    l'incremento della quota dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, da un ventiseiesimo a un ventitreesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi, previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera o), del presente schema di decreto, si rende necessario al fine di garantire che, in vista del transito di 164 ufficiali del comparto sanitario e psicologico della stessa fascia grado nel Corpo unico della Sanità militare, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027 dal nuovo articolo 2214-sexies del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame, i rimanenti due comparti, amministrativo e tecnico-scientifico, per un totale di 282 ufficiali, possano comunque avvalersi di una consistenza organica, pari a dodici ufficiali all'anno, proporzionata al nuovo assetto del ruolo dopo il transito del comparto sanitario e psicologico;

    le variazioni di bilancio relative alle spese per il personale transitato nel Corpo unico della Sanità militare, in attuazione dell'articolo 8 del provvedimento in esame, riguarderanno stanziamenti che ammontano complessivamente a circa 351 milioni di euro;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, in materia di trattamento economico e previdenziale, per Pag. 66quanto concerne il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri, dal punto di vista contributivo, quest'ultimo risulta già iscritto alle rispettive casse pensionistiche e previdenziali nonché alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, gestite dall'INPS, e resterebbe pertanto assoggettato alle medesime aliquote contributive anche a seguito dell'inserimento nel Corpo unico della Sanità militare;

    sotto il profilo pensionistico, gli emolumenti riconosciuti al predetto personale come assegni ad personam, finalizzati a compensare le eventuali differenze retributive dovute al transito nell'istituendo Corpo unico, concorrono alla determinazione della base pensionabile con riferimento alle quote di pensione retributive, laddove l'iscritto abbia contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995, e al montante contributivo, con riferimento alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012;

    con riferimento all'articolo 14, recante disposizioni transitorie in materia di reclutamento, appare necessario integrare la formulazione del comma 4 del nuovo articolo 2197-ter.2 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di specificare che il reclutamento aggiuntivo di 60 marescialli da destinare al Corpo unico della Sanità militare sarà realizzato nel rispetto del numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b), del medesimo Codice,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:

  All'articolo 14, comma 1, lettera c), capoverso Art. 2197-ter.2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b)».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Atto n. 378.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al Testo unico di intermediazione finanziaria, al fine di recepire le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811 e del regolamento (UE) 2024/2809.
  Evidenzia che lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2, 5 e 6, della legge di delegazione europea 2024 di cui alla legge n. 91 del 2025, è composto di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Lo schema di decreto reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza riferita all'attuazione del provvedimento.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano Pag. 67profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Atto n. 379.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, in attuazione della delega conferita dagli articoli 1 e 9 della legge di delegazione europea 2022-2023 di cui alla legge n. 15 del 2024.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Considerato che l'intero provvedimento è corredato, all'articolo 16, di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, segnala l'esigenza di verificare la sua effettiva applicazione alle diverse disposizioni dello schema in esame.
  In particolare, in relazione all'articolo 9, osserva che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà destinatario dei dati di cui al presente decreto, per cui al fine di comprovare la sostenibilità a carico delle risorse vigenti sarebbe opportuno fornire una quantificazione del numero di datori di lavoro che dovranno trasmettere tali dati, da rapportare con le risorse presenti nel Ministero sia in termini di personale sia di infrastruttura digitale. Fa presente che la relazione tecnica non si sofferma sulla previsione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), inerente all'attività di assistenza tecnica e alle eventuali iniziative di formazione, che appare potenzialmente onerosa e in relazione alla quale la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 16 andrebbe adeguatamente motivata. Sull'istituzione dell'organismo di monitoraggio di cui all'articolo 14 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 4, che esclude la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti ai componenti dell'organismo, ritiene comunque auspicabile un supplemento di analisi in ordine alla sostenibilità della clausola d'invarianza, stante la significativa entità degli adempimenti demandati al nuovo soggetto. Anche in relazione all'obbligo di trasmissione di dati statistici grezzi ad EUROSTAT su base annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilito dall'articolo 15, ritiene che andrebbero fornite indicazioni perlomeno di massima in ordine all'entità degli oneri necessari per l'adempimento in esame, riguardante una significativa quantità di dati, e alla tipologia ed ammontare delle risorse che si prevede di utilizzare a tale scopo, onde valutare la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, prevista dal successivo articolo 16 e richiamata dalla relazione tecnica.

Pag. 68

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
C. 2759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, avente a oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
  Nel rilevare che il testo originario del provvedimento, presentato presso l'altro ramo del Parlamento, è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile, fa presente che il disegno di legge è costituito di 5 articoli e reca, all'articolo 4, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, concorde la Commissione, avverte che il provvedimento C. 2228 e abb. sarà esaminato come ultimo punto all'ordine del giorno della presente seduta in sede consultiva.

Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
C. 2212-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che la proposta di legge reca disposizioni in materia di prevenzione della manipolazione delle campagne elettorali attraverso contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.
  Nel rilevare che la proposta di legge non è corredata di relazione tecnica, osserva che la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame in sede referente, nella seduta del 18 febbraio 2026, senza apportarePag. 69 alcuna modificazione provvedimento e deliberando di conferire il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame reca disposizioni finalizzate al contrasto dell'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale nella propaganda politica nelle consultazioni elettorali e referendarie in conformità al regolamento (UE) 2024/900 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. In tale quadro, viene novellata la disciplina della propaganda elettorale, di cui alla legge n. 212 del 1956, introducendo il divieto, dalla data di indizione di elezioni politiche e di consultazioni referendarie, di creare e diffondere contenuti di propaganda politica ingannevoli o manipolati rivolti agli elettori generati in tutto o in parte con sistemi di intelligenza artificiale (IA). Vengono, quindi, introdotti specifici obblighi in capo a prestatori di servizi ed editori di pubblicità politica nonché a fornitori di servizi di informazione e di intermediazione digitali responsabili della pubblicazione e della diffusione dei medesimi contenuti. Tra questi figurano l'obbligo di etichettatura e filigrana elettronica dei contenuti al fine di certificarne l'autenticità o meno, il blocco della risoluzione Domain Name System (DNS) e dell'instradamento del traffico di rete verso indirizzi di protocollo internet (IP) univocamente destinati ad attività illecite e l'obbligo di oscuramento, rimozione o blocco dei medesimi contenuti illeciti da parte del titolare del trattamento o del gestore del sito internet o della piattaforma digitale su istanza della parte lesa dalla diffusione dei contenuti.
  Rileva altresì che all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vengono attribuiti compiti di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte nonché in merito all'applicazione di ulteriori disposizioni del sopra richiamato regolamento europeo, prevedendo, in caso di inottemperanza alle summenzionate prescrizioni, che la stessa applichi una specifica sanzione amministrativa pecuniaria. Segnala che le somme corrisposte a tale titolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all'Autorità, per una quota da determinare con decreto ministeriale, alla copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dal provvedimento in esame. Rileva che il Garante per la protezione dei dati personali viene altresì designato quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi relativi alle tecniche di targeting e di consegna dei messaggi di pubblicità politica online e degli obblighi di trasparenza addizionali, disciplinati dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, esercitando, a tal fine, i poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679, nonché funzioni generali di coordinamento in materia.
  Segnala, quindi, che la proposta è corredata di clausola di neutralità finanziaria, che stabilisce che, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, comma 3, dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a consentire la verifica della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, anche in considerazione dei profili di onerosità che potrebbero derivare sia dalle modifiche introdotte alla legge n. 212 del 1956, vale a dire i nuovi articoli da 9-bis a 9-novies, che attribuiscono ulteriori funzioni di vigilanza all'AGCOM, sia dalle disposizioni che designano il Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, considerato che sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia il predetto Garante rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato.
  In particolare, ritiene che dovrebbe essere chiarito se l'Autorità per le garanzie Pag. 70nelle comunicazioni possa provvedere alle nuove attività di vigilanza con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche attraverso una eventuale rimodulazione dei mezzi di finanziamento di cui essa dispone, a prescindere dai proventi derivanti dalle menzionate sanzioni amministrative che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9-quinquies della legge n. 212 del 1956, inserito dal presente provvedimento, devono essere in parte utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dai compiti attribuiti all'Autorità dal presente provvedimento, posto che detti proventi non sembrerebbero idonei a provvedere alla copertura dei citati oneri, essendo incerti sia nel loro effettivo verificarsi sia nel loro ammontare complessivo.
  Ritiene altresì necessario che sia chiarito se il Garante per la protezione dei dati personali possa svolgere le funzioni di autorità di controllo competente a monitorare l'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2024/900, derivanti dall'articolo 3, comma 2, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, comma 3, della legge n. 212 del 1956, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, segnala che il citato articolo 2, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, comma 3, della legge n. 212 del 1956, dispone che le somme corrisposte a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal medesimo articolo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e che una quota di tali proventi, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia destinata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la copertura degli oneri derivanti dai compiti alla stessa attribuiti dalla presente legge.
  Ciò posto, nel rinviare a quanto osservato in merito ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria ivi previsto, in considerazione del carattere incerto e variabile delle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal sopracitato articolo 9-quinquies della legge 4 aprile 1956, n. 212.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti.
  Fa presente, in primo luogo, che talune proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appaiono carenti o inidonee. Richiama, in primo luogo, l'emendamento Faraone 2.1000, che introduce ulteriori misure di sostegno in favore dei datori di lavoro, estendendo il novero delle fattispecie di esonero contributivo nonché l'intensità del beneficio medesimo, prevedendo il riconoscimento di crediti di imposta o di esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro che implementano la riduzione dell'orario di lavoro settimanale in favore di determinare categorie di lavoratori, o nelle cui aziende si Pag. 71raggiunga una rappresentanza di almeno il 30 per cento di donne in ruoli dirigenziali, o ancora che assumono o reintegrano lavoratori genitori dopo periodi di inattività o di congedo parentale o, infine, che adottano misure di lavoro agile o di part-time reversibile rivolte ai lavoratori con figli. Contestualmente, l'emendamento aggiorna il profilo temporale del rifinanziamento del Fondo Nuove competenze disposto dal comma 2 dell'articolo 3 e ne incrementa l'importo, facendo tuttavia riferimento anche all'esercizio finanziario 2025 oramai concluso. L'emendamento provvede quindi a quantificare gli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari complessivamente a 70,2 milioni di euro per il 2025 e a 486,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, almeno per l'anno 2026, le occorrenti disponibilità.
  Richiama, altresì, l'emendamento Guerra 3.1000, che è volto ad aggiornare il profilo temporale del rifinanziamento del Fondo Nuove competenze disposto dal comma 2 dell'articolo 3, nonché a modificare la norma di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 7, comma 1, facendo tuttavia riferimento anche all'esercizio finanziario 2025 oramai concluso. In particolare, la proposta emendativa prevede che agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti ministeriali dalla medesima proposta emendativa puntualmente indicati. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato, fa presente che gli accantonamenti di competenza dei Ministeri delle imprese e del made in Italy, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo non recano le occorrenti disponibilità per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  Segnala, inoltre, l'emendamento Grimaldi 3.1001, che è volto ad aggiornare agli anni 2025, 2026 e 2027 la decorrenza degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo Nuove Competenze e la corrispondente copertura finanziaria, prevedendo, attraverso una modifica alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 7, che la stessa sia individuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ferma restando l'esigenza che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, si segnala che la proposta emendativa imputa oneri e corrispondenti coperture finanziare anche all'esercizio finanziario 2025, oramai concluso.
  Richiama in fine, l'articolo aggiuntivo Faraone 7.01000, che prevede, in primo luogo, il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute dalle aziende che istituiscono asili nido aziendali o che stipulano convenzioni con strutture di assistenza all'infanzia, nonché un'ulteriore agevolazione del 5 per cento per le aziende che offrono assistenza per l'infanzia oltre l'orario lavorativo, senza tuttavia quantificare i relativi oneri e provvedendo agli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. La proposta emendativa introduce, inoltre, nell'ambito del decreto legislativo n. 151 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, specifiche indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso e per il lavoro agile condiviso, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri, né all'individuazione della corrispondente copertura finanziaria.Pag. 72
  Fa altresì presente che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Faraone 1.1000, che è volto a prevedere, da un lato, che i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 siano volti anche all'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il part-time reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni, e, dall'altro, che, nell'ambito delle finalità della presente legge, sia incentivata l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia per i figli di lavoratori di età inferiore a sei anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'incentivazione dell'offerta di servizi di assistenza all'infanzia;

   Faraone 5.2, che prevede che le disposizioni dell'articolo 5, ai sensi delle quali le rappresentanze sindacali possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro sottoposta all'approvazione mediante referendum, si applichino anche per l'adozione di modelli di lavoro flessibile, tra cui il part-time reversibile e il lavoro agile, con particolare riguardo ai lavoratori genitori di figli di età inferiore ai sedici anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alle sue potenziali ricadute sull'organizzazione del lavoro di soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

   Faraone 7.01, che è volto a conferire al Governo una delega per l'adozione di disposizioni finalizzate all'attuazione di principi e criteri direttivi che appaiono astrattamente suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, relativi, tra l'altro, al rafforzamento e ampliamento del sistema dei congedi parentali e dei permessi retribuiti a carico dello Stato per i genitori di figli di età inferiore ai sedici anni, al sostegno della parità di genere in materia di fruizione dei congedi e permessi parentali, di accesso alle posizioni dirigenziali e apicali, di trattamento economico e riconoscimento professionale, nonché alla promozione del benessere personale nell'equilibrio tra esigenze di vita e attività lavorativa e della genitorialità condivisa. La proposta emendativa prevede, altresì, che qualora uno o più decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero mediante corrispondente compensazione con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità del rinvio ai fini della copertura finanziaria della delega alla procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, considerando il contenuto specifico dei principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi l'esercizio della delega.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria di fornire un chiarimento più specifico in ordine all'emendamento 3.1000, a sua prima firma.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Guerra 3.1000 deriva dal fatto che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministeri delle imprese e del made in Italy, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, utilizzati con finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta, non recano le occorrenti disponibilità per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla sottosegretaria di precisare più puntualmente Pag. 73le motivazioni del parere espresso in ordine all'emendamento 3.1001, a sua prima firma.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Grimaldi 3.1001 è dovuto al fatto che tale emendamento imputa oneri e corrispondenti coperture finanziare anche all'esercizio finanziario 2025, ormai concluso, fermo restando che la riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un ammontare pari a 275 milioni di euro, è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala alla sottosegretaria come il rilievo in ordine al riferimento ad un esercizio finanziario ormai concluso, sia, a suo avviso, superabile da parte della Commissione Bilancio, che più volte ha espresso pareri favorevoli condizionati all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e delle relative coperture finanziarie.
  Con riferimento invece ai rilievi formulati in ordine all'emendamento 3.1000 a sua prima firma, evidenzia che l'incapienza dei fondi speciali è un'incapienza sopravvenuta e dovuta all'allungamento dei tempi di esame di questo provvedimento, per motivazioni non attribuibili alle forze di opposizione. Alla luce di tale allungamento dei tempi di esame, ritiene che dovrebbe essere permesso ai vari gruppi di modificare le coperture finanziarie indicate nelle proposte emendative.

  Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia anzitutto che gran parte delle proposte emendative presentate sul provvedimento in esame rispondono all'esigenza, dovuta ad un allungamento dei tempi di esame del provvedimento, di aggiornare la decorrenza degli oneri e delle relative coperture finanziarie previste dallo stesso. Fa presente in proposito che l'ulteriore allungamento dei tempi di esame, comporta che quello stesso aggiornamento diventi di fatto anch'esso superato.
  Denuncia quindi l'impossibilità per le forze di opposizione di poter dare seguito, in tale quadro, alle proposte emendative di propria iniziativa.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimersi sugli emendamenti come formulati e contenuti nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea. Segnala, tuttavia, come ciò non escluda che ulteriori emendamenti possano essere presentate tramite il Comitato dei nove o, nell'ipotesi di rinvio del seguito dell'esame in Assemblea, direttamente in Assemblea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ringrazia la relatrice per il riscontro fornito alle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti al testo della proposta di legge C. 2067 e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, contenuti nel fascicolo n. 3;

   preso atto che l'emendamento 1.500 recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, espresso nella seduta del 25 giugno 2025,

  esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1000, 2.1000, 3.1000, 3.1001, 5.2, 7.01 e 7.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori Pag. 74oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
C. 2228 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre.
  Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che la Commissione Lavoro, alla quale il provvedimento era assegnato in sede referente, non ha introdotto modificazioni al testo della proposta di legge e ha deliberato, nella seduta del 21 gennaio 2026, la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di quindici giorni. In assenza della trasmissione della predetta relazione tecnica, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente senza procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.
  Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva, innanzitutto, che l'articolo 1 del provvedimento modifica alcune disposizioni del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, incrementando la misura dell'indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull'assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare i maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dai suddetti incrementi, anche al fine di verificare la congruità degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 4, comma 1.
  Segnala che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di congedo di paternità obbligatorio. In particolare, fa presente che viene estesa da dieci giorni lavorativi a quattro mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio modificando ed estendendo altresì l'arco temporale entro il quale lo stesso è fruibile, ossia dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, anziché, come previsto a legislazione vigente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Sottolinea che la novella, inoltre, incide sulle modalità di fruizione, facendo venir meno il divieto di frazionamento ad ore, stabilendo che dieci giorni devono essere utilizzati subito dopo la nascita del figlio in modo non frazionato, mentre i restanti giorni sono utilizzabili anche in modo frazionato, e Pag. 75prevedendo, nel medesimo arco temporale sopra ricordato, il periodo di un mese di congedo facoltativo. Fa presente che, in caso di morte perinatale del figlio, il congedo è fruibile per un mese, rispetto ai dieci giorni previsti a legislazione vigente. Infine, i padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato per un periodo corrispondente al congedo di cui alle disposizioni precedenti, senza che vi sia l'obbligo di astenersi dal lavoro. Al riguardo, osserva che l'estensione del periodo obbligatorio di congedo parentale, nonché l'erogazione di una specifica indennità ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò stante, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare i suddetti maggiori oneri, anche al fine di verificare la congruità degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 4, comma 1.
  Rileva, altresì, che l'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza evidenziato con riferimento agli articoli 1 e 2, evidenzia la necessità di modificare la decorrenza degli oneri complessivi dall'esercizio 2025, ormai concluso, all'esercizio 2026, nonché di specificare, in aggiunta all'ammontare degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento, le previsioni di spesa per ciascun anno e per ogni intervento indicato, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4. Rileva che il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individui i sussidi di cui al citato articolo 68 della legge n. 221 del 2015, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea. In proposito, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, senza individuare puntualmente le disposizioni del provvedimento che determinano i nuovi o maggiori oneri oggetto di copertura e facendo peraltro riferimento a un esercizio ormai concluso, rimettendo a futuri provvedimenti, dei quali non è indicata la natura e la tempistica, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della copertura, non procedendo quindi alla contestuale individuazione della stessa. Rileva altresì che, fermo restando che la più recente relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli quantifica gli effetti dei sussidi ambientalmente dannosi nell'anno 2024 in circa 25.339,7 milioni di euro, non appaiono determinabili a priori gli effetti dell'esclusione dei sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi prevista dal comma 2 dell'articolo in commento. Tanto premesso, segnala l'esigenza di valutare l'idoneità della modalità di copertura finanziaria prevista dalla disposizione in commento, alla luce delle previsioni dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di Pag. 76contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provvede alla loro contestuale copertura finanziaria, richiedendo, quindi, la contemporaneità tra la previsione degli oneri aggiuntivi e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento del relatore, richiama gli elementi riportati nella documentazione depositata nell'odierna seduta antimeridiana (vedi allegato). Sintetizzandone i contenuti, fa presente, in primo luogo, che, sulla base dei dati riportati nella relazione tecnica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le novelle di cui all'articolo 1, che incrementano la misura delle indennità riconosciute in caso di congedo obbligatorio di maternità, determinano oneri quantificati, con riferimento ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali di competenza del medesimo Istituto, in una misura compresa tra 520,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 636,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, ipotizzando l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  Segnala, peraltro, che la quantificazione riportata nella citata relazione tecnica con riferimento all'articolo 1 non tiene conto degli oneri relativi alle indennità di maternità riconosciute alle lavoratrici iscritte alle casse di previdenza dei professionisti.
  Rileva, altresì, che la medesima relazione tecnica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 2, che incrementa da dieci giorni lavorativi a cinque mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio, in una misura compresa tra 3.179,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.875,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, ipotizzando l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  Aggiunge che la quantificazione riportata nella predetta relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 non tiene conto dei potenziali oneri connessi alla sostituzione del personale dipendente del settore pubblico che benefici dell'estensione del congedo di paternità obbligatorio, con particolare riferimento al personale impiegato in ambito scolastico.
  Fa presente, quindi, che da tale parziale ricognizione degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 risultano ascrivibili al provvedimento in esame oneri complessivamente quantificati in una misura compresa tra 3.700,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.511,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
  A fronte di tali oneri, sottolinea che l'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, facendo riferimento peraltro a un esercizio finanziario ormai concluso, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa o sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, che dovrà essere operata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, facendo salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.
  Evidenzia, infine, che il citato articolo 4 reca una copertura finanziaria inidonea, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in quanto, a fronte di oneri certi e quantificati, le relative disposizioni risultano formulate in termini meramente programmatici, rimettendo a futuri provvedimenti, dei quali non è indicata la natura e la tempistica, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della copertura finanziaria.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, alla luce di quanto da ultimo precisato Pag. 77dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2228 e abb., recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    sulla base dei dati riportati nella relazione tecnica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le novelle di cui all'articolo 1, che incrementano la misura delle indennità riconosciute in caso di congedo obbligatorio di maternità, determinano oneri quantificati, con riferimento ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali di competenza del medesimo Istituto, in una misura compresa tra 520,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 636,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, ipotizzando l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026;

    la quantificazione riportata nella citata relazione tecnica con riferimento all'articolo 1 non tiene conto degli oneri relativi alle indennità di maternità riconosciute alle lavoratrici iscritte alle casse di previdenza dei professionisti;

    la medesima relazione tecnica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 2, che incrementa da dieci giorni lavorativi a cinque mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio, in una misura compresa tra 3.179,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.875,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, ipotizzando l'applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026;

    la quantificazione riportata nella predetta relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 non tiene conto dei potenziali oneri connessi alla sostituzione del personale dipendente del settore pubblico che benefici dell'estensione del congedo di paternità obbligatorio, con particolare riferimento al personale impiegato in ambito scolastico;

    da tale parziale ricognizione degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 risultano ascrivibili al provvedimento in esame oneri complessivamente quantificati in una misura compresa tra 3.700,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.511,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

    a fronte di tali oneri, l'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, facendo riferimento peraltro a un esercizio finanziario ormai concluso, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa o sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, che dovrà essere operata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, facendo salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea;

    il citato articolo 4 reca una copertura finanziaria inidonea, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in quanto, a fronte di oneri certi e quantificati, le relative disposizioni risultano formulate in termini meramente programmatici, rimettendo a futuri provvedimenti, dei quali non è indicata la natura e la tempistica, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai fini della copertura finanziaria,

Pag. 78

  esprime

PARERE CONTRARIO

  Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel sottolineare l'assenza di intenti dilatori dei tempi di esame del provvedimento da parte dei gruppi di opposizione, segnala come le questioni affrontate dal provvedimento e i profili attinenti alla sua copertura finanziaria siano particolarmente complessi e necessitino di un'opportuna riflessione. Chiede quindi che venga fornito un congruo tempo per permettere a tutti i componenti della Commissione di approfondire i chiarimenti da ultimo forniti dalla rappresentante del Governo, nonché la documentazione depositata dalla stessa sul provvedimento in oggetto.

  Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alla richiesta formulata dal deputato Grimaldi, evidenzia come la proposta di legge affronti tematiche molto delicate e molto sentite dalle forze di opposizione e, a suo avviso, anche da parte delle forze di maggioranza. Ritiene, in tal senso, che sarebbe opportuno garantire dei tempi congrui per valutare la documentazione depositata così da permettere una discussione più consapevole sul provvedimento.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel sostenere la richiesta dei deputati che l'hanno preceduta in ordine alla necessità di garantire un tempo congruo di esame della documentazione depositata sul provvedimento in esame, ricorda che nella scorsa legislatura è stata approvata un'importante legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, la legge n. 32 del 2022, con un consenso molto ampio, dovuto anche all'apertura dimostrata in quell'occasione da parte della maggioranza e del Governo.
  In particolare, ricorda che la predetta legge conteneva anche indicazioni specifiche in materia di congedi parentali, di paternità e di maternità, cui la proposta di legge in esame cerca, in qualche modo, di dare attuazione. Ricorda altresì come la medesima legge indicasse anche delle modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essa contenute.
  Ritiene, quindi, che, così come in quell'occasione era stato possibile trovare una mediazione tra le diverse posizioni politiche, anche in questa circostanza sarebbe necessario aprire un dialogo e prospettare una soluzione che consenta la prosecuzione dell'iter del provvedimento, sottoscritto da tutti i gruppi dell'opposizione.
  Infine, in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non incidano in senso negativo sulla produttività delle imprese, evidenziando, viceversa che moltissimi soggetti del comparto privato si sono espressi favorevolmente rispetto ad una revisione, nel senso previsto dal provvedimento, dei congedi di maternità e paternità.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, evidenzia che nella sua proposta di parere non si fa riferimento a possibili effetti negativi in termini di produttività per il settore privato.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva, preliminarmente, che dalla richiesta di soppressione di tutti gli articoli della proposta di legge contenuta nella proposta di parere del relatore, dovrebbe essere esclusa la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, recante la variazione dell'assegno di maternità di cui all'articolo 75, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del 2001. In proposito, evidenzia infatti che la relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo indica che dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri. Ritiene pertanto corretto che tale disposizione sia espunta dalle richieste di soppressionePag. 79 contenute nella proposta di parere del relatore.
  Tanto premesso, ripercorrendo le modalità con le quali è stato svolto l'esame del provvedimento nell'ambito della Commissione Lavoro, denuncia la lesione del diritto delle forze di opposizione di discutere nel merito una proposta di loro iniziativa. In particolare evidenzia che, il 21 gennaio scorso, la predetta Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni. Nel segnalare l'anomalia, a suo avviso, di tale procedura, evidenzia comunque come la predetta relazione tecnica, seppur trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze già in data 2 febbraio 2026, sia di fatto stata trasmessa al Parlamento solo nella giornata odierna. Ritiene che tale dilazionamento dei tempi sia del tutto incomprensibile ed imperdonabile, dal momento che questo ha sostanzialmente esautorato la Commissione di merito dalle proprie prerogative, non permettendo ai suoi componenti di esaminare la documentazione ed eventualmente modificare il provvedimento in modo da correggere le disposizioni di carattere finanziario.
  Nel ritenere che si tratti di un precedente pericoloso e fortemente lesivo delle prerogative parlamentari, propone, al fine di superare l'anomalia verificatasi nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, di deliberare in Assemblea un rinvio del provvedimento in Commissione Lavoro, alla luce degli elementi contenuti nella documentazione depositata dal Governo, ovvero chiedere una riapertura del termine di presentazione degli emendamenti in Assemblea al fine di correggere le problematiche emerse nel corso del dibattito in questa Commissione.

  Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che, qualora si intendesse procedere nel senso delle proposte formulate, sul piano procedurale, dalla deputata Guerra nell'ottica di addivenire a possibili modifiche correttive del testo, capaci di superare i rilievi critici evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato, la Conferenza dei presidenti di gruppo, attualmente riunita, potrebbe individuare le soluzioni ottimali, eventualmente anche prevedendo una riapertura dei termini per la presentazione in Assemblea di proposte emendative riferite al provvedimento in esame.
  Facendo appello alla necessità di instaurare sulla questione uno spirito collaborativo, tanto più in considerazione dell'assai discutibile iter procedurale che ha caratterizzato sin dall'inizio la discussione della presente proposta di legge, che ha di fatto impedito lo svolgimento dei dovuti approfondimenti istruttori sia nella Commissione di merito sia nella Commissione Bilancio, ritiene che la disponibilità di tempi aggiuntivi per l'esame del provvedimento nella presente sede consentirebbe di apportare le necessarie modifiche al testo.
  Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo e ai deputati dei gruppi di maggioranza se ritengano che sussistano allo stato le condizioni per intraprendere il percorso suggerito.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), associandosi alle richieste formulate dalla deputata Guerra e alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Grimaldi, rammenta come nella stessa Commissione di merito non sia stato possibile neppure esaminare le proposte emendative ivi presentate, laddove, alla luce degli elementi di valutazione ora contenuti nella relazione tecnica e nell'unita nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sia pure trasmesse con colpevole ritardo, si potrebbe svolgere una discussione ben più ampia e attenta su un provvedimento di tale rilevanza per il Paese, anche al fine di giungere a modifiche del testo tali da superare le criticità dianzi rilevate sul piano finanziario.
  Ritiene, viceversa, che l'eventuale deliberazione di un parere contrario sul provvedimento in esame da parte della Commissione Bilancio già nel corso della odierna seduta non farebbe che legittimare il peculiare iter procedurale sinora seguito, che ha nella sostanza impedito, già dall'inizio, la discussione in sede referente, attraverso la pretestuosa richiesta in quella sede della Pag. 80preventiva trasmissione di una relazione tecnica, poi non pervenuta in tempo utile.
  Segnala, peraltro, che la relazione tecnica, depositata solo in data odierna agli atti della Commissione Bilancio, appare fumosa nelle argomentazioni tecniche e sembra piuttosto configurarsi alla stregua di un pretesto per esprimere nella presente sede un parere contrario sul provvedimento nella sua interezza, esimendo i gruppi di maggioranza dall'assumersi apertamente la responsabilità politica di rigettare presso la Commissione di merito il medesimo provvedimento sulla base di valutazioni di ordine contenutistico.
  Osserva altresì che, qualora vi fosse invece da parte della stessa maggioranza parlamentare l'intenzione di approfondire seriamente i profili problematici rilevati sul piano finanziario, la soluzione ottimale non potrebbe che essere quella di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di valutare, proprio sulla base delle argomentazioni contenute nella medesima relazione tecnica e nell'unita nota della Ragioneria generale dello Stato, eventuali riscritture del testo o di talune sue disposizioni, anche ipotizzando una riapertura dei termini per la presentazione in Assemblea di apposite proposte emendative.
  Reputa, ad ogni modo, indispensabile che per il futuro non abbiano a ripetersi modalità procedurali di esame dei progetti di legge come quelle registrate nel caso di specie nella Commissione Lavoro, che rappresentano, a suo giudizio, una palese violazione del regolare svolgimento dell'istruttoria in sede referente.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che, dal punto di vista squisitamente regolamentare, nel presente frangente la Commissione Bilancio non può esimersi dall'espressione all'indirizzo dell'Assemblea del parere di propria competenza sul provvedimento in esame, rilevando al contempo come tale parere dovrà oggettivamente basarsi sulle risultanze contenute nella relazione tecnica depositata dalla sottosegretaria Albano e nella relativa documentazione elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In particolare, evidenzia come dalla predetta documentazione emerga un problema insormontabile legato alle modalità di copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento stesso, che risultano essere non solo inidonee rispetto alla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, ma anche insufficienti sul piano quantitativo.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel considerare più che ragionevoli le richieste di carattere procedurale a vario titolo avanzate in precedenza dai deputati appartenenti ai gruppi di opposizione già intervenuti, invita il Governo e la maggioranza a non trincerarsi dietro a quelle che non esita a definire obiezioni di natura burocratica, che finiscono con lo svilire il ruolo esercitato dalla Commissione Bilancio e, più in generale, dal Parlamento nel suo complesso.
  Rileva, altresì, come le predette richieste rivestano un contenuto essenzialmente politico, essendo volte a ovviare alle discutibili modalità procedurali seguite nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento stesso e a porre rimedio, in prospettiva, alle criticità di ordine finanziario evidenziate dalla relazione tecnica e dall'annessa nota della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai mezzi di copertura allo stato individuati dal testo.
  Nel convenire altresì sull'ipotesi di percorso procedurale tratteggiata dal deputato Grimaldi, reputa in ogni caso prioritario approfondire ciascuna delle questioni sollevate al fine di consentire una reale discussione della presente proposta di legge ed evitare che alle decisioni rimesse alla valutazione politica possa sostituirsi una prova muscolare di forza da parte dello schieramento di maggioranza.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), rispondendo anche alle considerazioni svolte dal deputato Trancassini, reputa altamente opinabile il richiamo al rispetto delle regole procedurali, solo tenendo conto di alcune richieste provenute dalla stessa maggioranza nel corso dell'ultima settimana in Pag. 81tema di organizzazione dei lavori dell'Assemblea in vista del prossimo svolgimento del referendum costituzionale sulla recente riforma in materia di giustizia.
  Osserva peraltro che, qualora vi fosse sul punto una volontà politica convergente, sarebbe ancora possibile trovare soluzioni adeguate al fine di consentire un positivo prosieguo dell'iter del provvedimento, evidenziando tuttavia come le modalità procedurali nel complesso sinora registrate, con la tardiva trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Lavoro, siano apparse decisamente poco lineari e non abbiano consentito in quella sede un esame approfondito del provvedimento stesso, con ciò arrecando un vulnus alle prerogative degli organi parlamentari interessati.
  In tale quadro ritiene, pertanto, che un'eventuale riapertura dei termini per la presentazione in Assemblea delle proposte emendative, da perseguire nel pieno rispetto delle procedure regolamentari all'uopo previste, potrebbe costituire una valida soluzione.

  Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi alle valutazioni dei colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione che lo hanno preceduto, sottolinea come l'iter di esame del provvedimento presso la Commissione di merito sia stato più che discutibile, stante anche la tardiva trasmissione della relazione tecnica già in quella sede richiesta, con la conseguenza che la stessa Commissione Bilancio si trova ora a svolgere, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, un ruolo poco più che di mera certificazione di quanto contenuto nella documentazione inviata dal Governo.
  Ritiene, quindi, che l'unica soluzione seriamente percorribile sia quella di deliberare in Assemblea un rinvio del provvedimento presso la Commissione Lavoro, eventualità che a suo giudizio andrebbe particolarmente caldeggiata, anche considerando talune aperture politiche rispetto al merito del provvedimento che sembrerebbero più o meno informalmente trapelare dalle stesse forze di maggioranza, e che consentirebbero in ipotesi di superare i rilievi critici formulati sul piano finanziario dalla Ragioneria generale dello Stato, reperendo ad esempio le risorse occorrenti alla copertura degli oneri da altri interventi, ad esempio attingendo al gettito derivante da misure di contrasto all'evasione fiscale.
  Nel censurare nuovamente le peculiarità dell'iter seguito nell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, che ha inciso negativamente sull'esercizio delle prerogative riconosciute ai gruppi di opposizione e arrecato un danno alla dignità del Parlamento nella sua interezza, richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di tenere in debita considerazione le finalità specifiche del provvedimento in discussione, che intende contrastare attraverso misure concrete quell'inverno demografico che rappresenta una questione di ineludibile attualità per il nostro Paese.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che, anche qualora l'esito del parere della Commissione Bilancio non dovesse corrispondere alle conclusioni auspicate dai proponenti del provvedimento, ciò non potrebbe certo essere ascritto ad una presunta responsabilità di quest'organo parlamentare, che è viceversa chiamato a pronunciarsi sul testo all'ordine del giorno dell'Assemblea nella sua formulazione attuale. Ribadisce, in proposito, che tale testo, come in precedenza ampiamente dimostrato, presenta un'insormontabile criticità costituita dalle modalità di copertura finanziaria individuate, che risultano tanto inidonee quanto carenti sul piano quantitativo.
  In un simile contesto, osserva che, rispetto alla prospettiva delineata da alcuni dei deputati in precedenza intervenuti in merito a un eventuale rinvio del provvedimento in Commissione, l'adozione di qualsivoglia deliberazione in proposito è di esclusiva competenza dell'Assemblea.

  Elena BONETTI (AZ-PER-RE) ritiene indispensabile svolgere i necessari approfondimenti sul provvedimento in esame, tanto più alla luce degli elementi di valutazione contenuti nella relazione tecnica e nell'unita nota di verifica predisposta dalla Pag. 82Ragioneria generale dello Stato, al fine di comprendere i possibili margini per l'adozione di modifiche del testo che consentano di superare i rilievi critici emersi con particolare riferimento all'inadeguatezza ed insufficienza delle modalità di copertura finanziaria individuate.
  In tale contesto, reputa peraltro che un'eventuale decisione dell'Assemblea di rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione Lavoro implicherebbe necessariamente che nella presente sede la Commissione Bilancio si astenesse dall'espressione di un parere contrario sul provvedimento, tanto più considerando la tardiva trasmissione della relazione tecnica e il peculiare iter procedurale seguito presso la Commissione di merito.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ribadisce la necessità, anche a prescindere dal differente giudizio politico dei vari gruppi sui contenuti del provvedimento in esame, di ricondurre la discussione della presente proposta di legge nell'alveo di una corretta istruttoria legislativa, dal momento che, come richiamato dalla deputata Guerra nel corso della sua analitica ricostruzione, la Commissione Lavoro ha in sostanza rinunciato a una discussione sul merito del provvedimento nell'attesa di una relazione tecnica, che, invece, è stata tardivamente trasmessa, in tempo oramai non più utile ai fini dei lavori in sede referente, solo alla Commissione Bilancio.
  Ritiene, dunque, che tali modalità procedurali abbiano nel complesso reso impossibile un effettivo, compiuto approfondimento delle diverse questioni problematiche attinenti al provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S) non comprende la pervicacia con cui il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene si ostinano a non voler svolgere un ulteriore approfondimento circa le modalità di copertura finanziaria degli oneri nel complesso derivanti dal provvedimento, anche al fine di individuare soluzioni alternative, trattandosi ad ogni evidenza di profili che attengono direttamente alle competenze proprie della Commissione Bilancio.
  Osserva, invece, come sempre più spesso le valutazioni ostative di natura tecnico-finanziaria che emergono in questa sede siano utilizzate quali meri pretesti per respingere sul piano politico iniziative legislative presentate dai gruppi di opposizione senza doversene assumere apertamente la responsabilità nelle Commissione di merito di volta in volta interessate.
  Nel rammentare, inoltre, come anche la maggioranza di Governo abbia in più occasioni di recente richiamato l'attenzione sulla necessità di adottare misure efficaci a sostegno della natalità, non comprende le ragioni per cui la maggioranza stessa ritenga imprescindibile che la Commissione Bilancio esprima già nella seduta odierna il parere contrario preannunziato dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) avverte che, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo cui ha avuto modo di partecipare, sembrerebbero percorribili sul piano procedurale due ipotesi alternative, che andrebbero comunque parzialmente incontro alle richieste avanzate dai gruppi di opposizione nel corso della presente seduta della Commissione Bilancio.
  In particolare, osserva che, qualora la Commissione Bilancio stabilisse di non procedere nella presente seduta all'espressione del parere di propria competenza, anche considerando il ristretto lasso di tempo per analizzare adeguatamente la relazione tecnica trasmessa dal Governo e l'unita nota di verifica della Ragioneria generale dello Stato, si determinerebbe automaticamente il rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle proposte emendative ad esso riferite.
  Osserva altresì che viceversa, qualora la maggioranza, sulla base di una scelta squisitamente politica, insistesse per l'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento già nella presente seduta della Commissione Bilancio, ugualmente potrebbero esservi margini per una deliberazione dell'Assemblea finalizzata a disporre il rinvio dell'esame del provvedimento stesso presso la Commissione Lavoro, allo scopo Pag. 83di svolgere in quella sede i dovuti approfondimenti istruttori conseguenti alla trasmissione della predetta relazione tecnica, segnalando tuttavia come tale ultima opzione presupporrebbe evidentemente una sostanziale condivisione da parte dei gruppi di maggioranza.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), in risposta al deputato Grimaldi, sottolinea che, a prescindere dal fatto che la Commissione Bilancio esprima in data odierna il parere all'Assemblea, la Commissione non potrà comunque esimersi dall'esprimersi in senso contrario sul provvedimento, rilevando, peraltro, come nella presente discussione non si sia entrati nel merito del parere formulato dal relatore, che attiene esclusivamente a profili di carattere finanziario. Osserva, pertanto, come l'unica strada percorribile sia quella di fornire il prescritto parere all'Assemblea nella seduta odierna.

  Marco GRIMALDI (AVS), in risposta al deputato Trancassini, evidenzia che, qualora la Commissione Bilancio si astenesse dall'esprimersi nella seduta odierna, questo consentirebbe di riaprire il termine per la presentazione di proposte emendative da parte delle forze di opposizione, che potrebbero essere corredate di idonea copertura finanziaria, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica depositata dal Governo. Ribadisce, pertanto, la richiesta di rinviare di una settimana il seguito dell'esame del provvedimento al fine di favorire un confronto politico tra i gruppi sulla proposta normativa in esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sollecita il relatore Mascaretti a fornire una risposta a quanto già rappresentato in ordine al fatto che la relazione tecnica indica che dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, recante la variazione dell'assegno di maternità di cui all'articolo 75, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del 2001, non derivano nuovi o maggiori oneri. Ribadisce, pertanto, che tale disposizione dovrebbe essere espunta dalle richieste di soppressione contenute nella proposta di parere del relatore.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, nel segnalare che le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento debbano essere considerate nel loro complesso, invita comunque la deputata Guerra a considerare che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), determinerebbe una riduzione dell'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, in contrasto con quella che dovrebbe essere la presumibile ratio dell'intervento normativo proposto.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) considera del tutto arbitraria la volontà, da parte delle forze di maggioranza, di non espungere la lettera h) dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che non comporta nuovi e maggiori oneri, dalla richiesta di soppressione di tutti gli articoli della proposta di legge contenuta nella proposta di parere del relatore.
  Osserva infatti che sono le restanti lettere dell'articolo 1 a determinare oneri per la finanza pubblica e reputa, quindi, inopportuno esprimere parere contrario, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli articoli del provvedimento in esame senza espungere la lettera h) dell'articolo 1, rilevando come sia proprio una tale forzatura procedurale a comportare la bocciatura dell'intero provvedimento.

  Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Pag. 84

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziati dei seguenti emendamenti:

   Sportiello 1.1, che prevede che il congedo di paternità alternativo, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si applichi anche al genitore adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento all'estensione del riconoscimento del congedo di paternità alternativo ad altra persona indicata dal genitore affidatario;

   Sportiello 2.2, che prevede che il congedo paritario, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sia riconosciuto, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario. Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa in esame non appare in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, che appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari del congedo di cui all'articolo 2;

   Sportiello 3.1, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone periodiche campagne informative per informare la popolazione sulla possibilità, per entrambe le figure genitoriali, di usufruire del congedo obbligatorio alla nascita. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario con riferimento agli emendamenti Sportiello 1.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Sportiello 3.1, in quanto la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2228 e abb., recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre, contenuti nel fascicolo n. 1;

Pag. 85

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 3.1 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 1.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento 3.1;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.50.