SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.30.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.
C. 2778 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, illustrando brevemente i contenuti dell'AccordoPag. 144 in titolo, fa preliminarmente presente che la stipulazione di strumenti pattizi come quello in oggetto costituisce il quadro giuridico che consente l'elaborazione di una cooperazione bilaterale particolarmente ampia e strutturata tra le Parti. Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, nel caso degli Emirati Arabi Uniti, per la collocazione geografica del Paese nella penisola arabica «e per lo specifico peso politico in relazione alle principali tensioni geo-politiche internazionali», l'Accordo riveste ampio valore «per l'Italia nel quadro delle politiche nazionali di alleanza».
Ritiene opportuno ricordare che, in base ai dati dell'Osservatorio economico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, gli Emirati Arabi Uniti sono il primo mercato di destinazione dell'export italiano nella regione del Medio Oriente Nord Africa (MENA), con un interscambio commerciale in continua espansione: nel periodo gennaio-ottobre 2025 l'export italiano verso il Paese ha raggiunto la cifra record di oltre 8 miliardi di euro, con un saldo positivo pari a circa 6,5 miliardi di euro. Nel Paese sono presenti oltre 600 imprese italiane – sia di grandi dimensioni, sia piccole e medie imprese – attive principalmente nei settori: costruzioni; energia; beni di consumo; sicurezza/difesa; bancario/assicurativo; aerospaziale.
Segnala che in occasione del Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti – che si è svolto a Roma il 24 febbraio 2025 – sono stati annunciati investimenti da parte emiratina per 40 miliardi di dollari e sono state firmate oltre quaranta intese, sia a livello governativo – incluso il presente Accordo – sia nel settore privato, con la partecipazione di oltre 200 operatori economici italiani ed emiratini.
Quanto al suo articolato, riferisce che l'Accordo si compone di un breve preambolo e quattordici articoli.
L'articolo 1 ne enuncia l'obiettivo, ossia fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel settore della difesa su base di reciprocità. L'articolo 2 individua i soggetti istituzionali competenti per la sua attuazione mentre l'articolo 3 disciplina la formazione, definendone funzionamento e competenze, di un Comitato congiunto per la cooperazione nell'ambito della difesa.
L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione, tra le quali: le politiche di sicurezza e difesa; la cooperazione industriale nell'ambito della difesa; importazione ed esportazione di equipaggiamento militare e supporto logistico integrato; sicurezza cibernetica; tecnologia, intelligenza artificiale e sistemi autonomi a controllo remoto; esercitazioni e formazione militare; servizi medici militari; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; attività militari culturali e sportive; cooperazione nello sviluppo di sistemi d'arma futuri; investigazione in materia di incidenti e prevenzione del rischio.
L'articolo 5 stabilisce le modalità di cooperazione tra le Parti mentre l'articolo 6 concerne l'attuazione dell'Accordo e l'impegno a cooperare in buona fede e rapidamente per superare eventuali impedimenti alla continuità della cooperazione.
L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari relativi all'attuazione dell'Accordo e delle attività che ne discendono.
L'articolo 8 disciplina la tutela della proprietà intellettuale e del trattamento dei dati, stabilendo che le Parti si impegnano ad attuare tutte le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, compresi i brevetti scambiati o prodotti nell'ambito del presente Accordo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 9 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive autorità nazionali. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.Pag. 145
L'articolo 10 disciplina l'esercizio della giurisdizione del Paese ospitante sul personale del Paese inviante specificando che la pena capitale e le altre sanzioni contrarie ai princìpi fondamentali del Paese inviante non possano essere irrogate e, se irrogate, il personale ospitato dovrà essere trasferito presso il Paese inviante, dove il giudizio verrà amministrato ed eseguito in accordo con le leggi e i regolamenti di quest'ultimo.
L'articolo 11 dispone circa il rispetto reciproco delle norme doganali e fiscali delle Parti durante il proprio passaggio o permanenza nei rispettivi territori.
L'articolo 12 regola il risarcimento dei danni causati al Paese ospitante da un componente del personale del Paese inviante e dei danni causati da responsabilità comune, mentre l'articolo 13 stabilisce che ogni disputa sull'interpretazione o sull'attuazione dell'Accordo debba obbligatoriamente risolversi con amichevoli consultazioni e negoziazioni tra le Parti, senza il coinvolgimento di soggetti terzi. L'articolo 14, infine, dispone circa l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.
Quanto al disegno di legge di ratifica, riferisce che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari connessi all'organizzazione delle riunioni annuali del Comitato congiunto mentre, in base al comma 2, si precisa che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una preposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Francesca GHIRRA (AVS), osservando che è piuttosto nota la spregiudicatezza con la quale negli Emirati Arabi Uniti vengono gestiti i lavoratori preannuncia, per ragioni legate più alla sfera dell'etica che a quella delle attività produttive, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Emma PAVANELLI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.
C. 813-B Ciocchetti, approvata dalla XII Commissione della Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianluca CARAMANNA (FDI), relatore, esponendo brevemente i contenuti della proposta di legge C. 813-B, approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante «Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma», non modificata nel corso dell'esame in sede referente fa presente che per essa è stata, peraltro, rappresentata l'intenzione da parte del relatore in XII Commissione di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.
Ricorda che la proposta di legge in esame, composta di cinque articoli, è stata approvata, in prima lettura, l'11 giugno 2025 dalla XII Commissione in sede legislativa, per poi esserlo, con modifiche, dal Senato – in sede redigente – il 27 gennaio 2026. Evidenzia che, nel testo trasmesso dal Senato, la proposta è diretta, oltre che a istituire la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma prevedendo anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tale tema, anche a introdurre una Pag. 146disciplina in tema di consenso informato sull'esecuzione di tatuaggi.
Ricorda che sul testo approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento la X Commissione non è stata chiamata a esprimere parere osservando, quindi, che le modifiche apportate al Senato hanno ampliato i contenuti della proposta di legge che ora lambiscono il perimetro degli interessi della Commissione, seppur lievemente.
Passando al testo della proposta di legge, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, modificato al Senato, prevede che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio (ovvero il secondo se il primo coincide con la Festa del 1° maggio) di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. I commi 2 e 3 prevedono che, in occasione della predetta Giornata, si possano organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma.
L'articolo 2, non modificato al Senato, reca disposizioni concernenti le campagne di informazione e divulgazione scientifica per la sensibilizzazione sul tema nonché la diffusione di buone norme di prevenzione primaria.
L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di interesse per la Commissione introducendo una disciplina sul consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi. Il comma 1 dispone che, ai fini di garantire la consapevolezza del cliente sui rischi e sulle procedure legati al tatuaggio, di tutelare il professionista tatuatore e di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informino i propri clienti, in forma scritta, riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché riguardo alle precauzioni da tenere all'esito dell'effettuazione degli stessi. L'informativa è poi datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore ed è conservata dall'esercente che la rende disponibile alle autorità di vigilanza e controllo. Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro della salute la definizione: dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione in oggetto; di apposite linee guida in materia, che tengano conto dell'evoluzione normativa dell'Unione europea e delle evidenze scientifiche.
L'articolo 4, modificato al Senato, dispone circa campagne di screening dermatologico per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, menzionandone taluni in particolare.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Formula quindi una preposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di terapie digitali.
Testo unificato C. 1208 Loizzo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), relatrice, espone in sintesi i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli, recante Disposizioni in materia di terapie digitali, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
Premette che il provvedimento, che consta di quattro articoli, contiene solo alcuni limitati ambiti di interesse per la X Commissione, sui quali in particolare si sofferma nella relazione, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
L'articolo 1, al comma 1, detta la definizione delle terapie digitali quali dispositivi medici software marcati CE ai sensi del Pag. 147Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinati ad attenuare o trattare una malattia, un disturbo di salute, una lesione o una disabilità, generando un impatto positivo sulla salute. Ai sensi del comma 2, le terapie digitali sono costituite da una funzione principale digitale e da componenti a supporto, volte a migliorare l'esperienza, l'aderenza e l'adozione da parte del paziente e possono funzionare autonomamente o in combinazione con altri interventi, quali terapie farmacologiche, dispositivi medici o interventi clinici e sanitari. Il comma 3 prevede che i dispositivi medici digitali, tra cui le terapie digitali, ai fini dell'immissione in commercio, devono contenere la marcatura CE come dispositivi medici a base di software a livello europeo, previa valutazione di conformità effettuata, ove previsto, da un organismo notificato designato dal Ministero della salute o da altra autorità competente dell'Unione europea.
L'articolo 2, in tema di valutazione delle terapie digitali, dispone che le terapie di cui all'articolo 1, in quanto ricomprese nella categoria dei dispositivi medici, rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale di Health technology assessment – Dispositivi medici (PNHTA-DM).
L'articolo 3 dispone circa l'istituzione di un Comitato nazionale per le terapie digitali. Al riguardo, al comma 1 si prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute, è istituito il Comitato nazionale per le terapie digitali, presieduto da un componente con comprovata esperienza in materia di dispositivi medici, incluse le terapie digitali, del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici e delle professioni sanitarie. Si prevede altresì che il Comitato sia composto da 16 membri nominati: a) uno, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) due, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; c) due, dal Ministero della salute; d) uno, dall'Istituto superiore di sanità; e) uno, dall'Agenzia italiana del farmaco; f) tre, dal Consiglio superiore di sanità; g) uno, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; h) uno, dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche; i) uno, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani; l) due, dalle associazioni di pazienti più rappresentative in ambito nazionale, competenti in materia di terapie digitali; m) uno, dal Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 dispone che il menzionato Comitato fornisce indicazioni sulle terapie digitali da sottoporre alla valutazione del Programma nazionale HTA-DM tra quelle segnalate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), attraverso le procedure previste dal PNHTA. Il comma 3 prescrive che il Ministro della salute, sulla base dell'attività di valutazione e di monitoraggio dell'AGENAS, avvalendosi del supporto del Comitato, presenta alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla loro efficacia nonché sulla disponibilità delle nuove tecnologie.
L'articolo 4, in tema di inserimento delle terapie digitali in esame nei livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 prevede che, mediante le procedure di aggiornamento dei LEA da compiere ai sensi della disciplina vigente, sono effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento, nel nomenclatore tariffario, delle terapie digitali che presentano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. Il menzionato comma 2 prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le valutazioni di HTA in merito alle terapie digitali segnalate dal Comitato di cui all'articolo 2, sono effettuate attraverso le apposite procedure previste allo scopo nell'ambito del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. Da ultimo, il comma 3 dispone che, ai fini del suo inserimento nei LEA, è necessario che una terapia digitale sia stata oggetto di una validazione clinica metodologicamente conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle prove di evidenza, con preferenza per gli studi randomizzati controllati.
Formula quindi una preposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 24 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
C. 2809 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Riccardo ZUCCONI (FDI), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Giorgia Andreuzza, fa presente che il Capo I è dedicato alle misure in materia di energia elettrica e si compone di otto articoli.
Nello specifico, l'articolo 1 introduce per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica. Prevede inoltre un contributo che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027 a favore dei clienti domestici non titolari di bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.
L'articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 chilowatt. In particolare, si prevede che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 chilowatt, che beneficiano di incentivi disposti dai quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15 per cento o 30 per cento i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un'estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi. Si prevede inoltre la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l'uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo. L'erogazione di tale corrispettivo è subordinata all'obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici, e a tal fine si introduce nel Testo unico sulle FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della fuoriuscita dal Conto energia. ARERA dovrà poi adeguare le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM da parte dei distributori di energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia. Infine, ARERA dovrà definire delle modalità con cui, alla luce delle predette misure, sarà ridotta una componente della bolletta elettrica (quella relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili, cd. componente ASOS) in favore alcune categorie di utenze non domestiche.
L'articolo 3 dispone l'incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP applicabile dai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella allegata al decreto-legge. Le risorse derivanti dall'applicazione di tale incremento dell'IRAP vengono destinate alla riduzione della predetta componente della bolletta elettrica (componente ASOS) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche.
L'articolo 4 introduce un insieme di misure volte a favorire, soprattutto per le Pag. 149piccole e medie imprese, la stipula di contratti di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine (che garantiscono cioè al cliente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per assumere la decisione di investimento) agendo su: strumenti di incontro domanda/offerta e trasparenza (bacheca PPA); mitigazione del rischio contro il default di una delle parti contraenti (venditore o acquirente), col GSE come garante di ultima istanza e, in via residuale, con l'attivazione di garanzie SACE; possibilità per le imprese di aggregarsi nel formulare domanda di energia; attività di formazione e divulgazione nei confronti delle imprese su tale contrattazione di lungo termine; implementazione della normativa europea sulla libertà di scelta del fornitore; incentivazione per i consorzi per le aree di sviluppo industriale a individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti FER da contrattualizzare successivamente a lungo termine, anche ai fini dell'autoconsumo di energia; modifica al meccanismo del cd. disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica dal prezzo gas; e introduzione di una premialità per gli impianti che abbiano esaurito gli incentivi finora goduti.
L'articolo 5 introduce un nuovo assetto dei meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse. Per quanto riguarda gli impianti a bioliquidi, viene abrogato il precedente meccanismo di contrattualizzazione della capacità, introdotto per assicurare la disponibilità delle centrali già in esercizio. In parallelo, viene prorogata fino al 31 marzo 2026 l'applicazione dei prezzi minimi garantiti (PMG) per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili in possesso dei requisiti di sostenibilità. Per il periodo 1° aprile 2026-31 dicembre 2030, l'aggiornamento dei PMG è demandato ad ARERA, che dovrà definire un tetto di ore semestrali incentivabili differenziato tra impianti asserviti a un processo produttivo e gli altri e prevedere la possibilità per il GSE di ridurre le ore riconosciute qualora la spesa ecceda soglie annue prestabilite. Per gli impianti a biogas e biomasse, si affida ad ARERA l'aggiornamento, per il periodo 1° aprile 2026-31 dicembre 2037, dei PMG o delle integrazioni dei ricavi. Anche in questo caso il riconoscimento dei PMG è limitato a un numero massimo di ore incentivabili per semestre, distinguendo tra impianti asserviti a un processo produttivo e gli altri impianti, per i quali il monte ore è definito da Terna in base alle esigenze del sistema elettrico. Il GSE effettua una stima semestrale dei costi e, qualora la spesa superi determinati tetti a carico degli oneri di sistema, può ridurre le ore riconosciute, intervenendo in via prioritaria sugli impianti non asserviti. Infine, per gli impianti a biogas di potenza superiore a 300 kilowatt, la permanenza o l'accesso al meccanismo dei PMG è ammessa solo fino al 31 dicembre 2030, a condizione di assumere l'impegno alla riconversione a biometano.
L'articolo 6 interviene principalmente su due fronti: da un lato, sulla regolazione dei comportamenti di offerta nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, per prevenire condotte di trattenimento economico di capacità e favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti rinnovabili non programmabili; dall'altro, sul rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, inclusi quelli sostenuti per l'acquisto dei permessi di emissione secondo l'Emissions Trading Scheme (ETS) europeo, con contestuale ridistribuzione degli oneri sui prelievi di energia elettrica. L'attuazione delle disposizioni è rimessa all'ARERA, a cui sono attribuiti compiti sia nelle attività di controllo e verifica, sia nell'adeguamento delle regole del mercato della capacità.
L'articolo 7 introduce disposizioni volte a risolvere il problema della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, un fenomeno per cui un numero eccessivo di richieste di connessione per nuovi impianti a fonti rinnovabili in alcune aree a cui spesso non fa seguito né l'autorizzazione degli stessi, né la loro realizzazione e che, tuttavia, tengono potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete. Per sbloccare lo sviluppo della rete, l'articolo 7, congiuntamente all'introduzione del Pag. 150nuovo articolo all'interno del Testo unico sulle FER, articola l'intervento – presentato dal Governo come un «cambio di paradigma» – sulle seguenti direttrici: 1) trasparenza sulla capacità disponibile: si pone in capo a Terna l'obbligo di pubblicare e aggiornare, con cadenza trimestrale, il dato relativo alla capacità addizionale di rete effettivamente disponibile; 2) nuove regole di allocazione: ARERA è incaricata di ridefinire le procedure di connessione. La nuova disciplina consentirà di allocare capacità anche in deroga ai limiti teorici dei singoli nodi, riservando tuttavia l'assegnazione definitiva in via esclusiva ai progetti provvisti di un idoneo titolo autorizzativo (PAS o Autorizzazione unica); 3) introduzione di vincoli decadenziali: al fine di liberare concretamente le infrastrutture, la norma dispone la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione pregresse afferenti a impianti privi di autorizzazione. A regime, si introduce un termine di novanta giorni per richiedere il titolo abilitativo; il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l'automatica revoca della connessione; 4) semplificazione degli iter infrastrutturali: si accelera il potenziamento fisico delle infrastrutture della rete elettrica mediante una riduzione dei termini amministrativi per le cd. «aree idonee» e l'estensione della denuncia di inizio attività a specifici interventi localizzati in zone esenti da vincoli territoriali o ambientali; 5) coordinamento strategico: l'intero sviluppo infrastrutturale energetico sarà subordinato agli indirizzi strategici nazionali, da definirsi annualmente mediante un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 8 prevede un procedimento unico per autorizzare centri dati e relative connessioni elettriche. L'autorizzazione è rilasciata secondo le previsioni dettate dal Codice dell'ambiente (dallo Stato oltre 300 megawatt, da regioni o province tra 50 e 300 megawatt), dura fino a 10 mesi prorogabili e comprende tutte le autorizzazioni necessarie. Per i progetti strategici relativi ai centri dati si applica una procedura speciale.
Il Capo II è dedicato alle misure in materia di gas e si compone di quattro articoli.
L'articolo 9 introduce disposizioni urgenti per abbattere il prezzo della bolletta del gas per le imprese. In particolare si stabilisce che il GSE e Snam vendano il gas stoccato nel 2022 nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, rispettivamente e che versino le risorse ricavate dalla vendita alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tali risorse saranno utilizzate per ridurre gli oneri e le ulteriori componenti tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale, posti a carico di determinate categorie di soggetti ad alto consumo di gas.
L'articolo 10 istituisce un servizio di liquidità, regolato da ARERA e finanziato nel limite di 200 milioni di euro, al fine di calmierare i prezzi all'ingrosso del gas naturale in Italia: si tratta di un meccanismo temporaneo in cui operatori selezionati si impegnano a immettere gas a prezzi allineati all'indice europeo TTF in cambio di un premio regolatorio. Si prevede, inoltre, l'elaborazione di una proposta strategica per l'integrazione infrastrutturale e tariffaria dei mercati del gas tra Italia, Germania e Svizzera.
L'articolo 11 interviene su tre principali direttrici del settore energetico. In primo luogo, riforma il meccanismo del cd. gas release per l'approvvigionamento di gas a prezzi calmierati a favore delle imprese energivore, accentuandone la natura finanziaria, semplificando le procedure autorizzative per le concessioni e rimodulando il sistema delle garanzie. In secondo luogo, regola e incentiva l'autoconsumo di biometano per le industrie cosiddette hard-to-abate, promuovendo l'aggregazione della domanda. Infine, demanda all'ARERA la definizione di una disciplina transitoria per l'accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS).
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Enrico CAPPELLETTI (M5S), evidenzia come sia importante fare chiarezza sui Pag. 151contenuti del provvedimento in esame, mettendone in luce le problematiche anche in relazione alle dichiarazioni effettuate nel corso degli scorsi mesi da parte del Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro Pichetto Fratin.
In particolare, osserva come il decreto in oggetto presenti quattro criticità rilevanti. Fa presente come la prima afferisca al disinteressamento da parte del Governo nei confronti della classe media, verso la quale vengono previsti solo insignificanti benefici in termini di riduzione del costo dell'energia. Per quanto riguarda la seconda criticità, rileva che il provvedimento in esame avrà effetti positivi in termini di riduzione del costo delle bollette per un tempo assai limitato, con inevitabili rincari tra circa 2 anni che andranno a gravare su cittadini e imprese. Fa presente come la terza criticità riguardi l'incertezza sull'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 6, relative al rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, inclusi quelli sostenuti per l'acquisto dei permessi di emissione secondo l'ETS europeo, con contestuale ridistribuzione degli oneri sui prelievi di energia elettrica. Sottolinea poi che la quarta criticità afferisce al ridotto ambito di applicazione del contributo straordinario previsto dall'articolo 1 e alla sua minore consistenza rispetto al bonus sociale previsto dalla normativa vigente.
Prende atto che il Governo ha deciso di effettuare importanti tagli alle spese in molti settori cruciali, fuorché quello militare nel quale ha deciso di investire ingenti risorse per l'acquisto di armi.
In conclusione, esprime una generale insoddisfazione riguardo ai contenuti del provvedimento in esame che avrebbe potuto intervenire in maniera strutturale sulla materia dell'energia, creando le condizioni per consentire un'inversione del calo della produzione industriale e per garantire un reale sostegno a tante famiglie in difficoltà.
Francesca GHIRRA (AVS), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita nel prosieguo dell'esame, esprime una generale delusione nei riguardi del provvedimento in oggetto, rammentando come sia stato annunciato e rimasto in gestazione al Governo per mesi per poi mancare di contenuti essenziali utili ad intervenire in maniera strutturale in materia di costi dell'energia. Evidenzia come non siano state inserite previsioni importanti come quella relativa al disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con evidenti ricadute negative in capo a chi produce energia da fonti rinnovabili. Segnala poi che il contributo straordinario contenuto all'articolo 1 risulta inconsistente e non va incontro alle reali esigenze di tante famiglie. Auspica che il testo potrà essere migliorato in fase emendativa, augurandosi che l'atteggiamento di chiusura di maggioranza e Governo, tenuto negli ultimi tempi, possa mutare per garantire un ampio dibattito parlamentare finalizzato ad affrontare alcuni tra i problemi più rilevanti del Paese: la crescente emergenza relativa alla povertà energetica delle famiglie e la desertificazione industriale.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge A.C. 2577 rientra tra quelli che il Governo ha individuato – da ultimo all'interno del Documento programmatico di finanza pubblica presentato alle Camere il 2 ottobre 2025 – tra quelli collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2026-2028. Ricorda altresì che è stato presentato alla Camera dei deputati il 2 settembre 2025, ed è stato assegnato alla Commissione X Attività produttive in sede referente il 22 ottobre 2025.Pag. 152
Venendo all'illustrazione del disegno di legge fa presente che questo è composto di quattro articoli, suddivisi in due capi.
Il Capo I è dedicato alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e si compone di tre articoli.
L'articolo 1 conferisce al Governo la delega per riformare, entro dodici mesi, l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con l'obiettivo di innovare, razionalizzare e semplificare la normativa vigente. In particolare, la delega è attribuita per il rinnovo organico della disciplina dell'amministrazione straordinaria di imprese di dimensioni rilevanti o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica. Si prevede l'abrogazione della disciplina esistente sull'amministrazione straordinaria, nonché l'introduzione delle necessarie disposizioni penali.
L'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa relativa alle imprese di grandi dimensioni o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica che versino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando sia ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il legislatore, a tal fine, prevede alcuni criteri specifici di intervento. In primo luogo, è prevista l'istituzione di una sezione speciale di esperti con comprovata esperienza nelle crisi di grandi imprese presso ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome, all'interno dell'elenco degli esperti in materia di ristrutturazione aziendale e gestione delle crisi. In secondo luogo, si stabilisce che la commissione per la nomina dell'esperto sia composta, in deroga alla normativa generale, da due membri designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy. L'esperto, una volta nominato, è tenuto a mantenere costantemente informato il Ministero circa l'andamento della procedura di composizione negoziata della crisi. Infine, l'articolo affida al Governo il compito di definire le modalità di accesso delle imprese interessate a misure pubbliche di sostegno, così da accompagnare e rafforzare i processi di risanamento aziendale.
L'articolo 3 stabilisce venticinque princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza. Tra questi, ricordo che dovranno essere determinate le condizioni di accesso all'amministrazione straordinaria in base alle dimensioni, al carattere strategico e alla situazione economico-finanziaria dell'impresa, quando sia in atto una situazione di insolvenza. Si prevede inoltre che, nel disciplinare l'accesso all'amministrazione straordinaria, debbano essere seguiti criteri di massima celerità, efficienza ed efficacia. Si prevede anche che l'individuazione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha il centro degli interessi principali. Al Ministro delle imprese e del made in Italy deve essere attributo il compito di rendere un parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso all'amministrazione straordinaria.
Il Capo II è dedicato alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici e si compone del solo articolo 4. Questo conferisce al Governo una delega legislativa volta a riformare la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, oggi centrata sul decreto legislativo n. 220 del 2002 e su disposizioni del codice civile. La delega va esercitata nel rispetto di tredici principi e criteri direttivi: a) estensione della consulenza/assistenza della revisione anche al monitoraggio degli assetti organizzativi-amministrativi-contabili e rendicontazione di sostenibilità; b) soluzioni di coordinamento funzionale tra Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni per evitare sovrapposizioni, nel rispetto del non aggravamento e delle regole di semplificazione dei controlli; c) riforma e ridenominazione dell'Albo in registro pubblico unico nazionale, digitale e gratuito, con soppressione di registri duplicati (in particolare per cooperative edilizie); d) strumenti per prevenire condotte Pag. 153omissive/elusive sull'obbligo di devoluzione e disciplina dei casi di devoluzione a più fondi mutualistici; e) definizione del perimetro della vigilanza Ministero delle imprese e del made in Italy sulle associazioni riconosciute, tutelando requisiti e principi (democraticità, autonomia/indipendenza, adeguatezza ed effettività dei controlli, proporzionalità sanzionatoria, presenza territoriale), nonché rafforzamento di periodicità/effettività dei controlli e regole più puntuali (anche con rotazione) specie in caso di adesione plurima; f) disciplina del procedimento sanzionatorio (contraddittorio) con sospensione/revoca dell'iscrizione all'albo in casi tipizzati, legati a violazioni manifeste e a effetti sui provvedimenti di scioglimento/liquidazione; g) integrazione della disciplina per precisare i casi in cui la Commissione centrale per le cooperative esprime pareri su questioni generali e sanzionatorie; h) razionalizzazione graduale dei provvedimenti sanzionatori, con soppressione della maggiorazione del contributo biennale e possibilità di nominare esperti di affiancamento all'organo amministrativo; i) istituzione di un albo unico nazionale con sezione dedicata a professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) selezionati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e abilitati tramite corso, per coprire eventuali carenze di revisori; l) adeguata pubblicità dell'attività di controllo e obblighi degli amministratori di discutere in assemblea gli esiti della vigilanza; m) interventi su nomina organo di controllo/revisore legale (articolo 2543 del codice civile), obblighi informativi nelle relazioni e contenuto minimo della certificazione di bilancio; n) previsione di contenuti minimi della relazione sulla gestione/nota integrativa/annotazioni; o) considerazione delle specificità delle banche di credito cooperativo, senza sovrapporre la vigilanza prudenziale con quella amministrativa; controlli governativi sulla capogruppo centrati sulla coerenza con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 24 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.