SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 febbraio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, e, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.
La seduta comincia alle 10.10.
Sui lavori della Commissione.
Simona BONAFÈ (PD-IDP), osserva come le proposte di legge C. 255 Boldrini, C. 314 Orfini, C. 515 Carè, C. 523 Porta, C. 617 Baldino, C. 660 Di Giuseppe, C. 1015 Foti, C. 1209 Rosato, C. 1237 Di Sanzo, C. 1420 Tirelli, C. 1421 Tirelli, C. 1422 Tirelli, C. 1719 Zanella, C. 1828 Soumahoro, C. 1985 Ciani, C. 2023 Boschi, C. 2028 Richetti, C. 2032 Bakkali, C. 2080 Barelli, C. 2124 Iezzi, C. 2340 Kelany, C. 2358 Onori, C. 2613 Morrone e C. 2698 Tirelli, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza – di cui è previsto, in base a quanto specificato nelle convocazioni, l'avvio dell'esame in sede referente nella seduta odierna – trattino tematiche tra loro eterogenee, vertendo alcune sul tema dell'acquisto ed altre, invece, su quelli della revoca o della preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana.
Chiede pertanto che sia disposto il disabbinamento delle proposte di legge presentate dai deputati del gruppo del Partito democratico, in modo da riservare ad esse un distinto iter parlamentare. Dichiara, ad ogni modo, che il gruppo del Partito democratico parteciperà attivamente, anche mediante la presentazione di proposte emendative in linea con i contenuti delle proprie proposte di legge, all'esame delle proposte di legge che resteranno abbinate.
Igor IEZZI (LEGA), intervenendo in videoconferenza, dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dall'onorevole Bonafè. Nel far presente, infatti, di aver presentato la proposta di legge C. 2124, vertente sulla disciplina dei casi di preclusione all'acquisto e di revoca della cittadinanza italiana, ritiene che si tratti di temi del tutto diversi, per quanto afferenti alla più ampia materia della cittadinanza, rispetto a quelli oggetto di numerose altre proposte di legge abbinate.
Nazario PAGANO, presidente, dichiara di aver disposto l'abbinamento d'ufficio delle proposte di legge in questione sulla base di valutazioni tecnico-giuridiche in linea con quanto previsto in materia dal Regolamento. Nel prendere atto, ad ogni modo, dei rilievi formulati dai deputati Bonafè e Iezzi, se ne riserva un'attenta valutazione. Propone, pertanto, di rinviare l'esame dei provvedimenti, non procedendo all'avvio della loro trattazione nella seduta odierna.
La Commissione prende atto.
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso.
C. 2562 Kelany.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2026.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda quindi che nella seduta precedente la relatrice, onorevole Kelany, ha illustrato il provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
C. 2473-B cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Ricorda che il provvedimento, dopo essere stato approvato, in prima deliberazione dalla Camera il 7 ottobre 2025, è stato approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dal Senato il 21 gennaio 2026: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento. Rammenta al riguardo che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, prima di procedere all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge costituzionale, esprime grande soddisfazione per essere giunti, in modo non scontato, a questa fase di esame del provvedimento, su cui si è registrata un'ampia condivisione politica. Ringrazia, in particolare, il Ministro Calderoli, nonché il Governo nel suo insieme, per il sostanziale contributo fornito nel complesso lavoro di mediazione e confronto con tutte le comunità linguistiche e i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di riforma Pag. 5dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Rileva, infatti, come sia stato pienamente osservato il cosiddetto «Pacchetto per l'Alto Adige», approvato nel 1969, e come il Governo abbia tenuto fede agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nel corso delle comunicazioni rese alle Camere all'inizio della legislatura rispetto alla salvaguardia delle autonomie locali e, in particolare, dell'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano.
Prima di passare all'illustrazione del provvedimento, segnala che l'articolo 103 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che reca approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – specifica che le modificazioni allo Statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale, anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione.
Ricorda, altresì, che il vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige determina la forma e i confini dell'autonomia della Regione e di ciascuna Provincia autonoma. Nello specifico, lo Statuto, nei punti principali: definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3); elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23); disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54); stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province. Uno specifico titolo (articoli 99-102) è dedicato all'uso della lingua tedesca e ladina. Tra le disposizioni finali e transitorie, infine, vi è la disciplina per la modifica dello Statuto (articolo 103) e per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza della Regione e delle Province autonome, e dell'articolo 13 in materia di concessioni idroelettriche (articolo 104), nonché la procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto.
Rammenta, quindi, che lo Statuto può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione.
Aggiunge che l'articolo 103 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – oltre a escludere, come già anticipato, il referendum confermativo – specifica che: l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale, su proposta dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano; le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Anticipa che il richiamato procedimento di revisione dello Statuto è oggetto di parziale modifica da parte dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del provvedimento al nostro esame.
Fa presente, inoltre, che le norme statutarie concernenti la finanza della Regione e delle Province autonome, nonché l'articolo 13 in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, a norma dell'articolo 104 dello Statuto possono, invece, essere modificate con legge ordinaria, adottata rispettivamente, «su concorde richiesta» del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Segnala, infine, che sul progetto di legge costituzionale di iniziativa governativa C. 2473 sono stati acquisiti i pareri del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (espresso il 14 maggio 2025) e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano (entrambi espressi il 7 maggio 2025).
Passando all'illustrazione del provvedimento in esame, costituito dal solo articoloPag. 6 1, fa presente che il comma 1, alle lettere a), b) e s) si occupa del tema della denominazione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Nello specifico, la lettera a) modifica la denominazione della Regione contenuta nello Statuto dall'attuale «Regione Trentino-Alto Adige» a «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol». La lettera b) modifica, nel testo dello Statuto, la denominazione delle Province che costituiscono la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, prevedendo che le stesse qualora si riferiscano all'ente Provincia autonoma siano qualificate come «Province autonome». La lettera s) modifica la specifica denominazione della Regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo.
La lettera c) interviene sull'articolo 4 dello Statuto, dedicato alle materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa primaria. Il numero 1 della lettera c) modifica i limiti entro i quali la Regione può esercitare la propria potestà normativa, qualificando quest'ultima come «competenza legislativa esclusiva». In particolare, secondo quando previsto dalla norma in vigore, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in determinate materie in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Per effetto della novella, si specifica che tali principi sono quelli qualificati come «generali»; si stabilisce inoltre che la Regione deve invece rispettare i vincoli derivanti non solo dagli obblighi internazionali, ma anche dall'ordinamento dell'Unione europea. Rimane immutato, invece, il riferimento agli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali. La disposizione in commento elimina, poi, il vincolo delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Il numero 2 della lettera c) interviene sul numero 1) dell'articolo 4 dello Statuto, prevedendo espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale «Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» sia ricompresa anche la «disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva».
La lettera d) novella l'articolo 5 dello Statuto, dedicato alla competenza legislativa concorrente della Regione. Attualmente tale articolo impone alla Regione, nelle materie di legislazione concorrente, oltre al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 per l'esercizio delle competenze esclusive, anche il rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La proposta di modifica specifica che debba essere rispettato quanto previsto all'articolo 4 e qualifica i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la Regione come «fondamentali». In questo modo, la terminologia dello Statuto è omogeneizzata all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale nelle «materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
Le lettere e), f), g) e h) modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva (lettera e), numero 1); la competenza esclusiva in materia di «urbanistica e piani regolatori» è sostituita con quella in materia di «governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori» (lettera e), numero 2); il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai «contratti pubblici di interesse provinciale relativi a servizi, lavori e forniture» (lettera e, numero 3); la competenza esclusiva in materia di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» viene specificata come competenza sull'«assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa le gestione Pag. 7del ciclo dei rifiuti» (lettera e) numero 4); viene inserita la competenza esclusiva sulle «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico» (lettera e)¸ numero 5) e quelle, sempre esclusive, su «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica» e sul «commercio» (lettera e), numero 6). Viene inoltre specificato che l'esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall'articolo 13 dello Statuto (lettera f), numero 2)) mentre viene soppresso, in materia, l'articolo 12 dello Statuto (lettera g)).
La lettera f), numero 1), e la lettera h) apportano modifiche di coordinamento. In particolare, la lettera f), numero 1), sopprime la competenza in materia di commercio tra le competenze concorrenti di cui all'articolo 9 dello Statuto, in conseguenza del suo inserimento tra le competenze esclusive. La lettera h) interviene sulle attribuzioni dei presidenti delle province specificando che essi esercitano anche le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché – a seguito della riformulazione approvata dalla nostra Commissione durante l'esame in sede referente in prima deliberazione – alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie. Si tratta di una conseguenza dell'inserimento tra le competenze esclusive della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, inserimento operato dalla precedente lettera e), numero 6).
La lettera h) prevede che «i Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria».
La lettera i) sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, riducendo da quattro a due anni il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali nella provincia di Bolzano. La novella riconosce poi il principio della residenza storica. In particolare, si dispone che qualora un elettore trasferisca la sua residenza nella Provincia di Trento o di Bolzano può essere iscritto immediatamente nella lista elettorale della provincia se già in precedenza era stato residente ininterrottamente nel territorio per il periodo minimo necessario a soddisfare il requisito per l'acquisizione del diritto di voto nella Provincia di riferimento.
Le lettere l) e n) eliminano, rispettivamente agli articoli 47 e 55 dello Statuto, la previsione che il Governo possa rinviare le leggi regionali e provinciali al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol o ai Consigli provinciali di Trento e Bolzano.
La lettera m), introducendo un nuovo periodo nel secondo comma dell'articolo 50 dello Statuto, prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi – in tutto o in parte – alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, in deroga alla procedura ordinaria di cui al primo comma – che rimane vigente – secondo cui la composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici «in seno al Consiglio medesimo». La stessa lettera m) introduce, poi, un nuovo periodo anche nel terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto. In particolare, prevede che, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi siano attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza, calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale.Pag. 8
La lettera o) introduce un nuovo comma – il terzo – nell'articolo 61 dello Statuto, relativo alla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali. In particolare, si prevede che nei comuni della Provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere – anziché due come attualmente previsto – appartenente ad un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.
La lettera p), modificando l'articolo 98 dello Statuto, prevede che le leggi statali possano essere impugnate dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio.
La lettera q) modifica il terzo comma dell'articolo 103 dello Statuto, che disciplina il procedimento di revisione dello Statuto stesso. Ricordando che, secondo quanto stabilito dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione, gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale, evidenzia che la novella introduce l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, eliminando così il parere che attualmente tali organi devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo. Laddove l'intesa non sia raggiunta nel termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare in ogni caso le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione – come del resto è già richiesto dall'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione in seconda deliberazione delle leggi costituzionali – fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
La lettera r) interviene, infine, sull'articolo 107 dello Statuto, dedicato alle relative norme di attuazione, specificando come tali norme possano recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale. Ricorda, al riguardo, che le norme di attuazione degli Statuti speciali sono decreti legislativi emanati dal Presidente della Repubblica, il cui procedimento di adozione prevede una proposta da parte di due Commissioni paritetiche, composte in misura eguale da membri individuati dal Governo e dal Consiglio regionale e o provinciali, nonché una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri. I decreti legislativi anzidetti, quindi, non sono posti a valle di una delega da parte del Parlamento, ma sono comunque atti con forza di legge, come riconosciuto dalla Corte costituzionale. Dal punto di vista contenutistico, tali norme hanno il compito precipuo di attuare lo Statuto e di trasferire le funzioni amministrative dallo Stato alla Regione e alle Province autonome.
Nazario PAGANO, presidente, unendosi ai ringraziamenti rivolti dal relatore, onorevole Urzì, al Ministro Calderoli, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale.
C. 2729 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2026.
Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.Pag. 9
Ricorda, quindi, che nella seduta precedente il relatore, onorevole Sbardella, ha svolto, anche a suo nome, l'illustrazione del provvedimento e, nessuno chiedendo di intervenire, ne dichiara concluso l'esame preliminare.
Ricorda, infine, che, in base a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a martedì 3 marzo, alle ore 12.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 febbraio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 10.35.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE REFERENTE
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.
C. 255 Boldrini, C. 314 Orfini, C. 515 Carè, C. 523 Porta, C. 617 Baldino, C. 660 Di Giuseppe, C. 1015 Foti, C. 1209 Rosato, C. 1237 Di Sanzo, C. 1420 Tirelli, C. 1421 Tirelli, C. 1422 Tirelli, C. 1719 Zanella, C. 1828 Soumahoro, C. 1985 Ciani, C. 2023 Boschi, C. 2028 Richetti, C. 2032 Bakkali, C. 2080 Barelli, C. 2124 Iezzi, C. 2340 Kelany, C. 2358 Onori, C. 2613 Morrone e C. 2698 Tirelli.