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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2026
640.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 38

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizioni informali di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative, in videoconferenza, di rappresentanti della Cabina di regia unitaria del mondo venatorio, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato ONDA, in videoconferenza, di rappresentanti di Südtiroler Bauernbund/Associazione Agricoltori dell'Alto Adige/Südtirol, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale ETS, in videoconferenza, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (Lipu), in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Agronomi e Forestali (CONAF), in videoconferenza, e di rappresentanti del WWF Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Atto n. 369).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizioni informali di rappresentanti del WWF Italia, di Agostino Tomasello, professore associato di Scienze della terra e del mare presso l'Università degli studi di Palermo, di rappresentanti di Fedagripesca, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop Agroalimentare, in videoconferenza, e di rappresentanti del Comitato promotore dell'area marina protetta di Capo Zafferano, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1028 Morfino, C. 2302 Castiglione e C. 2109 Iacono, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Mauro ROTELLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'avvio dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge costituzionale C. 2564, recante modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale, e del disegno di legge C. 2809 di conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2026, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico, alla riunione dell'Ufficio di presidenza e, successivamente, all'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 39

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Milani, ricorda che l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2564 è stato avviato dalla I Commissione Affari costituzionali nella seduta del 1° ottobre 2025, con l'abbinamento delle proposte di legge C. 278 Morassut, C. 514 Barelli, C. 1241 Morassut, e C. 2001 Giachetti – vertenti su identica materia – già all'esame della Commissione. Segnala che la Commissione affari costituzionali sta esaminando le proposte emendative presentate al predetto disegno di legge governativo adottato come testo base nella seduta del 22 ottobre 2025.
  Nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il provvedimento, composto da due articoli, interviene sull'articolo 114 della Costituzione per attribuire a Roma Capitale potestà legislativa in materie espressamente individuate, rimettendo a una legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento, la previsione di forme di decentramento amministrativo e l'attribuzione di condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 114 della Costituzione, inserendo Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica e riconoscendo la natura di ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. In particolare, il terzo comma del nuovo articolo 114 attribuisce a Roma Capitale la potestà legislativa in una pluralità di materie, tra le quali assumono particolare rilievo, per i profili di competenza della Commissione, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni ambientali nonché l'edilizia residenziale pubblica. In base a quanto precisato dall'articolo 2, comma 4, nelle materie di competenza concorrente – tra le quali rientrano il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali – la potestà legislativa è esercitata ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati tramite legge dello Stato. Per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la potestà legislativa spetta invece interamente alle regioni, e dunque tale previsione si applicherebbe anche alle leggi emanate da Roma Capitale – tra le altre cose – in materia di edilizia residenziale pubblica.
  Il medesimo articolo 1 prevede, infine, che la legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e previo parere del Consiglio della regione Lazio e dell'Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplini l'ordinamento di Roma Capitale, determini i princìpi del decentramento amministrativo e attribuisca condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione.
  L'articolo 2 stabilisce che Roma Capitale eserciti le funzioni legislative di cui al nuovo articolo 114, terzo comma, a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea successive all'entrata in vigore della legge costituzionale (comma 1), assicurando comunque la continuità nell'applicazione delle leggi della regione Lazio e delle disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale fino all'effettivo esercizio della nuova potestà legislativa e all'adozione della legge statale di cui al precedente articolo (commi 2 e 3). Sono altresì disciplinate le forme di coordinamento con la regione Lazio in caso di attribuzione di ulteriori forme di autonomia (comma 5) e l'applicazione a Roma Capitale degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione (comma 6).
  In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazionePag. 40 dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
C. 2809 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 2 introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 chilowatt. È prevista, in particolare, la facoltà per i titolari dei suddetti impianti di optare – per gli anni 2026 e 2027 – per una riduzione del valore dei premi tariffari in cambio di un'estensione della durata della convenzione, nonché la possibilità di fuoriuscita anticipata dal sistema di incentivazione a decorrere dal 2028, in cambio di un corrispettivo erogato subordinatamente al rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici. In tale quadro, si dispone l'introduzione, nel decreto legislativo n. 190/2024 (cosiddetto Testo unico FER), di una specifica previsione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici ubicati in aree industriali. Le modalità attuative della fuoriuscita dal sistema di incentivazione del Conto energia sono demandate a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). L'articolo prevede, inoltre, l'adeguamento delle tempistiche di versamento delle componenti tariffarie ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione) e ARIM, nonché la definizione, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), delle modalità con cui – in esito alle misure introdotte – sia ridotta la componente ASOS delle bollette applicata a talune utenze non domestiche.
  L'articolo 3 dispone l'incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Le risorse derivanti dall'incremento dell'aliquota sono destinate alla riduzione della componente ASOS di cui all'articolo precedente.
  L'articolo 4 introduce misure volte a favorire, soprattutto per le piccole e medie imprese, la stipula di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile a lungo termine (Power Purchase Agreements – PPA). Le misure intervengono sugli strumenti di incontro tra domanda e offerta e sui profili di trasparenza, nonché prevedendo meccanismi di mitigazione del rischio di default dei contraenti, anche con il coinvolgimento del Gestore dei servizi energetici (GSE). Sono altresì contemplate la possibilità di aggregazione della domanda di energia, l'implementazione della normativa europea sulla libertà di scelta del fornitore e l'incentivazione ai consorzi per le aree di sviluppo industriale a individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti alimentati da FER, da contrattualizzare successivamente a lungo termine, anche ai fini dell'autoconsumo di energia. Sono inoltre introdotte disposizioni per l'attribuzione di premialità per gli impianti che abbiano esaurito gli incentivi finora goduti.
  L'articolo 5 reca disposizioni di revisione dei meccanismi di sostegno agli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse. Per gli impianti a bioliquidi, è abrogato il previgente meccanismo di contrattualizzazione della capacità e sono prorogati fino al 31 marzo 2026 i prezzi minimi garantiti (PMG); per il periodo 1° aprile 2026-31 dicembre 2030 l'aggiornamento dei PMG è rimesso ad ARERA, con previsione di limiti alle ore incentivabili e di rimodulazioni in funzione di soglie di spesa. Per gli impianti a biogas e biomasse, è parimenti rimesso ad ARERA l'aggiornamento, per il periodo 1° aprile 2026-31 dicembre 2037, dei PMG ovvero delle integrazioni dei ricavi, con previsione di tetti di ore incentivabili e di meccanismi di contenimentoPag. 41 della spesa. È inoltre previsto che, per gli impianti a biogas di potenza superiore a 300 chilowatt, la permanenza o l'accesso ai PMG sia ammessa soltanto fino al 31 dicembre 2030, a condizione di assumere l'impegno alla riconversione a biometano secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 6 interviene, da un lato, sulla regolazione dei comportamenti di offerta nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, al fine di prevenire condotte di trattenimento economico di capacità e favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti di energia rinnovabile non programmabili; dall'altro, sul rimborso di specifici oneri gravanti sul gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, inclusi quelli sostenuti per l'acquisto dei permessi di emissione secondo il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS – Emissions Trading Scheme), prevedendo una ridistribuzione degli oneri sui prelievi di energia elettrica. L'efficacia della predetta disposizione è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 7 reca disposizioni volte a superare il fenomeno della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, per il quale un numero eccessivo di richieste di connessione per nuovi impianti FER in alcune aree – a cui spesso non fanno seguito né l'autorizzazione degli stessi né la loro realizzazione – tengono potenzialmente impegnata la capacità di connessione della rete. Per sbloccare lo sviluppo della rete, l'articolo 7 prevede misure dirette a rendere trasparente la capacità disponibile, ridefinire le procedure di connessione, introdurre vincoli decadenziali per soluzioni di connessione afferenti ad impianti privi di autorizzazione, accelerare taluni procedimenti e subordinare lo sviluppo delle infrastrutture energetiche a indirizzi strategici definiti tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 8 prevede un procedimento unico per autorizzare i centri dati e le relative connessioni elettriche. L'autorizzazione è rilasciata secondo le previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo unico ambientale) entro un termine massimo indicato – comprensivo delle autorizzazioni necessarie – con l'applicazione di una procedura speciale per i progetti strategici.
  L'articolo 11 prevede la riforma del meccanismo del cosiddetto gas release per l'approvvigionamento di gas a prezzi calmierati a favore delle imprese energivore; si modifica il regime delle autorizzazioni per le attività di produzione di gas naturale prevedendo il trasferimento dell'attività istruttoria per le VIA, ove previste, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; si dispone, altresì, che la valutazione debba essere condotta congiuntamente per tutti i progetti afferenti alla medesima concessione, tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi alla stessa area. Lo stesso articolo prevede, tra l'altro, una disciplina transitoria per l'accesso alle infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS – Carbon Capture, Utilization, and Storage), demandando all'ARERA la definizione di princìpi e criteri preliminari per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio nonché per la contabilizzazione delle emissioni di CO2 oggetto di cattura e di conferimento alla rete e ai siti medesimi.
  In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 3 marzo 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

Pag. 42

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.