SEDE REFERENTE
Martedì 3 marzo 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 13.15.
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2026.
Ugo CAPPELLACCI, presidente, comunica che alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di lunedì 23 febbraio 2026, sono state presentate 298 proposte emendative al disegno di legge in oggetto (vedi allegato).
Al riguardo, ricorda che il provvedimento in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e che da tale natura conseguono effetti sotto il profilo dell'ammissibilità delle proposte emendative e della presentazione delle stesse in Assemblea. In proposito, ricorda che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.
Quanto alla valutazione in ordine all'estraneità della materia rispetto all'oggetto del provvedimento, comunica che sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: Furfaro 3.58, che introduce un nuovo criterio direttivo volto a garantire l'equo compenso per tutte le prestazioni d'opera professionale, anche attraverso l'individuazione di parametri per la determinazionePag. 60 dei compensi per ciascuna professione; Patriarca 3.90, che introduce un nuovo criterio direttivo per disciplinare le modalità di prescrizione dei farmaci sottoposti a piani terapeutici; gli identici Zanella 8.05 e Marianna Ricciardi 8.06, che prevedono l'istituzione di un Registro dei mancati infortuni ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie; Sportiello 8.07, che istituisce il Fondo per la conciliazione della vita lavorativa e familiare del personale del Servizio sanitario nazionale, destinato alla realizzazione nelle strutture sanitarie di spazi per l'accudimento e la cura dei figli dei dipendenti; gli identici Zanella 8.08 e Marianna Ricciardi 8.09, che prevedono il diritto di congedo dal lavoro per il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime di aggressioni; Loizzo 8.010, che sopprime la previsione ai sensi della quale l'efficacia delle polizze assicurative in medicina è subordinata all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.
Comunica, altresì, che sono da ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione e copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: Patriarca 2.01, limitatamente al principio di cui al comma 1, lettera f), della medesima proposta emendativa, che, delegando il Governo a promuovere strumenti di incentivazione, inclusi sistemi di agevolazione fiscale, a favore della dirigenza medica e sanitaria, appare suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria; gli identici Marianna Ricciardi 3.17 e Zanella 3.18, nonché Quartini 3.19, in quanto sopprimono il riferimento al limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente posto a presidio dell'invarianza finanziaria del principio di delega relativo al riordino delle forme di lavoro flessibile per l'impiego degli specializzandi nel SSN, di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del provvedimento in esame; Malavasi 3.20 che, prevedendo un miglioramento delle condizioni economiche degli specializzandi, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Battilocchio 3.27 che, prevedendo l'equiparazione del compenso annuo lordo corrisposto a ciascuno studente in formazione specifica in medicina generale al trattamento economico annuo onnicomprensivo corrisposto ai medici specializzandi in formazione, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; Girelli 3.36 e 3.54 che, prevedendo fringe benefit per alloggio e trasporti per il personale sanitario operante in aree disagiate, appaiono suscettibili di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Malavasi 3.45 che, prevedendo, tra l'altro, specifiche indennità in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro nelle strutture e nei servizi collocati in aree disagiate, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; gli identici Zanella 3.46 e Sportiello 3.47 che, prevedendo specifiche indennità in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro nelle strutture e nei servizi collocati in aree disagiate, appaiono suscettibili di determinare oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria; Di Lauro 3.55, Sportiello 3.56 e Zanella 3.57, in quanto sopprimono il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto a presidio dell'invarianza finanziaria del principio di delega relativo alle misure in favore del personale che opera in particolari condizioni di lavoro o in aree disagiate, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del provvedimento in esame; Di Lauro 3.64 che, prevedendo nei contratti di lavoro l'indicizzazione monetaria e riconoscimenti a livello tabellare in favore del personale sanitario, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non Pag. 61coperti; Marianna Ricciardi 3.80 che, prevedendo l'istituzione di un Fondo – senza l'indicazione della relativa dotazione – finalizzato ad assicurare i presìdi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che necessitano del rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; Marianna Ricciardi 3.82 e 5.17 che, estendendo ai medici e sanitari in formazione i diritti e le tutele tipiche del lavoro subordinato, appaiono suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti; Vietri 3.89 che, estendendo la platea di beneficiari dell'imposta sostitutiva agevolata dell'IRPEF sui compensi straordinari, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; Ciocchetti 3.102 che, prevedendo l'adeguamento delle borse di studio degli psicologi specializzandi e delle altre professioni sanitarie alle borse di studio di area medica, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; Zanella 3.127 e Di Lauro 3.129 che, prevedendo l'adeguamento delle borse di studio degli psicologi specializzandi alle borse di studio di area medica, appaiono suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti; Furfaro 3.128 che, prevedendo l'adeguamento delle borse di studio degli psicologi specializzandi alle borse di studio di area medica, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Di Lauro 3.124 che, prevedendo l'inserimento delle professioni sanitarie tra le categorie di lavori particolarmente usuranti, anche ai fini dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico, appare suscettibile di determinare incrementi della spesa pensionistica non quantificati e non coperti; Cappellacci 3.130 che, estendendo la platea di beneficiari dell'imposta sostitutiva agevolata dell'IRPEF sui compensi straordinari, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Malavasi 4.4 che prevede che i criteri e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 siano finalizzati anche a favorire un'adeguata valorizzazione economica del personale sanitario, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Malavasi 5.6 che, prevedendo la trasformazione del percorso formativo in medicina generale in Scuola di specializzazione universitaria in medicina generale e di prossimità – con l'applicazione del contratto di formazione specialistica sin dal primo anno di corso e con trattamento economico e previdenziale omogeneo a quello previsto per gli altri medici in formazione specialistica –, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Zanella 5.7 che, prevedendo che la ridefinizione del percorso formativo della medicina generale di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 5, sia volta anche alla piena equiparazione normativa ed economica delle scuole di specializzazione in psicologia, biologia, chimica, farmacia, fisica, veterinaria e per la dirigenza delle professioni sanitarie, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; Vietri 5.8 che, prevedendo per la formazione specialistica post laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, le medesime modalità previste per i laureati in medicina e chirurgia, ivi compreso il trattamento economico e normativo, appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza Pag. 62pubblica non quantificati e non coperti; Malavasi 5.9 che, prevedendo un graduale allineamento dei trattamenti economici dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale a quelli previsti per i medici in formazione specialistica, appare suscettibile di determinare oneri certi e quantificabili, alla cui determinazione e copertura non si provvede nell'ambito del provvedimento di delega, contrariamente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009; Marianna Ricciardi 5.13 che, prevedendo che il trattamento economico e normativo dei medici che frequentano il corso di formazione specialistica universitaria in medicina generale sia analogo a quello in vigore per i medici frequentanti gli altri corsi universitari di specializzazione, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; gli identici Malavasi 6.18 e Di Lauro 6.19, e Di Lauro 6.17, limitatamente alla lettera b-ter) che, prevedendo l'attualizzazione della tabella recante il valore medio di liquidazione da parte dell'organo di giurisdizione per le prestazioni rese dagli psicologi, di cui al decreto n. 165 del 2016, richiamato dalla legge n. 49 del 2023, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui non forniscono quantificazione né copertura; Marianna Ricciardi 6.25 che, prevedendo la revisione dell'obbligo contributivo per i professionisti sanitari iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o disoccupati e privi di reddito, appare suscettibile di determinare minori entrate per le casse di previdenza delle professioni sanitarie, con conseguenti oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura finanziaria, attesa l'inclusione di tali enti nel perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; Loizzo 6.07 che, prevedendo l'istituzione da parte delle regioni, in conformità ai princìpi previsti dalla legge n. 845 del 1978 e dalla legge in esame, di corsi di specializzazione in operatore estetico oncologico, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui non vengono fornite espressa quantificazione né copertura; gli identici Zanella 8.08 e Marianna Ricciardi 8.09 che, introducendo un congedo indennizzato per il personale sanitario vittima di aggressione, per trattamenti economici, contributi figurativi, ai cui oneri si provvede a valere sulle entrate aleatorie derivanti dai relativi procedimenti giudiziari, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati a cui si provvede peraltro con mezzi di copertura inidonei; Zanella 9.3 e 9.4 che, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame siano accertati a consuntivo e che ad essi si provveda mediante variazioni di aliquote impositive e con la riduzione di agevolazioni fiscali applicabili solo successivamente al verificarsi degli oneri stessi, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati a cui si provvede peraltro con mezzi di copertura inidonei.
Segnala, peraltro, che gli identici articoli aggiuntivi Zanella 8.08 e Marianna Ricciardi 8.09 risultano inammissibili anche per estraneità di materia.
Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni di ammissibilità è fissato alle ore 16 della giornata odierna.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare.
C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti, C. 2007 Zanella e C. 2789 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 2789).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2025.
Pag. 63 Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che sulle proposte di legge in esame, progressivamente abbinate, si è svolto un ciclo di audizioni informali molto ampio, acquisendo una corposa documentazione, ed è stato nominato un Comitato ristretto.
Avverte che è stata assegnato alla Commissione, in data 20 febbraio 2026, il disegno di legge C. 2789, recante «Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari». Poiché tale disegno di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Ricorda che nella precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere allo svolgimento di alcune ulteriori audizioni, volte ad approfondire, in particolare, i temi trattati dal disegno di legge del Governo. Le modalità di svolgimento di tali audizioni saranno definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza che avrà luogo dopo la seduta odierna.
Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge del Governo che viene oggi abbinato alle proposte di legge il cui esame è stato avviato da tempo in Commissione, nasce dalla volontà di garantire l'approfondimento e il confronto su un tema così complesso che ha portato all'istituzione, presso gli Uffici del Ministro per le disabilità, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge sui caregiver familiari, i cui lavori hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2024. I lavori del Tavolo sono stati condotti al fine di acquisire tutti gli elementi utili per dotare lo Stato italiano di una legge nazionale per il riconoscimento del valore e del ruolo dei caregiver familiari, nella cura e nel supporto delle persone con disabilità, all'interno del loro percorso di vita e di approntare quindi tutele a favore dei caregiver stessi. Attraverso il disegno di legge in esame viene riconosciuta dignità sociale alla figura del caregiver familiare, prevedendo, in particolare, il riconoscimento di diritti, misure di supporto economico, sociale e psicologico, nonché un inquadramento giuridico che garantisca la protezione e la valorizzazione del ruolo del caregiver all'interno della famiglia e della società.
Nello specifico il disegno di legge si compone di 15 articoli, distribuiti in 4 capi.
L'articolo 1, composto da un unico comma, stabilisce che la tutela del caregiver familiare viene perseguita dal disegno di legge in esame tramite misure indirizzate ai seguenti obiettivi:
a) riconoscimento del ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza esercitata dal caregiver familiare in quanto espressione di solidarietà e responsabilità e riconoscimento del valore economico dell'attività prestata;
b) supporto e valorizzazione del caregiver familiare mediante la previsione di sostegni adeguati per assicurare a tale figura la migliore qualità di vita possibile;
c) prevenzione di situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver familiare;
d) coinvolgimento del caregiver familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.
L'articolo 2, composto da sei commi, definisce la figura del caregiver familiare e l'attività da essa svolta, distinguendo diversi profili di caregiver familiare in base all'impegno di cura. In particolare, il comma 1 reca la nuova definizione normativa della figura del caregiver familiare, aggiornando la precedente definizione prevista dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017). La definizione si basa su due aspetti: la relazione esistente tra il caregiver e la persona assistita e la condizione riconosciuta a quest'ultima. Per quanto riguarda il primo aspetto, si definisce caregiver familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura: del figlio o di un altro parente entro il secondo grado; del coniuge; dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di Pag. 64fatto, secondo quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016; di un affine entro il secondo grado; di un parente entro il terzo grado, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
In relazione al secondo aspetto, alle persone assistite dal caregiver deve essere riconosciuta una o più delle seguenti condizioni: a) condizione di disabilità, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; b) titolarità dell'indennità di accompagnamento, prevista dall'articolo 1 della legge n. 18 del 1980; c) condizione di non autosufficienza, individuata in base all'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 62 del 2024, o attestata da altre certificazioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo; d) condizione di non autosufficienza, individuata conformemente all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 2024, o risultante da altre certificazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il comma 2 definisce l'attività di cura del caregiver familiare, specificando che essa si svolge in relazione ai bisogni primari della persona assistita nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive con riguardo alla vita di relazione, alla mobilità e alle attività della vita quotidiana, sia di base sia strumentali. Inoltre, prevede che l'attività del caregiver familiare sia raccordata con gli strumenti di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria indicati nel progetto di vita e nel progetto di assistenza individualizzato (PAI), previsti, rispettivamente, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2024 e dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 29 del 2024. Il comma 3 stabilisce la compatibilità della funzione di caregiver familiare con l'esercizio di attività assistenziale retribuita nei confronti della stessa persona assistita. Il comma 4 prevede che, per ogni persona assistita, possono essere riconosciuti più caregiver familiari, nel caso in cui essi siano conviventi con la medesima persona assistita.
Il comma 5 individua quattro profili di caregiver familiare in base all'impegno di cura e all'assistenza prestata: a) caregiver familiare prevalente, contraddistinto dai seguenti requisiti: carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali; convivenza con la persona assistita; condizione di non autosufficienza della persona assistita; b) caregiver familiare convivente, contraddistinto da un carico assistenziale uguale o superiore a trenta ore settimanali o inferiore a novantuno ore settimanali; c) caregiver familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali; d) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con carico assistenziale uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali. Il comma 6, infine, prevede che il carico assistenziale del caregiver familiare prevalente e del caregiver familiare convivente venga attestato nel progetto di vita, nel PAI o negli eventuali piani di intervento previsti a legislazione vigente.
L'articolo 3 detta i criteri per l'individuazione del caregiver familiare da parte della persona assistita. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'individuazione del caregiver familiare debba essere effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.
Al comma 2 è previsto che la persona assistita indichi i propri caregiver sino a un massimo di tre. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il caregiver familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono caregiver familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è caregiver quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è caregiver il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare Pag. 65uno solo di loro quale caregiver familiare, anche unitamente a non più di due altri caregiver familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare, fino a tre caregiver familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice, disposto altresì l'ascolto del minore, assume la decisione. Il comma 3 riconosce alla persona assistita la facoltà di sostituire o revocare ciascun caregiver familiare.
Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun caregiver familiare è attribuita dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun caregiver è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice, disposto altresì l'ascolto del minore, assume la decisione.
L'articolo 4, composto da nove commi, disciplina la procedura per il riconoscimento del caregiver familiare. In particolare, il comma 1 demanda all'INPS il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare. Il comma 2 individua nella persona assistita il soggetto competente ad avviare la procedura per il riconoscimento del caregiver familiare. Nel caso in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, oppure sia in corso un procedimento in tal senso che lo riguardi, la disposizione individua i soggetti ai quali spetta presentare la relativa istanza. Il comma 3 definisce il contenuto dell'istanza che la persona individuata ai sensi del comma 2 deve attestare. Il comma 4 prevede che sia allegata all'istanza di avvio della procedura anche la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei caregiver familiari individuati. Il comma 5 stabilisce un termine di trenta giorni per la conclusione della procedura per il riconoscimento del caregiver familiare: a tal fine, viene rilasciato un certificato attestante la qualifica di caregiver e del suo profilo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del presente disegno di legge. Il comma 6 contempla la possibilità di specificare i diversi caregiver familiari per la stessa persona assistita con più istanze successive. Il comma 7 prevede la definizione delle modalità operative per la procedura di riconoscimento, revoca o sostituzione del caregiver familiare attraverso l'adozione di un decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, con il parere dell'INPS. Il comma 8, al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame, autorizza all'assunzione di personale non dirigenziale presso l'INPS. Il comma 9 prevede le autorizzazioni di spesa per le disposizioni relative alla procedura di riconoscimento del caregiver familiare e per le previsioni assunzionali presso l'INPS.
L'articolo 5 disciplina la partecipazione del caregiver all'interno dei procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti. In particolare, è prevista la partecipazione del caregiver all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità, alla predisposizione del progetto di vita, alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente, nonché all'elaborazione del PAI – progetto individualizzato di assistenza integrata – (comma 1). Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del caregiver e i relativi supporti (comma 2). Si prevede, inoltre, il diritto del caregiver a ricevere dai servizi sociali, sociosanitari e sanitari informazioni sulla persona assistita di natura personale o sensibile (comma 3). Infine, sono individuate le attività demandate alle Regioni per l'attuazione della disposizione in esame (comma 4).
Il comma 1 dell'articolo 6 prevede, riguardo alla definizione dei piani sociali nazionali ivi richiamati, la consultazione delle associazioni maggiormente rappresentativePag. 66 dei caregiver familiari, delle associazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; la consultazione è operata nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Il successivo comma 2 prevede che le regioni stabiliscano i criteri di individuazione delle associazioni rappresentative di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche al fine della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.
L'articolo 7 disciplina il riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver al fine della loro valorizzazione in ambito lavorativo, per agevolare l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro (commi 1 e 6), nonché in ambito scolastico e universitario, per il riconoscimento di crediti formativi (commi da 2 a 5). In attuazione delle disposizioni in esame è prevista l'adozione di uno o più decreti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 7).
L'articolo 8, comma 1, prevede la possibilità per il caregiver familiare dipendente di chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, per l'assolvimento delle sue attività di assistenza, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile; gli viene riconosciuto inoltre, per tali finalità, la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale – senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali – e il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il comma 2 eleva da 14 a 18 anni il limite d'età del figlio entro cui il caregiver familiare di minore con disabilità può fruire del congedo parentale e del suo prolungamento. Il comma 3 ricomprende le esigenze di assistenza dei caregiver familiari, così come definite dal presente provvedimento, tra quelle che consentono la cessione, a titolo gratuito, dei riposi e delle ferie da parte da parte degli altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, rinviando ai contratti collettivi – stipulati dalle associazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – l'attuazione di tale norma. Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, rinviando all'articolo 14 per l'individuazione della relativa copertura finanziaria.
L'articolo 9, comma 1, è volto ad estendere la tutela contro le discriminazioni predisposta dalla legge n. 67 del 2006 a favore delle persone disabili anche alla categoria dei caregiver familiari, i quali siano a loro volta oggetto di discriminazione in ragione del rapporto che li lega alla persona assistita.
L'articolo 10 prevede che, nell'ambito del Servizio civile universale, l'articolazione dell'orario di servizio garantisca ai caregiver familiari la necessaria flessibilità, tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare.
L'articolo 11 include gli studenti caregiver familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali tra le categorie di soggetti a beneficio dei quali le università possono prevedere l'esonero parziale o totale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.
L'articolo 12 prevede e disciplina le misure e i sostegni a tutela del benessere psicofisico del caregiver familiare rientrante nelle categorie previste all'articolo 2, comma 5, lettera a) e b) del provvedimento (vale a dire in quelle del caregiver familiare prevalente o convivente). Tali misure devono essere definite nel progetto di vita, nel PAI o in altri piani di intervento.
L'articolo 13 prevede un contributo in favore dei soggetti rientranti nella nozione di caregiver familiare prevalente, posta dal precedente articolo 2, comma 5, lettera a); il contributo è subordinato alle condizioni che le remunerazioni delle eventuali attività lavorative del soggetto non superino i 3.000 euro lordi annui e che il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del medesimo soggetto non superi i 15.000 euro. La misura del contributo è determinata dai decreti trimestrali di cui al comma 3, nel Pag. 67rispetto sia del limite di spesa complessiva rappresentato dalle risorse stanziate dal comma 5 sia di un limite pro capite trimestrale di 1.200 euro; il contributo è escluso sia dalla base imponibile delle imposte dirette sia dal calcolo del valore dell'ISEE (comma 1). Nel caso in cui entrambi i genitori siano riconosciuti quali caregiver familiari del figlio, il contributo è suddiviso tra di essi in pari misura (comma 2).
L'articolo 14, comma 1, reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti articoli 4, 8, comma 2, e 13, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Il successivo comma 2 stabilisce che all'attuazione delle altre disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 15 stabilisce che restano ferme le competenze regionali in materia di caregiver familiare (comma 1). Inoltre, dispone l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la precedente definizione di caregiver familiare e delle disposizioni riguardanti tale figura presenti nel decreto legislativo n. 29 del 2024 relativo alle persone anziane, considerate assorbite dal disegno di legge in esame (comma 2). Infine, prevede alcune modifiche volte a stabilire che nel progetto di vita e nel PAI (progetto di assistenza individualizzato) siano indicati il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale (commi 3 e 4).
Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 3 marzo 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.