SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 13.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore, preliminarmente riferisce che nella seduta di mercoledì 1° ottobre 2025, la I Commissione Affari costituzionali ha deliberato di abbinare il disegno di legge costituzionale C. 2564 alla proposta di legge costituzionale C. 278 Morassut e che, nella seduta di mercoledì 22 ottobre 2025, la medesima Commissione ha deliberato di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge costituzionale C. 2564.
Il disegno di legge costituzionale C. 2564 si compone di 2 articoli.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 114 della Costituzione nell'intento di valorizzare il ruolo costituzionale di Roma Capitale mediante l'attribuzione di competenze legislativa e una nuova organizzazione.
In particolare, osserva che, ai sensi dei commi 1 e 2, Roma Capitale viene inserita nell'elenco, dopo le città metropolitane, degli enti autonomi di cui è costituita la Repubblica, dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Il comma 3 conferma Roma quale capitale della Repubblica e attribuisce a Roma Capitale l'esercizio della potestà legislativa su diverse materie di competenza legislativa concorrente e residuale ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione. In particolare, Roma Capitale è titolare di una potestà legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali.
Per quel che concerne la competenza residuale, a Roma Capitale è devoluta una potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, turismo, commercio, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, polizia amministrativa locale, organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Rileva che il comma 4 introduce una riserva di legge rinforzata per la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale. Per l'approvazione di tale legge è infatti richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e altresì il parere del Consiglio della regione Lazio e dell'Assemblea elettiva di Roma Capitale. La medesima legge prevede anche forme di decentramento amministrativo determinandone i princìpi ed attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione.Pag. 61
Infine, il comma 5 prevede che Roma Capitale attui il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.
L'articolo 2, stabilisce, al comma 1, che Roma Capitale eserciti le funzioni legislative ad essa attribuite dal provvedimento in esame, a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea di Roma Capitale successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Il comma 2 precisa che le leggi della regione Lazio continuano ad applicarsi fino all'esercizio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
Evidenzia che il comma 3 prevede che fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato prevista dall'articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale.
Il comma 4 dispone che la potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, è esercitata, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Sottolinea che il comma 5 stabilisce che nel caso di attribuzione alla regione Lazio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'intesa tra lo Stato e la regione, sentita Roma Capitale, individua i modi e le forme di coordinamento tra la regione Lazio e Roma Capitale ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni.
Infine, il comma 6 estende a Roma capitale l'applicazione degli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione.
Irene MANZI (PD-IDP), vista la delicatezza del tema e le tempistiche relative alle trattative in corso sul disegno di legge costituzionale ancora in corso di esame presso la I Commissione, chiede di rinviare la votazione per l'espressione del parere.
Giorgia LATINI, presidente, comunica che, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, la Commissione esprimerà ora un parere sul testo base della proposta di legge e che qualora, presso la I Commissione, fossero approvate modifiche sostanziali riguardanti le competenze della VII Commissione, si valuterà se esprimere un secondo parere.
Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di non poter accogliere la proposta della Presidente Latini e che, pertanto, i deputati del gruppo del PD-IDP si asterranno dal voto.
Giorgia LATINI, presidente, invita il relatore, on. Roscani, a formulare la proposta di parere.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
C. 2807 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che il provvedimento in esame è composto da 32 articoli, suddivisi in tre Titoli.
Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala anzitutto che l'articolo 1, comma 1, prevede l'obbligo per i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di rendere disponibile sul sistema informatico «ReGiS», entro il decimo giorno di ciascun mese, i dati sul cronoprogramma proceduralePag. 62 e finanziario, con l'indicazione dello stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente per ciascun programma e intervento. I soggetti attuatori devono altresì comunicare anche le informazioni sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato al singolo intervento, dando evidenza di eventuali criticità.
Il comma 2 prevede per le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e per i soggetti attuatori degli interventi l'assolvimento degli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo anche oltre il 31 dicembre 2026, nel rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.
Il comma 3, al fine di supportare l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 2 nonché in previsione di eventuali esigenze di monitoraggio di programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, prevede lo sviluppo delle funzionalità della piattaforma informatica ReGiS da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ricorrendo a specifiche convenzioni.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni dell'articolo in esame.
Rileva che l'articolo 2, che introduce norme finalizzate ad assicurare l'efficace completamento del PNRR, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 la durata degli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché alle unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2029 la durata di tali unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale, nonché del Nucleo PNRR Stato-regioni. Analoga proroga è prevista per il personale non dirigenziale loro assegnato in servizio, quanto ad efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o altro analogo istituto. Per gli incarichi dirigenziali in quegli organismi, il medesimo termine vale per il conferimento in deroga rispetto ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente sul pubblico impiego.
Il comma 2 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione – da effettuare non prima del 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato – di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.
Il successivo comma 3, per le finalità di cui al comma 2 autorizza la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.
Il comma 4, lettera b), prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede quanto ad euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026- 2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando tra gli altri: l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; l'accantonamento relativo al Ministero della cultura Pag. 63per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
Sottolinea che il comma 15, proroga fino al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione, per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per il Dipartimento per le politiche della famiglia, a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme applicabili ma in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente, che varrebbero per la Presidenza del Consiglio.
L'articolo 6, al comma 1, stabilisce che le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono, d'ufficio, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Rileva che l'articolo 18, suddiviso in 8 commi, interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, il comma 1, in materia di mobilità del personale docente, demanda alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR. Inoltre, in materia di formazione, esso introduce diverse disposizioni tese a semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione.
Il successivo comma 2, in materia di reclutamento dei docenti, interviene sulla graduatoria dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per docenti banditi a decorrere dal 2020, prevedendo che l'ordine dei candidati da collocare nei previsti elenchi regionali, oltreché il criterio cronologico, segua il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali dei concorsi, senza considerare la valutazione dei titoli.
Segnala che il comma 3 interviene invece sulla normativa riguardante la riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. In particolare, si sostituisce il riferimento temporale all'anno scolastico 2023/2024 con quello all'anno scolastico 2024/2025, quale anno da assumere a parametro per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico in cui entrerà in vigore la riforma.
I commi 4, 5, e 6 incidono sulla riforma riguardante la riorganizzazione del sistema scolastico. Si prevedono, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, risorse aggiuntive pari a 19 milioni di euro per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché un trattamento favorevole in termini di criteri da utilizzare per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA, ai fini del quale le istituzioni scolastiche accorpate si considerano invece alla stregua di istituzioni autonome. Si prevede, inoltre, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027.
Il comma 7 proroga di un anno, all'anno scolastico 2027/2028, la decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale ATA previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
Infine, il comma 8, in ragione del differimento disposto dal comma 7, sopprime il riferimento normativo ai sensi del quale era necessario procedere entro l'anno scolastico 2025/2026 alla revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA.
Evidenzia che l'articolo 19, costituito da cinque commi, modifica diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero Pag. 64dell'istruzione e del merito, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio di tale unità. In particolare, tra le modifiche introdotte, si segnalano: la proroga fino all'anno scolastico 2026/2027 dell'operatività del Gruppo di lavoro di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole; la proroga fino al 2027 del vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la proroga fino all'anno scolastico 2026/2027 dell'operatività delle équipe formative territoriali, di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR; l'estensione, fino al termine di operatività della medesima Unità di missione, delle task force in materia di edilizia scolastica attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud; la proroga fino al termine di operatività della medesima Unità di missione della possibilità per quest'ultima di avvalersi degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero competenti in materia di fondi strutturali.
Per quanto attiene all'università e alla ricerca, rileva che l'articolo 20, al comma 1, dispone che il Commissario straordinario appositamente nominato fino al 31 dicembre 2026 per monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari resta in carica sino al 31 dicembre 2029.
Il comma 2 prevede che gli interventi edilizi necessari ai fini del mutamento di destinazione d'uso, funzionali all'impiego, quali residenze universitarie, di immobili già esistenti, possano essere realizzati con permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. In tali casi, si prevede espressamente che non sia necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.
Riferisce che l'articolo 21 reca disposizioni volte alla semplificazione e all'efficientamento del diritto allo studio universitario, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR. In particolare, il comma 1 autorizza gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario ad accedere, a certe condizioni e rispettando determinate garanzie, ai dati personali degli studenti, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, per rendere più semplici le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il compito di stabilire gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali degli studenti per le finalità di cui al comma precedente.
Il comma 3 introduce una disciplina transitoria per assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti interessati dalla riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria, così da garantire l'erogazione delle borse di studio anche in caso di mobilità fra regioni diverse.
Il comma 4, infine, interviene sulla disciplina delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, stabilendo che le spese sostenute per i contratti di ricerca e, entro alcuni limiti, per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca, sono escluse dal computo delle spese complessive del personale.
Osserva che il comma 5 reca una serie di interventi sul sistema relativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali disegnato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, in attuazione di quanto stabilito dai commi 113 e 114 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
In primo luogo, la lettera a), modifica il comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto n. 398 del 1997, specificando che la formazione è destinata ai laureati in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati e non solo a coloro che sono in Pag. 65possesso di una laurea in giurisprudenza, come previsto dalla norma previgente. In tal modo vengono inclusi tutti coloro che hanno conseguito un titolo di livello universitario propedeutico all'accesso alle magistrature o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio. Inoltre, sempre al comma 2 dell'articolo 16, viene modificata sostituisce la finalizzazione della formazione, che viene indirizzata all'impiego presso le magistrature in generale, mentre in precedenza era riferita solo all'impiego presso la magistratura ordinaria. In tal modo viene ampliata l'offerta formativa anche alle altre magistrature amministrativa, contabile e tributaria.
Rileva che la lettera b), del medesimo comma 5, sostituisce i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 16 – che si riferivano agli ordinamenti didattici ante e post riforma universitaria attuata con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999 – con un unico comma, il 2-bis, volto a disciplinare l'attivazione di corsi di specializzazione da parte delle università a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. Il nuovo comma 2-bis prevede che i corsi abbiano la durata di un anno e siano di natura prevalentemente pratica oltre a essere volti alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense. La partecipazione a tali corsi è inoltre utile ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nell'ambito delle quote riservate al personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Scuola superiore della magistratura, sono stabiliti standard formativi uniformi, nel rispetto dell'autonomia universitaria.
Il comma 5, lettera c), sostituisce il comma 3 dell'articolo 16, che disciplina l'istituzione delle scuole di specializzazione presso le università sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, allo scopo di inserire, tra i soggetti che possono concludere accordi con le predette università, proprio per la creazione di scuole di specializzazione, il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato ed estendere le convenzioni tra università anche ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti economici.
Sottolinea che il comma 5, lettera d), introduce il nuovo comma 3-bis dell'articolo 16, a norma del quale per i corsi specifici di preparazione al concorso per magistrato ordinario, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il comma 5, lettera e), modifica il comma 4 dell'articolo 16, stabilendo che in conseguenza dell'apertura dei corsi alla preparazione per l'accesso a tutte le magistrature e non solo alla magistratura ordinaria si prevede che nel consiglio delle scuole di specializzazione sia presente almeno un magistrato oltre ad un avvocato e ad un notaio.
Rende noto che il comma 5, lettera f), introduce il nuovo comma 4-bis, che precisa che le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, hanno la facoltà di organizzare, oltre ai corsi di specializzazione per le professioni legali di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento, master e percorsi formativi finalizzati all'ottenimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi. Il comma 5, lettera g), abroga, infine, i commi 5 e 6 dell'articolo 16, che dettavano norme circa lo svolgimento del concorso per titoli ed esami da superare per l'ammissione alle scuole di specializzazione nonché sul numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente che potevano esservi ammessi.
Il comma 6 reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.
Il comma 7 dispone che il riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area Pag. 66giuridica avvenga con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia.
Infine, segnala che il comma 8 interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999, che reca norme in materia di accessi ai corsi universitari, al fine di sopprimere la lettera d), in base alla quale gli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, sono programmati a livello nazionale.
L'articolo 31 reca la clausola di salvaguardia, che prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
L'articolo 32 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 20 febbraio 2026. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge, la legge di conversione e le eventuali modifiche apportate in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 13.40.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Disposizioni in materia di cinema.
C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone e C. 2731 Amato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2794 Grippo).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2025.
Giorgia LATINI (LEGA), presidente, avverte che l'onorevole Amorese ha cessato l'incarico di relatore, che viene assunto dall'onorevole Cangiano e che il gruppo parlamentare Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe ha chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 2794, d'iniziativa della deputata Grippo, recante disciplina del settore del cinema e dell'audiovisivo.
Tale proposta di legge, pur vertendo in materia analoga a quella delle proposte di legge C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone e C. 2731 Amato, presenta un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo rispetto a quello delle proposte di legge in esame; l'abbinamento potrà dunque essere disposto solo su deliberazione della Commissione.
Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) ricordando che per la scelta del testo per il seguito dell'esame in sede referente è già in corso una riflessione, conferma l'intenzione di chiedere alla Commissione di deliberare sull'abbinamento della proposta di legge C. 2794 a sua prima firma.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di abbinare la proposta di legge C. 2794 Grippo alle proposte di legge già in esame.
Giorgia LATINI (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
RISOLUZIONI
Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 13.45.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
7-00361 Matteoni: Riconoscimento dell'abisso Plutone quale luogo della memoria.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 24 febbraio 2026.
Giorgia LATINI, presidente, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sul testo della risoluzione presentata.
Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sui due impegni della risoluzione in discussione.
Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei deputati del gruppo del PD-IDP. Nel rilevare che la VII Commissione si è più volte occupata delle vicende relative al confine orientale, riconoscendo la gravità dei fatti inerenti il cosiddetto abisso Plutone, e nel condannare il recente sfregio di una targa commemorativa delle vittime delle foibe, ritiene tuttavia necessario procedere una ricostruzione globale di quei tragici eventi.
Auspica, quindi, che le vicende del confine orientale siano ricordate in tutta la loro complessità, ritenendo necessario un impegno collettivo al fine di perpetuarne la memoria.
Antonio CASO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei deputati del gruppo del M5S. Dichiara che l'astensione dal voto non è motivata dalla volontà di negare la storia, ma dalla convinzione della necessità di imprimere una decisa correzione di rotta rispetto all'approccio parziale e talvolta strumentale che, riguardo a tali vicende, la maggioranza ha avuto anche nel corso dell'esame di altri atti parlamentari.
La Commissione approva la risoluzione 7-00361 (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 4 marzo 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario di:
Enrico Caterini, delegato della Società italiana degli studiosi di diritto civile (SISDiC);
Mauro Tulli, professore ordinario presso l'Università di Pisa;
Davide De Caro, coordinatore del gruppo di coordinamento del Movimento Carlo Ferraro per la dignità della docenza universitaria;
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Marcello Pacifico e Antonio Natale, rispettivamente presidente nazionale e delegato del dipartimento università dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF);
Mario Pianta, professore ordinario presso la Scuola normale superiore, Firenze, in videoconferenza;
Giovanni Coletti, vicesegretario generale dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), in videoconferenza;
Luca Scacchi, responsabile del Forum docenza universitaria della Federazione lavoratori della conoscenza (FLC-CGIL), in videoconferenza;
Davide Clementi, Paolo Paparone e Martina Luzzi, rispettivamente segretario nazionale e componenti della segreteria nazionale dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), in videoconferenza;
Nunzio Miraglia, coordinatore nazionale del direttivo nazionale dell'Associazione nazionale docenti universitari (ANDU), in videoconferenza;
Ylenia Spissu, componente del coordinamento nazionale Precari Uniti CNR, in videoconferenza.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 15.15.