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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2026
641.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

  La seduta comincia alle 12.55.

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 3 marzo 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.

  Massimo MILANI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede di posticipare il voto sulla proposta di parere testé formulata dal relatore, in considerazione del fatto che presso la Commissione di merito devono ancora essere esaminate proposte emendative che ricadono nell'ambito di competenza della Commissione Ambiente. Ritiene quindi opportuno, al fine di una più compiuta valutazione dei profili di competenza, che la Commissione si esprima sul testo del provvedimento come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

  Massimo MILANI (FDI), relatore, osserva che il parere di questa Commissione dovrebbe essere posto in votazione nella seduta odierna per consentire alla Commissione di merito di concluderne tempestivamente l'esame. Chiede quindi che la proposta di parere sia posta in votazione senza rinvii.

  Mauro ROTELLI, presidente, segnala che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione, ha convenuto di richiedere alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere sul testo del disegno di legge costituzionale C. 2564, adottato come testo base, considerato che la conclusione dell'esame delle proposte emendative è prevista per la giornata odierna e che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea dal 9 marzo prossimo.

  Marco SIMIANI (PD-IDP), pur comprendendo le considerazioni testé espresse, dichiara che i deputati del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

  La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Zinzi, fa presentePag. 75 che la proposta di legge C. 2772, approvata dal Senato, si compone di un unico articolo e reca l'istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
  Avverte che, nella relazione illustrativa del provvedimento presentato al Senato, si segnala che i primi studi di fattibilità per l'area marina protetta di Capri sono iniziati nel 1998 e si citano le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale di Capri adottate nel corso degli anni a sostegno dell'istituzione dell'area marina medesima. Ricorda in proposito che l'isola di Capri è già inserita tra le aree marine di reperimento, ossia le aree in cui possono essere istituite le aree marine protette, ma l'iter istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta non è giunto a conclusione.
  Con riferimento ai contenuti del provvedimento in esame, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata «Penisola della Campanella e isola di Capri», sostituendola con due aree distinte, Punta Campanella e Isola di Capri, e separando i due siti collegati nel testo vigente.
  Il comma 2 dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'Isola di Capri.
  Il comma 3 reca disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che, per le esigenze di funzionamento dell'area marina protetta dell'Isola di Capri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  Il comma 4, infine, provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 25/2026: interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
C. 2823 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala in via preliminare che il provvedimento in esame si compone di 25 articoli suddivisi in quattro Capi.
  Il Capo I (articoli 1-14) reca interventi urgenti nei territori della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026. In particolare, l'articolo 1 reca uno stanziamento per fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive nei territori interessati in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. A tal fine, autorizza una spesa pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027. Il medesimo articolo indica la copertura finanziaria dei suddetti Pag. 76oneri e dispone un'integrazione delle risorse per l'anno 2027 pari a 50 milioni di euro, a valere sul riparto delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, previsto dalla legge di bilancio 2025. Nel biennio 2026-2027, la norma stanzia complessivamente 165 milioni di euro per i territori citati.
  L'articolo 2 dispone in materia di sospensione dei termini di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dai richiamati eventi meteorologici, i cui immobili risultino danneggiati e sgomberati per inagibilità ovvero per i quali sia stata richiesta la verifica di agibilità con successivo provvedimento di sgombero. È demandata a un'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, l'individuazione dei soggetti beneficiari. Per tali soggetti sono sospesi, nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026, i termini dei versamenti tributari, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. La sospensione si estende anche ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento, ingiunzioni e altri atti di riscossione, nonché agli adempimenti tributari e ad altri adempimenti connessi ai rapporti di lavoro. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta Rottamazione-quinquies).
  L'articolo 3 dispone la sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nel periodo dal 18 gennaio 2026 fino al ripristino, e comunque non oltre il 18 gennaio 2027, fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del richiamato Testo unico ambientale. La misura è finalizzata a consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate dai predetti eventi meteorologici, con particolare riferimento a fognature, fosse tipo Imhoff, scolmatori, impianti di sollevamento e impianti di depurazione delle acque reflue.
  L'articolo 4, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati dai richiamati eventi meteorologici, dispone la sospensione, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027, dell'applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.
  L'articolo 5 reca misure urgenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, residenti o domiciliati ovvero occupati presso imprese con sedi produttive od operative nei territori dei comuni interessati dai richiamati eventi meteorologici. In particolare, si dispone che l'INPS riconosca un'integrazione al reddito – con relativa contribuzione figurativa – sia nei casi di impossibilità a prestare attività lavorativa sia nei casi di impossibilità a recarsi al lavoro connesse ai predetti eventi, specificandone le condizioni e i limiti massimi di durata del trattamento, con distinzioni tra sospensione dell'attività e mancata prestazione per l'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro e tra lavoratori agricoli e altri lavoratori. Sono inoltre previste, tra le altre cose, deroghe in materia di consultazione sindacale per i datori di lavoro e l'incompatibilità con altri trattamenti di integrazione salariale. Si chiarisce, infine, che la misura è concessa entro un limite complessivo di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 ed è erogata dall'INPS, cui sono attribuiti compiti di monitoraggio.
  L'articolo 6 introduce una misura di sostegno economico in favore dei lavoratori autonomi, dei professionisti, dei titolari di attività di impresa, nonché dei collaboratoriPag. 77 coordinati e continuativi e dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, iscritti alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi. In particolare, si riconosce un'indennità una tantum, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino a un massimo complessivo di 3 mila euro. La misura viene erogata dall'INPS su domanda, nel limite complessivo di spesa di 78,8 milioni di euro per l'anno 2026.
  L'articolo 7 estende gli indennizzi – già previsti dalla decretazione d'urgenza adottata in risposta agli eccezionali eventi atmosferici del 2023 – alle imprese esportatrici e alle relative filiere localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2026. L'intervento assegna le risorse nel limite massimo di 130 milioni di euro a valere su risorse già stanziate, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni, mentre l'istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate a SIMEST.
  L'articolo 8 reca misure di sospensione di termini in favore delle società e delle imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano sede legale, sede operativa o unità locali nei territori dei comuni interessati dai richiamati eventi meteorologici. In particolare, si dispone la sospensione, nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio e degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il medesimo articolo qualifica gli eventi meteorologici come causa di forza maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e dispone che, nei territori interessati, agli immobili c.d. «commerciali» si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.
  L'articolo 9 reca misure di sostegno in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura ubicate nelle regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026. In particolare, consente alle imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, nonché alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura, di accedere agli interventi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga ai termini ordinari. A tal fine, è disposto il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2026. Si prevede, inoltre, il differimento al 31 dicembre 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per rischi catastrofali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 10 introduce misure volte a favorire il rilancio del settore turistico nei territori colpiti dai richiamati eventi meteorologici. A tal fine, autorizza il Ministero del turismo a promuovere specifiche iniziative e campagne promozionali nazionali ed internazionali, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., finalizzate alla valorizzazione dell'immagine dei territori interessati, autorizzando a tal fine una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
  L'articolo 11 reca disposizioni volte al potenziamento della capacità operativa delle strutture impegnate nella gestione dell'emergenza e nell'attuazione degli interventi conseguenti ai richiamati eventi meteorologici. In particolare, autorizza per il triennio 2026-2028 le regioni interessate e il Dipartimento della protezione civile ad assumere personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di capacità assunzionale, nei limiti delle risorse stanziate, dettando specifiche disposizioni in materia di affidamento di incarichi dirigenziali.
  L'articolo 12 consente alle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia di rafforzare, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, le strutture regionali di protezione civile, al fine di assicurare tempestività nello svolgimento delle attività tecniche e amministrativo-contabiliPag. 78 connesse allo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile. A tal fine, le regioni sono autorizzate ad assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile per la copertura dei posti vacanti e, ove necessario, a conferire incarichi secondo la disciplina richiamata, anche in deroga ai limiti indicati, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in tema di cumulo tra redditi da pensione e altri emolumenti. Si stabilisce il limite massimo di tre anni di durata per ciascun contratto o incarico e si precisa che, per le regioni Sardegna e Sicilia, le disposizioni si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e dell'ordinamento regionale in materia di personale. Si dispone, infine, che alle assunzioni e agli incarichi si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.
  L'articolo 13 reca proroghe di termini in favore degli enti locali ricadenti nei territori interessati dai richiamati eventi meteorologici. Si prevede, per i suddetti comuni, una proroga al 31 luglio 2026 per la trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto di gestione dell'esercizio 2025, una specifica disciplina relativa all'erogazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno corrente nonché una proroga di 60 giorni solo per il 2026, riferita anche alle relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, del termine per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del termine per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell'ente locale.
  L'articolo 14 introduce misure volte a favorire il mantenimento dell'occupazione e il recupero della capacità produttiva nei territori colpiti dai richiamati eventi meteorologici. Nello specifico, viene consentita l'applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di aiuti disposti in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato. Si prevede, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscriva con le regioni interessate un accordo di programma per disciplinare l'attuazione dei suddetti interventi. Si dispone altresì che siano utilizzate le risorse già stanziate nel 2021 per le aree di crisi industriale non complessa, fino ad un massimo di 25 milioni di euro.
  Il Capo II (articoli 15 e 16) reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi.
  L'articolo 15 stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi, al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti. Per l'esercizio delle funzioni il Commissario provvede anche mediante ordinanze, nei limiti indicati e previa intesa con la Regione Siciliana, nonché attraverso l'affidamento di contratti tramite le procedure di somma urgenza e di protezione civile di cui agli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, il Commissario predispone programmi per interventi di demolizione di edifici pubblici e privati rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto, prevedendo contributi a favore dei proprietari, nonché programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale, con ripartizione di 75 milioni di euro per ciascuna tipologia; è inoltre disciplinata l'attuazione degli interventi anche tramite soggetti attuatori individuati a titolo gratuito, nonché l'esercizio, previa diffida, di poteri sostitutivi in caso di inerzia degli Pag. 79enti locali. I programmi predisposti dal Commissario straordinario sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e devono recare, per ciascun intervento, il codice unico di progetto (CUP) e un cronoprogramma procedurale e finanziario da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; nelle more, è consentito l'avvio degli interventi dichiarati indifferibili con le modalità indicate. Sono altresì previste disposizioni sulla durata dell'incarico sino al 31 dicembre 2027 e sull'avvalimento, anche mediante convenzioni, di amministrazioni e strutture pubbliche nei limiti indicati, sull'istituzione della contabilità speciale di titolarità del Commissario straordinario e sull'inefficacia di azioni esecutive e pignoramenti nei termini previsti, nonché sulle modalità di subentro dell'autorità competente in via ordinaria, sulla destinazione delle risorse residue a conclusione della gestione e sulla copertura degli oneri.
  L'articolo 16 dispone in materia di contributi per la delocalizzazione, prevedendo che il Commissario straordinario possa concedere contributi ai titolari di immobili distrutti o danneggiati e demoliti o da demolire. Tali contributi sono destinati all'acquisto di aree alternative o di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, nei limiti delle risorse previste; è altresì previsto che le aree di sedime degli immobili demoliti siano acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del comune di Niscemi, che i criteri di determinazione dei contributi tengano conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate e che i contributi siano concessi a condizione del possesso del prescritto titolo abilitativo ovvero di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026.
  Il Capo III (articoli 17-22) reca ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali.
  L'articolo 17 reca una disposizione di coordinamento volta ad ampliare l'ambito di applicazione della disciplina di sostegno già prevista dall'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati. In particolare, la norma chiarisce che tale disciplina opera anche con riferimento alle emergenze verificatesi nel 2023 e nel 2024, a condizione che le relative ricognizioni dei fabbisogni siano state completate entro il 31 dicembre 2025 e purché non risultino previsti, con norma primaria, specifici finanziamenti.
  L'articolo 18 interviene per potenziare l'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo. Si stabilisce, in particolare, che l'Agenzia ha sede in Roma e la si autorizza a continuare ad avvalersi, tramite conferma o proroga, del personale in comando da altre amministrazioni pubbliche, nonché del personale con contratti di lavoro flessibile o titolari di incarichi individuali. Inoltre, sono stabilite le modalità con cui l'Agenzia procede alla presentazione del nuovo statuto, alla riconferma dei componenti del collegio dei revisori e alla nomina del nuovo direttore che avviene, in fase di prima applicazione, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 19 istituisce presso CONSAP S.p.A. il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, con l'obiettivo di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali derivanti ai beni immobili assicurati. La norma definisce i requisiti per l'iscrizione al ruolo, le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso e le condizioni per l'esercizio delle relative attività, prevedendo specifiche disposizioni in ordine alla trasparenza e alla professionalità degli operatori coinvolti. È inoltre stabilito che alla gestione del ruolo e alle attività connesse si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 20 reca disposizioni volte a definire l'assetto operativo di un sistema di Pag. 80allarme pubblico mediante applicazione mobile (App), con particolare riferimento al rischio da precipitazioni intense, demandando le modalità attuative a un provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È fissato il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'operatività del sistema, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2026 già prevista per l'operatività del sistema IT-Alert per il rischio da maremoto generato da sisma e per il rischio vulcanico a Stromboli. La disposizione stabilisce inoltre che enti e soggetti pubblici e privati detentori di dati utili siano tenuti a fornirli al Dipartimento della protezione civile, fatti salvi i casi di segreto di Stato o di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. È infine previsto che il Dipartimento coordini e gestisca la Rete Radio Nazionale di protezione civile quale unione delle Reti Radio Regionali, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa richiamato.
  L'articolo 21 modifica l'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ampliando la disciplina dei contributi per la delocalizzazione e introducendo ulteriori misure di semplificazione della ricostruzione privata. In particolare, è previsto che il contributo possa essere riconosciuto anche nei casi in cui non sia possibile procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo sito in ragione della pianificazione di bacino, degli strumenti urbanistici vigenti o della presenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile, per i quali non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione. È altresì consentita la richiesta di contributi per immobili non direttamente danneggiati ma destinatari di provvedimenti di sgombero o evacuazione ancora vigenti per il permanere dei predetti fattori di rischio, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale destinata alla ricostruzione privata. La norma disciplina inoltre il coordinamento tra la concessione del contributo e la valutazione tecnica dei fattori di rischio, demandata all'autorità che ha adottato il provvedimento di sgombero, d'intesa con il sub-commissario competente. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che agli oneri si provveda nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale.
  L'articolo 22 introduce ulteriori misure di sostegno al lavoro in agricoltura con riferimento agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, intervenendo sull'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. È previsto, per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, afferenti alla gestione contributiva agricola, a vantaggio di imprese cooperative e loro consorzi e cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, qualificati come medie e grandi imprese e operanti nelle zone agricole individuate dalla disciplina richiamata. L'agevolazione è subordinata al rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 e alla dimostrazione della perdita di reddito mediante perizia asseverata, con determinazione dell'aiuto nei limiti dei costi ammissibili e tenendo conto di eventuali risarcimenti percepiti. La domanda è presentata all'INPS, che provvede al monitoraggio del limite di spesa pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, con blocco delle ulteriori istanze al raggiungimento del tetto previsto. La copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, con disciplina del versamento all'INPS e del riversamento delle somme non utilizzate.
  Il Capo IV (articoli 22-25) reca disposizioni finanziarie e finali.
  L'articolo 23 reca disposizioni finali di coordinamento, chiarendo l'ambito applicativo delle misure previste dal decreto in relazione agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. In particolare, la disposizione precisa che tra gli eventi rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme recate dal provvedimento sono ricompresi anche quelli che hanno determinato il movimento franoso nel territorio del Pag. 81comune di Niscemi, assicurando così un coordinamento sistematico tra le misure generali e le specifiche disposizioni straordinarie previste per tale area.
  L'articolo 24 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, individuando le risorse a valere sulle quali provvedere agli stanziamenti previsti nei precedenti articoli.
  L'articolo 25 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 marzo 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia del Demanio sulle tematiche riguardanti la valorizzazione della riserva naturale statale Saline di Tarquinia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici.
C. 1786 Padovani e abb. C. 2209 L'Abbate.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

  Patty L'ABBATE (M5S), nell'intervenire sul complesso degli emendamenti, fa presente che gli emendamenti del gruppo Movimento 5 Stelle, coerenti con l'impostazione della proposta di legge C. 2209 abbinata, a sua prima firma, intendono valorizzare l'integrazione, nei percorsi di istruzione tecnico-scientifica e professionale, dei princìpi della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e della transizione ecologica.
  Osserva che, a tal fine, i predetti emendamenti promuovono l'impiego didattico di beni dismessi e dei relativi componenti, così da rafforzare la consapevolezza degli studenti sulle ricadute ambientali delle scelte produttive e di consumo e, al contempo, consolidarne la preparazione pratica. Sottolinea che l'iniziativa mira a favorire l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro in una prospettiva di sostenibilità e innovazione.
  Alla luce di tali considerazioni, auspica un orientamento favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati dal gruppo di appartenenza.

  Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, giudica condivisibili le finalità del provvedimento in esame. In tale quadro, reputa particolarmente significativa l'iniziativa assunta dalla provincia autonoma di Trento che, con propria determinazione, già dal 2017 ha autorizzato un'azienda di autodemolizione a fornire alle scuole tecniche e professionali veicoli bonificati e destinati esclusivamente a finalità didattiche, consentendo di trasformare un rifiuto speciale in Pag. 82uno strumento di apprendimento e di formazione per gli studenti.
  Fa quindi presente che, sulla base delle indicazioni provenienti dagli istituti che da tempo svolgono tali attività formative, emerge l'esigenza di rafforzare l'aggiornamento dei formatori, considerata la fase di intensa transizione tecnologica e digitale che interessa il settore dell'automotive. Osserva che, a fronte degli investimenti e delle innovazioni che stanno interessando i veicoli e le relative strumentazioni, risulta necessario disporre di docenti adeguatamente competenti, nonché di forme di collaborazione con gli operatori del settore, al fine di assicurare una preparazione effettivamente rispondente alle nuove esigenze.
  In tale prospettiva, auspica che si possa pervenire a una convergenza tra maggioranza e opposizione per la presentazione di un atto di indirizzo, che impegni il Governo a investire sull'aggiornamento del personale docente e sul rafforzamento delle collaborazioni esterne delle scuole con esperti qualificati, ritenendo che, in mancanza, l'evoluzione tecnologica dei veicoli rischi di non tradursi in un effettivo salto di qualità nei percorsi formativi.
  Pur comprendendo l'esigenza di inserire la consueta clausola di invarianza finanziaria nel testo del provvedimento, auspica quindi che le amministrazioni interessate possano essere accompagnate e adeguatamente sostenute.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore, deputato Fabrizio Rossi, nonché il rappresentante del Governo, a formulare i pareri relativi agli emendamenti presentati.

  Fabrizio ROSSI (FDI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento L'Abbate 1.6; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti L'Abbate 1.7, 1.8 e 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ferrari 1.2 e L'Abbate 1.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti L'Abbate 1.4 e 1.5, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Reputa inoltre necessario presentare un emendamento, volto a introdurre una clausola di invarianza finanziaria. Illustra pertanto le finalità e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.9, il quale prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.9 del relatore.

  Mauro ROTELLI, presidente, con riguardo all'emendamento 1.9 del relatore testé presentato, chiede ai gruppi se intendano rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti.

  La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.6.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che i presentatori non hanno accettato l'invito al ritiro degli emendamenti L'Abbate 1.7, 1.8 e 1.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1.7, 1.8 e 1.1.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Ferrari 1.2 e L'Abbate 1.3 (vedi allegato 2).

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ferrari 1.2 e L'Abbate 1.3, come riformulati (vedi allegato 2).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che l'emendamento L'Abbate 1.4 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Ferrari 1.2 e L'Abbate 1.3, come riformulati.

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  La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.5.

  Mauro ROTELLI, presidente, prende atto che i gruppi rinunciano al termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.9 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 1.9 del relatore (vedi allegato 2).

  Mauro ROTELLI presidente, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.
C. 2111 Milani.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2025.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica che la Commissione Affari Costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento e che la Commissione per le questioni regionali non renderà invece il proprio parere sul provvedimento. Avverte che la Commissione Bilancio è convocata nella giornata odierna per l'espressione del parere sul provvedimento; sospende, pertanto, la seduta, che riprenderà dopo l'espressione del parere da parte della V Commissione.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la V Commissione (Bilancio) ha testé espresso sul provvedimento parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che il relatore ha presentato l'emendamento 2.4, volto a recepire tale condizione (vedi allegato 3).

  Massimo MILANI (FDI), relatore, illustra le finalità dell'emendamento 2.4 del relatore, volto a disporre che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

  Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 2.4 del relatore.

  Mauro ROTELLI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore, deputato Milani, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Fa altresì presente che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 marzo 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

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Audizioni informali di rappresentanti di Utilitalia, di rappresentanti dell'Associazione nazionale degli Enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti (ANEA), in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori (CIA), in videoconferenza, di rappresentanti di Coldiretti, di rappresentanti di Confagricoltura, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.