ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Martedì 10 marzo 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.
La seduta comincia alle 13.35.
Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
C. 2823 Governo.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2823 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 95 commi, appare riconducibile allo scopo generale di fronteggiare situazioni emergenziali causate da gravi eventi meteorologici, scopo che il preambolo del provvedimento articola in 6 più specifiche finalità: 1) disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà degli eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, Pag. 4della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana; 2) emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi; 3) prevedere, in relazione al rischio precipitazioni intense, in luogo dell'attivazione del sistema IT-Alert tramite il canale cell broadcast, la messa in esercizio di una App dedicata; 4) fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025; 5) assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati; 6) assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 95 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un decreto ministeriale e di 2 provvedimenti di altra natura;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 15, al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza del comune di Niscemi, prevede, al comma 1, che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario, così derogando, in modo implicito, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, secondo cui, invece, i Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la medesima disposizione, inoltre, stabilisce che, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, previa intesa con la Regione Siciliana, può provvedere, a mezzo di ordinanza, in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 luglio 2025 sul disegno di legge n. 2527 di conversione del decreto-legge n. 92 del 2025);
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario.»
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.39.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Martedì 10 marzo 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.
La seduta comincia alle 13.40.
Pag. 5Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.
C. 2669 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e opinione dissenziente).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2669 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
alcuni principi di delega previsti dall'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano le lettere l) (in materia di previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli già rilasciati), p) (in tema di forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare), q) (relativa alla previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto), u) (in materia di individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa) e bb) (in tema di previsione del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione della disciplina recata dai decreti delegati);
la medesima lettera bb), inoltre, reca, quale principio e criteri direttivo di delega, la “previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi”; in proposito, tenuto conto della generalità dell'espressione impiegata, che appare suscettibile di ricomprendere sia sanzioni aventi carattere penale sia quelle aventi natura amministrativa, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti” (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); per quanto riguarda invece le sanzioni aventi natura amministrativa, si ricorda che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che “anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati”;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 2, prevede, al primo periodo, che i decreti legislativi sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede Pag. 6di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato; al periodo successivo, il medesimo comma prevede che “gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione”, senza specificare, come previsto in numerosi precedenti, che tale trasmissione è disposta successivamente all'intesa in sede di Conferenza unificata nonché al parere del Consiglio di Stato; la formulazione non appare dunque idonea a soddisfare in termini inequivoci “l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”, come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;
il medesimo articolo 1, comma 2, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una tipologia di norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
lo stesso articolo 1, comma 2, infine, all'ultimo periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale “secondo” parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al “primo” parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda la condizione contenuta nel parere espresso nella seduta del 2 dicembre 2025 sull'AC. 2429), l'esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;
il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato”;
il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 3, comma 1, lettere l), p) q), u) e bb) alla luce del paragrafo 1, lettera d), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che Pag. 7prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;
dell'articolo 3, comma 1, lettera bb), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito sanzionatorio penale e amministrativo;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, al fine di assicurare l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;
l'articolo 1, comma 2, terzo periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi».
Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del Regolamento la deputata Bisa esprime la propria opinione dissenziente in ordine alla presenza nel parere di una condizione, anziché di una osservazione, con riferimento al profilo problematico rilevato sull'articolo 1, comma 2.
Ingrid BISA esprime la propria contrarietà alla proposta di parere testé illustrata nella parte in cui reca una condizione che, a proprio parere, involge profili di merito e di discrezionalità politica del Governo, che esulano dalle competenze del Comitato, non avendo natura eminentemente tecnica. Chiede, pertanto, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del Regolamento, che sia apposta al parere, analogamente ad altre precedenti occasioni, la propria opinione dissenziente in relazione al profilo segnalato all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del provvedimento in esame.
Riccardo DE CORATO, presidente, acconsente alla richiesta formulata dalla collega Bisa e registra la sua opinione dissenziente.
Il Comitato approva la proposta di parere che dà conto dell'opinione dissenziente formulata dalla deputata Bisa in ordine alla presenza della condizione riferita all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo.
Il Comitato approva la proposta di parere.
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Riccardo DE CORATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2700 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;
Pag. 8sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, comma 4, prevede che “con la procedura indicata al comma 2”, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti; il comma in esame richiama espressamente il precedente comma 2, che disciplina la procedura generale di adozione dei decreti legislativi, ma non il comma 3, che regola invece la specifica ipotesi in cui il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto trasmessi scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega ovvero successivamente (in tal caso il termine è automaticamente prorogato di 3 mesi); il combinato disposto delle norme in esame sembra pertanto escludere l'applicazione dello scorrimento ai decreti legislativi integrativi e correttivi; si tratta, tuttavia, di un aspetto meritevole di approfondimento, al fine di evitare difficoltà in sede di attuazione della delega;
l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede, quale principio e criteri direttivo di delega la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente, “attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni”; sul punto, tenuto conto dell'ampiezza del criterio in esame, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che “anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati”;
alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano l'articolo 2, comma 1, lettera c) (in materia di revisione e aggiornamento delle sanzioni amministrative e disciplinari), l'articolo 3, comma 1, lettere b) (in tema di tempi di permanenza minima obbligatoria presso strutture ubicate in aree disagiate) e d) (in materia di razionalizzazione e semplificazione delle “attività amministrative che gravano sul personale sanitario”), l'articolo 4, comma 1, lettere c) (in tema di definizione di una strategia per la costruzione di un sistema di gestione dell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario) e d) (relativa all'individuazione di criteri aggiornati per la formazione manageriale del personale del Servizio sanitario nazionale e adattamento degli obiettivi della formazione continua in medicina), l'articolo 5, comma 1, lettera a) (in tema di ridefinizione del percorso formativo nella medicina generale), nonché, infine, l'articolo 6, comma 1, lettera a) (che fa riferimento all'adozione dei “necessari correttivi afferenti alle competenze e alla scadenza dei mandati degli organi” degli ordini professionali);
l'articolo 3, comma 1, lettera a), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, il riordino e la razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile per l'impiego dei medici specializzandi nel Servizio sanitario nazionale; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);
il medesimo articolo 3, comma 1, alle lettere b) e c), nel recare i relativi principi e criteri direttivi di delega, fa riferimento a “aree disagiate, ivi compresi i territori delle isole minori marine”; in proposito, la formulazione di tale espressione potrebbe essere approfondita precisando se, all'interno Pag. 9delle aree disagiate, oltre alle isole minori marine, rientrino anche le isole lagunari e lacustri;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di tre mesi (cosiddetta “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
l'articolo 8, comma 1, lettera b), al capoverso n. 2), sopprime il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 24 del 2017, articolo recante la disciplina della responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria; il periodo di cui viene disposta la soppressione prevede che il giudice, nel determinare il risarcimento del danno posto a carico dell'esercente la professione sanitaria, tenga conto dell'eventuale rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, richiamate all'articolo 5, purché adeguate al caso concreto; sul punto, la relazione illustrativa precisa che “l'intervento si rende necessario poiché il suddetto periodo risulta fuorviante, in quanto riferisce la valutazione della condotta, da effettuare da parte del giudice, alla determinazione del danno (al quantum) e non alla verifica della sussistenza della responsabilità”; a seguito della novella in esame, la soppressione del periodo – che contiene anche il richiamo all'articolo 5, relativo alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni esplicite contenute nelle linee guida – determinerebbe, nell'articolo 7, il venir meno del riferimento a tali parametri, anche per quanto concerne l'accertamento nell'an della responsabilità civile, in difformità con quanto indicato dalla relazione illustrativa su tale profilo;
considerazioni analoghe trovano applicazione anche per il successivo capoverso n. 3) che introduce il comma 3-bis all'articolo 7; tale comma prevede infatti che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2236 del codice civile” (secondo cui allorché la prestazione d'opera intellettuale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave) nell'accertamento della colpa – o del grado di essa – nell'operato dell'esercente occorre tenere conto anche di una serie di parametri puntualmente indicati; sul punto, la relazione illustrativa afferma che tale norma “ferma restando la responsabilità della struttura sanitaria” è volta a stabilire una limitazione della responsabilità civile esclusivamente per l'esercente la professione sanitaria, e non anche per la struttura sanitaria che, come noto, in base al comma 1 del novellato articolo 7 è responsabile in via solidale per la condotta dolosa o colposa dell'esercente; dato che tale aspetto non è però esplicitamente ricavabile dal testo della disposizione, la medesima potrebbe essere oggetto di approfondimento; si ricorda, inoltre, che l'articolo 2236 del codice civile disciplina la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, mentre l'articolo 7 della legge n. 24 del 2017 configura, invece, in via generale, la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (di regola) come extracontrattuale, e quindi regolata dall'articolo 2043 del codice civile; sebbene una risalente giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, 26/03/1990, n. 2428 e Cass. civ., Sez. III, 20/11/1998, n. 11743) abbia ritenuto applicabile l'articoloPag. 10 2236 anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale derivanti dall'esercizio dell'attività medica e la relazione illustrativa qualifichi espressamente tale articolo quale norma generale applicabile anche all'esercente le professioni sanitarie, il comma 3-bis in esame potrebbe comunque essere approfondito;
il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:
dell'articolo 1, comma 4, approfondendo la mancata applicazione dello scorrimento del termine di delega per gli schemi di decreto integrativi e correttivi;
l'articolo 2, comma 1, lettera c), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito sanzionatorio amministrativo;
l'articolo 2, comma 1, lettera c), l'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), l'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), l'articolo 5, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, comma 1, lettera a), alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;
l'articolo 3, comma 1, lettera a), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;
l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), precisando se all'interno delle aree disagiate, oltre alle isole minori marine, rientrino anche le isole lagunari e lacustri;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:
l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
l'articolo 8, comma 1, lettera b), capoversi numeri 2) e 3), approfondendo il coordinamento fra il testo e quanto dichiarato nella relazione illustrativa».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.50.