SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
C. 2809 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che il disegno di legge in esame che dispone la conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, è composto di 12 articoli ed è corredato di relazione tecnica cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Rileva, in primo luogo, che l'articolo 1 prevede l'erogazione ai titolari del bonus sociale di un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica cui si provvede con delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di spesa di 315 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Al riguardo, osserva che la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione risulta lievemente sovrastimata rispetto alla platea interessata, indicata dalla relazione tecnica in circa 2,64 milioni di contratti, giacché, moltiplicando tale numero per l'importo fisso del contributo di 115 euro, si ottiene un onere complessivo di 303,7 milioni di euro rispetto ai 315 milioni di euro indicati dalla norma. Rileva tuttavia che, riguardo alla platea coinvolta, la relazione annuale dell'ARERA, relativa all'esercizio 2024, riporta un numero di 2.801.668 clienti che hanno usufruito del bonus elettrico nel medesimo esercizio, che risulta invece superiore a quello considerato dalla relazione tecnica ai fini della stima. Ciò stante, posto che le soglie ISEE per l'accesso all'agevolazione tariffaria sono rimaste sostanzialmente le stesse per gli esercizi 2024 e 2026, appare opportuno acquisire, a suo avviso, ulteriori elementi di informazione riguardo alla platea utilizzata dalla relazione tecnica, ai fini di valutare la prudenzialità dell'onere quantificato.
Precisa quindi che viene altresì prevista per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la facoltà per i venditori di energia elettrica di riconoscere ai propri clienti domestici residenti, non titolari del suddetto bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro, un contributo straordinario a copertura di acquisto dell'energia elettrica come sconto sulle condizioni contrattuali.
Evidenzia poi che, con apposita deliberazione, l'ARERA definisce le relative modalità applicative e di rilascio delle attestazioni in favore delle aziende che aderiscono all'erogazione del contributo, nonché le forme di pubblicazione delle stesse sul proprio portale istituzionale. Osserva, inoltre, che l'ARERA monitora nel biennio 2026-2027 l'applicazione delle suddette disposizioni.
Al riguardo, per quanto riguarda la concessione dell'ulteriore contributo, non formula osservazioni dal momento che l'eventuale concessione, riguardando soggetti privati, non comporta oneri per la finanza pubblica, come confermato dalla relazione tecnica.
Infine, riguardo agli adempimenti richiesti all'ARERA, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, non ha osservazioni da formulare, preso atto che la relazione tecnica afferma che tali adempimenti saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione per le ordinarie attività istituzionali relative al monitoraggio del mercato retail.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari a 315 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:
quanto a 100 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
Pag. 98quanto a 63 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera i), del medesimo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
quanto a 67 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
quanto a 55 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
quanto a 10 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e), mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
quanto a 20 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera f), mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera l), del medesimo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Su un piano generale, con riferimento al complesso delle disposizioni di copertura finanziaria recate dal comma 4, osserva che, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, le disposizioni di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma determinano effetti in termini di minore spesa in conto capitale a fronte di oneri, previsti dal comma 1 dell'articolo in commento, relativi al riconoscimento di un contributo straordinario volto a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie, qualificabili in termini di maggiori spese di parte corrente. In questo senso, pertanto, osserva che la disposizione sembra determinare una dequalificazione della spesa. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Per quanto concerne, più specificamente, le modalità di copertura finanziaria di cui alle lettere a), b), e) e f) del comma in esame, rappresenta preliminarmente che le risorse oggetto di utilizzo sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Rammenta che il predetto articolo 23, in attuazione della normativa europea volta alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, disciplina la messa all'asta delle quote di emissione di CO2 che non siano oggetto di assegnazione gratuita ovvero che non siano immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato ovvero, ancora, che siano cancellate ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
In particolare, evidenzia che il citato articolo 23 prevede che i proventi derivanti dalle suddette aste siano versati al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE – su un conto corrente dedicato e da quest'ultimo trasferiti, comprensivi degli interessi nel frattempo maturati, su apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, per essere successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ai pertinenti capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati.
Rileva che il richiamato articolo 23 prevede altresì che, sulla base di appositi decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste e previa verifica dei proventi dalle stesse derivanti, il 50 per cento di questi ultimi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50 per cento delle risorse sia invece ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per una quota pari al 70 per cento, e i Ministeri delle imprese e del made in Italy e delle Pag. 99infrastrutture e dei trasporti, per una quota pari al 15 per cento ciascuno, per essere destinato a una serie di attività elencate al comma 7, lettere da a) a r-ter), del medesimo articolo 23, volte, in particolare, a promuovere la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e a sviluppare l'utilizzo delle energie rinnovabili.
Ricorda, inoltre, che il comma 8 dello stesso articolo 23 prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia destinata, nell'ambito delle attribuzioni spettanti in sede di riparto ai predetti Ministeri, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Più nel dettaglio, fa presente che le modalità di copertura finanziaria di cui alle richiamate lettere a), b), e) e f) del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame consistono nell'utilizzo di risorse afferenti, rispettivamente, alle seguenti attività di carattere ambientale indicate dalle lettere h), i), r) e l) del citato comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020: attuazione della cattura e dello stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale delle emissioni di CO2, nonché di metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio; promozione del passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore; sostegno alle azioni e alle infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica e finanziamento della ricerca e dello sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite.
Ciò posto, rileva preliminarmente che le riduzioni previste gravano sulla quota delle risorse di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, spettante al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza dunque incidere sulla quota destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 23, commi 6 e 8, e da altre disposizioni vigenti.
Al fine di consentire una verifica in merito alla disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura, appare tuttavia necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca una puntuale indicazione dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica concretamente incisi dalle disposizioni in commento.
Prende, infine, atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui l'impiego delle risorse in parola non è suscettibile di pregiudicare le finalità originarie per le quali le somme medesime sono state iscritte in bilancio e il loro utilizzo risulta coerente con i profili della spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica.
Con specifico riferimento, invece, alla modalità di copertura di cui alla lettera c), evidenzia che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi di cui al sopracitato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia, prevedendo che la predetta quota sia definita annualmente con il decreto interministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo 23, che provvede alla ripartizione dei predetti proventi.
Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica riferita allo schema del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, chiarisce che, al fine di consentire l'utilizzo dei proventi delle aste nei termini stabiliti dalla normativa in esame, i suddetti proventi sono versati ai conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali dall'Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente, e destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Sul punto, rileva che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Pag. 100sicurezza energetica è istituito l'apposito capitolo 7664, che nell'ambito delle previsioni iniziali di bilancio per il triennio 2026-2028 non reca alcuno stanziamento, mentre, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla data del 3 marzo 2026 risultano, per effetto di variazioni definitive di competenza, disponibilità pari a 67.398.600 euro per l'anno corrente, in misura pressoché corrispondente, quindi, all'importo indicato dalla disposizione in commento.
Al riguardo, nel prendere atto che anche in relazione alla lettera c) la relazione tecnica assicura che l'impiego delle risorse in parola non è suscettibile di pregiudicare le finalità originarie per le quali le somme medesime sono state iscritte in bilancio e il loro utilizzo risulta coerente con i profili della spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica, ravvisa l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, nonché ulteriori elementi di informazione rispetto alle modalità con cui sono state definite le risorse oggetto di utilizzo.
Infine, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera d), segnala che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica la cui dotazione per gli anni successivi al 2015, ai sensi del predetto comma 1 dell'articolo 15, può essere così integrata: per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; fino a 15 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030, a carico del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; con ulteriori risorse a carico del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non diversamente impegnate e previa verifica delle disponibilità accertate.
Rammenta altresì che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, il Fondo ha natura mista ed è destinato alla concessione di garanzie e all'erogazione di finanziamenti, di cui una quota parte a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Tanto premesso, nel prendere atto di quanto precisato, in linea generale, dalla relazione tecnica, secondo cui l'impiego delle risorse utilizzate dal comma in esame non è suscettibile di pregiudicare le finalità originarie per le quali le somme medesime sono state iscritte in bilancio e che il loro utilizzo risulta coerente con i profili della spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica, appare comunque utile, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzate con finalità di copertura finanziaria anche sul saldo dell'indebitamento netto, coerentemente con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto della circostanza che il predetto Fondo ha prevalentemente carattere rotativo.
Ciò posto, segnala che il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, oggetto di riduzione, è iscritto sul capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026. Rappresenta peraltro che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto piano gestionale risulta una variazione definitiva di competenza, per l'anno in corso, pari a 50 milioni di euro, con un conseguente stanziamento definitivo di competenza pari a 56,3 milioni di euro e un Pag. 101successivo accantonamento per un importo pari a 5 milioni di euro.
Al riguardo, evidenzia quindi l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa il fatto che il predetto accantonamento debba intendersi riferito a parte dell'importo posto a copertura finanziaria dalla lettera in esame e comunque in merito all'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria dalla lettera d) del comma in commento.
Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma attribuisce ai titolari di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kilowatt beneficiari dei meccanismi dei conti energia I-IV due facoltà tra loro non alternative: la riduzione per 18 mesi del 15 o del 30 per cento della tariffa premio a fronte di un'estensione del periodo di incentivazione di tre o sei mesi; la cessazione anticipata del meccanismo di incentivazione a fronte del rifacimento degli impianti e del riconoscimento di un corrispettivo pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti dal 1° gennaio 2028 al termine di cessazione del contratto di incentivazione; la maggiore producibilità conseguita è ammessa ai vigenti meccanismi di incentivazione.
Rileva che tale seconda opzione può essere esercitata fino al raggiungimento di un contingente di 10 gigawatt, dando priorità agli impianti che hanno esercitato l'opzione di riduzione delle tariffe premio di cui sopra. Evidenzia che, altrimenti, si prevede lo svolgimento di una procedura competitiva con offerte al ribasso.
Segnala che la relazione tecnica stima che l'effetto cumulato dei due meccanismi consentirebbe una riduzione del fabbisogno ASOS a carico della tariffa elettrica fino al 2031, pari a 6,8 miliardi di euro in sei anni, a fronte di un aumento dello stesso negli anni successivi, fino al 2038, pari a 7,7 miliardi di euro in sette anni.
Rileva poi che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari qualifica come minori spese correnti gli effetti derivanti dalla contrazione del fabbisogno ASOS e come minori entrate tributarie gli effetti derivanti dalla conseguente riduzione degli oneri generali da porre a carico della tariffa elettrica.
Fa presente che tali effetti sembrerebbero riconducibili, sebbene la relazione tecnica non rechi indicazioni al riguardo, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali CSEA – rientrante nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato – che raccoglie e gestisce gli oneri di sistema, redistribuisce le risorse ottenute e finanzia misure energetiche e ambientali.
Rappresenta che gli effetti complessivi per la finanza pubblica che ne derivano, comunque, secondo i dati riportati dalla relazione tecnica, sono di segno opposto e di pari importo e, pertanto, non comportano variazioni dei saldi stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Rileva che, in altre circostanze, incrementi o riduzioni di componenti tariffarie derivanti da misure volte a promuovere taluni investimenti o a riconoscere benefici a certune categorie di utenze sono stati considerati privi di effetti in termini di maggiori entrate o minori spese e comunque invarianti di saldi di finanza pubblica. In merito a tale diversa modalità di evidenziazione degli effetti derivanti da disposizioni che intervengono sul settore elettrico, ritiene opportuno acquisire chiarimenti.
Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma prevede che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sia aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al decreto in esame, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.
Rileva inoltre che, secondo quanto disposto dal comma 2, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe Pag. 102determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
Segnala che viene altresì previsto, al comma 3 dell'articolo 3 in esame, che le risorse derivanti dal comma 1, valutate in 469,6 milioni di euro nell'anno 2026, 545,4 milioni di euro nell'anno 2027 e 74,5 milioni di euro nell'anno 2028, siano destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di alcune utenze.
Segnala che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede ai sensi del comma 4.
Fa presente inoltre che la relazione tecnica, avvalendosi del modello di microsimulazione IRAP con base dati relativa alle dichiarazioni IRAP 2025, periodo d'imposta 2024, stima un incremento del gettito IRAP pari a 469,6 milioni di euro per l'anno 2026, 552,5 milioni di euro per il 2027 e 82,9 milioni di euro per il 2028. Rileva che tali stime tengono conto dell'impatto del meccanismo di determinazione dell'acconto di cui al comma 2 e che, parallelamente, la relazione quantifica gli oneri derivanti dalla minore entrata IRES per effetto della deducibilità della maggiore imposta versata, valutati in 7,1 milioni di euro nel 2027, 8,4 milioni nel 2028 e 1,3 milioni nel 2029.
Al riguardo, ai fini di una puntuale verifica della quantificazione, ritiene necessario acquisire i dati analitici posti alla base del calcolo effettuato mediante modello di microsimulazione quali, in particolare, quelli relativi alle basi imponibili riferibili alle attività economiche interessate, le aliquote medie IRES applicate al campione di imprese analizzato, i coefficienti di deducibilità dell'IRAP utilizzati e i tassi di variazione della redditività del settore ipotizzati dal modello per proiettare i dati storici del 2024 sui periodi d'imposta successivi.
Infine, rileva l'opportunità, dal punto di vista formale, di precisare, al fine di escludere dubbi interpretativi, che l'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cui si riferisce il comma 2, è l'acconto IRAP, come risulta anche dalla relazione tecnica che, in relazione all'acconto IRES, non quantifica alcun effetto finanziario con riferimento all'anno 2026.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 3, valutati in 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, quanto a 7,1 milioni di euro per l'anno 2027, 8,4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 medesimo e, quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto precedentemente osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria, mentre, con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 857.585.924 euro per l'anno 2026, a 636.875.613 euro per l'anno 2027 e a 1.368.208.924 euro per l'anno 2028.
In proposito, pur considerando la relativa esiguità della riduzione prevista, appare utile, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
Fa presente poi che l'articolo 4 reca disposizioni volte a promuovere la contrattazionePag. 103 di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese attraverso un'evoluzione e il potenziamento di due strumenti previsti a legislazione vigente, la bacheca gestita dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e i contratti a due vie stipulati dal GSE, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 17 del 2022.
La riforma della disciplina dei contratti a due vie garantisce maggiore flessibilità allo strumento e la copertura dei costi di mantenimento degli impianti. Assicura poi l'equivalenza fra i volumi contrattualizzati dal lato dell'offerta e dal lato della domanda e prevede che i prezzi contrattuali dal lato della domanda non siano mai inferiori al prezzo di esercizio più alto dal lato dell'offerta; in tal modo sterilizza la possibilità che vi siano effetti negativi a carico degli oneri generali di sistema.
Il potenziamento della bacheca del GME prevede il rilascio da parte del GSE e di SACE di garanzie entro i limiti stabiliti dalla norma in commento e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
L'articolo in esame prevede poi, a favore di taluni impianti di potenza superiore a 20 kilowatt che stipulano contratti di lungo termine al termine di un precedente periodo di incentivazione, una premialità riconosciuta dall'Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione, pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione.
Per determinare gli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento di tale premialità, la relazione tecnica ipotizza un ampio tasso di adesione, pari al 50 per cento, un prezzo medio di mercato pari a 100 euro (dunque di poco inferiore al prezzo unico nazionale medio nel 2025, pari a 115,13 euro) e un prezzo del PPA nell'ambito del servizio di aggregazione di 40 euro/megawattora. Sulla base di dette ipotesi il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la relazione tecnica stimano costi, a carico degli oneri generali di sistema, pari a 45 milioni di euro nel 2028. Negli anni successivi, la relazione tecnica prospetta un incremento graduale di tali costi, che raggiungerebbero i 156 milioni di euro a decorrere dal 2034. Questi sono posti a carico degli oneri generali di sistema (al pari delle tariffe incentivanti riconosciute dai meccanismi in via di cessazione).
In particolare, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari qualifica come maggiori spese correnti gli effetti derivanti dalla premialità riconosciuta dall'Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione, e come maggiori entrate tributarie gli effetti derivanti dall'incremento degli oneri generali di sistema riscossi attraverso le bollette elettriche connesso all'erogazione della citata premialità. Tali effetti sembrerebbero riconducibili, sebbene la relazione tecnica non rechi indicazioni al riguardo, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato – che raccoglie e gestisce gli oneri di sistema, redistribuisce le risorse così ottenute e finanzia misure energetiche e ambientali. Gli effetti complessivi per la finanza pubblica che ne derivano, comunque, secondo i dati riportati dalla relazione tecnica, sono di segno opposto e di pari importo e pertanto non comportano variazioni dei saldi stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
In merito alla rilevazione di tali effetti, rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 2.
Osserva inoltre che l'articolo 5 abroga le disposizioni che prevedono l'istituzione di un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili e dispongono una revisione dei meccanismi di riconoscimento di prezzi minimi garantiti a favore degli impianti termoelettrici alimentati da bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse, in modo da prevederne il riconoscimento su un numero limitato di ore, in base alle esigenze di flessibilità del sistema elettrico e di continuità degli impianti produttivi connessi, e Pag. 104fino a un tendenziale massimo di spesa predefinito a carico della componente ASOS della tariffa elettrica.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari qualifica come minori spese correnti gli effetti derivanti dalla riduzione del fabbisogno ASOS generato dalla revisione del meccanismo dei prezzi minimi garantiti e come minori entrate tributarie gli effetti derivanti dalla conseguente riduzione degli oneri generali da porre a carico della tariffa elettrica. Come per l'articolo 4, tali effetti sembrerebbero riconducibili, sebbene la relazione tecnica non rechi indicazioni al riguardo, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato – che raccoglie e gestisce gli oneri di sistema, redistribuisce le risorse così ottenute e finanzia misure energetiche e ambientali. Gli effetti complessivi per la finanza pubblica che ne derivano, comunque, secondo i dati riportati dalla relazione tecnica, sono di segno opposto e di pari importo e pertanto non comportano variazioni dei saldi stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
In merito alla rilevazione di tali effetti, rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 2.
Osserva poi che l'articolo 6 da un lato prevede il riconoscimento ai titolari di impianti termoelettrici del rimborso di alcuni costi e oneri tariffari relativi all'acquisto di gas, dall'altro, affida all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) compiti di verifica affinché tali agevolazioni siano trasferite nelle offerte di vendita riferite ai medesimi impianti e di valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari qualifica come maggiori spese correnti, gli effetti derivanti dai rimborsi riconosciuti ai produttori termoelettrici nonché dall'incremento del fabbisogno derivante dalla riduzione della componente ASOS (relativa alle energie rinnovabili) e di altre componenti connesse alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e come maggiori entrate tributarie gli effetti derivanti dall'incremento degli oneri generali di sistema riscossi attraverso le bollette elettriche a compensazione del maggior fabbisogno complessivamente derivante dall'estensione dei predetti rimborsi. Come per le norme precedentemente illustrate, tali effetti sembrerebbero riconducibili, sebbene la relazione tecnica non rechi indicazioni al riguardo, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato – che raccoglie e gestisce gli oneri di sistema, redistribuisce le risorse così ottenute e finanzia misure energetiche e ambientali. Gli effetti complessivi per la finanza pubblica che ne derivano, comunque, secondo i dati riportati dalla relazione tecnica, sono di segno opposto e di pari importo e pertanto non comportano variazioni dei saldi stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
In merito alla rilevazione di tali effetti, rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 2.
In relazione all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che l'autorizzazione per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, sia rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale – AIA. Sottolinea che il procedimento ha durata non superiore a dieci mesi, non prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto. Fa, inoltre, presente che i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati.
Sottolinea quindi che dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed evidenzia che le amministrazioni competenti provvedono alla relativa Pag. 105attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica precisa che la maggior parte delle pratiche riguarda la regione Lombardia che, in base a quanto disposto dalle norme in esame, può continuare a delegare alle province le funzioni di autorità competente per le autorizzazioni integrate ambientali riconducibili alla realizzazione dei centri dati. Rileva quindi che per le rimanenti regioni, sempre secondo la relazione tecnica, il numero dei progetti consente alle amministrazioni competenti di poter svolgere le relative attività con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ciò premesso, pur prendendo atto che l'obiettivo dell'intervento normativo è quello di semplificare e accelerare il processo autorizzativo e che le disposizioni sono corredate della clausola di invarianza finanziaria, ritiene necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare la sostenibilità degli adempimenti per le amministrazioni interessate, tenuto conto che le disposizioni stabiliscono termini precisi – 10 mesi, eventualmente prolungati di tre mesi in caso di circostanze eccezionali – per la conclusione del procedimento.
Osserva inoltre che l'articolo 10 istituisce un servizio di liquidità nel mercato del gas in base al quale gli operatori sottoscrivono contratti con SNAM per la cessione a pronti, a fronte di un premio determinato sulla base di procedure competitive, di quantitativi di gas ai prezzi registrati al Title transfer facility (TTF) maggiorati di un corrispettivo a copertura del rischio di volatilità dei prezzi di mercato. Gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di gas a prezzi marginali più elevati rispetto ai prezzi TTF devono essere retrocessi a SNAM da parte degli operatori selezionati e sono impiegati a riduzione degli oneri generali di sistema. Il costo massimo conseguente al riconoscimento di detti premi è stabilito in misura fissa a 200 milioni di euro. A tal fine si prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla vendita di gas stoccato da parte di SNAM versate a CSEA ai sensi del precedente articolo 9.
Fa presente che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari qualifica gli effetti derivanti dalle disposizioni in commento quale spesa corrente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, imputandoli all'anno corrente.
In merito a tale classificazione e imputazione degli oneri rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 2.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Atto n. 382.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione delle direttive sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento, in materia di occupazione e impiego, in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e della direttiva sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni sulle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3, fa presente che la relazione tecnica fornisce i dati retributivi utilizzati come parametro per la determinazione della retribuzione del presidente e dei componenti dell'Organismo per la parità, che appaiono congrui rispetto ai compensi stabiliti, ai sensi della legislazione vigente, per tali figure professionali nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il costo complessivo dei cinque componenti dell'Organismo, comprensivo di tutti gli oneri connessi al trattamento economico, a decorrere dal 2027, risulta, a suo avviso, correttamente stimato per un importo complessivo pari a 1.854.625,77 euro annui. In relazione ai rimborsi spese, posto che si tratta di spesa fissata dall'articolo 3, comma 12, entro un tetto massimo di 35.000 euro annui e che la relativa attività ha carattere rimodulabile, non ha nulla da osservare.
In generale, relativamente alle funzioni attribuite all'Organismo dall'articolo 4, anche se la relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri, ritiene che andrebbero comunque forniti elementi informativi circa le risorse disponibili per lo svolgimento delle attività indicate.
In relazione alla possibilità di costituire sezioni territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera i), fa presente che pur trattandosi di una facoltà sarebbe opportuno che il Governo fornisca puntuali indicazioni in ordine alle risorse eventualmente disponibili a tale fine.
Per i profili di quantificazione dell'articolo 5, in relazione alla componente di spesa relativa al personale dell'Ufficio posto alle dipendenze dell'Organismo, riscontra la congruità e la corrispondenza dei parametri retributivi considerati nella stima delle platee interessate – 1 dirigente di I fascia, 3 dirigenti di II fascia e 29 unità non dirigenziali – Aree A e B. Al riguardo, ritiene che andrebbe comunque fornita conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi assunta di 10 ore di straordinario mensili per il personale non dirigenziale.
Relativamente alla stima degli oneri previsti per gli esperti, considerato che la norma pone una spesa massima di 500.000 euro annui, che costituisce limite per i relativi contratti, non ha nulla da osservare.
Nel complesso, sommando gli oneri complessivi previsti per i compensi dell'organo collegiale dell'Organismo, pari a 1.854.626 euro, dall'articolo 3 con quelli previsti per l'Ufficio in esame, pari a 3.477.160 euro, cui si aggiungono 500.000 euro per gli esperti, rileva che si perviene alla cifra complessiva di oneri di personale pari a 5.831.786 euro annui, a decorrere dal 2027.
In generale, sulla tabella della relazione tecnica riepilogativa dei fabbisogni di spesa funzionali e strumentali, ritiene che andrebbero forniti i criteri e i parametri utilizzati per la stima degli oneri per ciascuna delle voci di spesa a carattere generale, riferibili ad affitto, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie, facchinaggio, nonché per le componenti di spesa a titolo di servizi tecnici e di supporto e assistenza, nonché per l'allestimento della sala conferenze. Inoltre, poiché nella tabella di riepilogo complessivo fornita dalla relazione tecnica risultano oneri annui per interventi pari a 272.000 euro, senza ulterioriPag. 107 specificazioni, ritiene che andrebbero illustrati i criteri di quantificazione e i parametri utilizzati a tal fine.
Per quanto riguarda la copertura, prevista all'articolo 6, comma 1, lettera a), quanto a 272.555 euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, rileva che risulta verificata la sussistenza delle risorse sul capitolo 2184 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione alla copertura, prevista all'articolo 6, comma 1, lettera b), quanto a 7.327.446 euro annui a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riscontrata la capienza del Fondo, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati a carico delle medesime risorse.
In merito all'articolo 6, comma 2, che attribuisce all'Organismo per la parità una somma, nel limite massimo di 2.035.357 euro annui, rileva che non è specificato l'anno di inizio e non risulta disciplinata dallo schema di decreto in esame la procedura per l'esatta determinazione della somma. In aggiunta, fa presente che né la norma né le relazioni annesse allo schema di decreto specificano le finalità di tale stanziamento. Ritiene che andrebbero pertanto fornite informazioni circa la destinazione di tali spese, in particolare se correlate alle funzioni e alle attività previste per l'Organismo ai sensi dell'articolo 4, valutando la possibilità di ricorrere ad una formulazione più dettagliata della norma.
Inoltre, poiché la relativa copertura è disposta a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni sulla compatibilità di tale assegnazione rispetto agli altri interventi di spesa già programmati sullo stesso Fondo.
Infine, in coerenza con il comma 4 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, ritiene che andrebbe fornito il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi, al fine di verificare gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto.
In relazione all'articolo 7, che attribuisce all'Organismo per la parità compiti di ricezione di denunce, assistenza gratuita alle vittime, promozione di tentativi di conciliazione e attività di mediazione, su cui la relazione tecnica non si sofferma, ritiene che andrebbero evidenziate le risorse che potranno essere destinate allo svolgimento di tali attività.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel chiedere alla rappresentante del Governo di fornire indicazioni sulla posizione del Governo rispetto al mantenimento della rete dei Consiglieri e delle Consigliere di parità, operanti a livello regionale e territoriale, solleva interrogativi sull'attuale forma di finanziamento, seppur da lei ritenuta modesta, in caso di soppressione delle suddette figure.
Inoltre, in considerazione della neutralità finanziaria dello schema di decreto in esame, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiede che venga accertata l'adeguatezza della spesa prevista per i costi di funzionamento dell'Organismo per la parità, istituito ai sensi del provvedimento in esame, e per le diverse attività connesse all'espletamento delle relative funzioni.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. Pag. 108– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Atto n. 379.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti i dalla relatrice nella seduta del 24 febbraio scorso, fa presente preliminarmente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alla raccolta e al trattamento dei dati sul divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e femminile che dovranno essere comunicati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, dai datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 100 dipendenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, segnala il predetto Ministero potrà avvalersi del personale e delle infrastrutture digitali esistenti già impiegati per l'adempimento delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che, dal punto di vista strettamente operativo, non differiscono da quelle introdotte con la disposizione in esame.
Rileva, quindi, che la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati previsti dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame risulta inferiore rispetto a quella delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che, ai sensi del richiamato articolo 46, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.
Osserva, in particolare, come risulta dalle più aggiornate informazioni disponibili nell'Archivio statistico delle imprese attive, che le imprese private che occupano oltre 100 dipendenti sono pari a 13.863, mentre le istituzioni pubbliche che impiegano oltre 50 dipendenti sono 2.393, non essendo possibile isolare i dati relativi alle istituzioni pubbliche con oltre 100 dipendenti.
Con riferimento alla disposizione di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 9, che demanda all'adozione di appositi decreti ministeriali la definizione, tra l'altro, di eventuali iniziative di formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento, segnala che per quanto concerne i datori di lavoro pubblici eventuali necessità formative saranno realizzate nel quadro dell'ordinaria programmazione dei fabbisogni formativi delle singole amministrazioni e, in ogni caso, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sottolinea inoltre che l'Organismo di monitoraggio, istituito dall'articolo 14, potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a tal fine avvalendosi del supporto operativo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle funzioni che tale Dipartimento già svolge in materia di raccolta e monitoraggio di dati relativi alle retribuzioni e alle politiche salariali.
Precisa, infine, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività inerenti alla trasmissione su base annuale ad Eurostat dei dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, ai sensi dell'articolo 15 del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a Pag. 109carico della finanza pubblica, da un lato ricorrendo alle risorse finanziarie iscritte sui pertinenti capitoli di spesa delle direzioni generali afferenti al suddetto Dipartimento e, dall'altro, avvalendosi di protocolli d'intesa già in essere con altre amministrazioni, ivi incluso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, concernenti l'analisi dei dati.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (Atto n. 379);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alla raccolta e al trattamento dei dati sul divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e femminile che dovranno essere comunicati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, dai datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 100 dipendenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
in particolare, il predetto Ministero potrà avvalersi del personale e delle infrastrutture digitali esistenti già impiegati per l'adempimento delle attività connesse all'attuazione dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, che, dal punto di vista strettamente operativo, non differiscono da quelle introdotte con la disposizione in esame;
la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati previsti dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame risulta inferiore rispetto a quella delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che, ai sensi del richiamato articolo 46, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;
in particolare, come risulta dalle più aggiornate informazioni disponibili nell'Archivio statistico delle imprese attive, le imprese private che occupano oltre 100 dipendenti sono pari a 13.863, mentre le istituzioni pubbliche che impiegano oltre 50 dipendenti sono 2.393, non essendo possibile isolare i dati relativi alle istituzioni pubbliche con oltre 100 dipendenti;
con riferimento alla disposizione di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 9, che demanda all'adozione di appositi decreti ministeriali la definizione, tra l'altro, di eventuali iniziative di formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento, per quanto concerne i datori di lavoro pubblici eventuali necessità formative saranno realizzate nel quadro dell'ordinaria programmazione dei fabbisogni formativi delle singole amministrazioni e, in ogni caso, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
l'Organismo di monitoraggio istituito dall'articolo 14 potrà provvedere agli adempimenti di propria competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a tal fine avvalendosi del supporto operativo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione delle funzioni che tale Dipartimento già svolge in materia di raccolta e monitoraggio di dati relativi alle retribuzioni e alle politiche salariali;
Pag. 110il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività inerenti alla trasmissione su base annuale ad Eurostat dei dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, ai sensi dell'articolo 15 del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un lato ricorrendo alle risorse finanziarie iscritte sui pertinenti capitoli di spesa delle direzioni generali afferenti al suddetto Dipartimento e, dall'altro, avvalendosi di protocolli d'intesa già in essere con altre amministrazioni, ivi incluso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, concernenti l'analisi dei dati,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) osserva che il provvedimento in esame, nel recepire la direttiva (UE) 2023/970, intende introdurre un processo di monitoraggio e di trasmissione di dati in materia di parità retributiva tra i lavoratori e le lavoratrici che non appare coordinato con le previsioni già contenute nella normativa vigente, a partire dalle disposizioni dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificate, da ultimo dalla legge n. 162 del 2021.
Chiede, pertanto, se i meccanismi previsti dallo schema di decreto si sostituiscano o si sovrappongano a quelli già previsti dalla normativa richiamata, che prevede analoghi obblighi di comunicazione a carico delle imprese con oltre cinquanta dipendenti e la trasmissione di una relazione al Parlamento, oltre a istituire la certificazione per la parità di genere. Nel domandarsi, quindi, quali siano le ragioni che abbiano spinto il Governo a non intervenire mediante modifiche alle disposizioni precedentemente richiamate, sottolinea come la normativa vigente preveda un ampio coinvolgimento anche delle Consigliere e dei Consiglieri territoriali e regionali di parità, che non vengono tuttavia citati dallo schema in esame, probabilmente in ragione dell'intenzione di superare tale modello organizzativo.
Alla luce di quanto espresso, sollecita quindi un maggior approfondimento sulle implicazioni anche di carattere finanziario derivanti dal mancato coordinamento tra lo schema di decreto in esame e la normativa vigente.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni della deputata Bonetti, sollecita ulteriori approfondimenti sui profili di competenza della Commissione.
Considera, ad esempio, non esaustivo il chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo con riguardo alla quantificazione del numero di imprese tenute a trasmettere i dati previsti dall'articolo 9 del provvedimento in esame, che risulta inferiore rispetto alla platea delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti, già considerate ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006. Tale dato, ovviamente non contestabile, non testimonia, a suo avviso, la neutralità finanziaria del provvedimento, posto che non si risulta in alcun modo chiarito se, come sembra, gli adempimenti previsti dal provvedimento in esame si sovrappongano a quelli già disciplinati dal citato articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Invita, inoltre, a considerare le implicazioni di carattere finanziario che deriverebbero dall'apertura di un'eventuale procedura di infrazione, nel caso in cui la direttiva (UE) 2023/970 non fosse correttamente attuata. A tale riguardo, richiama l'osservazione contenuta nel parere formulato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea sullo schema di decreto in esame, nel quale si segnalano disallineamenti tra il testo della direttiva oggetto di recepimento e lo schema di decreto legislativo. In particolare, segnala che la direttiva è applicabile ai datori di lavoro del Pag. 111settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, mentre il decreto in esame esclude dal proprio campo di applicazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente. Rileva un'analoga discrasia con riferimento alla nozione di «livello retributivo», posto che nella direttiva tale nozione assume valore onnicomprensivo, mentre lo schema in esame ne esclude i «trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali». Segnala, altresì, che lo schema non sembra recepire in modo puntuale le previsioni dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/970 con riferimento alle informazioni fornite dai datori di lavoro sul divario retributivo tra i lavoratori e le lavoratrici, nonché le disposizioni dell'articolo 14 della medesima direttiva in materia di tutela dei diritti.
Ritiene pertanto doveroso un approfondimento sui temi testé segnalati, acquisendo al riguardo i necessari chiarimenti da parte del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, considerata l'ampiezza dei chiarimenti richiesti dalle deputate Bonetti e Guerra, si riserva di fornire i necessari elementi informativi in una prossima seduta, all'esito di un approfondimento operato con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Assicura, in ogni caso, che il Governo non procederà all'adozione definitiva del provvedimento prima del completamento dell'istruttoria da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia.
Atto n. 383.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 19 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, alle quali il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Al riguardo, fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito in favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia dell'unità navale «Garibaldi», la cui finalizzazione è prevista, presumibilmente, entro il mese di dicembre 2026.
Rammenta, in proposito, che, secondo quanto previsto dal citato articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare, la cessione a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante Pag. 112delle competenti Commissioni parlamentari. Al riguardo, fa presente che nel dossier redatto dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione.
Fa presente, in particolare, che il dossier segnala che la Repubblica d'Indonesia rientra tra i Paesi in via di sviluppo come stabilito dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE e che l'Unione europea e la medesima Repubblica d'Indonesia hanno sottoscritto a Giacarta il 9 novembre 2009 un Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione, ratificato dall'Italia con la legge 27 ottobre 2011, n. 192, che prevede il rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse, inclusi, tra gli altri, quelli della sicurezza, della lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo, del contrasto alle attività illecite nonché della tutela degli spazi marittimi, consentendo altresì ai singoli Stati membri di adottare iniziative attuative coerenti con le finalità generali del citato Accordo.
Osserva che in tale contesto, il citato dossier informa inoltre che, a partire dall'anno 2021, le Parti hanno avviato interlocuzioni di carattere generale – riconducibili alle finalità previste dal quadro pattizio allora vigente, nello specifico il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, firmato a Giacarta il 18 febbraio 1997 ed entrato in vigore il 9 aprile 2013 – nel corso delle quali la Repubblica d'Indonesia ha rappresentato la volontà di ricevere unità navali dismesse, allo scopo di promuovere la valorizzazione di assetti navali non più in servizio.
Per quanto attiene all'unità navale oggetto di cessione, rileva che il dossier fa presente che la stessa è stata progettata e realizzata quale unità portaeromobili a spiccata connotazione difensiva, destinata a funzioni di comando e controllo, sicurezza aeronavale e supporto a operazioni multinazionali di gestione delle crisi, e verrebbe resa disponibile per la cessione priva di capacità operative offensive, in quanto i sistemi d'arma presenti non sono funzionanti, e dotata esclusivamente dei sistemi essenziali alla sicurezza, alla vivibilità di bordo e alla propulsione, al solo fine di consentire la navigazione per il trasferimento. In questo senso, la nave si qualificherebbe quale mezzo a carattere difensivo non solo per le sue caratteristiche in astratto, ma anche per la sua configurazione tecnica, nonché per l'assenza di capacità offensive autonome e per la destinazione d'uso prevedibile, limitata a finalità di sicurezza e difesa passiva.
Evidenzia, altresì, che la citata unità navale «Garibaldi», entrata in servizio nei primi anni '80 del secolo scorso, è stata posta nella posizione amministrativa di riserva a decorrere dal 31 dicembre 2024, in ragione del raggiungimento del termine del ciclo di vita operativo e della sopravvenuta obsolescenza tecnico-operativa, che rendono la medesima unità navale non più rispondente agli attuali requisiti capacitivo-operativi, anche in considerazione dell'entrata in servizio di nuove unità di classe più recente, caratterizzate da maggiore flessibilità, interoperabilità e proiezione multi-dominio.
Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, segnala che il predetto dossier sottolinea che la cessione a titolo gratuito disposta dallo schema di decreto in esame dell'unità navale, per un valore complessivo stimato in circa 54 milioni di euro, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, giacché non determina nuovi impegni di spesa da parte dell'amministrazione della difesa.
Fa, inoltre, presente che il dossier evidenzia, viceversa, come la cessione consenta di evitare rilevanti costi di mantenimento attualmente sostenuti dalla Marina militare italiana, che per l'anno 2025 sono stati quantificati in circa 5 milioni di euro, principalmente riconducibili a consumi di energia elettrica, servizi di vigilanza, sicurezza e attività minime necessarie a garantire la vivibilità e l'integrità della piattaforma.
Rammenta che nel medesimo dossier viene, inoltre, precisato che, qualora l'unità Pag. 113navale non dovesse essere ceduta, la Marina militare sarebbe tenuta ad avviare la procedura di alienazione finalizzata alla successiva demolizione, la cui durata è stimata in non meno di 24 mesi, con costi complessivi valutabili in circa 18,7 milioni di euro, cui potrebbero peraltro aggiungersi ulteriori costi a carico dell'amministrazione nel caso in cui la demolizione dovesse avvenire a titolo oneroso, nell'eventualità, peraltro già verificatasi in precedenti esperienze, che nessun operatore economico presenti offerte valide per l'acquisizione dello scafo destinato alla demolizione.
Rileva poi che il dossier conclude asserendo che, alla luce del quadro sopra descritto, la cessione a titolo gratuito dell'unità navale «Garibaldi» si configura quale opzione economicamente sostenibile e complessivamente più conveniente rispetto alle ipotesi alternative di mantenimento in riserva o di alienazione, giacché consente di eliminare costi certi e rilevanti e di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a ulteriori oneri futuri.
Su un piano più ampio, osserva come il dossier evidenzi, peraltro, come la cessione potrebbe contribuire all'ulteriore consolidamento dei canali di cooperazione con l'Indonesia apertisi con la recente vendita all'Indonesia di due unità navali classe PPA, per un valore complessivo di circa 1,25 miliardi di dollari, con potenziali ricadute positive sotto il profilo industriale ed economico. In particolare, in questo contesto potrebbero determinarsi la finalizzazione di ulteriori contratti navali, tra cui la fornitura di 6 sommergibili classe DGK (DRASS), per un valore stimato di circa 480 milioni di euro; la finalizzazione di contratti per la fornitura di velivoli M-346, per un valore di circa 600 milioni di euro; la fornitura di tre velivoli per pattugliamento marittimo, per un valore di circa 450 milioni di euro.
Pur prendendo atto di quanto rappresentato nel citato dossier in merito alla circostanza che la cessione a titolo gratuito dell'unità navale «Garibaldi» non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, per le motivazioni in precedenza illustrate, ritiene opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'eventuale presenza di ulteriori costi riferiti, in particolare, alla consegna dell'unità navale in questione.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Marco GRIMALDI (AVS), nel prendere atto che lo schema di decreto in esame dispone la cessione a titolo gratuito dell'unità navale «Garibaldi», avente un valore complessivo stimato in circa 54 milioni di euro, reputa che la compensazione con le potenziali ricadute economiche positive, sotto il profilo industriale ed economico, richiamato nel dossier allegato allo schema di decreto in esame, celi in sostanza un pericoloso intreccio di interessi pubblici e privati.
Nel constatare che la suddetta cessione può consentire di evitare i costi di mantenimento della citata unità portaeromobili, quantificati in circa 5 milioni di euro annui, osserva che, a fronte delle predette ricadute economiche, di cui beneficerebbero, a suo dire, tre imprese private, lo Stato si appresta, viceversa, a cedere a titolo gratuito un bene il cui valore residuo è stimato in 54 milioni di euro.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente che stanno per riprendere la seduta dell'Assemblea nella quale sono previste immediate votazioni e invita, pertanto, il deputato Grimaldi a concludere il suo intervento.
Marco GRIMALDI (AVS) lamenta che, non avendo potuto concludere il proprio intervento, nel corso della prossima seduta la Commissione potrebbe procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza anche in assenza dei chiarimenti che si apprestava a chiedere.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle considerazioni del deputato Grimaldi, ribadisce l'esigenza di approfondire alcuni profili di carattere economico-finanziarioPag. 114 del provvedimento in esame, riservandosi di formulare le proprie richieste di chiarimento nel corso della prossima seduta. A tale riguardo, ribadisce l'esigenza che il Governo fornisca i necessari elementi informativi prima che la Commissione si esprima sul provvedimento.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), constatando che tutti i componenti della Commissione dei gruppi di maggioranza, ad eccezione del relatore, hanno abbandonato i lavori della Commissione, chiede al presidente se sussistano le condizioni per l'espressione da parte della Commissione delle deliberazioni di propria competenza.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, sottolinea che la rappresentante del Governo si è già riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e che, pertanto, non ci sono le condizioni perché la Commissione possa esprimersi già in questa seduta, anche considerando che il relatore non ha formulato alcuna proposta di deliberazione. Assicura, comunque, che i deputati dell'opposizione avranno la possibilità di formulare le loro richieste di chiarimento nella prossima seduta e che, qualora il Governo non fosse in grado di rispondere in tale sede, prima di procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza, la Commissione attenderà l'esito degli approfondimenti istruttori dell'Esecutivo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.