ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.
Variazione nella composizione della Commissione.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che, per il gruppo PD-IDP, la deputata Rosanna Filippin ha cessato di far parte della Commissione mentre, per il medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Nicola Stumpo.
Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) saluta le colleghe e i colleghi della Commissione, cui porge i propri ringraziamenti.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Atto n. 379.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2023/970. Ricorda che la direttiva, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2026, stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne («principio della parità di retribuzione»), sancito dall'articolo 157 del TFUE, e del divieto di discriminazione (di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE), in particolare tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.
Il recepimento della direttiva è stato previsto dall'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che, fra i principi e criteri direttivi, include specificamente quello di apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali.
In attuazione della citata legge di delegazione europea, lo schema di decreto legislativo in esame introduce dunque norme volte a dare attuazione al principio della parità di retribuzione.
Passando all'illustrazione dei principali contenuti, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi più approfondita, rileva che gli articoli da 1 a 3 individuano l'oggetto, le finalità, l'ambito Pag. 232di applicazione e le definizioni del decreto medesimo; l'articolo 4 individua le nozioni di «stesso lavoro» e di «lavoro di pari valore», che sono poste a base dell'effettiva comparabilità fra retribuzioni di lavoratori e lavoratrici; l'articolo 5 estende parte della presente disciplina anche ai candidati all'assunzione, dunque prima dell'instaurazione di un rapporto di lavoro; l'articolo 6 prevede l'obbligo, per i datori di lavoro, di rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare le retribuzioni e le progressioni economiche, escludendo da tali obblighi i datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti; gli articoli 7 e 8 riconoscono il diritto dei lavoratori ad ottenere informazioni sui livelli retributivi medi ripartiti per sesso; gli articoli 9 e 10 disciplinano la raccolta di dati da parte dei datori di lavoro e le valutazioni che essi devono svolgere, congiuntamente con i rappresentanti dei lavoratori, al sussistere di determinate condizioni; l'articolo 11, con clausola generale, prevede l'applicabilità della disciplina sulla protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati a tutte le comunicazioni svolte in attuazione del decreto in esame; gli articoli 12 e 13 prevedono gli strumenti di tutela e le sanzioni mentre l'articolo 14 istituisce un apposito Organismo di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a chiusura, l'articolo 15 prevede la trasmissione periodica dal Ministero del lavoro ad Eurostat di una serie di pertinenti dati statistici.
Le disposizioni del decreto in esame sono, in linea generale, coerenti con la direttiva in recepimento. Inoltre – nella maggior parte dei casi – quando talune previsioni della direttiva non sono state recepite nel decreto in esame, la relazione illustrativa e la tavola di concordanza forniscono motivazioni puntuali e idonee a giustificare tale scelta: si tratta, in sostanza, di circostanze nelle quali le norme della direttiva sono già presenti nell'ordinamento nazionale e pertanto non necessitano di recepimento specifico.
Ciò premesso, tuttavia, segnala che in alcuni casi permangono, fra la direttiva in recepimento e lo schema di decreto legislativo in esame, dei disallineamenti sui quali i chiarimenti delle relazioni governative non sono risolutivi e in rapporto ai quali ritiene opportuno che la XIV Commissione chieda alla Commissione di merito di effettuare una specifica valutazione.
Si tratta, in particolare, dei seguenti casi:
la direttiva è applicabile ai datori di lavoro del settore pubblico e privato e a tutti i lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro (articolo 2 della direttiva) mentre il decreto in esame esclude dal proprio campo di applicazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente (articolo 2, comma 2, del decreto);
mentre la nozione di «retribuzione» risulta coerente nei due testi normativi, la nozione di «livello retributivo» appare onnicomprensiva nella direttiva (articolo 3 della direttiva), laddove il decreto ne esclude i «trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali» (articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto);
riguardo alle informazioni fornite dai datori di lavoro sul divario retributivo fra i lavoratori e le lavoratrici, non è oggetto di recepimento esplicito la previsione (di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva) ai cui sensi l'esattezza delle informazioni è confermata dalla dirigenza del datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro.
In conclusione poiché, al di là dei predetti aspetti, nel decreto in esame non si riscontrano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, rivolta a chiedere alla Commissione di merito di effettuare una puntuale valutazione circa il miglior recepimento della direttiva del 2023 (vedi allegato 1).Pag. 233
Avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del Gruppo PD-IDP (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.
Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere formulata dal Gruppo PD-IDP.
Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta del relatore e il voto favorevole sulla proposta alternativa di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.10.
Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
(Deliberazione di una proroga del termine).
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi di attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese – fissato al 31 marzo 2026 – rinviandolo al 30 settembre 2026.
Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera, di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone pertanto di deliberare la proposta del termine dell'indagine conoscitiva al 30 settembre 2026.
Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione di proroga al 30 settembre 2026 del termine di scadenza dell'indagine.
La Commissione approva.
La seduta termina alle 14.15.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 11 marzo 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.
La seduta comincia alle 14.15.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati e che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.
COM (2025) 841 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.
Calogero PISANO (FDI), relatore, formula una proposta di documento (vedi allegato 3), di cui illustra i contenuti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.
Pag. 234Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
COM (2025) 941 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.
COM (2025) 942 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione.
COM(2025) 943 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere motivato).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2026.
Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, formula una proposta di documento (vedi allegato 4), di cui illustra i contenuti.
Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa la scadenza dei termini relativamente per l'esame del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà in merito all'atto in oggetto agli atti in esame.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, fornisce informazioni circa la scadenza del periodo di otto settimane previsto dal Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà, che – per il primo atto del pacchetto – corrisponde al 16 marzo prossimo, e, in linea generale, circa i termini previsti dal parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2010 per la richiesta di rimessione all'Aula
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) 2018/858, (UE) 2019/2144 e (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione delle prescrizioni tecniche e delle procedure di prova per i veicoli a motore e che abroga la direttiva 70/157/CEE del Consiglio e il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2025) 993 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE per esentare taluni veicoli elettrici della categoria N2 dall'obbligo di montaggio e impiego di dispositivi di limitazione della velocità.
COM(2025) 999 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2026.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione della relatrice, on. Rossello, propone di rinviare del seguito dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869.
COM(2025) 1006 final.
Pag. 235
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.
COM(2025) 1007 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, fa presente che le proposte in esame fanno parte di un pacchetto unitario sulle reti europee presentato dalla Commissione europea per ammodernare le infrastrutture energetiche e garantire un approvvigionamento sicuro e affidabile, riducendo il costo dell'energia e avvicinando il raggiungimento dell'indipendenza energetica. A tal fine, si propone di abrogare e sostituire il regolamento TEN-E e di modificare molteplici atti legislativi in materia di energia.
Gli interventi prospettati introducono una prospettiva europea in materia di pianificazione delle infrastrutture energetiche e intendono aumentarne il livello di interoperabilità, accelerare le procedure di autorizzazione e garantire che i costi dei progetti transfrontalieri siano ripartiti equamente.
Ricorda che le proposte si inseriscono nel contesto degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia e della dipendenza dai combustibili fossili individuati dal piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili e da RepowerEU, intenti sempre più attuali considerando le recenti perturbazioni dell'approvvigionamento di petrolio e gas provenienti dal Medio Oriente.
Il livello di prezzi, in particolare, è negativamente influenzato dall'insufficiente livello di integrazione raggiunta tra le infrastrutture energetiche dell'UE, che è ancora al di sotto dell'obiettivo del 15 per cento da raggiungere entro il 2030 in tredici Stati membri, Italia compresa. Anche per questo motivo, a fine 2024, i prezzi al dettaglio dell'energia elettrica nell'UE superavano di oltre il 100 per cento quelli degli Stati Uniti.
Evidenzia che in riferimento alla dipendenza dalle fonti fossili, invece, per quanto l'UE abbia quasi dimezzato il suo consumo di carbon fossile e di lignite tra il 2018 e il 2024, stando ai dati riportati dalla Commissione europea nella comunicazione sul pacchetto sulle reti europee, nel 2024 sono stati spesi ancora circa 375 miliardi di euro per le importazioni di combustibili fossili.
Sottolinea che, contestualmente alle proposte, è stata presentata una comunicazione che delinea un piano per modernizzare l'infrastruttura energetica dell'UE in cui la Commissione europea sostiene l'urgente necessità di favorire un coordinamento tra la pianificazione nazionale e quella a livello UE, accelerando la realizzazione dei progetti infrastrutturali europei mediante: 1) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per limitarne la durata; 2) il consolidamento delle catene di approvvigionamento; 3) la mobilitazione degli investimenti privati per garantire un'espansione della rete a prezzi accessibili; e 4) il rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture energetiche.
Ciò premesso, e rinviando per maggiori dettagli al dossier predisposto dal Servizio RUE, segnala che la Commissione europea propone, in estrema sintesi, misure volte a:
garantire che i progetti inclusi nei piani di sviluppo della rete e selezionati come progetti di interesse comune (PIC) o progetti di interesse reciproco (PIR) rispondano a esigenze infrastrutturali individuate;
agevolare l'utilizzo di strumenti di ripartizione dei costi per realizzare rapidamente i progetti transfrontalieri;
semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
rafforzare la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture.
Considera importante evidenziare che il Governo italiano, in sede di Consiglio, ha Pag. 236espresso riserve sulla possibile condivisione dei costi anche per infrastrutture energetiche prive di benefici diretti e sulla pianificazione centralizzata a livello UE in quanto potrebbero non essere adeguatamente tenute in conto le singole specificità nazionali. Il Governo ha inoltre evidenziato l'esigenza di garantire un elevato grado di certezza amministrativa nelle procedure autorizzative, senza rimettere in discussione il quadro recentemente definito per le rinnovabili.
Conclude rilevando che le perplessità del Governo italiano sono condivise con diverse sfumature da altri Paesi, quali la Francia, la Germania e la Svezia. Favorevoli complessivamente al pacchetto sono Spagna e Grecia.
Antonio GIORDANO (FDI), relatore, nel passare agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, oggetto primario dell'esame da parte della XIV Commissione, rileva anzitutto che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono costituite correttamente:
per la proposta di regolamento, dall'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'adozione degli orientamenti che intendono perseguire gli obiettivi e le priorità delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee di cui all'articolo 171 del TFUE;
per la proposta di direttiva, dagli articoli 192, paragrafo 1 e 194, paragrafo 2, del TFUE, che costituiscono la base giuridica per cui, rispettivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale, e per proporre misure volte a sviluppare energie nuove e rinnovabili e garantire il funzionamento del mercato dell'energia.
Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea giustifica la necessità di un intervento legislativo, relativamente alla proposta di regolamento, in quanto la pianificazione di infrastrutture che presentano una dimensione o un impatto transfrontaliero deve essere coordinata a livello UE e poiché lo sviluppo delle componenti interne delle reti nazionali incide sul livello e sull'efficienza degli scambi energetici tra Stati membri. Per quanto concerne il valore aggiunto, sottolinea che le singole iniziative nazionali non possono rafforzare in tempi rapidi le infrastrutture energetiche.
Con riferimento alla proposta di direttiva, la Commissione europea giustifica la necessità di intervenire per garantire un adeguato livello di armonizzazione tra gli Stati membri, migliorando il quadro normativo vigente e introducendo procedure autorizzative più rapide. Sotto il profilo del valore aggiunto, sottolinea che l'iniziativa assicura una gestione coordinata della transizione del sistema energetico ed evita approcci frammentati che deriverebbero dall'adozione di misure nazionali.
Ritiene che, nel corso dell'esame andrà verificata attentamente, anche alla luce della posizione del Governo italiano, l'effettiva coerenza con il principio di sussidiarietà della pianificazione centralizzata a livello UE in quanto essa presenta il rischio che non siano adeguatamente tenute di conto le singole specificità nazionali.
La Commissione europea ritiene inoltre le proposte complessivamente coerenti al principio di proporzionalità poiché si limitano a quanto necessario per garantire lo sviluppo e l'interoperabilità delle infrastrutture energetiche europee, non imponendo costi aggiuntivi significativi ai gestori dei sistemi di trasmissione, ai promotori dei progetti, agli Stati membri o alle autorità di regolazione. In relazione alla proposta di direttiva, specifica ulteriormente che le modifiche alla direttiva sul mercato dell'energia elettrica sono limitate ad un unico articolo e si limitano a chiarire i legami con il regolamento TEN-E e ad allineare la formulazione alle modifiche apportate alla direttiva sul mercato del gas.
Il pacchetto è accompagnato da una valutazione di impatto che stima che le Pag. 237misure prospettate consentiranno una riduzione dei costi di sistema pari a 14 miliardi di euro all'anno e delle emissioni di CO2 pari a circa 27 milioni di tonnellate all'anno.
Anche la coerenza delle proposte con il principio di proporzionalità richiederà un approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, soprattutto al fine di valutare se esse – come segnalato dal Governo nel corso dei negoziati – possano determinare incertezza amministrativa nelle procedure autorizzative, rimettendo in discussione il quadro recentemente definito per le rinnovabili.
Prima di concludere ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che il Parlamento svedese ha adottato, su entrambe, un parere motivato, esprimendo rilievi critici, tra le altre cose, sulla pianificazione centralizzata.
L'esame delle proposte risulta in corso nei Parlamenti di Danimarca e Finlandia, nel Bundesrat tedesco, nel Senato ceco e nella Camera dei deputati di Lussemburgo; la sola proposta di regolamento è esaminata anche dal Parlamento lettone.
Nessuna di queste assemblee ha segnalato al momento di avere rilievi critici.
Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 9 aprile 2026 e considerata la necessità di valutare approfonditamente le misure prospettate, anche in ragione dei rilievi avanzati dal Governo italiano in sede di Consiglio, propone anche a nome della collega De Monte di svolgere un breve ciclo di audizioni o l'acquisizione di memorie di soggetti istituzionali e di operatori qualificati quali ARERA, TERNA, GSE, ENI, ENEL, SNAM.
Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, dopo aver sottolineato l'opportunità di svolgere un confronto con il Parlamento svedese per prendere cognizione delle valutazioni da esso svolte, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 marzo 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.