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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2026
651.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 54

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 marzo 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
C. 1704 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 30 marzo 2026 e che, pertanto, la Commissione di merito ha chiesto di esprimere in data odierna il parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, evidenzia che la finalità della normativa proposta – anche alla luce delle vicende note come «caso Ferragni» – è garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti che promuovono, vendono o fornisconoPag. 55 prodotti, con particolare riguardo alle forme di pubblicità veicolate tramite internet.
  A tal fine, il disegno di legge rafforza gli obblighi di trasparenza già vigenti nel quadro della disciplina della tutela del consumatore da pratiche commerciali scorrette, introducendo specifici e ulteriori obblighi di informazione (ai consumatori) e di comunicazione (all'Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM) in capo a produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti i cui proventi siano in parte destinati ad una serie di soggetti impegnati in attività aventi finalità lato sensu benefiche.
  L'articolo 1 individua specificamente i potenziali destinatari di una parte dei proventi per finalità ritenute meritorie: si tratta di soggetti – anche costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero – che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale e che operano principalmente nei settori della cooperazione internazionale e dell'aiuto umanitario, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della cultura, della tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, dell'assistenza sociale e sanitaria, della promozione di diritti e valori civili, nonché del culto e delle attività di natura religiosa.
  Sono destinatari degli obblighi previsti dal disegno di legge i produttori e i professionisti, come definiti dal codice del consumo. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato specificato, nel comma 4, che per «professionista» si intende tanto il venditore quanto il soggetto che promuove l'acquisto del prodotto.
  Agli obblighi del disegno di legge in esame non soggiacciono, invece, gli enti non commerciali, purché non siano controllati o partecipati dai produttori o dai professionisti.
  L'articolo 2 indica gli obblighi di carattere informativo nei confronti dei consumatori che gravano sui soggetti indicati all'articolo 1 e le relative modalità di adempimento. Con specifico riferimento alle indicazioni da rendere nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto sono altresì tenuti anche i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale ovvero di influencer marketing.
  L'articolo 3 pone in capo a produttori e professionisti taluni obblighi di comunicazione all'AGCM, che è l'autorità competente a irrogare le sanzioni, previste dall'articolo 4.
  In particolare, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo, la violazione degli obblighi – sia quelli concernenti la omessa o erronea informazione ai consumatori dell'articolo 2, sia quelli di preventiva comunicazione all'AGCM di cui all'articolo 3 – comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, commisurata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita.
  Alla sanzione principale può accompagnarsi quella accessoria consistente nell'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti dell'AGCM, a cura e spese del produttore o del professionista interessato, nel proprio sito internet o nelle proprie pagine sociali telematiche. I proventi derivanti dalle sanzioni sono per la metà riassegnati allo stato di previsione del Ministero del lavoro e destinati a iniziative solidaristiche.
  In virtù dell'articolo 5, infine, gli obblighi della proposta in esame non si applicano alle promozioni, vendite e forniture in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Valentina D'ORSO (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi su una metodologia di lavoro parlamentare che, a suo avviso, è del tutto inaccettabile. Infatti, ancora una volta la Commissione è chiamata nella medesima seduta ad avviare e concludere l'esame di un provvedimento in sede consultiva, senza quindi consentire ai commissari di effettuare i necessari approfondimenti sulle tematiche trattate dal testo e di interesse della Commissione.Pag. 56
  Sottolinea, inoltre, come tale prassi sia spesso seguita per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, per i quali – come noto – i tempi di esame parlamentare sono assai più ridotti. Nel caso di specie, invece, si tratta di una proposta di legge ordinaria e di iniziativa parlamentare, rispetto alla quale, a suo avviso, una tale compressione dei tempi dell'esame appare assolutamente priva di giustificazioni.
  Ciò premesso, data l'impossibilità di approfondire gli specifici profili di competenza della Commissione evidenzia che la posizione del suo gruppo dovrà necessariamente conformarsi al giudizio formatosi sul merito in seno alla Commissione di merito, e orientarsi dunque verso il voto di astensione.
  La circostanza di non poter approfondire e maturare un autonomo indirizzo sui peculiari e importanti profili di competenza della Commissione Giustizia è una mortificazione della funzione consultiva dell'organo parlamentare su cui invita i colleghi ad un'attenta riflessione.

  Michela DI BIASE (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  Ciro MASCHIO, presidente, raccoglie e condivide l'osservazione della collega D'Orso, precisando che, in ogni occasione in cui ciò sia compatibile con i tempi a disposizione, l'esame dei provvedimenti in sede consultiva si articola in più sedute.
  Osserva, tuttavia, come sia ben noto che la programmazione dei lavori della Commissione – così come quella di tutti gli altri organi parlamentari – è stata condizionata dal recente appuntamento elettorale e dall'andamento anomalo dei lavori parlamentari.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 30 marzo, ma la Commissione di merito ha programmato la conclusione dell'esame delle proposte emendative nella seduta di oggi, mercoledì 25 marzo. Pertanto ha richiesto alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere sul testo base adottato.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, evidenzia che, come specificato dal presidente, la sua relazione introduttiva avrà ad oggetto la formulazione originaria del provvedimento in esame.
  Venendo all'esame nel merito del provvedimento, rileva che la relazione illustrativa sottolinea l'obiettivo di mettere in campo misure di finanziamento e sostegno dell'edilizia residenziale, sociale e pubblica al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione e dei diritti sociali ad esso connessi, contrastare l'emergenza abitativa, nonché soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati. Ciò anche per mezzo di interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente o inutilizzato.
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia si segnala che l'articolo 5 prevede l'ipotesi, in caso di inadempimento degli obblighi connessi ai programmi centrali di edilizia residenziale da parte della regione o dell'ente locale competente, dell'esercizio del potere sostitutivo.Pag. 57
  Si prevede, in particolare, l'intervento del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio o, in alternativa, di uno o più commissari ad acta all'uopo nominati, i quali – ai sensi del comma 3 – hanno il potere di emanare ordinanze anche in deroga a disposizioni di legge diverse da quelle penale. Viene in ogni caso fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 6, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture la previsione di meccanismi volti a garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi. In particolare, si specifica che dovranno essere rese operative procedure semplificate di rilascio dell'alloggio da parte di terzi che risultino occupanti senza titolo.
  L'articolo 9, comma 7, nell'estendere di un anno l'applicazione del contributo di solidarietà istituito dalla legge di bilancio per il 2023, stabilisce che ai fini dell'accertamento delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, vengano applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche.
  L'articolo 10 disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati nell'ambito del programma Abita.
  In particolare, il comma 2 prevede la possibilità di assegnare gli alloggi in questione, in una percentuale massima stabilita dagli enti territoriali, mediante contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili – il cosiddetto rent to buy, disciplinato dall'articolo 23 del decreto-legge 133 del 2014 – con durata massima quarantennale.
  Il comma 3 prevede, per gli assegnatari degli alloggi, la possibilità, in ogni momento, di procedere all'acquisto definitivo dell'alloggio prima del decorso dei quaranta anni, anticipando in un'unica soluzione le rate attualizzate della parte residua del piano quarantennale del pagamento dei canoni.
  Il comma 4 affida alle regioni la determinazione dei criteri e dei parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi con i contratti di rent to buy, precisando che esse provvedono sulla base del costo di costruzione degli alloggi stessi.
  Gli articoli 15 e 16, nell'istituire, rispettivamente, il «Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi» e il «Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli», prevedono che in caso di autodichiarazioni mendaci o fraudolente circa il possesso dei requisiti per accedere al relativo contributo economico, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale, ossia il reato di «indebita percezione di erogazioni pubbliche» e di «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche».

  Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come la proposta di legge in titolo, che reca anche la propria firma, costituisce il frutto di un lungo ed accurato lavoro del proprio gruppo e suo personale. Per tale ragione, si rende in questa sede disponibile a fornire ogni elemento di conoscenza che i colleghi intendano avere sul testo e, in particolar modo, sui profili che interessano la Commissione.
  Per quanto concerne il potere sostitutivo previsto dall'articolo 5, esso si giustifica in relazione a quanto è sempre accaduto in materia di edilizia residenziale pubblica sin dagli anni Settanta. Gli enti attuatori delle politiche per la casa, infatti, per loro inadempimenti o a causa di ostacoli esterni, sono spesso risultati inefficienti nell'attuazione delle varie politiche messe in campo, risultando talvolta anche incapaci di spendere le risorse già stanziate.
  È proprio per risolvere tali inefficienze che la proposta di legge in esame contempla il potere sostitutivo del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o, in alternativa, del commissario ad acta specificamente designato.
  Per quanto concerne il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, segnala come, in un precedente dibattito parlamentare, è stata la collega Lucaselli, Pag. 58di Fratelli d'Italia, a denunciare il malfunzionamento del meccanismo di erogazione delle risorse del Fondo. Proprio al fine di cogliere tale spunto, la proposta di legge, tramite le disposizioni contenute nel Capo VI, soddisfa l'esigenza di rivederne le relative regole.
  Per tali ragioni, auspica che venga formulata una proposta di parere favorevole, osservando come la maggioranza non abbia ancora chiarito come intenda comportarsi in Commissione di merito.

  Ciro MASCHIO, presidente, chiede al relatore – alla luce del fatto che la Commissione di merito non ha concluso l'esame delle proposte emendative – se ritiene esservi comunque le condizioni per formulare una proposta di parere.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, ritiene opportuno non procedere in questa fase alla formulazione di una proposta di parere, atteso che non si è ancora concluso l'esame in Commissione di merito. Peraltro, ha preso atto che, in quella sede, nel corso dell'ultima seduta, la relatrice Semenzato si è espressa in modo critico sul testo, evidenziandone il considerevole impatto finanziario e la sua distanza dalle posizioni assunte da parte del Governo, sulle tematiche oggetto delle proposte di legge, circostanza che lo indurrebbe a formulare comunque una proposta di parere contrario.

  Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame, precisando che la Commissione potrà essere convocata per l'espressione del parere solo ove vi siano tempi disponibili prima della conclusione dell'esame in sede referente.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.
Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2026.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che sono pervenuti 4 emendamenti, che la presidenza ritiene ammissibili (vedi allegato 2). Dichiara pertanto aperta la discussione sul complesso degli emendamenti.

  Valentina D'ORSO (M5S) prende atto dell'assenza del rappresentante del Governo e auspica che il resoconto della seduta possa essere oggetto di un'attenta lettura da parte di questi, al fine di tenere conto degli elementi che – in spirito collaborativo – offre alla riflessione dei colleghi con riguardo ai due emendamenti a sua prima firma.
  Relativamente alla proposta emendativa 1.1, chiarisce che è volta ad ovviare a una incongruenza che ha riscontrato nel testo, laddove, tra le cause di legittimo impedimento del difensore, si fa riferimento, in un primo momento, all'«assistenza ai figli» e, in un secondo momento, alle «esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare». Si intende dunque circoscrivere il primo caso di legittimo impedimento all'assistenza di «figli con disabilità», così coordinandolo, tra l'altro, al caso, immediatamente successivo, di assistenza ai «familiari con disabilità o con grave patologia».
  In relazione all'emendamento 2.2, ne evidenzia la finalità volta ad integrare e specificare quanto già previsto dal testo ma non esplicitato in modo chiaro. Infatti, il testo contempla l'ipotesi in cui l'impedimento del difensore viene comunicato tardivamente,Pag. 59 ma non contempla il caso in cui – ad esempio a seguito di un incidente stradale – tale impedimento si realizza con modalità e tempistiche tali da rendere impossibile la produzione di idonea certificazione della causa di legittimo impedimento prima della celebrazione dell'udienza.
  La proposta emendativa risulta, a suo avviso, assolutamente necessaria per colmare questa lacuna. Ritiene infatti insufficiente la previsione della rimessione in termini, potendo svolgersi in udienza attività altrimenti irripetibili e per le quali è auspicabile la presenza del difensore.
  Ribadisce dunque la necessità di prevedere l'ipotesi in cui, per giustificato motivo, la documentazione comprovante l'impedimento a comparire pervenga alla cancelleria dopo la celebrazione dell'udienza, stabilendo, in questo caso, che il giudice, anche d'ufficio, fissi una nuova udienza.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
C. 2721, approvato dal Senato e C. 1619 Carloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.

  Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle 82 proposte emendative pubblicate nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della seduta del 10 marzo 2026.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 1.1, 1.2, Giuliano 1.3, 1.4, 1.6.

  Carla GIULIANO (M5S) sottoscrive gli emendamenti Gianassi 1.8, Dori 1.9 e Gianassi 1.11.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 1.8, Dori 1.9, Giuliano 1.10, Gianassi 1.11 e Giuliano 1.12.

  Valentina D'ORSO (M5S) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a tener conto del fatto che i colleghi di altri gruppi non prendano parte a questa fase della seduta di Commissione in quanto impegnati nei concomitanti lavori dell'Assemblea, dove è in corso un delicato question time con il Ministro della Giustizia.
  Chiede pertanto che gli emendamenti dei colleghi che non sono presenti siano accantonati.

  Ciro MASCHIO, presidente, concordi il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Bellomo 1.13 e Gianassi 1.14 nonché dell'emendamento Gianassi 1.15.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.16.

  Ciro MASCHIO, presidente, concordi il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Dori 1.17, 1.18 e 1.19.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 1.20 e 1.21.

  Davide BELLOMO (FI-PPE) ritira l'emendamento 1.22 a sua firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.23.

Pag. 60

  Ciro MASCHIO, presidente, concordi il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Gianassi 1.24 e 1.25, e degli identici emendamenti Bellomo 1.26 e Gianassi 1.27.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.28.

  Davide BELLOMO (FI-PPE) ritira l'emendamento 1.29 a sua firma e chiede di accantonare l'emendamento Bellomo 1.30.

  Ciro MASCHIO, presidente, concordi il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Bellomo 1.30, Dori 1.31, Schullian 1.32.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 1.33, 1.34 e 1.35, 2.1 e 2.4

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) evidenzia come vi sia un numero esiguo di membri della Commissione presenti e – dovendosi anche lui allontanare per partecipare ai lavori dell'Assemblea che vedono un importante momento di interlocuzione con il Ministro Nordio in una fase politicamente delicata – invita la presidenza a non procedere oltre nell'esame del provvedimento in assenza di tutti i membri dell'opposizione.

  Ciro MASCHIO, presidente, oltre a constatare una presenza di esponenti dei gruppi di maggioranza che, comunque, assicura ampiamente la sussistenza del numero legale, precisa che, per prassi consolidata, è consentito alle Commissioni di lavorare in contemporanea alle sedute dell'Assemblea in cui non siano previste votazioni.
  Tuttavia, prendendo atto della richiesta del collega e dell'assenza di tutti i membri di opposizione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.