TESTO AGGIORNATO AL 1º APRILE 2026
Pag. 75SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 10.30.
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
C. 2429 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente i soli emendamenti Zoffili 1.100 e Ghirra 2.100.
Al riguardo, segnala che le suddette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale.
C. 2564 cost. Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge costituzionale in esame, il cui testo originario non è corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale e si compone di due articoli.
In particolare, segnala che l'articolo 1, nel sostituire integralmente l'articolo 114 della Costituzione, inserisce Roma Capitale tra i livelli di governo di cui si compone la Repubblica, con i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, e attribuisce a Roma Capitale la competenza legislativa in materia di trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Sottolinea che, nell'ambito delle disposizioni finali, il comma 4 dell'articolo 2 precisa che la potestà legislativa attribuita a Roma Capitale è esercitata, nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, mentre nelle altre materie di competenza residuale, è esercitata ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Fa presente altresì che il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione prevede che, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il ConsiglioPag. 76 della regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, sia disciplinato l'ordinamento di Roma Capitale, prevedendo forme di decentramento amministrativo, e siano attribuite a quest'ultima condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione. Si prevede, infine, che Roma Capitale attui il decentramento amministrativo sulla base della legge statale e che la legge dello Stato possa attribuire ai comuni capoluogo delle Città metropolitane ulteriori e specifiche funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Rileva che l'articolo 2 reca le disposizioni transitorie e finali del provvedimento, prevedendo in primo luogo che la potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dal nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione sia esercitata a decorrere dalle prime elezioni della relativa Assemblea successive all'entrata in vigore della revisione costituzionale e che, fino all'esercizio di tale potestà nelle singole materie, restano applicabili le leggi della regione Lazio. Parimenti, fino all'entrata in vigore della legge statale da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull'ordinamento di Roma Capitale. Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui alla regione Lazio vengano attribuite forme di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'intesa tra lo Stato e la Regione sia raggiunta sentita Roma Capitale e che essa individui i modi e le forme di coordinamento ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni. Da ultimo, si prevede l'applicazione a Roma Capitale delle principali disposizioni costituzionali in materia di autonomie territoriali.
Tanto premesso, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, non formula osservazioni, tenuto conto del rango costituzionale delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, fermo restando che le valutazioni in ordine ai concreti effetti, anche sul piano finanziario, della nuova disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, del riconoscimento di condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, delle nuove forme di decentramento amministrativo, nonché dell'attribuzione ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane di ulteriori e specifiche funzioni amministrative non potranno che essere effettuate in sede attuativa, all'atto dell'adozione e dell'esame parlamentare dei provvedimenti legislativi chiamati a disciplinare tali materie.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.
Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni cui le stesse si riferiscono, non sembrano presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
C. 2589 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato della Repubblica in data 11 settembre 2025, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Bilancio, segnala, in particolare, che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, paragrafo 2, e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provveda, nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In particolare, l'importo di 80.133 euro è riferito alle spese per l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento, alle spese di missione di personale della polizia di Stato e delle autorità competenti e alle spese per le riunioni dei gruppi di lavoro, mentre l'importo di 12.444 euro è riferito alle spese per le riunioni del Comitato congiunto di cooperazione strategica, istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo, che si terranno ogni anno, alternativamente, nei due Paesi.
Rileva, altresì, che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame stabilisce che, fatta eccezione per le soprarichiamate disposizioni dell'Accordo, dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Osserva, infine, che il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, riferibili, secondo la relazione tecnica, a richieste di assistenza per le quali si concordi una ripartizione delle spese diversa da quella ordinaria o dalle quali derivino spese elevate o straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Tanto premesso, rammenta che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento, esprimendo, nella seduta del 12 novembre 2025, parere favorevole all'indirizzo della Commissione Affari esteri, alla quale il provvedimento era assegnato in sede referente.
Nel rilevare che il testo all'esame dell'Assemblea non è stato modificato successivamente all'espressione del predetto parere da parte della Commissione Bilancio, segnala che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che tanto gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo quanto la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2025.
In proposito fa presente, tuttavia, che il provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Ricorda che tale ultima disposizione, relativa alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ciò posto, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale reca le Pag. 78necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge n. 199 del 2025, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
A tale proposito, fa presente, in particolare, che, con specifico riferimento al triennio 2026-2028, la relazione illustrativa al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 ha indicato il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Alla luce di quanto evidenziato, fa presente che non sembra necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'Accordo e adeguare, di conseguenza, le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, già approvato dal Senato, fermo restando che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2026, il richiamo all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2025-2027, contenuto nella medesima disposizione, dovrà intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2026-2028 e che la prima riunione in Uzbekistan del Comitato congiunto di cooperazione strategica, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo, dovrà tenersi nell'anno 2027.
Sul punto, ritiene in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Il sottosegretario Federico FRENI conferma che la prima riunione in Uzbekistan del Comitato congiunto di cooperazione strategica, istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo, si svolgerà nell'anno 2027.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2589, approvato dal Senato della Repubblica, recante Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023;
rilevato che:
il disegno di legge è incluso nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel quale sono indicati, tra l'altro, i provvedimenti che determinano spese corrispondenti a obblighi internazionali la cui copertura finanziaria per il primo anno a valere sulla riduzione dei fondi speciali di cui al medesimo articolo 18 della legge n. 196 del 2009 resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce;
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridotto con finalità di copertura dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dalla legge n. 199 del 2025, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2026, il richiamo contenuto nel medesimo articolo 3, comma 1, all'utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, deve intendersi riferito allo stanziamento iscritto nel medesimo stato di previsione per l'anno 2026;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che la prima riunione in Uzbekistan del Comitato congiunto di cooperazione strategica, istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo, si svolgerà nell'anno 2027,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.
Pag. 79La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 10.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 marzo 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45 e dalle 15.55 alle 16.05.
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.40.
Sui lavori della Commissione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala come sia ormai prossima la scadenza del 10 aprile per la presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza, ai sensi della legge n. 196 del 2009, sottolineando come non sia stato ancora completato il percorso di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica reso necessario dall'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di governance economica e finanziaria dell'Unione europea. In tale contesto, evidenzia come sia assolutamente necessario definire i contenuti del documento che dovrà essere presentato alle Camere, ritenendo che sia quantomeno opportuno che entrambi i rami del Parlamento si pronuncino al riguardo, in linea con quanto accaduto lo scorso anno, quando furono approvati nelle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento due identici atti di indirizzo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preannuncia alla deputata Guerra che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà al termine della seduta odierna verrà proposto lo svolgimento, nel corso della prossima settimana, di una riunione del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica finalizzata, tra l'altro, a discutere dei contenuti del documento di finanza pubblica di prossima presentazione.
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 2825 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 2825, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Al riguardo, ricorda preliminarmente che detto parere ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.
In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi Pag. 80programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della governance economica dell'Unione europea, nelle more della revisione della legge di contabilità e finanza pubblica, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e, poi, nel Documento di finanza pubblica 2025.
Da ultimo, l'elenco dei provvedimenti collegati è stato aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso.
Ciò posto, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Ricorda che già il Documento di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXL, n. 1) e il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (Doc. CCXXXII, n. 1) indicavano, tra i provvedimenti collegati, un disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame si compone di sei articoli, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I è costituito dagli articoli 1 e 2, che recano, rispettivamente, la delega legislativa al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani e la delega legislativa al Governo per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale, stabilendone finalità, termine e modalità di esercizio, nonché indicando i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe.
Il Capo II, costituito dagli articoli 3 e 4, reca disposizioni in materia di politiche per i giovani. In particolare, l'articolo 3 istituisce, per tutti i giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, la «Carta giovani nazionale» quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi. L'articolo 4 istituisce, poi, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani con funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani.
Il Capo III, costituito dagli articoli 5 e 6, reca, infine, le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.Pag. 81
Alla luce di questa ricostruzione, osserva che il disegno di legge, che presenta carattere omogeneo e si compone di norme essenzialmente riconducibili ad ambiti materiali di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca disposizioni che rientrano negli ambiti materiali indicati dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, non rilevandosi quindi la presenza disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 2825, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia;
premesso che:
l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della governance economica dell'Unione europea, l'elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica è stato, da ultimo, aggiornato dal Documento programmatico di finanza pubblica 2025, presentato in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2025, in linea con quanto indicato, con riferimento ai contenuti del predetto documento, dalla risoluzione n. 7-00329, approvata dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati il 18 settembre 2025, e dalla identica risoluzione n. 7-00028, approvata dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il 17 settembre 2025 e successivamente approvata dall'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento il 24 settembre scorso;
il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (Doc. CCXLIV, n. 1), approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 9 ottobre 2025, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00205 e 6-00178, indica, tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia;
considerato che:
il disegno di legge si compone di sei articoli suddivisi in tre Capi e, in particolare, il Capo I, composto degli articoli 1 e 2, reca due deleghe legislative al Governo finalizzate, rispettivamente, alla semplificazione, al riordino e al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, nonché alla razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale, il Capo II, composto degli articolo 3 e 4, reca disposizioni in materia di politiche per i giovani, disciplinando l'attribuzione Pag. 82della “Carta giovani nazionale” e l'istituzione dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, mentre il Capo III, composto degli articoli 5 e 6, reca le disposizioni finali del provvedimento;
il disegno di legge reca disposizioni omogenee per materia, riconducibili prevalentemente ad ambiti di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
RITIENE
che il contenuto del disegno di legge C. 2825, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia:
a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che individua tra i provvedimenti collegati un disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia;
b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
C. 2823 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
Nel rilevare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Segnala, in primo luogo, che l'articolo 1 dispone che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge di bilancio 2022, di cui alla legge n. 234 del 2021, si applicano anche ai fini dei fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. Rileva che a tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24 del presente provvedimento Segnala che le predette risorse sono, infine, integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma Pag. 83644, della legge di bilancio 2025, di cui alla legge n. 207 del 2024.
Al riguardo, con riferimento alla spesa autorizzata non formula osservazioni, considerato che l'onere è limitato allo stanziamento disposto. Con riguardo all'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui al citato articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, pur prendendo atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, secondo cui il predetto fondo presenta le occorrenti disponibilità finanziarie, appare comunque opportuno, a suo avviso, che sia assicurato che l'utilizzo di tali disponibilità non comporti effetti negativi sulla spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Per quanto concerne l'articolo 2, evidenzia che la norma prevede, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Rileva che i soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti della regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Fa presente che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026 e che viene altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui alla cosiddetta rottamazione-quinquies. Segnala che la relazione tecnica, con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi di cui commi 3 e 4 in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, non ascrive effetti finanziari in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno, trattandosi di una sospensione infrannuale in considerazione della circostanza che il comma 8 stabilisce la ripresa dei versamenti sospesi in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. Evidenzia che, in merito al comma 5, che estende la sospensione anche alle cartelle di pagamento, agli accertamenti esecutivi, agli avvisi di addebito, eccetera, e al comma 8, che disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, la relazione tecnica afferma che le norme non sono idonee a determinare oneri finanziari, atteso che gli effetti del rallentamento, nell'anno in corso, delle procedure di riscossione ordinaria potranno essere riassorbiti in corso d'anno, stante il numero verosimilmente esiguo degli atti interessati. Rileva che, con riferimento al comma 10, secondo periodo, che proroga di tre mesi i termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli di cui alla cosiddetta rottamazione-quinquies, la relazione tecnica afferma che la disposizione non produce effetti sul gettito atteso nel 2026 per i versamenti relativi alla predetta procedura, in relazione al numero limitato di contribuenti aventi titolo alla proroga, rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente aderenti stimata in sede della relazione tecnica originaria.
Ciò stante, non ha osservazioni da formulare in merito alla sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in quanto le norme prevedono che i versamenti vengano comunque effettuati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.
Con specifico riferimento a quanto previsto dal comma 5, pur evidenziando che la norma potrebbe determinare un rallentamento della riscossione ordinaria, non formula osservazioni, prendendosi atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che non ascrive alla norma effetti finanziari in considerazione della possibilità che i ritardi nella riscossione vengano riassorbiti in corso d'anno, stante il numero verosimilmente esiguo degli atti interessati.
In relazione alla proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplinaPag. 84 della definizione agevolata dei ruoli di cui alla cosiddetta rottamazione-quinquies, evidenzia che la norma incide anche sui termini di versamento delle rate in caso di rateizzazione degli importi dovuti determinando uno slittamento dei pagamenti all'esercizio successivo a partire dalla seconda rata bimestrale.
Ciò stante, posto che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in considerazione del numero limitato di contribuenti aventi titolo alla proroga, rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente aderenti stimata in sede della relazione tecnica originaria, ritiene comunque opportuno acquisire informazioni più puntuali in merito al numero dei soggetti coinvolti.
Fa presente poi che l'articolo 5 prevede che ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, attivi dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, impossibilitati a prestare attività lavorativa, siano riconosciute, entro il limite temporale del 30 aprile 2026, integrazioni al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Segnala che le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l'anno 2026 e che, qualora dall'attività di monitoraggio svolta dall'INPS dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa dianzi citato, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici. Fa presente che alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi oneri, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Segnala che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al citato limite di spesa, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, allo stesso Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al riguardo, rileva che la relazione tecnica fornisce nel dettaglio le ipotesi e i parametri utilizzati per la stima dei maggiori oneri. In particolare, essa segnala che le percentuali medie di adesione alla prestazione e le durate medie del periodo di fruizione della stessa, adottate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla presente norma, sono state opportunamente ridotte rispetto a quelle riportate nella relazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2023, alla luce delle risultanze dei rendiconti relativi agli anni 2023 e 2024 che evidenziano spese «complessive» per l'alluvione Emilia-Romagna pari al 2 per cento rispetto agli stanziamenti. Evidenzia, pertanto, che la relazione tecnica segnala che si è ipotizzato il medesimo ricorso alla prestazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori dei territori di cui trattasi rispetto a quanto si è verificato in occasione dell'alluvione dell'Emilia-Romagna.
Ciò stante, fermo restando che le disposizioni in esame sono corredate da una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo cui l'INPS non accoglie le domande di adesione ai benefici ivi introdotti nei casi in cui si riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, ai fini della verifica della quantificazione, ritiene comunque necessario precisare se il tasso di adesione alla misura da parte della platea potenziale – pari all'1,5 per cento per i lavoratori non agricoli e all'1 per cento per i lavoratori agricoli – e la durata media della prestazione, pari a 1 mese, siano stati stimati sulla base di quanto registrato nelle zone colpite dagli eventi calamitosi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al decreto-legge n. 61 del 2023, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica secondo cui – come detto – si è ipotizzato il medesimo ricorso alla prestazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori dei territori di cui trattasi rispetto a quanto si è verificato in Pag. 85occasione dell'alluvione dell'Emilia-Romagna.
Infine, in merito alle attività che l'INPS è chiamato a svolgere, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le stesse risultano tra quelle istituzionalmente svolte dall'Istituto e, quindi, realizzabili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come confermato dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo, pari a 37,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
In proposito, nel ricordare che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026, evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla somma degli importi delle riduzioni del medesimo fondo operate per finalità di copertura finanziaria dalla disposizione in esame e dal successivo articolo 6, comma 4.
Tanto premesso, nel rilevare la coerenza dell'intervento in esame rispetto alle finalità del Fondo sociale per occupazione e formazione, appare comunque opportuno, a suo avviso, che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dal successivo articolo 6, comma 4.
Per quanto concerne l'articolo 6, rileva che le norme riconoscono per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei lavoratori autonomi, che, alla data del 18 gennaio 2026 risiedono o sono domiciliati ovvero operano in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, un'indennità una tantum, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. Evidenzia che ai relativi oneri, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le modalità ivi previste.
Al riguardo, premesso che la quantificazione risulta coerente con i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, appare comunque opportuno, a suo avviso, acquisire una conferma circa la prudenzialità dell'ipotesi di un'adesione del 7 per cento dei lavoratori potenzialmente beneficiari dell'indennità. Segnala che tale ipotesi è infatti basata su quanto rendicontato a fronte di un evento climatico simile, ossia l'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023, in seguito alla quale è stata riconosciuta un'analoga indennità ai lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, per cui sono stati consuntivati oneri pari a 33,4 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento pari a 253,6 milioni di euro.
Rileva che dai dati disponibili è possibile stimare che gli oneri effettivi corrispondono a un tasso di adesione della platea potenziale pari a circa il 9 per cento, e non al 70 per cento inizialmente ipotizzato nella relazione tecnica. Fa presente che la relazione tecnica relativa alla disposizione in esame giustifica l'adozione di un tasso di adesione del 7 per cento osservando che, in questo caso, la platea potenziale è stata individuata considerando l'intero territorio dei comuni interessati. Diversamente, precisa che, nel caso dell'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, la platea era già circoscritta alle sole frazioni dei comuni interessate dallo stato di emergenza e quindi, in linea teorica, caratterizzataPag. 86 da una maggiore probabilità di adesione.
In proposito, osserva che, poiché la norma in esame, diversamente da quanto previsto all'articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, stabilisce espressamente che la citata indennità non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, si potrebbe verificare un tasso di adesione più elevato rispetto a quello riscontrato in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna. In merito a tale aspetto ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Inoltre, osserva che sarebbe utile disporre di informazioni a consuntivo sul numero medio di indennità effettivamente percepite da ciascun beneficiario in relazione all'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023, al fine di verificare la prudenzialità dell'ipotesi, adottata nella quantificazione, della fruizione di cinque indennità da 500 euro per ogni soggetto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo 6, pari a 78,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante riduzione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
In proposito, nel ricordare che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a euro 1.721.119.213 per l'anno 2026, evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla somma degli importi delle riduzioni del medesimo fondo operate per finalità di copertura finanziaria dalla disposizione in esame e dal precedente articolo 5, comma 11.
Rileva, altresì, che, come risulta anche dal prospetto degli effetti finanziari del provvedimento, il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente l'ammontare degli oneri oggetto di copertura al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione in termini di saldo netto da finanziare, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno ai redditi e all'occupazione e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Segnala, pertanto, che una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Tanto premesso, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dalla riduzione del predetto fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul fondo medesimo anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 5, comma 11.
Rileva inoltre che l'articolo 7 autorizza la Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A. all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 130 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, Pag. 87pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate, che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice.
Fa altresì presente che, secondo la relazione tecnica, alla data del 31 gennaio 2026, per gli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, sono state accolte 394 domande e sono stati impegnati complessivamente, rispetto al limite massimo di 300 milioni di euro messo a disposizione, circa 159 milioni di euro, di cui 157 milioni di euro deliberati fino al 31 dicembre 2025 e 2 milioni di euro deliberati nel mese di gennaio 2026. Il conseguente residuo di risorse, che al 31 gennaio 2026 è pari a circa 141 milioni di euro, è utilizzabile per eventuali nuove domande di contributo.
Ciò stante, considerato che il nuovo limite di spesa destinato alla platea dei nuovi beneficiari previsto dalla disposizione in esame, pari a 130 milioni di euro, occupa uno spazio finanziario quasi corrispondente alle citate risorse residue su cui dovrebbe insistere anche la platea originaria relativa agli eventi meteorologici verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, e in Toscana a partire dal 2 novembre 2023, ritiene opportuno chiarire se vi siano ancora procedure amministrative in corso per l'erogazione dei contributi a favore della platea originaria.
Con riferimento all'articolo 11, rileva che la norma prevede che le regioni Calabria e Sardegna, la Regione Siciliana e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il triennio 2026-2028, possano fare ricorso, anche attingendo a vigenti graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di durata massima triennale e per un contingente massimo ciascuna di 10 unità di personale non dirigente, secondo quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo in esame. Fa presente che i relativi oneri, fermo restando il limite massimo triennale di durata dei contratti, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sono indicati pari a euro 2.396.955, specificando che si tratta di 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, come previsto dal comma 6 del citato articolo 11. Al riguardo non formula osservazioni considerato che i suddetti oneri sono configurati come limiti massimi di spesa e che la natura rimodulabile degli stessi consente l'attuazione delle relative disposizioni nell'ambito dei medesimi limiti massimi. Prende atto, altresì, delle ipotesi di quantificazione fornite dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la congruità dei suddetti importi rispetto alle finalità delle disposizioni.
Evidenzia che la norma prevede, inoltre, che il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile può conferire a tempo determinato a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, nel limite dell'8 per cento della relativa dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia elevato a sette unità per il triennio 2026-2028, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 11. Fa presente che viene, al contempo, abrogato il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 25 del 2025 che ha portato dall'8 al 17 per cento il numero dei suddetti incarichi conferibili presso il Dipartimento della protezione civile per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 11. Rileva che gli oneri derivanti da tali ulteriori previsioni, fermo restando anche in tal caso il limite massimo triennale di durata dei relativi incarichi, sono indicati, al comma 6 dell'articolo 11, pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Sul punto, evidenzia che la relazione tecnica precisa che, ai fini della quantificazione del suddetto onere, il numero massimo degli incarichi conferibili è incrementato di 4 unità, portando il limite già vigente da 3 a 7 unità, per un costo Pag. 88unitario annuo lordo Stato di 180.000 euro, pari a 720.000 euro complessivi.
Al riguardo, considerato che il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 25 del 2025, di cui viene disposta l'abrogazione, come si è detto, si è limitato a intervenire sui limiti percentuali entro i quali è possibile procedere al conferimento dei summenzionati incarichi senza indicare il numero di posti complessivamente conferibili e che anche la relazione tecnica relativa alla medesima norma non consente di ricostruire il numero complessivo degli incarichi allora assegnabili, appare necessario, a suo avviso, fornire ulteriori elementi che consentano di ricostruire il numero di incarichi conferibili ai sensi dalla legislazione previgente, in modo che possano essere chiariti i parametri di calcolo utilizzati per determinare il numero delle unità aggiuntive dalla relazione tecnica che correda il presente provvedimento.
Inoltre, segnala che la durata delle autorizzazioni di spesa fino al 2030, quindi oltre il triennio di riferimento, prevista sia al comma 1 che al comma 4, sembrerebbe consentire il ricorso a contratti a tempo determinato di durata massima triennale, anche per più di una volta nell'arco di tempo considerato. Rappresenta che tale possibilità dovrebbe per altro essere esclusa nei confronti dei medesimi soggetti contraenti, tenuto conto di quanto previsto dalla disciplina europea, riguardo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora la durata complessiva dei contratti dovesse eccedere i tre anni. In proposito ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
Infine, dal punto di vista formale, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, osserva che dovrebbe essere valutata l'opportunità di ricollocare le disposizioni finanziarie di cui al comma 6, ai precedenti commi 1 e 4, inserendo in essi le relative autorizzazioni di spesa e le corrispondenti coperture finanziarie, effettuate mediante rinvio all'articolo 24, anche in coerenza con il contenuto di quest'ultimo che richiama, all'alinea del comma 1, ai fini della copertura finanziaria degli oneri, proprio i commi 1 e 4 dell'articolo 11.
Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame, al comma 1, dispone la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile a Commissario straordinario per l'area di Niscemi, che resta in carica fino al 31 dicembre 2027, prevedendo che allo stesso, per lo svolgimento dei relativi compiti e funzioni, non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Sottolinea che il Commissario straordinario predispone, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per il 2026, uno o più programmi d'intervento concernenti la demolizione degli edifici interessati dalla frana e la concessione di un contributo in favore dei proprietari degli immobili demoliti, nel limite di spesa di 75 milioni di euro, secondo quanto previsto al comma 2, lettera a), numero 1, nonché, al comma 2, lettera a), numero 2 la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio di Niscemi, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. Rileva che all'attuazione dei programmi, il Commissario straordinario provvede anche tramite soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto al comma 2, lettera b). Sottolinea che il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile nonché, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Fa presente che il Commissario straordinario può, inoltre, stipulare apposite convenzioni con società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento, secondo quanto previsto al comma 4. Rileva che al Commissario straordinario è intestata, altresì, un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono Pag. 89assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi e a tal fine è istituito apposito un Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni del comma 5. Evidenzia che, al comma 7, gli oneri derivanti dal comma 2, lettere a) e b), sono indicati in misura pari a euro 150.000.000 per il 2026; agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 24. Ciò stante, premesso che il suddetto onere complessivo di 150 milioni di euro appare configurato come limite massimo di spesa, con riguardo alla relativa componente di 75 milioni di euro di cui al comma 2, lettera a), numero 1, riferita alle attività di demolizione e contribuzione a favore dei proprietari degli immobili demoliti finalizzata, come precisato dalla relazione tecnica, ad attività di ricostruzione o delocalizzazione, prende atto dei dati e delle ipotesi assunte dalla medesima relazione tecnica nella stima di tale importo e non formula osservazioni. In merito all'ulteriore componente di 75 milioni di euro, relativa agli interventi di prevenzione e di riduzione del rischio, di cui al comma 2, lettera a), numero 2, poiché la relazione tecnica si limita a riferire che lo stesso è stato quantificato entro un limite massimo di spesa sulla base dei dati al momento disponibili, ritiene opportuno acquisire i dati utilizzati nella stima di tale importo al fine di poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della disposizione. Quanto alla possibilità, da parte del Commissario straordinario, di dare attuazione ai suddetti programmi in condizioni di neutralità finanziaria, anche avvalendosi a titolo gratuito di soggetti attuatori, come previsto al comma 2, lettera b), nonché di svolgere i propri compiti, avvalendosi a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile nonché delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi, come previsto al comma 4, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva praticabilità di quanto prescritto dalle disposizioni. Nello specifico, ritiene che andrebbero forniti i fabbisogni funzionali ed organizzativi della gestione commissariale, con particolare riguardo alle risorse strumentali ed umane da impiegare nel corso dell'operatività della gestione stessa, anche tenendo conto del fatto che quest'ultima è tenuta anche ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi.
Per quanto concerne l'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame estende l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la medesima finalità. Sottolinea che la relazione tecnica riferisce che all'ampliamento della platea dei beneficiari previsto dalla disposizione potrà farsi fronte entro il limite di stanziamento già assentito ai sensi dell'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge n. 234 del 2021 e che, alla luce delle nuove regole di governance economica europea, le risorse eventualmente disponibili relative ad annualità precedenti al 2026 potranno essere oggetto di assegnazione solo in coerenza con i saldi che verranno indicati nei documenti di finanza pubblica. Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla summenzionata disposizione sono configurati come limiti massimi di spesa, ritiene opportuno acquisire elementi informativi in merito alla possibilità di fare fronte ai nuovi fabbisogni derivanti dall'estensione disposta dalla novella in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto dei fabbisogni già soddisfatti ai sensi del previgente testo del medesimo articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021. Inoltre, ritiene opportuno acquisire elementi informativi anche in merito alla modalità attraverso le quali potrà essere concretamente assicurataPag. 90 la coerenza tra i contributi che saranno assegnati e i saldi indicati nei documenti di finanza pubblica, alla luce delle nuove regole di governance economica europea, posto che di tale coerenza si fa menzione nella relazione tecnica, senza che tuttavia vi siano indicazioni applicative nel testo del provvedimento.
Per quanto riguarda l'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame novellano la disciplina dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di cui all'articolo 1, commi da 551 a 559, della legge n. 205 del 2017, come modificata dall'articolo 1, commi 253, 254 e da 297 a 301, della legge n. 199 del 2025. In particolare fa presente che: è estesa l'autorizzazione – già prevista a favore della predetta Agenzia per la proroga dei comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche nonché dei contratti di lavoro flessibili in corso – all'ipotesi di conferma del medesimo personale; la proroga e la conferma citate sono estese agli incarichi individuali di lavoro autonomo di cui si avvale l'Agenzia; è posposta, dal 30 settembre 2025 al 1° gennaio 2026, la data entro la quale i comandi e i contratti in essere alla data medesima possono essere oggetto di proroga o di conferma fino al 31 dicembre 2026, come previsto al comma 1, lettera a). Inoltre, con riguardo all'operatività degli organi della predetta Agenzia rileva che, al comma 1, lettera b), è prorogato, al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell'Agenzia ed è stabilito che l'Agenzia abbia sede in Roma e che il Commissario straordinario si avvalga del Dipartimento della protezione civile. Al comma 1, lettera c), sono specificate le condizioni, in fase di prima applicazione, per il conferimento dell'incarico del nuovo direttore, che avviene su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, mentre al comma 1, lettera d), è previsto che i componenti del collegio dei revisori possano essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo. Al riguardo, con riferimento alla novella che interviene sul menzionato comma 253 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, pur considerata l'espressa previsione che la stessa opera nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ritiene opportuno che vengano forniti i dati concernenti la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle proroghe e dalle conferme, anche con riguardo al personale con incarico individuale di lavoro autonomo, nonché i corrispondenti effetti finanziari delle stesse e l'ammontare delle risorse disponibili destinate a farvi fronte. Inoltre, ritiene che andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità della disposizione che prevede la proroga e la conferma dei contratti flessibili in corso con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione, al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo all'amministrazione di cui trattasi. Inoltre, atteso che anche le rimanenti novelle – come peraltro evidenziato dalla relazione tecnica – operano nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 559, della citata legge n. 205 del 2017, ritiene che dovrebbero essere forniti elementi informativi volti a confermare che la disposizione che individua in Roma la sede dell'Agenzia medesima e quella che prevede la possibilità di riconfermare i componenti del collegio dei revisori siano compatibili con il predetto limite.
Per quanto riguarda l'articolo 19, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso di specifici requisiti, tra cui il superamento di una prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g). Rileva che gli iscritti al ruolo degli esperti assicurativi catastrofali sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale denominatoPag. 91 «contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali». Sottolinea che il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità di cui al comma 1, lettera g), e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo. Rileva che la relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalle disposizioni correlati al funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi si provvederà con contributi a carico degli iscritti. Fa presente che la relazione tecnica precisa che la disposizione in esame, nel fare riferimento ad un decreto ministeriale annuale, volto a determinare il contributo dovuto in ragione di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione, consente annualmente di quantificare la misura del contributo in maniera da evitare oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito, evidenzia in primo luogo che la CONSAP S.p.A. – interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze – è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Inoltre, fa presente che la CONSAP dispone di autonomia finanziaria propria, in quanto redige un proprio bilancio, gestisce entrate e spese proprie e opera secondo criteri economico-aziendali. Ciò stante, non formula osservazioni circa il finanziamento degli oneri di gestione del ruolo di esperti assicurativi catastrofali, posto che, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni in esame, il contributo di gestione sarà determinato annualmente in misura tale da coprire integralmente i costi amministrativi del registro, l'organizzazione degli esami di abilitazione e le spese legali della CONSAP per i contenziosi. Con particolare riferimento all'istituzione del ruolo e del relativo contributo di gestione, evidenzia che tale contributo rappresenta un elemento di costo per i professionisti che si iscriveranno al ruolo stesso. In proposito, rileva che, sulla base della normativa vigente, le perizie per i danni catastrofali non vengono attualmente svolte da un'unica figura professionale, ma da una pluralità di soggetti: periti assicurativi incaricati dalle diverse compagnie di assicurazione, tecnici professionisti – ingegneri, architetti, geometri – oppure da consulenti tecnici d'ufficio in caso di contenzioso. Sottolinea che tali soggetti, per poter continuare a svolgere tale attività, dovranno iscriversi al ruolo istituito dalle norme in esame e versare un contributo obbligatorio, che andrà ad aggiungersi a quelli già versati ai rispettivi ordini o albi professionali, con conseguente incremento degli oneri deducibili ai fini fiscali. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di escludere possibili effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate tributarie.
Per quanto riguarda l'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, al comma 1, prevedono che le modalità operative e organizzative riferite all'utilizzo e alle finalità del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, in relazione al rischio da precipitazioni intense, sia regolato con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile in modo da assicurare l'operatività del sistema entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Rileva che viene, inoltre, stabilito, al comma 2, l'obbligo per i soggetti che detengono o gestiscono dati utili per le finalità dell'articolo in esame di fornire i medesimi dati, fatte salve specifiche eccezioni, al predetto Dipartimento della protezione civile. Sottolinea che al comma 3, viene, altresì, affidato allo stesso Dipartimento il coordinamento e la gestione della Rete radio nazionale di protezione civile, quale unione delle Reti radio regionali di protezione civile. Evidenzia che la relazione tecnica sottolinea che le disposizioni in esame non sono idonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzaPag. 92 pubblica, tenuto conto che l'articolo 1, comma 633, della legge n. 199 del 2025 ha previsto uno stanziamento di 2,35 milioni di euro per l'anno 2026 per consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico, con la conseguenza che all'attuazione delle disposizioni può provvedersi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò stante, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione in merito ai seguenti profili: agli oneri derivanti dalla realizzazione del sistema di allarme pubblico mediante applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, al fine di verificare la congruità dello stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2026 – richiamato dalla relazione tecnica e destinato all'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico realizzato con la citata piattaforma tecnologica IT-Alert; alla possibilità per il Dipartimento della protezione civile di provvedere al coordinamento e alla gestione della Rete radio nazionale di protezione civile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 21, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, reca modifiche alla disciplina della delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito nell'ambito degli interventi di ricostruzione sui beni privati danneggiati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all'Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024.
In particolare, fa presente che la norma al comma 1, lettera a) e al comma 2, precisa che il contributo di delocalizzazione può essere richiesto anche per l'impossibilità di provvedere alla riparazione dell'immobile nel medesimo luogo, oltre che per l'impossibilità di provvedere alla ricostruzione dello stesso, in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato, e possa riguardare anche le spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato. Sottolinea che all'attuazione di tale disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. Inoltre, rileva che la norma, al comma 1, lettera b) e al comma 2, prevede che la delocalizzazione possa essere richiesta non soltanto per interventi connessi agli eventi meteorologici di cui sopra ma anche per immobili soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali è stato emesso un provvedimento di sgombero o evacuazione e, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione. A tal fine rileva che il Commissario straordinario è autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del citato decreto-legge n. 61 del 2023, destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata. Sottolinea che, comma 1, lettera b) della norma, individua gli interventi di mitigazione la cui programmazione risulta ostativa all'accesso al contributo per la delocalizzazione. In particolare, rileva che deve trattarsi di interventi in esito ai quali l'autorità competente, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, con l'avvalimento delle strutture tecniche ordinariamente competenti, ritiene di poter rimuovere il provvedimento di sgombero o evacuazione precedentemente adottato. Infine, fa presente comma 1, lettera c) della norma reca le conseguenti norme di coordinamento in relazione alla disciplina delle aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, prevedendo altresì che tali aree siano acquisite al patrimonio disponibile del Comune, con ordinanza del Pag. 93Commissario straordinario, solo ove necessario. Al riguardo, con riferimento alla lettera a), che modifica, tra l'altro, la lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, rileva che le novelle alla vigente disciplina in materia di contributi di delocalizzazione, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, sembrerebbero estendere la possibilità di concessione di tali contributi, oltre che alle spese per l'acquisto degli immobili, anche «alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato», modificando conseguentemente gli importi dei contributi di delocalizzazione al momento concedibili, fermo restando, comunque, che tali contributi non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 3-quater del medesimo articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023. In merito a tale aspetto, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto attiene gli ulteriori interventi che possono beneficiare del contributo per la delocalizzazione di cui alla lettera b), ossia gli interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi, posto che tale contributo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, e che, come risulta dalla relazione tecnica, da un lato, il fabbisogno finanziario che ne deriva è coerente con tale limite di spesa, dall'altro, la menzionata contabilità speciale reca le occorrenti disponibilità per farvi fronte. Inoltre, sempre con riferimento alla lettera b), non formula rilievi sulle attività effettuate dalle strutture tecniche a supporto delle autorità competenti circa la valutazione degli interventi di mitigazione dei fattori di rischio poiché, come riportato dalla relazione tecnica, le stesse sono effettuate senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle ordinarie competenze d'istituto. Infine, non formula osservazioni neppure con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera c), atteso che, come chiarito dalla relazione tecnica, sono volte ad allineare la normativa vigente alle modifiche e alle novità introdotte con le lettere precedenti.
Per quanto riguarda l'articolo 22, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle imprese cooperative e loro consorzi e alle cooperative di imprenditori agricoli, nonché ai loro consorzi, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo come quantificato dalle medesime disposizioni in base alla perdita di reddito del beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali e determinato dalla regione. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario provvede al versamento delle risorse finanziarie in favore dell'INPS. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e acquisite all'erario. Al riguardo, non formula osservazioni riguardo alla quantificazione degli oneri dal momento che gli stessi si configurano come limite di spesa, a presidio del quale è previsto un meccanismo di salvaguardia, e che gli importi pro capite delle agevolazioni saranno definiti direttamente dalle regioni. Riguardo agli adempimenti richiesti all'INPS e alle regioni, ritiene utile Pag. 94acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli stessi possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico, della finanza pubblica. Con riferimento alle modalità di copertura, segnala che la relazione tecnica conferma la disponibilità delle risorse appostate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e originariamente destinate alle misure di ricostruzione privata. Ciò premesso, ritiene comunque necessario acquisire chiarimenti dal Governo, giacché dette risorse, come desumibile dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, pur essendo di conto capitale, vengono impiegate a copertura di oneri correnti, determinando con ciò una conseguente dequalificazione della spesa.
Fa presente, infine, che il comma 1 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, commi 1 e 4, 15, comma 2, lettere a) e b), pari nel complesso a euro 356.116.955 per l'anno 2026, a 28.116.955 euro per l'anno 2027 e a 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, tramite le seguenti modalità:
quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018;
quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;
quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero del turismo;
quanto a euro 3.116.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024;
quanto, infine, a 150 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera f), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025.
Rileva poi che il successivo comma 2 prevede che le amministrazioni interessate, fermo restando quanto previsto dal comma 1 della disposizione in commento, nonché all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 2, provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare – tra le disposizioni che vengono salvaguardate – l'articolo 5, comma 11, e l'articolo 6, comma 4, che recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'articolo 5, comma 9, e dall'articolo 6, comma 2, nonché l'articolo 22, comma 1, che nel capoverso comma 1-decies reca un'autonoma disposizione di copertura finanziaria riportata nel prospetto degli effetti finanziari del provvedimento.
Tanto premesso, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, prende Pag. 95preliminarmente atto della corrispondenza tra l'importo degli oneri indicati all'alinea del medesimo comma e la somma dei mezzi di copertura di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 1.
In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera a), fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Ricorda, infatti, che, ai sensi del richiamato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla predetta Autorità sono destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tanto premesso, rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni. Tuttavia, tenuto conto al riguardo dell'assenza nella relazione tecnica di elementi informativi sul piano quantitativo, ritiene opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla predetta data del 18 febbraio 2026, ai pertinenti programmi di spesa, al fine di valutare la congruità degli importi indicati dalla disposizione in esame, nonché una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), fa presente che la predetta disposizione prevede la riduzione, in misura pari a 25 milioni di euro per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In proposito, ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha disposto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite massimo di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Al riguardo, fa presente che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione pari a 715 milioni di euro per l'anno 2027. Ciò premesso, nel rilevare l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle suddette risorse e la possibilità di utilizzarle senza pregiudicare impegni già assunti a legislazione vigente, osserva che la disposizione in esame determina la riduzione di un'autorizzazione di spesa riferita a spese in conto capitale, mentre, anche alla luce delle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, gli oneri derivanti dal provvedimento nell'anno 2027 – segnatamente quelli derivanti dall'articolo 1, comma 1, che dispone l'incremento delle risorse destinate a fronteggiare i danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 – si riferiscono a spese di parte corrente. In questo senso, pertanto, ritiene che la disposizione sembra determinare una dequalificazione della spesa. Sul punto ritiene, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), fa presente che le dotazioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ivi richiamate, sono quelle relative al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori e al Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7411 e 7439 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In particolare, rammenta che il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori è diretto al finanziamento di interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che abbiano subito danni da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi eccezionali, incluse le epizoozie, nonché di interventi di ripristino delle infrastrutture Pag. 96connesse all'attività agricola. Rileva che tale Fondo, come risulta dalla nota di variazioni riferita al disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 da ultimo approvato, non reca per l'anno 2026 una dotazione in termini di competenza e presenta residui di consistenza pari a 22.321.362 euro. Fa presente che il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, invece, è diretto al finanziamento di misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e di altre misure di gestione del rischio. Rileva che tale Fondo reca, per l'anno 2026, una dotazione in termini di competenza pari a 50 milioni di euro e non presenta risorse iscritte in conto residui. Al riguardo, stante l'assenza di elementi di informazione nell'ambito della relazione tecnica, ai fini della corretta verifica in sede parlamentare della disposizione di copertura in esame ritiene opportuno che il Governo fornisca delucidazioni in merito all'ammontare complessivo delle risorse residue non utilizzate da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia, quali risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni dei citati Fondi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2012, anche con l'indicazione degli estremi dei medesimi atti di riparto. Ritiene parimenti opportuno che il Governo fornisca una conferma in ordine al fatto che le risorse di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato siano libere da impegni di spesa eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le stesse risultano preordinate.
Per quanto attiene alla modalità di copertura di cui alla lettera d), non ha osservazioni da formulare giacché, come riportato anche dalla relazione tecnica, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo reca le occorrenti disponibilità.
In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera e), rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028. Al riguardo, fermo restando che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo è stato accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla riduzione operata dalla disposizione in esame, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria anche per ciascuna delle annualità successive e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera f), fa presente che l'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato alla riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche. Al riguardo, segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato Fondo, iscritto sul capitolo di spesa 7272 del summenzionato stato di previsione, risulta accantonato, per l'anno 2026, un importo equivalente alla riduzione operata dalla disposizione in esame. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di Pag. 97intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che il progetto di legge reca disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
Per quanto attiene ai profili di interesse di competenza della Commissione, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera,
Rileva innanzitutto che l'articolo 2 prevede che comuni ed enti territoriali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, provvedano alla ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale, individuando nei successivi novanta giorni il proprio fabbisogno di alloggi al fine di contrastare il disagio e l'emergenza abitativa. Segnala che detti soggetti, inoltre, approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti e individuano gli immobili su cui realizzare gli interventi. Al riguardo, considerato che il provvedimento in esame non ascrive a tale attività alcun onere, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a verificare che i soggetti pubblici chiamati a svolgere i compiti sopra descritti siano in grado di adempiervi nei tempi previsti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 3, rileva che le disposizioni in esame prevedono che i comuni provvedano ad aggiornare il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio. Tale banca dati è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è accessibile agli stessi comuni e agli enti territoriali secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro, che individua altresì la struttura dipartimentale coinvolta e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali.
Ciò stante, con riferimento agli adempimenti richiesti ai comuni, considerato che il provvedimento in esame non ascrive a tale attività alcun onere, appare necessario, a suo avviso, acquisire dati ed elementi volti a verificare che gli stessi siano in grado di adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda invece l'istituzione della banca dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, sia per quanto attiene alla dotazione infrastrutturale e alla gestione ordinaria della banca dati, sia per quanto concerne il coordinamento di quest'ultima con l'Osservatorio nazionale e con gli Osservatori dislocati nelle singole regioni. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.
Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame istituiscono il Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonioPag. 98 di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di sostenere l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica delle regioni mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, provvedendo ai relativi oneri con le modalità ivi previste, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4. Segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di erogazione e monitoraggio dei finanziamenti.
In proposito, rileva la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri al triennio 2026-2028. Per quanto riguarda invece l'ammontare degli oneri, non formula osservazioni, considerato che le norme si limitano a istituire un fondo che opera entro un limite di spesa e rinviano a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative degli interventi finanziati con le risorse dello stesso.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, recante l'istituzione del Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.
In proposito, ricorda che tale ultimo Fondo reca una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente elencati dalla norma istitutiva, ed è stato successivamente rifinanziato, per gli anni dal 2018 al 2033, dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Ciò posto, segnala, in primo luogo, che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, peraltro riferiti anche ad esercizi finanziari già conclusi, presentano carattere permanente, mentre il Fondo di cui si prevede la riduzione con finalità di copertura ha natura pluriennale e presenta una dotazione limitata all'anno 2033.
In secondo luogo, nel segnalare che le risorse del Fondo sono già state ripartite tra le diverse amministrazioni centrali interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, rileva che la disposizione in esame non indica espressamente a quale delle diverse amministrazioni coinvolte debba essere imputato l'avvalimento previsto, non consentendo una puntuale verifica in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e alla circostanza che le predette risorse siano libere da impegni di spesa eventualmente già assunti a valere sulle medesime risorse. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 5, rileva che le norme in esame recano disciplina in materia di esercizio dei poteri sostitutivi statali nell'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le relative modalità operative e il regime delle responsabilità. Segnala che, in caso di mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori, quali regioni, province autonome, città metropolitane, province, comuni ed ex istituti autonomi case popolari, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi, anche con riferimento a interventi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere e, in caso di perdurante inerzia, su proposta della competente Direzione generale, sentito il soggetto attuatore, individua nel Provveditorato interregionale alle opere Pag. 99pubbliche competente per territorio oppure nomina uno o più commissari ad acta quali i soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedere all'esecuzione dei progetti. Rileva che il medesimo meccanismo si applica anche quando l'inadempimento sia imputabile a soggetti attuatori diversi o quando la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga direttamente da un soggetto attuatore.
Fa inoltre presente che è previsto che il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche o i commissari ad acta provvedano, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, ad adottare i relativi atti mediante ordinanze motivate in deroga alla normativa vigente, con talune eccezioni. Evidenzia che sono previste specifiche procedure nel caso di deroghe alla legislazione regionale o a norme in materia di salute, sicurezza e incolumità pubblica, ambiente e patrimonio culturale.
Rappresenta che la norma prevede infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resti estraneo ai rapporti contrattuali e obbligatori discendenti dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Fa presente che alla nomina dei commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
Al riguardo, considera necessario acquisire elementi di informazioni volti ad assicurare che gli oneri derivanti dalla nomina dei commissari ad acta, in relazione ad interventi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possano essere sostenuti dalle amministrazioni pubbliche inadempienti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che la disposizione prevede espressamente che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari siano a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Segnala che analoghi elementi di informazione dovrebbero essere acquisiti anche in merito alla possibilità che i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio o le altre amministrazioni eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere, ove individuati per l'esercizio dei poteri sostitutivi in luogo della nomina di commissari ad acta, provvedano, con le risorse a loro disposizione, non solo all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari, ma anche, se richiesta, all'esecuzione dei progetti.
Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il comitato esecutivo per il programma Abita, con compiti di proposta, implementazione, attuazione e monitoraggio dei progetti afferenti al predetto programma, ai sensi del comma 1. Fa presente che vengono, altresì, disciplinati la composizione del comitato, secondo quanto previsto dal comma 3, la nomina dei suoi componenti, ai sensi del comma 4, nonché lo svolgimento della sua attività. Rileva che il comma 5 prevede che il comitato si avvalga del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Precisa, infine, che ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto disposto dal comma 6.
Tutto ciò considerato, ritiene acquisire elementi di informazione volti a verificare che le strutture individuate siano in grado di adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In tal caso, occorrerebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di riformulare in termini più ampi la clausola di neutralità finanziaria – che nel testo attuale si riferisce esclusivamente all'assenza di emolumenti a favore dei componenti del Comitato – al fine di escludere Pag. 100il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma Abita, con una dotazione annua pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040.
In proposito, nel rilevare la necessità di riferire gli oneri derivanti dall'istituzione del predetto Fondo e la relativa copertura finanziaria al periodo 2026-2040, evidenzia altresì l'esigenza di acquisire dati ed elementi di informazione ai fini della quantificazione degli effetti di maggior gettito derivanti dalle norme poste a copertura degli oneri.
In primo luogo, ritiene che andrebbero fornite stime aggiornate delle maggiori entrate – rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2023 – in merito al contributo di solidarietà temporaneo, di cui ai commi da 3 a 7, a carico delle imprese che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, chiarendo innanzitutto se la media dei redditi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del maggior reddito da assoggettare al contributo sia quella dei quattro esercizi di imposta precedenti al 2023, come prevede la disciplina cui si fa riferimento, o quella dei quattro esercizi di imposta precedenti all'anno di presumibile entrata in vigore del provvedimento, al momento l'anno 2026.
In quest'ultimo caso, segnala che la stima dovrebbe per altro tenere conto del fatto che la media dei redditi dei quattro esercizi di imposta precedenti al 2026 incorpora quelli del 2022 e del 2023, in cui si sono registrati i dati più alti di inflazione energetica, per cui tale media potrebbe risultare influenzata al rialzo rispetto a quella precedente lo shock del 2022, fermo restando che il contributo di solidarietà dovrebbe comunque trovare applicazione nel 2026, conformemente agli oneri oggetto di copertura finanziaria che dovrebbero essere allineati all'anno di decorrenza del provvedimento in oggetto.
In secondo luogo, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati circa la platea degli intermediari finanziari, ai quali la norma in esame estende la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi al fine di quantificare le maggiori entrate IRES connesse all'emersione di nuova base imponibile.
Con riguardo all'incremento dal 3 per cento al 15 per cento dell'aliquota d'imposta sui servizi digitali fa presente che andrebbero forniti, da un lato, dati aggiornati sulla base imponibile – rispetto ai dati forniti dalla relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 – e, dall'altro, informazioni circa i possibili effetti disincentivanti della misura, ed il conseguente rischio di erosione della base imponibile, derivanti da un incremento delle aliquote.
Inoltre, con riferimento alla rideterminazione dallo 0,2 per cento allo 0,4 per cento del valore della transazione dell'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie, evidenzia che tale incremento, essendo già stato disposto dall'articolo 1, comma 29, lettera a), della legge di bilancio 2026, di cui alla legge n. 199 del 2025, dovrebbe essere espunto dal testo del provvedimento. Rileva che la stima degli effetti di maggior gettito dovrebbe essere pertanto limitata alla parte residua della disposizione, ossia all'estensione del campo di applicazione dell'imposta vigente al trasferimento della proprietà per successione o donazione nonché alla soppressione della riduzione, prevista a legislazione vigente, della metà dell'aliquota dell'imposta medesima per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, recante l'istituzione del Fondo per il programma «Abita», pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040, quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, mediante quota parte delle maggiori Pag. 101entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 9 in esame, nonché quanto a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040, mediante le maggiori entrate e minori spese derivanti dalle disposizioni dei commi da 8 a 10 del medesimo articolo 9.
Al riguardo, nel rilevare che la disposizione prevede oneri e mezzi di copertura finanziaria riferiti anche ad esercizi finanziari oramai conclusi, per quanto concerne l'adeguatezza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo rinvia a quanto già evidenziato in merito ai profili di quantificazione.
Sul piano formale, rileva peraltro che, all'alinea del comma 2 del medesimo articolo 9, si riporta l'indicazione di oneri permanenti a decorrere dall'anno 2025 a fronte di un'autorizzazione di spesa e dei relativi mezzi di copertura finanziaria limitati all'anno 2040, ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1 e dalle lettere a) e b) dello stesso comma 2.
Per quanto concerne gli articoli 12 e 13, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una detrazione pari al 40 per cento delle spese documentate che siano effettuate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino a un ammontare complessivamente non eccedente 96.000 euro per unità immobiliare.
Rileva che la norma afferma che la detrazione è riconosciuta agli interventi effettuati dagli ex istituti autonomi per le case popolari, IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di in house providing, nonché agli interventi effettuati dagli operatori pubblici o privati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale.
Fa presente che le norme prevedono, inoltre, il riconoscimento di ulteriori aliquote di detrazione pari al 20 per cento delle spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 3.
Rileva che ulteriori aliquote di detrazione sono del 5 per cento o del 2,5 per cento per ogni classe migliorata. Specifica che l'aliquota è del 5 per cento in caso di interventi di riqualificazione energetica che siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3 ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica; l'aliquota è invece del 2,5 per cento qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.
Segnala, infine, che un'ulteriore aliquota di detrazione è pari al 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5.
Segnala che l'articolo 13, comma 1 prevede, inoltre, che i soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 12 possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Fa presente che le norme provvedono infine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12 e 13 del presente provvedimento, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con le modalità ivi previste, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4.
In proposito, rileva, in primo luogo, la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri all'esercizio 2026. In secondo luogo, evidenzia l'esigenza di acquisire dati ed Pag. 102elementi al fine di consentire una valutazione della congruità degli oneri stessi. In particolare, ritiene che andrebbero fornite stime aggiornate circa l'ammontare della spesa relativa agli interventi oggetto di modifica da parte delle norme in esame, specificando la quota di spesa imputabile a ciascuna fattispecie agevolabile, ossia recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, adozione di misure antisismiche, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo nonché del precedente articolo 12, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In proposito, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, osserva che i predetti oneri e la relativa copertura finanziaria fanno riferimento anche ad esercizi finanziari pregressi e che la formulazione della disposizione non consente di individuare univocamente gli oneri riconducibili a ciascuna delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
Tanto premesso, ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.
In tale quadro, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'adeguatezza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, anche considerando le riduzioni del medesimo Fondo disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 14, comma 3, e 19, comma 1, del provvedimento in esame, fermo restando che l'importo delle complessive riduzioni previste eccede nell'anno 2026 la dotazione iniziale del Fondo.
Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e l'acquisto di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex Istituti autonomi case popolari e degli enti aventi analoghe finalità, nella forma di società in house, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14. Rileva, inoltre, che la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi sono demandati, dal comma 2 dell'articolo 14, ad un decreto interministeriale, mentre l'erogazione degli stessi è affidata al Gestore dei servizi energetici. Segnala che ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 14.
In proposito, rileva la necessità di differire la decorrenza della concessione dei contributi in argomento all'esercizio 2026, mentre, riguardo all'ammontare degli oneri, non ha osservazioni da formulare, posto che gli stessi sono limitati all'entità degli stanziamenti disposti ed è prevista comunque l'adozione di un apposito provvedimento per la disciplina dei profili applicativi dei contributi medesimi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione – disposta dal precedente comma 1 – di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione pari a 15 milioniPag. 103 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In proposito, nel segnalare che la disposizione in esame contiene il riferimento anche ad esercizi finanziari già conclusi, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 13, segnalando l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'adeguatezza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, anche considerando le riduzioni del Fondo per le esigenze indifferibili disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 13, comma 4, e 19, comma 1, del provvedimento in esame, fermo restando che l'importo delle complessive riduzioni previste eccede nell'anno 2026 la dotazione iniziale del Fondo.
Per quanto concerne l'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
Rileva che le norme affidano la gestione del Fondo a Cassa depositi e prestiti S.p.a. mediante apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze e demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di funzionamento del predetto Fondo, con particolare riguardo alle condizioni cui è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e per la loro gestione.
In proposito, rileva la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri al triennio 2026-2028 nonché di modificare il riferimento normativo richiamato dal testo del provvedimento ai fini del calcolo dell'ISEE e dell'ISE, sostituendo il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con quello all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, posto che il menzionato decreto legislativo è stato abrogato. Per quanto riguarda invece l'ammontare degli oneri, non formula osservazioni, giacché le norme operano nell'ambito di un limite di spesa, prevedendo la concessione di garanzie pubbliche entro tetti di spesa pro capite predeterminati e demandando a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative degli interventi. Ritiene comunque utile acquisire informazioni in merito alla platea potenzialmente interessata dalla misura, anche al fine di verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità del Fondo di cui trattasi.
Con riferimento all'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a concedere contributi per il pagamento dei canoni di locazione agli inquilini in possesso di determinati requisiti che, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale dovute a specifiche circostanze, come la perdita del lavoro o gravi eventi familiari, non riescono a sostenere l'affitto, stabilendo inoltre che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri di calcolo del contributo, l'importo massimo concedibile, il periodo massimo di fruizione e le ulteriori modalità di funzionamento del Fondo.Pag. 104
In proposito, rileva la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri al triennio 2026-2028. Per quanto riguarda invece l'ammontare degli oneri, non formulano osservazioni, considerato che le norme operano entro un limite di spesa e rinviano a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative degli interventi, che appaiono comunque modulabili all'interno del predetto limite di spesa. Appare comunque utile, a suo avviso, acquisire informazioni in merito alla platea potenzialmente interessata dalla misura, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità del Fondo di cui trattasi.
Per quanto concerne l'articolo 17, nel rilevare che la disposizione dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle risorse dei fondi istituiti con il presente provvedimento, segnala la necessità di acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le predette attività di verifica possano essere svolte dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 18, rileva che le norme prevedono che le risorse residue e non assegnate dei Fondi di cui agli articoli 15 e 16 della legge in esame sono riassegnate, per ciascuno degli anni di riferimento, ai medesimi Fondi. In proposito, segnala che la norma non specifica le annualità verso cui è prevista la riassegnazione delle risorse residue, posto che la locuzione «per ciascuno degli anni di riferimento» sembrerebbe richiamare le annualità cui afferiscono le risorse da riassegnare. Ciò stante, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo, posto che la disposizione in oggetto sembrerebbe introdurre una deroga al principio di annualità del bilancio.
Fa presente che i commi 2 e 3 del medesimo articolo 18 prevedono, infine, la soppressione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 e la destinazione delle relative risorse al Fondo istituito all'articolo 16. In proposito, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento, infine, all'articolo 19, fa presente che il comma 1 del citato articolo provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 16 del provvedimento in esame, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In proposito, nel segnalare che la disposizione contiene il riferimento anche ad esercizi finanziari già conclusi, ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028, inferiore rispetto all'onere oggetto di copertura.
La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificarne puntualmente gli effetti finanziari.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine di sette giorni, tenuto conto che il provvedimento in esame risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.
La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di sette giorni.
Pag. 105Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
C. 2714 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024.
Segnala che il disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Affari esteri e non modificato nel corso dell'esame in sede referente, è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita al disegno di legge nel suo complesso.
Evidenzia altresì che l'Accordo di cui si dispone la ratifica è formato da 9 articoli.
Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 4 a 9 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le norme in esame, oltre a definire la procedura per l'istituzione di un trasporto di cabotaggio e la disciplina applicabile allo stesso, individuano le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, stabilendo che per la parte italiana tale Autorità è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, nonché quelle competenti per l'autorizzazione, la modifica, il diniego, la sospensione o la revoca dei servizi di cabotaggio, individuandole nella Regione di partenza del trasporto di cabotaggio. Sono, inoltre, disciplinate le modalità per assicurare la regolare applicazione dell'Accordo e quelle per risolvere le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dello stesso, con la specifica previsione, a tali fini, della possibilità per le predette Autorità di riunirsi in Commissione Mista. Rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica evidenzia che risulta invariato l'impiego di risorse umane e strumentali derivante dalla procedura di cui all'articolo 4 – rispetto all'ipotesi di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale al di fuori del programma di esercizio di un servizio regolare internazionale da parte di un vettore stabilito in Italia – e dall'individuazione, ai sensi dell'articolo 6, delle Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo e per l'autorizzazione del trasporto di cabotaggio, dal momento che non vengono attribuiti nuovi compiti né al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti né alle Regioni interessate. Con riferimento, poi, all'articolo 7, la relazione tecnica riferisce che la riunione della Commissione Mista avverrà prevalentemente tramite incontri a distanza tra le Autorità competenti e, in casi remoti, tramite incontri in presenza, che se svolti in Svizzera richiederanno un ordinario utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 1254/2 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicato ai costi relativi alle missioni all'estero. Peraltro, secondo la relazione tecnica, in fase di prima attuazione, non si verificheranno incontri in presenza, con la conseguenza che fino al 2027 detti fondi non saranno utilizzati.
Al riguardo, pur prendendo atto dei contenuti della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione – segnatamente, i dati e i parametri di costo commisurati alla frequenza, prudenzialmente prevedibile, degli incontri in presenza della Commissione mistaPag. 106 a partire dal 2028 – al fine di verificare che l'entità delle risorse disponibili sul capitolo 1254/2 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle spese per missioni all'estero, a cui fa riferimento la relazione tecnica, che reca uno stanziamento pari a 43.319 euro per l'anno 2026, a euro 44.008 per l'anno 2027 e a euro 66.688 per l'anno 2028, risultino sufficienti a far fronte all'attuazione dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'Accordo oggetto di ratifica avranno luogo solo in caso di effettiva necessità, come espressamente previsto dal medesimo articolo 7, e si svolgeranno prevalentemente tramite incontri a distanza tra le Autorità competenti.
Fa altresì presente che, nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di incontri in presenza, le riunioni si svolgeranno alternativamente nel territorio delle due Parti e, comunque, eventuali oneri per missioni in territorio elvetico non si manifesteranno prima dell'anno 2028.
Assicura infine che ai predetti oneri, di carattere meramente eventuale, potrà provvedersi avvalendosi degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alle missioni all'estero nell'ambito del capitolo 1254, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità finanziarie.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2714, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell'ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus, fatto a Roma il 17 ottobre 2024;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che:
le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 7 dell'Accordo oggetto di ratifica avranno luogo solo in caso di effettiva necessità, come espressamente previsto dal medesimo articolo 7, e si svolgeranno prevalentemente tramite incontri a distanza tra le Autorità competenti;
nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di incontri in presenza, le riunioni si svolgeranno alternativamente nel territorio delle due Parti e, comunque, eventuali oneri per missioni in territorio elvetico non si manifesteranno prima dell'anno 2028;
ai predetti oneri, di carattere meramente eventuale, potrà provvedersi a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente alle missioni all'estero nell'ambito del capitolo 1254, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità finanziarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
C. 2303.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioniPag. 107 per l'introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
Nel rilevare che la Commissione è chiamata a esprimersi sul testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura, fa presente che l'articolo 1 sostituisce la qualifica di «docente di sostegno» con quella di «docente per l'inclusione» e prevede che i riferimenti al docente di sostegno contenuti nell'ordinamento vigente si intendano effettuati al docente per l'inclusione. Rileva che il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, promuovano iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari in tema di metodologie didattiche inclusive. Evidenzia che, ai sensi del successivo comma 4, al docente per l'inclusione possono essere delegate funzioni di coordinamento dal dirigente scolastico, secondo le previsioni del comma 4 dell'articolo 1. Sottolinea che il provvedimento, all'articolo 2, è infine assistito da una clausola generale di invarianza finanziaria. Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme ivi contenute. Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, ritiene necessario configurare la promozione delle iniziative di formazione del personale docente in tema di metodologie didattiche inclusive prevista a carico delle istituzioni scolastiche come attività non obbligatoria, in modo che essa possa essere svolta compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2. A tal fine ritiene che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, prevedendo che le istituzioni scolastiche «possono promuovere» – anziché promuovono – iniziative di formazione finalizzate al potenziamento delle competenze dei docenti curricolari nelle metodologie didattiche inclusive.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, che reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnala l'opportunità di modificare la formulazione della predetta clausola al fine di allinearla a quella più comunemente utilizzata nella prassi, precisando che la stessa si applica alle amministrazioni interessate all'attuazione del provvedimento in esame, che dovrebbero identificarsi nel solo Ministero dell'istruzione e del merito.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
DL 21/2026: Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.
C. 2809 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dell'11 marzo scorso, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 relative all'erogazione di un contributo straordinario per le forniture di energia elettrica risulta effettuata secondo criteri prudenziali, considerando gli effetti Pag. 108dell'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus sociale elettrico delle famiglie economicamente svantaggiate, previsto dalla deliberazione 2/2026/R/COM dell'ARERA, che ha innalzato tale valore da 9.530 euro a 9.796 euro, con un potenziale incremento della platea dei beneficiari superiore al valore storico, ma inferiore a quello indicato dalla relazione annuale dell'ARERA relativa all'esercizio 2024, che sconta una parte di utenze agevolate provenienti dalle dichiarazioni ISEE del 2023, che prevedevano limiti reddituali più favorevoli rispetto a quelli dell'esercizio 2024.
Chiarisce che le risorse di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020 di cui alle lettere a), b), e) e f) dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte, rispettivamente, nel capitolo 8415, piano gestionale n. 1, nel capitolo 8406, piano gestionale n. 4, nel capitolo 7666, piano gestionale n. 1, e nel capitolo 7620, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7664, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Assicura altresì che la riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), determina effetti finanziari coerenti rispetto a quelli già considerati nei saldi di finanza pubblica anche in termini di indebitamento netto.
Fa presente inoltre che la rappresentazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 in termini di variazione di entrata e di spesa, comunque a saldi invariati, è ritenuta più idonea alle esigenze derivanti dall'applicazione delle nuove regole della governance economica europea.
Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3, relative all'incremento dell'aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, chiarisce che la stessa è stata effettuata avvalendosi del modello di microsimulazione IRAP elaborato sui dati dichiarativi più recenti disponibili, relativi alla dichiarazione per l'anno 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, considerando anche gli effetti derivanti dal meccanismo dell'acconto previsto dal comma 2. In particolare, ai fini della predetta quantificazione, la platea delle imprese incise dalle disposizioni in esame è stata definita individuando i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge. La base imponibile IRAP riferibile ai suddetti soggetti è pari a circa 27,6 miliardi di euro, con una aliquota media IRES applicata alla platea dei medesimi soggetti pari al 15,2 per cento e una percentuale di deducibilità dell'IRAP ai fini IRES pari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al 10 per cento. I tassi di variazione della redditività del settore ipotizzati dal modello di microsimulazione per proiettare i dati storici del 2024 sui periodi d'imposta successivi sono quelli previsti dalla variazione del PIL nominale indicati nel quadro macroeconomico del Documento programmatico di finanza pubblica 2025.
Conferma inoltre che, come precisato dalla relazione tecnica, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono riferite esclusivamente alla determinazione dell'acconto IRAP.
Assicura altresì che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 4, e la predetta riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazionePag. 109 vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
Rappresenta infine che le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, che disciplinano il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di centri dati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il numero dei progetti attesi risulta pienamente compatibile con le dotazioni organiche e strumentali delle strutture attualmente operanti a livello regionale.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2809, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 21 del 2026, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 relative all'erogazione di un contributo straordinario per le forniture di energia elettrica risulta effettuata secondo criteri prudenziali, considerando gli effetti dell'aggiornamento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso al bonus sociale elettrico delle famiglie economicamente svantaggiate, previsto dalla deliberazione 2/2026/R/COM dell'ARERA, che ha innalzato tale valore da 9.530 euro a 9.796 euro, con un potenziale incremento della platea dei beneficiari superiore al valore storico, ma inferiore a quello indicato dalla relazione annuale dell'ARERA relativa all'esercizio 2024, che sconta una parte di utenze agevolate provenienti dalle dichiarazioni ISEE del 2023, che prevedevano limiti reddituali più favorevoli rispetto a quelli dell'esercizio 2024;
le risorse di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020 di cui alle lettere a), b), e) e f) dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte, rispettivamente, nel capitolo 8415, piano gestionale n. 1, nel capitolo 8406, piano gestionale n. 4, nel capitolo 7666, piano gestionale n. 1, e nel capitolo 7620, piano gestionale n. 5, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7664, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 4, sono iscritte nel capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
la riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), determina effetti finanziari coerenti rispetto a quelli già considerati nei saldi di finanza pubblica anche in termini di indebitamento netto;
la rappresentazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 10 in termini di variazione di entrata e di spesa, comunque a saldi invariati, è ritenuta più idonea alle esigenze derivanti dall'applicazione delle nuove regole della governance economica europea;
la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articoloPag. 110 3, relative all'incremento dell'aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, è stata effettuata avvalendosi del modello di microsimulazione IRAP elaborato sui dati dichiarativi più recenti disponibili, relativi alla dichiarazione per l'anno 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, considerando anche gli effetti derivanti dal meccanismo dell'acconto previsto dal comma 2;
in particolare, ai fini della predetta quantificazione, la platea delle imprese incise dalle disposizioni in esame è stata definita individuando i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto-legge;
la base imponibile IRAP riferibile ai suddetti soggetti è pari a circa 27,6 miliardi di euro, con una aliquota media IRES applicata alla platea dei medesimi soggetti pari al 15,2 per cento e una percentuale di deducibilità dell'IRAP ai fini IRES pari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al 10 per cento;
i tassi di variazione della redditività del settore ipotizzati dal modello di microsimulazione per proiettare i dati storici del 2024 sui periodi d'imposta successivi sono quelli previsti dalla variazione del PIL nominale indicati nel quadro macroeconomico del Documento programmatico di finanza pubblica 2025;
come precisato dalla relazione tecnica, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono riferite esclusivamente alla determinazione dell'acconto IRAP;
il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 3, comma 4, e la predetta riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, che disciplinano il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di centri dati, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il numero dei progetti attesi risulta pienamente compatibile con le dotazioni organiche e strumentali delle strutture attualmente operanti a livello regionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: dell'acconto aggiungere le seguenti: dell'imposta regionale sulle attività produttive».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
C. 1704 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che il disegno di legge ha ad oggetto disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e che la Commissione è chiamata a esprimersi sul testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Attività produttive.
Nel ricordare che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, che risulta ancora utilizzabile, mentrePag. 111 le proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Con riferimento, in particolare, agli articoli 4, 5 e 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame introducono un regime sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, affidando il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, da 5.000 euro a 50.000 euro, all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Evidenzia, inoltre, che le predette norme prevedono che la medesima Autorità pubblichi i provvedimenti sanzionatori adottati nel proprio bollettino settimanale e possa imporre l'obbligo di pubblicare tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito internet del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più giornali quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. Rileva che, in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Rappresenta come venga altresì previsto che i proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individua i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e di erogazione delle risorse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4. Segnala, inoltre, che l'articolo 5 introduce una disciplina transitoria secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento. Fa presente, infine, che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che precisa altresì che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Segnala che la relazione tecnica assicura che tali attività rientrano nell'ambito delle attività e competenze istituzionali svolte in via ordinaria dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Ciò stante, nel ricordare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, e che la stessa è finanziata mediante un contributo calcolato come percentuale del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, osserva che a legislazione vigente i poteri inibitori e sanzionatori riconosciuti all'Autorità – nell'ambito della disciplina della tutela del consumatore di cui all'articolo 27 del Codice del consumo – concernono fattispecie riconducibili alla pratica commerciale scorretta. Fa presente che la nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento, prevedendo invece l'applicazione di sanzioni in relazione a nuove fattispecie – per altro proprio nel caso in cui il fatto non costituisca reato o una pratica commerciale scorretta – sembrerebbe estendere i poteri sanzionatori dell'Autorità e le connesse attività di controllo che essa è chiamata a svolgere.
Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che tali attività possano essere effettivamente svolte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola Pag. 112di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6.
In merito ai profili di copertura finanziaria, ribadisce che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolgerà le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola, dal momento che la predetta Autorità sembrerebbe essere, in linea con quanto rappresentato nella relazione tecnica, il solo soggetto pubblico interessato dagli adempimenti introdotti dal presente provvedimento. Sul punto, appare in ogni caso utile, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'unica amministrazione pubblica interessata dagli adempimenti introdotti dal presente provvedimento e potrà provvedere allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi da esso stabiliti, ai sensi dell'articolo 4, avvalendosi delle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, in quanto le relative attività sono assimilabili a quelle già svolte dalla medesima Autorità con riferimento alle pratiche commerciali ai sensi della parte II, titolo III, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e, pertanto, per il loro svolgimento non si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori risorse umane o strumentali.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1704, recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'unica amministrazione pubblica interessata dagli adempimenti introdotti dal presente provvedimento e potrà provvedere allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi da esso stabiliti, ai sensi dell'articolo 4, avvalendosi delle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, in quanto le relative attività sono assimilabili a quelle già svolte dalla medesima Autorità con riferimento alle pratiche commerciali ai sensi della parte II, titolo III, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e, pertanto, per il loro svolgimento non si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori risorse umane o strumentali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.
C. 2637.
(Parere alle Commissioni VII e XII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 10 marzo scorso, conferma che l'autorizzazionePag. 113 di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, riferita all'assegnazione di contributi a fondo perduto destinati all'allestimento di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura costituisce un limite massimo di spesa, essendo rimessa a un successivo decreto del Ministero della cultura l'individuazione dei beneficiari dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento previsto dal provvedimento in esame.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2637, recante disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, riferita all'assegnazione di contributi a fondo perduto destinati all'allestimento di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura costituisce un limite massimo di spesa, essendo rimessa a un successivo decreto del Ministero della cultura l'individuazione dei beneficiari dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento previsto dal provvedimento in esame;
rilevata l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 1, comma 4, al fine di indicare che gli oneri sono pari a 300.000 euro per l'anno 2026, posto che il comma 1 del medesimo articolo 1 autorizza una spesa in misura pari a tale importo;
segnalata l'opportunità, anche alla luce dei tempi presumibilmente necessari per l'approvazione del provvedimento, di valutare la compatibilità del termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'individuazione degli istituti e dei luoghi della cultura beneficiari del contributo istituito dalla proposta di legge in esame, con la sua effettiva erogazione nell'anno 2026,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: nel limite massimo di spesa di con le seguenti: pari a;
e con la seguente osservazione:
Valutino le Commissioni di merito, anche alla luce dei tempi presumibilmente necessari per l'approvazione del provvedimento, la compatibilità del termine per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'individuazione degli istituti e dei luoghi della cultura beneficiari del contributo istituito dalla proposta di legge in esame, con la sua effettiva erogazione nell'anno 2026».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nell'esprimere apprezzamento in ordine al chiarimento fornito dalla sottosegretaria Albano circa il fatto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del provvedimento in esame costituisce un limite massimo di spesa, essendo rimessa a un successivo decreto del Ministero della cultura l'individuazione dei beneficiari dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento previsto, ricorda come in occasione dell'esame della proposta di legge C. 2067 e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, un analogo meccanismo non sia stato considerato adeguato a garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto. Giudica pertanto positivamente il diverso orientamento del Governo manifestato in ordine Pag. 114al provvedimento in esame e auspica che lo stesso metro di giudizio possa essere in futuro applicato anche alle proposte legislative di iniziativa dei gruppi di opposizione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Atto n. 364.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 23 marzo 2026, l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è pertanto ora possibile per la Commissione procedere all'espressione del parere di propria competenza.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 27 gennaio, fa presente che dalla novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 200 del 2022, introdotta dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che attribuisce agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la facoltà di prevedere, negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale facoltà dovrà essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'equilibrio del «Sezionale ricerca» del bilancio di ciascun istituto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9.
Assicura, altresì, che dalle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 dello schema di decreto, che, nel ridefinire la disciplina delle reti di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ne ampliano la definizione rispetto alla normativa vigente, prevedendo che queste siano aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti di ricerca senza scopo di lucro con elevata qualità scientifica traslazionale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della salute potrà svolgere le connesse attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite dalle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il medesimo Ministero è già in possesso di idonee e comprovate professionalità in grado di adempiere a tutti gli adempimenti derivanti dalle predette disposizioni.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e Pag. 115correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Atto n. 364);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
dalla novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 200 del 2022, introdotta dall'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che attribuisce agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la facoltà di prevedere, negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale facoltà dovrà essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'equilibrio del “Sezionale ricerca” del bilancio di ciascun istituto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9;
dalle disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 dello schema di decreto, che, nel ridefinire la disciplina delle reti di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ne ampliano la definizione rispetto alla normativa vigente, prevedendo che queste siano aperte alla partecipazione di altri enti del Servizio sanitario nazionale e, in misura non prevalente, di università ed enti di ricerca senza scopo di lucro con elevata qualità scientifica traslazionale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della salute potrà svolgere le connesse attività di riconoscimento e le altre funzioni ad esso attribuite dalle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il medesimo Ministero è già in possesso di idonee e comprovate professionalità in grado di adempiere a tutti gli adempimenti derivanti dalle predette disposizioni;
rilevata l'esigenza di introdurre, nella novella di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, una clausola di neutralità finanziaria, con riferimento alla facoltà, attribuita agli IRCCS di diritto pubblico, di prevedere, negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, il conferimento al profilo di ricercatore sanitario degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica, analoga alla clausola già prevista dalla medesima novella con riferimento al conferimento dell'incarico di consulente esperto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
All'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: non trasformati aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in Pag. 116materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Atto n. 369.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 23 marzo 2026, l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 sullo schema di decreto legislativo in esame.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è pertanto ora possibile per la Commissione procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 28 gennaio, segnala che le disposizioni contenute nello schema di decreto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con quanto espressamente previsto dall'articolo 6, in quanto si limitano a definire le modalità di svolgimento delle attività finalizzate alla redazione del Piano nazionale di ripristino, alle quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designati quali autorità nazionali competenti dall'articolo 2, potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In tale contesto, osserva, in particolare, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi delle proprie disponibilità di bilancio, ha già stanziato una somma complessiva di 1.540.960 euro per gli anni 2025-2027, per il finanziamento di una convenzione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale avente ad oggetto attività finalizzate alla predisposizione del Piano nazionale di ripristino.
Precisa, inoltre, che al finanziamento degli interventi indicati nel Piano di ripristino, che non costituisce oggetto del presente provvedimento, concorrerà in primo luogo, per 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 45 milioni di euro per l'anno 2027, quota parte dei proventi della messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7223, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.Pag. 117
Fa quindi presente che, nell'ambito dell'Accordo per la coesione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Governo, di cui alla delibera CIPESS n. 51 del 10 dicembre 2025, in corso di pubblicazione, è prevista una specifica linea di intervento relativa al finanziamento delle azioni e degli interventi volti all'attuazione del Piano nazionale di ripristino, con una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 82.400.416,61 euro.
Informa, infine, che, con riferimento alla predetta linea di intervento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto alle regioni e alle province autonome di presentare progetti di ripristino, individuando 83 interventi sia di natura strutturale sia riferiti a servizi e forniture coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripristino, nel rispetto della chiave di riparto che prevede la destinazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Atto n. 369);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le disposizioni contenute nello schema di decreto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con quanto espressamente previsto dall'articolo 6, in quanto si limitano a definire le modalità di svolgimento delle attività finalizzate alla redazione del Piano nazionale di ripristino, alle quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designati quali autorità nazionali competenti dall'articolo 2, potranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
in tale contesto, in particolare, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi delle proprie disponibilità di bilancio, ha già stanziato una somma complessiva di 1.540.960 euro per gli anni 2025-2027, per il finanziamento di una convenzione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale avente ad oggetto attività finalizzate alla predisposizione del Piano nazionale di ripristino;
al finanziamento degli interventi indicati nel Piano di ripristino, che non costituisce oggetto del presente provvedimento, concorrerà in primo luogo, per 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 45 milioni di euro per l'anno 2027, quota parte dei proventi della messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7223, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
nell'ambito dell'Accordo per la coesione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Governo, di cui alla delibera CIPESS n. 51 del 10 dicembre 2025, in corso di pubblicazione, è prevista una specifica linea di intervento relativa al finanziamento delle azioni e degli interventi volti all'attuazione del Piano nazionale di ripristino, con una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 82.400.416,61 euro;
con riferimento alla predetta linea di intervento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto alle Pag. 118regioni e alle province autonome di presentare progetti di ripristino, individuando 83 interventi sia di natura strutturale sia riferiti a servizi e forniture coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripristino, nel rispetto della chiave di riparto che prevede la destinazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Atto n. 379.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota contenente elementi di risposta alle ulteriori richieste di chiarimento formulate nella scorsa seduta dalle deputate Bonetti e Guerra (vedi allegato 1), dalla quale si evince, in particolare, che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto in esame sono coordinate con quelle del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto esse prevedono un'implementazione qualitativa di dati che già sono comunicati ai sensi dell'articolo 46 del medesimo codice, disponendo l'applicazione degli ulteriori obblighi informativi a una platea di soggetti più ristretta rispetto a quella delle aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che, ai sensi del richiamato articolo 46, sono tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.
Alla luce della predetta nota, assicura, altresì, che le disposizioni del provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ad eventuali procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori al fine di consentire ai componenti della Commissione una valutazione dei nuovi elementi istruttori forniti dal Governo, tenuto altresì conto della particolare rilevanza del provvedimento in esame.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla deputata Guerra, non essendovi obiezioni, sospende brevemente i lavori.
La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti da ultimo forniti dalla sottosegretaria Albano, formula una nuova proposta di deliberazione (vedi allegato 2), che, rispetto a quella formulata nella precedente seduta dello scorso 11 marzo, si differenzia esclusivamente per l'integrazione delle precisazioni segnatamente rese dalla rappresentante del Governo nella seduta odierna.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione da ultimo formulata dalla relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur prendendo positivamente atto del recepimento nell'ambito della nuova proposta di deliberazione formulata dalla relatrice di talune esigenze rappresentate nella scorsa seduta da alcuni gruppi di opposizione in Pag. 119merito all'opportunità di assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, dello schema di decreto in esame fossero adeguatamente coordinate con quelle del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, richiama tuttavia l'attenzione sulla persistenza di numerosi profili critici riferibili al non corretto o parziale recepimento della direttiva (UE) 2023/970 in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Segnala preliminarmente come tale ultima circostanza, peraltro messa in debita evidenza dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati in sede di esame del medesimo provvedimento ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, esponga il nostro Paese al rischio assai elevato e concreto dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano con inevitabili ricadute negative a carico della finanza pubblica.
In tale quadro, ritiene peraltro che anche gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo nella presente seduta siano del tutto insufficienti sul piano del merito nonché fortemente incompleti, dal momento che non affrontano in alcun modo le numerose questioni relative al mancato o non corretto recepimento della citata direttiva ad opera dello schema di decreto in esame.
Per tali dirimenti ragioni, comunica di aver provveduto alla presentazione, assieme ai deputati Torto, Grimaldi, Bonetti e Faraone in rappresentanza dei rispettivi gruppi di minoranza, di una unitaria proposta alternativa di deliberazione (vedi allegato 3), di cui intende illustrare, sia pure sinteticamente, i passaggi principali.
Rileva infatti che, mentre la direttiva medesima è applicabile a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che hanno un contratto o un rapporto di lavoro di tipo subordinato, lo schema di decreto in esame esclude dal proprio campo di applicazione i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente, in ciò peraltro contravvenendo all'interpretazione estesa e oramai consolidata della nozione di lavoro subordinato a livello dell'Unione europea.
Osserva, quindi, come non convincano le argomentazioni addotte dal Governo nell'ambito della nota depositata nella odierna seduta con riferimento all'esclusione dall'ambito di applicazione dello schema di decreto dei contratti di apprendistato, dal momento che, per quanto questi ultimi si caratterizzino per una rilevante componente avente carattere prettamente formativo, viene in tal modo posto seriamente a repentaglio in questo campo l'obiettivo della parità di genere sotto il profilo retributivo.
Parimenti non convincono, a giudizio dei presentatori della proposta alternativa di deliberazione, le motivazioni volte ad escludere dall'ambito di applicazione della direttiva i contratti di lavoro domestico, sulla base della mera considerazione che in tali contratti la prestazione si svolgerebbe all'interno di un'abitazione privata e, nella maggior parte dei casi, il datore di lavoro sarebbe rappresentato da un soggetto persona fisica, né quelle volte ad escludere dal medesimo ambito di applicazione il cosiddetto lavoro intermittente, nella presunzione che esso sia quanto caratterizzato dalla discontinuità della prestazione e che i relativi contratti debbano essere stipulati senza obbligo di disponibilità, giacché tale circostanza non sempre ricorre univocamente in tale tipologia di lavoro subordinato.
Richiama, quindi, l'attenzione su uno degli elementi di maggiore criticità in tema di non corretto recepimento della citata direttiva (UE) 2023/970, rappresentato dal fatto che, mentre la nozione di «livello retributivo» ai sensi della direttiva medesima appare onnicomprensiva, lo schema di decreto in esame ne esclude viceversa i «trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali», con ciò accrescendo ulteriormente il rischio di una disparità di trattamento salariale tra uomini e donne.Pag. 120
Reputa, altresì, significativamente in conflitto con il dettato della richiamata direttiva il fatto che il comma 1 dell'articolo 4 del presente schema di decreto considera l'applicazione di un contratto collettivo nazionale stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative come presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e trasparenza, posto che l'esistenza di un sistema di classificazione e inquadramento collettivo formalmente paritario non garantisce di per sé che i criteri adottati siano effettivamente neutrali sotto il profilo del genere e che non vi siano in sostanza effetti discriminatori nella concreta distribuzione dei lavoratori nelle categorie professionali.
Osserva inoltre che, in tal modo, l'introduzione di una presunzione legale relativa, superabile solo dimostrando trattamenti retributivi individuali discriminatori, incide sul regime dell'onere della prova, che risulta aggravato per il ricorrente, in ciò contrastando con la ratio della direttiva oggetto di recepimento, che invece rafforza i meccanismi di inversione dell'onere della prova in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.
Ritiene, in definitiva, che lo schema di decreto in esame costituisca palesemente un'occasione persa da parte del Governo rispetto a un tema di fondamentale importanza, come quello della parità di genere sotto il profilo salariale, nel quale il nostro Paese sconta un ritardo storico, come presumibilmente potrà evincersi anche dall'analisi della relazione sul bilancio di genere riferita all'esercizio finanziario 2024, di cui rinnova alla sottosegretaria Albano l'invito ad una tempestiva presentazione alle Camere, come dalla stessa assicurato, da ultimo, nella seduta di questa Commissione dello scorso 10 marzo.
Nel ribadire conclusivamente il rischio più che probabile che il nostro Paese incorra nell'avvio di una procedura di infrazione per mancato o incompleto recepimento della direttiva (UE) 2023/970, con conseguente pregiudizio economico a carico della finanza pubblica, invita vivamente i colleghi dei gruppi di maggioranza e la rappresentante del Governo a valutare con la dovuta attenzione le criticità in tema di compatibilità rispetto al diritto dell'Unione europea che ha sinteticamente cercato di esporre prima che la Commissione proceda alla deliberazione di propria competenza.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi pienamente alle considerazioni testé svolte dalla deputata Guerra, ritiene che gli ulteriori chiarimenti forniti nella seduta odierna dalla sottosegretaria Albano, la quale si è sostanzialmente limitata ad affermare, in modo quasi tautologico, che le disposizioni del provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione ad eventuali procedure di infrazione nei confronti dello Stato, non sono in alcun modo in grado di fugare i dubbi più che legittimi in merito al non corretto recepimento della direttiva (UE) 2023/970 da parte dello schema di decreto ora in discussione, dal momento che i predetti chiarimenti non recano elementi circostanziati volti ad escludere tale assai verosimile eventualità.
Nell'osservare che un non corretto recepimento della citata direttiva potrebbe riguardare anche il venir meno di imprescindibili obblighi di trasparenza nell'affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici, evidenzia che la proposta alternativa di deliberazione in senso contrario presentata unitariamente dai gruppi di opposizione è in ogni caso motivata da ragioni che attengono alle competenze specifiche di questa Commissione, dal momento che l'alta probabilità dell'apertura di una procedura di infrazione avverso lo Stato italiano per il non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea in tema di parità salariale tra uomini e donne comporterebbe ad ogni evidenza il verificarsi di oneri a carico della finanza pubblica.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel ricollegarsi alle argomentazioni svolte dalla deputata Guerra per quanto concerne, nello specifico, i numerosi profili di palese difformità delle disposizioni di cui al presente schema di decreto rispetto al dettato della direttiva (UE) 2023/970 in tema di equità Pag. 121salariale tra uomini e donne, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti addirittura un passo indietro a livello contenutistico tanto più se paragonato alle disposizioni di cui alla legge n. 162 del 2021, recante tra l'altro modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, approvata dalle Camere nella scorsa legislativa sulla base di un ampio consenso tra le diverse forze politiche.
Evidenzia, altresì, che l'eventuale adozione definitiva dello schema di decreto ora in discussione, nella sua formulazione attuale, appare chiaramente suscettibile di determinare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica.
Nel richiamare la storica arretratezza del nostro Paese nella direzione del progressivo avvicinamento all'obiettivo di una reale parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, ritiene essenziale che, attraverso un'ulteriore riformulazione della proposta di deliberazione, la relatrice si faccia perlomeno carico dell'opportunità di introdurre, nella forma espressa di apposite osservazioni al Governo, le precisazioni contenute nelle premesse della stessa deliberazione secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del presente schema di decreto risultano coordinate con quelle del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto prevedono un'implementazione qualitativa di dati che già sono comunicai ai sensi dell'articolo 46 del medesimo codice.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che, in caso di approvazione della nuova proposta di deliberazione formulata dalla relatrice, si intenderà preclusa la proposta alternativa di deliberazione presentata dai deputati Guerra, Torto, Grimaldi, Bonetti e Faraone.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice nella presente seduta (vedi allegato 2).
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), a margine della deliberazione testé adottata dalla Commissione, richiama l'attenzione su quello che considera un comportamento di grave scorrettezza, sul piano della prassi procedurale, tenuto dalla Commissione Lavoro.
Segnala, infatti, che quest'ultima Commissione ha proceduto nella giornata odierna all'espressione del parere di propria competenza senza attendere l'esito delle valutazioni compiute dalla Commissione Bilancio.
In considerazione di tale incresciosa circostanza, chiede pertanto formalmente alla presidenza della Commissione di voler rappresentare al presidente della Commissione Lavoro il predetto disappunto per la tempistica di conclusione dell'esame del provvedimento presso tale organo parlamentare, nonché alla sottosegretaria Albano di farsi comunque tramite presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento per una segnalazione in ordine a quanto avvenuto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente alla deputata Guerra che la deliberazione approvata dalla Commissione Bilancio sul provvedimento in esame sarà in ogni caso acclusa, in conformità alla disciplina regolamentare, al parere adottato dalla Commissione Lavoro, ai fini del successivo invio al Governo.
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia.
Atto n. 383.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso della seduta dell'11 marzo 2026 in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il Pag. 122seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.40.
DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
C. 2807 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2026.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte preliminarmente che l'emendamento Lucaselli 29.16 è stato ritirato dalla presentatrice. Ricorda che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presente seduta è dedicata alla discussione sul complesso delle proposte emendative segnalate (vedi allegato 4). A tale proposito, ricorda che le successive sedute saranno dedicate alla votazione delle proposte emendative e pertanto, in quella fase, potranno intervenire esclusivamente i componenti della Commissione o i loro sostituti.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) rammenta, preliminarmente, come le tematiche affrontate dal decreto in esame rivestano un'importanza centrale per il sistema Paese, in considerazione dell'approssimarsi dei termini per il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sottolinea, altresì, come il PNRR abbia rappresentato un'occasione per portare avanti riforme di estrema rilevanza, e abbia consentito di immettere un ingente ammontare di risorse nel tessuto socio-economico, evidenziando, peraltro, come i ritardi accumulati nel dare attuazione a taluni interventi previsti nel Piano abbiano determinato l'impossibilità di utilizzare una parte rilevante delle risorse messe a disposizione.
Chiarisce, quindi, che nel corso del suo intervento, si concentrerà su tematiche e questioni di carattere generale affrontate trasversalmente dalle proposte emendative presentate.
Ricorda, in particolare, il settore dei trasporti, nonché quello della sanità pubblica, che hanno maggiormente subito gli effetti dei ritardi e delle difficoltà nel portare avanti l'implementazione dei progetti di modernizzazione ricompresi nel PNRR, ricordando come si tratti di settori che vivono una situazione di sofferenza anche in ragione delle criticità che hanno caratterizzato le politiche del Governo. Con riferimento al settore della giustizia, fa presente come l'utilizzo delle risorse stanziate dal PNRR si attesti al 41 per cento per quanto attiene agli investimenti per l'incremento del personale e al 20 per cento con riferimento invece all'attuazione di progetti relativi all'edilizia giudiziaria. Ricorda, pertanto, come diverse sono le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione su cui ritiene si possano trovare ampi spazi per una convergenza anche da parte delle forze politiche di maggioranza, che, peraltro, in taluni casi, hanno presentato proposte di analogo o identico contenuto.
Fa presente, inoltre, come un altro tema su cui intervengono le proposte emendative presentate sia quello delle proroghe dei termini per la conclusione degli interventi. Al riguardo, considera tale questione di particolare rilievo in ragione, da un lato, delle numerose difficoltà e della scarsa capacità riscontrate nell'uso delle risorse previste dal PNRR e, dall'altro, dei ritardi incolpevoli che diversi soggetti attuatori hanno accumulato nella realizzazione dei progetti. Considera, pertanto, imprescindibile, che la politica sia in grado di dare un segnale adottando misure volte ad assicurare la conclusione dei progetti avviati, specialmente da parte degli enti territoriali.
Ritiene, inoltre, come un'ulteriore tematica da affrontare sia quella delle misure Pag. 123volte a dare garanzie e prospettive ai lavoratori coinvolti nell'attuazione del Piano, riferendosi, in particolare, alla notevole mole di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato nelle strutture delle amministrazioni pubbliche. Rammenta, in particolare, i 1.843 precari del comparto giustizia, non ricompresi nel campo applicativo dei diversi provvedimenti volti alla stabilizzazione di personale, nonché, analogamente il personale del settore della ricerca.
Critica, inoltre, la scelta del Governo di introdurre, nell'ambito delle misure contenute nel decreto-legge in discussione, disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, riferendosi, nello specifico, all'articolo 29 del provvedimento.
Sul punto, sottolinea, in primo luogo, l'assoluta disomogeneità delle predette disposizioni rispetto alle finalità dichiarate del provvedimento, ricordando come tale aspetto sia stato peraltro sottolineato dalla maggioranza dei soggetti che sono stati sentiti nel corso delle audizioni informali relative al provvedimento, che, nel merito, hanno giudicato in modo critico il contenuto di tali disposizioni. In proposito, non ritiene sussista alcuna ratio giustificatrice ragionevole alla base dell'estensione delle competenze della COVIP operata ai sensi del predetto articolo 29 e giudica inopportuna la scelta di intervenire sul tema della gestione dei fondi sanitari e socio-sanitari integrativi con una serie di misure asistematiche e senza un adeguato confronto con tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo le associazioni sindacali. Ritiene, quindi, in conclusione, che tale incresciosa vicenda non possa che concludersi con l'abrogazione dell'articolo in esame.
Giudica, ancora, particolarmente importante che nella predisposizione delle diverse misure di carattere normativo che intendono accompagnare l'attuazione del PNRR, sia garantita la più ampia partecipazione di tutti quei soggetti ed enti in grado di apportare un contributo costruttivo ai fini del buon esito del Piano, assicurando, in particolare, il loro pieno coinvolgimento nell'ambito delle attività di monitoraggio.
Sottolinea, poi, la necessità di valorizzare il ruolo degli enti locali che, a suo dire, hanno dimostrato capacità notevoli quali soggetti attuatori. Chiarisce, pertanto, che numerose proposte emendative sono finalizzate a supportare tali enti al fine di garantire che gli stessi possano portare a conclusione i progetti avviati nonché ad operare un generale rafforzamento della loro capacità amministrativa. Infine, ricorda che nel novero degli emendamenti presentati si è inteso anche creare apposite task force che consentano di supportare i diversi enti attuatori nell'ambito delle diverse fasi conclusive relative all'attuazione del Piano.
Ritiene, infine, doveroso, soffermarsi sul tema dell'edilizia scolastica e del dimensionamento stigmatizzando le scelte operate al riguardo dal Governo. Fa presente, infatti, come si riscontrino numerose difficoltà attuative nel portare avanti i diversi interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio delle scuole mentre, al contempo, giudica inaccettabili le forzature che il Governo sta adottando al fine di assicurare l'attuazione del piano di dimensionamento scolastico, che ha comportato anche interventi di commissariamento nei confronti delle regioni che non hanno rispettato le scadenze e gli obiettivi fissati. Sotto quest'ultimo profilo giudica profondamente sbagliate gli orientamenti seguiti dal Governo in quanto considera che una riorganizzazione in tal senso della rete scolastica finirà per svantaggiare in modo particolare gli istituti e le realtà più piccole, specialmente nelle aree interne.
Auspica, quindi, che l'esame delle proposte emendative possa avvenire in un clima di confronto secondo un approccio che faccia tesoro delle criticità che hanno caratterizzato il dibattito in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaraPag. 124 conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative segnalate. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda le ripetute richieste già formulate, da ultimo nella seduta dello scorso 10 marzo, alla sottosegretaria Albano circa l'indicazione di una data relativa all'attesa pubblicazione della relazione sul bilancio di genere riferita all'esercizio finanziario 2024 e, conseguentemente, di una data nella quale la Commissione possa procedere alla sua audizione in merito, stigmatizzando il fatto che la suddetta relazione non risulta ancora pubblicata, nonostante la sottosegretaria avesse fatto presente come tale pubblicazione sarebbe dovuta avvenire entro la metà del mese di marzo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che le indicazioni fornite nel corso delle precedenti sedute erano fondate sulle informazioni che le erano state fornite dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Assicura, pertanto, che proseguiranno le interlocuzioni con le suddette strutture ministeriali al fine di poter fornire un esaustivo riscontro nel più breve tempo possibile.
Disposizioni in materia di obbligo di pubblicità dei contributi annuali del bilancio nazionale al bilancio dell'Unione europea a carico dei beneficiari dei finanziamenti dell'Unione medesima.
C. 2433 Bagnai.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di cui è primo firmatario, è volta ad introdurre per i soggetti beneficiari dei finanziamenti dell'Unione europea un obbligo informativo sui contributi annuali dell'Italia al bilancio dell'Unione europea e sulla destinazione dei fondi ricevuti dall'Unione, mediante la predisposizione di un prospetto di rendicontazione della contribuzione netta dell'Italia al bilancio dell'Unione, al fine di dare visibilità e trasparenza ai contributi del bilancio nazionale versati all'Unione in maniera simmetrica rispetto a quanto previsto a livello europeo con riferimento ai programmi di finanziamento in favore degli Stati membri.
In proposito, ricorda che nella relazione illustrativa della proposta si richiamano i contenuti delle norme dell'Unione europea, che hanno disciplinato l'obbligo per gli Stati membri e per i soggetti beneficiari dei finanziamenti di dare comunicazione e visibilità del sostegno finanziario da parte dell'Unione europea, facendo riferimento, in particolare, al Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, al Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, cosiddetto «NextGenerationEU» e al Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che prevedono una clausola istituzionale standard sulla comunicazione e sulla visibilità dei finanziamenti dell'Unione. Chiarisce, inoltre, come nella predetta relazione si faccia riferimento altresì al documento «Norme sulla comunicazione e la visibilità – Programmi di finanziamento dell'Unione europea 2021- 2027 – Guida per gli Stati membri», pubblicato dalla Commissione europea nell'anno 2022, nel quale si precisa che tutti i beneficiari, le autorità di gestione e i partner esecutivi dei finanziamenti devono esporre nelle loro comunicazioni in maniera corretta e ben visibile l'emblema dell'Unione europea, indicato come unico e fondamentale marchio visivo da utilizzare, per riconoscere il sostegno ricevuto e contribuire alla visibilità sul campo dell'Unione europea, accompagnato da una semplice dichiarazione di finanziamento che menzioni il sostegno ricevuto.Pag. 125
Precisa, inoltre, che, per altro verso, la relazione illustrativa evidenzia che secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato relativi al periodo 2011-2019, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Unione europea versando mediamente, ogni anno, circa 16 miliardi di euro. Nello stesso intervallo di tempo, le risorse erogate all'Italia mediante finanziamenti dell'Unione europea sono state pari a 11 miliardi di euro in media, concorrendo a collocare il nostro Paese tra i contributori netti. Segnala, inoltre, che sulla base dei dati riportati nella Relazione annuale 2025 sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi nel 2024, approvata dalla Corte dei conti con deliberazione n. 14/2025, dalla rilevazione dei flussi finanziari tra Italia e il bilancio dell'Unione europea emerge come l'Italia sia un contributore netto rispetto al bilancio dell'Unione europea, se si escludono le risorse del programma NextGenerationEU.
Per quanto riguarda più in dettaglio le disposizioni della proposta di legge in esame, evidenzia che la stessa si compone del solo articolo 1, che disciplina gli obblighi informativi per i beneficiari di finanziamenti dell'Unione europea e le relative sanzioni in caso di inadempimento.
Il comma 1 stabilisce l'obbligo per i soggetti beneficiari dei finanziamenti dell'Unione europea erogati nell'ambito del Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509, in materia di regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, e del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, di redigere ed esporre un prospetto di rendicontazione sui contributi annuali versati dall'Italia al bilancio dell'Unione europea, ad integrazione e con pari visibilità delle informazioni che obbligatoriamente, ai sensi della normativa europea, sono tenuti a pubblicizzare sull'origine dei finanziamenti e sul sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Nel suddetto prospetto, ai sensi della lettera a) devono essere indicati sul contributo complessivo versato dall'Italia al bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, con la specifica indicazione «versamenti dall'Italia all'Unione europea», mentre in base alla lettera b) dovrà essere comunicato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, con la specifica indicazione «accreditamenti dall'Unione europea all'Italia», rinviando alle informazioni esposte nella relazione annuale della Corte dei conti sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi europei, escludendo il contributo di operazioni di indebitamento straordinarie. Ai sensi della lettera c) dovranno quindi essere forniti i dati sul saldo netto tra il contributo complessivo versato dall'Italia di cui alla lettera a) e l'ammontare complessivo delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui alla lettera b) distinto per anno di riferimento, con la specifica indicazione «contributo netto dell'Italia al bilancio dell'Unione europea».
Fa presente, infine, che il comma 2 disciplina le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi informativi di cui al comma 1, prevedendosi una sanzione pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del finanziamento in caso di totale inadempimento e una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dell'ammontare del finanziamento in caso di pubblicità effettuata con modalità non conformi a quanto prescritto dal comma 1.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.