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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2026
651.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 213

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del Presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 214

Sulla pubblicità dei lavori.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-05188 Centemero: Chiarimenti in ordine alla fruizione delle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulio CENTEMERO (LEGA), nel valutare esaustiva la risposta del Governo, si riserva di esaminare le indicazioni di prassi che, come anticipato dalla sottosegretaria, verranno fornite dall'Agenzia delle entrate.

5-05189 Congedo: Iniziative normative riguardanti l'introduzione di strumenti di incentivazione alla compliance e di definizione agevolata dei debiti tributari.

  Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-05190 Alifano: Iniziative volte a rendere strutturale la riduzione delle accise sul prezzo dei carburanti.

  Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Enrica ALIFANO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta dell'Esecutivo, ritenendo che le misure approntate siano troppo timide. Rileva preliminarmente come la sottosegretaria abbia mancato di evidenziare la realizzazione di un extragettito IVA pari a nove milioni di euro al giorno, derivante dall'innalzamento dei prezzi dei carburanti. Secondo l'interrogante si sarebbe potuto ripristinare il sistema di accise mobili come introdotto nel 2008; ritiene infatti che la disciplina vigente, da ultimo innovata dal decreto-legge n. 33 del 2026, ancorandosi a medie periodiche nonché al benchmark stabilito dai documenti di finanza pubblica, renda meno agevole l'adeguamento delle accise alle variazioni del prezzo dei carburanti.
  Sottolineando come la componente fiscale pesi all'incirca per il sessanta per cento sul prezzo dei carburanti, invita ad assumere iniziative più efficaci. Ritiene infatti che le soluzioni messe in campo dal Governo non siano state sufficientemente incisive e abbiano allo stesso tempo penalizzato, in modo particolare, le fasce meno abbienti della popolazione; richiama, a titolo di esempio, il taglio delle spese sanitarie a copertura delle misure adottate. Nel complesso giudica la strategia dell'Esecutivo sul tema del tutto inadeguata.

5-05191 Merola: Adempimento degli obblighi informativi del Governo riguardanti le vincite e le entrate erariali del gioco pubblico, nonché richiesta di dati aggiornati e di dettaglio.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), assicurando il proprio impegno personale affinché la relazione richiesta sia al più presto trasmessa al Parlamento.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) si dichiara non soddisfatto della risposta dell'Esecutivo. In primo luogo, ricorda che con precedenti atti di sindacato ispettivo il gruppo PD aveva chiesto dati dettagliati e disaggregatiPag. 215 sul tema dei giochi, ricevendo tuttavia dal Governo informazioni incomplete o, comunque, non aggiornate. Ricorda che si tratta di dati essenziali, anche in vista della prossima riforma della disciplina del gioco fisico, che la Commissione sarà chiamata ad esaminare.
  Rammenta poi che il decreto legislativo n. 41 del 2024 è entrato in vigore nel mese di aprile 2024 e, di conseguenza, l'obbligo del Governo di presentare al Parlamento la relazione sul settore dei giochi pubblici – che, ricorda, è un adempimento sancito dalla legge – vige quindi dall'anno 2024 e non solamente dal 2025. Pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Esecutivo, ritiene che un tale ritardo non sia giustificabile.

  Marco OSNATO, presidente, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Merola in ordine al necessario rispetto degli adempimenti di legge. Nel caso di specie, ritiene importante che al Parlamento siano forniti dati completi e aggiornati in materia di giochi, anche per confermare l'efficacia delle norme recentemente varate. Auspica che la richiamata documentazione possa essere messa al più presto a disposizione del Parlamento, nella certezza che l'impegno assunto dal Governo, e personalmente dalla sottosegretaria, sarà senz'altro rispettato.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.
C. 2696 Colosimo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, evidenziato che la proposta di legge è ancora in corso di esame presso la Commissione di merito, rappresenta l'opportunità che l'esame del provvedimento presso la Commissione Finanze venga rinviato.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si associa alla richiesta formulata della relatrice.

  Marco OSNATO, presidente, prendendo atto di quanto testé richiesto dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo e non essendovi obiezioni, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562 Santillo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, rammenta preliminarmente che la Commissione Ambiente, nella seduta del 29 ottobre 2025, ha adottato quale testo base la proposta di legge C. 1562, che sarà oggetto della sua illustrazione, per le parti di interesse e competenza della Commissione Finanze.
  Ricorda che l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo in esame sono identificati dall'articolo 1 della menzionata proposta, che persegue i seguenti obiettivi: garanzia dei diritti sociali dei cittadini; riduzione del disagio e dell'emergenza abitativa; soddisfazione della richiesta di alloggiPag. 216 da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, da attuarsi favorendo il risparmio energetico e l'offerta di servizi integrati e innovativi volti a migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini e a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto del principio «non arrecare danno significativo» (Do No Significant Harm – DNSH) e dell'azzeramento del consumo di suolo, in conformità agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  Rileva poi che sono di interesse per la Commissione Finanze gli articoli 2 e 3 della proposta, che, rispettivamente: dispongono che sia effettuata dai comuni e dagli enti territoriali la ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica ed edilizia sociale, del fabbisogno di alloggi, e degli immobili da destinare al recupero e riuso; attribuiscono ai comuni il compito di aggiornare, con cadenza minima biennale, il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado aventi qualsiasi destinazione, nonché la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturali esistenti e delle aree residue per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono interventi edificatori non ancora attuati. Tali ultimi aggiornamenti sono pubblicati sia nei siti internet istituzionali dei comuni interessati, sia in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile agli stessi comuni ed enti territoriali.
  È di competenza della Commissione Finanze l'articolo 9, laddove reca la copertura finanziaria del programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale denominato «programma Abita», istituito e disciplinato dall'articolo 7 della proposta. Nello specifico, i commi da 3 a 7 dell'articolo 9 individuano le coperture per la prima annualità, a tal fine estendendo all'anno 2024 – previsione rispetto alla quale occorre valutare l'opportunità di aggiornare l'anno di riferimento – il contributo di solidarietà temporaneo istituito per l'anno 2023 dalla relativa legge di bilancio a carico dei soggetti che operano nel settore dell'energia elettrica e del gas (cosiddetto contributo sugli extraprofitti nel settore energetico). Le modalità di calcolo e versamento del contributo temporaneo sono analoghe a quelle previste dalla norma originaria. Rispetto a quanto previsto per il contributo straordinario dovuto per l'anno 2023, non concorrono alla determinazione dei redditi i ricavi derivanti: (i) dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, (ii) dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili ed i relativi costi.
  Le disposizioni contenute nei commi da 8 a 10 dell'articolo 9, nell'individuare le coperture del «programma Abita» a decorrere dalla seconda annualità, recano modifiche volte ad incrementare il gettito fiscale derivante dalle imposte sui redditi delle società (IRES), dall'imposta sui servizi digitali (cosiddetta web tax) e dall'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax). In particolare, il comma 8 estende anche agli intermediari finanziari l'applicazione del limite di deducibilità, ai fini IRES, degli interessi, in misura pari al 96 per cento del loro ammontare; segnalo che nella formulazione vigente tale limite è applicabile alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché alle società di gestione dei fondi comuni di investimento e alle società di intermediazione mobiliare.
  Segnala, a tale proposito, il mancato coordinamento di tale previsione con le prescrizioni della legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha introdotto, per gli intermediari finanziari, un'addizionale IRES pari al 3,5 per cento, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al fine di compensare il beneficio fiscale, in tema di deducibilità degli interessi, che qui si intende ridurre.
  Con riferimento poi al comma 9 dell'articolo 9, esso modifica – senza indicazione della data di decorrenza della previsione – l'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, che viene innalzata dal 3 al 15 per cento. Essa si applica all'ammontare dei ricavi Pag. 217tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.
  Con il comma 10 dell'articolo 9 – anche in questo caso senza indicazione della data di decorrenza della previsione – si introducono infine modifiche in tema di imposta sulle transazioni finanziarie. Si prevede anzitutto un innalzamento dallo 0,2 allo 0,4 per cento dell'aliquota applicabile, nel caso di trasferimento delle proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, sul valore della transazione. Si estende poi l'applicazione dell'imposta anche nel caso in cui il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Infine, si estende l'aliquota dello 0,4 per cento anche ai trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo della vigente riduzione alla metà.
  Evidenzia che è inoltre di competenza della Commissione Finanze l'articolo 12, che introduce un complesso di agevolazioni fiscali in ambito edilizio.
  In particolare, il comma 1, fatta salva la disciplina generale delle detrazioni contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, introduce una detrazione pari al 40 per cento delle spese effettuate per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, fino a un ammontare complessivamente non eccedente 96 mila euro per unità immobiliare. La detrazione opera in favore degli ex IACP, comunque denominati, degli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti soggetti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di in house providing) per interventi realizzati su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché degli operatori pubblici o privati per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale.
  Il comma 2 riconosce la detrazione nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo, per gli interventi di installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti; di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; di eliminazione delle barriere architettoniche nonché realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
  Il comma 3 – sempre facendo salva la disciplina generale del TUIR – attribuisce un'ulteriore detrazione, in misura pari al 20 per cento, per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, realizzati su immobili ubicati nelle zone individuate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, qualora derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore.
  Il comma 4 riconosce una detrazione in misura variabile per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, qualora comportino il passaggio a classi energetiche superiori.
  Più precisamente, le percentuali di tali detrazioni sono riconosciute per ogni classe migliorata nelle seguenti misure: 5 per cento, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al medesimo comma 3; 2,5 per cento, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche sopra citate.
  Si prevede l'incremento di un ulteriore 10 per cento di tutte le summenzionate detrazioni, qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale. Si fa infine salva, ove più favorevole, l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina del cosiddetto superbonus in materia Pag. 218di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Rileva infine che è di competenza della Commissione Finanze l'articolo 13, che prevede, per i soggetti che tra il 2024 e il 2030 effettuino spese per interventi agevolati ai sensi del menzionato articolo 12, la facoltà di opzione, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni, per la cessione di un credito di imposta di pari importo, successivamente cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  Segnala che le previsioni recate dagli articoli 12 e 13 prevedano meccanismi analoghi ad altri già sperimentati in passato che, come è noto, si sono prestati ad applicazioni distorsive, con le conseguenti difficoltà nei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché in termini di sostenibilità della finanza pubblica.
  Alla luce delle osservazioni formulate sulle disposizioni di cui agli articoli 9, 12 e 13, formula sul provvedimento una proposta di parere contrario (vedi allegato 5).

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si associa ai rilievi formulati dal relatore.

  Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia che il relatore si è limitato a illustrare le sole criticità da lui riscontrate nel provvedimento, non mettendone, invece, in giusta evidenza gli aspetti positivi e innovativi, quali l'introduzione di incentivi fiscali per la transizione energetica, le agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e, più in generale, i numerosi interventi per fronteggiare l'emergenza abitativa in cui oggi versano le fasce meno abbienti della popolazione, che faticano ad accedere ai mutui per l'acquisto di case o alla locazione di immobili, specie nelle grandi aree urbane.
  A nome del suo gruppo, si esprime a favore del provvedimento in esame, preannunciando il voto contrario del M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) a nome del PD-IDP si esprime a favore della proposta di legge, in ragione dell'importanza dei temi affrontati; ricorda peraltro che essi formano oggetto anche della proposta C. 1169 Furfaro, presentata dal suo gruppo, abbinata al provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (vedi allegato 5).

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
C. 1704 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, ricorda anzitutto che il provvedimento si compone di sei articoli; l'obiettivo, esplicitato anche nella relazione illustrativa, è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli a fronte di iniziative solidaristiche promosse da produttori e professionisti.
  L'articolo 1 disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale.
  Per quanto attiene, in particolare, alle disposizioni di interesse della Commissione Finanze, rileva che l'articolo 1 rinvia al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) per individuare alcuni dei soggetti destinatari dei proventi di cui alla disciplina in esame. Nel dettaglio, si tratta dei seguenti soggetti, richiamati dagli articoli 10 e 100 del TUIR: organizzazioni non governative (ONG) (articolo 10, comma 1, lettera g));l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (ICSC) (articolo 10, comma 1, lettera i)); l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, le Chiese rappresentate Pag. 219dalla Tavola valdese (articolo 10, comma 1, lettera l)); Università, fondazioni universitarie, Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, enti parco regionali e nazionali (articolo 10, comma 1, lettera l-quater)); persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica (articolo 100, comma 2, lettera a)); persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica (articolo 100, comma 2, lettera b)); Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico (articolo 100, comma 2, lettera f)); enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 100, comma 2, lettera g)); ONLUS, nonché associazioni, fondazioni comitati od enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), che pongono in essere iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all'OCSE (articolo 100, comma 2, lettera h)); Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (articolo 100, comma 2, lettera m)); Stato e comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi (articolo 100, comma 2, lettera m)); Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità (articolo 100, comma 2, lettera m)); istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, istituti tecnici superiori per iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (articolo 100, comma 2, lettera o-bis)).
  L'articolo 3 dispone che il produttore o il professionista adempia a precisi obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti di cui all'articolo 1.
  L'articolo 4 detta la disciplina di controlli e sanzioni.
  Infine, l'articolo 5 e l'articolo 6 contengono, rispettivamente, una disposizione transitoria e la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 6).

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo. Ricorda peraltro che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, è stato approvato un emendamento a sua prima firma.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 marzo 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.