Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2026
651.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 229

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.
C. 2696.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che l'obiettivo del disegno di legge C. 2696, composto da dodici articoli, è quello di prevedere misure di protezione personale e di assistenza economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa, nonché all'assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni i quali, a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica.
  Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala che l'articolo 3, comma 2, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 6, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite misure di protezione personale ulteriori rispetto a quelle indicate dal comma 1, finalizzate tra l'altro al supporto pedagogico e psicologico nonché all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico.
  L'articolo 5, comma 1, stabilisce che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in caso di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, propone l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 della medesima legge.
  Il comma 2 dispone che ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce: a) ove possibile, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro soggetto legittimato e interessato, compresi, se nominati, il tutore, il curatore nonché il curatore speciale; b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale che procede per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  Sottolinea che, ai sensi del comma 3, la proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione: a) della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 nonché dei rischi ovvero dei pericoli cui sono esposti il minore, il genitore o il soggetto che esercita su di esso la responsabilità genitoriale; b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico; c) dell'eventuale necessitàPag. 230 di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.
  Il comma 5 stabilisce che il tribunale per i minorenni competente per territorio statuisce con provvedimento motivato sulla richiesta mentre il comma 6 prevede che nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 473-bis.15 del codice di procedura civile.
  Il comma 7 dispone che i provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 6.
  Osserva che l'articolo 6, comma 1, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e per consentire la pianificazione strategica degli interventi ivi previsti, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il compito di istituire presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico.
  Ai sensi del comma 2, il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorità politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
  Evidenzia che il comma 3 prevede che alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti, nonché le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.
  Il comma 4 specifica che per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
  Segnala che il comma 5 statuisce che il Comitato tecnico-scientifico, entro dieci giorni dalla trasmissione del provvedimento del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 5, comma 5, definisce un programma per l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4, sulla base delle situazioni concretamente prospettate e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria. A tale fine il Comitato, sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, predispone apposite tabelle concernenti gli importi, le modalità di corresponsione e la durata dell'assegno periodico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
  Il comma 6 dispone che il programma di cui al comma 5 è immediatamente trasmesso al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le finalità di cui all'articolo 7 della presente legge.
  Il comma 7 specifica che le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
  Il comma 8 demanda al decreto adottato ai sensi del comma 1 l'individuazione delle ulteriori funzioni del Comitato tecnico-Pag. 231scientifico finalizzate ad assicurare l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4.
  Rileva, infine, che l'articolo 12 stabilisce che il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione annuale sulle misure di protezione e di assistenza adottate ai sensi della presente legge, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
C. 632 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la proposta di legge, composta da un unico articolo, introduce nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il nuovo articolo 144-ter stabilendo, al comma 1, che su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.
  Evidenzia che l'articolo 144-ter, comma 2, dispone che l'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.
C. 1562 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, riferisce che la proposta di legge in esame è composta da diciannove articoli.
  Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala che l'articolo 2 attribuisce ai comuni e agli enti territoriali il compito di provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale. I medesimi enti, nei successivi novanta giorni, individuano il proprio fabbisogno di alloggi per contrastare il disagio e l'emergenza abitativa, approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di interventi di cui all'articolo 11 e individuanoPag. 232 gli immobili, di proprietà preferibilmente pubblica, su cui realizzare gli interventi, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di quelle vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nella ricognizione è compreso il patrimonio industriale dismesso o in via di dismissione, suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica e sociale.
  L'articolo 5 disciplina il potere sostitutivo per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, rileva che i commi 1 e 2 individuano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo, i relativi titolari – il provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, uno o più commissari ad acta, ovvero il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – e il procedimento da seguire in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, ovvero da parte di un soggetto attuatore diverso da quelli appena indicati, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale, compresi i programmi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore della legge, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti. Il potere sostitutivo consiste nell'adozione degli atti o provvedimenti necessari ovvero nel provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.
  Il comma 3 stabilisce che i soggetti titolari del potere sostitutivo, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Le ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Evidenzia che il comma 4 specifica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di edilizia residenziale pubblica resta estraneo a ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Delle obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Alla nomina dei commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
  Infine, rileva che l'articolo 11, recante la disciplina degli incentivi edilizi ammessiPag. 233 per la realizzazione o la riqualificazione degli alloggi e le loro caratteristiche, dispone, al comma 5, che gli interventi edilizi di cui al comma 1 – cioè quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – non possono essere realizzati su edifici abusivi o situati nei centri storici ricadenti nelle aree omogenee «A» degli strumenti urbanistici vigenti o in aree soggette a inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi e alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico-sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.
  Formula, pertanto, una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Audizione informale del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Luciano Buonfiglio, sugli indirizzi del suo mandato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 25 marzo 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

5-05178 Orrico: Iniziative per il restauro della Chiesa ipogea di Piedigrotta di Pizzo Calabro.

  Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rilevando come la chiesa ipogea di Piedigrotta di Pizzo Calabro sia un bene culturale dalle condizioni strutturali uniche e al contempo molto fragile, essendo scavata nella roccia arenaria, sul tratto di mare che si affaccia lungo il Parco Marino regionale «Costa degli Dei».
  Sottolinea, quindi, come i recenti eventi metereologici avversi che hanno colpito il Sud Italia e la regione Calabria hanno determinato l'alto rischio di un ulteriore deterioramento della suddetta chiesa rendendo così urgente procedere ad interventi di recupero.
  Nel rilevare come la regione Calabria abbia già stanziato risorse finanziarie pari a circa 1.850.000 euro per il restauro conservativo della chiesa in questione osserva che esse non sono ancora state utilizzate a causa della mancata sottoscrizione dell'apposita convenzione tra la regione Calabria medesima e la soprintendenza culturale competente.
  Chiede, pertanto, quali iniziative il Ministero intenda assumere per utilizzare celermente le risorse finanziarie già stanziate nonché se ritenga necessario stanziare risorse ulteriori per la messa in sicurezza del sito culturale.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Pag. 234

  Antonio CASO (M5S), replicando, auspica che, sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, l'intervento edilizio di restauro conservativo della chiesa ipogea di Piedigrotta di Pizzo Calabro sia realizzato in tempi brevi e dichiara che i componenti del MoVimento 5 Stelle monitoreranno la situazione.

5-05179 Tassinari: Iniziative per la tutela del patrimonio artistico e architettonico di Firenze nelle trasformazioni urbanistiche.

  Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, volta a chiarire se il Ministro sia a conoscenza della vicenda relativa alla costruzione di tre torri cubiformi bianche e nere nel centro storico di Firenze che, avendo destato perplessità in merito alla correttezza dell'operato delle amministrazioni coinvolte nell'iter di autorizzazione del progetto, è attualmente oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica di Firenze.
  Sottolinea, in particolare, come gli stessi comitati cittadini di Firenze abbiano segnalato l'eccessiva disinvoltura amministrativa in materia edilizia da parte delle amministrazioni competenti che, a loro parere, potrebbe addirittura portare alla perdita da parte del centro storico di Firenze della designazione di patrimonio mondiale UNESCO, come già successo ad altre città europee.
  Domanda, infine, quali iniziative il Ministro intenda adottare per tutelare il patrimonio artistico ed architettonico della città di Firenze in relazione alle procedure di autorizzazione aventi ad oggetto progetti di trasformazione urbanistica.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che il Ministero abbia colto il problema centrale della vicenda di cui si discute ovvero l'effetto ottico derivante dalla mancata opacizzazione delle tre torri cubiformi.
  Manifesta il proprio apprezzamento nel sapere che la Soprintendenza sta intervenendo perché l'effetto ottico in questione non è compatibile con il paesaggio storico-architettonico del Lungarno, come rilevato anche in ambito internazionale.
  Infine, ribadisce che, stando alle notizie rese dalla stampa, è stata avviata un'indagine dalla procura della Repubblica di Firenze nei confronti dei dirigenti e tecnici della direzione urbanistica del comune e componenti della commissione paesaggistica per abuso edilizio, falso ideologico, violazione delle norme urbanistiche sul paesaggio, ritenendo che essa possa costituire un indizio che qualcosa nell'iter autorizzativo del progetto di trasformazione urbanistica non ha funzionato a dovere soprattutto per quanto attiene all'esercizio delle competenze del Comune e della Regione.
  Dichiara, quindi, di attendere le dovute risposte da parte degli organi giudiziari, auspicando che se sono stati commessi reati i relativi responsabili siano sanzionati, e ritiene che il Governo abbia fatto il proprio dovere, dicendosi certa che la Soprintendenza porterà avanti al meglio le iniziative che sta intraprendendo.

5-05180 Amorese: Iniziative per la salvaguardia dell'arte presepiale anche ai fini del suo riconoscimento quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

  Nicole MATTEONI (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in oggetto testé sottoscritta, ne illustra il contenuto rappresentando come la costruzione del presepe sia, per molte comunità, un'occasione di incontro, di trasmissione di tradizioni, di creatività e rinnovamento delle relazioni sociali oltre che una forma di espressione di abilità artigianale a rischio di scomparsa.
  Nel fare riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Cultura in occasione di una mostra inerente l'arte presepiale, volte a riconoscere come i presepi siano l'espressione di un sapere dei luoghi che costituisce il bene immateriale Pag. 235più importante per la comunità italiana, domanda quali iniziative il Ministero abbia adottato ed intenda assumere a salvaguardia dell'arte presepiale anche al fine di sostenerne la candidatura quale patrimonio immateriale dell'UNESCO.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Nicole MATTEONI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo e del lavoro svolto dal Ministero della Cultura. Ribadisce, quindi, come l'arte presepiale costituisce un patrimonio culturale da difendere e conservare.
  Nel ringraziare i soggetti che, a vario titolo, tra cui gli insegnanti, promuovono la conservazione ed il passaggio di quest'arte e tradizione alle future generazioni, rileva come il presepe oltre che essere un simbolo delle radici cristiane d'Italia è anche un simbolo culturale per le famiglie italiane, che costituiscono il nucleo fondamentale della società, che merita di essere sostenuto in tutti i modi possibili. A tale riguardo, manifesta apprezzamento per il lavoro del Ministero della cultura, sperando che sia implementato in futuro da ulteriori attività e dichiarando il sostegno da parte dei componenti del gruppo di FdI alla candidatura dell'arte presepiale quale patrimonio immateriale dell'UNESCO.

5-05181 Grippo: Sull'incremento delle tariffe e dell'estensione del compenso per copia privata anche alle memorie digitali in cloud.

  Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, avente ad oggetto il decreto del 23 febbraio 2026 con il quale il Ministero della cultura ha aggiornato le tariffe del compenso per copia privata di cui all'articolo 71-septies della legge 633/1941 ed introdotto espressamente nel relativo perimetro anche la memoria in cloud, estendendo così l'ambito di applicazione della suddetta disposizione anche a servizi digitali distinti dai tradizionali supporti e dispositivi fisici.
  In particolare, rileva come nella parte motiva del decreto il Ministero abbia dato conto di aver acquisito nel corso dell'istruttoria il punto di vista di numerosi soggetti garantendo così apparentemente la partecipazione ed il contraddittorio. Tuttavia, successivamente alla definizione del nuovo assetto tariffario, diverse associazioni rappresentative del settore tecnologico e digitale hanno espresso forte preoccupazione per gli effetti del provvedimento, prefigurando un'ipotesi di doppia imposizione, essendo esteso il compenso per copia privata sia ai dispositivi sia ai servizi di memorizzazione in cloud.
  Nel ricordare come la disciplina italiana in materia di equo compenso per copia privata nel settore delle memorie digitali costituisca un'eccezione rispetto a quella adottata da altri paesi europei, che esentano gli hard disk e gli SSD interni ed applicano agli hard disk portatili tariffe molto inferiori a quelle vigenti in Italia, chiede al Ministero di indicare quali sono gli elementi istruttori, i dati economici ed i criteri di proporzionalità e quantificazione del danno nei confronti dei titolari dei diritti che hanno giustificato l'incremento delle tariffe e l'estensione del compenso anche alla memoria o allo spazio di memorizzazione in cloud.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, osservando come essa addebiti all'Unione Europea la responsabilità per quanto successo.
  Nell'affermare di essere a conoscenza del fatto che la copia privata costituisce un'eccezione al diritto d'autore, sottolinea come tale eccezione riporti a un modello passato e rileva come il sottosegretario Mazzi non abbia chiarito le ragioni di così tante divergenze nei diversi Paesi europei.Pag. 236
  Osserva, inoltre, che ciò che più colpisce del decreto del 23 febbraio 2026 è che il relativo testo è identico a quello predisposto prima dell'avvio della consultazione con gli operatori del settore, facendo così sorgere il dubbio che il confronto con i medesimi sia stato per il Ministero della cultura un mero esercizio di stile, mancando la volontà di considerare seriamente le osservazioni presentate.
  Ritiene, poi, che sia strabiliante l'affermazione del rappresentante del Governo per la quale il compenso dovuto dai fabbricanti e dagli importatori è incorporato nel prezzo dei prodotti e non è quindi dovuto direttamente dal consumatore, osservando che ovviamente il produttore riversa sul prezzo finale dovuto dal consumatore l'onere in questione.
  Sottolinea, altresì, che il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta sul tema della doppia imposizione, poiché la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea equipara il salvataggio di una copia sul cloud alla sua riproduzione su altro supporto: ciò significa che il compenso per copia privata è dovuto per l'una o per l'altra ipotesi, non essendo tale aspetto chiarito dal decreto ministeriale, così come non è chiara l'esenzione per il B2B, e mancando una disciplina circa la quantificazione del danno.
  Infine, nel riprendere le parole del sottosegretario Mazzi circa l'atteggiamento non malevolo del Governo Meloni nei confronti delle cosiddette imprese big tech, ricorda che le disposizioni del decreto non troveranno applicazione soltanto nei loro confronti, ma colpiranno anche le imprese italiane che, sia pure con un volume d'affari inferiore, operano nel settore della realizzazione di servizi in cloud o dei dispositivi fisici, nonostante l'attenzione che il Governo Meloni dichiara di riservare alle imprese nazionali.

5-05182 Manzi: Sulle recenti nomine di componenti dei Consigli di amministrazione di talune istituzioni culturali.

  Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando preliminarmente come la normativa vigente in materia di governance dei musei autonomi statali preveda che i componenti dei consigli di amministrazione siano scelti tra personalità di chiara e comprovata fama, dotate di specifiche competenze nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
  Al riguardo, osserva come alcune nomine recentemente effettuate da parte del Ministero della cultura riguardino persone che hanno avuto un recente e diretto impegno politico a livello locale tra le fila del partito Fratelli d'Italia, al quale può essere ricondotto anche l'attuale Ministro Giuli, senza che risulti il possesso delle competenze richieste dalla normativa vigente, analogamente a quanto emerso per il consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta.
  Nel ritenere che tali circostanze suscitino preoccupazioni diffuse in merito al rispetto dei criteri di merito, trasparenza e indipendenza delle istituzioni museali, domanda al Ministro se tutti i soggetti recentemente nominati quali membri dei consigli di amministrazione dei musei statali sono in possesso dei requisiti di comprovata esperienza nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale previsti dalla normativa vigente e se, a tal fine, saranno resi pubblici i relativi curricula.

  Il sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo per la differenza delle competenze che sono state evidenziate rispetto ad alcuni dei soggetti nominati in relazione a quelle degli altri. Sottolinea, infatti, come le competenze illustrate di taluni dei soggetti nominati non siano del tutto coerenti con la carica rivestita, avendo i consigli di amministrazione dei musei statali un ruolo fondamentale nella gestione dei musei. Rileva, quindi, come l'esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni, anche nella veste di assessore, o aziende di trasporto non rende certa l'acquisizione della Pag. 237comprovata esperienza nella gestione e valorizzazione dei beni culturali richiesta dalla legge.
  Nel riconoscere come lo svolgimento di una pregressa attività politica non possa costituire un fattore penalizzante per la nomina quale consigliere di amministrazione dei musei statali, ritiene che essa non debba tuttavia costituire l'unico titolo di merito per la nomina.
  Infine, auspica che i curricula dei soggetti nominati siano pubblicati tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, manifestando l'intenzione di continuare a vigilare su episodi come quelli rappresentati nel presente atto di sindacato ispettivo.

  Federico MOLLICONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.10.