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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2026
655.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 31 marzo 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

  La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2026.

Pag. 8

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento entro la giornata odierna e ricorda che nella settimana scorsa si è concluso il ciclo di audizioni programmato.

  Andrea GENTILE (FI-PPE) formula una proposta di parere favorevole con una condizione e sei osservazioni e ne illustra i contenuti (vedi allegato 1). Osserva, poi, come in sede di esame del provvedimento sia stato svolto un ampio ciclo di audizioni informali che, grazie al proficuo dibattito tenutosi tra i soggetti auditi e i deputati che hanno preso parte alle audizioni, ha consentito di acquisire elementi di informazione e di valutazione utili ai fini del parere proposto, facendo emergere alcune problematiche significative. Evidenzia, quindi, come, grazie alle interlocuzioni con diversi deputati, di maggioranza e di opposizione, nonché con la Ministra Roccella, che ringrazia, sia stato possibile intervenire per evitare la soppressione della rete territoriale costituita dalle consigliere e dai consiglieri di parità, per rafforzare i poteri sanzionatori in capo all'Organismo per la parità e per porre il tema relativo alla necessità di valorizzare la tutela dei diritti delle persone vittime di discriminazione, tra cui quelle che sono state affette da patologie oncologiche.

  La Ministra Eugenia ROCCELLA ringrazia la Commissione, il presidente, onorevole Pagano, e il relatore, onorevole Gentile, per il lavoro svolto nel rispetto dei tempi prescritti per l'espressione del parere parlamentare. Fa presente, al riguardo, che il Consiglio dei ministri dovrà approvare il testo del decreto legislativo in esame – oggetto di concerto tra diverse Amministrazioni – nella riunione programmata per il prossimo 19 maggio. In merito a quanto emerso dal ciclo di audizioni svolto dalla Commissione ed evidenziato nella proposta di parere formulata dal relatore, dichiara che il Governo si impegna a modificare lo schema di decreto, tenendo conto delle condizioni e delle osservazioni contenute nella suddetta proposta di parere.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che i gruppi del PD, M5S e AVS hanno presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2). Fa presente, in proposito, che tale proposta sarà posta in votazione solo qualora venga respinta la proposta di parere del relatore. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva come l'esame del provvedimento e le risultanze emerse dal ciclo di audizioni abbiano evitato il pericolo di una procedura di infrazione, che avrebbe avuto luogo ove si fosse proceduto alla chiusura dei presìdi territoriali a tutela delle cittadine e dei cittadini vittime di discriminazione, dal momento che le direttive europee da attuare hanno lo scopo di potenziare – e non già di ridurre – gli strumenti a tutela della parità di trattamento. Pur accogliendo con favore il «passo indietro» del Governo rispetto all'originario schema di decreto legislativo, che avrebbe determinato un accentramento disfunzionale di funzioni, ritiene ad ogni modo che si sia persa un'occasione preziosa per rafforzare la rete delle consigliere e dei consiglieri di parità.
  Illustrando, pertanto, le condizioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dai gruppi del PD, M5S e AVS, sottolinea in modo particolare la necessità di rafforzare la presenza territoriale degli organismi per la parità – più prossimi ai bisogni delle cittadine e dei cittadini – e di garantire lo stanziamento di risorse adeguate. Sul tema delle risorse, criticando la scelta del Governo, ritiene che sarebbe stato preferibile destinare a circa venti consigliere di parità – per circa 90 mila euro lordi a testa – le risorse stanziate per gli emolumenti dei componenti dell'Organismo per la parità – stimate in 1,8 milioni di euro.
  Nel complesso, non essendo state accolte dalla maggioranza molte delle misure indicate nella proposta di parere alternativa depositata dalle opposizioni, afferma come non vi siano elementi sufficienti per esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 9

  Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolineata l'esaustività delle dichiarazioni della collega Ferrari rispetto al contenuto della proposta di parere alternativa, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, in quanto ritiene che essa costituisca un'occasione mancata per compiere progressi in materia di parità di trattamento.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come anticipato, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la votazione della proposta di parere alternativa dei gruppi del PD, M5S e AVS.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 31 marzo 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

  La seduta comincia alle 19.50.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 1023 Di Giuseppe, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 1023 Di Giuseppe, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Avverte, inoltre, che rispetto alle proposte di legge indicate nella convocazione della seduta odierna, la trattazione non avrà ad oggetto la proposta di legge C. 1912 Paolo Emilio Russo, in quanto nel frattempo è intervenuto il ritiro della stessa.
  Fa presente, infine, che è stata altresì assegnata alla Commissione la petizione n. 83, con cui si delega il Governo alle modifiche ai testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Poiché tale petizione verte sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, propone quindi di abbinarla alle medesime ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.
  Dà quindi conto delle sostituzioni ad rem.

  Alfonso COLUCCI (M5S) chiede chiarimenti in ordine agli abbinamenti richiamati.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che le proposte di legge sono state abbinate d'ufficio, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 24 marzo, nel corso della quale peraltro non è stata sollevata alcuna obiezione.

  Alfonso COLUCCI (M5S) precisa che la presidenza ha fatto riferimento all'abbinamento di una petizione che contiene una delega al Governo alle modifiche ai testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Chiede se anche l'abbinamento della petizione sia stato oggetto della richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che nella citata riunione del 24 marzo Pag. 10ha comunicato l'assegnazione della petizione n. 83 alla Commissione, prospettando la possibilità di procedere all'abbinamento della stessa alle proposte di legge in materia elettorale ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.
  Tornando sulla questione relativa agli abbinamenti delle proposte di legge comunicati nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, fa presente che sarà possibile procedere a una discussione in ordine a una eventuale delimitazione del perimetro dell'intervento normativo nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per la giornata di domani.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, facendo presente che a suo avviso nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza non è stata assunta alcuna decisione in ordine alle proposte di legge da abbinare alla proposta di legge C. 2822 presentata dalla maggioranza. Ritiene che sia, invece, la seduta odierna la sede idonea per assumere una decisione in ordine agli abbinamenti, fermo restando che considera inaccettabile l'abbinamento di una proposta di legge che contenga una delega al Governo in materia elettorale.

  Nazario PAGANO, presidente, sottolinea che l'abbinamento delle proposte di legge in esame è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto provvedimenti vertenti su identica materia, ossia quella elettorale, e che, pertanto, tale abbinamento non è un atto discrezionale della Commissione.

  Federico FORNARO (PD-IDP), precisato di aver partecipato alla riunione dell'Ufficio di presidenza testé richiamata, fa presente che in quella sede non era materialmente possibile, a suo avviso, sollevare obiezioni con riguardo agli abbinamenti d'ufficio comunicati dal presidente, non avendo contezza, in quell'occasione, dei contenuti delle proposte di legge in questione.
  Evidenzia quindi che, una volta esaminati i testi delle predette proposte di legge, è quella attuale la sede idonea per sollevare obiezioni in ordine all'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. In particolare, fa notare come, a suo avviso, non vi siano precedenti concernenti abbinamenti di proposte di legge in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero a proposte di legge che incidono sui testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Stigmatizza, inoltre, la decisione di abbinare una proposta di legge recante una delega al Governo in materia elettorale. Chiede, quindi, di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, evidenziando come, in caso contrario, si configurerebbe un avvio infruttuoso della discussione parlamentare per la revisione della legge elettorale.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce che l'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, come peraltro comunicato nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 24 marzo, nel corso della quale non è stata sollevata alcuna obiezione.

  Federico FORNARO (PD-IDP) ribadisce che non può essere imputata ai componenti della Commissione la mancata obiezione, in sede di Ufficio di presidenza, circa l'abbinamento di proposte di legge delle quali non era stato possibile, in quella sede, valutare il contenuto.
  Chiede, quindi, se vi siano precedenti di abbinamento a proposte di legge in materia elettorale di proposte di legge incidenti sulla disciplina del voto degli italiani all'estero e se vi siano precedenti di abbinamenti a proposte di legge in materia elettorale di proposte recanti delega al Governo in tale ambito, evidenziando come tale ultima ipotesi sia a suo avviso inaccettabile.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) si unisce alle considerazioni del collega Fornaro in ordine all'inopportunità dell'abbinamento di una proposta di legge recante delega al Governo in materia elettorale, facendo presentePag. 11 che la legge elettorale è materia squisitamente parlamentare. Fa presente che ciò è riportato anche nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 2822 Bignami, laddove riporta le considerazioni della Corte costituzionale in ordine alla discrezionalità del legislatore sulla disciplina in materia elettorale. A tale proposito, ricorda che in occasione dell'esame di proposte di legge sulla cittadinanza aveva sollevato obiezioni in ordine all'abbinamento di alcune proposte che non riguardavano strettamente tale materia, intervenendo sul tema dell'acquisto della cittadinanza degli italiani nati all'estero. Aggiunge che in tale occasione la presidenza accedette alla facoltà di rivalutare tale questione. Ritiene, quindi, che anche nel caso odierno non sussistano i presupposti per l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, di cui chiede di valutare il disabbinamento, incidendo su materia estranea al contenuto della proposta di legge C. 2822 Bignami.

  Vittoria BALDINO (M5S) rileva un'ulteriore contraddizione, ricordando che in sede di esame dei provvedimenti in materia di voto fuori sede la presidenza non procedette all'abbinamento d'ufficio della proposta di legge a sua prima C. 302, a differenza di quanto avvenuto nel caso odierno. Domanda, quindi, quali siano stati i criteri applicati dalla presidenza al fine di procedere agli abbinamenti d'ufficio disposti.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente al collega Fornaro che vi sono precedenti di abbinamenti di proposte di legge in materia di voto dei cittadini all'estero a proposte di legge in materia elettorale. Cita il precedente della XVII legislatura, in cui la proposta di legge C. 1704, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, fu abbinata al disegno di legge cosiddetto «Italicum».
  In merito alla richiesta di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, fatta pervenire in data odierna dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 24 marzo, la Presidenza ha chiarito che si sarebbe proceduto all'abbinamento d'ufficio anche delle citate proposte alla proposta di legge C. 2822, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su materia identica, ossia la materia elettorale nel suo complesso.
  Fa presente, pertanto, che, trattandosi di proposte di legge abbinate d'ufficio alla proposta di legge C. 2822, non è possibile procedere d'ufficio al loro disabbinamento. Resta ferma, peraltro, la possibilità per i gruppi di procedere a una ridefinizione del perimetro di intervento normativo in senso restrittivo rispetto a quello comunicato nella richiamata riunione dello scorso 24 marzo. A tal fine, invita i colleghi del Movimento 5 Stelle a riproporre la richiesta di disabbinamento nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

  Alfonso COLUCCI (M5S) precisa che nel caso specifico la materia non è identica, dal momento che la proposta di legge C. 2822 Bignami modifica il sistema di elezione della Camera e del Senato, mentre le proposte presentate dal suo gruppo riguardano l'esercizio del diritto di voto. Nel far presente che si tratta, semmai, di materia contigua, evidenzia che il Movimento 5 Stelle non ha alcun interesse a che le sue proposte di legge vengano esaminate unitamente alla proposta di legge della maggioranza.

  Giovanni DONZELLI (FDI), nel condividere le valutazioni svolte dal presidente, fa presente che la volontà della maggioranza è quella di instaurare un dialogo su un testo aperto a modifiche. Preannuncia, quindi, la massima disponibilità al confronto, al fine di verificare se vi siano le condizioni per definire le regole del sistema elettorale in modo il più possibile condiviso. Pertanto, nel far presente di non avere preclusioni in ordine alla eventuale ridefinizione del perimetro normativo, di cui si discuterà in sede di Ufficio di presidenza, Pag. 12invita tuttavia a riflettere sugli eventuali effetti di un restringimento di tale perimetro, che impedirebbe la trattazione di argomenti che le forze politiche potrebbero avere interesse a trattare nel prosieguo dell'esame. A tal riguardo, fa presente come, partendo da un perimetro normativo più ristretto, che escluda, per esempio, le modalità di esercizio del voto o il voto degli italiani all'estero, non sarà possibile neanche prendere in considerazione gli eventuali profili concernenti queste materie che dovessero essere evidenziati in sede di audizioni o che dovessero emergere da esigenze specifiche rilevate anche dalle opposizioni.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara di non voler mettere in discussione la decisione della presidenza in ordine agli abbinamenti delle proposte di legge in esame, assunta sulla base degli elementi istruttori forniti dagli uffici, ma ritiene che sia nondimeno possibile ritornare su tale decisione, come già accaduto in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.
  Apprezza l'apertura del collega Donzelli, ma ritiene inaccettabile mantenere l'abbinamento di una proposta di legge che reca una delega al Governo in materia di voto degli italiani residenti all'estero, in quanto, a suo avviso, ciò costituirebbe un precedente pericoloso.
  Ricorda come nel precedente relativo all'esame del cosiddetto «Italicum» l'abbinamento richiamato dal presidente rispondeva all'esigenza di allargare il perimetro.
  Nel dichiararsi, peraltro, disponibile a una calendarizzazione parallela del provvedimento sul voto degli italiani all'estero, sottolinea come si tratti di un tema diverso rispetto a quello oggetto della proposta di legge C. 2822, in quanto la disciplina del voto degli italiani all'estero è regolata in un atto normativo distinto dai testi unici in materia di elezione di Camera e Senato.

  Filiberto ZARATTI (AVS) accoglie favorevolmente l'intenzione del collega Donzelli di promuovere un confronto sulla materia elettorale, ma ritiene sia necessaria maggiore chiarezza sul percorso che si intende intraprendere.
  Dopo aver sottolineato, peraltro, come la legge elettorale vigente sia comunque idonea, in caso di necessità, ad assicurare l'elezione delle Camere, evidenzia la difficoltà di avviare una discussione proficua su specifiche proposte quali la proposta di legge C. 2822 Bignami e le altre proposte della maggioranza abbinate.

  Vittoria BALDINO (M5S) rileva preliminarmente come il Presidente non abbia replicato alle sue precedenti considerazioni relative all'esame, svolto qualche anno fa, delle proposte di legge in materia di voto dei fuori sede, in occasione del quale la Commissione ha respinto la richiesta di abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 302, nonostante vertesse sulla stessa materia trattata dalle altre proposte in esame. Pur dichiarando, quindi, di non essere contraria, in linea di principio, a discutere in questa sede del contenuto della proposta di legge C. 302, come anche delle proposte in materia di digitalizzazione del procedimento elettorale e di voto degli italiani all'estero, non comprende il motivo per cui tali temi, laddove da parte della maggioranza vi sia la volontà politica di trattarli, debbano essere necessariamente essere discussi contestualmente alla proposta di legge C. 2822, anziché attraverso un percorso autonomo.

  Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), al di là dell'aspetto strettamente procedurale e della correttezza delle decisioni assunte dalla Presidenza, ritiene, dal punto di vista politico, che, qualora si intenda intraprendere un percorso condiviso, sia necessario stabilire regole chiare. In particolare, ritiene inaccettabile che possano essere abbinate proposte che recano deleghe legislative in materia elettorale.
  Reputa quindi necessario, prima di procedere all'incardinamento delle proposte in esame, definire, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un metodo di lavoro condiviso.
  Ritiene anch'egli, al pari della collega Baldino, che, qualora vi sia da parte della Pag. 13maggioranza la volontà di affrontare i temi del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede, ciò possa avvenire in via parallela e autonoma rispetto all'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami.

  Federico FORNARO (PD-IDP) rileva come la proposta di legge C. 2822 Bignami intervenga, al pari di tutte le precedenti leggi in materia elettorale, sui testi unici sull'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mentre la disciplina del voto degli italiani all'estero è contenuta in un distinto atto legislativo e precisamente la legge n. 459 del 2001. Ciò, a suo avviso, conferma come la materia del voto degli italiani all'estero sia estranea rispetto a quella di cui alla proposta di legge C. 2822 Bignami.
  Ribadisce la contrarietà all'abbinamento di una proposta di legge che reca una delega in materia elettorale e sottolinea come, in tal caso, si avvierebbe la discussione parlamentare su un tema così delicato in un modo non proficuo. Richiamando la sua esperienza di presidente della Giunta delle elezioni, rileva, inoltre come la materia del voto degli italiani all'estero presenti numerosi profili di criticità.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur apprezzando l'intenzione manifestata dal collega Donzelli di avviare un confronto tra le forze politiche sulla revisione della legge elettorale, sottolinea come tale volontà contrasti con il deposito di una proposta di legge il cui testo è integralmente frutto delle determinazioni della maggioranza.
  Ricorda le forzature regolamentari di cui si sono macchiate le forze politiche di maggioranza nel corso dell'attuale legislatura, sia in occasione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere – recentemente cassata dalla vittoria del «No» al referendum – sia con la legge sull'autonomia differenziata, giudicata parzialmente incostituzionale dalla Consulta.
  Esortando la maggioranza ad evitare ulteriori forzature durante l'esame delle proposte di legge in materia elettorale, chiede il disabbinamento della proposta di legge C. 1023 De Giuseppe.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) apprezza l'intervento del collega Donzelli che, nel mostrare un'apertura nei confronti dell'opposizione, consente l'esame della tematica della legislazione elettorale di contorno.
  Rileva tuttavia come la proposta di legge C. 2822 Bignami sia stata depositata dalla maggioranza senza aver in alcun modo consultato l'opposizione, in linea, peraltro, con quanto dichiarato di recente dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha dichiarato come, anche in mancanza di collaborazione da parte dei gruppi di opposizione, l'esame della legge elettorale sarebbe comunque proseguito. Aggiunge, poi, che, tra i quattro relatori nominati per l'esame in Commissione, nessuno di essi appartiene ai gruppi di opposizione.
  Sostiene che, dal punto di vista tecnico, la proposta di legge C. 2822 presenta alcune criticità e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi oggetto della propaganda governativa.
  Ritiene, peraltro, che la legislazione elettorale di contorno – come il voto fuori sede, il voto degli italiani all'estero e le modalità di presentazione delle candidature – rivesta particolare importanza, motivo per il quale non ha avanzato la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 157 a sua prima firma.
  Sostiene che la democrazia e la leale competizione politica siano compromesse dalla normativa elettorale vigente, la quale determina il paradosso per cui alcune liste elettorali che raccolgono migliaia di voti devono dimostrare di non essere «liste civetta», mentre altre liste minori, grazie alle norme che disciplinano la composizione dei gruppi parlamentari, risultano di fatto esenti da tali aggravi.

  Nazario PAGANO, presidente, in risposta all'onorevole Baldino, fa notare come nel caso da quest'ultima richiamato, relativo all'esame di proposte di legge in materia di voto dei fuori sede, la proposta di legge C. 302 non fu abbinata d'ufficio in quanto incidente su un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo rispetto a quello delle proposte già all'esame della Commissione: in quel caso, l'abbinamentoPag. 14 fu pertanto oggetto di deliberazione della Commissione.
  Con riferimento alle richieste di disabbinamento sollevate nella seduta odierna, fa notare come, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, prevista per la giornata di domani, sarà possibile svolgere un confronto finalizzato a una ridefinizione del perimetro di intervento normativo, come auspicato anche in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Angelo Rossi, affinché proceda all'illustrazione dei provvedimenti in esame.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, anche a nome degli altri relatori, rileva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame, in sede referente, di sei proposte di legge abbinate in materia di disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), interrompendo il relatore, chiede che sia chiarito quali siano le proposte di legge oggetto di illustrazione.

  Nazario PAGANO, presidente, chiarisce che il relatore, onorevole Angelo Rossi, procederà all'illustrazione delle proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione, fermo restando che, come già precisato, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, prevista per la giornata di domani, sarà possibile svolgere un confronto finalizzato a una possibile ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, riprendendo l'illustrazione, evidenzia come tra le proposte di legge in esame, una proposta di legge – C. 2822 Bignami ed altri – prefigura una riforma complessiva del sistema elettorale della Camera e del Senato, mentre le altre cinque proposte affrontano profili più specifici della materia elettorale, quali la raccolta digitale delle firme per la sottoscrizione delle liste (C. 157 Magi), l'individuazione della data per lo svolgimento di elezioni e referendum e semplificazione del procedimento elettorale (C. 302 Baldino ed altri), la revisione della disciplina per il voto dei cittadini italiani all'estero (C. 1023 De Giuseppe), la semplificazione del procedimento elettorale, la digitalizzazione delle liste elettorali ed esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini «fuori sede» (C. 2236 Pavanelli ed altri) e l'introduzione di un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica (C. 2533 Tucci ed altri).
  Passando, quindi, a un'introduzione generale sui contenuti della proposta di legge C. 2822 Bignami, anche a nome degli altri relatori, fa presente che essa reca modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, contenenti, rispettivamente, le norme in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, superando, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l'elezione delle due Camere, come risultante dall'ultimo intervento organico effettuato in materia con la legge 3 novembre 2017, n. 165. Il sistema prefigurato dalla proposta di legge C. 2822 è un sistema elettorale misto, al pari di quello vigente, in quanto combina, al suo interno, elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria.
  Il sistema vigente assegna i cinque ottavi dei seggi dei due rami del Parlamento con metodo proporzionale e i restanti tre ottavi con metodo «maggioritario plurality», nell'ambito di collegi uninominali in cui viene ripartito il territorio nazionale e all'interno di ciascuno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.
  Diversamente, la proposta di legge C. 2822 propone un sistema a base proporzionale, «corretto» dalla previsione di un premio in seggi – definito «di governabilità» – da assegnare alla forza politica che ottenga un risultato tale da soddisfare determinati requisiti. Per altro verso, vengono soppressi i collegi uninominali e i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominaliPag. 15 che li contengono. Questi ultimi, così come le circoscrizioni, restano quelli ad oggi vigenti, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
  I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano – come avviene nel sistema vigente – liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinominale, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del citato premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.
  Fatta salva la disciplina relativa all'assegnazione dei seggi in conseguenza dell'eventuale assegnazione del premio in presenza di determinati requisiti, nonché la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – che sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo della relazione – e quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale – alla Camera – o regionale – al Senato –, tra le liste presentate a livello di collegio plurinominale.
  Con riguardo alla disciplina delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, esse sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste e al 3 per cento per le singole liste, coalizzate o meno, fatto salvo il ripescaggio, per ogni coalizione, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato resta ferma la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.
  Venendo alla disciplina relativa all'eventuale assegnazione del premio, evidenzia in premessa come possano verificarsi, all'esito delle elezioni, tre distinti scenari.
  In primo luogo, se la singola lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la prima cifra elettorale nazionale ha altresì ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, le viene assegnato un premio, pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente e assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale. I seggi assegnati con il premio si sommano a quelli che la lista o coalizione di liste assegnataria ha ottenuto nella quota proporzionale. Alla determinazione della cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste ai fini della verifica dei requisiti per l'attribuzione del premio non concorrono i voti ottenuti dalle medesime liste nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Estero.
  In secondo luogo, nel caso in cui non si verifichi la condizione precedente, ma le singole liste o le coalizioni di liste che hanno ottenuto le prime due cifre elettorali nazionali abbiano ottenuto entrambe almeno il 35 per cento dei voti validi a livello nazionale è previsto lo svolgimento di un turno di ballottaggio per l'aggiudicazione del predetto premio: non è prevista la possibilità di apparentamenti tra il primo turno e il ballottaggio.
  In via residuale, laddove manchino altresì i presupposti per lo svolgimento del ballottaggio, il premio non viene assegnato a nessuna lista o coalizione di liste. Ne consegue che i relativi seggi vengono ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale generale e nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto.
  Per quanto concerne la natura del premio di governabilità, osserva che: esso ha natura eventuale nel senso che scatta, al primo turno, solo al ricorrere del 40% dei voti, oppure, previo svolgimento del turno di ballottaggio fra le due coalizioni che abbiano superato il 35% dei voti e non abbiano raggiunto il 40% degli stessi; esso non è, in senso tecnico, un premio di maggioranza, dal momento che la lista o coalizione di liste aggiudicataria non otterrebbe con certezza la maggioranza dei seggi, né in caso di assegnazione del premio al primo turno, né, a maggior ragione, nel caso di assegnazione all'esito del ballottaggio; inoltre, il premio è assegnato in modo del tutto separato tra Camera e Senato; l'assegnazione del premio in un ramo del Parlamento avviene, infatti, a prescindere dall'assegnazione anche nell'altro ramo, non escludendosi dunque la possibilità che – a fronte dei tre scenari possibili descritti – si Pag. 16verifichino esiti diversi tra le due Camere; in caso di assegnazione del premio, qualora la lista o coalizione aggiudicataria dovesse ottenere – sommando i seggi del premio con quelli conseguiti attraverso il riparto proporzionale – un numero complessivo di seggi superiore a 230 alla Camera o a 114 al Senato, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le sono sottratti nella parte proporzionale. Sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero.
  Quanto alle modalità di esercizio del voto, l'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale.
  Non è prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.
  Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di plurielezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso invece di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, come nel sistema vigente.
  Per quanto concerne le cosiddette «quote di genere», resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza, e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. Riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono eletti, nel caso, tutti «in blocco», 70 per la Camera e 35 per il Senato.
  Un ulteriore aspetto presente nella proposta di legge C. 2822 riguarda l'indicazione da parte delle forze politiche nel programma elettorale depositato, del nome e del cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono invece sulla scheda elettorale.
  Come anticipato, rispetto all'impianto descritto, nella proposta di legge C. 2822 le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come del tutto separate dalla competizione elettorale nazionale, salvo che per la partecipazione degli elettori delle citate circoscrizioni all'eventuale turno di ballottaggio per l'aggiudicazione del premio.
  Passando a una descrizione più puntuale del contenuto della proposta C. 2822 Bignami, fermo comunque restando il rinvio alla documentazione predisposta dal Servizi Studi, rileva che essa è costituita da tre articoli, il primo dei quali reca modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati.
  In particolare, il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportando modifiche a ciascuno dei quattro commi che lo compongono. Ricorda a tale proposito che il comma 1 Pag. 17dell'articolo 1 del testo unico, nel testo vigente, enuncia che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. La novella introdotta dalla proposta di legge in esame modifica il comma appena citato sopprimendo il riferimento ad un turno elettorale «unico» ed inserendovi il riferimento alla possibilità che, ove necessario, si dia luogo anche ad un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, comprese le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Si tratta di una specificazione necessaria in quanto, come si vedrà in seguito, la proposta di legge in commento prevede che le elezioni in tali circoscrizioni si svolgano in un ambito del tutto separato da quelle che si svolgono nelle altre, secondo una disciplina speciale ed apposita.
  Quanto al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A del testo unico, mentre sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali che la proposta di legge intende sopprimere, con la sola eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. La richiamata tabella A è modificata dal comma 30 dell'articolo 1 della proposta di legge, mantenendo la lista delle medesime 28 circoscrizioni attualmente vigenti, ma sopprimendo la seconda colonna, nella quale le circoscrizioni erano precisamente individuate dal punto di vista territoriale.
  È sostituito integralmente il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico prevedendo che le circoscrizioni elettorali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti, vale a dire quelli definiti dalla specifica tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
  Al nuovo comma 4 dell'articolo 1 del testo unico sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che – come anticipato – è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 70 seggi da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83 del testo unico (come modificato dal comma 22 dell'articolo 1 della proposta in esame), a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e che abbia conseguito almeno il 40 per cento di voti validi nel primo turno di votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell'articolo 83, comma 1-bis, del medesimo testo unico (introdotto dal medesimo comma 22 dell'articolo 1 della proposta in esame), vale a dire alla coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.
  Alla luce delle modifiche introdotte dalla proposta di legge agli articoli 3, 83 e 83-bis del testo unico, i seggi ripartiti proporzionalmente sono: 384, ovvero tutti tranne quelli assegnati alla circoscrizione Estero (8), Trentino-Alto Adige (7) e Valle d'Aosta (1), nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità; 314, ovvero quelli di cui al punto precedente al netto dei 70 seggi del premio di governabilità, nel caso vi siano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.
  Con riguardo agli effetti che il premio di governabilità produrrebbe sulla composizione dell'Assemblea, l'effetto disproporzionale direttamente addebitabile al premio appare inferiore alla sua consistenza percentuale sul totale dell'Assemblea (17,5 per cento), poiché, essendo assegnato in ammontare fisso, andrà a sommarsi ad una base di seggi, quella ottenuta dal vincitore nella quota proporzionale, che è percentualmente inferiore rispetto a quella che egli avrebbe ottenuto sulla base di una ripartizione integralmente proporzionale. Aggiunge che non si tratta, in senso tecnico, di un premio di maggioranza, nel senso che chi se lo aggiudica non acquisisce con certezza la maggioranza assoluta dei seggi in palio, perché i seggi del premio si sommano, in ammontare fisso, a quelli che il soggetto aggiudicatario ha ottenuto al proporzionale; in un contesto in cui basta il 40 per cento dei voti per aggiudicarsi il premio, ed a maggior ragione, in caso di attribuzione del premio al ballottaggio, non è Pag. 18detto che i seggi ottenuti al proporzionale, sommati ai 70 del premio, consentano di ottenere 201 seggi.
  Come già anticipato, non è possibile superare la cifra limite di 230 seggi su 384; nel caso in cui la lista singola o la coalizione di liste aggiudicataria del premio ottenga, tra i seggi del riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 230, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite, le sono sottratti nella parte proporzionale; il premio, cioè, scatta nella sua interezza, ma, per la quota eccedente al massimale di seggi previsto, esso va a scapito dei seggi ottenuti nella parte proporzionale dalla lista o coalizione che se lo è aggiudicato.
  Il premio di governabilità è assegnato separatamente tra Camera e Senato; l'assegnazione in ciascuna Camera avviene, cioè, a prescindere dal fatto che vi siano i requisiti per l'assegnazione anche nell'altra, ed eventualmente, anche a soggetti diversi.
  Quanto all'ipotesi del ballottaggio – la cui data di svolgimento è fissata dal decreto di convocazione dei comizi elettorali alla seconda domenica successiva a quella della prima votazione, come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal successivo comma 5 all'articolo 11 del testo unico – essa si verifica nel caso in cui la lista o coalizione di liste arrivata prima non abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti e nel caso le prime due liste e coalizioni di liste abbiano ottenuto almeno il 35 per cento dei voti. La lista che ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio, ottiene il premio di 70 seggi nella sua interezza.
  Per effetto del comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come separate da quelle che si svolgono nel resto del Paese. La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico, significativamente modificato dal comma 27 dell'articolo 1 della proposta di legge. Le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono espressamente escluse dall'insieme di quelle tra le quali sono ripartiti i 70 seggi da attribuire quale premio di governabilità e dall'insieme di quelle nell'ambito delle quali ripartire i seggi tra i collegi plurinominali nelle due distinte ipotesi di avvenuta o di mancata attribuzione del premio di governabilità.
  Dal punto di vista procedurale, come previsto dal modificato titolo VI del testo unico, il meccanismo di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in questione è integralmente racchiuso entro i confini dei rispettivi territori. Non sono previste comunicazioni tramite cui gli Uffici centrali circoscrizionali rendono noti all'Ufficio centrale nazionale le cifre elettorali di lista o di collegio, né a quali schieramenti appartengano i candidati risultati eletti. I candidati vengono proclamati eletti direttamente dagli Uffici centrali circoscrizionali. Da ciò – in assenza di diversa ed esplicita indicazione in senso contrario – sembra doversi desumere che: i voti espressi al primo turno nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non sono comunicati all'Ufficio centrale nazionale e conseguentemente non concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nemmeno ai fini del raggiungimento delle soglie percentuali previste per l'accesso al premio, per l'accesso al ballottaggio e per l'accesso ai seggi; i seggi assegnati nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non concorrono al massimale di 230 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.
  Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce integralmente l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, Pag. 19al fine di determinare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali.
  Nello specifico con il richiamato decreto, a seguito delle modifiche introdotte e in coerenza con il nuovo sistema elettorale, sono effettuate: l'assegnazione dei seggi alle 28 circoscrizioni di cui alla Tabella A. Esse corrispondono al territorio dell'intera regione, ad eccezione di sei regioni il cui territorio è ripartito in due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) e in quattro circoscrizioni (Lombardia). L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, come prescrive l'articolo 56 della Costituzione, è effettuata in proporzione alla popolazione sulla base dei dati dell'ultimo censimento con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti; la ripartizione nelle circoscrizioni, ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dei 70 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna circoscrizione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale. Il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l'elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell'assegnazione del premio. Coerentemente, le liste singole e le coalizioni che presentano candidature di collegio plurinominale in tutte le circoscrizioni devono presentare le liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, e il numero dei candidati di tali liste, pena l'inammissibilità, deve corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio; la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione – ad esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e ancora sulla base della popolazione come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione – nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.
  Il comma 7 modifica l'articolo 14-bis del testo unico introducendo l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome.
  Il comma 9 interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste di cui all'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati rideterminando i requisiti e le modalità di presentazione delle liste elettorali in funzione del sistema di riparto proporzionale e dell'introduzione del premio di governabilità. Il comma interviene su cinque profili: sopprime i riferimenti alla quota uninominale; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali fatte salve le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, vale a dire in almeno 9 circoscrizioni su 26; disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie per i partiti presenti in tutte le circoscrizioni, con numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione, pena l'inammissibilità; ridefinisce il numero dei candidati delle liste di collegio plurinominale, prevedendo che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione dei 384 seggi e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro; estende alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l'alternanza di genere.
  Il comma 10 interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è soppresso il divieto di candidatura in più collegi uninominali per il venir meno della componente maggioritaria del sistema Pag. 20elettorale; la facoltà di pluricandidarsi è ridefinita consentendo al candidato nella lista circoscrizionale di concorrere nel numero massimo di cinque collegi plurinominali con il medesimo contrassegno; è introdotta l'incompatibilità espressa tra la candidatura nella circoscrizione Estero e le liste per il riparto proporzionale e per il premio.
  Il comma 16 ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in coerenza con l'eliminazione dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità. La nuova scheda reca, all'interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e, al di sotto, in un rettangolo a parte, i candidati della lista circoscrizionale per il premio di governabilità; in caso di coalizione i rettangoli contenenti le liste per il premio sono raccolti in un riquadro comune che contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate. È inoltre disciplinata la scheda per l'eventuale ballottaggio la quale reca due rettangoli, disposti secondo sorteggio, contenenti i contrassegni delle liste o coalizioni ammesse al secondo turno.
  Il comma 22 apporta modifiche all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità e all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, nonché all'eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste. È inoltre disciplinato il caso in cui si deve procedere all'attribuzione proporzionale di tutti i 384 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni né per l'attribuzione del premio di governabilità al primo turno, né per l'esperimento del turno di ballottaggio.
  Segnala, in particolare, che le modifiche introdotte confermano l'esclusione dal concorso della cifra elettorale nazionale di coalizione dei voti conseguiti dalle liste al di sotto dell'1 per cento dei voti validi nazionali, ma prevede un'eccezione a tale regola, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse anche se inferiore all'1 per cento dei voti validi. Sulla base delle modifiche introdotte sono dunque ammesse alla ripartizione dei seggi: le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; le singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la singola lista non collegata o collegata in coalizioni fuori soglia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse; nel caso la cifra elettorale della lista in tal modo «ripescata» sia inferiore all'1 per cento dei Pag. 21voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione.
  Fa presente che il comma 23 apporta modifiche all'articolo 83-bis del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
  Il comma 24, intervenendo sull'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. «migliori perdenti» dei collegi uninominali.
  Il comma 25, sostituendo il comma 1-bis dell'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.
  Il comma 26 interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominale collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata).
  Come anticipato, il comma 27 integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi tre nuovi articoli volti a disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige. In particolare: l'articolo 93-quinquies reca le disposizioni introduttive e quelle inerenti la presentazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste di collegio plurinominale; l'articolo 93-sexies reca le disposizioni concernenti l'aspetto della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto; l'articolo 93-septies reca le procedure di assegnazione dei seggi nei quattro collegi uninominali in cui la circoscrizione è ripartita e dei seggi da distribuire in ragione proporzionale alle liste presentate nel collegio plurinominale, sulla base dei voti espressi in esso. È prevista una soglia di sbarramento, per le liste singole e le coalizioni, pari al 20 per cento dei voti circoscrizionali.
  Per quanto riguarda la disciplina delle elezioni nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, essa resta quella recata dagli articoli 92 e 93 del titolo VI, non modificati dalla proposta di legge in esame.
  Con riguardo ai restanti commi dell'articolo 1, segnala che i commi 4 (formato della scheda e modalità di espressione del voto), 5 (deposito del contrassegno di lista), 8 (designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste), 11 (presentazione delle liste), 12 (verbalizzazione del deposito delle candidature), 13 (operazioni di controllo degli uffici circoscrizionali), 14 (sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda), 15 (manifesto elettorale), 17 (modalità di espressione del voto), 18 (validità del voto), 19 (operazioni di spoglio), 20 (voti contestati), 21 (operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali), 28 (superamento della componente uninominale) e 29 (rappresentanti dei candidati nei collegi) recano misure di coordinamento, modificando il testo unico al fine di adeguare il suo contenuto alle modifiche introdotte dalla proposta in esame.
  Evidenzia quindi che l'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto Pag. 22legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Si modifica in primo luogo il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, introducendovi un riferimento al fatto che il Senato è eletto «in un turno elettorale nonché, se necessario, in un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le regioni del territorio nazionale, comprese le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige». Rimane immutata la disposizione secondo cui, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.
  È sostituito integralmente il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, sopprimendo i collegi uninominali e introducendovi un riferimento ai collegi plurinominali e una descrizione sintetica degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale introdotto, complessivamente inteso. In particolare, si prevede che, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali vigenti, quelli cioè di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
  L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi da assegnare a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi, purché pari almeno al 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio. Il premio di governabilità presenta le medesime caratteristiche tecniche previste per la Camera dei deputati: esso è previsto in ammontare fisso (35 seggi); viene assegnato solo al ricorrere di specifici presupposti; produce un effetto distorsivo inferiore rispetto alla sua consistenza in termini di seggi sul totale dell'Assemblea; non assegna necessariamente la maggioranza assoluta dei seggi; in caso di attribuzione del premio, dal numero di seggi ripartiti con metodo proporzionale è detratto il numero di seggi attribuiti ai fini del premio (114 su 189). Segnala che la differenza principale che si riscontra tra il sistema elettorale della Camera e quello del Senato è che mentre alla Camera la ripartizione proporzionale dei seggi avviene a livello nazionale, sulla base dei voti ottenuti dalle liste e dalle coalizioni a tale livello, al Senato la distribuzione avviene in ciascuna regione, sulla base dei voti ottenuti a livello regionale, in attuazione dell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale «il Senato è eletto su base regionale».
  Si sostituisce integralmente anche il comma 2-ter dell'articolo 1 del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di determinare gli ulteriori contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi nelle regioni, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico: la ripartizione nelle regioni, ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dei 35 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna regione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale; la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna regione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.
  Evidenzia che anche il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito integralmente, prevedendo che ad essere costituita in un unico collegio uninominale sia la regione Valle d'Aosta. Resta invariato che la regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. Al Senato, come alla Camera, i seggi spettanti alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono assegnati in modo del tutto slegato dalle procedure di ripartizione che interessano il resto del paese. Al Senato tale separazione risulta ancora più evidente che alla Camera, in ragione del fatto Pag. 23che tutti e 7 i seggi in questione sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, esattamente come avviene nel sistema vigente. La disciplina di dettaglio delle procedure di assegnazione dei seggi è recata dal titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, su cui intervengono i successivi commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 2 in esame.
  Il comma 6 modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.
  Il comma 9 modifica l'articolo 16-bis del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all'Ufficio centrale nazionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità e all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.
  Il comma 10 sostituisce l'intero articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.
  Come anticipato, i commi da 12 a 15 dell'articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono in particolare volte a chiarire che l'unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d'Aosta e che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.
  Quanto ai restanti commi 2 (modifiche di coordinamento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993), 3 (convocazione del turno di ballottaggio), 4 (presentazione delle liste), 5 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di formato della scheda elettorale), 7 (modalità di espressione del voto), 8 (operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali) e 11 (modifiche di coordinamento all'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993) segnala che essi recano misure di coordinamento o di adeguamento della vigente disciplina al nuovo sistema elettorale introdotto dalla proposta in esame.
  L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto alla proposta di legge C. 157 Magi, fa presente che l'articolo 1, novellando il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, ossia il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introduce la raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature, ossia un sistema grazie al quale le sottoscrizioni degli elettori possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Si prevede inoltre che i presentatori della lista predispongano un documento informatico che rechi le specifiche indicazioni previste per la presentazione e l'ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero dell'interno,Pag. 24 e consenta l'acquisizione: del nome; del cognome; del luogo e della data di nascita del sottoscrittore; del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Si prevede, altresì, che le sottoscrizioni raccolte elettronicamente siano depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, come duplicato informatico ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate dell'apposito contrassegno a stampa. È dovere del Ministero dell'interno inviare ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio.
  Circa la proposta di legge C. 302 Baldino, fa presente che l'articolo 1 sostituisce l'attuale disciplina dell'election day con l'introduzione di due appuntamenti elettorali all'anno, uno in primavera e l'altro in autunno, per le elezioni amministrative e per i referendum costituzionali, in modo da favorire lo svolgimento di queste con le altre tipologie di elezione eventualmente previste in tali periodi. Il comma 1 dell'articolo 1 in esame modifica la disciplina relativa all'elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale, flessibilizzando la data del voto e facilitando l'abbinamento con altre consultazioni elettorali e referendarie. La lettera a) del comma 1 introduce quattro ulteriori articoli dopo l'articolo 54 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il nuovo articolo 54-bis introduce, in aggiunta a quello primaverile previsto dalla normativa vigente, un secondo turno ordinario annuale, tra il 15 aprile e il 15 giugno (o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno), per le elezioni comunali. Inoltre, il turno primaverile è prorogato fino alla data delle elezioni europee se queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno. L'articolo 54-ter compie una analoga modifica per il rinnovo dei consigli comunali dovuti a motivi diversi dalla scadenza del mandato, prevedendo che le elezioni si svolgano nel turno ordinario primaverile se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente, e prima del 24 febbraio, ovvero nel nuovo turno autunnale, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto. L'articolo 54-quater riproduce testualmente l'articolo 3 della legge n. 182 del 1991, il quale prevede che il Ministro dell'interno fissi la data per lo svolgimento delle elezioni comunali non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente a quello della votazione e comunichi ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge. L'articolo 54-quinquies stabilisce che, qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, le elezioni politiche, referendum o elezioni regionali, l'elezione per il rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre, tali consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni di cui sopra, anche al di fuori dei turni ordinari. La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame abroga l'articolo 141, comma 4, del Tuel, che prevede che il rinnovo del consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge nelle ipotesi di scioglimento anticipato con decreto del Presidente della Repubblica. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame abroga l'articolo 143, comma 10, secondo, terzo e quarto periodo, del Testo unico degli enti locali, che disciplina le elezioni in un turno straordinario annuale dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, il cui scioglimento scada nel secondo semestre dell'anno.
  Segnala che il comma 2 interviene in materia di elezioni regionali, ampliando la fascia temporale in cui esse possono svolgersi. La lettera a) del comma 2 elimina la possibilità di indire le elezioni regionali in una domenica compresa nei sei giorni successivi ai sessanta giorni dopo il termine dei cinque anni di legislatura. La successiva lettera b) introduce il comma 1-bis all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, che prevede la possibilità che nel termine di indizione delle elezioni regionali gli elettori siano convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato Pag. 25della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352. In tali casi il termine di indizione delle elezioni può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali. Inoltre, con il nuovo comma 1-ter si prevede che, allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifichi tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre, al fine di permetterne lo svolgimento contestuale.
  Il comma 3 dell'articolo in esame modifica il comma 3-bis dell'articolo 21-ter della legge elettorale del Senato, di cui al decreto legislativo 533 del 1993, che disciplina le elezioni suppletive del Senato e della Camera, prevedendo che se nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgano nella data prevista per tali consultazioni, compatibilmente con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature.
  Il comma 4 modifica la legge n. 352 del 1970 sui referendum, per quanto riguarda i termini di fissazione della data della convocazione dei comizi elettorali. In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 15, abrogando sia la previsione secondo la quale il referendum di revisione costituzionale sia indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, sia l'obbligo di fissare la data del referendum in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione. Tale disciplina è sostituita dall'introduzione di due turni in data fissa per lo svolgimento dei referendum costituzionali in una domenica compresa tra: il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio; il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto. Tuttavia, se in un turno elettorale siano indette le elezioni politiche o europee, il referendum costituzionale si svolge nella data stabilita per tali elezioni. Inoltre, nel caso in cui dopo l'indizione delle consultazioni referendarie sia intervenuta la pubblicazione di un altro testo di legge costituzionale per la quale può essere presentata richiesta di referendum confermativo, il Presidente della Repubblica può rinviare il voto al turno successivo, in modo da svolgere i due referendum contestualmente. La lettera b) prevede poi che il referendum abrogativo si svolga nella data stabilita per le elezioni europee qualora queste vengano indette nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
  Evidenzia che l'articolo 2 prevede l'introduzione di un certificato elettorale digitale per tutti i cittadini, quale documento che consente l'esercizio del diritto di voto in sostituzione della tessera elettorale cartacea. A tal fine, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che sostituisce la tessera elettorale con un certificato digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e consultabile dall'elettore tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri servizi.
  L'articolo 3 introduce il diritto di voto anticipato rispetto alla data di convocazione dei comizi elettorali, da esercitarsi presso gli uffici postali individuati dal Ministero dell'interno. Nel dettaglio, gli elettori, attraverso l'esibizione della tessera elettorale digitale, possono scegliere di esercitare il proprio diritto di voto anticipatamente rispetto alla data stabilita per Pag. 26l'elezione, nei giorni compresi tra il lunedì e il mercoledì della seconda settimana antecedente la data stabilita per l'elezione o il referendum (articolo 3). Le sedi abilitate all'esercizio del voto anticipato sono gli uffici postali.
  L'articolo 4 individua il direttore dell'ufficio postale abilitato quale responsabile delle operazioni elettorali, che può nominare due funzionari dipendenti della società Poste Spa per lo svolgimento delle operazioni elettorali, alle quali potrà partecipare il rappresentante di lista dei candidati.
  L'articolo 5 disciplina la consegna del materiale elettorale da parte del sindaco, nel giorno che precede le elezioni, al responsabile delle operazioni elettorali presso ogni ufficio postale.
  L'articolo 6 reca una delega al Governo per la disciplina delle operazioni di voto anticipato e del relativo scrutinio, da esercitarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: definire modalità di identificazione dell'elettore sulla base di un'apposita applicazione informatica che consenta di verificare la validità della tessera elettorale digitale, assicurando l'unicità del voto; prevedere la stampa delle schede elettorali associate alla tessera elettorale digitale di ciascun elettore, anche modificandone le caratteristiche essenziali e il formato, garantendo la non riproducibilità e l'irriconoscibilità delle stesse; prevedere modalità di espressione del voto che assicurino il rispetto dei princìpi di libertà, segretezza e personalità; disciplinare le modalità di custodia e consegna dei plichi contenenti le schede elettorali votate al seggio nelle cui liste è iscritto l'elettore entro l'orario di chiusura delle operazioni di voto, con ogni garanzia di sicurezza e integrità dei plichi stessi; prevedere lo scrutinio delle schede votate anticipatamente insieme a quelle votate nel seggio di destinazione in modo da garantire che esse non siano riconoscibili.
  L'articolo 7 abroga le agevolazioni di viaggio previste per gli elettori che si recano nel luogo di residenza per esercitare il diritto di voto alle elezioni politiche, regionali e comunali.
  L'articolo 8 autorizza la spesa di 1 milione di euro affinché il Ministero dell'interno possa stipulare accordi per avvalersi delle strutture e delle piattaforme tecnologiche della società Poste S.p.A. al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori «fuori sede» (comma 1). Inoltre, reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge cui si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori disposta dall'articolo 7 di cui sopra (comma 2).
  Passando ora alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, fa presente che l'articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina concernente la modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo il sistema di voto elettronico per le consultazioni elettorali e referendarie. Il comma 1 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della revisione organica della disciplina riguardante le modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla proposta di legge in esame. In particolare, si prevede, come unica modalità di consultazione elettorale e referendaria, il voto elettronico e il voto presso un apposito seggio consolare per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero. Tali decreti possono essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Il comma 2 stabilisce che i succitati decreti provvedono a definire, in conformità ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dal successivo articolo 2, in particolare, la disciplina e la regolamentazione delle modalità di voto dei cittadini per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero e per le consultazioni referendarie nella circoscrizione estero. Il comma 3 specifica che i decreti legislativi vengono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro Pag. 27degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti, per quanto di competenza, gli altri Ministri interessati. Il comma 4 prevede che agli schemi dei decreti legislativi siano allegati la relazione tecnica e il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero. Si prevede, altresì, che i decreti medesimi siano trasmessi alle Camere ai fini dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Infine, il comma 5 consente al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi generali, di decreti integrativi e correttivi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  L'articolo 2 individua i principi e i criteri direttivi cui devono conformarsi i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo, il quale segnatamente deve: prevedere l'espressione del voto elettronico nello Stato estero di residenza; garantire l'anonimato, l'unicità, la riservatezza dei dati sensibili e la sicurezza elettronica; prevedere idonei programmi e procedure per garantire la sicurezza, la semplificazione e lo svolgimento di ogni operazione elettorale, compresa la trasmissione dei dati; stabilire le modalità di controllo della sussistenza in vita degli elettori e le modalità di sospensione dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero che risultino irreperibili o che non abbiano partecipato a nessuna consultazione elettorale per un periodo prestabilito, nonché le modalità di reintegro nelle liste stesse; predisporre un idoneo programma di informazione sulle modalità di esercizio del diritto di voto all'estero; prevedere la possibilità di esprimere il voto elettronico presso un apposito seggio individuato dall'autorità consolare.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e consente di destinare alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di diritto di voto all'estero risorse aggiuntive di quelle stanziate a legislazione vigente.
  Passando ora alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, segnala che l'articolo 1 dispone la fruibilità su supporto informatico della tessera elettorale e interviene sulla composizione degli uffici elettorali di sezione, sia per le elezioni della Camera dei deputati e degli organi comunali sia per i referendum. Vengono, inoltre, modificate le cause di incompatibilità per le funzioni di presidente, scrutatore e segretario dei predetti uffici. Infine, si amplia la possibilità di individuare soggetti idonei alla carica di presidente di seggio, attribuendo al sindaco una facoltà integrativa, e si consente la cancellazione dall'albo degli scrutatori anche dei soggetti non reperibili con modalità telematiche. Nello specifico, il comma 1 rende fruibile su supporto informatico la tessera elettorale, e il comma 2 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di attuazione, nonché la disciplina dell'attestazione, mediante supporto informatico, dell'avvenuta partecipazione al voto. I commi 3 e 4 recano novelle ai decreti del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e n. 570 del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). Specificamente: viene ridotto da quattro a tre il numero di scrutatori che, unitamente al presidente e al segretario, compongono l'ufficio elettorale di sezione; viene rimossa l'incompatibilità con le funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti; viene inclusa tra le cause di incompatibilità con i predetti incarichi anche la qualifica di dipendente del Ministero dell'interno, addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; sono abrogate le disposizioni in materia di elezioni degli organi comunali, le quali prevedono che il presidente di Ufficio elettorale sia designato dal Presidente della Corte di appello competente Pag. 28per territorio fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio e che l'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implichi ordine di precedenza per la designazione. Il comma 5 riduce da tre a due il numero di scrutatori che compongono, insieme al presidente e al segretario, l'Ufficio di sezione per il referendum confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il comma 6 inserisce poi il nuovo comma 7-bis nell'articolo 1 della legge 53 del 1990, recante disposizioni sull'albo delle persone idonee alla carica di presidente di seggio elettorale. Tale nuova disposizione, al fine di garantire l'adeguata consistenza dell'albo, riconosce al sindaco la facoltà di individuare ulteriori soggetti idonei, designandoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Conseguentemente, per finalità di coordinamento normativo, tali soggetti vengono inseriti tra coloro rispetto ai quali devono essere accertati dal sindaco, sentito l'Ufficiale elettorale, i requisiti di idoneità e l'assenza delle cause di incompatibilità sopra esposte, ai fini della comunicazione dei rispettivi nominativi alla cancelleria della Corte d'appello. Infine, il comma 7 introduce il comma 3-bis nell'articolo 5 della legge n. 95 del 1989, concernente l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nonché la cancellazione dei soggetti divenuti inidonei.
  Fa presente che l'articolo 2 introduce novità normative per garantire la digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali. In particolare, le liste e gli elenchi previsti per le revisioni semestrali sono formati e trasmessi in formato digitale, superando la redazione in doppio esemplare, mentre autenticazioni e sottoscrizioni sono effettuate con firma digitale. Sono, inoltre, digitalizzati i verbali e gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficiale elettorale e della Commissione elettorale comunale, con conseguente eliminazione di obblighi di conservazione cartacea. Nello specifico, la disposizione in esame reca modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. In primo luogo, si interviene sull'articolo 5 del predetto decreto, stabilendo che la compilazione delle liste elettorali in ordine alfabetico avvenga in formato digitale e non più in doppio esemplare. Si prevede, altresì, che l'autenticazione da parte dell'Ufficiale elettorale o dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale sia effettuata mediante firma digitale e non più tramite sottoscrizione. Viene poi modificato l'articolo 8, prevedendo la compilazione in formato digitale dell'elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i quali, possedendo i requisiti per essere elettori, compiono la maggiore età dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo. Sono, inoltre, apportate modifiche all'articolo 16, prevedendo il formato digitale, in luogo della duplice copia, per gli elenchi distinti per uomini e donne che la Commissione elettorale comunale (ora da intendersi l'Ufficiale elettorale) deve formare, in ordine alfabetico, ogni anno entro il 10 aprile e il 10 ottobre ai fini della revisione semestrale delle liste. Conseguentemente, viene modificato anche l'articolo 28, stabilendo che tali elenchi debbano essere trasmessi dal sindaco al presidente della Commissione elettorale circondariale in formato digitale, così come i verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale che, attualmente, vengono trasmessi in copia conforme. Viene, inoltre, abrogato il secondo comma dell'articolo 28, ai sensi del quale l'altro esemplare degli elenchi rimane conservato nella segreteria del comune. Viene altresì reso digitale, mediante la sostituzione dell'articolo 17, il verbale recante le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali. È, altresì, digitalizzata la sottoscrizione che il segretario e i membri della Commissione elettorale comunale devono apporre sul verbale medesimo nel caso in Pag. 29cui l'Ufficiale elettorale sia tale Commissione. Con una modifica all'articolo 18, secondo comma, viene stabilito che l'Ufficiale elettorale debba firmare digitalmente l'elenco depositato nell'ufficio comunale insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Viene, inoltre, novellato l'articolo 30, primo comma, elidendo il termine esemplare con riferimento alle liste generali depositate presso la Commissione elettorale circondariale su cui tale Commissione è tenuta a provvedere alle variazioni degli elenchi. Sono rese digitali, mediante la sostituzione del secondo e del terzo comma dell'articolo 31, anche la ricompilazione delle liste generali, in caso di difficile consultazione, nonché le nuove liste unificate da trasmettere alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione. Infine, con una novella all'articolo 34, secondo comma, vengono incrementati sia il numero minimo sia quello massimo degli iscritti che deve risultare a seguito della divisione in sezioni elettorali, presso ogni comune, fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.
  L'articolo 3 innalza del 50 per cento gli onorari fissi forfettari del presidente e dei componenti del seggio speciale previsto per le sezioni elettorali in cui si trovano ospedali e case di cura con un determinato numero di posti letto. Tale aumento non si applica alla maggiorazione degli onorari fissi forfettari prevista per i componenti degli uffici elettorali di sezione.
  L'articolo 4 limita l'affissione dei manifesti di propaganda agli appositi spazi comunali, includendo tra i manifesti anche gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee elettorali, e conferma alcuni divieti, tra cui le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. È inoltre previsto che i Comuni, nei centri abitati con più di 150 abitanti, individuino o installino tabelloni elettronici destinati esclusivamente alla pubblicazione digitale dei manifesti. Si prevede, altresì, che la giunta comunale provveda all'individuazione del numero di liste o candidature ammesse. Infine, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per alcune forme vietate di propaganda elettorale, per il danneggiamento dei tabelloni elettronici e per lo svolgimento di propaganda nei giorni immediatamente precedenti o durante le votazioni.
  L'articolo 5 disciplina il voto degli elettori «fuori sede». Nello specifico, il comma 1 riconosce agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o salute, si trovino temporaneamente domiciliati per almeno tre mesi, comprendenti anche la data della consultazione elettorale, in un comune italiano appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il diritto di votare nel comune di temporaneo domicilio. Il comma 2 stabilisce che, per esercitare il diritto di voto con tali modalità, l'interessato debba presentare apposita domanda al comune di temporaneo domicilio tra il quarantacinquesimo e il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni. La domanda può essere revocata, con le stesse modalità di presentazione, entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione. La presentazione può avvenire di persona, tramite delegato oppure con strumenti telematici. Il comma 3 richiede che nella domanda siano indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato. Il comma 4 prevede che il comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda, accerti, entro il quindicesimo giorno antecedente la consultazione, il possesso del diritto di elettorato attivo in capo al richiedente. Il comma 5 demanda al comune di temporaneo domicilio il rilascio, in via telematica, all'elettore fuori sede, entro il decimo giorno precedente la consultazione, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui egli dovrà votare. Il comma 6 prevede che i comuni di temporaneo domicilio possano utilizzare sezioni ordinarie oppure istituire sezioni elettorali temporanee, in numero di una ogni mille elettori ammessi al voto o frazione di mille. Il comma 7 prevede che i nominativi degli elettori ammessi al voto in ciascuna sezione siano riportati in un'apposita lista elettorale sezionalePag. 30 predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale. Il comma 8 stabilisce che, per quanto riguarda composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni elettorali temporanee, si applicano, salvo diversa previsione dell'articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il comma 9 dispone che gli elettori «fuori sede» votino previa esibizione di un documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal comune di temporaneo domicilio. Il comma 10 stabilisce la simultaneità delle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee e delle corrispondenti operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. Il comma 11 prevede che l'ufficio elettorale, se necessario, completi in via sostitutiva le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea non abbia potuto concludere per cause di forza maggiore. Il comma 12 dispone che, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono sezioni elettorali speciali, nel numero di una per ogni mille elettori ammessi al voto, o frazione di mille, riunendo nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori appartenenti alla medesima circoscrizione elettorale. Prevede, inoltre, che in ogni sezione elettorale speciale sia predisposta un'urna per ciascuna circoscrizione elettorale di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati a quella sezione. Viene, altresì, stabilito che, concluse le operazioni di voto e scrutinio, la sezione elettorale speciale formi i plichi contenenti i relativi atti e li trasmetta all'ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale del comune capoluogo di regione. Dopo le operazioni di competenza e la verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale redige anche un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ciascuna circoscrizione elettorale. Tale estratto è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale. Infine, il comma 13 dispone che, per quanto non espressamente regolato dall'articolo, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e della legge n. 18 del 1979.
  L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie con riferimento ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni finalizzate all'adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e alla disciplina della propaganda elettorale, nonché quelle riguardanti il diritto di voto per i cittadini «fuori sede».
  Passando alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2533 Tucci, fa presente che l'articolo 1 introduce, a partire dal 2028, un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie (comma 1). L'utilizzazione del sistema elettronico deve essere preceduta da una simulazione condotta in ambiti territoriali circoscritti al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema (comma 2). Tale simulazione, che riproduce tutte le fasi e le operazioni della consultazione elettorale, deve essere condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori e le relative modalità vengono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 3). Gli elettori devono essere informati in merito allo svolgimento della simulazione e all'assenza di valore legale dei relativi risultati (comma 4). Il sistema elettronico può essere poi utilizzato solo all'esito della simulazione e previa positiva valutazione dello stesso (comma 5).
  L'articolo 2 prevede che il voto elettronico si svolga tramite un'unica applicazione online valida in tutto il territorio nazionale, accessibile sia da dispositivi personali sia da postazioni elettroniche nei seggi, e che gli elettori vengano identificati digitalmente e ricevano telematicamente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Si precisa che tale sistema è collegato al Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno anche ai fini della pubblicazione dei risultati.Pag. 31
  Evidenzia che l'articolo 3 prevede che il sistema di voto elettronico garantisca informazioni chiare e trasparenti e consenta agli elettori di consultare i programmi dei partiti e dei movimenti politici. Prevede inoltre che anche le persone con disabilità o con esigenze speciali possano votare in modo autonomo. Stabilisce che il voto debba essere libero, non influenzato dal sistema e confermato dall'elettore prima della registrazione definitiva. Assicura l'anonimato del voto, la separazione tra dati personali e voti espressi, nonché l'impossibilità di votare più di una volta. Dispone che ogni elettore possa accedere solo alle schede relative alle consultazioni cui ha diritto e scegliere se partecipare a una o più di esse. Prevede che il voto venga sigillato elettronicamente, crittografato e protetto da alterazioni fino allo scrutinio. Infine, stabilisce che lo scrutinio e la comunicazione dei risultati avvengano con modalità idonee a salvaguardare la segretezza del voto.
  Gli articolo 4 e 5 definiscono garanzie, trasparenza e controlli del voto elettronico. Il sistema deve essere sicuro, interoperabile, con codice sorgente pubblico e rispettoso della segretezza del voto. La gestione è affidata a personale autorizzato, con controlli automatici contro rischi informatici. Sono previste procedure per interruzioni e segnalazioni di incidenti. Il funzionamento è verificato prima di ogni elezione da organismi competenti.
  L'articolo 6 stabilisce che il sistema elettronico per il voto sia realizzato dal Ministero dell'interno con il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale e di soggetti pubblici. Prevede che un decreto del Ministro definisca fattibilità e requisiti tecnici, in collaborazione con le autorità competenti. È inoltre previsto che il Ministero sia il titolare del trattamento dei dati personali, mentre altri soggetti operano come responsabili secondo la normativa europea.
  L'articolo 7 introduce la possibilità di sottoscrivere liste elettorali e candidature in formato elettronico tramite firma digitale, prevedendo che la certificazione elettorale avvenga tramite scambio telematico di documenti informatici tra uffici pubblici e che i moduli siano depositati online al Ministero dell'interno e resi disponibili agli elettori per la firma digitale.
  L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi per adeguare e coordinare la normativa elettorale all'introduzione del voto elettronico e della sottoscrizione digitale delle liste, definendone princìpi, criteri direttivi e procedimento di adozione.
  L'articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e individua le relative coperture, prevedendo, a tal fine, che vengano individuati i sussidi ambientalmente dannosi da rimodulare ed eliminare, così da conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate.
  In conclusione, ritiene opportuno dare sinteticamente conto della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi elettorali delle Camere.
  Ricorda, al riguardo, che le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 hanno per la prima volta dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della legislazione elettorale allora vigente.
  Da tale giurisprudenza si desumono princìpi in materia di premio di maggioranza, liste lunghe bloccate, facoltà di opzione per i candidati plurieletti, omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere.
  Per quanto riguarda il premio di maggioranza, la Corte costituzionale «ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole» (sentenza n. 1 del 2014).
  Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, non ha superato il vaglio di costituzionalità il premio di maggioranza previsto nel sistema elettorale proporzionale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 (cosiddetta «legge Calderoli»), che prevedeva l'assegnazione, alla lista o alla coalizione di liste che avesse ottenuto il Pag. 32maggior numero di voti, di un premio che consentiva di raggiungere 340 seggi alla Camera (pari a circa il 54 per cento) e il 55 per cento dei seggi assegnati a ciascuna regione al Senato, senza prevedere, per l'assegnazione di tale premio, una soglia minima di voti. Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale ha affermato che tale premio, come disciplinato per la Camera, «è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto».
  Questo meccanismo, che nella legge n. 270 del 2005 si aggiungeva alle soglie di sbarramento per l'accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al «legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi», non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia «la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare». L'effetto che ne deriva, secondo la Corte, è quello di «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.». Questo effetto, secondo la Consulta, è incompatibile non solo con l'articolo 1 della Costituzione, ma anche con l'articolo 67 che configura le Camere come «sedi esclusive della rappresentanza parlamentare» titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.
  In queste valutazioni la Corte ha inserito la dirimente constatazione dell'assenza nell'allora vigente legge elettorale di «una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio»: questa mancanza determina «un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto» stabilito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Infatti, nei sistemi proporzionali gli elettori hanno «la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare».
  In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore, nel perseguire discrezionalmente l'obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del Governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare, deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l'uguaglianza, anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.
  Anche per il sistema elettorale del Senato delineato dalla legge n. 270 del 2005, la medesima sentenza ha statuito che l'attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo «incidendo anche sull'eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.», già richiamati per le disposizioni relative alla Camera.
  Successivamente, la Corte è tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 35 del 2017, sulla legittimità del premio di maggioranza in relazione al sistema elettorale introdotto, per la sola Camera, dalla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto «Italicum»). Tale sistema, che non ha mai trovato applicazione, prevedeva l'attribuzione di 340 seggi (pari a circa il 54 per cento) alla lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi si sarebbe proceduto a Pag. 33un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero quindi stati attribuiti 340 seggi alla lista risultata vincitrice dopo il ballottaggio. In questo caso, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al premio, rilevando che il sistema elettorale prevedeva una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento, e che tale soglia «non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro».
  Secondo la Corte sfugge «in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore [...]. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale».
  Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento, che nel caso specifico era del 3 per cento, la sentenza innanzitutto ricorda, citando la sentenza n. 193 del 2015, che «[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità» e rilevava che il cosiddetto «Italicum» introduceva «una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata».
  La Corte non ha poi ritenuto manifestamente irragionevole che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: «se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza».
  Nel contempo, la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dal cosiddetto «Italicum» che prevedevano, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti dalle due liste.
  La Corte in proposito ha rilevato la lesione degli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione (principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza del voto), determinata dalle «concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio». Non è «il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati», ma la concreta disciplina dettata dal legislatore. Innanzitutto, nella citata legge n. 52 del 2015 «il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste». Inoltre, «la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno». Infatti, dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno.
  Nella sentenza n. 35 del 2017 la Corte ha ritenuto che il rispetto dei richiamati Pag. 34principi costituzionali non fosse garantito dalle disposizioni del cosiddetto «Italicum», le quali prevedevano che una lista potesse accedere al turno di ballottaggio, e dunque, in caso di vittoria, al premio, anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo. Veniva così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello censurato nella sentenza n. 1 del 2014 in relazione alla disciplina introdotta dalla cosiddetta «legge Calderoli».
  Per la Corte l'obiettivo di assicurare la stabilità del Governo «non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta».
  Né vale l'obiezione che, all'esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre a un voto degli elettori, in quanto «se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.».
  Di conseguenza, «il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell'attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell'art. 48, secondo comma, Cost.».
  Per quanto concerne le liste lunghe bloccate, la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 270 del 2005 (cosiddetta «legge Calderoli») che non contemplavano la possibilità di espressione del voto di preferenza all'interno di liste lunghe di candidati, le quali non consentivano l'effettiva conoscibilità dei candidati stessi.
  In quell'occasione la Corte ha rilevato come risultasse compromessa la libertà di voto dei cittadini «posto che il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce [...]. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)»).
  Sul punto, la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito che «lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati».
  Quanto all'opzione da parte dei candidati plurieletti, ricorda che la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto «Italicum») relative al meccanismo dell'opzione da parte dei deputati eletti in più collegi, che consentivano al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescegliesse. In proposito, la sentenza argomenta che «l'assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza [la legge prevedeva capolista “bloccati” e la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per gli altri candidati]. L'opzionePag. 35 arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.».
  La giurisprudenza costituzionale, inoltre, nella sentenza n. 35 del 2017, si è pronunciata sulla materia dell'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, rilevando che «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.».
  Nella sentenza n. 1 del 2014, infine, la Corte, pronunciandosi sul sistema elettorale del Senato introdotto dalle legge n. 270 del 2005, rilevava che l'attribuzione del premio su base regionale, prevista dalle disposizioni censurate, realizza «l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea». Tale effetto, ad avviso della Corte, risulta lesivo degli articoli della Costituzione 1, secondo comma (sovranità popolare), 3 (principio di uguaglianza), 48, secondo comma (uguaglianza del voto), e 67 (rappresentanza nazionale dei membri del Parlamento) della Costituzione.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), considerato l'avvenuto incardinamento delle proposte di legge in esame, esprime, a nome del suo gruppo, una ferma e netta contrarietà rispetto alla proposta di legge elettorale a prima firma Bignami, per ragioni di merito che ci sarà modo di spiegare meglio nel prosieguo dell'iter parlamentare.
  In termini più generali, ritiene che il Governo e la maggioranza stiano ragionando come se non fosse successo nulla, quando invece la scorsa settimana si è svolto un referendum costituzionale che ha fornito un messaggio molto chiaro: non si modificano le «regole del gioco» a colpi di maggioranza.
  Critica, quindi, la decisione, all'indomani della consultazione referendaria, di procedere all'incardinamento delle proposte di legge in esame. Per tale ragione, intendendo ribadire quanto affermato anche in precedenza e tenuto conto che la proposta C. 2822 Bignami è frutto di un accordo dei partiti di maggioranza non condiviso con le opposizioni, fa presente come si stia procedendo ad un'ennesima forzatura, considerati i numerosi precedenti di questa legislatura in Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame dei disegni di legge costituzionale sulla separazione delle carriere e sul premierato, nonché del disegno di legge sull'autonomia differenziata.
  In termini più generali, ritiene che la legge elettorale non sia una priorità per il Paese, a differenza delle questioni relative alla rivalutazione delle stime di crescita dell'Italia da parte dell'OCSE e all'aumento dei prezzi dell'energia e del carburante, che rappresentano un grave problema per le imprese e per i cittadini più vulnerabili, i cui problemi non sono stati risolti dal decreto-legge approvato nella seduta odierna dell'Assemblea.
  Venendo ai principali motivi di merito che giustificano la contrarietà del suo gruppo rispetto alla proposta di legge a prima firma Bignami, contesta, in primo luogo, l'entità del premio di maggioranza potenzialmente assegnato alla forza politica vincitrice, tale da determinare il rischio che quest'ultima possa eleggere con i propri parlamentari il Presidente della Repubblica e i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. In secondo luogo, contesta la scelta di indicare il nominativo del candidato premier di lista o di coalizione sulla scheda elettorale, ritenendoPag. 36 tale previsione una sorta di «antipasto» del premierato. In terzo luogo, si dichiara contraria alla decisione di escludere la possibilità di esprimere preferenze.
  Evidenziando come vi siano nella proposta di legge a prima firma Bignami diversi ulteriori profili critici, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'iter parlamentare, sottolinea nuovamente la ferma contrarietà del suo gruppo all'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che reca una delega al Governo per la revisione della disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

  Giovanni DONZELLI (FDI) dichiara di ritenere, al pari di quanto evidenziato dall'onorevole Bonafè, che la legge elettorale non sia una priorità per il Paese, ma rappresenti uno dei temi dell'agenda politica del Governo, rispetto al quale c'è spazio per un'ampia riflessione. A questo riguardo, fa presente, da un lato, che la disciplina relativa al premio può essere rivista e, dall'altro, che sulla scheda elettorale non vi è alcuna indicazione del candidato premier, contenuta piuttosto nel programma elettorale.
  In termini più generali, afferma che il Parlamento è il luogo del dibattito politico e si dichiara sorpreso per le contestazioni avanzate dalle opposizioni – che hanno sostenuto come il testo della proposta di legge a prima firma Bignami sia stato deciso in base a un accordo interno alla sola maggioranza – dal momento che la stessa maggioranza aveva preliminarmente chiesto, infruttuosamente, alle opposizioni di avviare un dialogo preventivo su questi temi.
  Sottolinea quindi come l'intenzione della maggioranza sia quella di confrontarsi in modo sereno con le opposizioni, assicurando la massima disponibilità a trattare tutti i temi oggetto delle proposte di legge all'esame della Commissione.

  Filiberto ZARATTI (AVS), premettendo di non volersi pronunciare in questa sede sulla questione del perimetro normativo, osserva come la decisione di calendarizzare in data odierna l'inizio dell'esame in Commissione delle proposte di legge in materia elettorale, così come quella sull'abbinamento delle stesse, siano state prese senza accordi con le opposizioni. Considera pertanto contraddittorie le affermazioni dell'onorevole Donzelli sulla disponibilità al dialogo della maggioranza. Condivide, tuttavia, la considerazione che la legge elettorale non è una priorità per il Paese – dal momento che quella vigente funziona –, diversamente dalla questione del rincaro delle bollette e del carburante. Ad ogni modo, preannuncia la propria disponibilità a discutere nel merito il tema della legge elettorale, ma sottolinea come sia necessario chiarire alcuni punti.
  Tra questi evidenzia, in primo luogo, come non si possa consentire che una minoranza politica possa trasformarsi in una maggioranza netta, grazie ad un premio di governabilità così significativo. Per altro verso, osserva come in uno scenario parimenti possibile, secondo quanto previsto dalla proposta di legge a prima firma Bignami, tale premio potrebbe non funzionare, non garantendo necessariamente la maggioranza dei seggi nelle due Camere, con ciò vanificando l'obiettivo stesso della riforma.
  Ad ogni modo, in conclusione, prende atto con favore, dopo tre anni e mezzo, della disponibilità al confronto da parte della maggioranza.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) osserva come il relatore, onorevole Angelo Rossi – che ringrazia per la sua illustrazione – abbia rilevato che nel contenuto della proposta di legge C. 2822 Bignami siano menzionati esclusivamente i testi unici concernenti le norme in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e non anche la legge che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Pertanto, pur volendo credere alla buona fede dell'onorevole Donzelli, constata come vi sia un'incongruenza, data dal fatto che, pur in mancanza di interventi della proposta di legge C. 2822 Bignami sulla specifica fonte normativa che disciplina il voto degli italiani all'estero, Pag. 37tale materia è stata ritenuta oggetto di esame.

  Alfonso COLUCCI (M5S), con un richiamo all'Eneide – «Timeo Danaos et dona ferentes» – sospetta dei «doni» offerti dalla maggioranza nel momento in cui le forze politiche progressiste stanno lavorando alla formazione di una coalizione che potrebbe portare, con la legge elettorale vigente, a un esito ben diverso dal precedente. Evidenzia quindi come la maggioranza, a fronte di tale scenario e dell'esito disastroso del referendum, intenda lavorare ad una riforma del sistema elettorale nell'interesse proprio e non del Paese, cercando di assicurarsi solidità attraverso un premio di governabilità abnorme.
  Critica pertanto la scelta di impegnare la Commissione Affari costituzionali su questo tema, e non su quelli della sicurezza pubblica, dell'immigrazione e del rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Ritiene infatti che, se l'intenzione della maggioranza fosse stata davvero quella di migliorare il sistema elettorale, si sarebbe avviato l'esame di proposte di legge in materia da tempo e non in limine vitae della legislatura, quando non sarebbe più il caso di occuparsi di certi temi, se davvero non fossero una priorità per qualcuno.
  Riguardo al contenuto della proposta di legge a prima firma Bignami, ritiene che sia mal scritta la disciplina del premio di governabilità e critica, in modo particolare, la previsione dei listini circoscrizionali che, assicurando ai nominativi ivi indicati – scelti dalle segreterie di partito – un'elezione senza votazione, lede i princìpi di democraticità e rappresentatività. A queste criticità si aggiunge il vulnus di una governabilità che non viene neppure garantita, avendo la proposta di legge un impianto proporzionale con una deviazione maggioritaria malfunzionante. Da questo scenario emergono, pertanto, a suo giudizio, contraddizioni insanabili e vizi di costituzionalità evidenti.
  Rivolgendosi alla maggioranza, nel presupposto che la riforma del sistema elettorale sia davvero una priorità, dichiara la propria apertura a mantenere abbinate tutte le proposte di legge in esame, a condizione che sia un abbinamento «serio», che si svolgano tutte le opportune audizioni e che si riparta da zero su tutti i temi. Dubita, tuttavia, che tale riforma sia una priorità e ricorda come la maggioranza non sia stata disponibile al dialogo su disegni di legge di rango costituzionale, bocciando tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo sull'autonomia differenziata e sulla separazione delle carriere, e approvandone solo alcuni sul premierato.

  Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale sul premierato siano stati approvati numerosi emendamenti dei gruppi di opposizione.

  Alfonso COLUCCI (M5S), rispondendo al Ministro Alberti Casellati, rileva come gli emendamenti approvati siano da considerarsi troppo pochi per sanare i vizi di quel provvedimento. In conclusione, ritiene che il testo della proposta di legge a prima firma Bignami sia claudicante.

  Sara KELANY (FDI) ritiene che nel dibattito in corso ci si stia concentrando sul merito, quando, invece, il collega Donzelli ha manifestato la massima apertura della maggioranza sulla revisione della legge elettorale e la presidenza ha preannunciato, in accoglimento delle richieste dei gruppi di opposizione, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani sarà discussa la possibile ridefinizione del perimetro normativo dell'intervento in esame. Reputa pertanto poco fruttuoso concentrarsi, in questa riunione, sul merito, considerato che vi sarà tempo per affrontare tutti gli aspetti della materia, che in parte già vede emergere nel dibattito in corso e che emergeranno anche alla luce delle audizioni, che presume saranno numerose.
  Concorda con i colleghi sul fatto che la legge elettorale non sia un'esigenza fondamentale del Paese in questo momento, richiamando in particolare i riferimenti fatti dal collega Zaratti al caro energia, al costo delle bollette, alla complessità del contesto geopolitico. Precisa tuttavia che non si tratta Pag. 38di temi che rientrano nella competenza della Commissione Affari costituzionali e che di essi si stanno occupando le Commissioni competenti per materia.
  Quanto all'emergenza migratoria citata dal collega Alfonso Colucci, nel rallegrarsi per il fatto che il fenomeno sia finalmente considerato un'emergenza anche dai gruppi di opposizione, ricorda che il decreto-legge in materia è all'esame del Senato. Pertanto, nel ribadire che la maggioranza si sta occupando delle esigenze degli italiani nelle sedi competenti, fa presente che non esiste preclusione di sorta rispetto ai possibili argomenti e che vi è la piena disponibilità ad accogliere gli spunti che dovessero venire dalle opposizioni.
  Focalizzarsi sul merito già in questa sede e con questo grado di dettaglio negli interventi dimostra, a suo giudizio, come, anche per le forze di opposizione, sia importante trattare il tema della revisione della legge elettorale.

  Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene opportuno fare una precisazione, evidenziando che l'opposizione è intervenuta nel merito nel momento in cui si è deciso di procedere all'incardinamento delle proposte di legge ed il relatore ne ha illustrato i contenuti. Precisa infatti che, se il presidente avesse rinviato l'illustrazione dei contenuti delle proposte in esame alla giornata di domani, dopo lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, le opposizioni non avrebbero avuto motivo di intervenire nella seduta odierna. Tuttavia, dal momento in cui il relatore ha illustrato i provvedimenti in esame, l'opposizione ha indicato le questioni fondamentali che la vedono contraria. Quanto alla dichiarata disponibilità al dialogo manifestata dalle forze di maggioranza, nel prenderne atto positivamente, fa presente tuttavia come le opposizioni intendano verificarne la serietà a partire dalle decisioni che saranno assunte nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani, in ordine alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

  Nazario PAGANO, presidente, ritiene che, alla luce del dibattito odierno, la Commissione non concordi sulla sua proposta iniziale di abbinamento della petizione n. 83 alle proposte di legge in esame, che, pertanto, deve ritenersi non abbinata. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 21.05.