SEDE REFERENTE
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.15.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente, comunica che, essendo il deputato Andrea Delmastro Delle Vedove cessato dal proprio incarico di Governo, il deputato Giandonato La Salandra, che lo sostituiva in Commissione, cessa di farne parte.
Avverte, inoltre, che, per il Gruppo Fratelli d'Italia, il medesimo deputato Andrea Delmastro Delle Vedove cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Galeazzo Bignami.
Sull'ordine dei lavori.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione del presidente e del rappresentante del Governo su quanto accaduto di Pag. 55recente, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 del Consiglio Nazionale Forense. Si riferisce, in particolare, all'intervento tenuto dal presidente Francesco Greco, davanti ad una platea qualificata e numerosa di politici e colleghi avvocati, nel quale ha rivendicato la paternità della proposta di riforma della legge forense ed accusato deputati della nostra Commissione di volerne ostinatamente rallentare il percorso di approvazione.
Ritiene che le dichiarazioni del presidente Greco siano, da un lato, poco rispettose del ruolo e della funzione dell'organo parlamentare di istruire e approfondire tematiche di così grande rilievo e, dall'altro lato, semplicemente non vere.
È infatti del tutto evidente come non vi sia da parte del suo gruppo e dell'intera minoranza parlamentare alcuna volontà ostruzionistica. Al contrario, occorre evidenziare che l'esame in Commissione non è potuto procedere speditamente a causa esclusivamente dei tempi che l'Esecutivo e le forze di maggioranza stanno impiegando per trovare una convergenza al proprio interno.
Conclusivamente, reputa compito del presidente Maschio – previo accertamento dei fatti e dell'acquisizione degli atti disponibili – difendere formalmente l'autorevolezza dell'organo parlamentare e ripristinare la verità dei fatti a tutela del prestigio dell'istituzione parlamentare, eventualmente coinvolgendo in tal senso anche la stessa Presidenza della Camera.
Ciro MASCHIO, presidente, ricordando che all'ordine del giorno della Commissione figura, tra i punti successivi, proprio la trattazione dell'argomento oggetto dell'intervento della collega, ovvero il disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, si riserva di affrontare la questione in seno alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta odierna.
Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta della collega Serracchiani, riservandosi di illustrarne compiutamente le ragioni nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza.
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
C. 2721 Governo, approvato dal Senato, e C. 1619 Carloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento, approvato dal Senato e collegato alla manovra di finanza pubblica, figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 aprile.
Ricorda, altresì, che nella scorsa seduta il relatore e il Governo hanno formulato l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative.
Essendo stato avviato l'esame delle proposte emendative sugli articoli 1 e 2, avverte che la Commissione riprenderà l'esame a partire dagli emendamenti accantonati all'articolo 1 – su richiesta dei colleghi delle opposizioni, che avevano dovuto lasciare i lavori della Commissione – per poi proseguire secondo l'ordine del fascicolo.
Dà quindi lettura delle sostituzioni pervenute.
Non essendovi richieste di intervento, pone quindi in votazione gli identici emendamenti Bellomo 1.13 e Gianassi 1.14.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellomo 1.13 e Gianassi 1.14.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, chiede alla presidenza di verificare se l'emendamento Bellomo 1.13 fosse stato ritirato prima della sua reiezione.
Davide BELLOMO (FI-PPE) precisa di non averlo ritirato in quanto, essendovi uno identico, la Commissione avrebbe dovuto comunque porre in votazione il testo.
Pag. 56Ciro MASCHIO, presidente, conferma che la votazione testé svolta ha riguardato entrambi gli emendamenti, tra loro identici.
Federico GIANASSI (PD-IDP) contesta l'esito della votazione in quanto, in base a quanto da lui rilevato, vi sarebbe stata una maggioranza di voti favorevoli all'emendamento, dovendo dare per scontato che il collega Bellomo abbia votato a favore dell'emendamento da lui stesso proposto e non ritirato.
Ciro MASCHIO, presidente, pur ritenendo che non vi siano dubbi sull'esito della votazione, si dichiara comunque disponibile a procedere alla verifica del risultato della votazione mediante appello nominale.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene che la ripetizione del voto consentirebbe di partecipare ad esso colleghi che palesemente non vi avevano preso parte, sovvertendone il risultato finale.
Ciro MASCHIO, presidente, ribadisce di aver correttamente accertato l'esito della votazione ma, al fine di evitare incertezze e polemiche, ne dispone la controprova per appello nominale.
(votazione per appello nominale)
Ciro MASCHIO, presidente, dà conto dell'esito del voto, confermando la reiezione degli identici emendamenti Bellomo 1.13 e Gianassi 1.14.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) evidenzia come sarebbe stato più apprezzabile, sul piano istituzionale, che la presidenza non partecipasse alla votazione.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.15.
Federico GIANASSI (PD-IDP) reputa inaccettabili simili modalità di lavoro.
Come già nella votazione precedente, è risultato del tutto palese che alcuni colleghi di maggioranza non abbiano preso parte alla votazione in alcun modo. Ciò nonostante, la presidenza ha desunto che abbiano votato in senso contrario all'emendamento.
Invita lo stesso rappresentante del Governo presente in aula a testimoniare come stesse interloquendo con i colleghi Bellomo e Enrico Costa e che questi ultimi non hanno espresso alcun voto.
Ciro MASCHIO, presidente, precisa di aver anche in questo caso correttamente accertato l'esito della votazione. Tuttavia, si dichiara disponibile a disporre la controprova per appello nominale anche di questa votazione, ferma restando la sua intenzione, per le prossime fasi, di assicurare che ciascun deputato esprima il voto in modo inequivoco e palese anche per gli altri deputati.
Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene che – anche in questo caso, come già nella precedente votazione – la ripetizione del voto consentirebbe la partecipazione ad esso di colleghi che palesemente non vi avevano preso parte, sovvertendone il risultato finale. Ritiene quindi che il voto dei colleghi Bellomo e Enrico Costa non debba essere ammesso in sede di controprova.
Davide BELLOMO (FI-PPE) precisa, da un lato, di non essersi mai allontanato dall'aula della Commissione e, dall'altro, che la medesima contestazione a lui mossa – ovvero quella di non aver espresso il suo voto in modo che anche gli altri colleghi potessero immediatamente averne contezza – è proponibile anche nei confronti dei colleghi delle opposizioni, che non hanno manifestato il proprio voto in modo esplicito.
Marco LACARRA (PD-IDP) chiede alla presidenza di chiarire se, nell'annunciare l'esito della votazione, sia stato computato il voto di due colleghi che, pur presenti, a suo avviso non hanno assolutamente partecipato alle votazioni. Se così fosse, ci si troverebbe nella singolare situazione della possibilità di considerare valido un voto espresso in modo implicito o finanche in Pag. 57assenza del soggetto che è titolare del diritto di voto.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ribadisce la richiesta che la presidenza precisi, assumendosene la responsabilità, che i colleghi erano presenti in aula al momento del voto e che hanno partecipato alla votazione in forme riconoscibili. In altri termini, non sarebbe assolutamente accettabile che il loro voto si desuma dalla loro appartenenza ad un gruppo o ad un altro.
Andrea PELLICINI (FDI) esprime rammarico per le contestazioni procedurali avanzate alla presidenza, che ritiene del tutto strumentali. Come è ben noto ai colleghi, nel corso delle sedute delle Commissioni accade frequentemente che i deputati possano esprimere il proprio voto anche non sedendo al proprio banco, purché ovviamente all'interno dell'aula parlamentare.
Ciro MASCHIO, presidente, ribadisce conclusivamente che la presidenza si assume la piena responsabilità di aver correttamente accertato le modalità di votazione ed il suo esito. Nel contempo, ove vi sia una richiesta, non avrebbe problemi a disporre la controprova per appello nominale anche di questa votazione.
Non essendovi però alcuna richiesta in tal senso, prende atto che non vi sono ulteriori contestazioni sull'esito dell'ultima votazione.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 1.17, 1.18 e 1.19, Gianassi 1.24 e 1.25, nonché gli identici emendamenti Bellomo 1.26 e Gianassi 1.27.
Davide BELLOMO (FI-PPE) ritira l'emendamento 1.30 a sua firma.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 1.31 e Schullian 1.32.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 2.03 a sua prima firma, sottolinea come esso rechi diverse modifiche di cruciale importanza, il cui contenuto riprende una parte della proposta di legge C. 823 in materia di illeciti agro-alimentari, presentata da esponenti del Movimento 5 stelle e respinta dall'Assemblea della Camera nel gennaio del 2024.
Evidenzia come si tratterebbe di una delle poche parti della predetta proposta di legge C. 823 che il testo in esame non ha riprodotto e, pertanto, ritiene che l'inserimento di queste disposizioni andrebbe a completare adeguatamente la revisione della disciplina degli illeciti agro-alimentari.
In particolare, l'articolo aggiuntivo, tra le altre cose, introduce un'autonoma fattispecie delittuosa per le condotte di produzione ed esportazione di alimenti inadatti al consumo umano, condotte che costituiscono di per sé un rischio per la salute dei consumatori e la sicurezza dei prodotti e che verrebbero ad essere sanzionate anche qualora non integrassero la più grave fattispecie prevista dall'articolo 440-bis del codice penale, che richiede il concretizzarsi di un pericolo per la salute pubblica. Tale fattispecie si applicherebbe anche nel caso di utilizzo di sostanze che risultano nocive o inadatte al consumo umano soltanto per particolari categorie di consumatori, come, ad esempio, i soggetti celiaci.
Altre disposizioni introducono specifiche sanzioni amministrative per condotte meno gravi, ma certamente non meno rilevanti, riguardanti la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari, e modificano la disciplina riguardante le contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare.
Trattandosi di una proposta emendativa estremamente complessa e di fondamentale rilevanza, ne chiede l'accantonamento.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che il relatore e il rappresentante del Governo non accedono alla richiesta di accantonamento testé formulata dalla collega Giuliano.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Giuliano 2.03, Pag. 58limitatamente alla parte ammissibile, e l'emendamento Dori 6.2.
Carla GIULIANO (M5S), illustrando l'emendamento 9.1, a sua prima firma, evidenzia come esso risponda alla necessità di evitare che vi sia una duplicazione della risposta sanzionatoria, penale e amministrativa, in materia di illeciti agro-alimentari, attraverso l'esplicitazione dell'obbligo per le diverse autorità procedenti di tener conto delle sanzioni già irrogate.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 9.1.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 9.3, a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a venire incontro alle esigenze delle microimprese, che costituiscono una parte importante del tessuto economico e produttivo del Paese, prevedendo, in particolare, che le sanzioni amministrative pecuniarie connesse ad illeciti agro-alimentari siano ridotte fino ad un terzo in ragione della capacità economica del soggetto destinatario delle stesse.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 9.2 e Giuliano 9.3.
Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tirelli 10.1: si intende che vi abbia rinunciato.
Carla GIULIANO (M5S), illustra l'emendamento 10.2, a sua prima firma che, con riguardo al divieto di denominazione «latte» di prodotti di origine vegetale, esclude che esso si estenda anche alle «locuzioni negative», al fine di preservare il comparto industriale di tali prodotti e venire incontro alle legittime critiche registrate anche in sede di audizioni presso questa Commissione.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 10.2.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Dori 10.3 e Giuliano 10.4, evidenzia come essi recepiscano le sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni e siano tesi a tutelare i consumatori, vietando le pratiche commerciali idonee ad indurre in errore questi ultimi attraverso informazioni non veritiere o in contrasto con la normativa europea.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 10.3 e Giuliano 10.4.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.5, a sua prima firma, sottolinea come esso sia volto a dotare il testo in esame di una disciplina transitoria, al fine tanto di tutelare il consumatore, quanto di garantire la certezza del diritto e l'affidamento di quelle aziende che, avendo già prodotto o immesso nel mercato alimenti in conformità alla precedente disciplina, risulterebbero danneggiate economicamente dalla nuova normativa senza un adeguato margine di tempo per consumare le scorte.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 10.5 e Gianassi 13.1.
Davide BELLOMO (FI-PPE) ritira l'emendamento 13.2 a sua firma.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 13.3 a sua prima firma, evidenzia come preveda il coinvolgimento del Ministro della salute nell'istituzione del Sistema informativo agricolo nazionale, coinvolgimento quantomai opportuno, a suo avviso, trattandosi di una materia molto delicata e di interesse di tale Ministero.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 13.3 e Gianassi 13.4.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.5, identico all'emendamento Gianassi 13.6. Tale proposta emendativa è stata suggerita dai soggetti che sono stati auditi dalla Commissione nel corso dell'attività conoscitiva sul provvedimento. Il problema sollevato attienePag. 59 alla portata dell'obbligo di inserimento dei dati all'interno dell'istituenda piattaforma informatizzata denominata «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati», che, nel testo attuale, è a cadenza giornaliera.
Un obbligo di inserimento quotidiano appare infatti eccessivamente gravoso per le imprese, oltre che un concreto rischio per il buon funzionamento della piattaforma, che, a causa dell'elevato numero di utenti contemporaneamente collegati, potrebbe andare spesso in sovraccarico.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Giuliano 13.5 e Gianassi 13.6.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.7, volto a prevedere l'obbligo, per gli allevatori bufalini, di rendere noti i dati relativi allo stoccaggio del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti. Tale attività, infatti, al pari delle altre già previste nel testo del disegno di legge, merita di essere adeguatamente conosciuta dai consumatori della filiera.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 13.7.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.8, che, analogamente all'emendamento 13.2 che è stato presentato ma poi ritirato dal collega Bellomo, prevede l'obbligo di inserire le diciture «fresco» ovvero «congelato» in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino.
Sottolinea come ciò sia fondamentale sia per preservare l'origine protetta del prodotto sia per aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Giuliano 13.8 e gli identici emendamenti Giuliano 13.9 e Gianassi 13.10.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.11, che mira a acquisire nella banca dati anche il dato relativo alle quantità di latte bufalino prodotte dalla stalla. Tale dato è, a suo avviso, utile a garantire la più corretta, trasparente ed esaustiva informazione al consumatore.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 13.11.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che il collega Bellomo ritira gli emendamenti a sua firma 13.12 e 13.13.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.14, volto a tutelare la produzione della Mozzarella di Bufala campana DOP e ad assicurarne la qualità del prodotto che, come noto, costituisce un'eccellenza italiana. In particolare, al fine di garantirne una produzione a regola d'arte, si prevede il divieto di utilizzare latte di bufala congelato o concentrato ovvero pasta filata di bufala congelata.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 13.14.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.16, che prevede il necessario coinvolgimento del Ministero della salute nella procedura di adozione del decreto ministeriale di attuazione della piattaforma informatizzata denominata «Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati».
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 13.16.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.19, volto a definire il sistema permanente di vigilanza e monitoraggio basato sull'analisi dei rischi. Ciò allo scopo di assicurare il rispetto degli adempimenti connessi alla tracciabilità del latte e dei prodotti di trasformazione.
Anche qui la ratio è quella di fare in modo che il consumatore riceva informazioni chiare, esaustive e trasparenti.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 13.19.
Pag. 60Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che il collega Bellomo ritira l'emendamento a sua firma 13.20.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.21, volto a far sì che i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato debbano tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico.
Sottolinea come ciò sia fondamentale per una duplice ragione: da una parte, si garantirebbe il necessario monitoraggio dell'impiego del latte di bufala in polvere e concentrato; dall'altra si assicurerebbe che i consumatori ricevano, come doveroso, un'informazione chiara e trasparente su tale tipologia di latte.
Evidenzia infine come tale proposta emendativa sia di contenuto assolutamente analogo a quella, testé ritirata, del collega Bellomo.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 13.21.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.1, anch'esso ispirato all'esigenza di tutelare la salute pubblica della generalità dei cittadini. In particolare, la proposta emendativa prevede il necessario coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione del Piano straordinario di controllo nazionale previsto dall'articolo in esame.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 14.1 e Gianassi 14.3.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.02, recante disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda.
Evidenzia come vi siano stati di recente casi di intossicazione alimentare derivante dall'assunzione di latte crudo, evidenziando come tali casi destino preoccupazione tra la popolazione e per le stesse imprese del settore. Per evitare simili episodi, la proposta emendativa, in primo luogo, impone che sulla confezione siano riportate informazioni chiare e visibili circa la natura del latte ed i relativi rischi; in secondo luogo, dispone che i punti vendita espongano specifici avvisi, così come accade per altre tipologie merceologiche e, infine, prevede divieti di somministrazione in contesti – come mense scolastiche e residenze sanitarie assistenziali (RSA) – frequentati da soggetti particolarmente a rischio nell'assunzione di latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Giuliano 14.02 e Dori 14.03.
Carla GIULIANO (M5S) illustra gli identici emendamenti Giuliano 15.1 e Gianassi 15.2, volti a sopprimere interamente l'articolo 15 del disegno di legge.
A suo avviso, infatti, l'articolo in questione, che prevede la sanzione del blocco ufficiale temporaneo, appare assolutamente esorbitante rispetto all'esigenza di tutela. Nel riportare, infatti, le preoccupazioni dei soggetti auditi dalla Commissione, evidenzia che una misura così drastica rischierebbe di pregiudicare irrimediabilmente l'attività commerciale dell'impresa cui è rivolta. Ciò, in ipotesi, anche a fronte di mere irregolarità e inosservanze documentali di scarso rilievo.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Giuliano 15.1 e Gianassi 15.2.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 15.3, avente ratio analoga rispetto ai precedenti. In questo caso, tuttavia, si suggerisce di riformulare l'articolo in questione allo scopo di razionalizzare l'entità – ritenuta esorbitante – della sanzione. Si prevede, in particolare, un meccanismo analogo a quello del preavviso di rigetto, con l'assegnazione, in caso di violazioni, di un termine per procedere alla tempestiva regolarizzazione. Tale meccanismo ha l'evidente pregio di scongiurare serie ripercussioni sull'attività di un'impresa incorsa, senza dolo o colpa Pag. 61grave, in mere irregolarità o inosservanze documentali.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 15.3, Gianassi 15.4 e 15.6.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 16.1, volto a prevedere il coinvolgimento del Ministero della salute nell'ambito dei lavori dell'istituenda Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 16.1.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Dori 16.2 e Giuliano 16.3, evidenzia come essi trovino ispirazione dal contributo offerto dalle associazioni audite nel corso dell'attività conoscitiva. È stata infatti diffusamente sollevata l'esigenza di prevedere, nell'ambito dei lavori della stessa cabina di regia, un coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, atteso che si tratta di prodotti che contano ogni giorno milioni di utilizzatori.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 16.2 e Giuliano 16.3.
Carla GIULIANO (M5S) illustra gli identici emendamenti Giuliano 16.4 e Gianassi 16.5, volti a garantire un efficiente coordinamento tra le autorità coinvolte nella cabina di regia.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Giuliano 16.4 e Gianassi 16.5, nonché gli emendamenti Dori 16.6 e Gianassi 20.1 e 20.2.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che il collega Bellomo ritira il suo articolo aggiuntivo 20.01.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 20.02.
Ciro MASCHIO, presidente, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che sono state presentate 28 proposte emendative pubblicate in allegato al bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 dicembre 2025.
Ricorda che nella seduta del 9 dicembre non vi erano state richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative e il relatore e il rappresentante del Governo avevano chiesto di rinviare l'espressione dei pareri.
Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO fa presente che il Governo sta ancora ultimando gli ultimi approfondimenti istruttori sulle proposte emendative presentate, che prevede possano essere completati entro la prossima seduta della Commissione.
Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata.
C. 2696 Colosimo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.
Pag. 62Ciro MASCHIO, presidente, comunica che – avendo la Commissione chiesto al Presidente della Camera il rinvio dell'esame al calendario dei lavori di aprile dell'Assemblea – risulta esservi un'intesa tra i gruppi per svolgere la discussione generale del provvedimento il 7 aprile, ovviamente nel solo caso in cui si sia concluso l'esame in sede referente.
Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime l'esigenza del Governo di approfondire alcuni profili problematici emersi. Chiede quindi che l'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta.
Ciro MASCHIO, presidente, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rinviando all'imminente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni circa il prosieguo dei lavori.
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.
C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2026.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dell'11 marzo sono stati espressi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative da esaminare.
Ricorda che per gli emendamenti Serracchiani 2.31, Matone 2.32 e gli identici emendamenti Romano 2.33 e Raimondo 2.34, che restano accantonati, è già stata pubblicata una proposta di riformulazione in identico testo.
Ricorda altresì che nella seduta del 4 marzo è stato esaminato, da ultimo, l'emendamento Matone 2.25.
Dà quindi lettura delle sostituzioni pervenute.
Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO ribadisce che l'Esecutivo ha già svolto un'ampia istruttoria sulle proposte emendative interloquendo con le forze di minoranza. A tal fine, ricorda come informalmente sia stato chiesto di segnalare le proposte emendative ritenute dai presentatori di maggior rilievo e meritevoli di particolare attenzione da parte di relatori e Governo e, su quelle, appare quindi opportuno attendere gli esiti di questa interlocuzione.
Viceversa, ritiene che la Commissione possa procedere speditamente su altre proposte emendative su cui è ormai maturo l'orientamento dei relatori e del Governo.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ricorda come il suo gruppo abbia chiesto, per le vie brevi, di non esaminare nella seduta odierna gli emendamenti presentati dalla collega D'Orso, essendo quest'ultima impossibilitata a presenziare alla seduta odierna ma interessata a partecipare attivamente al loro esame.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, conferma di aver ricevuto tale richiesta e di aver egli stesso rassicurato la collega, precisando che la Commissione avrebbe comunque proceduto ad esaminare e votare altri emendamenti.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, evidenzia come, al momento, la Commissione abbia trattato i primi 28 emendamenti presenti nel fascicolo, tra i quali ne risultano ancora accantonati 2. Conseguentemente, restano ancora da trattare 121 emendamenti su cui è opportuno che si proceda nell'esame, fermo restando che gli stessi relatori ed il rappresentante del Governo – in sede di espressione dei pareri – hanno chiesto l'accantonamento di numerose proposte emendative che seguono nel fascicolo a quelle già esaminate.
Federico GIANASSI (PD-IDP), nel ribadire la volontà del suo gruppo ad un esame accurato e spedito del provvedimento in esame e degli emendamenti ad esso proposti, si limita ad osservare come i tempi Pag. 63disponibili nella seduta odierna siano limitati.
Chiede quindi alla presidenza di chiarire con che modalità la Commissione proseguirà i propri lavori.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che erano state accantonate tutte le proposte emendative riferite alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, concernenti l'esercizio della professione forense in forma collettiva.
Pertanto, risultano accantonati gli emendamenti D'Orso 2.26 e Cerreto 2.27, gli identici emendamenti D'Orso 2.28 e Gianassi 2.29, gli emendamenti Gianassi 2.30, Serracchiani 2.31, Matone 2.32, nonché gli identici emendamenti Romano 2.33 e Raimondo 2.34, l'emendamento Gianassi 2.35, limitatamente alla parte ammissibile, gli identici emendamenti Pellicini 2.36, Matone 2.37 e Serracchiani 2.38, nonché gli emendamenti Serracchiani 2.39 e Gianassi 2.40.
Concordi gli altri relatori ed il rappresentante del Governo, dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti D'Orso 2.43, Gianassi 2.44, Matone 2.45, D'Orso 2.46 e 2.47 Matone 2.48, Romano 2.49, limitatamente alla parte ammissibile.
Prende atto che è stato ritirato l'emendamento Matone 2.50.
Concordi gli altri relatori ed il rappresentante del Governo, dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti Gianassi 2.53, Matone 2.54, D'Orso 2.55 e 2.56.
Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.57 a sua prima firma, segnala l'esigenza di coinvolgere nel conferimento del titolo di specialista anche la componente territoriale dell'avvocatura, cui deve essere riconosciuto un vaglio preventivo che si concretizza nel potere di proposta.
La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 2.57.
Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.58 a sua prima firma, ritiene opportuno che i consigli degli ordini territoriali siano coinvolti, almeno con la possibilità di esprimere il loro parere, nella procedura di formazione del decreto ministeriale che disciplinerà la tenuta di albi, elenchi e registri.
La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 2.58.
Ciro MASCHIO, presidente, facendo seguito alle intese intercorse, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 16.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Atto n. 386.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 22 aprile 2026. Avverte tuttavia che l'atto non è al momento corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, finché tale documentazione non sarà trasmessa, la Commissione non potrà concluderne l'esame.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea Pag. 642024 (legge n. 91 del 2025), che, in via generale, autorizza il Governo al recepimento delle direttive contenute nell'allegato A, tra cui quella in oggetto, al n. 19.
Pertanto, non sono enunciati specifici principi e criteri direttivi, che sono quindi quelli previsti, in termini generali, dalla legge n. 234 del 2012.
Quanto al termine di esercizio della delega ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge n. 234 del 2012, esso viene a scadere nei 4 mesi antecedenti a quello di recepimento della direttiva fissato al 15 luglio 2026. Tuttavia, in virtù del meccanismo di scorrimento, il termine finale scade il 15 giugno 2026.
Il parere parlamentare dovrà essere espresso entro il 22 aprile 2026; tuttavia, non essendo l'atto corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non è nelle condizioni di rendere il parere fino a che il Governo non abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
La direttiva oggetto di recepimento reca disposizioni volte a modificare la precedente direttiva in materia, attuata, a suo tempo, con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24.
L'articolo 1 dello schema di decreto in esame ne definisce l'ambito di applicazione.
L'articolo 2 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 24 del 2014, che enuncia i principi generali che devono essere tenuti in considerazione nell'attuazione della disciplina. In particolare, si introduce il riferimento alle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza, delle vittime di tratta. Ciò al fine – come si legge nella relazione illustrativa – di «utilizzare una terminologia più rispondente» alle nuove disposizioni della disciplina europea.
L'articolo 3, nell'apportare modifiche al codice penale, dà attuazione ad una pluralità di articoli della direttiva.
In particolare, le lettere a) e b) danno attuazione all'articolo 1, numero 1), lettera a), della direttiva.
La lettera a) modifica il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di cui all'articolo 600 del codice penale. In particolare, la disposizione espande il catalogo delle prestazioni o condotte cui può essere costretta la vittima che è ridotta o mantenuta «in uno stato di soggezione continuativa».
Nello specifico, in primo luogo, si esplicita che la costrizione a prestazioni sessuali comprende anche la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale; in secondo luogo, si integra la fattispecie delittuosa con ulteriori forme di sfruttamento, ossia la costrizione a maternità surrogata, al matrimonio forzato e all'adozione illegale, fattispecie – quelle del matrimonio e dell'adozione – di per sé già connotate da elementi di illiceità.
Conseguentemente, le medesime modifiche sono recate dalla lettera b) al delitto di tratta di persone, di cui all'articolo 601 del codice penale, che punisce – sempre con la reclusione da 8 a 20 anni – chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone per portarle ad una condizione di sfruttamento.
La lettera c), dando attuazione all'articolo 1, numero 15), della direttiva, introduce nel codice penale il nuovo articolo 601.1, che disciplina il delitto di «approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta». Tale articolo punisce, con la reclusione fino a 3 anni e la multa da 500 a 3.000 euro, chiunque sfrutti le prestazioni di persone, nella consapevolezza che le stesse siano vittime del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero di tratta di persone.
Con riguardo all'introduzione delle sanzioni penali, si evidenzia che, non essendovi una delega specifica per il recepimento della direttiva – e non essendo quindi utilizzata la formula, talvolta presente nel testo delle leggi di delegazione europea, che consente di adottare i decreti legislativi «anche in deroga ai principi e criteri direttiviPag. 65 previsti, in generale, dalla legge n. 234 del 2012 in relazione ai limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative e penali» –, dovrebbe trovare applicazione il limite previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012. Secondo tale ultima disposizione le sanzioni penali possono essere previste nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni.
Tuttavia, come si legge nella relazione illustrativa, la nuova fattispecie delittuosa «è preordinata ad assicurare compiutamente lo scopo della direttiva di realizzare un assetto sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo rispetto alla gravità dei fatti ivi contemplati (scopo che, viceversa, sarebbe frustrato seguendo l'indicazione generale della legge n. 234 del 2012 e, di conseguenza, prevedendo un'ipotesi meramente contravvenzionale)».
La lettera d), attuando il disposto dell'articolo 1, numero 2), lettera b), della direttiva, introduce una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ovvero di tratta di persone, nonché per il delitto di acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602-ter, primo comma, del codice penale).
La circostanza – che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà – consiste nel diffondere o nell'agevolare la diffusione, da parte dell'autore del reato, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
L'altra circostanza aggravante contenuta nella direttiva concerne l'ipotesi in cui il fatto delittuoso sia stato commesso da funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. In relazione a quest'ultima, tuttavia, la tabella di concordanza che accompagna lo schema di decreto chiarisce come non vi sia necessità di recepimento atteso che la circostanza è già prevista dal sesto comma dell'articolo 602-ter del codice penale, che prevede l'aumento della pena dalla metà ai due terzi.
La lettera e) contiene, infine, una modifica di coordinamento volta ad inserire il nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta tra i reati che, qualora commessi in danno di minorenni, impongono al procuratore della Repubblica di darne notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
L'articolo 4, intervenendo sull'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 in materia di tratta di persone, reca norme sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta.
In primo luogo, si integra la disposizione vigente al fine di prevedere che la tutela possa essere assicurata anche attraverso i servizi degli enti locali, in raccordo con i soggetti attuatori del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Inoltre, si contempla esplicitamente la predisposizione di progetti individualizzati di integrazione.
L'articolo 5, novellando l'articolo 5 del citato decreto del 2014, interviene in materia di formazione degli operatori impegnati nella prevenzione e nel contrasto della tratta di esseri umani. In particolare, è ampliata la platea dei destinatari, ricomprendendo – oltre ai pubblici ufficiali – anche tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta, ed è specificato che tale formazione debba essere periodica e specialistica.
Inoltre, si stabilisce che, nell'ambito della definizione delle linee programmatiche annuali sulla formazione proposte dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, siano inserite specifiche iniziative formative dirette alla conoscenza e al contrasto della tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno.
L'articolo 6 modifica la disciplina dell'indennizzo statale in favore delle vittime di tratta (articolo 12 della citata legge del 2003 in materia di tratta).
La relazione illustrativa evidenzia che l'intervento normativo è volto a dare migliore attuazione all'articolo 17 della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, che riconosce alle vittime il diritto di accedere a sistemi di Pag. 66risarcimento del danno, anche attraverso l'istituzione di fondi nazionali.
In particolare, la lettera a) prevede che l'erogazione dell'indennizzo per ciascuna vittima non sia più in misura fissa pari a 1.500 euro, come attualmente stabilito, ma possa aumentare fino a 10.000 euro. Inoltre, sono detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati. Sono altresì fatte salve le provvidenze previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli. Non è stata invece riprodotta la disposizione che prevedeva, per il caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, che le richieste di indennizzo accolte e non soddisfatte siano poste a carico del successivo esercizio finanziario e abbiano precedenza rispetto alle richieste presentate nel medesimo esercizio. Dalla relazione tecnica si evince che nell'ultimo triennio non sono pervenute domande di indennizzo.
La lettera b), modificando il comma 2-quater del citato articolo 12, interviene sul termine e sulle condizioni di presentazione della domanda, prevedendo che la stessa sia proposta entro due anni, in luogo del termine quinquennale previsto dalla disciplina vigente, e precisando che il termine decorre, oltre che dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che riconosce il diritto al risarcimento, anche dalla sentenza non definitiva che condanna al pagamento di una provvisionale. È inoltre previsto che, quando l'autore del reato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui è stata accertata la sua responsabilità, la domanda debba essere presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Viene invece eliminato il requisito della dimostrazione dell'infruttuoso esperimento dell'azione civile e delle procedure esecutive.
La lettera c), modificando il comma 2-quinquies dell'articolo 12, riduce il termine per la presentazione della domanda nei casi in cui l'autore del reato sia ignoto o non sia intervenuta una condanna, stabilendo che la domanda debba essere proposta entro sei mesi, in luogo dell'anno previsto dalla disciplina vigente, decorrenti dal deposito del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. La disposizione amplia inoltre il riferimento ai provvedimenti rilevanti ai fini della decorrenza del termine, includendo espressamente anche la sentenza di assoluzione.
La lettera d) dispone l'abrogazione del comma 2-sexies, al fine di coordinare la disciplina con le modifiche introdotte.
Il comma 2 dell'articolo 6 chiarisce che le modifiche relative ai termini di presentazione della domanda si applicano alle domande presentate a seguito di sentenze o provvedimenti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto.
L'articolo 7, nel recepire le modifiche apportate dall'articolo 1, numero 16), della direttiva del 2024, sostituisce integralmente l'articolo 7 del decreto del 2014.
Si prevede l'attribuzione al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione e assistenza e di programmazione delle risorse, già previste dalla normativa vigente, ampliandone il contenuto ed esplicitandone la qualità di coordinatore nazionale anti-tratta.
In particolare, la disposizione gli attribuisce espressamente il coordinamento degli interventi di tutte le amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta e nella protezione e assistenza delle vittime, anche attraverso il ricorso a strumenti di governance quali la Cabina di regia.
Il medesimo comma rafforza inoltre le attività di monitoraggio, precisando che la raccolta e l'analisi dei dati statistici avvengono con il supporto dell'ISTAT e con la collaborazione delle amministrazioni competenti e del numero verde nazionale anti-tratta, che svolge un ruolo rilevante nella raccolta dei dati attraverso il sistema informativo dedicato.
Permane infine l'obbligo di trasmissione al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea di una relazione biennale sui risultati del monitoraggio.Pag. 67
Il nuovo comma 2 dell'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Dipartimento di una Cabina di regia interistituzionale e di un Comitato tecnico anti-tratta, il cui funzionamento è demandato a successivi decreti ministeriali.
Il comma 4 rafforza l'impianto del numero verde anti-tratta, già attualmente operante. La disposizione, infatti, non introduce un nuovo servizio, ma procede alla sua esplicita formalizzazione normativa e alla sua ridenominazione.
L'articolo 8, recependo il disposto dell'articolo 1, numero 9), della direttiva, modifica l'articolo 18 del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che disciplina la concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Nello specifico, la lettera a) ne modifica il comma 1, prevedendo che tale permesso di soggiorno sia concesso anche nelle accertate situazioni di tratta, oltre che in quelle, già previste, di violenza e grave sfruttamento. Non viene esplicitamente richiamata l'ipotesi di riduzione in schiavitù.
Si prevede poi che l'accertamento delle situazioni di tratta, violenza e grave sfruttamento possa avvenire non solo nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, ma anche di quelli degli enti che realizzano il programma unico di emersione assistenza e integrazione sociale.
La lettera b) interviene sul comma 2 prevedendo che tra gli elementi da tenere in considerazione per il rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale da parte del questore sono compresi, oltre al pericolo di violenza o grave sfruttamento, anche gli indicatori di tratta.
La lettera c) modifica il comma 3-bis, prevedendo la necessità di accordare protezione e tutela transitoria alle vittime della tratta presunte e non solo a quelle formalmente identificate.
Inoltre, si prevede che le misure di assistenza del programma unico siano riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento e che siano attuate su base consensuale e informata, chiarendo infine che tale programma unico possa essere definito, oltre che con decreto del Presidente del Consiglio, anche con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità.
La lettera d) introduce i nuovi commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies all'articolo 18.
Il comma 3-ter introduce la possibilità di concedere alla presunta vittima di tratta un attestato valido per un periodo di recupero e di riflessione di 45 giorni, nel corso delle procedure disciplinate dalla citata legge in materia di tratta, definite «meccanismo nazionale di referral». Quest'ultimo è lo strumento attraverso cui lo Stato adempie ai propri obblighi di protezione e promozione dei diritti umani delle persone vittime di tratta ed è finalizzato a favorire la tempestiva identificazione delle vittime, ad attivare le procedure di segnalazione, a promuovere protocolli multi-agenzia a livello territoriale, a garantire la complementarità tra protezione delle vittime e procedure di protezione internazionale e ad assicurare il sostegno transfrontaliero.
Il comma 3-quater stabilisce che, salvo che ricorrano ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che legittimano l'espulsione dello straniero da parte del Ministro dell'interno, l'eventuale rimpatrio della vittima di tratta non può aver luogo prima della scadenza di tale periodo.
Il comma 3-quinquies prevede che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, lo straniero che ne ha fatto richiesta può soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere attività lavorativa, trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Viene fatta salva l'applicazione allo straniero che sia vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro della disciplina più favorevole di cui all'articolo 18-ter del medesimo testo unico immigrazione, che riconosce allo straniero la possibilità di svolgere attività lavorativa fin da subito.Pag. 68
La lettera e) modifica il comma 4, prevedendo che la revoca, in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, possa derivare da una segnalazione di incompatibilità della condotta trasmessa, oltre che dal procuratore della Repubblica, anche da associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri.
Infine, le lettere f) e g) apportano modifiche di mero coordinamento.
L'articolo 9 reca ulteriori modifiche alla legge del 2003 in materia di tratta di persone.
Il comma 1, lettera a), disciplina la procedura di adozione, i contenuti, le modalità di elaborazione e le finalità del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e del citato meccanismo nazionale di referral.
Il comma 1, lettera b), introducendo il nuovo articolo 13-bis, disciplina la raccolta e la trasmissione dei dati statistici a fini di monitoraggio.
L'articolo 10, al fine di recepire il nuovo articolo 11-bis della direttiva (UE) 2011/36, reca modificazioni all'articolo 10 del decreto legislativo n. 24 del 2014, che disciplina la tutela delle vittime di tratta bisognose di protezione internazionale e il coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello delle vittime di tratta.
La lettera a) estende l'applicazione delle procedure di identificazione delle vittime di tratta previste dal meccanismo nazionale di referral anche all'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ivi compresa la fase giurisdizionale.
La lettera b) prevede che sia garantito, sin dalle prime fasi di accesso al territorio delle persone straniere, il coinvolgimento degli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Ciò al fine di consentire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi.
La lettera c) stabilisce che lo straniero vittima di tratta che si trovi nelle ipotesi per cui è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale debba essere reso edotto dei suoi diritti in una lingua da lui comprensibile.
L'articolo 11 riconosce l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ai richiedenti protezione internazionale rispetto ai quali la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale abbia rilevato fondati motivi per ritenere che il richiedente sia vittima di reato di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani.
In proposito, si evidenzia che le vittime del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rientrano, parimenti alle vittime di tratta di esseri umani, tra i beneficiari del programma unico. Entrambe, infatti, vengono espressamente menzionate nell'articolo 32, comma 3-bis, integrato, come si è visto, da parte della disposizione in commento, con la previsione dell'inserimento delle vittime di entrambi i reati nei programmi di assistenza. Tuttavia, l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 142 del 2015, come modificato dalla disposizione in commento, prevede tali programmi, come si è visto sopra, esclusivamente per le vittime del reato di tratta di esseri umani, se richiedenti protezione internazionale.
L'articolo 12 estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dal nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta ove commesso in danno di minori.
L'articolo 13 inserisce il nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta tra quelli per i quali la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive. In particolare, si prevede la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a sei mesi, in deroga alle disposizioni generaliPag. 69 che determinano la misura minima in tre mesi.
Anche con riferimento a tali sanzioni, si evidenzia che, non essendovi una delega specifica per il recepimento della direttiva, dovrebbe trovare applicazione il limite previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, per le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie. Nella relazione illustrativa è specificato che «La misura della sanzione (da cento a seicento quote) è parametrata in modo da costituire una efficace deterrenza tenendo conto comunque della minore gravità della fattispecie in oggetto rispetto a quelle di cui agli articoli 600 e 601, punite in modo più severo».
L'articolo 14 reca, infine, la consueta clausola d'invarianza finanziaria, fatte salve le disposizioni per le quali è prevista apposita copertura.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 1° aprile 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.