SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.40.
Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
C. 2303.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta, all'esito del completamento dell'istruttoria da parte delle amministrazioni interessate.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
C. 2823 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta, all'esito del completamento dell'istruttoria da parte delle amministrazioni interessate.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni in materia di terapie digitali.
Testo unificato C. 1208 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la proposta di legge reca disposizioni in materia di terapie digitali, vale a dire delle tecnologie che offrono interventi terapeutici guidati da programmi software e che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli, quale risultante dalle modifichePag. 76 introdotte dalla Commissione Affari sociali della Camera nel corso dell'esame in sede referente.
Nel segnalare che sia il testo originario, sia gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari sociali della Camera non sono corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
In relazione all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le terapie digitali rientrino, in qualità di dispositivi medici, nell'ambito di applicazione del Programma nazionale Health technology assessment – Dispositivi medici – PNHTA-DM. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel citato Programma nazionale possano adempiere alle funzioni di valutazione delle terapie digitali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono il Comitato nazionale per le terapie digitali presso il Ministero della salute, che ha la funzione di segnalare le terapie digitali da sottoporre alla valutazione del Programma nazionale Health technology assessment – Dispositivi medici e di supportare il Ministero della salute nella redazione del rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali da presentare alle Camere. Fa presente che le norme prevedono che ai componenti del Comitato non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che le attività amministrative a supporto del Comitato, possano essere svolte dal Ministero della salute, presso cui lo stesso Comitato ha sede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Fa presente, infine, che l'articolo 4 prevede che, nel primo aggiornamento utile dei livelli essenziali di assistenza, vengano effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento delle terapie digitali nel nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, tramite procedure di Health Technology Assessment, su segnalazione del Comitato di cui all'articolo 2. Al riguardo, pur considerando che l'eventuale inclusione delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza, dalla quale deriva la loro rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, resta subordinata alle ordinarie procedure di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che sono attuate nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire elementi informativi in merito alla composizione degli effetti finanziari derivanti dall'adozione di terapie digitali, sia in termini di maggiori oneri derivanti, tra l'altro, dall'introduzione dei software e dalla formazione del personale, sia in termini di eventuali risparmi derivanti dalla riduzione del consumo di farmaci e delle prestazioni sanitarie. Infine, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla qualificazione delle terapie digitali come dispositivi medici, posto che essa, indipendentemente dall'inserimento di tali terapie nei livelli essenziali di assistenza, comporterebbe l'inclusione della relativa spesa sostenuta dagli enti del Servizio sanitario nazionale tra quelle rilevanti ai fini del rispetto del tetto di spesa per dispositivi medici, previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2015, recentemente elevato al 4,6 per cento. Si ricorda, infatti, che tale tetto è soggetto al meccanismo di ripiano, cosiddetto payback, a carico delle aziende fornitrici, in caso di superamento, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 9-ter.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Pag. 77Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.50.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 384.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge n. 21 del 2024, recante delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Fa presente che lo schema di decreto legislativo, che è composto di 7 articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In relazione all'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al Titolo II della Parte V del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Fa presente che la relazione tecnica afferma, in particolare, che gli interventi di cui al provvedimento in esame intendono rafforzare l'efficienza e l'efficacia del sistema sanzionatorio in materia di mercati finanziari, nonché le garanzie per i soggetti passibili di applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste. Per quanto riguarda il comma 1, lettera aa), rileva che la relazione tecnica ricorda che esso introduce, ai fini della contestazione, la valutazione della rilevanza delle violazioni, così da consentire un'azione sanzionatoria mirata ai casi in cui il rischio di lesione degli interessi tutelati sia più significativo. In particolare, sottolinea che il nuovo articolo 194-bis.01 prevede che le sanzioni amministrative previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria con minimo edittale non superiore, nel minimo, a 10.000 euro si applichino quando le violazioni rivestono carattere rilevante. Rileva che la rilevanza è determinata secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, fermo restando che, ai sensi del comma 2, le violazioni punite con una sanzione amministrativa superiore nel minimo a 10.000 euro rivestono, in ogni caso, carattere rilevante. Fa presente che, secondo la relazione tecnica, può ritenersi che l'introduzione di un meccanismo preventivo di valutazione della concreta rilevanza, in termini di offensività delle condotte connotate da minori limiti edittali, non determini effetti finanziari negativi, in quanto la rilevata variabilità delle sanzioni del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria irrogate annualmente, oltre al livello, sensibilmente inferiore, dell'effettivo importo riscosso comunque condizionato dai tempi di definizione del contenzioso, ne implica, in concreto, una rilevanza del tutto marginale nella costruzione delle previsioni delle entratePag. 78 extratributarie relative alle sanzioni pecuniarie. Infatti, sottolinea che tali previsioni si fondano sull'ammontare storicizzato del riscosso da cui consegue, considerando flussi tendenzialmente stabili e fattispecie di applicazione generalizzata, una stabile consistenza del gettito. Sotto altro profilo, rileva che la disciplina dei cosiddetti impegni di cui al vigente articolo 196-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, già a legislazione vigente ha orientato l'attività di vigilanza verso una modalità di valorizzazione della compliance e di meccanismi di auto-correzione dei comportamenti degli operatori passibili di sanzione, cosicché l'introduzione di un meccanismo preventivo di valutazione della concreta rilevanza, dato l'attuale quadro normativo, non dovrebbe incidere sul valore dell'irrogato. Sebbene il citato articolo 194-bis.01 estenda l'ambito di applicazione potenziale del criterio di rilevanza della violazione, consentendo alla Consob e alla Banca d'Italia di individuare i casi in cui non procedere alla contestazione per la ritenuta irrilevanza della condotta, fa presente che la relazione tecnica sottolinea che è la stessa legge a circoscrivere, in modo puntuale, gli stringenti criteri che impongono l'avvio della contestazione. Evidenzia che ne deriva che, fermo restando quanto già esposto, la puntualità degli indici di rilevanza e la limitazione del criterio di offensività alle sole fattispecie con minimo edittale non superiore nel minimo a diecimila euro inducono a ritenere che il nuovo istituto potrà trovare applicazione in un numero limitato di casi. Per quanto riguarda il comma 1, lettera cc), sottolinea che la relazione tecnica afferma che esso introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria il nuovo articolo 194-bis.1, il quale prevede che la Banca d'Italia e la Consob possano, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ordinare di eliminare le infrazioni contestate, indicando, altresì, le eventuali misure da adottare e il termine per provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Sottolinea che l'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate o la mancata adozione delle misure con esso prescritte comportano l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata oppure l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fa presente che la relazione tecnica afferma che il nuovo articolo 194.bis.1 non comporta la disapplicazione della contestazione della violazione e della sanzione conseguente, ma esclusivamente l'estensione del criterio di proporzionalità, riconosciuto alle Autorità di vigilanza, cui spetta la responsabilità dell'esercizio delle relative funzioni nel settore di specifica competenza. Tenuto conto, pertanto, di quanto esposto, ritiene che non ne derivano, secondo la relazione tecnica, effetti negativi a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 1, lettera dd), rileva che la relazione tecnica afferma esso che ha finalità di coordinamento in coerenza con gli interventi di cui alle lettere aa), cc), e ff). Quanto al comma 1, lettera ee), rileva che esso modifica l'articolo 195 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ridisegnando la procedura per la contestazione e l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Testo unico. Sottolinea che secondo la relazione, le previsioni introdotte rivestono carattere procedurale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda il comma 1, lettera ff), sottolinea che la relazione tecnica afferma che esso introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria il nuovo articolo 195.1, dedicato ai principi sulle sanzioni amministrative, che, al comma 5, reca una disposizione meramente ricognitiva della circostanza per cui, salvo quanto previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, relativo al finanziamento del «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori» al quale è Pag. 79versato il 50 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni della Parte II del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria concernente la disciplina degli intermediari – i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono al bilancio dello Stato. Sottolinea che le modifiche apportate, quindi, non comportano, secondo la relazione, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tutto ciò premesso, per quanto attiene alla disciplina delle violazioni di carattere non rilevante introdotta dal nuovo articolo 194-bis.01, comma 1, lettera aa), ritiene comunque necessario acquisire dati di carattere storico circa le sanzioni irrogate per le fattispecie collocate sotto la soglia citata, al fine di suffragare con elementi di maggior dettaglio la prospettata marginalità del gettito rinunciato. In merito al potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni o di adottare una dichiarazione pubblica in alternativa alle sanzioni pecuniarie previsto dal nuovo articolo 194-bis.1, comma 1, lettera cc), osserva che quest'ultimo sembrerebbe trasformare un potere attualmente circoscritto all'inosservanza di specifiche norme, individuate dagli articoli 194-quater e 194-septies, di cui il comma 1, lettera dd), dispone l'abrogazione, in uno strumento di portata più ampia.
Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se la facoltà di privilegiare misure correttive rispetto a quelle pecuniarie non possa determinare un minor gettito, anche considerato che la relazione tecnica non chiarisce se l'eventuale aumento della sanzione fino a un terzo in caso di inosservanza dell'ordine sia idoneo a compensare le minori entrate da mancata irrogazione immediata della sanzione.
Riguardo, infine, alla procedura per la contestazione e l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al riformulato articolo 195, comma 7, comma 1, lettera ee), pur considerata la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6 e il carattere procedurale della disposizione affermato dalla relazione tecnica, ritiene necessario fornire elementi di informazione volti ad escludere che il trasferimento della giurisdizione esclusiva al TAR Lombardia, sede di Milano, possa rendere necessario un potenziamento delle dotazioni strumentali del plesso giudiziario interessato dall'accentramento funzionale, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne gli articoli 3, 4 e 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano, all'articolo 3, la disciplina relativa alle disposizioni comuni del sistema sanzionatorio amministrativo contenuta nella Parte V, Titolo II-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e, all'articolo 5, l'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Inoltre, alla Parte VI viene abrogato l'articolo 201 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che disciplina il ruolo ad esaurimento degli agenti di cambio, secondo quanto disposto dall'articolo 4. Con particolare riguardo alle modifiche introdotte dall'articolo 3, segnala le seguenti disposizioni: all'articolo 3, lettera a), viene sostituito integralmente l'articolo 196-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per estendere, alle violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia ai sensi dello stesso Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'istituto degli impegni, che resta applicabile anche tutte le violazioni sanzionabili dalla Consob; con il nuovo articolo 196-quater viene introdotto nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria l'istituto dell'applicazione concordata delle sanzioni amministrative per le violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dello stesso Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Tra gli elementi caratterizzanti dell'istituto in esame segnala i criteri per la definizione dell'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta che devono essere determinate in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto. Inoltre, rileva che l'istituto Pag. 80sulla base della valutazione da parte dell'autorità competente consente l'accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalità concordata, in rate mensili da tre a trenta, anche qualora il soggetto richiedente non versi in condizioni economiche disagiate. Sottolinea che la proposta di applicazione concordata delle sanzioni prevede l'impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio, come previsto articolo 3, lettera b), capoverso Art. 196-quater; con il nuovo articolo 196-quinquies si riproduce con alcune modifiche il testo dell'abrogato articolo 194-quinquies, che disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relativamente ad un elenco di violazioni, più ampio rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 194-quinquies, connotate da scarsa offensività, consentendo di estinguere le violazioni contestate mediante il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale previsto, come disposto all'articolo 3, lettera b), capoverso Art. 196-quinquies; il nuovo articolo 196-sexies riproduce in parte il testo dell'abrogato articolo 196-bis in materia di disposizioni comuni e prevede che la Banca d'Italia e la Consob esercitino poteri di vigilanza, al fine di accertare l'adempimento dei provvedimenti e gli impegni assunti da parte degli interessati, ai sensi del Titolo I-bis del Capo III, Titoli II e II-bis. Sottolinea che la relazione tecnica, con riferimento al complesso delle misure recate dall'articolo 3 in esame, afferma che l'estensione della disciplina degli impegni alla Banca d'Italia, che già a legislazione vigente ha orientato l'attività di vigilanza verso una modalità di valorizzazione della compliance e l'introduzione di meccanismi di auto-correzione dei comportamenti degli operatori passibili di sanzione e di applicazione concordata della sanzione, non dovrebbero incidere sul valore dell'irrogato, dato l'attuale quadro normativo. Alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, che non esclude l'eventualità che le misure previste dalle norme in esame possano ridurre le sanzioni irrogate, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione al fine di escludere che le predette misure, pur finalizzate ad aumentare la compliance e deflazionare il contenzioso, possano determinare una riduzione degli incassi provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Parte V del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, rispetto a quelli incorporati nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Rammenta in proposito che, come affermato dalla relazione tecnica, il 50 per cento degli importi versati per le sanzioni riguardanti le violazioni delle disposizioni dettate dalla Parte II del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, relativa alla disciplina degli intermediari, confluisce nel «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori» previsto dall'articolo 32-ter.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria istituito presso il bilancio della Consob, mentre le altre sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria affluiscono al bilancio dello Stato. A questo proposito, non formula osservazioni in merito agli eventuali effetti di riduzione dell'ammontare delle sanzioni che affluiscono al Fondo giacché, da un lato, quest'ultimo opera nei limiti delle disponibilità delle risorse che affluiscono allo stesso e, dall'altro, la Consob non è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato. In primo luogo, rileva che, all'articolo 3, lettera a), con riferimento ai criteri di calcolo della sanzione nell'ambito della riapertura del procedimento sanzionatorio relativo all'istituto degli impegni, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo, fermi i limiti edittali massimi. Sottolinea che la relazione tecnica, con riferimento al complesso delle modifiche dell'istituto degli impegni afferma che la disposizione non comporta effetti negativi a carico della finanza pubblica tenuto conto Pag. 81che l'attuazione e, conseguentemente, la latitudine applicativa dell'istituto degli impegni sono rimesse all'emanazione di apposito regolamento delle Autorità di vigilanza, cui spetta la responsabilità dell'esercizio della funzione sanzionatoria nel settore di competenza, e che, a presidio di tale funzione, sono tenute a circoscrivere specificamente le modalità di valutazione degli impegni eventualmente assunti dai contravventori e i casi in cui non è consentito dare luogo alla presentazione degli impegni. Evidenzia che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa gli effetti finanziari derivanti dai diversi criteri di calcolo delle sanzioni pecuniarie ma si limita a demandare l'applicazione delle stesse al regolamento delle Autorità di vigilanza, ossia Banca d'Italia e Consob, alla cui responsabilità vengono rimessi l'esercizio della funzione sanzionatoria e il compito di circoscrivere l'applicazione dell'istituto in questione. Al fine di escludere eventuali effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato, ritiene che andrebbero forniti dati circa il gettito atteso delle entrate da sanzioni calcolate sulla base dei nuovi criteri introdotti dalle norme in esame rispetto a quello incorporato nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. In secondo luogo, ritiene che ulteriori elementi di valutazione andrebbero acquisiti con riferimento al nuovo istituto della applicazione concordata delle sanzioni, disposte all'articolo 3, lettera b), capoverso Art. 196-quater, che consente, tra l'altro, non solo di definire l'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta entro limiti ridotti rispetto a quelli ordinari, in particolare le sanzioni devono essere determinate in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto, ma anche di accedere al pagamento rateale delle stesse, da tre a trenta rate. Rileva che la relazione tecnica sottolinea gli aspetti positivi del nuovo istituto che avrà un significativo effetto deflattivo sul contenzioso, favorendo la celerità dell'acquisizione dell'introito della sanzione, con conseguente realizzazione della relativa funzione afflittiva e preventiva in un'ottica di compliance. In proposito, pur considerando che il nuovo istituto, come affermato dalla relazione tecnica, potrà avere effetti deflattivi del contenzioso ed è diretto a rafforzare la compliance di soggetti vigilati, ritiene che andrebbero acquisite rassicurazioni circa l'assenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato a seguito dell'applicazione di limiti edittali ridotti delle sanzioni rispetto ai limiti ordinari. Inoltre, ritiene che medesime rassicurazioni andrebbero acquisite in relazione alle modifiche al regime del pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'articolo 3, lettera b), capoverso Art. 196-quinquies. Rileva che il nuovo articolo 196-quinquies, che riproduce con alcune modifiche il testo dell'abrogato articolo 194-quinquies, amplia le fattispecie cui sono applicabili le sanzioni in forma ridotta. Analoghe informazioni volte ad escludere effetti negativi sul gettito ritiene che dovrebbero essere fornite in merito all'estensione dell'istituto degli impegni alle violazioni sanzionabili dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda invece le attività connesse alla citata estensione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che la Banca d'Italia non è inclusa nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'Istat ai fini del conto economico consolidato.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva Pag. 82(UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2026.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti contenuti nella nota depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta del 31 marzo 2026, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (Atto n. 382);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
allo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo per la parità dagli articoli 4 e 7 dello schema di decreto in esame si potrà provvedere nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al medesimo Organismo dall'articolo 6, che stanzia in particolare le risorse necessarie alla copertura degli oneri per il personale e gli esperti nonché per le spese di funzionamento dell'Organismo, che sono specificamente quantificate dalla relazione tecnica;
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), che consentono di costituire, d'intesa con le regioni e le province autonome, sezioni territoriali operanti sotto il coordinamento dell'Organismo per la parità, non determinano l'automatica istituzione di tali sezioni, che potranno essere attivate, nell'ambito di forme di cooperazione con le regioni e le province autonome, nei limiti delle risorse destinate annualmente al funzionamento dell'Organismo medesimo, fermo restando che all'attivazione si dovrebbe prioritariamente provvedere mediante l'utilizzo di strutture e risorse messe a disposizione dagli enti territoriali interessati;
con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 5, in relazione alla componente della spesa relativa al personale dell'ufficio dell'Organismo per la parità, la stima di una media di dieci ore mensili di lavoro straordinario è stata effettuata sulla base dei criteri medi utilizzati nelle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto del numero medio di ore assegnate al personale in servizio presso le medesime strutture;
gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Organismo per la parità, con particolare riferimento alla spesa per le locazioni, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, il facchinaggio, la predisposizione e la gestione delle postazioni di lavoro, le infrastrutture informatiche e la cybersicurezza, la gestione applicativa ed evolutiva dei sistemi informatici e i relativi servizi di supporto e assistenza e l'allestimento di una sala conferenze, corrispondono a quelli riportati nella relazione tecnica;
Pag. 83in particolare, ai fini della quantificazione dei predetti oneri, si è tenuto conto: dei costi effettivamente sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per immobili con caratteristiche analoghe, con particolare riferimento alla sede che attualmente ospita l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica; dei parametri dimensionali normalmente utilizzati per uffici amministrativi, stimando un fabbisogno medio di circa 18–22 metri quadrati per ciascun addetto; dei corrispettivi previsti dalle convenzioni e dagli accordi quadro Consip per i servizi di facility management e per i servizi ICT; dei benchmark di settore relativi alla gestione applicativa e alle infrastrutture informatiche nella pubblica amministrazione; degli obblighi in materia di digitalizzazione e sicurezza informatica derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e alla normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
le ulteriori risorse destinate all'Organismo per la parità dall'articolo 6, comma 1, lettera a), pari a 272.555 euro annui a decorrere dall'anno 2027, rappresentano un margine prudenziale e potranno essere utilizzate dall'Organismo per far fronte a ulteriori esigenze impreviste;
il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), senza pregiudicare impegni già previsti a valere sulle medesime risorse;
le risorse, pari a 2.035.357 euro annui, destinate all'Organismo per la parità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, corrispondono a quelle destinate all'istituzione e al funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 215 del 2003, a valere sulle risorse di cui al fondo di rotazione istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e, pertanto, il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi finanziati a valere sulle risorse del medesimo fondo;
rilevata l'esigenza di:
chiarire espressamente l'ammontare delle risorse destinate dall'articolo 3, commi 11 e 12, rispettivamente, alle indennità e al rimborso delle spese sostenute per il presidente e i componenti del collegio dell'Organismo per la parità;
modificare la formulazione dell'articolo 6 al fine di precisare con maggiore chiarezza il sistema delle fonti di finanziamento destinate all'istituzione e al funzionamento dell'Organismo per la parità,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro un limite massimo di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
al comma 12, sostituire le parole: nel limite massimo della spesa annua di euro 35.000 autorizzata ai sensi dell'articolo 6 con le seguenti: entro un limite massimo di spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: all'Organismo per la parità, aggiungere le seguenti: anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6,
All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'Organismo per la parità è destinata, a titolo di contributo per il suo Pag. 84funzionamento, un'ulteriore somma, pari a 2.035.357 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
All'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: l'articolo 7 aggiungere le seguenti: e l'articolo 8, comma 1,».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di fornire riscontro alle ulteriori richieste di chiarimento trasmesse in forma scritta da parte del suo gruppo. In particolare, evidenzia come, nell'ambito della nota depositata dalla sottosegretaria nel corso della seduta di ieri, non sia possibile riscontrare alcun dato relativamente alle modalità di finanziamento previste dalla legislazione vigente per il funzionamento e le attività della rete territoriale delle consigliere e dei consiglieri di parità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO chiede di poter sospendere brevemente la seduta per poter acquisire dai propri uffici gli elementi richiesti dalla deputata Guerra.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla sottosegretaria Albano, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta, facendo presente che, nell'attesa dell'acquisizione degli elementi richiesti, la Commissione proseguirà con l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.
La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione alla richiesta formulata dalla deputata, ricorda che le risorse stanziate a legislazione vigente per il funzionamento del sistema delle consigliere e dei consiglieri di parità prevede che solo il consigliere nazionale sia finanziato a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, a valere sulle risorse di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Diversamente, gli oneri per le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono a carico dei bilanci delle singole regioni. Chiarisce, altresì, che, sul punto, le modificazioni apportate dallo schema di decreto legislativo in esame non incidono in alcun modo sul sistema di finanziamento, riguardando esclusivamente le modalità di nomina dei predetti organismi.
Ricorda, infine, come la Commissione Affari costituzionali della Camera abbia espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole, prevedendo una condizione nella quale si richiede che all'articolo 4, comma 2, lettera i), sia disposto il mantenimento dell'operatività delle funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali attualmente previste, ferme restando le prerogative delle regioni e delle Province autonome.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ringraziando la sottosegretaria per gli elementi di risposta forniti, ritiene tuttavia che quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo confermi le preoccupazioni a suo tempo espresse in merito alle ripercussioni che, sotto il profilo sistematico e finanziario, conseguiranno all'adozione definitiva del provvedimento in discussione.
Al riguardo, sottolinea, in particolare, come il carattere facoltativo che contraddistingue la disposizione concernente l'istituzione di nuove strutture territoriali e la scelta di non prevedere alcuna forma di finanziamento a carico del bilancio dello Stato di tali strutture esprimono la chiara Pag. 85volontà del Governo di confermare un sistema, quale quello attuale, che si caratterizza per molteplici criticità.
Osserva, peraltro, come il quadro delineato dall'attuale schema di decreto non tenga in alcuna considerazione le specificità proprie del fenomeno della discriminazione tra uomo e donna sui luoghi di lavoro, criticando la scelta attribuire una molteplicità di competenze a livello centrale, senza prevedere un effettivo stanziamento aggiuntivo di risorse.
Ritiene pertanto, che le misure previste rappresentino una risposta largamente insoddisfacente a fronte degli obblighi connessi all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ricordando, in particolare, come quest'ultima direttiva preveda che ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace.
Ciò posto, giudicando il provvedimento in esame in contrasto con gli obblighi previsti dalle sopracitate direttive dell'Unione europea, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) evidenzia, preliminarmente, che l'adozione in entrambe le Commissioni competenti ad esprimersi sul provvedimento di un parere favorevole condizionato è emblematico di un atteggiamento da parte dell'Esecutivo che giudica inadeguato. Ritiene, infatti, che sarebbero state necessarie maggiori interlocuzioni, in primis con le competenti istituzioni parlamentari, ai fini della redazione di un testo idoneo al perseguimento degli importanti obiettivi posti dalla normativa europea.
Sottolinea, peraltro, come le diverse criticità emerse nel corso dell'esame del provvedimento siano il frutto dell'attenzione mostrata sia dei gruppi parlamentari di opposizione in Parlamento sia dai diversi soggetti a vario titolo interessati alle tematiche connesse alla parità di trattamento tra le persone e alle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.
Ciò posto, evidenzia, nel merito, come le scelte fatte dal Governo denotino una inversione di tendenza rispetto ai progressi che, sul tema della parità tra donne e uomini, erano stati annunciati dall'Esecutivo e dalla maggioranza all'avvio della legislatura.
In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che manca nel provvedimento in discussione una puntuale individuazione delle finalità cui sono destinate le risorse previste nello schema di decreto. Ribadisce le perplessità già evidenziate in merito alla mancanza di una adeguato sistema di finanziamento a livello territoriale e ritiene che il quadro normativo delineato si ponga in contrasto rispetto agli obblighi connessi all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024.
Nel rilevare, pertanto, che l'andamento dei lavori parlamentari ha posto, a suo dire, in evidenza come la stessa maggioranza abbia sentito il bisogno di rimettere in discussione l'operato del Governo, criticando di fatto la qualità del lavoro svolto dall'Esecutivo, dichiara che si asterrà dal voto sulla proposta di parere sul provvedimento in esame, chiarendo come, a fronte delle molteplici perplessità evidenziate, tale posizione sia frutto di una scelta di responsabilità anche in ragione dei ruoli istituzionali in passato ricoperti.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente come gli interventi normativi che una compagine governativa adotta sulle tematiche della parità tra le persone dovrebbero puntare in modo chiaro a un miglioramento della situazione complessiva. Rammenta, al riguardo, come le attribuzioni proprie della Commissione Bilancio non si limitano all'esame dei profili concernenti la copertura finanziaria dei provvedimenti ma ricomprendono, altresì, tutte le tematiche connesse alla programmazione economica.
Sottolinea, pertanto, come il novero delle misure che la maggioranza e il Governo Pag. 86adottano, in particolare su tematiche di estrema rilevanza come quella in discussione, dovrebbero tener conto di quanto le suddette misure incidono proprio sulla capacità del sistema Paese di poter fare affidamento su una adeguata programmazione delle proprie politiche pubbliche.
Conclude, pertanto, ribadendo come la condotta tenuta dal Governo, in sede di presentazione del presente schema di decreto e, analogamente, in occasione dell'esame di altri provvedimenti nel corso della presente legislatura, sia esemplificativa della scarsa attenzione dedicata al tema della programmazione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.30.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia.
Atto n. 383.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Atto n. 390.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, con riguardo alle relative disposizioni concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Segnala che il provvedimento è adottato, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 184 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al riguardo, rileva che il provvedimento, composto di due articoli, è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria.
Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
Propone quindi di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, non ravvisando profili problematici dal punto di vista finanziario sul provvedimento in esame, concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Intervengono il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 19/2026: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
C. 2807 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Comunica preliminarmente che il deputato Mollicone ha sottoscritto gli emendamenti Amorese 2.74 e 2.86 e Vietri 28.8.
Avverte quindi che, con riferimento agli emendamenti 6.9 e 11.13 del Governo, non sono stati presentati subemendamenti.
Ricorda che, nella seduta di ieri, i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 1 a 7 del decreto-legge e che la predetta seduta si è conclusa con la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.
Fa presente, pertanto, che i lavori proseguiranno con l'esame delle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 4.
Silvio LAI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento 4.4, a sua prima firma, ricorda come tale proposta emendativa sia funzionale a sostenere le regioni nella tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 «Case della Comunità», 1.3 «Ospedali di Comunità» e 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» del PNRR, ricordando come dai dati emersi in sede di monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano emerga come le regioni sono nel complesso vicine al completamento degli interventi programmati anche se tale completamento si colloca presumibilmente in un momento successivo rispetto ai termini previsti dal Piano. Ritiene, tuttavia, che prevedendo che le regioni possano accedere alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti, si potrebbe assicurare l'ultimazione dei suddetti interventi evitando, pertanto, il rischio che diverse opere rimangano incomplete, in particolare nelle aree del Centro-Sud.
Pur comprendendo, pertanto, le ragioni sottese al parere contrario espresso, da ricondurre ai profili finanziari della proposta emendativa, ritiene comunque doveroso che il Governo dia un segnale puntuale dal quale possa emergere un indirizzo preciso rispetto alle azioni da porre in essere per garantire il completamento degli interventi in esame.
Il Ministro Tommaso FOTI osserva che il parere contrario espresso sull'emendamento Lai 4.4 è motivato dalla circostanza che la suddetta proposta emendativa è volta all'integrale sostituzione del comma 4 dell'articolo 4, evidenziando come tale disposizione del decreto-legge sia funzionale all'attuazione degli interventi del PNRR di pertinenza del Ministero della salute.
Pag. 88Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) pur ringraziando il Ministro Foti per la risposta fornita, di cui rileva la correttezza, conferma tuttavia come la stessa avvalori talune preoccupazioni che hanno spinto il gruppo del Partito Democratico alla presentazione della proposta emendativa in questione. Fa presente, infatti, che pur riconoscendo la meritevolezza della finalità perseguita dalla disposizione del decreto-legge su cui interviene la proposta emendativa in esame, ritiene tuttavia che l'intervento recato dal Governo non tiene in adeguata considerazione la necessità di assicurare che, a fronte della previsione di adeguate modalità di finanziamento per gli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR, si rischierebbe di rendere incapiente una fonte di finanziamento che nel corso degli anni ha rivestito un ruolo centrale nel garantire l'attuazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria. Conclude, pertanto, sottolineando come la suddetta proposta emendativa sia funzionale ad assicurare il finanziamento integrale degli investimenti sostenuti dalle regioni.
Il Ministro Tommaso FOTI chiarisce, sul punto, che, allo stato, le risorse stanziate a legislazione vigente appaiono in grado di garantire il finanziamento integrale di tutte le opere funzionali al pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, mentre ritiene sia da ascrivere ad un diverso ordine di problematiche il tema connesso agli eventuali divari che verranno a sussistere o ad ampliarsi, una volta completati tali interventi, tra le diverse regioni.
La Commissione respinge l'emendamento Lai 4.4 e approva l'emendamento Comaroli 4.5 (vedi allegato).
Piero DE LUCA (PD-IDP) ringrazia il Ministro Foti per la presenza e la disponibilità al confronto in questa sede e chiede, ai relatori e al Ministro, un supplemento di riflessione circa il parere contrario espresso sull'emendamento 4.12, di cui è firmatario. Fa presente, al riguardo, che la proposta emendativa concerne i progetti che rientrano nella linea di intervento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» volta ad assicurare l'attuazione delle opere necessarie, tra l'altro, all'adeguamento antisismico delle strutture ospedaliere. Ricorda, peraltro, come tali interventi siano stati spostati su una diversa linea di finanziamento e, contestualmente, sono stati differiti i termini per il completamento dei relativi interventi. Chiarisce, tuttavia, come tali modifiche non abbiano interessato i nove interventi della regione Campania, per un valore complessivo di 160 milioni di euro, in ragione del fatto che questi ultimi erano stati oggetto di aggiudicazione nei termini originariamente previsti dal cronoprogramma procedurale. Osserva, pertanto, come le modifiche che tale proposta intende apportare si pongano l'obiettivo di operare il medesimo differimento già disposto per gli altri progetti della linea di intervento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» anche per gli interventi della regione Campania.
Il Ministro Tommaso FOTI, in relazione alla richiesta avanzata dal deputato De Luca, osserva come la scelta di mantenere un cronoprogramma più stringente sia motivata dalla volontà di assicurare che, mediante il rispetto dei termini originari, sia possibile rendicontare, ai fini del raggiungimento del target previsto dal PNRR, anche interventi realizzati a valere sul Piano nazionale complementare.
La Commissione respinge l'emendamento De Luca 4.12.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della disponibilità della sottosegretaria Albano a fornire gli elementi richiesti ai fini della prosecuzione dell'esame concernente l'Atto del Governo n. 382, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.30.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la seduta è Pag. 89stata sospesa a seguito della votazione dell'emendamento l'emendamento De Luca 4.12. Avverte, pertanto, che i lavori riprenderanno ora con l'esame dell'emendamento Piccolotti 4.17.
La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 4.17.
Silvio LAI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 4.24, segnala, preliminarmente, che nell'anno 2023 è stato pubblicato il primo bando relativo al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, la cui graduatoria, pubblicata nell'anno 2024, è diventata definitiva solo nell'anno in corso. In proposito, nel sottolineare come in questi ultimi anni i costi dei materiali e dell'energia siano aumentati in modo sostanziale, fa presente che la proposta emendativa è volta a rifinanziare il Fondo per le opere indifferibili al fine di sostenere i comuni destinatari delle risorse individuati dal decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2025 proprio per la copertura dei maggiori costi in termini di energia e materiale.
La Commissione respinge l'emendamento Lai 4.24.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che gli identici emendamenti Steger 4.28 e Cannizzaro 4.29 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.27 a sua prima firma, segnala come la predetta proposta, analogamente all'emendamento 4.30, anch'esso a sua prima firma, affronti, tramite la previsione di due diverse proroghe di termini, il tema, di grande rilevanza, delle piccole e medie opere nell'ambito del PNRR. In proposito osserva che la rimodulazione del PNRR ha di fatto definanziato tali interventi, lasciando tuttavia in capo ai singoli enti locali tutti gli obblighi burocratici e di monitoraggio, con un conseguente aggravio amministrativo per le strutture.
Nel ritenere che le piccole e medie opere costituiscano un volano importantissimo per l'economia degli enti locali, evidenzia come le stesse rischino, nel contesto attuale, di non venir completate.
Rivolge quindi un appello al Governo e alla maggioranza affinché nell'ambito della più ampia discussione che si sta svolgendo sulle proroghe necessarie per l'attuazione del PNRR, siano considerate anche quelle relative alle piccole e medie opere.
La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 4.27.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che gli identici emendamenti Steger 4.32 e Cannizzaro 4.37 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Roggiani 4.30 e Ruffino 4.33.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'emendamento D'Attis 4.44 è stato ritirato dal presentatore.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 4.01.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo Milani 4.02 e l'emendamento Steger 5.1 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori e che i presentatori degli identici emendamenti Guerra 5.39 e Steger 5.40 hanno accettato la riformulazione dei predetti emendamenti proposta dai relatori.
La Commissione approva gli identici emendamenti Guerra 5.39 e Steger 5.40, come riformulati (vedi allegato).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'emendamento D'Attis 5.50 è stato ritirato dal proponente.
Pag. 90Antonino IARIA (M5S) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 5.04 a sua prima firma, al fine di permettere ai relatori e al Governo di effettuare una valutazione più approfondita, tenuto conto che il tema è condiviso anche da parte dei gruppi di maggioranza.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'assenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Maccanti 5.02, Patriarca 5.03 e Iaria 5.04.
Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zaratti 5.08 di cui è firmatario, volto a garantire la conclusione dell'attività istruttoria relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard, connessa al raggiungimento degli obiettivi della riforma del quadro fiscale subnazionale.
Nel ritenere la proposta emendativa necessaria alla luce della revisione del PNRR, auspica che possa giungersi a una modifica del parere espresso dai relatori e dal Governo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 5.08 e gli emendamenti Marianna Ricciardi 7.2 e Carmina 7.3.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'emendamento Steger 7.4 è stato ritirato dai presentatori.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zanella 7.5 di cui è firmatario, ricorda che il comma 1 dell'articolo 7 del decreto dispone l'estensione a livello provinciale, a decorrere dal 1° marzo 2026, delle attività di sperimentazione relative alla nuova disciplina in materia di disabilità, previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Osserva, peraltro, come l'applicazione di tale disposizione rischi, a suo avviso, di non essere uniforme nei diversi territori e che, pertanto, con la proposta emendativa in esame si intenda garantire un'uniformità applicativa della predetta sperimentazione tramite la previsione di un'attività di monitoraggio da parte dell'INPS.
Il Ministro Tommaso FOTI fa presente che nella bozza del regolamento relativo alle attività di sperimentazione è già prevista un'attività di monitoraggio.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 7.5 e Marianna Ricciardi 7.24.
Marco GRIMALDI (AVS), illustra l'emendamento Zanella 7.28 di cui è firmatario, evidenziando che la proposta è volta a prevedere che la comunicazione al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità prevista dal comma 5 dell'articolo 7 sia effettuata secondo modalità che garantiscano un raccordo operativo tra i referenti designati e il Garante stesso. Ritiene, in particolare, che la proposta possa rafforzare il presidio fissato dal comma 5 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, nonché evitare che la comunicazione ivi prevista si traduca in un mero adempimento formale.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 7.28.
Francesca VIGGIANO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Furfaro 7.01 che intende istituire, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per l'attuazione dei progetti di vita delle persone con disabilità. In proposito ricorda che già il PNRR prevedeva finanziamenti destinati ad interventi di cohousing, finalizzati all'autonomia di anziani e disabili. Chiede quindi una nuova valutazione della proposta emendativa che, a suo avviso, avrebbe una grande rilevanza per le persone con disabilità.
Il Ministro Tommaso FOTI fa presente che già l'articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024, recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, Pag. 91della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, prevede l'istituzione di un Fondo per l'implementazione dei progetti di vita.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Furfaro 7.01.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, invita i relatori e i rappresentanti del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 8 a 30 del decreto-legge.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, anche a nome degli altri relatori, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 8, propone l'accantonamento dell'emendamento Caramanna 8.1, mentre invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Guerra 8.4, Steger 8.5 e Squeri 8.6, degli identici emendamenti Steger 8.7, Gadda 8.9, Peluffo 8.10 e Frassini 8.11, nonché dell'emendamento Santillo 8.16, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 8.18 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Schifone 8.01 e Pagano 8.02.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Alifano 9.2, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Frijia 10.1 e Squeri 10.2 e dell'emendamento Gaetana Russo 10.5, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Maccanti 10.7. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Caretta 10.12 e D'Attis 10.13 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Alessandro Colucci 11.7, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Cannizzaro 11.8 e Matone 11.10. Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Amich 11.01 e 11.05, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Frassini 12.1, Squeri 12.2, Faraone 12.4, Torto 12.5, Guerra 12.6 e Steger 12.7, degli identici emendamenti Roggiani 12.18 e Gadda 12.19, nonché degli identici emendamenti Steger 12.20, Faraone 12.21, Frassini 12.22 e Roggiani 12.23, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, propone l'accantonamento dell'emendamento Tremaglia 13.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Longi 13.4. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Frassini 13.7, Lai 13.8, Pastorella 13.9 e Steger 13.10. Invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Giorgianni 13.11, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Dara 13.13.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Schullian 14.4 e degli identici emendamenti Roggiani 14.5, Faraone 14.6 e D'Attis 14.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Simiani 14.10 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferrari 14.11, Ilaria Fontana 14.12, degli identici emendamenti Ilaria Fontana 14.23 e Braga 14.24, degli emendamenti Viggiano 14.25 ed Evi 14.28, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zinzi 14.01.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate ad esso riferite.Pag. 92
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento Congedo 16.3, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Comaroli 16.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Congedo 16.6.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 17, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Grimaldi 17.5 e degli articoli aggiuntivi Rosato 17.02 e Dondi 17.03, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone l'accantonamento dell'emendamento Miele 18.7. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Caso 18.15, Manzi 18.20 e 18.25, degli identici emendamenti Manzi 18.27, Piccolotti 18.28 e Caso 18.29 nonché dell'emendamento Ghirra 18.30 e dell'articolo aggiuntivo Caramanna 18.01, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 19, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Orso 19.3 e Morfino 19.5, degli identici emendamenti Roggiani 19.6, Zaratti 19.7, Giaccone 19.8 e Castiglione 19.9, degli identici emendamenti Castiglione 19.10 e Roggiani 19.11, dell'emendamento Montemagni 19.13, nonché degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 19.01, Roggiani 19.02 e Grimaldi 19.03, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Orrico 20.8, esprimendo altrimenti parere contrario, propone l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 20.9 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Baldino 20.13, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 21, esprime parere favorevole sull'emendamento Tassinari 21.12 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Caso 21.20, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 21.23, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Manzi 21.09, esprimendo altrimenti parere contrario, e propone quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Gardini 21.010 e Tassinari 21.013.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 22, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Casu 22.3 e Deidda 22.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Maccanti 22.5. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Alessandro Colucci 22.6 e Casu 22.9, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 23, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Steger 23.02, Frassini 23.03, Mazzetti 23.04 e Lucaselli 23.05.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 24, invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Pisano 24.04 e Semenzato 24.05, nonché dell'articolo aggiuntivo Torto 24.06, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 25, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Faraone 25.1, D'Attis 25.2, Braga 25.3, Comaroli 25.4, Rosato 25.5, Grimaldi 25.7, Steger 25.8, Marattin 25.9 e Della Vedova 25.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Semenzato 25.13. Propone l'accantonamento dell'emendamento Giovine 25.14. Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Bonetti 25.02, D'Attis 25.03 e Alessandro Colucci 25.09, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 26, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Roggiani 26.1 e Cortelazzo 26.2, degli identici emendamenti Faraone 26.8 e Patriarca 26.9, degli identici emendamenti Alessandro Colucci 26.12, D'Attis 26.13 e Faraone 26.14, nonché degli emendamentiPag. 93 Faraone 26.11, Marattin 26.15, 26.18 e 26.29, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Cannizzaro 26.33, Quartini 26.36, Miele 26.35 e Sportiello 26.38. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Di Lauro 26.42, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone infine l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Carloni 26.01, Schullian 26.02, Vaccari 26.03 e Gadda 26.04.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 27, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Faraone 27.3, D'Attis 27.4 e Roggiani 27.5 e degli identici emendamenti Squeri 27.7 e Dell'Olio 27.8, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 27.11 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Alessandro Colucci 27.13, Del Barba 27.14, degli identici emendamenti Squeri 27.15 e Dell'Olio 27.16, dell'emendamento Del Barba 27.19, nonché degli identici emendamenti D'Attis 27.23, Steger 27.24, Lai 27.25, Faraone 27.26 e Torto 27.27, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Maccanti 27.28. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Steger 27.02, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 28, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti De Luca 28.2, Buonguerrieri 28.4 e Cannizzaro 28.5, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Bonafè 28.6 e Mollicone 28.7 a condizione che vengano riformulati in termini identici all'emendamento Vietri 28.8, sul quale esprime parere favorevole (vedi allegato). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Morfino 28.9, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Patriarca 28.11, Pietrella 28.12 e Ambrosi 28.13. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti D'Attis 28.14 e Lancellotta 28.15, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Roggiani 28.17, Steger 28.18, Ottaviani 28.19, Carmina 28.20 e Lai 28.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mantovani 28.22. Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi D'Attis 28.04 e Ghirra 28.05, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 29, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative ad esso riferite, ad eccezione degli emendamenti Barelli 29.40, e Guerra 29.42 sui quali esprime parere favorevole a condizione che vengano riformulati in termini identici all'emendamento Ottaviani 29.41 (vedi allegato), dell'emendamento Ottaviani 29.41 sul quale esprime parere favorevole, nonché dell'articolo aggiuntivo Quartini 29.01 per il quale formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 30, propone l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 30.2. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Carmina 30.6, De Luca 30.8 e 30.9, degli identici emendamenti Castiglione 30.11, Roggiani 30.12 e Grimaldi 30.13, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 30.18. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Roggiani 30.19, Serracchiani 30.23 e Sergio Costa 30.25, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 30.26.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 8 a 30 del decreto in esame, ad eccezione dell'emendamento Maccanti 27.28, sul quale formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, e dell'emendamento Cannizzaro 28.5 del quale propone l'accantonamento.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, presso atto dei pareri espressi dal Governo, Pag. 94anche a nome degli altri relatori, modifica il parere precedentemente formulato, invitando al ritiro dell'emendamento Maccanti 27.28, esprimendo altrimenti parere contrario, e proponendo l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 28.5.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 30 del provvedimento in esame rispetto alle quali i relatori e il Governo hanno formulato una proposta in tal senso. Avverte, quindi, che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Steger 8.5 e Squeri 8.6.
La Commissione respinge l'emendamento Guerra 8.4.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Steger 8.7 e Frassini 8.11.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 8.9 e Peluffo 8.10, nonché l'emendamento Santillo 8.16.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento D'Attis 8.18.
La Commissione approva l'emendamento D'Attis 8.18 come riformulato (vedi allegato) e respinge l'emendamento Alifano 9.2.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Frijia 10.1 e Squeri 10.2, nonché l'emendamento Gaetana Russo 10.5.
La Commissione approva l'emendamento Maccanti 10.7 (vedi allegato).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Caretta 10.12 e D'Attis 10.13.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede di verificare la possibilità di estendere la riformulazione proposta per gli identici emendamenti Caretta 10.12 e D'Attis 10.13 anche all'emendamento a sua prima firma 10.14, che, per quanto non segnalato, reca un contenuto sostanzialmente identico.
Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, nel ritenere condivisibile la richiesta avanzata dalla deputata Comaroli, propone, anche a nome degli altri relatori, di riformulare l'emendamento Comaroli 10.14 nei medesimi termini in precedenza illustrati per gli identici emendamenti Caretta 10.12 e D'Attis 10.13 (vedi allegato).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i rappresentanti del Governo esprimono parere conforme ai relatori sull'emendamento Comaroli 10.14 e che la riformulazione di tale ultimo emendamento proposta dai relatori è stata accettata dai presentatori.
La Commissione approva gli identici emendamenti Caretta 10.12 e D'Attis 10.13 nonché l'emendamento Comaroli 10.14, come riformulati in un identico testo (vedi allegato).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato le proposte emendative Alessandro Colucci 11.7, Amich 11.01 e 11.05, nonché gli identici emendamenti Frassini 12.1, Squeri 12.2 e Steger 12.7.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Faraone 12.4, Torto 12.5 e Guerra 12.6. e gli identici emendamenti Roggiani 12.18 e Gadda 12.19.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Steger 12.20 e Frassini 12.22.
Pag. 95La Commissione respinge gli identici emendamenti Faraone 12.21 e Roggiani 12.23 e approva l'emendamento Longi 13.4 (vedi allegato).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento Giorgianni 13.11 è stato ritirato dalla presentatrice.
La Commissione approva l'emendamento Dara 13.13 (vedi allegato) e respinge l'emendamento Schullian 14.4.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento D'Attis 14.7.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Roggiani 14.5 e Faraone 14.6.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Simiani 14.10.
La Commissione approva l'emendamento Simiani 14.10 come riformulato (vedi allegato) e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 14.11 e Ilaria Fontana 14.12.
Francesca VIGGIANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Braga 14.24, fa presente come lo stesso insista sul delicato tema delle autorizzazioni ambientali per le imprese classificate come insalubri, giudicando particolarmente insoddisfacente la soluzione proposta dal testo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto in esame. Auspica che, sul punto, possa manifestarsi una specifica sensibilità da parte del Governo e dei deputati di maggioranza, a partire dalla deputata Lucaselli, che per le proprie origini conosce bene la vicenda degli stabilimenti ILVA di Taranto. Sottolinea, infatti, come sia oltremodo necessario che vengano messe in campo riforme strutturali che diano dignità ai territori e ai tanti cittadini coinvolti dalle emergenze ambientali.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ilaria Fontana 14.23 e Braga 14.24, nonché gli emendamenti Viggiano 14.25 ed Evi 14.28 ed approva l'emendamento Congedo 16.3 (vedi allegato).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Comaroli 16.4.
La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 17.5.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rosato 17.02, di cui è firmataria, fa presente che lo stesso mira all'adozione di un Piano straordinario per il raggiungimento degli obiettivi in materia di processo civile. In altri termini, precisa che il fine dell'emendamento consiste nel potenziare l'efficacia del processo civile attraverso lo strumento della mediazione. Chiede pertanto al Governo un approfondimento istruttorio al fine di un accantonamento o di un mutamento del parere espresso.
Il Ministro Tommaso FOTI precisa che il testo della proposta emendativa amplia eccessivamente l'ambito di applicazione dell'istituto della mediazione, estendendolo anche a casi sprovvisti dei relativi requisiti, con evidenti rischi in termini di rallentamento della decisione giudiziaria. Per tali motivi, conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rosato 17.02.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Dondi 17.03 è stato ritirato dalla presentatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Caso 18.15.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 18.20, Pag. 96specifica che lo stesso insiste sulla materia della riforma degli istituti tecnici con l'obiettivo di chiedere un differimento dell'entrata in vigore della stessa per consentire alle strutture scolastiche di adeguarsi con un margine di tempo maggiore, anche alla luce delle strette tempistiche relative all'avvio del nuovo anno scolastico.
Il Ministro Tommaso FOTI fa presente che il Governo è disponibile ad accantonare l'emendamento Manzi 18.20.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata in tal senso da parte dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 18.20.
Silvio LAI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 18.25, di cui è firmatario, rileva come lo stesso intenda intervenire sul piano di ridimensionamento scolastico, eliminando l'esclusione delle quattro regioni che non hanno operato il ridimensionamento richiesto dai benefici previsti dal provvedimento in esame. Chiede pertanto un approfondimento istruttorio al fine di un accantonamento o di un mutamento del parere espresso dai relatori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento.
La Commissione respinge l'emendamento Manzi 18.25.
Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Piccolotti 18.28, di cui è firmatario, rileva come lo stesso, al fine di garantire la continuità amministrativa e la piena attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, intenda destinare i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), resisi tali per progressioni di carriera, passaggi di area o altri istituti previsti dalla normativa vigente diversi dalle cessazioni, alle immissioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nel limite del numero dei posti temporaneamente coperti ai sensi del comma 4.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 18.27, si associa alle parole del deputato Grimaldi, rilevando che l'emendamento in esame insiste su una tematica di assoluto rilievo su cui il Governo dovrebbe prendere una posizione. Evidenzia come non sia ammissibile sostenere il sistema dell'istruzione attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato. Chiede pertanto ai relatori e al Governo un approfondimento istruttorio che manifesti un segnale di buona volontà nei confronti della dignità di tanti lavoratori, al fine di un accantonamento o di un mutamento del parere espresso.
Il Ministro Tommaso FOTI, riprendendo alcune considerazioni effettuate nel corso della seduta di ieri, rammenta come alcuni emendamenti – come quelli in esame – risultano inconferenti rispetto alle tematiche trattate dal provvedimento in oggetto e, pertanto, al di là del merito delle proposte avanzate, non possono essere valutati positivamente.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) precisa come il giudizio di ammissibilità delle proposte emendative presentate non spetti al Governo bensì alla Presidenza, che ha reputato di considerare ammissibili gli identici emendamenti in esame. Evidenzia, pertanto, come l'atteggiamento manifestato dall'Esecutivo costituisca un segnale di chiusura rispetto a una tematica che giudica della massima importanza.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 18.27, Piccolotti 18.28 e Caso 18.29.
Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Ghirra 18.30, di cui è firmatario, essenzialmente volto a prorogare all'anno scolastico 2026/2027 l'attuale assetto delle autonomie scolastiche in quelle regioni che non hanno ancora potuto procedere, per comprovate peculiarità territoriali, connesse,Pag. 97 ad esempio, a specifiche caratteristiche geografiche e demografiche, tipiche delle aree montane o insulari, al processo di dimensionamento richiesto dalla normativa vigente. Auspica, pertanto, che possa perlomeno essere valutata l'ipotesi di accantonare la proposta emendativa in esame al fine di consentire lo svolgimento degli opportuni approfondimenti istruttori.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Grimaldi.
La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 18.30.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo Caramanna 18.01 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 19.3 e Morfino 19.5.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 19.6, desidera in primo luogo ringraziare il Ministro Foti per la fattiva partecipazione ai lavori della Commissione e la proficua interlocuzione assicurata, circostanza non frequentemente riscontrabile nell'ambito delle attività svolte dalle Commissioni in sede referente.
Chiede, quindi, ai relatori e al Ministro Foti di valutare un possibile accantonamento della citata proposta emendativa, che interviene essenzialmente sul tema del collaudo delle opere realizzate nell'ambito del PNRR, particolarmente avvertito dai comuni attuatori delle opere medesime, anche al fine di addivenire a un'eventuale riformulazione del testo. Fa infatti presente che, secondo quanto ha avuto modo di apprendere per le vie brevi, sulla richiamata questione il Governo sta svolgendo una complessiva valutazione anche in riferimento ad altre proposte emendative vertenti su analoga materia.
Il Ministro Tommaso FOTI, nel rilevare che il termine finale per la rendicontazione delle opere previste nell'ambito del PNRR resta comunque fissato al 31 agosto 2026, fa presente che il collaudo tecnico-amministrativo delle opere stesse è destinato a essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla base di un meccanismo che consentirà ai comuni di disporre, in ogni caso, di un orizzonte temporale più ampio ai fini dello svolgimento degli adempimenti di propria competenza.
Nel prendere atto della richiesta avanzata dalla deputata Roggiani, invita quindi i relatori a valutare l'opportunità di accantonare gli identici emendamenti Roggiani 19.6, Zaratti 19.7, Giaccone 19.8 e Castiglione 19.9, al fine di compiere sugli stessi un supplemento di istruttoria.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, propone, anche a nome degli altri relatori, l'accantonamento degli identici emendamenti Roggiani 19.6, Zaratti 19.7, Giaccone 19.8 e Castiglione 19.9.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Roggiani 19.6, Zaratti 19.7, Giaccone 19.8 e Castiglione 19.9. Avverte, altresì, che l'emendamento Castiglione 19.10 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 19.11.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento Montemagni 19.13 è stato ritirato dalla presentatrice.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 19.02, relativo all'investimento del PNRR concernente gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia, il cui scopo essenziale è quello di consentire l'utilizzo delle risorse che residuano nei quadri economici già autorizzati anche per l'acquisto di arredi didattici in Pag. 98favore di quei soggetti che non abbiano già beneficiato di risorse per la medesima finalità. Nel richiedere l'accantonamento della proposta emendativa in esame, domanda al Ministro Foti se la contrarietà su di esso espressa sia dipesa esclusivamente da profili relativi alla compatibilità con la disciplina prevista dall'Unione europea.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 19.01 a sua prima firma, di contenuto identico a quello dell'articolo aggiuntivo Roggiani 19.02, si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Roggiani, ricordando che la misura del PNRR relativa all'implementazione dei posti disponibili negli asili nido è stata una tra le più travagliate nella fase di revisione dello stesso PNRR concordata con le istituzioni dell'Unione europea, che ha visto progressivamente ridursi il target numerico inizialmente stabilito e ha fatto registrare notevoli difficoltà attuative a livello comunale.
In tale contesto, osserva che la proposta emendativa in esame è essenzialmente volta a consentire l'utilizzo delle risorse residue previste nei quadri economici delle opere già autorizzate al fine di raggiungere un obiettivo unanimemente considerato strategico nell'ambito del PNRR adottato dal nostro Paese e pervenire al completamento degli interventi già avviati.
Il Ministro Tommaso FOTI, nel rilevare che la formulazione attuale delle proposte emendative in esame appare suscettibile di contrastare con la disciplina prevista all'articolo 30 del presente decreto-legge, ritiene tuttavia che i rispettivi presentatori potrebbero utilmente valutare l'opportunità di procedere in questa sede al ritiro delle predette proposte emendative ai fini della presentazione in Assemblea di ordini del giorno che impegnino il Governo a prevedere che, all'atto dell'individuazione delle risorse residue cui si è fatto in precedenza riferimento e che allo stato non è ancora comunque possibile determinare neppure con un ragionevole margine di approssimazione, le risorse stesse siano destinate al finanziamento di quei comuni che ne abbiano una giustificata necessità nell'ottica del perseguimento degli obiettivi richiamati dalle medesime proposte emendative.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) e Silvia ROGGIANI (PD-IDP), preso atto delle valutazioni svolte dal Ministro Foti, ritirano rispettivamente gli articoli aggiuntivi 19.01 e 19.02, ai fini della successiva presentazione in Assemblea di appositi ordini del giorno che vadano nella direzione dianzi richiamata dallo stesso Ministro.
Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di non ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 19.03, di cui illustra sinteticamente le finalità, avente contenuto identico a quello degli articoli aggiuntivi Bonetti 19.01 e Roggiani 19.02.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 19.03 e gli emendamenti Orrico 20.8 e Baldino 20.13.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Tassinari 21.12 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione approva l'emendamento Tassinari 21.12, come riformulato (vedi allegato), e, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 21.20, l'articolo aggiuntivo Manzi 21.09 nonché l'emendamento Casu 22.3.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che gli emendamenti Deidda 22.4 e Alessandro Colucci 22.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 22.9, segnala la necessità che nell'ambito delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi ferroviari intercity sia comunque assicurata l'applicazione delle clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzionePag. 99 dei medesimi servizi dal gestore uscente, prevedendo altresì il riassorbimento del personale da parte dell'operatore economico subentrante per tutta la durata dell'affidamento e, soprattutto, la salvaguardia degli istituti economici aziendali di provenienza. Sottolineando la particolare rilevanza del tema oggetto dell'intervento normativo, chiede ai relatori e ai rappresentanti del Governo di valutare la possibilità di procedere all'accantonamento della proposta emendativa in discussione.
Il Ministro Tommaso FOTI, nel segnalare che la disciplina delle clausole sociali, anche sotto il profilo applicativo, risulta già esaurientemente definita a livello tanto nazionale quanto europeo, osserva altresì che, come evidenziato per le vie brevi dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il carattere particolarmente stringente della formulazione dell'emendamento Casu 22.9 potrebbe confliggere rispetto agli orientamenti giurisprudenziali oramai consolidatisi a livello unionale, con il conseguente rischio dell'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur comprendendo le preoccupazioni cui ha fatto cenno il Ministro Foti, ribadisce tuttavia la centralità del tema affrontato dall'emendamento Casu 22.9, richiamando in particolare la necessità di assicurare che, nell'ambito dei nuovi affidamenti relativi ai servizi ferroviari intercity, sia in ogni caso salvaguardato il trattamento retributivo già goduto dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei relativi contratti.
La Commissione respinge l'emendamento Casu 22.9.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Pisano 24.04 e Semenzato 24.05 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Torto 24.06.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, a rettifica del parere favorevole in precedenza espresso, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento dell'emendamento Semenzato 25.13, al fine di svolgere ulteriori verifiche sulla sua formulazione.
Il Ministro Tommaso FOTI concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Semenzato 25.13.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Semenzato 25.13.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 25.02, volto tra l'altro a prevedere che – in una logica di continuità e di implementazione della legge n. 162 del 2021 approvata nella scorsa legislatura sulla base di un consenso ampio e trasversale tra le diverse forze politiche nonché delle specifiche misure contenute nel PNRR – l'accesso agli appalti pubblici e ai finanziamenti statali sia consentito, per le aziende e gli enti con un numero di dipendenti non inferiore a 250, solo se in possesso della certificazione della parità di genere.
Osserva, peraltro, che quello della certificazione della parità di genere richiesta alle aziende, da cui discende il riconoscimento di esoneri contributi in favore del datore di lavoro e di apposite premialità nella partecipazione agli appalti pubblici, rappresenta uno strumento normativo fortemente innovativo, anche nel più ampio contesto internazionale, che ha già prodotto risultati assai soddisfacenti ma che occorre adesso ulteriormente implementare.
Nel segnalare che la proposta emendativa in esame non richiede lo stanziamento di risorse aggiuntive a carico della finanza pubblica e reca interventi migliorativi rispetto alle misure attualmente previste nella medesima materia dal PNRR, invita i relatori e i rappresentanti del Governo a compiere su di essa un supplemento di riflessione al fine di valutarne l'accantonamento.
La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel segnalare che sull'articolo aggiuntivo Bonetti 25.02 sono state rilevate criticità di ordine tecnico da parte di più amministrazioni dello Stato, che non consentono di modificare il parere in precedenza espresso, invita la presentatrice a valutare l'opportunità di ritirare in questa sede la citata proposta emendativa al fine di procedere alla presentazione in Assemblea di un ordine del giorno vertente sulla medesima materia.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE) dichiara di non accettare l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 25.02.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonetti 25.02.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi D'Attis 25.03 e Alessandro Colucci 25.09 nonché l'emendamento Cortelazzo 26.2.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 26.1, concernente il tema dei servizi pubblici locali, che, per la sua intrinseca complessità, dovuta anche alle inevitabili interconnessioni con il diritto dell'Unione europea, richiederebbe a suo giudizio di essere affrontato nell'ambito di una revisione organica della relativa disciplina.
Tanto premesso, osserva che l'emendamento in esame propone di attribuire alle singole autorità di settore, anziché alla sola Autorità garante della concorrenza e del mercato, le attività di monitoraggio in ordine all'efficienza gestionale dei suddetti servizi pubblici locali nonché quelle relative alla definizione delle conseguenze derivanti in caso di grave inadempimento da parte dei gestori.
Il Ministro Tommaso FOTI osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 26 del provvedimento in esame è il frutto di un delicato equilibrio raggiunto tra il Governo italiano e le Istituzioni dell'Unione europea in sede di assessment ai fini dell'erogazione in favore del nostro Paese della nona rata del PNRR. Per tali motivi, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Roggiani 26.1, esprimendo altrimenti parere contrario.
La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 26.1.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, prende atto che l'emendamento Patriarca 26.9 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Faraone 26.8.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, a rettifica dell'invito al ritiro in precedenza formulato sugli identici emendamenti Alessandro Colucci 26.12, D'Attis 26.13 e Faraone 26.14, ne propone ora l'accantonamento, anche a nome degli altri relatori, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sugli stessi.
Il Ministro Tommaso FOTI concorda con la proposta di accantonare gli identici emendamenti Alessandro Colucci 26.12, D'Attis 26.13 e Faraone 26.14.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Alessandro Colucci 26.12, D'Attis 26.13 e Faraone 26.14.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Faraone 26.11, gli emendamenti Marattin 26.15, 26.18 e 26.29 e l'emendamento Di Lauro 26.42.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che l'emendamento D'Attis 27.4 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Faraone 27.3 e Roggiani 27.5.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) interviene sull'emendamento 27.8 a sua prima Pag. 101firma, evidenziando come lo stesso sia volto a introdurre un termine temporale certo per la sottoscrizione degli accordi tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE, cui è rimessa la definizione delle modalità di gestione dei programmi di sovvenzione previsti dal PNRR per la concessione di contributi in conto capitale nel quadro della realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili di cui al comma 1 dell'articolo 27 del provvedimento in esame nonché la definizione delle modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Nel rilevare che la citata proposta emendativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica, invita i relatori e i rappresentanti del Governo a valutarne l'accantonamento.
Il Ministro Tommaso FOTI invita i relatori a valutare l'opportunità di accantonare gli identici emendamenti Squeri 27.7 e Dell'Olio 27.8.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, anche a nome degli altri relatori, propone di accantonare gli identici emendamenti Squeri 27.7 e Dell'Olio 27.8.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Squeri 27.7 e Dell'Olio 27.8.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 27.11 proposta dai relatori.
La Commissione approva l'emendamento Comaroli 27.11, come riformulato (vedi allegato).
Il Ministro Tommaso FOTI, a rettifica dell'invito al ritiro in precedenza espresso sull'emendamento Alessandro Colucci 27.13, ne propone ora l'accantonamento, al fine di compiere su di esso più approfondite verifiche.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, anche a nome degli altri relatori, concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Alessandro Colucci 27.13.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alessandro Colucci 27.13.
La Commissione respinge l'emendamento Del Barba 27.14.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che l'emendamento Squeri 27.15 è stato ritirato dal presentatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento 27.16 a sua prima firma, volto a prevedere che i provvedimenti abilitativi e le soluzioni di connessione alla rete rilasciate dai gestori di rete relative agli impianti rientranti nei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 dell'articolo 27 mantengano validità, ai soli fini della realizzazione dei medesimi impianti, fino al termine di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del successivo comma 6.
Nel rilevare che tale proposta emendativa non reca oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed è viceversa diretta a introdurre elementi di certezza temporale nella disciplina recata dal suddetto articolo 27, invita i relatori e i rappresentanti del Governo a valutarne l'accantonamento.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Dell'Olio.
La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 27.16.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Del Barba 27.19 che dichiara di sottoscrivere, chiede al Ministro Foti se vi sia, da parte del Governo, una specifica ragione ostativa rispetto alla proposta emendativa, atteso che la stessa riguarda le modalità di costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e le comunità energetiche dei cittadini in forma Pag. 102di società di capitali benefit, e che, rappresentando un'innovazione di natura ordinamentale, non sembrerebbe determinare oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro Tommaso FOTI si riserva di fornire un riscontro al quesito posto dalla deputata Guerra in una prossima seduta. Invita, quindi, i relatori a valutare l'opportunità di proporre l'accantonamento dell'emendamento Del Barba 27.19.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, anche a nome degli altri relatori, propone di accantonare l'emendamento Del Barba 27.19.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Del Barba 27.19. Avverte, quindi, che gli identici emendamenti D'Attis 27.23 e Steger 27.24 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
Silvio LAI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 27.25 di cui è primo firmatario, si rivolge al Ministro Foti per conoscere i motivi del parere contrario del Governo sulla proposta emendativa, rilevando preliminarmente che le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento di associazione per i cittadini. Segnala, in proposito, che la scelta della forma costitutiva in cooperativa è da preferire alle altre in quanto in grado di immettere energia in rete, soddisfacendo le esigenze energetiche dei cittadini, e non di essere finalizzata all'esclusivo profitto finanziario.
Sottolinea, inoltre, che le comunità energetiche rinnovabili, a mutualità prevalente, devono prevedere nei loro statuti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile e che la proposta emendativa, non generando oneri per la finanza pubblica, opera nella direzione di favorire la costituzione di nuove comunità energetiche rinnovabili.
Ciò posto, chiede al Ministro Foti di conoscere le ragioni ostative all'espressione di un parere favorevole sulla proposta emendativa in esame o comunque di valutare la possibilità di un temporaneo accantonamento, in vista di una valutazione parallela sulle comunità energetiche rinnovabili costituite come società benefit.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Torto 27.27 di cui è firmatario, rileva come le comunità energetiche rinnovabili siano uno strumento utile a non sovraccaricare la rete, in grado di soddisfare il principio di mutualità, data la contestuale autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica.
Nel rilevare la necessità di esaminare con cura le tematiche in questione, anche in vista della contingente crisi energetica seguita al conflitto bellico nel Medio Oriente, si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Lai rispetto all'identico emendamento Lai 27.25.
Il Ministro Tommaso FOTI fa presente che non sussistono preclusioni da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rispetto alle tematiche affrontate dagli identici emendamenti Lai 27.25, Faraone 27.26 e Torto 27.27, ma che il parere contrario espresso sulle proposte emendative richiamate è imputabile alla circostanza che le medesime proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Lai 27.25, Faraone 27.26 e Torto 27.27.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che l'emendamento Maccanti 27.28 e l'articolo aggiuntivo Steger 27.02 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento De Luca 28.2.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che l'emendamento Buonguerrieri 28.4 è stato ritirato dalla presentatrice e che i presentatori degli emendamenti Bonafé 28.6 e Mollicone 28.7 hanno accettato la riformulazione in identico testo dei Pag. 103predetti emendamenti proposta dai relatori (vedi allegato).
La Commissione approva l'emendamento Vietri 28.8 e gli identici emendamenti Bonafé 28.6, Mollicone 28.7, riformulati in termini identici al predetto emendamento Vietri 28.8 (vedi allegato).
La Commissione respinge l'emendamento Morfino 28.9.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che gli identici emendamenti D'Attis 28.14 e Lancellotta 28.15 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
La Commissione approva l'emendamento Mantovani 28.22 (vedi allegato).
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo D'Attis 28.04 è stato ritirato dal presentatore.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 28.05.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Barelli 29.40 e Guerra 29.42 hanno accettato la riformulazione in identico testo dei predetti emendamenti proposta dai relatori.
La Commissione approva l'emendamento Ottaviani 29.41 e gli emendamenti Barelli 29.40 e Guerra 29.42, riformulati in termini identici al predetto emendamento Ottaviani 29.41 (vedi allegato).
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartini 29.01.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, anche a nome degli altri relatori, formula un invito al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Angelo Rossi 29.014 e Lai 29.015, di cui era stato disposto l'accantonamento.
Il Ministro Tommaso FOTI esprime parere conforme ai relatori.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo Angelo Rossi 29.014 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Lai 29.015 e l'emendamento Carmina 30.6.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 30.8 di cui è firmataria, chiarisce di voler intervenire, anche con riferimento ai successivi emendamenti riferito all'articolo 30, rispetto all'utilizzo delle risorse per le quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non risultano necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR. Nello specifico, chiede di conoscere con quali modalità tali risorse saranno destinate, atteso che il comma 4 del provvedimento in esame prevede l'emanazione di un decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si provvederà ad assegnare le risorse residue per la realizzazione di specifiche iniziative e interventi.
In particolare, rileva l'opportunità di garantire una maggiore cogenza della destinazione delle citate risorse e di conoscere le modalità per l'accertamento e l'individuazione delle nuove finalizzazioni.
Osserva che lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, essendo una fonte normativa secondaria, non comporta un esame e una verifica da parte del Parlamento, che risulta così escluso dall'attività di programmazione delle risorse residue non necessarie al conseguimento degli obiettivi PNRR.
Chiede, quindi, al Ministro Foti di valutare un accantonamento dell'emendamento 30.8, anche al fine di una possibile riformulazione del comma 4 dell'articolo 30 del decreto-legge in esame, che assicuri un'adeguata valorizzazione del ruolo del Parlamento nell'accertamento delle risorse residue del PNRR e nella conseguente destinazione delle stesse per altri interventi o Pag. 104iniziative, che possa sostanziarsi, ad esempio, nella presentazione di una relazione per l'esame in Assemblea o nella formulazione un parere sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Ministro Tommaso FOTI dichiara di non poter accogliere le proposte avanzate dalla deputata Guerra.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), precisata la neutralità finanziaria della proposta emendativa De Luca 30.8, osserva che, contrariamente alle precedenti proposte emendative per le quali i rappresentanti del Governo hanno segnalato la necessità di reperire risorse aggiuntive a copertura dei relativi oneri, l'emendamento in esame si limita ad intervenire sulle modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure del PNRR. Chiede, pertanto, al Ministro Foti di voler valutare la possibilità di accantonare l'emendamento De Luca 30.8, al fine di individuare soluzioni normative che prevedano un'interlocuzione tra Governo e Parlamento sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 30, comma 4.
Il Ministro Tommaso FOTI, replicando alla deputata Guerra, dichiara di non essere disponibile a proporre l'accantonamento dell'emendamento De Luca 30.8. Suggerisce, tuttavia, la presentazione di un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, dichiarandosi disponibile a fornire opportuna informativa prima dell'adozione del decreto di riassegnazione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 4.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) prende atto con favore della disponibilità manifestata dal Ministro Foti, insistendo tuttavia per la votazione dell'emendamento De Luca 30.8, che prevede l'assegnazione delle risorse residue del PNRR in via prioritaria in favore dei medesimi interventi del PNRR cui erano originariamente destinate e che abbiano raggiunto la percentuale minima di attuazione del 30 per cento.
La Commissione respinge l'emendamento De Luca 30.8.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 30.9 di cui è firmataria, richiama le considerazioni espresse con riferimento al precedente emendamento De Luca 30.8 e sottolinea come la proposta intenda destinare le risorse residue del PNRR agli obiettivi trasversali relativi al contrasto delle disparità di genere, generazionali e territoriali presenti nel nostro Paese.
La Commissione respinge l'emendamento De Luca 30.9.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, prende atto che l'emendamento Castiglione 30.11 è stato ritirato dai presentatori.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 30.12 di cui è prima firmataria e nell'associarsi alle considerazioni formulate dalla deputata Guerra, segnala che una delle priorità della riassegnazione delle risorse residue del PNRR, dovrebbe essere quella del finanziamento degli interventi non conclusi per cause non imputabili ai soggetti attuatori.
Rileva, inoltre, che una destinazione preferenziale dovrebbe essere accordata agli interventi relativi a palestre e mense scolastiche oltre che all'edilizia scolastica in generale, ricordando il caso, riportato da una nota testata giornalistica, di una scuola demolita e non ricostruita a causa dei ritardi conseguenti alla realizzazione degli interventi del PNRR.
Osserva, in ogni caso, che, per quanto l'informativa possa essere uno strumento importante, essa non può certo ritenersi sostitutiva delle prerogative del Parlamento in ordine alla gestione delle risorse del bilancio pubblico.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Roggiani 30.12 e Grimaldi 30.13.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 30.19 a sua firma, Pag. 105evidenzia che la proposta emendativa fa riferimento ai cosiddetti ritardi incolpevoli nel raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR. Richiama, ad esempio, il caso della realizzazione di una piscina comunale nel milanese, a servizio di un bacino di 400.000 utenti, i cui lavori risultano non conclusi per cause non imputabili al comune, soggetto attuatore, che probabilmente, tramite una proroga per l'ultimazione dei lavori, sarebbe in grado di realizzare una piscina al chiuso in luogo della piscina all'aperto prevista originariamente.
La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 30.19.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 30.23 di cui è firmataria, osserva che la proposta emendativa propone un diverso utilizzo del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL. Segnala, in particolare, che l'obiettivo della proposta emendativa è risarcire i lavoratori che hanno sviluppato patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Serracchiani 30.23 e Sergio Costa 30.25.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che con la votazione testé effettuata si è concluso l'esame delle proposte emendative segnalate per le quali i relatori non abbiano proposto l'accantonamento. Avverte, quindi, che, secondo le intese intercorse, l'esame proseguirà nella giornata di martedì 7 aprile.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere i tempi della presentazione delle eventuali ulteriori proposte emendative del Governo e delle proposte emendative dei relatori.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, fa presente che le richieste formulate dalla deputata Guerra potranno essere discusse nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della presente seduta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 1° aprile 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 651 del 25 marzo 2026:
a pagina 73, trentatreesima riga, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «- Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009»;
a pagina 97, prima colonna, undicesima riga, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «- Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009».