AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Siciliana e di rappresentanti di Federpesca, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1028 Morfino, C. 2302 Castiglione e C. 2109 Iacono, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.30.
Proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria.
Nomina n. 116.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 13 aprile 2026.
In sostituzione del relatore, deputato Benvenuti Gostoli, evidenzia che l'Ente parco nazionale dell'isola di Pantelleria – istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016 – è disciplinato dall'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
Sottolinea che l'Ente è preposto alla tutela e alla gestione del territorio del Parco, perseguendo le finalità di conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico, di salvaguardia degli equilibri ecologici e di promozione di modelli di sviluppo sostenibile. In tale ambito, particolare rilievo assume la valorizzazione economico-sociale dei saperi tradizionali della comunità locale, tra cui le pratiche agricole tipiche e il paesaggio storico-agrario, nonché la promozione di attività di educazione, ricerca scientifica e turismo sostenibile.
Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 394 del 1991, sono organi dell'Ente il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Rammenta che la procedura prevede che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il presidente della regione nel cui territorio ricade il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. A tal proposito, avverte che è stata acquisita la formale intesa del presidente della Regione Siciliana sulla proposta di nomina del dottor Italo Cucci a presidente dell'Ente parco.
Nel far presente, in conclusione, che la proposta di nomina è corredata dal curriculum vitae del dottor Italo Cucci, segnala che quest'ultimo svolge le funzioni di commissario straordinario dell'Ente parco dal mese di luglio 2023 e che il suo mandato – oggetto di varie proroghe – è scaduto il 31 gennaio 2026. Ritiene, inoltre, che l'audizione del candidato designato potrà consentire alla Commissione di acquisire elementi di informazione e di valutazione sulla proposta in esame sulla scorta di quanto accaduto in occasione dell'esame di altre proposte di nomina.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1° aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.35.
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2026.
Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per l'aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia.
C. 535 Santillo e C. 2332 Mazzetti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 2826 Governo).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2025.
Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 10 settembre scorso è stato avviato l'esame della proposta di legge C. 2332 Mazzetti e che successivamente è stato disposto l'abbinamento della proposta di legge C. 535 Santillo. Ricorda, inoltre, che si è svolto un ciclo di audizioni informali sulle due proposte di legge.
Comunica che è stato conferito l'incarico di relatore sui progetti di legge in esame anche al deputato Fabrizio Rossi.
Comunica, inoltre, che è stato assegnato alla VIII Commissione, in data 24 marzo 2026, il disegno di legge C. 2826, recante delega al Governo per l'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni. Poiché il suddetto disegno di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Invita quindi i relatori ad illustrare il contenuto del disegno di legge.
Erica MAZZETTI (FI-PPE), relatrice, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Fabrizio Rossi, fa presente che il disegno di legge, di cui è stato disposto l'abbinamento con le proposte di legge su identica materia già all'esame della VIII Commissione, è volto a conferire al Governo una delega legislativa per una riforma organica e una semplificazione della disciplina in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, al fine di superare la stratificazione normativa, chiarire il riparto delle competenze tra Stato e regioni ed assicurare un quadro regolatorio omogeneo. Evidenzia che il disegno di legge reca le medesime finalità della proposta di legge C. 2332, a sua prima firma, e condivide la medesima esigenza di revisione organica della disciplina in materia di edilizia e costruzioni alla base delle proposte di legge già all'esame della Commissione sulle quali è stato svolto un ampio e articolato ciclo di audizioni informali negli scorsi mesi.
Sottolinea quindi l'importanza di un esame rapido dei provvedimenti tenuto conto, per un verso, della situazione di stratificazione normativa che caratterizza l'intero settore dell'edilizia e, per l'altro, dell'eccessiva complessità e onerosità dei procedimenti amministrativi in tale ambito che occorre superare, come peraltro ha avuto modo di segnalare in più occasioni.
Con riferimento al contenuto del disegno di legge, nel rinviare per ogni opportuno approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il Codice dell'edilizia e delle costruzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con una pluralità di ministri competenti. La delega è conferita per la riforma organica e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, mediante la semplificazionePag. 134 e il riordino della disciplina vigente, inclusi il D.P.R. n. 380 del 2001, la legge n. 1086 del 1971 e la legge n. 64 del 1974. I decreti legislativi dovranno altresì recare le disposizioni in materia urbanistica strettamente afferenti alla disciplina edilizia, nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, con quella sanitaria e con le altre discipline di settore incidenti sull'attività edilizia. Sono fatte salve, infine, le disposizioni in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge n. 40 del 2025, mentre l'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3 e 4.
L'articolo 2 detta i princìpi e i criteri direttivi generali della delega. La lettera a) prevede, come primo criterio, la razionalizzazione, la semplificazione e il riordino, all'interno di un testo normativo omogeneo, di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di edilizia e di disciplina tecnica delle costruzioni, anche in raccordo con la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, comprese le barriere senso-percettive e quelle che ostacolano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, nonché con la normativa in materia di resistenza, stabilità, affidabilità e sostenibilità ambientale delle costruzioni.
La lettera b) del medesimo articolo 2 prevede l'adeguamento della normativa in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia e il coordinamento delle modifiche apportate in materia di edilizia e di costruzioni con la normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, con la normativa sanitaria e con le altre normative di settore aventi comunque incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
La lettera c) indica poi il criterio del superamento della frammentazione normativa, assicurando la risoluzione di duplicazioni, sovrapposizioni, incongruenze e antinomie e promuovendo la completezza, l'esaustività e l'immediata applicabilità dei decreti legislativi, anche tramite l'inserimento della disciplina attuativa in appositi allegati.
L'articolo 3 disciplina i princìpi e i criteri direttivi volti a chiarire il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni nella materia edilizia e delle costruzioni. In particolare, alle lettere a) e b) si prevede che il Governo individui le disposizioni del nuovo Codice dell'edilizia e delle costruzioni adottate nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con particolare riferimento ai titoli competenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione, vale a dire ordinamento civile, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Il comma 2 disciplina le modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con particolare riferimento alle specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente in tema di attività edilizia, salvaguardando i livelli di semplificazione già raggiunti anche in attuazione del PNRR, ai fini della creazione di un quadro normativo uniforme a livello nazionale. Il Governo è inoltre chiamato ad individuare, nell'ambito dei decreti legislativi, le disposizioni che determinano i princìpi fondamentali nella materia concorrente del governo del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione è volta, secondo la logica complessiva del disegno di legge delega, a rendere più chiara la distinzione tra ciò che deve trovare uniforme applicazione sul territorio nazionale e ciò che rimane rimesso alla legislazione regionale di dettaglio.
L'articolo 4 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici della delega e costituisce il nucleo sostanziale del disegno di legge. La lettera a) del comma 1 prevede la promozione, attraverso accordi e intese in sede di Conferenza unificata, della definizione e dell'aggiornamento di modelli procedimentali uniformi e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni,Pag. 135 nonché per la gestione dell'attività edilizia.
La lettera b) prescrive la revisione, il riordino e la semplificazione della disciplina inerente all'attestazione dello stato legittimo dell'immobile e della singola unità immobiliare, coerentemente con il principio di tutela dell'affidamento dell'avente titolo.
La lettera c) riguarda poi l'individuazione delle diverse categorie di intervento edilizio sulla base della rilevanza dell'intervento e della sua natura oggettiva e del relativo impatto urbanistico-edilizio. In tale quadro, sono richiamati gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, ivi inclusi quelli di sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente, gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, anche di natura ricostruttiva, con particolare riferimento alla demolizione e ricostruzione comportante sostituzione edilizia, gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente, compresi quelli che riguardano le parti strutturali o i prospetti ovvero il ripristino, la sostituzione o la modificazione di elementi e impianti, gli interventi che non incidono su parti strutturali o sui prospetti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e per la realizzazione di opere minori.
La lettera d) è finalizzata alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione dei regimi amministrativi edilizi e urbanistici, inclusi i titoli abilitativi ad essi connessi, sulla base dei principi di proporzionalità e di semplificazione amministrativa. Essa richiede, tra l'altro, di: individuare le categorie di intervento soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata, a segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, e a permesso di costruire; di definire per ciascun titolo le condizioni e i termini di rilascio o di formazione; di individuare le procedure applicabili agli interventi incidenti su interessi tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o insistenti su immobili o aree soggetti a vincolo; di individuare gli interventi soggetti al regime di edilizia libera; nonché di estendere l'applicazione del permesso di costruire in deroga alla realizzazione di interventi edilizi privati ai quali siano formalmente riconosciute finalità di rigenerazione urbana, ferma restando l'osservanza della pianificazione di protezione civile. La medesima lettera d) contempla inoltre l'individuazione di regole minime inderogabili attinenti ai regimi amministrativi delle diverse categorie di interventi edilizi, la definizione del regime delle responsabilità conseguenti al rilascio del titolo abilitativo, distinguendo tra proprietario o avente titolo, committente, costruttore, direttore dei lavori e progettista, nonché la definizione e regolazione dei principi fondamentali afferenti agli interventi di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica applicabili ai diversi regimi amministrativi edilizi.
La lettera e) reca i criteri direttivi finalizzati alla semplificazione, alla razionalizzazione e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre adempimenti e oneri documentali gravanti su persone fisiche e giuridiche e incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa. Tra i criteri previsti figurano: la presenza di un unico punto di accesso per il privato interessato; procedure distinte per il rilascio o la formazione dei titoli a seconda che si tratti di titoli conclusi con provvedimento espresso o tacito ovvero formatisi a seguito di segnalazione dell'interessato; la differenziazione del regime procedimentale delle istanze ordinarie e di quelle in sanatoria; più efficaci meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni interessate; la riduzione dei termini per il rilascio o la formazione dei titoli e l'introduzione di idonee garanzie per il rispetto degli stessi; la possibilità di conseguire, mediante un'unica istanza, una pluralità di finalità autorizzative o in sanatoria riferite a un medesimo intervento; l'avvio di processi di digitalizzazione dei procedimenti edilizi fondati sull'interoperabilità delle banche dati, anche funzionali all'istituzione e alla progressiva attuazione di un'anagrafe e di un fascicolo digitale delle costruzioni; nonché la definizione di termini e modalità per l'esame delle istanze di condono edilizio di Pag. 136cui alla legge n. 47 del 1985, alla legge n. 724 del 1994, alla legge n. 326 del 2003, presentate, ma non concluse, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
La lettera f) reca i criteri di delega volti a prevedere la razionalizzazione, il riordino e la revisione della normativa riguardante gli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso. La norma è volta a prevedere il riordino della disciplina degli abusi edilizi definendo categorie chiare e uniformi di difformità edilizia, stabilendo quali difformità sono sanabili e quali no, semplificando le procedure di rilascio dei titoli in sanatoria, e razionalizzando il regime sanzionatorio delle difformità edilizie. Sono inoltre previsti come ulteriori criteri di delega: il riordino delle disposizioni sulla concessione e sull'erogazione di agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici per la realizzazione di interventi su opere che presentano difformità edilizie non sanabili; la disciplina, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, delle procedure in sanatoria per la regolarizzazione di lievi difformità; l'introduzione di procedimenti, anche di carattere sostitutivo, volti ad assicurare l'effettività delle demolizioni in caso di inerzia del comune; la definizione della procedura di acquisizione del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza del proprietario o dell'avente titolo ai provvedimenti di demolizione o riduzione in pristino; la disciplina delle procedure di lottizzazione.
La lettera g) prevede il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili e delle singole unità immobiliari, attraverso la fissazione di standard procedimentali comuni applicabili nell'intero territorio nazionale.
La lettera h) prevede la ridefinizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell'onerosità degli interventi edilizi, anche con riferimento al contributo straordinario, tenuto conto anche dell'esigenza di incentivare interventi di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo. Prevede altresì la revisione, il riordino e la semplificazione della disciplina relativa alla corresponsione del contributo di costruzione.
La lettera i) prevede la revisione, il riordino e la semplificazione della disciplina relativa all'agibilità, con particolare riferimento alla segnalazione certificata di agibilità.
La lettera l) prevede il riordino, nell'ottica della semplificazione amministrativa, delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei poteri di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, con particolare riferimento a opere e lavori di competenza statale o di interesse statale o eseguite per conto dello Stato in concessione.
La lettera m) richiede la previsione di un regime giuridico differenziato relativo all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni, anche da realizzarsi su aree del demanio statale.
La lettera n) reca princìpi e criteri di delega in materia di rigenerazione urbana. La norma punta a favorire il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti, con attenzione all'efficienza energetica, alla sicurezza (sismica e idrogeologica), alla riduzione del consumo di suolo e delle emissioni, nell'ottica di un rapporto di massima qualità urbana considerata la funzione sociale delle costruzioni e delle aree ad uso pubblico. La norma prevede anche la semplificazione delle regole edilizie per incentivare interventi come il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'uso di materiali sostenibili e il recupero dell'acqua piovana.
La lettera o) prevede una riforma organica della disciplina delle costruzioni, con l'obiettivo di migliorarne sicurezza, sostenibilità e accessibilità. In particolare, sono indicati i criteri di delega relativi alla uniformazione e semplificazione delle norme tecniche, anche tramite una classificazione degli edifici per classi di rischio (in primo luogo sismico), alla ridefinizione dei ruoli, responsabilità e controlli nel processo edilizio, rendendoli più chiari ed efficienti, alla introduzione di criteri più moderni di sostenibilità ambientale e anche di criteri di ragionevolezza ambientale, nonché alla Pag. 137garanzia del coordinamento con la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
Gli articoli 5, 6, e 7 recano, rispettivamente, le disposizioni relative al procedimento per l'adozione dei previsti decreti legislativi, la clausola di invarianza finanziaria, e la clausola che definisce il rapporto tra la nuova legislazione in materia di edilizia e le autonomie speciali.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 1° aprile 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione informale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Guido Castelli, sulle tematiche riguardanti la ricostruzione nei predetti territori.