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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2026
662.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 136

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2773 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica, reca modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala che il provvedimento, composto di quattro articoli, non è stato modificato dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente e, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 137

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2774 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge, approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica, reca modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala che il provvedimento, composto di otto articoli, non è stato modificato dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente e, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 7, una clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2775 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la modifica della legge n. 516 del 1988, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
  Segnala che il provvedimento, composto di quattro articoli, non è stato modificato dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente e, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.
  Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.
  Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.
C. 676.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 138

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico (APS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.
  Nel segnalare preliminarmente che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica, fa presente che lo stesso riproduce il contenuto di un analogo provvedimento d'iniziativa governativa, il disegno di legge S. 2849, presentato nel corso della XVII Legislatura, il cui esame si era concluso nel 2017, in prima lettura in 3ª Commissione Affari esteri dell'altro ramo del Parlamento, senza la sua successiva approvazione, e sul quale la 5ª Commissione Bilancio aveva espresso parere non ostativo.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento alle disposizioni dell'Accordo di partenariato strategico e dell'Accordo economico e commerciale globale, fa presente che con l'Accordo di partenariato strategico vengono definiti il quadro della cooperazione politica su temi di interesse comune, nonché un'ampia cooperazione settoriale, con particolare riguardo al settore fiscale, mediante il richiamo di principi di buona gestione e prevenzione di pratiche dannose nel quadro del forum OCSE sulle pratiche fiscali dannose e il riferimento al codice di condotta dell'UE in materia di tassazione alle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato Accordo, nonché meccanismi di dialogo politico e consultazione, ai sensi del titolo VI, composto dagli articoli da 26 a 28, dell'Accordo, con l'istituzione di un Comitato ministeriale misto (CMM), di un Comitato misto di cooperazione (CMC) e di sottocomitati che si riuniscono su base, almeno, annuale, secondo quanto disposto dall'articolo 27 del predetto Accordo.
  Osserva che con l'Accordo CETA viene, inoltre, definito il quadro della disciplina degli scambi commerciali fra le Parti, definendo, altresì, un reciproco impegno per la riduzione delle barriere doganali e di quelle non tariffarie e la tutela della proprietà intellettuale. Segnala, nello specifico, che l'Accordo individua, ai Capi da 1 a 28, meccanismi di cooperazione, dialogo e consultazione, con la costituzione di un Comitato misto CETA, disposta dall'articolo 26.1, e di vari Comitati specializzati, ai sensi dell'articolo 26.2.
  Rileva che l'Accordo CETA prevede altresì la costituzione di organi giurisdizionali, quali il Tribunale permanente, il Tribunale di appello per le controversie tra le Parti e gli investitori, ai sensi degli articoli 8.27 e 8.28, e il Tribunale multilaterale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 8.29, cui le Parti possono accedere subordinatamente alla volontaria accettazione della relativa giurisdizione. Fa inoltre presente che il citato Accordo definisce l'impegno di ciascuna Parte alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4, e reca disposizioni in materia di tassazione, ai sensi dell'articolo 28.7.
  Al riguardo, evidenzia che il summenzionato identico provvedimento d'iniziativa governativa presentato nella XVII Legislatura era corredato di relazione tecnica che, in particolare, riferiva che i due Accordi in esame non avrebbero creato obblighi di cooperazione né previsto nuove o ulteriori attività da cui potessero derivare oneri finanziari per gli Stati membri, dato che le relative spese di attuazione sarebbero state interamente a carico del bilancio dell'Unione e non avrebbe comportato contributi addizionali e di co-finanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.
  Inoltre, segnala che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 2.4 dell'Accordo CETA, concernente la riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importazione,Pag. 139 evidenziava che i proventi derivanti dai dazi doganali costituiscono risorse proprie dell'Unione europea e che la perdita di gettito per l'Italia sarebbe consistita unicamente nella perdita delle commissioni di riscossione di tali dazi, che sarebbe stata comunque compensata dai minori costi da sostenere per le attività di riscossione degli stessi. Quanto all'IVA relativa alle importazioni, fa presente che veniva analogamente evidenziato che un'eventuale riduzione di gettito si sarebbe limitata esclusivamente all'IVA gravante sui dazi non più riscossi e che tale riduzione, sarebbe stata tuttavia ampiamente compensata da un corrispondente aumento del gettito derivante dall'incremento degli scambi commerciali.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a confermare le valutazioni espresse nella XVII Legislatura in merito al sopracitato Atto Senato 2849, al fine di assicurare che dall'attuazione degli Accordi in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che correda la presente proposta di legge di ratifica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono stati richiesti elementi informativi alle competenti amministrazioni al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti in ordine all'aggiornamento dei contenuti della relazione tecnica predisposta nel corso della XVII legislatura.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione».
C. 2303.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 25 marzo 2026 in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di terapie digitali.
Testo unificato C. 1208 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 1° aprile 2026 in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatoriePag. 140 recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 384.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 1° aprile 2026, fa presente, in primo luogo, che la disciplina delle violazioni di carattere non rilevante, introdotta dall'articolo 194-bis.01 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), dello schema in esame, incide sui flussi di entrata connessi all'attività sanzionatoria relativa a un numero limitato di casi, che presentano un'elevata volatilità e risultano influenzati da fattori aleatori, quali i comportamenti dei singoli operatori e la capacità delle autorità competenti di accertare, istruire e definire i relativi procedimenti, e, pertanto, non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
  Evidenzia, infatti, che, come segnalato dalla relazione tecnica, la variabilità delle sanzioni irrogate annualmente per violazioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e il livello, sensibilmente inferiore, degli importi effettivamente riscossi, condizionato dai tempi di definizione del contenzioso, comportano una rilevanza del tutto marginale di tale gettito nella costruzione delle previsioni delle entrate extratributarie relative alle sanzioni pecuniarie, che si fondano sull'ammontare storicizzato delle riscossioni, considerando, quindi, fattispecie di applicazione generalizzata e flussi tendenzialmente stabili, cui consegue una stabile consistenza del gettito.
  Precisa, altresì, che la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), dello schema in esame, che introduce l'articolo 194-bis.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernente il potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni o di adottare una dichiarazione pubblica in alternativa alle sanzioni pecuniarie, introduce un istituto che presenta una portata più ampia rispetto a quella degli articoli 194-quater e 194-septies del medesimo testo unico, abrogati dall'articolo 2, comma 1, lettera dd), dello schema in esame, prevedendo un ampliamento dei poteri correttivi riconosciuti alle Autorità di vigilanza, nel rispetto del principio di proporzionalità, senza determinare il venir meno del potere sanzionatorio, che può essere comunque esercitato, in caso di mancata ottemperanza all'ordine impartito, con l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, non incidendo sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
  Rileva che dalla devoluzione dei ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, disposta dall'articolo 195, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) dello schema in esame, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle evidenze desumibili dai dati storici relativi alle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB, appare ragionevole ritenere che l'accentramento funzionale presso il TAR Lombardia sia suscettibile di interessare un numero contenuto di controversie, tale da non incidere sull'operatività di quest'ultimo ufficio giudiziario;
  Osserva, inoltre, che gli istituti introdotti, dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nell'ambito della Parte V, Titolo II-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sono finalizzati ad aumentare la compliance e a ridurre il contenzioso, con potenziali effetti positivi in termini di rapidità di riscossione e non appaiono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito consideratePag. 141 nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
  Rappresenta che, in via generale, sulla base delle dinamiche storicamente osservate, le eventuali variazioni del gettito proveniente dalle sanzioni amministrative, per loro natura non prognosticabili ex ante, tenuto conto anche dell'elevata volatilità che caratterizza il predetto gettito e della sua dipendenza da fattori aleatori non correlati all'andamento del ciclo economico, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche tenendo conto dell'importo relativamente contenuto delle sanzioni irrogate rispetto alle previsioni considerate nell'ambito dei saldi di finanza pubblica;
  Fa presente poi che, in tale contesto, l'individuazione delle modalità di determinazione delle sanzioni applicabili a seguito della riapertura del procedimento sanzionatorio relativo al mancato rispetto del nuovo istituto degli impegni, di cui all'articolo 196-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema in esame, è rimessa alla regolamentazione delle Autorità di vigilanza, le quali, nell'esercizio delle rispettive competenze, definiranno con appositi regolamenti le condizioni applicative dell'istituto, con modalità volte ad assicurare proporzionalità e coerenza dell'azione sanzionatoria.
  Osserva che l'articolo 196-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) dello schema in esame, disciplina l'istituto dell'applicazione concordata delle sanzioni amministrative, che consente, tra l'altro, di definire l'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta entro limiti ridotti rispetto a quelli ordinari e di accedere al pagamento rateale delle stesse, e non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, contribuendo, piuttosto, a una maggiore tempestività nella definizione dei procedimenti e nella riscossione delle somme dovute, che, unitamente alla riduzione del contenzioso, dovrebbe consentire di rendere più efficiente il processo di acquisizione delle entrate, senza incidere in senso negativo sui relativi flussi.
  Precisa, infine, che l'articolo 196-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema in esame, estende a ulteriori fattispecie il regime del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, già previsto a legislazione vigente, non determinando effetti negativi sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche considerando che le violazioni interessate dall'applicazione dell'istituto sono caratterizzate da scarsa offensività e storicamente determinano un gettito di rilevanza marginale.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 384);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disciplina delle violazioni di carattere non rilevante, introdotta dall'articolo 194-bis.01 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), dello schema in esame, incide su flussi di entrata connessi all'attività sanzionatoria relativa a un numero limitato di casi, che presentano un'elevata volatilità e risultano influenzati da fattori aleatori, quali i comportamenti dei singoli operatori e la capacità delle autorità competenti di accertare, istruire e definire i relativi procedimenti, e, pertanto, non è suscettibile di incidere negativamentePag. 142 sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    come segnalato dalla relazione tecnica, infatti, la variabilità delle sanzioni irrogate annualmente per violazioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e il livello, sensibilmente inferiore, degli importi effettivamente riscossi, condizionato dai tempi di definizione del contenzioso, comportano una rilevanza del tutto marginale di tale gettito nella costruzione delle previsioni delle entrate extratributarie relative alle sanzioni pecuniarie, che si fondano sull'ammontare storicizzato delle riscossioni, considerando, quindi, fattispecie di applicazione generalizzata e flussi tendenzialmente stabili, cui consegue una stabile consistenza del gettito;

    la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), dello schema in esame, che introduce l'articolo 194-bis.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernente il potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni o di adottare una dichiarazione pubblica in alternativa alle sanzioni pecuniarie, introduce un istituto che presenta una portata più ampia rispetto a quella degli articoli 194-quater e 194-septies del medesimo testo unico, abrogati dall'articolo 2, comma 1, lettera dd), dello schema in esame, prevedendo un ampliamento dei poteri correttivi riconosciuti alle Autorità di vigilanza, nel rispetto del principio di proporzionalità, senza determinare il venir meno del potere sanzionatorio, che può essere comunque esercitato, in caso di mancata ottemperanza all'ordine impartito, con l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, non incidendo sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    dalla devoluzione dei ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, disposta dall'articolo 195, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) dello schema in esame, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle evidenze desumibili dai dati storici relativi alle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB, appare ragionevole ritenere che l'accentramento funzionale presso il TAR Lombardia sia suscettibile di interessare un numero contenuto di controversie, tale da non incidere sull'operatività di quest'ultimo ufficio giudiziario;

    gli istituti introdotti, dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nell'ambito della Parte V, Titolo II-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sono finalizzati ad aumentare la compliance e a ridurre il contenzioso, con potenziali effetti positivi in termini di rapidità di riscossione e non appaiono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    in via generale, sulla base delle dinamiche storicamente osservate, le eventuali variazioni del gettito proveniente dalle sanzioni amministrative, per loro natura non prognosticabili ex ante, tenuto conto anche dell'elevata volatilità che caratterizza il predetto gettito, della sua dipendenza da fattori aleatori non correlati all'andamento del ciclo economico, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche tenendo conto dell'importo relativamente contenuto delle sanzioni irrogate rispetto alle previsioni considerate nell'ambito dei saldi di finanza pubblica;

    in tale contesto, l'individuazione delle modalità di determinazione delle sanzioni applicabili a seguito della riapertura del procedimento sanzionatorio relativo al mancato rispetto del nuovo istituto degli impegni, di cui all'articolo 196-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema in esame, è rimessa alla regolamentazione delle Autorità di vigilanza,Pag. 143 le quali, nell'esercizio delle rispettive competenze, definiranno con appositi regolamenti le condizioni applicative dell'istituto, con modalità volte ad assicurare proporzionalità e coerenza dell'azione sanzionatoria;

    l'articolo 196-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema in esame, disciplina l'istituto dell'applicazione concordata delle sanzioni amministrative, che consente, tra l'altro, di definire l'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta entro limiti ridotti rispetto a quelli ordinari e di accedere al pagamento rateale delle stesse, e non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, contribuendo, piuttosto, a una maggiore tempestività nella definizione dei procedimenti e nella riscossione delle somme dovute, che, unitamente alla riduzione del contenzioso, dovrebbe consentire di rendere più efficiente il processo di acquisizione delle entrate, senza incidere in senso negativo sui relativi flussi;

    l'articolo 196-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema in esame, estende a ulteriori fattispecie il regime del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, già previsto a legislazione vigente, non determinando effetti negativi sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche considerando che le violazioni interessate dall'applicazione dell'istituto sono caratterizzate da scarsa offensività e storicamente determinano un gettito di rilevanza marginale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia, con riferimento alla procedura per la contestazione e l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998, di cui all'articolo 195, comma 7, come riformulato dallo schema di decreto in esame, che il trasferimento della giurisdizione esclusiva e della connessa competenza funzionale alla sede di Milano del TAR Lombardia senza che sia previsto alcuno stanziamento di risorse, appare non tenere in debita considerazione la situazione di forte criticità che caratterizza la dotazione organica di tale ufficio giudiziario.
  Al riguardo, sottolinea, in particolare, che, per quanto attiene al personale amministrativo, gli organici effettivi risultano pari al 45 per cento delle dotazioni previste mentre, per quanto attiene al numero complessivo dei magistrati, che risultano pari al 92 per cento delle dotazioni stabilite per il predetto ufficio, rammenta come tale dato non consideri la previsione di carichi ridotti e di un collocamento fuori ruolo.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama l'attenzione in merito al fatto che, nell'ambito degli elementi informativi forniti dal Governo al fine di avvalorare la sostenibilità finanziaria dello schema di decreto in discussione, si faccia espresso riferimento, per quanto attiene alla definizione delle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in relazione all'attività sanzionatoria, alle affermazioni contenute nella relazione tecnica in ordine alla capacità delle autorità competenti di accertare, istruire e definire i relativi procedimenti, ritenendo che ciò denoti un'ammissione, che giudica inconcepibile, dell'inadeguatezza delle strutture pubbliche nel valutare e incidere sugli aspetti problematici connessi alle attività sanzionatorie.
  Ritiene, inoltre, che la complessiva valutazione di neutralità finanziaria che emerge alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo sia stata operata nonostante, in taluni passaggi delle considerazioni espresse dalla rappresentante del Governo, tale neutralità sia stata giustificata in ragione della portata limitata che, Pag. 144sotto il profilo degli andamenti del gettito o delle incombenze per le amministrazioni, caratterizza gli effetti delle singole modificazioni apportate.
  Critica, quindi, l'approccio metodologico utilizzato in questa sede, ritenendo che il complesso delle anzidette modificazioni potrebbe, nel complesso, determinare effetti degni di considerazione. Giudica, inoltre, contraddittoria la valutazione operata, alla luce della contrarietà espressa dal Governo in numerose occasioni in cui la Commissione ha avuto modo di esaminare, ai fini dell'espressione del relativo parere, le proposte emendative di iniziativa dei gruppi di opposizione, ricordando, a titolo esemplificativo, i casi in cui le medesime proposte prevedevano lo svolgimento di attività o incombenze in capo alle amministrazioni che, seppur trascurabili, sono state però ritenute in grado di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle osservazioni del deputato Dell'Olio, ricorda come lo schema di decreto in esame riguardi in modo specifico il sistema sanzionatorio definito nell'ambito del decreto legislativo n. 58 del 1998, precisando che nei chiarimenti forniti si è precisato che le modifiche introdotte non sono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Atto n. 386.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera aveva evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunciasse definitivamente su tale schema prima che il Governo avesse provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Fa presente che, non essendo stato trasmesso il prescritto parere, la Commissione non può quindi esprimersi in questa sede.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi.
Atto n. 394.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca una revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge Pag. 145n. 160 del 2023, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
  Nel segnalare che lo schema di decreto legislativo, composto di tredici articoli, è corredato di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.
  Con riferimento agli articoli da 4 da 9, rileva preliminarmente che le norme in esame operano un riordino delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile e delle relative modalità di intervento. Le norme individuano all'interno del medesimo Fondo le seguenti sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione, start-up d'impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali.
  Evidenzia che vengono, inoltre, definite le modalità d'intervento di ciascuna sezione, in particolare prevedendo, tra l'altro, che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di una apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti nel codice degli incentivi. Si prevede, altresì, che gli obiettivi e le priorità del Fondo per la crescita sostenibile possano essere periodicamente aggiornati sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione della disciplina quadro di riferimento o della disciplina agevolativa degli ulteriori incentivi previsti dai predetti articoli. Infine, sono dettate disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, in base alle quali si stabilisce che con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente schema di decreto, sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012. Evidenzia inoltre che si dispone che con il medesimo disegno di legge di bilancio, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo.
  Segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si limitano a declinare, per ciascuna sezione del Fondo per la crescita sostenibile, le finalità e le caratteristiche generali degli interventi e a individuare gli strumenti agevolativi destinati al perseguimento di tali finalità, mentre, con riferimento all'articolo 9, la relazione tecnica fornisce un elenco di autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti disponibili saranno destinati al finanziamento delle sezioni del Fondo.
  Tutto ciò considerato, per quanto riguarda l'aggiornamento periodico degli obiettivi e delle priorità del Fondo per la crescita sostenibile, posto che il citato aggiornamento dovrebbe implicare, come risulta dal testo medesimo, una revisione con decreto ministeriale non solo della disciplina quadro di riferimento, ma anche di quella agevolativa degli incentivi, che non risulta, invece, prevista a legislazione vigente, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di assicurare un adeguato controllo parlamentare, anche dal punto di vista della verifica degli effetti sulla finanza pubblica, di prevedere che lo schema di decreto ministeriale, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.
  Per quanto riguarda, invece, la definizione, con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente schema di decreto, degli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle Pag. 146autorizzazioni di spesa in materia di incentivi «che con il medesimo provvedimento sono abrogate», ritiene opportuno, da un lato, sostituire quest'ultima espressione, con la seguente: «di cui il medesimo provvedimento prevede l'abrogazione», tenuto conto del fatto che l'effettiva abrogazione delle autorizzazioni di cui trattasi dovrebbe intervenire solo allorché il disegno di legge di bilancio diventerà legge, dall'altro, valutare l'opportunità di integrare il testo precisando che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2027 dovrà dare evidenza delle risorse che confluiranno nel Fondo, relative alle autorizzazioni di cui si prevede l'abrogazione, in modo da completare le informazioni al momento fornite dalla relazione tecnica che correda il presente schema di decreto, che si limita, invece, ad effettuare una ricognizione delle medesime autorizzazioni di spesa senza indicarne le attuali disponibilità di bilancio.
  In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che la norma in esame sopprime, con abrogazione delle relative disposizioni di riferimento, taluni incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le autorizzazioni di spesa contenute nelle disposizioni di cui si dispone l'abrogazione rechino ancora disponibilità finanziarie iscritte in bilancio, posto che né la relazione tecnica reca informazioni al riguardo né il provvedimento in esame prevede alcuna destinazione per tali eventuali risorse residue, tranne quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 12, ai sensi del quale «per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti». In ogni caso, evidenzia che eventuali ulteriori risorse residue non sembrerebbero poter rientrare tra quelle che dovrebbero confluire nel Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 9, dovendo esse derivare da abrogazioni di autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere disposte dalla prossima legge di bilancio e non dal presente provvedimento.
  Con riferimento all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applichino dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che ai procedimenti già avviati a tale data relativi agli incentivi soppressi o alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11 continuino ad applicarsi le medesime disposizioni abrogate e le relative disposizioni attuative e che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy volti a definire le discipline quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), siano adottati entro centottanta giorni dalla medesima data.
  Al riguardo, nel rinviare alle osservazioni formulate in merito all'articolo 11, considerata la complessità della materia affrontata dal provvedimento in esame, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di inserire, nell'ambito delle disposizioni finali o in un apposito articolo, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pag. 147 Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.
Atto n. 392.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusioneValutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.
  Ricorda, in particolare, che il provvedimento è finalizzato alla sostituzione del Commissario straordinario pro tempore, dott. Luciano Guerrieri, che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, era stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.
  Ciò posto, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame provvede alla nomina, quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno, del dott. Giancarlo Dionisi, prefetto di Livorno, in sostituzione del dott. Luciano Guerrieri, che all'epoca della nomina ricopriva l'incarico di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nel cui ambito è ricompreso il porto di Livorno.
  Ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, come modificato dall'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto.
  Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario svolga le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
  Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, rammenta che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ha, tra l'altro, stabilito, al comma 2 dell'articolo 2, che il Commissario straordinario possa avvalersi, per l'espletamento del suo incarico, delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2 dell'articolo 4, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono posti a carico del quadro economico dell'intervento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'esclusione dell'applicazione, al Commissario straordinario nominato dallo schema di decreto in esame, della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, segnala che tale disposizione aveva previsto che al Commissario nominato con il predetto decreto non spettasse, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame prevede, invece, che al nuovo Commissario straordinario sia attribuito, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019, un compenso determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, nell'importo di euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte fissa, e Pag. 148nell'importo di ulteriori euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte variabile.
  Il successivo comma 2 prevede che gli oneri derivanti dalla corresponsione del citato compenso sono posti integralmente a carico del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.
  In proposito, osserva preliminarmente che il richiamato comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 prevede che gli eventuali compensi dei Commissari nominati ai sensi del medesimo articolo sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e che nei decreti di nomina sia individuata la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.
  In proposito, rammenta che il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, recante integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di nomina del Commissario straordinario dott. Luciano Guerrieri, ha destinato, a valere sul quadro economico dell'opera, la quota di 200.000 euro annui, aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento, al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera.
  Al riguardo, come evidenziato nelle premesse del presente schema di decreto, ricorda che, con nota n. 34 del 22 gennaio 2026, il Commissario straordinario pro tempore, dott. Luciano Guerrieri, ha comunicato che le risorse stanziate, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, ammontavano a 1.000.000 euro e risultavano alla predetta data totalmente disponibili.
  Con nota del mese di marzo 2026, acclusa allo schema di decreto in esame, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha indicato di non ravvisare motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento, nel presupposto che gli oneri connessi al compenso riconosciuto al nuovo Commissario straordinario gravino sulla suddetta quota di risorse a carico del quadro economico dell'intervento previamente destinata al finanziamento delle spese per il supporto tecnico.
  Tanto premesso, segnala l'opportunità di precisare espressamente, all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, che gli oneri derivanti dal compenso per il Commissario straordinario sono posti a carico della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alle realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.
  Quanto alle risorse utilizzate, nel prendere atto che, sulla base della documentazione trasmessa, risulta che le risorse stanziate annualmente non siano mai state utilizzate e siano pertanto interamente disponibili, ritiene nondimeno utile che il Governo confermi che il loro utilizzo per la remunerazione del Commissario straordinario sia compatibile con gli eventuali fabbisogni finanziari connessi alle spese per il supporto tecnico.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che, nell'ambito della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alle realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, potrà provvedersi al pagamento del compenso per l'incarico commissariale previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame senza pregiudicare gli eventuali fabbisogni finanziari connessi alle spese per il supporto tecnico, anche considerando che le risorse annualmente destinate a tali spese risultano, allo stato, totalmente disponibili.

Pag. 149

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (Atto n. 392);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, nell'ambito della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alle realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, potrà provvedersi al pagamento del compenso per l'incarico commissariale previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame senza pregiudicare gli eventuali fabbisogni finanziari connessi alle spese per il supporto tecnico, anche considerando che le risorse annualmente destinate a tali spese risultano, allo stato, totalmente disponibili;

   rilevata l'opportunità di precisare espressamente, all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame, che gli oneri derivanti dal compenso per il Commissario straordinario sono posti a carico della predetta quota del quadro economico dell'intervento destinata al finanziamento del supporto tecnico,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    provveda il Governo a integrare la formulazione dell'articolo 2, comma 2, al fine di specificare che gli oneri derivanti dal compenso per il Commissario straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 sono posti a carico della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alle realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza.
Atto n. 391.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusioneValutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2026.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nel corso della mattinata è stata anticipata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio Legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze recante gli elementi informativi volti a fornire riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nel corso della seduta del 7 aprile 2026 (vedi allegato). Ciò posto, al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei suddetti elementi dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

Pag. 150

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel richiamare i contenuti della sopracitata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che la modifica all'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, introdotta dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame e riportata nell'allegato 1, volta a precisare il carattere anche domiciliare della predetta assistenza, presenta carattere meramente esplicativo ed è finalizzata ad allineare la formulazione della citata disposizione alle altre previsioni normative in materia di assistenza sociosanitaria già contenute agli articoli 24, 25, 26 e 28 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  Chiarisce che le modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, non appaiono suscettibili di incidere sui tempi di degenza media riferiti ai trattamenti in oggetto, che risultano peraltro già sensibilmente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).
  Fa poi presente, in particolare, che, come evidenziato nella relazione tecnica, al fine di valutare gli effetti delle predette modifiche all'articolo 33, operate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5862/2024, sono stati presi in considerazione esclusivamente i soggetti assistiti presso le strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) e per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2), nel numero complessivo di 11.378 unità, utilizzando all'uopo i dati ufficiali provenienti dai flussi nazionali NSIS –SISM relativi all'anno 2022, riferiti a tutte le aziende sanitarie, e dunque sia alle strutture pubbliche che a quelle private accreditate.
  Rappresenta che, sulla base dei predetti dati, si è registrata una degenza media di 218 giornate, pari a circa 7,3 mesi, nelle SRP1 e di 441 giornate, pari a circa 14,7 mesi, nelle SRP2.
  Evidenzia, altresì, che dall'analisi dei dati disponibili con riferimento all'anno 2023, emerge un'ulteriore riduzione dei tempi di degenza media per i trattamenti oggetto di modifica, pari a 198 giornate per le strutture SRP1 e a 434 giornate per le strutture SRP2.
  Rileva che le modifiche all'articolo 35 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, come si evince anche dagli elementi disponibili sia a livello nazionale, tratti dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025, sia a livello regionale, non sono suscettibili di determinare un incremento generalizzato dei tempi di permanenza presso le relative strutture, che risultano peraltro già ampiamente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del medesimo articolo 35, comma 2, lettere a) e c).
  Evidenzia, inoltre, che l'inserimento, disposto dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, degli interventi riabilitativi immediati nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, relativo al ricovero ordinario per acuti, presenta carattere meramente esplicativo e, in quanto tale, privo di implicazioni di natura finanziaria, trattandosi di interventi che già sono parte integrante del percorso diagnostico e terapeutico del paziente.
  Precisa, ancora, che, con riferimento all'inserimento del nuovo codice G030 «Stato mutazionale prognostico per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce» nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente Pag. 151schema di decreto, cui si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 20 milioni di euro annui, stanziate dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 178 del 2020, il bacino di utenza rilevante ai fini della quantificazione dei predetti oneri non coincide con la platea epidemiologica teorica, ma con quella, necessariamente più ristretta, della popolazione clinicamente eleggibile secondo criteri di appropriatezza prescrittiva stimata nella relazione tecnica nella misura di 10.000 unità.
  Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), che recano gli aggiornamenti concernenti modifiche alla descrizione di prestazioni contenute nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, non determinano un incremento dei costi per il Servizio sanitario nazionale ma contribuiscono a una maggiore appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, riducendo il rischio di utilizzi impropri o duplicazioni, anche attraverso la più puntuale delimitazione delle condizioni di erogabilità e della non associabilità tra prestazioni, e favorendo una razionalizzazione complessiva della spesa, con potenziali effetti di contenimento dei costi.
  Con specifico riferimento ai trattamenti radioterapici in sedazione cosciente, comprese le prestazioni di brachiterapia, osserva che il volume di attività interessato è estremamente limitato e, comunque, eventuali maggiori oneri legati all'utilizzo della sedazione risultano ampiamente compensati dal ridotto numero dei casi trattati, consentendo viceversa di evitare il ricorso a ricoveri inappropriati per prestazioni che, pur caratterizzate da elevata complessità clinica o fragilità dei pazienti, possono essere gestite in regime ambulatoriale, con ulteriori effetti positivi in termini di contenimento della spesa sanitaria.
  Chiarisce che il trasferimento della prestazione «Radiofrequenza pulsata nel trattamento delle sindromi dolorose» dal regime in day hospital a quello ambulatoriale consentirà una riduzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, giacché, da un lato, gli interventi in regime di ricovero sono gratuiti per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale, mentre quelli in ambulatorio prevedono la compartecipazione alla spesa tramite ticket e, dall'altro, con riguardo alla numerosità degli assistiti, il trasferimento al regime ambulatoriale non modifica la prevalenza dei pazienti affetti da una determinata condizione morbosa, fermo restando che gli interventi sanitari devono essere realizzati secondo principi di appropriatezza clinica.
  Per quanto concerne l'inserimento della prestazione «Multispettrometria ecografica a radiofrequenza ossea. Qualsiasi metodo. Indagine lombare, femorale e ultradistale» nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 chiarisce che tale intervento non comporterà una modifica della platea clinica di riferimento né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i relativi costi presentano natura eventuale e graduale, essendo rimessi alle scelte organizzative delle singole aziende sanitarie e alla programmazione regionale, e l'introduzione della nuova tecnologia non comporterà la dismissione immediata delle apparecchiature esistenti.
  Fa presente, poi, che l'inserimento della prestazione «Albumina glicata» nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 dà seguito al parere tecnico fornito dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica dell'Istituto superiore di sanità, che ha individuato le condizioni cliniche per le quali, in rapporto a specifiche categorie di pazienti, risulta appropriato l'impiego di detto monitoraggio, attraverso l'effettuazione di due esami di laboratorio annui, e risulta pienamente sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Precisa che i trattamenti di radioterapia inseriti nel foglio B1 dell'allegato B al presente schema di decreto rappresentano prestazioni già garantite agli assistiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto già incluse nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che lo schema di Pag. 152decreto in esame si limita a riorganizzare in forma aggregata.
  Per quanto attiene alla modifica all'allegato «Genetica» colonna E: «Anatomia patologica» nell'ambito dell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 chiarisce che questa presenta carattere meramente nominalistico-formale e non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le integrazioni delle prestazioni finalizzate al trattamento delle patologie oncologiche, fra cui il carcinoma mammario in qualsiasi stadio, sono state incluse nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche ai livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, di cui all'Atto n. 370, sul quale la Commissione si è espressa lo scorso 11 febbraio.
  Assicura che la revisione delle note e delle condizioni di erogabilità, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera j), del presente schema di decreto, costituisce uno strumento di regolazione qualitativa della domanda volto a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e non determina, pertanto, un ampliamento netto della domanda delle prestazioni, configurandosi piuttosto come un'operazione di riequilibrio interno, in cui eventuali effetti di incremento saranno compensati da contestuali riduzioni derivanti dalla maggiore selettività delle indicazioni e dalla sostituzione di prestazioni meno appropriate.
  Osserva che, con riferimento all'articolo 5, in materia di assistenza protesica, fermo restando che il nuovo modello proposto, fondato su un sistema tariffario, non sostituisce integralmente, ma si pone in alternativa al modello vigente, al fine di consentire l'erogazione degli ausili protesici nelle regioni ove si sono presentate particolari difficoltà nell'espletamento delle procedure di gara, la previsione della modalità anche tariffaria di erogazione non comporta maggiori oneri bensì effetti di razionalizzazione, considerando altresì che gli ausili acustici digitali previsti nello schema di decreto in esame sono associati a una tariffa che rende la spesa complessiva stimata analoga alla spesa stimata con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  Chiarisce che l'inserimento nell'elenco 2A delle riparazioni prescrivibili per gli ausili acustici ha la finalità di continuare a garantire che gli oneri delle riparazioni, anche in caso di erogazione a tariffa dei dispositivi, non ricadano sugli assistiti, con finalità di equità e di uniformità di accesso e di trattamento a livello nazionale, tenuto conto che le attività di riparazione dei suddetti ausili risultano già erogate nell'ambito dell'assistenza protesica, con modalità non sempre uniformi sul territorio nazionale.
  Per quanto concerne le modifiche di denominazione nell'elenco 2B, evidenzia che la previsione di sveglia tattile o parlante in luogo della sola sveglia tattile ha natura di aggiornamento tecnologico all'interno della medesima categoria di ausili, caratterizzati da livelli di costo tra loro sostanzialmente allineati e, nel complesso, le modifiche introdotte si configurano come un aggiornamento sistemico del nomenclatore, i cui eventuali effetti espansivi risultano compensati da effetti di razionalizzazione, maggiore appropriatezza e allineamento ai costi medi di mercato.
  Chiarisce, ancora, che l'incremento del numero di DRG a rischio di inappropriatezza in ricovero ordinario, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame, determina effetti di contenimento della spesa che, prudenzialmente, non sono stati oggetto di una puntuale quantificazione, in quanto dipendenti da variabili non determinabili ex ante con sufficiente attendibilità.
  Fa presente che la modifica dell'elenco delle malattie rare operata dal comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi classificatori, volti a garantire una più accurata e specifica definizione diagnostica senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
  Rileva che la modifica, al foglio D1, della denominazione «soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici», prevista dal comma 1 dell'articoloPag. 153 8 dello schema di decreto in esame, in materia di esenzione per malattie croniche e invalidanti, ha una finalità esclusivamente terminologica e non comporta un ampliamento della platea dei beneficiari, configurandosi come un mero allineamento ai sistemi di classificazione internazionali.
  Evidenzia che la sostituzione della TAC con la RM per gli assistiti con epilessia e con morbo di Basedow, conseguente alla modifica al foglio D3, prevista dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non determina oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, dal momento che l'impatto economico della prestazione è calcolato sulla base del mancato introito da ticket e non sulla base della tariffa della prestazione stessa, fermo restando comunque che, da un punto di vista clinico-assistenziale, tale sostituzione garantisce una maggiore appropriatezza prescrittiva, una migliore qualità delle cure, la riduzione di esami non necessari e, conseguentemente, un migliore utilizzo delle risorse disponibili.
  Sottolinea che la sostituzione della prestazione attuale in materia di Lupus eritematoso sistemico, in attuazione dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, determinando un miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in relazione alla storia clinica degli assistiti affetti dalla suddetta patologia.
  Chiarisce, infine, che le modifiche introdotte all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza termale, ad opera dell'articolo 9 dello schema di decreto in esame non determinano l'estensione dell'ambito soggettivo di accesso alle suddette prestazioni, in quanto si configurano esclusivamente come un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione dell'elenco già vigente di cui al predetto decreto, funzionale all'avvio del processo di dematerializzazione delle prescrizioni in ambito termale, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (Atto n. 391);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la modifica all'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, introdotta dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame e riportata nell'allegato 1, volta a precisare il carattere anche domiciliare della predetta assistenza, presenta carattere meramente esplicativo ed è finalizzata ad allineare la formulazione della citata disposizione alle altre previsioni normative in materia di assistenza sociosanitaria già contenute agli articoli 24, 25, 26 e 28 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

    le modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, non appaiono suscettibili di incidere sui tempi di degenza media riferiti ai trattamenti in oggetto, che risultano peraltro già sensibilmente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b);

    in particolare, come evidenziato nella relazione tecnica, al fine di valutare gli effetti delle predette modifiche all'articolo Pag. 15433, operate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5862/2024, sono stati presi in considerazione esclusivamente i soggetti assistiti presso le strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) e per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2), nel numero complessivo di 11.378 unità, utilizzando all'uopo i dati ufficiali provenienti dai flussi nazionali NSIS –SISM relativi all'anno 2022, riferiti a tutte le aziende sanitarie, e dunque sia alle strutture pubbliche che a quelle private accreditate;

    sulla base dei predetti dati, si è registrata una degenza media di 218 giornate, pari a circa 7,3 mesi, nelle SRP1 e di 441 giornate, pari a circa 14,7 mesi, nelle SRP2;

    dall'analisi dei dati disponibili con riferimento all'anno 2023, emerge un'ulteriore riduzione dei tempi di degenza media per i trattamenti oggetto di modifica, pari a 198 giornate per le strutture SRP1 e a 434 giornate per le strutture SRP2;

    le modifiche all'articolo 35 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, come si evince anche dagli elementi disponibili sia a livello nazionale, tratti dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025, sia a livello regionale, non sono suscettibili di determinare un incremento generalizzato dei tempi di permanenza presso le relative strutture, che risultano peraltro già ampiamente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del medesimo articolo 35, comma 2, lettere a) e c);

    l'inserimento, disposto dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, degli interventi riabilitativi immediati nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, relativo al ricovero ordinario per acuti, presenta carattere meramente esplicativo e, in quanto tale, privo di implicazioni di natura finanziaria, trattandosi di interventi che già sono parte integrante del percorso diagnostico e terapeutico del paziente;

    con riferimento all'inserimento del nuovo codice G030 “Stato mutazionale prognostico per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce” nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, cui si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 20 milioni di euro annui, stanziate dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 178 del 2020, il bacino di utenza rilevante ai fini della quantificazione dei predetti oneri non coincide con la platea epidemiologica teorica, ma con quella, necessariamente più ristretta, della popolazione clinicamente eleggibile secondo criteri di appropriatezza prescrittiva stimata nella relazione tecnica nella misura di 10.000 unità;

    le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), che recano gli aggiornamenti concernenti modifiche alla descrizione di prestazioni contenute nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, non determinano un incremento dei costi per il Servizio sanitario nazionale ma contribuiscono a una maggiore appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, riducendo il rischio di utilizzi impropri o duplicazioni, anche attraverso la più puntuale delimitazione delle condizioni di erogabilità e della non associabilità tra prestazioni, e favorendo una razionalizzazione complessiva della spesa, con potenziali effetti di contenimento dei costi;

    con specifico riferimento ai trattamenti radioterapici in sedazione cosciente, comprese le prestazioni di brachiterapia, il volume di attività interessato è estremamente limitato e, comunque, eventuali maggiori oneri legati all'utilizzo della sedazione Pag. 155risultano ampiamente compensati dal ridotto numero dei casi trattati, consentendo viceversa di evitare il ricorso a ricoveri inappropriati per prestazioni che, pur caratterizzate da elevata complessità clinica o fragilità dei pazienti, possono essere gestite in regime ambulatoriale, con ulteriori effetti positivi in termini di contenimento della spesa sanitaria;

    il trasferimento della prestazione “Radiofrequenza pulsata nel trattamento delle sindromi dolorose” dal regime in day hospital a quello ambulatoriale consentirà una riduzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, giacché, da un lato, gli interventi in regime di ricovero sono gratuiti per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale, mentre quelli in ambulatorio prevedono la compartecipazione alla spesa tramite ticket e, dall'altro, con riguardo alla numerosità degli assistiti, il trasferimento al regime ambulatoriale non modifica la prevalenza dei pazienti affetti da una determinata condizione morbosa, fermo restando che gli interventi sanitari devono essere realizzati secondo principi di appropriatezza clinica;

    l'inserimento della prestazione “Multispettrometria ecografica a radiofrequenza ossea. Qualsiasi metodo. Indagine lombare, femorale e ultradistale” nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 non comporterà una modifica della platea clinica di riferimento né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i relativi costi presentano natura eventuale e graduale, essendo rimessi alle scelte organizzative delle singole aziende sanitarie e alla programmazione regionale, e l'introduzione della nuova tecnologia non comporterà la dismissione immediata delle apparecchiature esistenti;

    l'inserimento della prestazione “Albumina glicata” nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 dà seguito al parere tecnico fornito dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica dell'Istituto superiore di sanità, che ha individuato le condizioni cliniche per le quali, in rapporto a specifiche categorie di pazienti, risulta appropriato l'impiego di detto monitoraggio, attraverso l'effettuazione di due esami di laboratorio annui, e risulta pienamente sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    i trattamenti di radioterapia inseriti nel foglio B1 dell'allegato B al presente schema di decreto rappresentano prestazioni già garantite agli assistiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto già incluse nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che lo schema di decreto in esame si limita a riorganizzare in forma aggregata;

    la modifica all'allegato “Genetica” colonna E: “Anatomia patologica” nell'ambito dell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 presenta carattere meramente nominalistico-formale e non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le integrazioni delle prestazioni finalizzate al trattamento delle patologie oncologiche, fra cui il carcinoma mammario in qualsiasi stadio, sono state incluse nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche ai livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, di cui all'Atto n. 370, sul quale la Commissione si è espressa lo scorso 11 febbraio;

    la revisione delle note e delle condizioni di erogabilità, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera j), del presente schema di decreto, costituisce uno strumento di regolazione qualitativa della domanda volto a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e non determina, pertanto, un ampliamento netto della domanda delle prestazioni, configurandosi piuttosto come un'operazione di riequilibrio interno, in cui eventuali effetti di incremento saranno compensati da contestuali riduzioni derivanti dalla maggiore selettività delle indicazioni e dalla sostituzione di prestazioni meno appropriate;

Pag. 156

    con riferimento all'articolo 5, in materia di assistenza protesica, fermo restando che il nuovo modello proposto, fondato su un sistema tariffario, non sostituisce integralmente, ma si pone in alternativa al modello vigente, al fine di consentire l'erogazione degli ausili protesici nelle regioni ove si sono presentate particolari difficoltà nell'espletamento delle procedure di gara, la previsione della modalità anche tariffaria di erogazione non comporta maggiori oneri bensì effetti di razionalizzazione, considerando altresì che gli ausili acustici digitali previsti nello schema di decreto in esame sono associati a una tariffa che rende la spesa complessiva stimata analoga alla spesa stimata con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

    l'inserimento nell'elenco 2A delle riparazioni prescrivibili per gli ausili acustici ha la finalità di continuare a garantire che gli oneri delle riparazioni, anche in caso di erogazione a tariffa dei dispositivi, non ricadano sugli assistiti, con finalità di equità e di uniformità di accesso e di trattamento a livello nazionale, tenuto conto che le attività di riparazione dei suddetti ausili risultano già erogate nell'ambito dell'assistenza protesica, con modalità non sempre uniformi sul territorio nazionale;

    per quanto concerne le modifiche di denominazione nell'elenco 2B, la previsione di sveglia tattile o parlante in luogo della sola sveglia tattile ha natura di aggiornamento tecnologico all'interno della medesima categoria di ausili, caratterizzati da livelli di costo tra loro sostanzialmente allineati e, nel complesso, le modifiche introdotte si configurano come un aggiornamento sistemico del nomenclatore, i cui eventuali effetti espansivi risultano compensati da effetti di razionalizzazione, maggiore appropriatezza e allineamento ai costi medi di mercato;

    l'incremento del numero di DRG a rischio di inappropriatezza in ricovero ordinario, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame, determina effetti di contenimento della spesa che, prudenzialmente, non sono stati oggetto di una puntuale quantificazione, in quanto dipendenti da variabili non determinabili ex ante con sufficiente attendibilità;

    la modifica dell'elenco delle malattie rare operata dal comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi classificatori, volti a garantire una più accurata e specifica definizione diagnostica senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale;

    la modifica, al foglio D1, della denominazione “soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici”, prevista dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, in materia di esenzione per malattie croniche e invalidanti, ha una finalità esclusivamente terminologica e non comporta un ampliamento della platea dei beneficiari, configurandosi come un mero allineamento ai sistemi di classificazione internazionali;

    la sostituzione della TAC con la RM per gli assistiti con epilessia e con morbo di Basedow, conseguente alla modifica al foglio D3, prevista dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non determina oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, dal momento che l'impatto economico della prestazione è calcolato sulla base del mancato introito da ticket e non sulla base della tariffa della prestazione stessa, fermo restando comunque che, da un punto di vista clinico-assistenziale, tale sostituzione garantisce una maggiore appropriatezza prescrittiva, una migliore qualità delle cure, la riduzione di esami non necessari e, conseguentemente, un migliore utilizzo delle risorse disponibili;

    la sostituzione della prestazione attuale in materia di Lupus eritematoso sistemico, in attuazione dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, determinando un miglioramento dell'appropriatezzaPag. 157 prescrittiva in relazione alla storia clinica degli assistiti affetti dalla suddetta patologia;

    le modifiche introdotte all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza termale, ad opera dell'articolo 9 dello schema di decreto in esame non determinano l'estensione dell'ambito soggettivo di accesso alle suddette prestazioni, in quanto si configurano esclusivamente come un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione dell'elenco già vigente di cui al predetto decreto, funzionale all'avvio del processo di dematerializzazione delle prescrizioni in ambito termale, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.
Atto n. 385.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che il Presidente della Camera ha assegnato alla Commissione lo schema di decreto, ancorché lo stesso non fosse corredato del previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  Segnala che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Avverte, quindi, che, non essendo stato trasmesso il prescritto parere, la Commissione non può esprimersi al riguardo nella presente seduta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 aprile 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 18.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
C. 2823-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti).

Pag. 158

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere all'Assemblea sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.
  Ricorda innanzitutto che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 14 aprile 2026, ha espresso parere favorevole con condizioni. Rileva che le suddette condizioni sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Commissione Ambiente.
  Evidenzia, quindi, che sono oggetto di trattazione le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione Ambiente durante l'esame in sede referente. Fa presente che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica e che la Commissione esaminerà le sole modifiche introdotte in sede referente che presentano profili di carattere finanziario. Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 10-bis, rileva preliminarmente che le modifiche apportate all'articolo 2 estendono la sospensione, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. Fa presente che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, trattandosi di norme che intervengono nei rapporti tra soggetti privati. Tuttavia, ritiene che andrebbe chiarita l'effettiva estensione del periodo di sospensione previsto ai sensi della disposizione in esame, posto che quello previsto dall'articolo 2 – dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 – sembrerebbe in tal caso limitato ai soli giorni intercorrenti tra la data di entrata in vigore della disposizione medesima – ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto – e il 30 aprile 2026.
  Rileva, poi, che l'articolo 9, comma 4-bis, prevede che la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo 9 siano effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004. Fa presente che viene inoltre stabilito che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvalga dei dati e delle informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale e nel Sistema informativo agricolo nazionale, implementando procedure automatizzate e domande precompilate, e viene previsto che le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana trasmettano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti. Al riguardo, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che è un ente ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, possa implementare le citate procedure automatizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di Pag. 159invarianza finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2.
  Segnala, infine, l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 16-bis, comma 4, che prevede la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale in conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di indicare, nell'ultimo anno del triennio del vigente bilancio dello Stato, l'ammontare più elevato della riduzione prevista dalla medesima disposizione.
  In relazione all'articolo 21-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame, novellando l'articolo 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, estendono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la disciplina dei finanziamenti agevolati concessi per gli eventi alluvionali di maggio 2023, nonché l'assistenza delle garanzie dello Stato, di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023, agli eventi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna. In proposito, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse previste a legislazione vigente consentano la realizzazione delle finalità della norma.
  Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, stabiliscono che i contributi pubblici previsti dal provvedimento in esame sono concessi anche alle imprese che non hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023: se il danno deriva da eventi diversi da quelli per cui è obbligatoria l'assicurazione; nel caso di micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi da assicurare obbligatoriamente, in considerazione del breve tempo trascorso tra l'obbligo di assicurarsi e il verificarsi degli eventi. Fa presente che, al comma 1-bis, le imprese devono comunque procedere alla stipula dell'assicurazione entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso. In proposito, rileva che la norma appare suscettibile di ampliare la numerosità delle imprese potenzialmente beneficiarie dei contributi, ancorché questi ultimi siano configurati nell'ambito di limiti massimi di spesa. Ciò stante, ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di informazioni in merito al numero delle imprese potenzialmente coinvolte e alla possibilità di fare fronte ai nuovi fabbisogni derivanti dall'estensione disposta dalla novella in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, da ultimo, l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, al fine di precisare che la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 4, che sono dotate di specifica copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura potrà provvedere alle funzioni relative alla liquidazione e all'erogazione degli indennizzi in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'agricoltura di cui all'articolo 9, comma 4-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le relative attività sono riconducibili alle funzioni istituzionali già esercitate, in qualità di organismo pagatore, dalla medesima Agenzia, che ricorre ordinariamente a procedure automatizzate e domande precompilate, non richiedendosi quindi risorse aggiuntive per la realizzazione di nuovi strumenti informatici.
  Fa presente che all'articolo 16-bis occorre introdurre disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo e della relativa spesa, anche al fine di garantire che gli effetti finanziari delle disposizioni siano in linea con quelli scontati nei saldi di finanza pubblica.
  Assicura che all'attuazione della novella di cui all'articolo 20-bis, ai sensi della quale la modalità del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023 è applicabile a tutti i contributi di ricostruzione privata regolati dagliPag. 160 articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che il Commissario straordinario ha effettuato una ricognizione dei soggetti intenzionati a presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata relativamente alla totalità degli eventi calamitosi oggi rientranti nel suo perimetro operativo, come rideterminato dal citato articolo 20-bis del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e, sulla base di tale ricognizione, le risorse finanziarie complessivamente stanziate, comprensive di quelle di cui all'articolo 1, comma 442, della legge n. 213 del 2023, sono sufficienti per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata.
  Chiarisce, infine, che le disposizioni dell'articolo 23, comma 1-bis, secondo cui i contributi pubblici previsti dal decreto in esame sono concessi anche alle imprese che non hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 se il danno deriva da eventi diversi da quelli per cui è obbligatoria l'assicurazione o, nel caso di micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi da assicurare obbligatoriamente, in considerazione del breve tempo trascorso tra l'obbligo di assicurarsi e il verificarsi degli eventi, non è suscettibile di incidere sulla platea dei possibili beneficiari dei contributi previsti dal presente decreto, in quanto i predetti contributi sono riconosciuti entro limiti massimi di spesa e, comunque, in sede di definizione dei fabbisogni non si è considerata l'esclusione dei soggetti che non avessero stipulato l'assicurazione obbligatoria di cui al citato articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2823-A, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura potrà provvedere alle funzioni relative alla liquidazione e all'erogazione degli indennizzi in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'agricoltura di cui all'articolo 9, comma 4-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le relative attività sono riconducibili alle funzioni istituzionali già esercitate, in qualità di organismo pagatore, dalla medesima Agenzia, che ricorre ordinariamente a procedure automatizzate e domande precompilate, non richiedendosi quindi risorse aggiuntive per la realizzazione di nuovi strumenti informatici;

    all'articolo 16-bis occorre introdurre disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo e della relativa spesa, anche al fine di garantire che gli effetti finanziari delle disposizioni siano in linea con quelli scontati nei saldi di finanza pubblica;

    all'attuazione della novella di cui all'articolo 20-bis, ai sensi della quale la modalità del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023 è applicabile a tutti i contributi di ricostruzione privata regolati dagli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che il Commissario straordinario Pag. 161ha effettuato una ricognizione dei soggetti intenzionati a presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata relativamente alla totalità degli eventi calamitosi oggi rientranti nel suo perimetro operativo, come rideterminato dal citato articolo 20-bis del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e, sulla base di tale ricognizione, le risorse finanziarie complessivamente stanziate, comprensive di quelle di cui all'articolo 1, comma 442, della legge n. 213 del 2023, sono sufficienti per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata;

    le disposizioni dell'articolo 23, comma 1-bis, secondo cui i contributi pubblici previsti dal decreto in esame sono concessi anche alle imprese che non hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 se il danno deriva da eventi diversi da quelli per cui è obbligatoria l'assicurazione o, nel caso di micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi da assicurare obbligatoriamente, in considerazione del breve tempo trascorso tra l'obbligo di assicurarsi e il verificarsi degli eventi, non è suscettibile di incidere sulla platea dei possibili beneficiari dei contributi previsti dal presente decreto, in quanto i predetti contributi sono riconosciuti entro limiti massimi di spesa e, comunque, in sede di definizione dei fabbisogni non si è considerata l'esclusione dei soggetti che non avessero stipulato l'assicurazione obbligatoria di cui al citato articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la formulazione dell'articolo 16-bis, comma 4, che prevede la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale in conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di indicare, nell'ultimo anno del triennio del vigente bilancio dello Stato, l'ammontare più elevato della riduzione prevista dalla medesima disposizione;

    modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, al fine di precisare che la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 4, che sono dotate di specifica copertura finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 16-bis, comma 4, sostituire le parole: corrispondente riduzione delle proiezioni con le seguenti: riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, delle proiezioni

   All'articolo 24, comma 2, dopo le parole: 6, comma 4, aggiungere le seguenti: 16-bis, comma 4,

  e con la seguente condizione:

   All'articolo 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, corredati da CUP e cronoprogrammi procedurali e finanziari in coerenza alle annualità degli stanziamenti previsti, sono individuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono tempestivamente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con i provvedimenti che individuano gli interventi di cui al presente articolo sono previste le modalità di revoca in caso di mancato rispetto dei suddetti cronoprogrammi e di riversamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Pag. 162

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, contenuti nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso, in data odierna, dall'Assemblea. Al riguardo fa presente che, anche in considerazione dei ristretti margini temporali a disposizione della Commissione per l'esame delle proposte emendative, nella presente seduta saranno esaminate esclusivamente le proposte emendative riferite articoli da 1 a 14 del provvedimento in esame, ad eccezione di quelle relative agli articoli 9 e 12, mentre le proposte emendative riferite ai rimanenti articoli saranno esaminate in una seduta da convocare nella mattina di domani prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelle relative agli articoli 9 e 12, segnala che la quantificazione o copertura delle seguenti proposte emendative appare carente o inidonea:

   Morfino 2.13, che differisce al 31 dicembre 2026 il termine finale della sospensione dei versamenti tributari e contributivi prevista dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto in esame, differendo, contestualmente, la ripresa dei predetti versamenti al 30 giugno 2027. La proposta, facendo venire meno il carattere infrannuale della sospensione prevista, determina oneri, in termini di minori entrate fiscali e contributive, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Faraone 2.35, che, nel prevedere che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto in esame siano effettuati entro il 10 dicembre 2026 ovvero in sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 10 dicembre 2026, determina minori entrate nell'anno 2026 prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Morfino 2.39, che prevede l'esclusione dei redditi dei fabbricati inagibili a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, nonché l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i medesimi fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi, determinando minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

   Ruffino 2.01, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto in esame, quantificando i relativi oneri in 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni per l'anno 2027, nonché l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026 destinato al ristoro dei comuni per i maggiori costi o le minori entrate registrate in relazione alla tariffa sui rifiuti. La proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, complessivamente pari a 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025 che tuttavia non reca alcuna dotazione per l'anno 2027;

   Ruffino 2.05, che differisce all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai comuni, unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, interessati dagli eventi meteorologici di cui al provvedimento in esame. La proposta determina, pertanto, minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Pag. 163

   Morfino 8.9, che prevede che per le imprese aventi sede operativa nel territorio di Niscemi la sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista ai sensi dell'articolo 8 ha durata non inferiore ai ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi e dispone che la suddetta sospensione si applichi anche ai mutui bancari, ai finanziamenti e ai contratti di leasing relativi a beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. La suddetta proposta provvede, pertanto, a differire oltre il presente esercizio finanziario il termine per l'adempimento degli obblighi tributari sospesi ai sensi del medesimo articolo 8, senza, tuttavia, procedere alla compensazione dei relativi effetti in termini di minor gettito per la finanza pubblica relativi all'annualità in corso;

   Santillo 11.2, che estende anche all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la possibilità, disciplinata dall'articolo 11, di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, nel rispetto di un limite massimo di tre anni per ciascun contratto individuale di lavoro. La medesima proposta provvede, contestualmente, ad incrementare gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, stabilendoli in misura pari a euro 2.896.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Scerra 14.3, che incrementa il limite massimo di risorse destinate agli interventi per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 previsti dall'articolo 14, stabilendolo in misura pari a 125 milioni di euro, in luogo dei 25 milioni di euro attualmente previsti, individuate nell'ambito delle risorse assegnate alle aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 che, tuttavia, come evidenziato dalla relazione tecnica al provvedimento, sono di importo insufficiente rispetto al maggior onere da fronteggiare.

  Fa altresì presente che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Carmina 1.3, che incrementa di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, provvedendo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal predetto incremento mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo impiegato a copertura sembra recare per le annualità interessate le occorrenti risorse, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dal suo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Scerra 1.6, che incrementa di 100 milioni di euro le ulteriori risorse destinate, per l'anno 2027, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, a valere sul riparto delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo in parola non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   gli identici Del Barba 2.25 e Stumpo 2.24, che, modificando il comma 6 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevedonoPag. 164 che, nei casi di sospensione di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2, i versamenti già effettuati nel periodo di sospensione possono essere recuperati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai profili finanziari delle proposte emendative in commento;

   Provenzano 2.31, che prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame siano effettuati entro il 10 dicembre 2026 ovvero in sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 10 dicembre 2026, quantificando i relativi oneri in 100 milioni di euro per l'anno 2026, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non indica espressamente l'esercizio cui imputare gli oneri da essa derivanti, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento;

   Ferrari 2.04, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto in esame, quantificando i relativi oneri in 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni per l'anno 2027, nonché l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026 destinato al ristoro dei comuni per i maggiori costi o le minori entrate registrate in relazione alla tariffa sui rifiuti. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento con particolare riferimento alle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU ivi prevista;

   Barbagallo 3.01, che, al comma 1, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata a consentire l'attuazione di urgenti interventi di risanamento e di ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate. Al successivo comma 8, la proposta autorizza altresì le amministrazioni preposte alla tutela ambientale a fare ricorso a contratti a tempo determinato per il triennio 2026-2028, per un periodo massimo di tre anni, al fine di garantire la conclusione dei procedimenti amministrativi. La proposta provvede quindi agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, e agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 8, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barbagallo 3.02, che autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di erogare misure di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli effetti derivanti dagli sversamenti in mare causati dalle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici di cui al Pag. 165provvedimento in esame. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti, mediante riduzione, in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, prevedendo altresì la soppressione dell'articolo 10 del provvedimento in esame, che prevede un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, rileva che la proposta non appare correttamente formulata in quanto le risorse destinate alla copertura dell'articolo 10 nell'ambito dell'articolo 24, comma 1, non vengono riferite alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dalla proposta in esame. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nel segnalare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Baldino 3.03, che prevede la concessione di un contributo straordinario per la riduzione del rischio idraulico nella regione Calabria pari a 30 milioni per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Aiello 5.5, che prevede l'estensione della misura di integrazione al reddito riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro a seguito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche ai lavoratori non residenti o domiciliati nei territori dei comuni interessati. La proposta incrementa conseguentemente, di 10 milioni di euro per l'anno 2026, il limite di spesa previsto dal comma 9 del predetto articolo 5, incrementando contestualmente anche la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, utilizzato ai fini della copertura finanziaria della misura in oggetto ai sensi del comma 11 dell'articolo 5, per il medesimo ammontare. La proposta provvede quindi agli oneri da essa derivanti mediante corrispondente riduzione del Fondo finalizzato a ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025. Al riguardo, nel rilevare che la proposta provvede a oneri di parte corrente mediante la riduzione di un'autorizzazione di spesa in conto capitale, fa presente che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025 reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026. Ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barbagallo 5.18, che prevede l'estensione delle misure di integrazione al reddito riconosciute ai sensi dell'articolo 5 anche ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo, della ristorazione e del terziario qualora le attività presso cui risultavano occupati non riaprano entro l'avvio della stagione turistica 2026 ovvero riaprano con ritardo. La medesima proposta riconosce ai suddetti lavoratori, che abbiano prestato Pag. 166attività lavorativa nella stagione turistica 2025 presso le medesime imprese o nel medesimo territorio, un ristoro economico determinato sulla base del periodo di lavoro svolto nell'anno 2025, introducendo, pertanto, una fattispecie di contributo nuova che non appare ricompresa nell'alveo applicativo del limite di spesa di cui al comma 9 e senza provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche tenuto conto che ai sostegni da essa previsti non sembrerebbe applicabile il limite massimo di spesa stabilito dal comma 8 dell'articolo 5 e la conseguente copertura finanziaria di cui al successivo comma 9;

   Scerra 6.3, che stabilisce in misura pari a 1.000 euro, in luogo dell'attuale previsione, pari a 500 euro, l'ammontare dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi o professionisti, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore ai 15 giorni, nonché la relativa misura massima complessiva, portandola a 6.000 euro, in luogo dell'importo attualmente previsto, pari a 3.000 euro. Vengono, conseguentemente, individuati in misura pari a 157,6 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei 78,8 milioni di euro attualmente previsti, il relativo limite di spesa complessivo e, in misura equivalente, i relativi oneri, alla cui copertura finanziaria la medesima proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, già oggetto di riduzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità del meccanismo di copertura dell'articolo 6, come ridefinito dalla proposta emendativa, che prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione in misura corrispondente all'onere, ove si consideri che al fine di garantire la compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si rende necessario prevedere una riduzione del suddetto Fondo per un importo eccedente l'ammontare degli oneri oggetto di copertura, in quanto allo stesso sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione in termini di saldo netto da finanziare;

   Lai 6.4, che stabilisce in misura pari a 1.000 euro, in luogo dell'attuale previsione, pari a 500 euro, l'ammontare dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi o professionisti, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale ai sensi dell'articolo 6, nonché la relativa misura massima complessiva, portandola a 6.000 euro, in luogo dell'importo attualmente previsto, pari a 3.000 euro. Viene, conseguentemente, individuato in misura pari a 157,6 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei 78,8 milioni di euro attualmente previsti, il relativo limite di spesa complessivo e, in misura equivalente, i relativi oneri, alla cui copertura finanziaria la medesima proposta provvede mediante riduzione, in misura pari a 225,2 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione, già oggetto di riduzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo impiegato reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Scerra 10.01, che prevede l'erogazione di contributi alle imprese aventi la sede legale o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e Pag. 167a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi ai suddetti eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo impiegato reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse anche con riferimento all'anno 2027, nonché in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Baldino 10.02, che istituisce un Fondo straordinario con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzato all'erogazione di contributi da destinare alle imprese del commercio per il ristoro dei danni subiti alle infrastrutture e ai beni strumentali all'esercizio dell'impresa in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, reputa in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse anche per l'anno 2027 nonché alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Orrico 10.08, che istituisce un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al Parco archeologico di Sibari e al Museo archeologico nazionale della Sibaritide, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo impiegato reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barbagallo 14.01, che prevede che, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dal presente provvedimento, siano equiparati agli immobili danneggiati anche gli immobili sedi di attività economiche che, pur non avendo riportato danni strutturali diretti, risultino gravemente compromessi nella loro funzionalità economica, a seguito degli eventi calamitosi, e che le imprese interessate possano richiedere la delocalizzazione dell'attività accedendo alle misure di sostegno previste per gli immobili danneggiati, provvedendo agli oneri derivanti, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari delle misure di sostegno già riconosciute agli immobili danneggiati, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli effetti derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. Inoltre, nel constatare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla Pag. 168sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Santillo 14.02, che prevede che, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dal presente provvedimento, siano equiparati agli immobili danneggiati anche gli immobili sedi di attività economiche che, pur non avendo riportato danni strutturali diretti, risultino gravemente compromessi nella loro funzionalità economica, a seguito degli eventi calamitosi, e che le imprese interessate possano richiedere la delocalizzazione dell'attività accedendo alle misure di sostegno previste per gli immobili danneggiati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, atteso che l'estensione della platea di immobili appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea di soggetti che possono fruire delle misure di sostegno previste dal presente provvedimento;

   Ruffino 14.05, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subìti alle abitazioni e ai beni mobili e immobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non specifica a quale annualità riferire la dotazione del fondo e la relativa copertura finanziaria, reputa necessario acquisire dal Governo una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Barbagallo 14.08, che prevede la riduzione, per 918 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riferita al progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e, contestualmente, dispone il riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata, per un ammontare pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, reputa opportuno acquisire da parte del Governo circa l'integrale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l'anno 2026 senza recare pregiudizio alla realizzazione senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale al quale le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente e al rispetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulle medesime risorse;

   Ruffino 14.09, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Baldino 14.011 e Morfino 14.012, che istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio Pag. 169dei ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciale della Calabria, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Simiani 14.014, che incrementa, in misura pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026 e a 930 milioni di euro per l'anno 2028, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di sostenere gli interventi in conto capitale volti al ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026, e, contestualmente, dispone la riduzione, per 918 milioni di euro per l'anno 2026 e per 930 milioni di euro per l'anno 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riferita al progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo circa l'integrale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli anni 2026 e 2028 senza recare pregiudizio senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale al quale le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente e al rispetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulle medesime risorse;

   Morfino 14.016, che autorizza la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei tratti stradali per l'area di Palermo, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per le esigenze indifferibili sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Baldino 14.017, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, al fine di garantire il ripristino delle viabilità e della funzionalità dei collegamenti stradali dei territori della Calabria interessati dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e una rassicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, riferite agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelle riferite agli articoli 9 e 12, non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario con riferimento alle proposte emendative Morfino 2.13, le identiche Del Barba 2.25 e Stumpo 2.24, Provenzano Pag. 1702.31, Faraone 2.35, Morfino 2.39, Ruffino 2.01, Ferrari 2.04, Ruffino 2.05, Barbagallo 3.01, 3.02 e 5.18, Scerra 6.3, Lai 6.4, Morfino 8.9, Santillo 11.2, Scerra 14.3, Barbagallo 14.01, Santillo 14.02, Ruffino 14.05, Barbagallo 14.08 e Simiani 14.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Carmina 1.3, Scerra 1.6, Baldino 3.03, Aiello 5.5, Scerra 10.01, Baldino 10.02, Orrico 10.08, Ruffino 14.09, Baldino 14.011, Morfino 14.012 e 14.016 e Baldino 14.017 atteso che la riduzione delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle medesime proposte emendative è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo.
  Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, riferite agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelle riferite agli articoli 9 e 12.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelli riferiti agli articoli 9 e 12, al disegno di legge C. 2823-A, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, contenuti nel fascicolo n. 1;

   rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.3, 1.6, 3.03, 5.5, 10.01, 10.02, 10.08, 14.09, 14.011, 14.012, 14.016 e 14.017, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative, 2.13, 2.24, 2.25, 2.31, 2.35, 2.39, 2.01, 2.04, 2.05, 3.01, 3.02, 5.18, 6.3, 6.4, 8.9, 11.2, 14.3, 14.01, 14.02, 14.05, 14.08 e 14.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.3, 1.6, 3.03, 5.5, 10.01, 10.02, 10.08, 14.09, 14.011, 14.012, 14.016 e 14.017;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento, ad eccezione di quelle riferite agli articoli 9 e 12.

  La seduta termina alle 18.20.