SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.15.
Variazione nella composizione della Commissione.
Mauro ROTELLI, presidente, comunica che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Gianangelo Bof.
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa.
C. 2920 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.
Mauro ROTELLI, presidente, fa presente che i Gruppi, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno provveduto alla segnalazione delle proposte emendative, il cui fascicolo è allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative segnalate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2057 Sergio Costa).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2026.
Mauro ROTELLI, presidente, avverte che è stato disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della proposta di legge C. 2057 Sergio Costa, recante modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, che è assegnata alla Commissione e che verte su materia identica a quella della proposta di legge già all'ordine del giorno.
In sostituzione del relatore, deputato Zinzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge C. 2057 testé abbinata, fa presente che la stessa si compone di un unico articolo e che il comma 1, al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di importanza comunitaria «Fondali Marini di Punta Campanella e Capri», istituito in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, modifica l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata «Penisola della Campanella – Isola di Capri», sostituendola con due aree distinte, Punta Campanella e Isola di Capri, separando i due siti collegati nel testo vigente, analogamente a quanto prevede la proposta di legge approvata dal Senato.
Il comma 2 reca disposizioni di carattere finanziario, autorizzando, ai fini dell'istituzione e della regolamentazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, la spesa di 500.000 euro annui, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
Il comma 3, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, di 400.000 euro annui, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, di 400.000 euro annui. Segnala che le autorizzazioni di spesa fanno riferimento ad annualità già trascorse.
Il comma 4 dispone che il MASE provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri.
Il comma 5, infine, provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella settimana in corso per l'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.
C. 2831, approvata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 61 Mauro ROTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Zinzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che le previsioni della proposta di legge, approvata dal Senato, si collocano nel contesto delle vicende relative a un'area sita nel territorio del comune di Praia a Mare, trasformata in arenile a seguito del progressivo ritirarsi delle acque e interessata, a partire dagli anni Sessanta, da occupazioni di suolo demaniale, con la realizzazione, nel tempo, di opere di urbanizzazione, edifici pubblici, fabbricati di civile abitazione e alberghi. La proposta di legge interviene, pertanto, con l'obiettivo di agevolare gli atti di compravendita tra il comune – divenuto proprietario del compendio nel 2016 – e i privati occupanti, superando le questioni di legittimità del trasferimento dallo Stato al comune sollevate in relazione all'assenza dei requisiti di conformità urbanistica e catastale richiesti dalla normativa sopravvenuta alla legge del 1983, che ha introdotto una disciplina speciale finalizzata a consentire la vendita da parte dello Stato, a trattativa privata, in favore del comune di Praia a Mare, dell'intero compendio demaniale marittimo oggetto dell'occupazione abusiva, previa sdemanializzazione e trasferimento dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato (avvenuto con decreto interministeriale del 30 giugno 1987).
L'articolo 1 reca modifiche agli articoli 3 e 5 della citata legge con la finalità di garantire coerenza e certezza giuridica agli atti notarili stipulati e stipulandi in attuazione della medesima legge. In particolare il comma 1, lettera a), novella l'articolo 3 della richiamata legge n. 113 del 1983, consentendo la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno da parte del comune di Praia a Mare in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari. Resta ferma la condizione che, alla data del 1° dicembre 1981, sui medesimi lotti risultassero già realizzate, anche da precedenti occupanti e concessionari, opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, nonché conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico. La modifica consente, dunque, la vendita anche a soggetti subentrati nel diritto, mantenendo ferma la condizione della preesistenza degli immobili al 1° dicembre 1981.
Si dispone, inoltre, che per gli atti di trasferimento degli immobili dal patrimonio dello Stato a favore del comune di Praia a Mare, lo Stato e gli altri enti pubblici siano esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. I medesimi atti non sono soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti previsti in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.
La disposizione stabilisce, inoltre, che ai predetti atti non si applichino le norme di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati ed edifici, o loro parti, quando essi non contengano l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione – resa in atti dagli intestatari – della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale. La medesima esclusione opera altresì quando gli atti non rechino la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero quando agli stessi non sia allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria. Le richiamate disposizioni si applicano anche agli atti stipulati anteriormente alla data della loro entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente. Nell'atto di conferma il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni previste.
Il comma 1, lettera b), modificando l'articolo 5 della richiamata legge n. 113 del 1983, riduce da venti a cinque anni il Pag. 62periodo di tempo entro il quale gli acquirenti dei lotti non possono alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato dal comune e il relativo diritto di superficie.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.
Marco SIMIANI (PD-IDP) reputa opportuno, in considerazione dell'incidenza sul territorio delle tematiche affrontate dal provvedimento, che la Commissione svolga un approfondimento prima di esprimere il parere sui profili di propria competenza.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 10 giugno 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali (ANACAP) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.50.