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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 giugno 2026
700.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Lunedì 22 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.55.

Relazione 2024 della Commissione europea sui princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali.
COM(2025) 473 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2025.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, formula una proposta di documento finale (vedi allegato), di cui illustra i contenuti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prenotazione multimodale e che abroga il regolamento (CE) n. 80/2009.
COM(2026) 231 final.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di biglietti ferroviari.
COM(2026) 232 final. Pag. 6
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/782 per quanto riguarda la protezione dei passeggeri con biglietti unici.
COM(2026) 233 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Isabella DE MONTE (FI-PPE), relatrice, osserva che le proposte in esame fanno parte di un pacchetto presentato dalla Commissione europea allo scopo di semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri, rivolgendo particolare attenzione a quelli ferroviari che coinvolgono più operatori.
  In linea con gli intenti dichiarati, la proposta di regolamento sulla prenotazione multimodale introduce quindi misure per migliorare il funzionamento del mercato della distribuzione di biglietti online e affrontare la mancanza di trasparenza e la disparità di condizioni nel contesto di tutti i Servizi di Mobilità Digitale Multimodale (MDMS). La proposta di regolamento sull'emissione di biglietti ferroviari, invece, interviene per promuovere l'emissione di biglietti ferroviari unici per i viaggi multioperatore e migliorare la completezza dell'offerta ferroviaria da parte dei prestatori di servizi di emissione di biglietti online.
  Ricorda che, allo stesso tempo, la Commissione europea intende promuovere una maggiore tutela dei diritti dei passeggeri, estendendo, tramite la terza proposta del pacchetto, i diritti di cui al regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario anche ai passeggeri con biglietti unici.
  Ricorda altresì che le proposte odierne si inseriscono, tra l'altro, nell'ambito di un processo di revisione ed evoluzione del quadro normativo dell'UE in materia di diritti dei passeggeri.
  Richiama in tal senso l'accordo raggiunto in sede di comitato di conciliazione appena una settimana fa sulla proposta risalente al 2013 che modifica il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, nonché i negoziati in corso sulle proposte del 2023 relative ai diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali e all'applicazione dei diritti dei passeggeri. Tali iniziative legislative sono state già all'attenzione anche della Camera dei deputati, in primo luogo nell'ambito dei lavori della XIV Commissione, che ha esaminato la proposta relativa all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'UE ai fini della verifica della sua conformità al principio di sussidiarietà. Quest'ultima, insieme alla proposta relativa ai diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali, è stata inoltre esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento dalla IX Commissione Trasporti, che ha adottato un documento con cui ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni.
  Ciò premesso, e rinviando per maggiori dettagli al dossier predisposto dal Servizio RUE, rileva che la Commissione europea propone, in estrema sintesi, di introdurre:

   l'obbligo per tutti gli MDMS di rispettare la visualizzazione neutrale sulla loro interfaccia online, di visualizzare le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, quando tali informazioni sono condivise dall'operatore dei trasporti, e di condividere con le autorità pubbliche i dati per la gestione della mobilità;

   un processo di notifica a livello nazionale e di UE volto a individuare e designare gli MDMS da impresa a consumatore (B2C) aventi una presenza significativa sul mercato;

   la definizione di condizioni specifiche da rispettare negli accordi commerciali tra operatori di trasporto e MDMS B2C aventi una presenza significativa sul mercato o MDMS tra imprese (B2B);

   l'obbligo per gli operatori di servizi ferroviari di condividere i loro prodotti ferroviari con i prestatori di servizi di emissione di biglietti online, se richiesto, e di consentire che i loro biglietti siano combinatiPag. 7 con quelli di altri operatori e venduti dai prestatori di servizi di emissione di biglietti online come biglietti unici;

   l'obbligo per gli operatori ferroviari aventi una quota di mercato pari al 50 per cento dei servizi ferroviari nazionali di aprire il loro servizio di emissione di biglietti online a qualsiasi operatore di servizi ferroviari che ne faccia richiesta e, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sull'emissione di biglietti ferroviari, di visualizzare e integrare nei loro risultati di ricerca tutti i servizi ferroviari disponibili che sono gestiti nel loro Paese indipendentemente da qualsiasi richiesta;

   l'obbligo per gli operatori ferroviari di mettere i biglietti a disposizione per la vendita almeno cinque mesi prima dell'esercizio di un servizio ferroviario, a condizione che il servizio sia stato incluso nell'orario di servizio dell'infrastruttura ferroviaria interessata;

   il concetto di biglietto unico e il riconoscimento dei diritti dei passeggeri con tale tipologia di biglietto in caso di mancata coincidenza tra i diversi servizi ferroviari, anche se questi sono gestiti da diverse imprese ferroviarie;

   il divieto per le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator di segmentare o vendere nell'ambito di transazioni commerciali distinte qualsiasi viaggio che possa essere venduto come biglietto unico;

   la previsione di tempi minimi di coincidenza che devono essere rispettati dal venditore del biglietto unico o dal tour operator, con l'obbligo, qualora non li rispettino, di proteggere il passeggero che abbia perso una o più coincidenze, con esenzione delle responsabilità dell'impresa ferroviaria a meno che essa non abbia venduto il biglietto unico che include almeno uno dei suoi servizi.

  Le proposte sulla prenotazione multimodale e sull'emissione di biglietti ferroviari sono accompagnate da una valutazione di impatto mentre quella sui diritti dei passeggeri con biglietti unici solamente da un documento di lavoro. Si configura dunque in questo caso l'ennesima violazione da parte della Commissione europea dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, denunciata più volte dalla XIV Commissione e da ultimo anche dall'Assemblea della Camera nella risoluzione approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, oggetto primario dell'esame da parte della XIV Commissione, rileva anzitutto che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono costituite correttamente dall'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che è a fondamento dell'adozione della legislazione dell'UE relativa a una politica comune dei trasporti, e, per la proposta sulla prenotazione multimodale, anche dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in base al quale Parlamento e Consiglio possono stabilire disposizioni per la navigazione marittima e aerea, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà la Commissione europea ritiene necessario intervenire a livello UE per:

   ridurre l'impatto transfrontaliero delle sfide relative alla distribuzione di biglietti e all'accesso digitale ai biglietti ferroviari sui viaggi a lunga distanza ed evitare quindi ampie differenze tra gli Stati membri nel modo in cui attuano le nuove norme sulla distribuzione di biglietti;

   garantire norme armonizzate tanto per gli operatori quanto per le autorità pubbliche e i venditori di biglietti e prevenire strategie nazionali divergenti che possono frammentare ulteriormente il mercato, comportare costi più elevati e ridurre i benefici per i prestatori di servizi di emissione di Pag. 8biglietti online, le autorità, gli operatori e gli utenti dei trasporti;

   evitare incoerenze e incertezza giuridica che potrebbero discendere da norme nazionali diverse e garantire diritti uniformi e la tutela dei passeggeri in caso di perdita di coincidenze.

  La Commissione europea riconosce inoltre che l'intervento dell'UE apporterebbe un valore aggiunto, in primo luogo, con la proposta sulla prenotazione multimodale che riconoscerebbe la possibilità per gli utenti finali e, nel caso dei servizi B2B, per gli abbonati, di beneficiare di una maggiore scelta di biglietti, visualizzati in modo equo e trasparente, tra i diversi operatori dei trasporti e modi di trasporto.
  In secondo luogo la proposta sull'emissione di biglietti ferroviari determina un miglioramento dell'accessibilità e della prenotabilità dei biglietti ferroviari, anche a livello transfrontaliero, a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuisce a rendere visibili i nuovi operatori sui siti web di emissione di biglietti che operano nell'UE, garantendo pari livelli di accesso ai prodotti ferroviari per i cittadini.
  Infine la proposta sui diritti dei passeggeri garantirà livelli simili di protezione dei passeggeri in tutta l'UE, sostenendo il corretto funzionamento del mercato interno, rendendo il trasporto ferroviario più attraente e sostenendo gli obiettivi dell'UE di portata più ampia, quali quelli della politica ambientale e della politica dei trasporti.
  Con riferimento, invece, alla conformità al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene le proposte conformi, in quanto le misure più rigorose della proposta multimodale, ossia quelle che stabiliscono le condizioni che disciplinano gli accordi commerciali tra i prestatori di MDMS e gli operatori dei trasporti, sono imposte esclusivamente ai soggetti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sugli operatori dei trasporti, e l'azione a livello di UE è quindi limitata a quanto necessario per affrontare un evidente fallimento del mercato.
  La proposta sull'emissione di biglietti ferroviari è invece ritenuta idonea a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico e a sostenere l'obiettivo dell'UE relativo alla coesione economica, sociale e territoriale, oltre che gli obiettivi volti a rendere più ecologico il settore dei trasporti. Infine, a giudizio della Commissione europea, le scelte strategiche relative alla protezione dei passeggeri con biglietto unico offrono un giusto equilibrio tra il rafforzamento dei diritti dei passeggeri e la necessità di evitare oneri inutili per le imprese ferroviarie, gli intermediari e le amministrazioni nazionali.
  Prima di concludere, ricorda che le proposte seguono la procedura legislativa ordinaria e che l'esame di tutte le proposte risulta avviato dai Parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Finlandia, Lituania e Svezia, mentre quello della proposta sulla prenotazione multimodale da parte del Parlamento della Romania (Senato).
  L'esame di tutte le proposte parte del pacchetto risulta invece concluso da parte della Camera dei deputati del Lussemburgo.
  Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 3 settembre 2026 e considerata la necessità di valutare approfonditamente gli effetti reali delle misure sui settori interessati, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni nonché di acquisire memorie dei soggetti interessati, anche in considerazione del fatto che al momento non sono pervenute la relazioni del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 22 giugno 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.