COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 30 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 14.50.
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che la proposta di legge, approvata senza modifiche dal Senato, è composta di un unico articolo.
Nel dettaglio, il comma 1 interviene sull'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, al fine di modificare l'elenco delle aree marine protette (AMP), includendovi anche l'Isola di Capri.
Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
Il comma 3, nel recare le disposizioni finanziarie, prevede che per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 4, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente,Pag. 9 dell'ecosistema e dei beni culturali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Ricorda che, con riferimento alla tutela dell'ambiente, la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una materia in senso tecnico, dal momento che essa non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Ne deriva una configurazione dell'ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (da ultimo, sentenze n. 21 e n. 191 del 2022 e n. 16 del 2024). Dunque, in funzione dell'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 2825 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, è suddiviso in 3 Capi e si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani. L'articolo detta altresì i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a conformarsi nell'esercizio della delega, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi. In particolare, si prevede che gli schemi dei predetti decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i medesimi schemi siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
L'articolo 2 conferisce al Governo una delega per l'adozione di decreti legislativi volti a razionalizzare le procedure in materia di servizio civile universale, definendo i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi. In tal caso, si prevede che l'adozione degli schemi di tali decreti avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di servizio civile universale, di concerto con i Ministri competenti, previo parere in sede di Conferenza unificata, e che i medesimi schemi siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
L'articolo 3 dispone che la Carta giovani nazionale (CGN) è attribuita gratuitamente ai giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, e demanda a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani la definizione dei criteri, delle funzionalità e delle modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN. Infine, prevede che alla gestione delle attività relative alla CGN si provvede con le risorse disponibili a legislazionePag. 10 vigente, e abroga le disposizioni relative alla CGN recate dalla legge di bilancio per il 2020.
L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Osservatorio, sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani, opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale e svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delega in materia di politiche per i giovani.
L'articolo disciplina, inoltre, la composizione dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico di cui il medesimo Osservatorio si avvale, specificando le funzioni di supporto che tale Comitato è chiamato a svolgere. L'Osservatorio è tenuto a trasmettere annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, corredata del rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti. Infine, è stabilita la gratuità della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato ed è prevista la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «difesa e Forze armate», «tutela del risparmio e mercati finanziari», «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d), e), g), l), m), n), della Costituzione.
Il provvedimento incide, altresì, con riferimento ad alcune specifiche disposizioni, sulle materie «tutela della salute» e «istruzione» (articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2)), «professioni» (articolo 1, comma 1, lettera h)), «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 3), afferenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché sulle materie dell'assistenza sociale e della formazione professionale (articolo 1, comma 1, lettere b), e), numero 2, h)), attribuite alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.
A tale proposito, si rammenta che, considerata la natura intrinsecamente trasversale delle politiche giovanili, sono i singoli ambiti in cui esse si traducono concretamente per effetto della normativa primaria a stabilire a quale titolo vada ricondotta la competenza legislativa. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, al riguardo, che le politiche giovanili non costituiscono una materia autonoma in senso tecnico, non essendo menzionate né tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né tra quelli di competenza concorrente tra Stato e regioni. Come ha chiarito la Corte, nel sistema di riparto delle competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione, gli interventi normativi riconducibili in senso lato alle politiche per i giovani rientrano, per la maggior parte, quantomeno nell'ambito della competenza concorrente tra Stato e regioni (sentenze n. 118 del 2006, n. 453 del 2007 e n. 50 del 2008).Pag. 11
Con riguardo, invece, al servizio civile universale, la Corte costituzionale ne ha in più occasioni affermato la riconducibilità alla materia «difesa e Forze armate», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, stante il suo collegamento con la difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, concetto che non è circoscritto alla sola difesa armata, ma include anche forme di difesa volontaria non violenta e civile in chiave di solidarietà sociale, alternativa al servizio militare.
A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, quale principio e criterio direttivo, al fine di assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali, l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, quale sede permanente di confronto e di partecipazione a tutela della coerenza e dell'integrazione delle misure adottate a livello territoriale. Inoltre, all'articolo 1, comma 2, è prevista la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi di decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani. Infine, all'articolo 2, comma 2, è previsto il previo parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione degli schemi di decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di servizio civile universale.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.55.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 30 giugno 2026.
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Emendamenti C. 2822-157-2236-A.
Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 30 giugno 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.