SEDE REFERENTE
Martedì 30 Giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.
La seduta comincia alle 14.50.
Variazione nella composizione della Commissione.
Mirco CARLONI, presidente, avverte che la deputata Michela Vittoria Brambilla del gruppo Noi Moderati è entrata a far parte della Commissione.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella e C. 2984, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2984)
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2024.
Mirco CARLONI, presidente, avverte che è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della proposta di legge C. 2984, approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno.
Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, dà conto del contenuto degli articoli da 1 a 10 della proposta di legge C. 2984, approvata in prima lettura dal Senato, lasciando agli altri relatori l'illustrazione dei restanti articoli.
In particolare, fa presente che l'articolo 1 modifica il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, inserendo la nozione di «gestione» – accanto a quella di protezione – della fauna selvatica.
L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, nello svolgimento dell'attività di tutela e conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, deve considerare anche le tradizioni. L'attività venatoria – rileva – viene indicata Pag. 82come attività che concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema. Sottolinea, infatti, che l'introduzione del termine «gestione» e della specifica «concorre alla protezione della biodiversità» chiama il cacciatore a nuove responsabilità.
L'articolo 3, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sull'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, sopprimendo, per esigenze di coordinamento con la normativa vigente, il riferimento al lupo (canis lupus) tra le specie di fauna selvatica oggetto di particolare tutela ai sensi della stessa legge n. 157 ed estendendo l'attività di controllo all'interno degli aeroporti a tutte le specie della fauna selvatica e a quelle domestiche inselvatichite – non solo, quindi, agli uccelli come è attualmente – e trasferendo, al contempo, la competenza di tale attività ai gestori aeroportuali.
L'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di cattura per l'inanellamento di volatili, da utilizzare nella pratica venatoria come «richiami vivi». In particolare, sono estese le competenze regionali fino a ricomprendere la definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti pubblici di cattura. Sottolinea come resti ferma la competenza dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in materia di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti. Di fatto, rileva, sono anni che, in conformità al giudicato della Corte di giustizia europea, non è più possibile catturare i richiami vivi, in quanto non esistono metodi selettivi che consentano la cattura delle sole specie da richiamo. La norma che viene novellata investe, dunque, le regioni di maggiori responsabilità pur restando vietata la cattura. È invece consentito l'allevamento.
L'articolo 5, modificato durante l'esame al Senato, riformula integralmente l'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di utilizzazione dei «richiami vivi», provenienti sia da impianti pubblici disciplinati dall'articolo 4, che da allevamento.
In particolare, il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emanino norme per regolamentare l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili, nonché le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.
Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possano essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché quelli provenienti dagli allevamenti autorizzati o riconosciuti dalle regioni. Si prevede che ogni cacciatore possa impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano la materia. La legittima detenzione degli uccelli di cattura è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle regioni titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore.
Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanino norme per regolamentare la procedura per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e per definire le caratteristiche dei medesimi appostamenti; le medesime provvedono altresì ad autorizzare l'installazione dei suddetti appostamenti.
Il comma 4 statuisce che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisca titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali Pag. 83della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.
Il comma 5 prevede che non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati, gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12 della legge n. 157/1992 (costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi) e gli appostamenti installati nelle aziende faunistico venatorie.
Il comma 6 prevede che è vietato l'uso di richiami che non siano identificabili secondo le modalità definite dalle norme regionali.
Il comma 7 prevede che la sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
Osserva, quindi, che l'articolo 6, modificato durante l'esame presso il Senato, introduce modifiche in materia di pianificazione faunistico-venatoria, disciplinando l'attribuzione di tale funzione alle regioni e modificando le modalità con cui vengono identificate le porzioni di territorio destinate alla protezione della fauna selvatica.
L'articolo 7 interviene modificando l'articolo 12 della legge in esame, eliminando l'obbligo di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in una sola delle modalità tra quelle indicate dalla legge – vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, o nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentita dalla legge in esame nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria – e di indicazione della modalità nel tesserino venatorio. Esclude inoltre che sia da considerare attività venatoria l'attività di addestramento, allenamento e gare di cani.
L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, autorizzando per la caccia di selezione agli ungulati l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, nel rispetto delle prescrizioni delle direttive europee, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento. La stessa disposizione specifica la validità nazionale dell'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da una regione.
L'articolo 9, parzialmente modificato al Senato, interviene sull'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di ambiti territoriali di caccia. Più precisamente, con la modifica contenuta nel comma 1, lettera a), si consente alle regioni di ripartire il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) aventi dimensioni non solamente sub-provinciali, ma anche provinciali. Sempre al primo comma è aggiunto infine un nuovo periodo che prevede che i comprensori alpini e le Riserve Alpine di Caccia, ove presenti, sono costituite da ambiti territoriali di dimensioni sub-provinciali, mentre la regione Sardegna può costituire un ambito territoriale di caccia unico. Si interviene, anche, sulla composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, prevedendo che questi siano composti da un numero di membri non superiore a venti unità e siano integrati da un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), che partecipa a titolo gratuito. Quest'ultimo è nominato dall'Ente medesimo, previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Negli ambiti territoriali di caccia sono poi riviste le competenze dell'organismo di gestione che avranno il compito di: promuovere e organizzare l'attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; promuovere azioni di valorizzazione della gestione faunistica e ambientale, favorendo le sinergie fra le attività agricole e quelle venatorie; programmare interventi finalizzati al miglioramento degli habitat; attribuire incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, le coltivazioni finalizzate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione, la Pag. 84tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà e della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. Si prevede, infine, che la perimetrazione delle aree di ripopolamento e cattura venga concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
Monica CIABURRO (FDI), relatrice, prosegue l'illustrazione del provvedimento rilevando che l'articolo 10, come modificato dal Senato, apporta alcune modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. A tale riguardo, si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, (anziché, come previsto fino a questo momento, solamente quali soggetti senza finalità di lucro) mantenendo le finalità ambientali sinora previste. Si prevede, inoltre, che nelle aziende agri-turistico-venatorie, il periodo in cui è consentito l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento può essere esteso, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole. Viene, inoltre stabilito che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie. Le concessioni amministrative alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie hanno durata di dieci anni e sono rinnovabili, per la programmazione pluriennale dell'attività, tenendo conto dei cicli biologici e dei tempi di ammortamento degli investimenti (nuovo comma 1-ter).
L'articolo 11, modificato durante l'esame presso il Senato, interviene sull'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 in materia di specie cacciabili, calendario venatorio, elenchi delle specie cacciabili ed esercizio venatorio da appostamento. Sono inserite l'oca selvatica (Anser anser) ed il piccione di città (Columba livia forma domestica) tra le specie cacciabili (nei periodi di attività venatoria compresi dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio). Sono previste modifiche in materia di calendari venatori, rimanendo valido quanto previsto dall'articolo 18, comma 1-bis. Con riferimento all'articolazione di questi ultimi, si prevede che le regioni possono discostarsi dalle indicazioni fornite nei pareri espressi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) a condizione che sia addotta una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea. È espunto il riferimento ai pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) nelle ipotesi di variazioni degli elenchi delle specie cacciabili. È poi stabilito che le regioni possano, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica, posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, sempre nel rispetto dell'articolo 18, comma 1-bis. E infine, statuito che il recupero di animale omeotermo abbattuto o gravemente ferito non costituisce attività venatoria e pertanto tale attività può essere svolta durante il cosiddetto silenzio venatorio (attività disciplinata dalle regioni che autorizzano specifici soggetti dotati di apposita formazione).
L'articolo 12, modificato durante l'esame in Senato, interviene sull'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica. In particolare, si prevede che le modalità operative dell'attività di controllo della fauna selvatica possano essere definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Si interviene, inoltre, sulla disciplina dei piani di controllo numerico della fauna selvatica, includendo tra i soggetti che concorrono all'attuazione degli stessi piani anche i corpi e servizi di polizia regionale, provinciale o delle città Metropolitane, i Corpi Forestali regionali e Pag. 85provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome. Le autorità deputate possono avvalersi anche di guardie private riconosciute e autorizzare gli imprenditori agricoli, i proprietari ed i conduttori muniti di licenza ad attività di controllo del cinghiale nei terreni di propria disponibilità.
Rileva, quindi, che l'articolo 13, introdotto durante l'esame presso il Senato, al fine di prevenire i danni alle colture, modifica la disciplina nazionale del regime di deroga previsto dalla normativa unionale. In primo luogo viene precisato che l'esercizio delle deroghe regolate dal medesimo comma 6-bis sono esclusivamente quelle disciplinate della lettera a) del comma 9 della direttiva 2009/147/CE. In secondo luogo si interviene in relazione alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al prelievo dello storno da parte delle regioni, eliminando il riferimento che ricollega le autorizzazioni rilasciate dalle regioni per il prelievo dello storno alla disciplina generale prevista dall'articolo 19-bis, prevedendo che esse debbano essere espressamente rivolte a prevenire il rischio di danni alle colture e disponendo che il prelievo possa essere autorizzato ove avvenga non oltre 500 metri dai nuclei vegetazionali, ferma restando la necessità di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali
Giovanni ARRUZZOLO (FI-PPE), relatore, prosegue l'illustrazione del contenuto del provvedimento ricordando che l'articolo 14, modificato dal Senato, apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, ampliando il novero dei soggetti dei quali le regioni e le province autonome possono avvalersi nell'attuazione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. In particolare si prevede che le regioni e le provincie autonome possono avvalersi, oltre che dei soggetti già individuati dal testo in vigore, anche del personale dei corpi e servizi di polizia regionale e delle città metropolitane nonché dei Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, dei cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari degli istituti faunistici privati e di quelli iscritti negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini, delle guardie private, purché munite di licenza di caccia.
L'articolo 15, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo disposizioni in materia di attività venatoria su terreni nevosi e valichi montani. Più precisamente, si prevede, in deroga al divieto ora vigente, che la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate nella zona faunistica delle Alpi: in tutto il territorio nazionale per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e in tutto il territorio nazionale per la braccata al cinghiale. Si prevede, inoltre, l'introduzione nell'elenco delle attività vietate le ipotesi di impedimento, di ostacolo o di rallentamento delle attività di controllo previste da un lato dai piani di cui agli articoli 19, comma 2, e 19-ter e dall'altro dell'attività venatoria.
L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo nuove disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e di licenza di porto di fucile, prevedendo in particolare che le disposizioni in materia di licenza di porto di fucile non si applicano alla caccia praticata avvalendosi dell'arco o del falco. Rileva come sia inoltre stabilito che le abilitazioni per l'esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione europea oppure appartenenti allo Spazio economico europeo siano equiparate alle abilitazioni rilasciate ai medesimi fini in Italia.
L'articolo 17, modificato durante l'esame al Senato, incide sul novero dei soggetti cui è demandata la vigilanza sull'applicazione della legge sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio e delle leggi regionali. In particolare la lettera a) amplia il numero dei soggetti cui è demandata la vigilanza, in quanto tale attività può essere svolta anche dagli agenti dipendenti delle regioni, in alternativa agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. Inoltre specifica che le guardie volontarie delle associazioni venatorie a cui è demandata la vigilanza sono quelle nazionali. La lettera Pag. 86b), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 27, individua quali soggetti addetti alla vigilanza il personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il personale dei Corpi Forestali regionali e provinciali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, il personale dei corpi e servizi di polizia locale. Tali soggetti sostituiscono gli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.
L'articolo 18, introdotto dal Senato, novella l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, modificando le sanzioni penali previste per chi viola le disposizioni della suddetta legge e delle leggi regionali.
L'articolo 19 reca novelle all'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative. Con tali modifiche: viene soppressa la sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta; si introduce il riferimento alle «aziende agro-turistico-venatorie» nella disciplina sulle sanzioni nei confronti di chi esercita la caccia senza autorizzazione in aziende, centri, ambiti territoriali o comprensori ivi specificati; si introduce una sanzione, da 150 a 900 euro, per chi impedisce, ostacola o rallenta talune attività di controllo disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 o da leggi regionali. Complessivamente si ha un inasprimento delle sanzioni.
L'articolo 20, introdotto durante l'esame al Senato, introduce modifiche alle disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica relative alla procedura di infrazione n. 2023/2187 in tema di cartografia e tabelle delle zone umide.
L'articolo 21, riformulato al Senato, reca, infine la clausola di invarianza finanziaria.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) ricorda come l'articolo 35 della legge n. 157 del 1992 prevede che venga presentata una relazione da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Rileva che l'ultima volta che questa relazione è stata presentata risale al lontano 2009. Le modifiche all'esame della Commissione mancano di qualsiasi aggancio, quindi, con i dati reali relativi allo stato applicativo della legge. Nonostante ciò il provvedimento stravolge l'impianto della legge n. 157 del 1992 passando dal concetto di fauna come patrimonio dello Stato ad uno dove l'attività venatoria diventa attività economica. Sottolinea, quindi, come si normale che il provvedimento stia creando una frattura profonda tra le forze politiche e nel Paese e come sia assolutamente necessario convocare tutti i soggetti coinvolti per valutare gli interventi adottati e rivedere l'impianto del provvedimento.
Alessandro CARAMIELLO (M5S) sottolinea come per il suo gruppo la proposta di legge in esame contenga interventi inaccettabili. Ricorda come al tempo dell'approvazione della legge n. 157 del 1992 vennero ascoltate tutte le associazioni che si occupano della tutela della fauna selvatica. Si domanda su chi graverà, se non sui cittadini, il peso economico delle procedure di infrazioni che con ogni probabilità verranno attivate sul provvedimento in esame.
Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)M-CP) sottolinea come sia essenziale ascoltare ogni soggetto che possa fornire un contributo sugli interventi previsti nel provvedimento in esame. Rileva che in una situazione ambientale così precaria, intervenire allentando le tutele assicurate dalla legge n. 157 del 1992 alla fauna selvatica risulta incomprensibile, tanto più che la maggioranza degli italiani è contraria all'ampliamento delle possibilità di caccia nel territorio. I giovani sono sempre meno interessati alla caccia e auspicano di poter camminare nei boschi e in campagna senza il pericolo di incontrare i cacciatori. D'altronde anche la Costituzione riconosce ormai la tutela dell'ambiente come principio fondamentale mentre con il provvedimento in esame si toglie ogni limite temporale al calendario venatorio, andando così con ogni probabilità ad incorrere in una nuova procedura di infrazione.
Susanna CHERCHI (M5S) evidenzia come le disposizioni contenute nella proposta di legge all'esame di questa Commissione si atteggino quali vere e proprie «truffe Pag. 87semantiche», ad esempio quando si fa riferimento alla «gestione del territorio» che, a suo avviso, non è certamente assicurata attraverso la previsione di sparare!
Ritiene che tale proposta di legge realizzi in definitiva un forte indebolimento della biodiversità e che la tutela dell'ambiente non può essere asservita ad un piccolo gruppi di lobbisti.
Richiama alcune previsioni particolarmente critiche quali quella che prevede l'utilizzo dei richiami vivi o quella disposizione che prevede che si possa cacciare in aree di particolare pregio ambientalistico, quali i valichi montani, che non possono diventare veri e propri poligoni da tiro, perché lungo tali ambienti si realizzano i percorsi migratori di diverse specie di uccelli.
Ulteriore profilo critico è rappresentato dalla previsione della possibilità di cacciare nelle aree demaniali, con il rischio di mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini.
Cita quindi espressamente alcuni passi di Lev Tolstoj, dai quali si evince la necessità che la nostra civiltà, per dirsi tale, deve evitare lo sviluppo di istinti bestiali.
Francesco Emilio BORRELLI (AVS) nell'anticipare che il proprio gruppo esprimerà una netta posizione contraria sul provvedimento in esame in tutte le sedi istituzionali, richiama un recente articolo de Il Foglio, a firma di Enrico Bucci, che, a suo avviso, «smonta», articolo per articolo, l'impianto della proposta di legge in esame.
Ciò a riprova del fatto che la materia non è stata esaminata sino ad ora attraverso un approccio volto a favorire una sorta di «manutenzione» della legge n. 157 del 1992.
Ricorda che nel 1990 si tenne una consultazione referendaria sul tema della caccia che, pur non raggiungendo il requisito del quorum strutturale della metà degli aventi diritto così che la consultazione fu dichiarata non valida, espresse una posizione chiara e netta, con oltre il 90 per cento dei votanti favorevoli all'abrogazione delle diverse disposizioni sulla caccia oggetto del quesito referendario. Ritiene in definitiva che non possa esistere una visione «romantica» della caccia.
Personalmente richiama una propria esperienza personale, vissuta in qualità di assessore all'agricoltura, ai Parchi, alle Aree Protette e alla Protezione civile della Provincia di Napoli, allorquando, durante il periodo dell'influenza avversaria, si verificarono diversi episodi animali che venivano lasciati agonizzanti, per timore dell'infezione, e che quindi non venivano assolutamente cacciati per ragioni alimentari. Non comprende come ad oggi, nel 2026, possa esistere il «piacere» di ammazzare un animale, quasi per gioco.
Ritiene che con l'approvazione di questa proposta di legge la maggioranza realizzi un'operazione che rischia di rappresentarla al peggio dinanzi agli stessi elettori.
Chiede alla Presidenza che l'esame di questa proposta di legge sia accompagnato dall'analogo sistematico approfondimento che si è avuto sino ad ora nell'esame delle proposte di legge in tema di tutela degli equidi.
Preannuncia che per il proprio gruppo l'esame di questa proposta di legge riveste addirittura maggiore importanza di quella in materia elettorale.
Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 1° luglio 2026, alle ore 8.30.
La seduta termina alle 15.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 30 Giugno 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.