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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2026
707.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 84

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del dottor Vincenzo D'Errico a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano.
Nomina n. 121.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 7 luglio 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 7 luglio 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e si è svolta l'audizione informale del candidato designato.
  Ricorda, altresì, che è scaduto il termine per l'espressione del prescritto parere, già fissato al 18 maggio 2026 e prorogato di dieci giorni.

  Dario IAIA (FDI), relatore, esprime parere contrario sulla proposta di nomina in esame.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia che i deputati del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno al voto.

  Mauro ROTELLI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Comunica quindi che sarà posta in votazione la proposta di parere contrario del relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Avverte che, in caso di reiezione a maggioranza di tale proposta, si intenderà espresso parere favorevole.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere contrario del relatore.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti... 18
   Votanti... 18
   Astenuti... 0
   Maggioranza... 10
Hanno votato ... 18
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Gatta in sostituzione di Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Maiorano in sostituzione di Caiata, Centenaro, Bellomo in sostituzione di Cortelazzo, Iaia, Lampis, Manes, Mattia, Lovecchio in sostituzione di Mazzetti, Milani, Montemagni, De Palma in sostituzione di Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Zinzi.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Colucci a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
Nomina n. 122.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 5 maggio 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 5 maggio 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che il 12 maggio 2026 si è svolta l'audizione informale del candidato designato.
  Ricorda, altresì, che è scaduto il termine per l'espressione del prescritto parere, già fissato al 18 maggio 2026 e prorogato di dieci giorni.

  Dario IAIA (FDI), relatore, esprime parere contrario sulla proposta di nomina in esame.

Pag. 85

  Mauro ROTELLI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Comunica quindi che sarà posta in votazione la proposta di parere contrario del relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Avverte che, in caso di reiezione a maggioranza di tale proposta, si intenderà espresso parere favorevole.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere contrario del relatore.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti... 19
   Votanti... 19
   Astenuti... 0
   Maggioranza... 10
Hanno votato ... 17
Hanno votato no... 2

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Gatta in sostituzione di Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Bof, Maiorano in sostituzione di Caiata, Centenaro, Bellomo in sostituzione di Cortelazzo, Iaia, Lampis, Manes, Mattia, Lovecchio in sostituzione di Mazzetti, Milani, Montemagni, De Palma in sostituzione di Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Zinzi.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti.
Atto n. 420.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 30 luglio 2026 e che l'atto è stato assegnato con riserva, in quanto non corredato del prescritto parere della Conferenza unificata. Fa presente che il Presidente della Camera ha pertanto rappresentato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Dario IAIA (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1785 (c.d. IED 2.0) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
  Il provvedimento reca gli interventi necessari per attuare in ambito nazionale quanto disposto dalla direttiva, intervenendo in particolare sulla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale, cosiddetto codice), della quale ridefinisce l'oggetto, non più limitato alla prevenzione e riduzione delle emissioni in aria, acqua e suolo, ma esteso alla riduzione della produzione di rifiuti, al miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, alla promozione dell'economia circolare e al contributo alla decarbonizzazione.
  Il termine per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento interno è scaduto il 1° luglio 2026. La delega per l'attuazione è conferita dall'articolo 34 della legge 7 maggio 2026, n. 70, che rinvia ai princìpi e criteri direttivi generali dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e a quelli specifici dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024). Per effetto della clausola di scorrimento Pag. 86connessa al termine per il parere parlamentare, il termine per l'esercizio della delega è prorogato al 28 settembre 2026.
  Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 4 del Testo unico ambientale, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della Parte Seconda il nuovo regime autorizzativo previsto per gli allevamenti intensivi e di ridefinire l'oggetto dell'AIA, che viene estesa, oltre alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, alla riduzione della produzione di rifiuti, al miglioramento dell'efficienza nell'impiego delle risorse, alla promozione dell'economia circolare e alla decarbonizzazione. La disposizione precisa inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 91 del 2025, che l'obiettivo perseguito dall'AIA, consistente nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso, deve intendersi riferito a una scala unionale.
  L'articolo 2 aggiorna le definizioni dell'articolo 5 del Codice: la nozione di inquinamento include gli odori; quella di installazione ricomprende gli allevamenti intensivi; sono soppresse le definizioni di installazione esistente e nuova installazione e sono introdotte, in aderenza alla direttiva, quelle di valore limite di prestazione ambientale, profonda trasformazione industriale, norme operative, registrazione, suini e unità di bestiame, livelli associati alle tecniche emergenti e garanzia della conformità; sono altresì adeguate le definizioni di migliori tecniche disponibili (BAT) e di conclusioni sulle BAT, con riferimento anche alla salute umana e al clima.
  L'articolo 3 novella i commi 13, 15 e 16 dell'articolo 6 del Codice, integrando i principi generali applicabili al regime dell'AIA, al fine di adeguarli alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2024/1785 ai corrispondenti principi previsti dalla direttiva 2010/75/UE. In particolare, le disposizioni dell'articolo 3 estendono l'obbligo autorizzatorio alle installazioni che svolgono le attività di allevamento intensivo di cui al nuovo allegato VIII-bis (introdotto nel Testo unico ambientale dall'articolo 36 dello schema), e integrano i criteri di esercizio degli impianti con il riferimento all'utilizzo di energia rinnovabile, all'uso efficiente delle risorse materiali e dell'acqua e all'attuazione del sistema di gestione ambientale (SGA).
  L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del Testo unico ambientale, e specificamente i commi 4-bis e 4-ter concernenti, rispettivamente, le installazioni soggette ad AIA in sede statale e in sede regionale. In particolare, in coerenza con la direttiva (UE) 2024/1785, l'articolo 4 precisa che ad essere soggette ad AIA sono le installazioni di cui agli allegati VIII e VIII-bis e non i progetti. Il comma 4-ter è inoltre integrato, ricomprendendo tra le installazioni soggette ad AIA di competenza regionale anche le nuove installazioni di allevamento di cui all'allegato VIII-bis.
  L'articolo 5 sostituisce l'articolo 8-bis del Testo unico ambientale, operando un riordino delle disposizioni concernenti la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC. Le disposizioni oggi collocate in provvedimenti diversi sono trasposte nel Codice, con conseguente abrogazione delle norme ricollocate. La Commissione è composta da ventitré esperti, integrati da ulteriori cinque componenti designati dal Ministero della salute con qualificazione in materia di interazioni tra ambiente e salute, e svolge attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, curando, in particolare, lo svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio dell'AIA di competenza statale.
  L'articolo 6 introduce il comma 4-ter all'articolo 9 del Testo unico ambientale, in materia di digitalizzazione e telematizzazione delle procedure di AIA, da assicurare pienamente entro il 31 dicembre 2035. L'obbligo è esteso ai grandi impianti di combustione anche non soggetti ad AIA.
  L'articolo 7 riscrive il comma 1 dell'articolo 10 del Testo unico ambientale, che disciplina il coordinamento delle procedurePag. 87 di VIA (valutazione di impatto ambientale), di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) e di AIA. Viene previsto che, salvo il caso di attivazione delle procedure autorizzatorie uniche, per i progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità l'istanza di AIA è presentata successivamente al provvedimento favorevole di VIA o di non assoggettabilità. È inoltre disciplinato il riesame dell'AIA nel caso in cui il gestore intenda realizzare progetti migliorativi soggetti a VIA o a screening, con indicazione dei tempi complessivi e delle misure transitorie.
  L'articolo 8 reca una modifica di coordinamento all'articolo 26 del Testo unico ambientale, sopprimendo la previsione dell'integrazione del provvedimento di VIA nell'AIA, in coerenza con la nuova disciplina del rapporto tra AIA e VIA di cui all'articolo 10.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 29-bis del Testo unico ambientale in materia di individuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT). In particolare, sono richiamati i nuovi regimi di deroga (valori di prestazione ambientale, tecniche emergenti, situazioni di crisi) e si prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possano essere determinati requisiti generali vincolanti per categorie di installazioni, con rilascio dell'AIA mediante semplice verifica di conformità, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per la singola autorizzazione. Nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, le regioni hanno facoltà di emanare requisiti generali regionali. Gli schemi di decreto recanti i requisiti generali sono sottoposti a consultazione pubblica per almeno trenta giorni.
  L'articolo 10 interviene sull'articolo 29-ter del Testo unico ambientale, relativo ai contenuti della domanda e all'avvio del procedimento di AIA. Sono aggiornati gli elementi documentali da allegare all'istanza (acqua riutilizzata, dichiarazione di conformità ai fini dell'end of waste, odori e impatti sulla salute, quietanza della tariffa istruttoria) e sopprimendo la validazione della relazione di riferimento. Sono altresì ridefinite le fasi iniziali del procedimento: avvio entro dieci giorni con trasmissione dell'istanza alle amministrazioni interessate; termine di venti giorni per osservazioni; possibilità di un'unica richiesta di integrazioni al gestore, con sospensione dei termini e ritiro dell'istanza in caso di mancato riscontro.
  L'articolo 11 novella l'articolo 29-quater del Testo unico ambientale con finalità di digitalizzazione, trasparenza e razionalizzazione della conferenza dei servizi. La pubblicazione di istanze e progetti di decisione è anticipata a una fase precoce, mentre si prevede che alla conferenza dei servizi per il rilascio dell'AIA partecipino le sole amministrazioni titolate a esprimere atti di assenso, con partecipazione dell'autorità sanitaria e del sindaco nei casi di deroga. Per l'AIA statale sono acquisiti la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Tra le ulteriori innovazioni si segnala che: è abolito il potere del sindaco di chiedere il riesame; l'autorizzazione può prescrivere monitoraggi anche di tipo sanitario con conseguenti riesami parziali; il termine di 150 giorni per il rilascio fa salve le sospensioni previste.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 29-quinquies del Testo unico ambientale, relativo al Coordinamento per l'uniforme applicazione dell'AIA, prevedendo la partecipazione di referenti delle amministrazioni statali interessate e il raccordo con l'interpello ambientale, prevedendo che delle indicazioni del Coordinamento si tenga conto nelle risposte agli interpelli.
  L'articolo 13 novella l'articolo 29-sexies del Testo unico ambientale, sulle condizioni dell'AIA. Si introduce l'obbligo per il gestore di predisporre un sistema di gestione ambientale (SGA) entro il 1° luglio 2030, soggetto ad audit almeno triennale con equivalenza dei sistemi ISO 14001 ed EMAS. Viene inoltre riscritto l'elenco delle misure che l'AIA deve includere (valori limite di prestazione ambientale, sostanze pericolose, uso delle risorse, rifiuti, impatto acustico, tutela di suolo e acque), nonché l'obbligo, per il gestore, di predisporre entro il 30 giugno 2030 un piano di trasformazione Pag. 88dell'installazione nell'orizzonte 2030-2050, funzionale agli obiettivi di neutralità climatica. I valori limite di emissione devono attestarsi sui valori più rigorosi della gamma dei BAT-AEL; è disciplinata la fissazione dei valori limite di prestazione ambientale ed è incrementata la frequenza dei controlli su acque sotterranee e suolo. Sono infine ridefinite le deroghe: quelle ai BAT-AEL, con valutazione secondo metodologia unionale e verifica quadriennale; quelle ai valori di prestazione ambientale; quelle per crisi dovute a circostanze eccezionali, disposte con decreto ministeriale.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 29-septies del Testo unico ambientale, in materia di norme di qualità ambientale. Le misure supplementari più rigorose sono rappresentate al più tardi in conferenza di servizi, con obbligo di valutarne l'impatto sulla concentrazione degli inquinanti; ove il carico emesso abbia effetti quantificabili, è disposto il controllo nell'ambiente ricettore.
  L'articolo 15 interviene sull'articolo 29-octies del Testo unico ambientale, in materia di riesame e aggiornamento dell'AIA. Viene introdotta una nuova ipotesi di riesame su richiesta delle amministrazioni competenti in materia di tutela della salute ed è previsto un riesame parziale in caso di depurazione esterna dei reflui. Sono inoltre recepite le disposizioni sulla trasformazione industriale profonda: nei riesami avviati dopo il 1° gennaio 2030 il gestore include nel sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione per il periodo 2030-2050. L'autorità competente può prorogare fino a otto anni l'adeguamento alle condizioni aggiornate ovvero derogare all'aggiornamento in caso di chiusura e sostituzione dell'installazione, a determinate condizioni.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 29-nonies del Testo unico ambientale, sulle modifiche delle installazioni, rendendo obbligatoria la pronuncia espressa dell'autorità competente prima dell'attuazione delle modifiche comunicate. Sono inoltre individuati i casi di istanza obbligatoria di aggiornamento dell'AIA (proroga della durata di esercizio delle discariche, manutenzioni straordinarie incidenti sulle BAT, nuovi assetti impiantistici o gestionali).
  L'articolo 17 novella l'articolo 29-decies del Testo unico ambientale, in materia di controlli sul rispetto dell'AIA. In caso di inosservanza, la sospensione dell'autorizzazione è disposta senza indugio. In presenza di violazioni persistenti pericolose per la salute o l'ambiente, o reiterate più di due volte l'anno, è sospeso l'esercizio dell'installazione. Sono inoltre introdotti obblighi informativi per violazioni con effetti transfrontalieri o su risorse e infrastrutture idriche, criteri di verifica della conformità alle misurazioni, una presunzione di conformità in caso di rispetto dei BAT-AEL, standard di qualità dei laboratori e requisiti di qualificazione degli ispettori.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 29-undecies del Testo unico ambientale, relativo agli incidenti e agli eventi imprevisti, estendendo alla tutela della salute umana gli obblighi del gestore e i poteri di diffida dell'autorità competente. Sono inoltre introdotti specifici obblighi informativi in caso di inquinamento delle risorse idropotabili o di effetti rilevanti in altro Stato membro, con il coinvolgimento del MASE e forme di cooperazione transfrontaliera.
  L'articolo 19 modifica l'articolo 29-duodecies del Testo unico ambientale, estendendo l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle ulteriori ipotesi di deroga introdotte o modificate dallo schema, con riferimento alle disposizioni degli articoli 29-sexies e 29-octies.
  L'articolo 20 novella l'articolo 29-terdecies del Testo unico ambientale, relativo allo scambio di informazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento dei documenti sulle migliori tecniche disponibili. Si prevede che le autorità competenti individuino almeno il 20 per cento delle installazioni idonee a fornire dati sulle BAT, con una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie per i gestori partecipanti. È disciplinata la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali, con responsabilità penale in caso di violazione, ed è regolata la partecipazione italiana al centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali,Pag. 89 denominato INCITE, con l'avvalimento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'ISPRA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
  L'articolo 21 interviene sull'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 29-quaterdecies del Testo unico ambientale. La violazione dei valori limite di emissione è riferita al punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione, mentre per le violazioni relative alla gestione dei rifiuti sono escluse le fattispecie per le quali il Titolo VI della Parte Quarta prevede specifiche sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative sono estese alla violazione degli obblighi sul sistema di gestione ambientale e sono introdotte circostanze aggravanti riferite alla reiterazione della violazione e al possibile pregiudizio per la protezione della salute umana e dell'ambiente. I proventi delle sanzioni sono destinati al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie e delle ispezioni sugli impianti privi di autorizzazione, con obbligo di adeguamento per le regioni.
  L'articolo 22 inserisce nel Testo unico ambientale il nuovo Titolo III-ter della Parte Seconda, recante la disciplina speciale per gli allevamenti di pollame e suini individuati dal nuovo allegato VIII-bis. Il nuovo articolo 29-quinquiesdecies ne definisce l'ambito di applicazione; l'articolo 29-sexiesdecies disciplina il cumulo delle capacità di installazioni in prossimità o riconducibili al medesimo assetto gestionale; l'articolo 29-septiesdecies introduce il regime dell'autorizzazione o della registrazione, rimettendo alle regioni le relative procedure e a un decreto del Ministro dell'agricoltura, sentiti i Ministri dell'ambiente e della salute, l'eventuale definizione di requisiti vincolanti. L'articolo 29-duodevicies disciplina gli obblighi del gestore, relativi al monitoraggio, alla conservazione dei dati per almeno cinque anni, al ripristino della conformità e alla gestione del letame secondo le migliori tecniche disponibili. L'articolo 29-undevicies regola i controlli, anche con l'avvalimento del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS); l'articolo 29-vicies disciplina le inadempienze, fino alla sospensione dell'installazione compatibilmente con il benessere animale; l'articolo 29-vicies semel garantisce l'informazione e le partecipazione del pubblico; l'articolo 29-vicies bis disciplina la partecipazione italiana alla definizione delle norme operative uniformi, coordinata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  L'articolo 23 sostituisce la rubrica del Titolo IV della Parte Seconda del Testo unico ambientale, riferendola alle valutazioni e agli effetti ambientali interregionali e transfrontalieri, con finalità di coordinamento sistematico.
  L'articolo 24 modifica l'articolo 32-bis del Testo unico ambientale, sugli effetti transfrontalieri delle installazioni soggette ad AIA. La novella adegua la terminologia al concetto di installazione, contempla, tra le casistiche dei dati forniti ad altro Stato membro in caso di effetti transfrontalieri, anche le modifiche degli impianti e stabilisce che la documentazione sia resa disponibile al pubblico dello Stato membro interessato per un periodo comunque non inferiore a trenta giorni. È inoltre previsto che siano svolte consultazioni tra Stati e che l'autorità competente non possa concludere la procedura senza tenere nel debito conto le eventuali osservazioni formulate dallo Stato che potrebbe subire effetti significativi.
  L'articolo 25 modifica l'articolo 33 del Testo unico ambientale in materia di tariffe istruttorie e di controllo. In particolare, la novella include ulteriori attività tra quelle coperte dalle tariffe e prevede che le regioni e le province autonome adeguino, con proprio provvedimento, le tariffe e le modalità di versamento applicabili alle istruttorie e ai controlli di rispettiva competenza, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 26 introduce il nuovo articolo 33-bis del Testo unico ambientale, relativo al risarcimento del danno alla salute umana derivante da violazione delle prescrizioni autorizzative, riconoscendo alle persone danneggiate il diritto al risarcimento a carico Pag. 90dei responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
  L'articolo 27 modifica l'articolo 34 del Testo unico ambientale, al fine di consentire l'adeguamento degli allegati VIII-bis, XI, XII e XII-bis alle successive modifiche tecniche adottate in sede unionale.
  L'articolo 28 interviene sull'articolo 213 del Testo unico ambientale, aggiornando i riferimenti normativi e prevedendo che l'AIA sostituisca i titoli all'esercizio delle operazioni di recupero di cui all'articolo 216.
  L'articolo 29 sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'articolo 237-quater del Testo unico ambientale, ridefinendo l'esclusione degli impianti di gassificazione o pirolisi dalla disciplina dell'incenerimento: la previsione è estesa anche ai liquidi prodotti dal trattamento termico e il parametro di raffronto del gas naturale è sostituito da quello dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato, con un'ulteriore condizione per le emissioni diverse da ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri.
  L'articolo 30 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 237-quinquies del Testo unico ambientale, prevedendo l'attuazione, entro il 31 dicembre 2035, di procedure elettroniche di autorizzazione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.
  L'articolo 31 novella l'articolo 237-quaterdecies del Testo unico ambientale, estendendo il monitoraggio delle emissioni degli impianti di incenerimento e coincenerimento anche alle condizioni di esercizio diverse da quelle normali e alle fasi pianificate di avvio e arresto, con stima periodica delle emissioni di diossine e furani (PCDD/F) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili, da evitare o ridurre al minimo.
  L'articolo 32 aggiunge il comma 16-quater all'articolo 273 del Testo unico ambientale, introducendo una disciplina temporanea per gli impianti di combustione esistenti inseriti in piccoli sistemi isolati o microsistemi isolati, che possono differire al 1° gennaio 2030 l'adeguamento ai limiti per anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri, a condizioni rafforzate di controllo e monitoraggio.
  L'articolo 33 sopprime la lettera b) del comma 11 dell'articolo 275 del Codice per dare attuazione all'articolo 1, punto 37), della direttiva 2024/1785/UE, il quale dispone che se un'installazione esistente è sottoposta a una modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.
  L'articolo 34 modifica il comma 3 dell'articolo 298-bis del Testo unico ambientale, relativo alle installazioni che producono biossido di titanio, precisando che il campionamento, l'analisi e il sistema di controllo di qualità del laboratorio che effettua il controllo devono essere conformi alle norme del Comitato europeo di normazione (CEN) ovvero, in mancanza, a norme ISO, nazionali o internazionali equivalenti.
  L'articolo 35 modifica l'allegato VIII alla Parte Seconda del Testo unico ambientale, ampliando il perimetro delle attività soggette ad AIA, estendendo l'AIA, tra l'altro, alla pirolisi, alla laminazione a freddo dell'acciaio, alle presse per fucinatura di grande potenza, alla fabbricazione di batterie su scala di gigafactory, all'estrazione industriale di minerali strategici, alla digestione anaerobica nel trattamento biologico dei rifiuti e all'elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno.
  L'articolo 36 introduce il nuovo allegato VIII-bis alla Parte Seconda del Codice, che individua gli allevamenti di suini e di pollame rientranti nel campo di applicazione del nuovo Titolo III-ter, articolandoli in tre categorie.
  L'articolo 37 sopprime l'allegato X alla Parte seconda del Codice, recante l'elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti, sostituito dal rinvio al più ampio elenco dell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 sul portale delle emissioni industriali.
  L'articolo 38 modifica l'allegato XI alla Parte Seconda del Codice, aggiornando i criteri per la determinazione delle BAT con riferimento, tra l'altro, al minore impiego di sostanze estremamente preoccupanti, agli strumenti digitali, al riutilizzo, alla decarbonizzazione,Pag. 91 alla promozione delle fonti rinnovabili, alla biodiversità e alla tutela della salute umana.
  L'articolo 39 modifica e integra l'allegato XII-bis alla Parte Seconda del Testo unico ambientale, relativo ai criteri per la concessione delle deroghe ai livelli di emissione associati alle BAT. La novella introduce principi sulla valutazione dei costi, dei benefici ambientali e della sproporzione tra costi e benefici, estendendo inoltre i riferimenti ai livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili.
  L'articolo 40 modifica l'allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del Codice, in materia di incenerimento e coincenerimento, prevedendo che campionamento, analisi, taratura dei sistemi automatici di misurazione e assicurazione della qualità siano conformi alle norme CEN e che l'obbligo di assicurazione della qualità si applichi anche al laboratorio che esegue campionamento e analisi.
  L'articolo 41 modifica l'allegato II alla Parte Quinta del Testo unico ambientale, relativo ai grandi impianti di combustione, rafforzando i flussi informativi, anche verso la Commissione europea, in materia di deroghe e provvedimenti, con l'introduzione del riferimento all'adempimento senza indebito ritardo.
  L'articolo 42 modifica l'allegato IV alla Parte Quinta del Testo unico ambientale, escludendo dalla previsione relativa agli allevamenti le installazioni soggette al nuovo Titolo III-ter della Parte Seconda, con funzione di coordinamento tra i due regimi.
  L'articolo 43 reca disposizioni transitorie e finali, anche di natura finanziaria. La disciplina prevede termini differenziati di applicazione delle nuove disposizioni per le installazioni già autorizzate, per quelle che rientrano nel campo di applicazione dell'AIA a seguito delle modifiche all'allegato VIII e per gli allevamenti di cui al nuovo allegato VIII-bis, secondo scaglioni temporali collegati, tra l'altro, al 4 agosto 2024, al 1° luglio 2026, alla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT e all'entrata in vigore delle norme operative.
  L'articolo 44 reca le abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte dallo schema. Sono abrogate disposizioni relative alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata IPPC, i cui contenuti sono trasposti nell'articolo 8-bis del Testo unico ambientale, nonché l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003, in attuazione della modifica della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
  L'articolo 45 reca la clausola di invarianza finanziaria, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, e dall'articolo 43, comma 13.
  In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento, ritiene che il ciclo di audizioni informali che la Commissione svolgerà potrà consentire di acquisire utili elementi informativi nell'istruttoria parlamentare, tenuto conto della complessità dell'atto in esame. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere in esito all'attività istruttoria, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2026.

Pag. 92

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 7 luglio 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.

  Aldo MATTIA (FDI), relatore, segnala come il provvedimento si inserisca nel più ampio quadro degli interventi adottati dal Governo, e in particolare dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a sostegno del comparto agricolo.
  Rammenta, in proposito, che nel corso della legislatura sono stati destinati al settore complessivamente 15 miliardi di euro e che, con il disegno di legge in esame, denominato «Coltiva Italia», vengono stanziati ulteriori 1,1 miliardi di euro, volti a finanziare, tra gli altri, un nuovo piano viticolo italiano, nonché progetti di carattere innovativo, con la previsione di garanzie pubbliche fornite tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a supporto degli operatori del settore.
  Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Marco SIMIANI (PD-IDP), nel preannunciare il voto di astensione del proprio gruppo, ricorda il fondamentale apporto che l'Unione europea ha garantito negli anni al settore agricolo, in particolare attraverso l'erogazione delle significative risorse finanziarie della Politica Agricola Comune (PAC).
  Sottolinea che la gestione di tali risorse debba essere il frutto di scelte condivise, poiché l'agricoltura rappresenta un comparto strategico in grado di incidere su molteplici ambiti, quali l'industria, la salute e l'ambiente. Rileva come il futuro del settore sia strettamente legato ad alcune sfide cruciali, quali la valorizzazione e trasformazione degli scarti agroalimentari, la disciplina degli allevamenti semi-intensivi e l'investimento nelle energie rinnovabili e sottolinea, al riguardo, la necessità di un pieno coinvolgimento degli operatori del settore.
  Ricorda, inoltre, che l'agricoltura rappresenta il 2 per cento del prodotto interno lordo italiano, configurandosi come un settore cruciale anche dal punto di vista occupazionale.
  Ribadisce, infine, il valore centrale delle istituzioni europee, stigmatizzando la postura della maggioranza e del Governo che, al contrario, in passato hanno espresso critiche nei confronti del contributo dell'Unione europea allo sviluppo del settore agricolo.

  Patty L'ABBATE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Simiani, osserva come un'ulteriore sfida per il settore agricolo sia rappresentata dal cambiamento climatico, che rende quanto mai necessario incrementare il sostegno al comparto. Ricorda come tale fenomeno incida negativamente sulle produzioni nazionali, generando di riflesso gravi disagi per i consumatori finali.
  Evidenzia, inoltre, lo stretto legame tra la transizione energetica e lo sviluppo del comparto agricolo. Rileva, al riguardo, che gli elevati costi dei prodotti alimentari derivano anche dal fatto che l'agricoltura sconta ancora una forte dipendenza dal petrolio. Osserva come sia indispensabile promuovere la decarbonizzazione e supportare l'intera filiera, comprese le singole imprese del settore, incentivando strumenti come l'agrivoltaico, che consentirebbe alle aziende agricole di rendersi autonome dall'acquisto di energia da fonti esterne e di abbattere significativamente i propri costi di produzione.
  Ricorda, infine, che la mancata riduzione dei costi interni favorirà inevitabilmente l'importazione dall'estero di prodotti meno cari ma di qualità inferiore, con danni rilevanti per il mercato nazionale. Sottolinea, pertanto, l'esigenza di preservare le produzioni biologiche e di sostenere l'intera filiera, valorizzando il fondamentale apporto degli enti di ricerca, con particolare riferimento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

  Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimentoPag. 93 in esame sia orientato nella giusta direzione del sostegno all'agricoltura, alle aziende agricole e alle filiere tipiche nazionali, chiamate a difendere la propria competitività soprattutto sui mercati internazionali. Evidenzia che il provvedimento reca anche interventi di chiarimento e semplificazione dell'attività agricola, nonché modifiche e aggiornamenti importanti, accompagnati da specifici finanziamenti. Richiama, in particolare, la possibilità di ricorrere all'irrorazione mediante droni, strumenti che possono assicurare maggiore efficacia e un minore impatto ambientale.
  Osserva, tuttavia, che permane una criticità di carattere più generale, non direttamente riconducibile al provvedimento. Rileva infatti che, da un lato, si rende necessario destinare risorse pubbliche al sostegno dell'agricoltura nazionale e delle tipicità italiane, mentre, dall'altro, accordi commerciali come quello tra UE e MERCOSUR rischiano di mettere in difficoltà le produzioni nazionali, esponendole a una competizione non paritaria con prodotti provenienti da aree del mondo nelle quali non vigono le medesime garanzie e tutele e i costi di produzione risultano sensibilmente inferiori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.
C. 1028 Morfino, C. 2109 Iacono e C. 2302 Castiglione.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che è stato svolto un ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in esame.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, propone, come già anticipato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolta la scorsa settimana, di costituire un Comitato ristretto allo scopo di svolgere un'istruttoria sui contenuti delle tre proposte di legge ed elaborare un testo unificato delle stesse da adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Daniela MORFINO (M5S), nel ringraziare il relatore, esprime un orientamento favorevole da parte del suo gruppo sulla proposta di nominare un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di nomina di un Comitato ristretto.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Pag. 94

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
C. 2708 CNEL.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, fa presente che il gruppo FI-PPE ha richiesto l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che sono state presentate 71 proposte emendative (vedi allegato 2) e che alcune di esse presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  A tale ultimo riguardo fa presente che la proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che introduce, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 62-bis, volto a disciplinare le convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue. Ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: gli articoli aggiuntivi Mattia 1.01 e Graziano 1.03, recanti modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di enti di governo nell'ambito del servizio idrico integrato e di disciplina del relativo personale; gli identici articoli aggiuntivi Mattia 1.04 e Zinzi 1.05, recanti modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riscossione della tariffa del servizio idrico integrato; l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 1.06, volto a istituire un fondo per il sostegno e la promozione dei contratti di fiume di cui all'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'articolo aggiuntivo Zinzi 1.07, recante disposizioni per il ripristino ambientale e la riqualificazione dell'area del deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, a seguito della rimozione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi e speciali.
  Avverte che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative testé dichiarata potranno essere presentate entro le ore 10 della giornata di domani, 9 luglio 2026, e che il loro esito sarà comunicato nella prossima seduta di esame.
  Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, di Assorup, dell'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE) e di Lombardini 22, e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli, recanti iniziative urgenti in merito alla disciplina della finanza di progetto a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al diritto di prelazione del promotore.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.