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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2026
707.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 145

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

  La seduta comincia alle 8.35.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 146

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2026.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, comunica che, alla scadenza del relativo termine, non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore.
  Ricorda inoltre che nella seduta del 1° luglio scorso sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, accantonando talune proposte emendative.
  Dà quindi la parola al relatore, deputato Ciocchetti, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 6.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 3.1 e 3.2, Marianna Ricciardi 3.4, Malavasi 3.3, Sportiello 3.5 e Ciani 3.6.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 3.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Furfaro 3.8, Quartini 3.9, Zanella 3.10, nonché sugli identici emendamenti Zanella 3.11, Faraone 3.12 e Di Lauro 3.13.
  Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Malavasi 3.14, Ciani 3.15 e 3.16, Malavasi 3.17 e Ciani 3.18.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 4.1, Ciani 4.2 e Faraone 4.4; invita quindi i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Quartini 4.3 e Gabellone 4.10, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 4.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ciani 4.6.
  Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Filippin 4.8, Ciani 4.9, Girelli 4.11, Furfaro 4.12 e Ciani 4.13, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ciani 4.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 4.15, Zanella 4.16, Malavasi 4.17, Furfaro 4.18, Ciani 4.19, Marianna Ricciardi 4.20, Zanella 4.21, Malavasi 4.22, Ciani 4.23, Furfaro 4.24, Girelli 4.25, Ciani 4.26, 4.27 e 4.28.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Furfaro 4.29 e Montaruli 4.30, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ciani 4.31, sugli identici emendamenti Zanella 4.32 e Malavasi 4.33, nonché sugli emendamenti Furfaro 4.34 e Ciani 4.35.
  Propone l'accantonamento degli emendamenti Zanella 4.36, Patriarca 4.38 e Ciani 4.37.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 4.39 e Malavasi 4.40, nonché sugli identici emendamenti Zanella 4.41 e Girelli 4.42.
  Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Ciani 4.43, sugli identici emendamenti Zanella 4.44 e Filippin 4.45, sull'emendamento Furfaro 4.46, nonché sugli identici emendamenti Zanella 4.47 e Malavasi 4.48.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 4.49 e Zanella 4.50, mentre propone di accantonare l'emendamento 4.51 a sua firma, facendo presente che sul relativo testo sono in corso approfondimenti istruttori con il Governo.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 4.53 e 4.52, sull'emendamento Ciani 4.54, sugli identici emendamenti Zanella 4.55 e Malavasi 4.56, nonché sull'emendamento Malavasi 4.57.
  Propone l'accantonamento degli emendamenti Furfaro 4.58 e Boscaini 4.59, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 4.60 e 4.61 e sugli emendamenti Ciani 4.62, Zanella 4.63, Furfaro 4.64, Girelli 4.65 e Ciani 4.66 e 4.68.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Filippin 4.69 e sull'emendamento Zanella 4.70, a condizione che venga riformulato nel medesimo testo dell'emendamento Filippin 4.69.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Boscaini 4.71, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ciani 4.72; invita quindi i presentatori al ritiro dell'articoloPag. 147 aggiuntivo Patriarca 4.01, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 5.3, sugli identici emendamenti Zanella 5.4 e Malavasi 5.5, nonché sugli emendamenti Ciani 5.6 e Zanella 5.7.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boscaini 5.8 e Furfaro 5.9, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 5.10, Filippin 5.11, Ciani 5.13 e Malavasi 5.14: invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Boscaini 5.15, esprimendo altrimenti parere contrario.
  Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Ciani 5.16, Furfaro 5.17, Malavasi 5.18, Zanella 5.19, Ciani 5.20, Filippin 5.21, Sportiello 5.23, Ciani 5.24 e sugli articoli aggiuntivi Di Lauro 5.01, Malavasi 5.02 e Furfaro 5.03.
  Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 6.1, 6.2 e 6.3, nonché sugli emendamenti Zanella 6.4 e Girelli 6.5.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Filippin 6.6, nonché degli identici emendamenti Marianna Ricciardi 6.7 e Zanella 6.8; esprime infine parere contrario sugli emendamenti Quartini 6.9, Ciani 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Ciani 3.7, Zanella 4.36, Patriarca 4.38, Ciani 4.37, 4.51 del relatore, Furfaro 4.58, Boscaini 4.59 e 4.71, dell'emendamento Filippin 6.6, nonché degli identici emendamenti Marianna Ricciardi 6.7 e Zanella 6.8.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se siano stati definiti i pareri sulle proposte emendative accantonate nella scorsa seduta.
  Chiede altresì alla presidenza una breve sospensione della seduta al fine di procedere alle necessarie valutazioni e interlocuzioni informali alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, accede alla richiesta del deputato Ciani e sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 8.45, è ripresa alle 8.55.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative accantonate nella seduta del 1° luglio scorso.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, alla luce degli elementi istruttori pervenuti, esprime parere favorevole sull'emendamento Vietri 1.23, nonché sugli emendamenti Malavasi 1.11 e Filippin 1.29, a condizione che siano entrambi riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Vietri 1.23.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.11. Dichiara, invece, di non accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Filippin 1.29, di cui è cofirmataria, ritenendo che la proposta emendativa abbia un perimetro più ampio rispetto all'emendamento Vietri 1.23.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Vietri 1.23 e Malavasi 1.11, come riformulato nel medesimo testo dell'emendamento Vietri 1.23 (vedi allegato 2). Respinge, quindi, l'emendamento Filippin 1.29.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua firma, osserva Pag. 148come la proposta emendativa intervenga su una disposizione del provvedimento particolarmente delicata, relativa all'individuazione e alla procedura di riconoscimento della figura del caregiver familiare.
  Sottolinea come già i primi commi dell'articolo 3 del testo del provvedimento affrontino profili sensibili, anche con riferimento alla tutela dei minori e all'autodeterminazione della persona assistita.
  Fa presente, peraltro, che anche le ulteriori proposte emendative a sua prima firma riferite all'articolo 3 sono volte a definire i parametri per l'individuazione del caregiver familiare, oltre che chiarire le modalità con cui può essere espressa la volontà della persona assistita. Evidenzia come la ratio di tali proposte emendative sia quella di circoscrivere maggiormente la platea dei caregiver familiari, al fine di evitare un ampliamento eccessivo che rischierebbe di depotenziare gli interventi economici previsti dal provvedimento.
  In proposito, sottolinea l'esigenza di concentrare l'attenzione sui caregiver familiari conviventi e sui casi di maggiore gravità della persona assistita, pur senza escludere altre situazioni meritevoli di tutela.
  Osserva, infine, che l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 3.7 appare non pienamente coerente con il parere contrario espresso sull'emendamento in esame e su altre proposte emendative presentate dal proprio gruppo che presentano una ratio comune.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI, nel precisare che il profilo dell'autodeterminazione della persona assistita costituisce un elemento essenziale del provvedimento, rileva che proprio tale principio è alla base della disciplina delle modalità di individuazione del caregiver contenuta nel disegno di legge.
  Osserva, pertanto, che l'emendamento Ciani 3.1, incidendo su tale aspetto, risulta contrario allo spirito del provvedimento, in quanto rimette tale individuazione al sistema integrato dei servizi regionali, limitando il riconoscimento a un solo caregiver convivente per ciascuna persona assistita.
  Con riferimento all'emendamento Ciani 3.7, precisa che il relativo accantonamento è finalizzato a consentire un'ulteriore riflessione sul caso specifico dei genitori caregiver.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 3.1.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.2 a sua firma, sottolinea l'opportunità di sopprimere, nel testo del provvedimento in esame, la disposizione che consente alla persona assistita di indicare fino a un massimo di tre caregiver familiari.
  Pur sottolineando infatti l'importanza del rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, rileva come sovente quest'ultima presenti un grado di non autosufficienza molto severo.
  In tale contesto evidenzia la problematicità che può derivare dall'individuazione di figure di caregiver differenziate.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, nel confermare il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame, ribadisce l'opportunità di una disposizione che consenta, tramite la facoltà della persona assistita di individuare più caregiver, di prevedere forme di tutela differenziate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciani 3.2 e Marianna Ricciardi 3.4.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.3 a sua prima firma, chiede chiarimenti circa la scelta di prevedere, nel provvedimento in esame, il limite del numero massimo di tre caregiver e, in particolare, se un'analoga disciplina sia già prevista dalle leggi regionali approvate in materia.
  Pur condividendo, infatti, l'obiettivo di prevedere forme di tutela differenziate nei confronti della persona assistita, consentendole di indicare una pluralità di caregiver, rileva come tale obiettivo sarebbe meglio realizzabile attraverso l'individuazione della figura del caregiver principale, anziché indicando a priori il numero delle figure assistenziali.

Pag. 149

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI, nel rilevare come il provvedimento in esame preveda forme di tutela differenziate in relazione alle varie figure di caregiver, con particolare riferimento alla figura del caregiver prevalente convivente, evidenzia come l'indicazione di un numero massimo di caregiver sia necessaria anche al fine di circoscrivere la platea di destinatari delle misure – anche di natura economica – previste dal disegno di legge.
  Rileva, infine, come il testo del provvedimento sia stato definito all'esito dei confronti svoltisi in seno al Tavolo tecnico, cui hanno preso parte anche numerosi rappresentanti delle regioni.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 3.3, ribadisce la necessità di individuare, nel provvedimento in esame, la figura del caregiver principale.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI evidenzia che il provvedimento in esame disciplina la figura del caregiver prevalente convivente, prevedendo forme di tutela differenziate rispetto alle altre tipologie di caregiver.
  Rilevando inoltre come l'individuazione di più figure assistenziali costituisca un'ulteriore tutela per la persona assistita, ribadisce la necessità di individuare il perimetro di destinatari del provvedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 3.3.

  Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sportiello 3.5 di cui è cofirmatario, rileva l'importanza di prevedere che, nel caso in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica ed il caregiver familiare sia indicato dall'amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore, l'indicazione del caregiver sia fatta non solo, come già previsto dal provvedimento in esame, tenendo conto, della volontà della persona assistita, ma anche avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita dell'assistito medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Sottolinea, infatti, come ciò sia necessario ai fini del rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sportiello 3.5, Ciani 3.6, Furfaro 3.8 e Quartini 3.9.

  Marco FURFARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.10.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 3.10, nonché gli identici emendamenti Zanella 3.11, Faraone 3.12 e Di Lauro 3.13.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.14 a sua prima firma, rileva l'importanza di esplicitare, nel provvedimento in esame, che la figura del caregiver principale sia individuata espressamente anche all'interno del piano assistenziale individualizzato (PAI), in relazione al quale il caregiver principale dovrebbe avere un ruolo centrale.
  Reputa che l'emendamento in questione consentirebbe, inoltre, di chiarire che le attività previste dagli emendamenti Malavasi 1.11 e Vietri 1.23, testé approvati dalla Commissione, debbano essere svolte dal caregiver principale.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 3.14, Ciani 3.15 e 3.16.

  Marco FURFARO (PD-IDP) illustra l'emendamento Malavasi 3.17, di cui è cofirmatario, sottolineando come esso sia volto a colmare una lacuna presente nel testo del disegno di legge, che non reca, infatti, un'apposita disciplina per i casi in cui il caregiver sia temporaneamente impossibilitato a prestare la propria attività di assistenza. In proposito, ritiene necessario disciplinare le modalità di sostituzione del caregiver, in particolare nei casi in cui l'impossibilità sia dovuta a condizioni di salute o allo stato di burnout del medesimo, al fine di garantire la continuità assistenziale.
  Chiede quindi chiarimenti circa le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame.

Pag. 150

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI evidenzia come la continuità assistenziale debba senz'altro ritenersi un obiettivo prioritario. Reputa, tuttavia, altrettanto essenziale garantire l'autodeterminazione dell'assistito, mentre l'emendamento Malavasi 3.17 demanda al caregiver la facoltà di proporre il nominativo del suo sostituto.

  La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 3.17.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.18 a sua prima firma, osserva come troppo spesso, al compimento della maggiore età, le tutele apprestate dall'ordinamento nei confronti dei figli con disabilità siano fortemente ridotte, anche a fronte del persistente bisogno di assistenza, cura e sostegno che caratterizza la loro condizione. Pur riconoscendo come la proposta emendativa in esame rechi modifiche assai significative al Titolo XII del libro I del codice civile, che disciplina le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, sottolinea la necessità di introdurre misure finalizzate a garantire una continuità assistenziale e una protezione giuridica che non cessino bruscamente con la maggiore età, ma che si adeguino alle reali e permanenti necessità del nucleo familiare.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciani 3.18 e Malavasi 4.1.

  Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.2 a sua prima firma, volto a istituire presso l'INPS il Registro nazionale dei caregiver familiari.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.2.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 4.4.

  La Commissione respinge l'emendamento Faraone 4.4.

  Antonio Maria GABELLONE (FDI) ritira l'emendamento 4.10 a propria firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Quartini 4.3.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 4.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanella 4.5 e approva l'emendamento Ciani 4.6 (vedi allegato 2).

  Marco FURFARO (PD-IDP) illustra l'emendamento Filippin 4.8, di cui è cofirmatario, il quale inserisce, nell'ambito della previsione relativa al riconoscimento del caregiver familiare mediante una piattaforma informatica gestita dall'INPS, un espresso richiamo al decreto legislativo n. 222 del 2023, recante disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, e alla normativa di recepimento dell'European accessibility act.
  Domanda, quindi, chiarimenti circa le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI fa presente che i riferimenti normativi contenuti nell'emendamento Filippin 4.8 non appaiono pertinenti rispetto alla piattaforma informatica dell'INPS, considerato che l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni è disciplinata dalla legge n. 4 del 2004 e dalle Linee guida emanate dall'AgID.

  La Commissione respinge l'emendamento Filippin 4.8.

  Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.9 a sua firma, volto a specificare che il riconoscimento del caregiver familiare attraverso la piattaforma dell'INPS debba essere inteso come presa in carico amministrativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.9.

Pag. 151

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.11 a sua prima firma, volto a prevedere che l'INPS renda accessibili i propri servizi ai sensi del decreto legislativo n. 222 del 2023.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Girelli 4.11, per le medesime motivazioni testé esposte in relazione all'analogo emendamento Filippin 4.8.

  La Commissione respinge l'emendamento Girelli 4.11.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.15 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana la Commissione ha proseguito l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge, votando sino all'emendamento Girelli 4.11.
  Fa presente che si riprenderà l'esame dall'emendamento Furfaro 4.12.

  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.12, sottolinea come la proposta emendativa si proponga di valorizzare il ruolo dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari nella predisposizione del piano assistenziale individuale e del progetto di vita.
  Fa presente come l'emendamento in esame, non ponendosi in contrasto con l'impianto del provvedimento, introduca un elemento ulteriore di tutela, anche al fine di intercettare eventuali situazioni di difficoltà o di disagio che possono manifestarsi nell'attività di assistenza.
  Evidenzia infatti che, nell'ambito del progetto di vita, non devono essere considerate soltanto la figura del caregiver e le attività familiari, ma anche le prestazioni di supporto che possono essere assicurate dai servizi sociali e socio-sanitari. Ritiene, pertanto, che la proposta emendativa possa contribuire a costruire un perimetro più ampio di tutele, valorizzando le competenze e le professionalità presenti nei servizi assistenziali territoriali.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI fa presente che i contenuti del progetto di vita sono già disciplinati dal decreto legislativo n. 62 del 2024 e che, pertanto, la loro definizione analitica esula dall'oggetto del provvedimento in esame.
  Rileva, inoltre, che il progetto di vita e il piano assistenziale individuale sono riferiti alla persona assistita e non possono contenere, al loro interno, tutti gli aspetti relativi al supporto del caregiver.
  Sottolinea, infatti, che il provvedimento in esame è volto a riconoscere, definire e sostenere la figura del caregiver familiare, individuandone caratteristiche, misure e forme di supporto. Evidenzia, tuttavia, come nel progetto di vita o nel piano assistenziale individuale possono essere indicati i carichi di lavoro che concorrono a definire il ruolo del caregiver, il quale non è individuato dal progetto di vita, ma dalla persona assistita.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.12.

Pag. 152

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.13, fa presente come la proposta emendativa intervenga sulla procedura di individuazione del caregiver familiare. Osserva infatti che tale procedura, così come configurata dal provvedimento in esame, presenta alcuni profili problematici, soprattutto con riferimento alle persone con disabilità che possono incontrare difficoltà nell'attivazione dell'istanza telematica. Sottolinea, quindi, che l'emendamento in esame propone di consentire l'avvio della procedura anche da parte dei servizi sociali o sanitari di prossimità della persona con disabilità. Ritiene infatti che tali soggetti, conoscendo la situazione personale e assistenziale dell'interessato, possano utilmente supportare l'attivazione del procedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.13 e approva l'emendamento Ciani 4.14 (vedi allegato 2). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciani 4.15 e Zanella 4.16.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.17, fa presente come la proposta emendativa si proponga di semplificare le procedure necessarie per l'individuazione del caregiver. Evidenzia, infatti, come l'attivazione dell'istanza telematica da parte della persona assistita possa risultare complessa, soprattutto nei casi di persone anziane, non autosufficienti o comunque in condizioni di fragilità. Ritiene, infatti, che sarebbe opportuno prevedere il supporto delle associazioni di persone con disabilità, nonché dei punti unici di accesso presenti nelle Case di comunità, coordinando i diversi livelli normativi che intervengono sulla medesima materia. Ritiene, pertanto, che la possibilità di avvalersi del supporto di reti associative possa valorizzare il Terzo settore e, al tempo stesso, rendere effettivo l'accesso alla procedura di individuazione del caregiver.
  Chiede, quindi, di valutare l'accantonamento dell'emendamento in esame, al fine di poter svolgere un'ulteriore riflessione su tale argomento.

  Paolo CIANI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Malavasi 4.17, osserva che la procedura per l'individuazione del caregiver riguarda spesso persone anziane, malate, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.
  Sottolinea come, in tali casi, il divario digitale può rendere particolarmente complessa l'attivazione autonoma dell'istanza telematica. Evidenzia dunque che, in assenza di una disciplina chiara, la persona assistita potrebbe essere costretta ad affidarsi informalmente a soggetti terzi, con potenziale compromissione di dati personali.
  Fa presente che la possibilità di ricorrere al supporto di associazioni riconosciute o dei Punti unici di accesso presso le Case di comunità consentirebbe di individuare luoghi e soggetti qualificati, nei quali operano professionalità sanitarie e sociali capaci di garantire adeguata assistenza ove necessario.

  Luana ZANELLA (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Malavasi 4.17, si associa alle considerazioni testé svolte dai colleghi. In particolare, sottolinea come l'accesso alla procedura di individuazione del caregiver debba essere facilitato e concretamente garantito. Osserva, infatti, che anche una disciplina chiara possa perdere efficacia qualora l'accesso al servizio presenti ostacoli pratici, soprattutto per le persone anziane.
  Fa presente che il tema riguarda una popolazione destinata a divenire sempre più anziana, spesso con limitate competenze digitali e con risorse personali ed economiche ridotte.

  Carmen DI LAURO (M5S), intervenendo sull'emendamento Malavasi 4.17, sottolinea come anche il successivo emendamento Marianna Ricciardi 4.20 si ponga nella medesima prospettiva, prevedendo che l'istanza possa essere presentata, oltre che tramite associazioni di persone con disabilità, anche tramite i CAF, presenti capillarmente sul territorio nazionale e ancora oggi punto di riferimento per molti cittadini.
  Osserva che il coinvolgimento di tali soggetti potrebbe contribuire a superare gli Pag. 153ostacoli richiamati nel dibattito, facilitando l'accesso alla procedura di individuazione del caregiver.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI, replicando alle considerazioni dei deputati intervenuti, sottolinea come il coinvolgimento dei Punti unici di accesso e delle Case di comunità nella gestione delle procedure informatiche rischierebbe di determinare un carico eccessivo per tali enti, già gravati da numerose competenze.
  Sottolinea, inoltre, come tale previsione imporrebbe di riaprire un confronto con gli enti territoriali su aspetti già oggetto di accordo.
  Evidenzia, inoltre, come la possibilità di ricorrere ai CAF comporterebbe un servizio gratuito per il cittadino, ma non per lo Stato, che dovrebbe farsi carico del costo dell'erogazione del servizio.
  Sottolineando, infine, come il tema concernente le modalità di presentazione dell'istanza telematica meriti un'attenta ponderazione, manifesta la propria disponibilità ad accantonare gli emendamenti Malavasi 4.17 e Marianna Ricciardi 4.20.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, concorde il relatore e il rappresentante del Governo, dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Malavasi 4.17 e Marianna Ricciardi 4.20.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Furfaro 4.18, Ciani 4.19 e Zanella 4.21.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.22, sottolinea come l'istituzione della figura del caregiver non debba comportare una sostituzione o una riduzione delle tutele garantite dai servizi sociali, socio-assistenziali o socio-sanitari, né comportare l'erogazione di prestazioni che rientrano nella responsabilità di questi ultimi.
  Ritiene, infatti, che la figura del caregiver familiare debba integrare e valorizzare l'intervento dei servizi sociali, socio-assistenziali o socio-sanitari, contribuendo alla costruzione di un contesto di vita inclusivo, solidale e umano, anche in qualità raccordo tra la persona assistita e la rete dei servizi socio-assistenziali. Evidenzia, quindi, l'opportunità di esplicitare tale principio nel testo del provvedimento, al fine di evitare fraintendimenti sulla natura e sui limiti del ruolo del caregiver familiare.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI fa presente che l'integrazione del caregiver nella rete di servizi è già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento, come integrato dagli identici emendamenti Malavasi 1.11 e Vietri 1.23, approvati nella seduta antimeridiana. Ritiene, pertanto, che il testo del provvedimento prenda già adeguatamente in considerazione la distinzione tra tutele socio-assistenziali e il ruolo e le funzioni svolte dal caregiver, assicurando il mantenimento delle esistenti forme di tutela e assistenza.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 4.22, sottolinea come l'integrazione del caregiver tra reti formali e informali, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento non esaurisce il tema posto dall'emendamento in esame, che riguarda invece la necessità di chiarire che il riconoscimento del caregiver familiare non può comportare la riduzione o il venir meno dei servizi già previsti per la persona assistita.
  Fa presente, infatti, che tale precisazione non intende modificare l'impianto del provvedimento, ma rafforzarne la corretta applicazione, prevenendo il rischio che, in alcuni territori, la presenza del caregiver possa essere impropriamente utilizzata per limitare l'erogazione di prestazioni sociali, socio-assistenziali o socio-sanitarie.
  Ritiene, pertanto, opportuno esplicitare nel testo del provvedimento che il caregiver si integra con la rete dei servizi già erogati, senza sostituirsi ad essi né determinando la riduzione degli interventi spettanti alla persona assistita.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Malavasi 4.22 e Ciani 4.23.

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  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.24 a sua prima firma, rileva come lo stesso sia finalizzato a sopprimere dal testo del provvedimento in esame il criterio – necessario in caso di caregiver non convivente – della residenza nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita.
  Rileva infatti come tale criterio, privilegiando il vincolo geografico anziché quello dell'attività concreta di cura, rischi di escludere ingiustificatamente molti caregiver dal perimetro applicativo del provvedimento in esame.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI rileva preliminarmente come la proposta emendativa in esame sia volta a modificare anche altre disposizioni del provvedimento. Ravvisando inoltre la necessità di indicare dei parametri certi al fine di individuare il perimetro della normativa in esame, rileva che il criterio della vicinanza sia conforme alla ratio del provvedimento. Pur ribadendo la necessità del criterio in questione, fa presente altresì che ulteriori emendamenti volti a modificare la misura della distanza dal comune di residenza della persona assistita sono stati accantonati al fine di consentire ulteriori valutazioni circa la definizione della stessa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Furfaro 4.24 e Girelli 4.25.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.26 a sua firma, sottolinea l'importanza di sostituire, nella procedura per il riconoscimento del caregiver familiare, il termine «persona assistita» con quello di «persona con disabilità», considerata la distinzione concettuale sottesa a tali termini.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI rileva come la ratio sottesa alla scelta terminologica del provvedimento in esame sia quella di ricomprendere, nel perimetro applicativo del disegno di legge, non soltanto le persone con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992, ma anche le persone titolari dell'indennità di accompagnamento e gli anziani non autosufficienti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciani 4.26, 4.27 e 4.28.

  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.29 a sua prima firma, osserva come la riformulazione proposta preveda l'integrazione del progetto di vita, del PAI o degli altri eventuali piani di intervento con l'individuazione del caregiver familiare e del relativo carico assistenziale entro il termine di un anno. In proposito, sottolinea l'opportunità di prevedere un termine più breve, invitando il relatore e il rappresentante del Governo ad un supplemento di riflessione sul punto.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI evidenzia come la proposta di nuova formulazione preveda anche che l'integrazione sia in ogni caso effettuata in occasione della prima rivalutazione prevista dalla pianificazione, anche ove essa avvenga in un momento antecedente rispetto al termine di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento. Rileva come quello di un anno sia comunque un termine congruo per la persona assistita, anche al fine di individuare la figura del proprio caregiver.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, rilevando preliminarmente come quello di un anno sia un termine adeguato, in quanto garantisce una maggiore flessibilità nell'eventuale integrazione dei suddetti piani di intervento, dichiara in ogni caso la propria disponibilità a valutare un accantonamento degli emendamenti in esame.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, concorde il relatore e il rappresentante del Governo, dispone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Furfaro 4.29 e Montaruli 4.30.Pag. 155
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
Atto n. 415.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 agosto 2026 e che, tuttavia, allo stato attuale la richiesta di parere non è corredata del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Governo, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Carlo MACCARI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo relativa all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti della Commissione europea numeri 1644 e 1646 del 2022, recata dagli articoli 1 e 28 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).
  Rammenta che i richiamati regolamenti hanno modificato e integrato la disciplina dell'Unione europea già vigente in materia di controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sulla presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale. Segnala che il termine per l'esercizio della delega scade il 10 ottobre 2026.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, che consta di 8 articoli, fa presente che l'articolo 1 indica la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini, valide ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 3 disciplina sia il Piano nazionale residui (PNR) – concernente, secondo la definizione di cui all'articolo 2, l'esecuzione dei controlli ufficiali negli alimenti di origine animale, negli animali vivi, nei loro tessuti, fluidi biologici ed escrementi e nell'acqua di abbeveraggio, per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate – sia le attività di Extrapiano, che ai sensi dell'articolo 2 costituiscono controlli mirati e aggiuntivi, attivati per specifiche esigenze nazionali o locali, nell'ambito del PNR.
  Più in particolare, ai sensi del comma 1 il PNR si articola, a sua volta, in tre piani: il Piano mirato, basato sul rischio e consistente nel campionamento di animali destinati alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale prodotti in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione Pag. 156europea; il Piano di sorveglianza, basato su un campionamento casuale di prodotti di provenienza nazionale e unionale; il Piano Paesi terzi, basato sul rischio e volto a verificare la conformità alla legislazione dell'Unione europea sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate e la conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi.
  Il comma 2 rinvia, per l'elenco delle sostanze farmacologicamente attive da ricercare negli animali destinati alla produzione di alimenti e negli alimenti di origine animale, all'allegato I del richiamato regolamento delegato (UE) 2022/1644, mentre i commi 3, 4 e 5 recano ulteriori norme concernenti i tre suddetti Piani facenti parte del PNR. Il comma 6 prevede inoltre che le attività di Extrapiano possano essere pianificate dal Ministero della salute, oltre che dalle regioni (o dalle province autonome di Trento e di Bolzano).
  Il comma 7 precisa che le attività di cui alla disposizione in esame sono pianificate e rendicontate nel Sistema informatico NSIS/RaDISAN gestito dal Ministero della salute, mentre il comma 8 dispone che, ai fini dell'attività di ricerca di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).
  L'articolo 4 individua nel Ministero della salute l'autorità centrale competente responsabile della predisposizione, dell'organizzazione e del coordinamento del PNR, elencando le funzioni ad esso assegnate, tra cui l'aggiornamento annuo del PNR e l'elaborazione di indicazioni operative, intese ad assicurare l'omogeneità dell'applicazione della disciplina in oggetto sul territorio nazionale.
  Si prevede che per lo svolgimento di tali attività il Ministero della salute si avvalga della collaborazione di un gruppo di lavoro permanente, denominato «Gruppo residui», che svolge funzioni di supporto e consultive, composto da tredici componenti, tra cui due esperti dell'Istituto superiore di sanità e tre rappresentanti del Ministero della salute.
  L'articolo 5 prevede che i campioni inerenti alle rilevazioni di cui alla presente disciplina siano analizzati dagli Istituti zooprofilattici sperimentali o, in casi particolari, da altri laboratori individuati dal Ministero della salute. Le analisi sono svolte in conformità alle indicazioni del PNR e alle richiamate indicazioni operative ministeriali, oltre che nel rispetto della normativa unionale e nazionale.
  L'articolo 6 disciplina le attività relative ai casi di sospetta o accertata non conformità alla disciplina in oggetto. In particolare, nelle ipotesi di accertata non conformità, l'autorità competente (azienda sanitaria locale o Ministero della salute o regione o provincia autonoma) intraprende le azioni necessarie al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità, stabilire le responsabilità dell'operatore e assicurare che quest'ultimo ponga rimedio e impedisca il ripetersi delle violazioni. Inoltre, nelle ipotesi di sospetta o accertata non conformità relative a sostanze farmacologicamente attive in animali vivi o prodotti di origine animale, l'autorità competente deve effettuare la relativa segnalazione alle amministrazioni individuate dal comma 2 della disposizione in esame.
  L'articolo 7 reca norme abrogative, in coordinamento con precedenti disposizioni dello schema, mentre l'articolo 8 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.55.

7-00388 Bagnasco e 7-00394 Marianna Ricciardi: Misure volte a garantire la gratuità delle cure medichePag. 157 per i superstiti della tragedia di Crans-Montana e a promuovere l'inserimento della «malattia da ustione» nei livelli essenziali di assistenza.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 3 giugno 2026.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Marianna Ricciardi 7-00394, che sarà discussa congiuntamente alla risoluzione a prima firma del deputato Bagnasco, in quanto vertente sulla stessa materia.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.