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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2026
707.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 160

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 9.

DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
C. 2988 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 161

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FdI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2988, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Ricorda che il provvedimento reca disposizioni urgenti volte, da un lato, a provvedere alle azioni preordinate al rispetto degli impegni assunti a garanzia della candidatura italiana ai grandi eventi sportivi che l'Italia è in procinto di ospitare e, dall'altro, a supportare la pratica sportiva di base, nonché di garantire il pieno e corretto funzionamento degli organismi sportivi e degli enti che ne vigilano l'operato.
  Avendo riguardo al perimetro di competenza della Commissione e rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala che l'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, disciplina l'applicazione dei rimborsi IVA a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea nell'ambito dell'evento «America's Cup – Napoli 2027».
  Nello specifico, si consente ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arti e professioni stabiliti in Stati extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia di accedere, anche in assenza di reciprocità, alla procedura semplificata di rimborso dell'IVA, limitatamente all'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale e che siano necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla «38ª edizione dell'America's Cup – Napoli 2027».
  Con riguardo all'aspetto dei rimborsi IVA indipendenti da condizioni di reciprocità, osserva, come emerge dalla relazione illustrativa, che non si rilevano criticità dal punto di vista della compatibilità con la normativa unionale. Infatti, la tredicesima direttiva del Consiglio del 17 novembre 1986, sulle modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, ossia la direttiva 17 novembre 1986, n. 86/560/CEE, stabilisce all'articolo 2, paragrafo 2, che gli Stati membri possono subordinare il rimborso alla concessione da parte degli Stati terzi di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari. Pertanto, evidenzia che la normativa sovranazionale consente ai singoli Stati membri a ricorrere al principio di reciprocità, senza tuttavia obbligandoli.
  Inoltre, sempre come emerge dalla relazione illustrativa, fa presente che la disposizione è finalizzata a favorire la partecipazione di operatori economici esteri all'organizzazione e allo svolgimento dell'America's Cup, assicurando la neutralità dell'imposta in coerenza con il principio di territorialità e con le regole comuni in materia di IVA. In particolare vi si afferma che la deroga alla condizione di reciprocità, di carattere temporaneo e limitata all'ambito oggettivo e soggettivo dell'evento, risponde all'esigenza di garantire uniformità di trattamento tra operatori dell'Unione europea e operatori di Paesi terzi, evitando discriminazioni che potrebbero ostacolare la realizzazione delle attività connesse alla manifestazione.
  Rileva per inciso che la documentazione predisposta dagli Uffici fa opportunamente notare come, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si intendano abrogate, in quanto trasfuse nelle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta su valore aggiunto).
  L'articolo 4, recante norme in materia di assunzioni a tempo determinato in vista dell'America's Cup Napoli 2027, al comma 7 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti de minimis, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze dell'evento. Precisa, inoltre, che l'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni Pag. 162contributive previsti dalla normativa vigente. La norma quindi prevede che resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.
  Si sofferma in particolare sull'articolo 11, che disciplina la validità della carta d'identità cartacea nell'ambito dei rapporti contrattuali e nelle more del rilascio del documento in formato digitale, con ciò incidendo su materia che è anche di rilievo unionale. Al comma 1, l'articolo dispone sulla validità della carta d'identità cartacea utilizzata dalle parti contraenti, a fini identificativi. Per i rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, il documento in formato cartaceo si ritiene valido fino alla scadenza prevista all'atto di emissione. Il comma 2 prevede che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, quale documento di identità, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. I commi 3 e 4 disciplinano l'ipotesi di un documento provvisorio: in particolare, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio avente validità non superiore a sei mesi e non rinnovabile. Il documento provvisorio costituisce titolo valido per l'espatrio ma comunque, all'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
  Ribadisce che la materia è oggetto di disciplina unionale. Rileva, infatti, il regolamento (UE) 2025/1208, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione. In ottemperanza al citato regolamento, tutti i documenti d'identità in formato cartaceo cesseranno di avere validità a partire dal 3 agosto 2026 (articolo 5, paragrafo 2).
  Sottolinea, tuttavia, che la proroga disposta dal decreto in esame ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 appare compatibile con la disciplina unionale se si considera che il regolamento del 2025 è applicabile alle «carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini [...] e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione» (articolo 1) e dunque è volto a disciplinare l'utilizzo delle carte d'identità a fini transfrontalieri. Ritiene condivisibili, infatti, le considerazioni svolte dalla relazione illustrativa secondo la quale la disposizione in esame salvaguarda soltanto gli effetti della funzione di riconoscimento nel territorio nazionale attribuita anche ad altri documenti considerati equipollenti alla carta d'identità (come ad esempio la patente) e che resta, quindi, esclusa la facoltà di utilizzo dell'uscita dal territorio nazionale, benché la carta sia stata rilasciata originariamente con validità per l'espatrio. La stessa relazione precisa che l'espressa esclusione della validità ai fini dell'espatrio implica che l'uso che potrà farsi del documento cartaceo esula dal campo di applicazione del citato regolamento europeo che all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delimita il proprio ambito di applicazione, per quanto concerne le carte d'identità, «alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE», la quale, con tale articolo, disciplina il diritto di uscita di ogni cittadino dell'Unione europea nell'ambito del più generale diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
  Per quanto riguarda i documenti provvisori di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 11 del decreto, rammenta che è lo stesso regolamento del 2025 a precisare che esso non si applica ai documenti di identificazione rilasciati a titolo provvisorio Pag. 163aventi un periodo di validità pari o inferiore a sei mesi (articolo 2, paragrafo 2) e pertanto i documenti di identità provvisori rilasciabili in caso di urgenza e non rinnovabili esulano dalla disciplina unionale.
  Alla luce della disamina svolta, non riscontrando elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2772, approvata dal Senato, e abb., recante Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
  Fa presente che il provvedimento si compone di un unico articolo, formato da quattro commi.
  Il comma 1 interviene sull'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, recante legge quadro sulle aree protette, al fine di modificare l'elenco delle aree marine protette (AMP), includendovi anche l'Isola di Capri. Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta così introdotta. Il comma 3 e il comma 4 recano le disposizioni finanziarie.
  Non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessia AMBROSI (FdI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2670, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Evidenzia che il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche dell'Unione europea volte a rafforzare la competitività del settore agricolo e la resilienza delle filiere agroalimentari, nel rispetto delle regole del mercato interno e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L'esame della XIV Commissione è pertanto finalizzato a verificare la coerenza delle disposizioni con l'ordinamento dell'Unione europea.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva innanzitutto che l'articolo 2, ai commi da 3 a 7, introduce a favore delle imprese agroalimentari un credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento.
  In particolare, il comma 4 stabilisce che le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Più precisamente, le disposizioni contenute nel comma 1 acquistano efficacia dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Per tale motivo si rende necessario adempiere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato, all'obbligo di preventiva notifica. A tal fine, la norma stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Pag. 164quale ministero competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo, provveda agli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure agevolative.
  L'articolo 3 prevede contributi a sostegno degli investimenti per la produzione di carne bovina sul territorio nazionale, anche al fine di aumentare il numero degli allevamenti per la linea vacca-vitello. Il comma 3 stabilisce che i contributi erogati sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni individuate dalle disposizioni europee sugli aiuti «de minimis» (regolamento (UE) n. 1408/2013 e regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023). Il comma 3-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che i contributi di cui alla lettera e) – finalizzati alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera possono essere concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
  Anche l'articolo 5, che stanzia 50 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028, per l'attuazione di un Piano che includa investimenti sia per i reimpianti e le riconversioni tramite varietà di olivo che possiedono caratteristiche specifiche di resistenza a patogeni o a condizioni ambientali avverse, sia per le riconversioni verso altre colture, richiama espressamente il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 6 contiene misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie, prevedendo che le disposizioni del presente articolo si applichino nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa europea – di cui ai regolamenti (UE) n. 1408/2013, n. 2023/2831 e n. 717/2014 – sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
  L'articolo 8 – che introduce un nuovo articolo 16-bis alla legge 28 luglio 2016, n. 154 – dispone in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA: la disposizione stabilisce che possano partecipare alla procedura competitiva relativa all'accesso ai giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA i cittadini italiani o di altro Paese appartenente all'UE o i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La disposizione appare pienamente coerente con i principi europei di non discriminazione e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione, favorendo al contempo il ricambio generazionale nel settore agricolo.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di recupero produttivo e valorizzazione di terreni abbandonati e silenti anche attraverso l'istituzione della «Banca comunale delle terre» e richiama, ai fini dell'individuazione dei terreni abbandonati, le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. La misura contribuisce inoltre alla valorizzazione delle aree rurali attraverso il recupero di superfici agricole inutilizzate, in linea con gli obiettivi europei di sviluppo sostenibile del territorio.
  L'articolo 13 autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione parziale o totale all'interno degli stabilimenti enologici e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un circuito separato, chiuso e monitorato. Sottolinea che le disposizioni in esame consentono inoltre un puntuale coordinamento della normativa nazionale con la più recente disciplina europea del settore vitivinicolo, assicurando maggiore certezza giuridica agli operatori.
  Sul punto, ricorda che l'incremento della domanda e la conseguente richiesta di una regolamentazione del settore hanno condotto all'adozione del regolamento (UE) 2021/2117 anche al fine di stabilire regole e standard per la produzione e la commercializzazione di vini dealcolati nell'Unione Europea, stabilendo le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e di definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione. In base al citato Pag. 165regolamento, ricorda che si intende «dealcolizzato» il vino con un tasso di alcole non superiore a 0,5 per cento di volume, mentre «parzialmente dealcolizzato» il vino con un tasso alcolometrico compreso tra 0,5 per cento e inferiore al titolo effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione (8,5-9 per cento). Sul tema era peraltro intervenuta la stessa Commissione europea, la quale ha precisato che la bevanda risultante dalla miscela tra vino e vino totalmente dealcolizzato può essere chiamata «vino» se il suo tenore alcolico è superiore a 8,5-9 per cento.
  L'articolo 16 stabilisce che in conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2-bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione: a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato; b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio. Segnala, inoltre, che, ai sensi del comma 4, l'esenzione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alla spedizione di uova da Paesi appartenenti all'Unione europea e da Paesi non appartenenti all'Unione europea all'industria alimentare nazionale, è soppressa.
  L'articolo 17 interviene sull'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 12 dicembre 2016, n. 238, nota come testo unico del vino, nella parte dedicata alle definizioni degli adempimenti amministrativi e dei registri telematici del settore, per sostituire, tra le altre cose, il riferimento al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 con il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che ha abrogato il suddetto regolamento (CE) n. 436/2009.
  L'articolo 19-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, conferisce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (CE) 995/2010. La delega è inoltre funzionale ad assicurare un'applicazione uniforme del regolamento europeo, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni competenti e l'efficacia del sistema nazionale dei controlli. Tra i principi e i criteri direttivi recati dalla delega rileva quello di: individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), definendo le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli sulle importazioni ed esportazioni, nonché la struttura dei servizi di assistenza tecnica e informativa, affidabili anche a soggetti privati esperti in materia di dovuta diligenza.
  Osserva che, sotto il profilo sanzionatorio e di controllo, la delega prevede l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al danno ambientale, oltre alla confisca dei prodotti e a sanzioni interdittive, introducendo misure provvisorie di blocco del mercato per i prodotti oggetto di indagine e meccanismi di diffida per le violazioni sanabili. Nell'attuazione dei controlli si applica il principio del minor aggravio sul soggetto controllato, garantendo il contraddittorio ed elenchi definiti di strumenti di verifica, fermo restando che l'autorità potrà rivalersi sugli operatori non conformi per i costi sostenuti nelle attività ispettive e di analisi.
  Infine, la disposizione prevede tutele per l'identità dei soggetti segnalanti, l'istituzione di idonee sedi di coordinamento tra istituzioni e portatori di interesse, forme di raccordo transitorio per la conservazione del registro nazionale degli operatori del legno e, per l'adeguamento organizzativo del MASAF ai nuovi compiti di vigilanza, l'istituzione di due nuovi uffici dirigenzialiPag. 166 non generali con il reclutamento di 38 unità di personale complessive.
  L'articolo 19-quinquies, introdotto nel corso dell'esame referente, dispone in materia di verifiche e controlli per l'importazione dei prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, demandando le attività di verifica e controllo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Alla luce delle considerazioni svolte, evidenzia che il provvedimento appare complessivamente coerente con il quadro normativo dell'Unione europea e idoneo ad assicurarne una corretta attuazione nei diversi ambiti disciplinati. Segnala che non emergono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, con particolare riguardo alla disciplina degli aiuti di Stato, al mercato interno, al settore vitivinicolo e agli ulteriori regolamenti richiamati dal testo. Per tali ragioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
Atto n. 411.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, fa presente che il provvedimento è volto a completare il processo di recepimento e attuazione nell'ordinamento nazionale del cosiddetto e-evidence package relativo all'acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell'ambito dei procedimenti penali. Il pacchetto è costituito da due atti: il regolamento (UE) 2023/1543 e la direttiva (UE) 2023/1544.
  Sottolinea, in particolare, che il provvedimento integra la disciplina già introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215 (Atto del Governo n. 303), recante un primo adeguamento al citato regolamento, mentre la direttiva (UE) 2023/1544 è stata recepita con il distinto decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216 (Atto del Governo n. 330).
  Rammenta che su entrambi i predetti schemi di decreto legislativo, la XIV Commissione ha già espresso parere favorevole, senza rilievi, nelle sedute, rispettivamente, del 22 ottobre 2025 e del 26 novembre 2025.
  Nell'assetto normativo eurounitario in materia, il regolamento (UE) 2023/1543 disciplina le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove elettroniche ed ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso integra il decreto legislativo attuativo n. 215 del 2025, recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del citato regolamento (UE) 2023/1543.
  L'articolo 2, in attuazione del criterio di delega stabilito dall'articolo 19, comma 2, lettera f), della legge di delegazione europea 2024, contiene la disciplina relativa all'informazione di cui all'articolo 13 del regolamento, indirizzata alla persona i cui dati sono richiesti in merito alla produzione di Pag. 167dati sulla base di un ordine europeo di produzione. Nello specifico prevede che l'informazione all'utente sia effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Pertanto, le comunicazioni al destinatario verranno effettuate nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento interno per il trattamento dei dati in ambito giudiziario, in quanto rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 51 del 2018, che ineriscono al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
  L'articolo 3 interviene nel merito della disciplina sanzionatoria, dettando le disposizioni necessarie a dare effettività agli obblighi introdotti dall'e-evidence package. Sotto questo profilo, osserva che l'adempimento da parte dei prestatori di servizi opera su due piani autonomi: il primo attiene all'osservanza della disciplina quadro stabilita dalla direttiva in ordine agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali, mentre il secondo, regolato proprio dal presente articolo in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 19, lettere g) e h), della legge n. 91 del 2025, concerne l'inottemperanza ai singoli ordini di produzione e conservazione.
  Nello specifico, il comma 1 introduce un rigoroso regime di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di esecuzione, riservatezza e informazione previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 16 del regolamento europeo. I limiti edittali, graduati in ragione della gravità della condotta, variano da un minimo di 50.000 euro per le violazioni formali o minori fino a un massimo di 1.500.000 euro per l'omessa esecuzione degli ordini di produzione o conservazione. Viene inoltre previsto, quale criterio di chiusura volto a colpire i soggetti di maggiori dimensioni globali, che tali sanzioni possano essere determinate, laddove superiore ai massimali monetari, sino a un importo pari al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento. Ai fini della quantificazione in concreto della sanzione, il comma 2 impone la valutazione di una serie di parametri oggettivi e soggettivi, tra i quali la natura, la gravità e la durata della violazione, il grado di dolo o colpa, le condizioni economiche dell'autore e il livello di cooperazione prestato.
  I successivi commi da 3 a 5 disciplinano l'autorità competente e il relativo modulo procedimentale.
  Il comma 6 regola invece le modalità di pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni tramite versamento al Fondo Unico Giustizia, rinviando, in caso di inadempimento, alle norme sul recupero delle spese processuali.
  La tutela giurisdizionale del destinatario è garantita dai commi 7, 8 e 9, i quali prevedono la facoltà di proporre opposizione dinanzi al tribunale in composizione monocratica entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
  Da ultimo, il comma 10 stabilisce l'applicazione, in via sussidiaria e ove compatibile, delle disposizioni generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  L'articolo 4, rubricato «Mezzi di ricorso», disciplina le tutele giurisdizionali riconosciute ai soggetti interessati dalle misure di acquisizione documentale, dando attuazione al criterio di delega fissato dall'articolo 19, comma 2, lettera m), della legge di delegazione europea.Pag. 168
  Il comma 1 stabilisce la facoltà per la persona i cui dati siano stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione di proporre ricorso per contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il quale dispone che l'esercizio dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione avvenga secondo le forme e le modalità dettate dal codice di procedura penale.
  Il comma 2 declina i moduli procedurali dell'impugnazione, differenziandoli in base all'autorità che ha adottato l'ordine europeo di produzione. Nel caso in cui l'ordine sia stato emesso o convalidato da un'autorità giudicante, il ricorso si propone dinnanzi al tribunale del riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale, mutuando le forme e i termini previsti per le impugnazioni delle misure cautelari reali; avverso la decisione del tribunale è ammesso il successivo ricorso per cassazione nei limiti della compatibilità con l'articolo 325 del codice di procedura penale. Qualora, invece, l'ordine sia stato emesso o convalidato dal pubblico ministero, l'interessato può presentare ricorso, entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'avvenuta acquisizione dei dati, innanzi al giudice per le indagini preliminari. Quest'ultimo è chiamato a decidere in camera di consiglio osservando le forme del procedimento di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, fermo restando che la relativa decisione sarà ricorribile per cassazione unicamente per violazione di legge.
  L'articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie per l'implementazione e l'adattamento del sistema informatico nazionale, nonché per la creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato in attuazione delle disposizioni del capo V del regolamento.
  Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In considerazione di quanto esposto, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoutenti, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prenotazione multimodale e che abroga il regolamento (CE) n. 80/2009 (COM(2026) 231 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di biglietti ferroviari (COM(2026) 232 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/782 per quanto riguarda la protezione dei passeggeri con biglietti unici (COM(2026) 233 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.05.