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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2026
712.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 222

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina dell'ingegnere Corrado Perugini a presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.
Nomina n. 138.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 1° luglio 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di mercoledì 1° luglio 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che, nella seduta del 7 luglio 2026, si è svolta l'audizione informale del candidato designato. Fa presente, altresì, che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 luglio 2026.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione dei deputati del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Mauro ROTELLI, presidente, comunica il risultato della votazione:

  Presenti... 26
  Votanti... 22
  Astenuti... 4
  Maggioranza... 12

   Hanno votato ... 18
   Hanno votato no... 4

  (La Commissione approva).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Caiata, Centenaro, Cortelazzo, Padovani in sostituzione di Iaia, L'Abbate, Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Patriarca, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Santillo, Semenzato, Zinzi.

  Si sono astenuti i deputati: Curti, Evi, Ruffino, Simiani.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
C. 2988 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 14 luglio è stata svolta la relazione introduttiva.

  Fabrizio ROSSI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario dei deputati del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Pag. 223

  Daniela MORFINO (M5S) dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2987 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta di martedì 14 luglio è stata svolta la relazione introduttiva.

  Elisa MONTEMAGNI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Marco SIMIANI (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, rileva che il cosiddetto «decreto infrastrutture», recando disposizioni riferite a molteplici ambiti, comprese misure connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), investe sotto diversi profili le competenze della Commissione Ambiente.
  Evidenzia che sarebbe stato necessario prevedere ulteriori e adeguate risorse da destinare a vari ambiti, quali il contratto di programma di ANAS, la portualità e il sistema ferroviario. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di superare una distribuzione frammentaria delle risorse, privilegiando una programmazione coordinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le regioni e gli enti locali. Osserva, infatti, che l'assenza di un confronto effettivo con i territori impedisce di fornire risposte alle numerose opere ancora in attesa di finanziamento nelle diverse aree del Paese. Segnala, al riguardo, che risultano accantonate per il Ponte sullo Stretto di Messina, e pertanto sottratte alla disponibilità, risorse pari a 1,3 miliardi di euro, che potrebbero invece essere destinate al contratto di programma di ANAS e allocate per interventi infrastrutturali nell'ambito di una programmazione organica.
  A tal riguardo, richiama il modello adottato dal Governo Draghi per la strada statale 106 Jonica, mediante lo stanziamento di 200 milioni di euro annui per quindici anni, che ha consentito di finanziare integralmente e sostanzialmente appaltare un'opera del valore di circa 3 miliardi di euro. Evidenzia che tale meccanismo ha inoltre prodotto risparmi successivamente utilizzati per fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali da costruzione.
  Rileva infine l'opportunità di conoscere quali iniziative il Ministro Salvini intenda assumere per assicurare risposte concrete sia sul piano delle risorse sia su quello della programmazione.

  Patty L'ABBATE (M5S), nel richiamare le criticità ravvisate nel decreto, rileva anzitutto l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel provvedimento, che interviene in materia di infrastrutture, Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanza pubblica, ambiente e lavoro, assumendo pertanto i caratteri di un decreto omnibus.
  Con riguardo alla governance del PNRR, esprime preoccupazione per il rischio che ulteriori accentramenti di competenze possano comprimere il ruolo delle regioni e degli enti locali, riducendo il confronto istituzionale e la programmazione territoriale. Reputa pertanto necessario verificare che le nuove procedure non pregiudichino la trasparenza e l'efficacia dei controlli. Quanto alle deroghe al Codice dei contratti pubblici, osserva che le semplificazioni procedurali, pur volte ad accelerare la spesa, potrebbero determinare una riduzione della concorrenza, un maggiore ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, nonché un incremento del contenzioso e del rischio di infiltrazioni criminali, Pag. 224qualora risultassero indeboliti i presidi di controllo.
  In relazione alle coperture finanziarie, segnala che alcune misure rinviano la quantificazione degli oneri a successivi provvedimenti, sottolineando quindi la necessità di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse, la sostenibilità degli interventi nel medio periodo e il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Rileva inoltre che, nonostante l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli investimenti in vista delle scadenze europee, permangono criticità connesse all'insufficiente capacità amministrativa di numerose stazioni appaltanti, alla carenza di personale tecnico e alle difficoltà nel rispetto dei cronoprogrammi. Evidenzia altresì l'esigenza che le modifiche introdotte risultino coerenti con gli obiettivi del PNRR e con le condizioni concordate con la Commissione europea.
  Esprime, infine, particolare preoccupazione per l'impatto sugli enti territoriali, sui quali ricadono numerosi adempimenti senza un corrispondente rafforzamento delle strutture amministrative, con il rischio di determinare una capacità di attuazione disomogenea tra i diversi territori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di propria competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2026 (Tabella n. 9), limitatamente alle parti di propria competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di propria competenza.
  Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.
  Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto Pag. 225che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, costituite per l'entrata dalle tipologie di entrata e per le spese dai programmi, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili. Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
  Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi, in quanto tali privi di compensazione finanziaria, riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate, come di norma avviene, anche direttamente presso la Commissione bilancio.
  Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea. L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione bilancio.
  Avverte, infine, che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà eventualmente fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori approfondimenti, ricorda i principali dati riferiti alle missioni di competenza della VIII Commissione.
  Fa presente che il rendiconto per l'anno 2025, relativamente al Ministero delle infrastrutturePag. 226 e dei trasporti (MIT), evidenzia le seguenti missioni di competenza della Commissione Ambiente: la n. 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica», il cui stanziamento definitivo di competenza è pari a 5.543,5 milioni di euro, al cui interno si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (1.083,5 milioni di euro) e 14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (3.964,5 milioni di euro), che unitamente considerati presentano uno stanziamento di competenza pari al 91 per cento del totale della missione; la n. 19 «Casa e assetto urbanistico» (627,9 milioni di euro), costituita dall'unico programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali. Gli stanziamenti delle due missioni, complessivamente considerati, ammontano a circa 6,2 miliardi di euro e rappresentano circa il 34 per cento dello stanziamento definitivo di competenza dell'intero Ministero, che è pari a 18,3 miliardi di euro.
  In proposito, richiama taluni elementi evidenziati dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025. In particolare, ricorda che la Corte osserva che le risorse destinate nel 2025 al programma 14.11, pari a circa 4 miliardi, rappresentano oltre il 71 per cento della missione e risultano assorbite in via prioritaria dalle politiche infrastrutturali stradali. L'asse portante del programma è rappresentato dai capitoli di parte capitale e, in particolare, dal fondo unico ANAS (cap. 7002), che costituisce per legge il canale unico di trasferimento delle risorse al gestore, con una dotazione di 1,7 miliardi, in diminuzione del 17,7 per cento rispetto al 2024.
  Quanto al programma 14.10, la Corte evidenzia che ad esso è stato destinato nel 2025 poco più di 1 miliardo di stanziamenti (circa il 20 per cento della missione), per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza statale, in particolare degli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale statale e di ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici. La contrazione delle risorse rispetto al 2024 è ricondotta prevalentemente ai minori stanziamenti destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali in Libia (90 milioni a fronte dei 453 milioni del 2024, con una riduzione dell'80,1 per cento), ritardati a causa delle criticità di natura geopolitica che hanno interessato il Paese, nonché al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (cap. 7007), passato dai 750 milioni del 2024 ai 442,5 milioni del 2025 (-41 per cento); tale Fondo, destinato al contrasto del rialzo dei prezzi dei materiali da costruzione, ha comunque assorbito, nonostante la flessione, circa il 41 per cento delle risorse disponibili in conto competenza.
  Con riferimento alla missione 19 del MIT, articolata nell'unico programma 19.2 «Politiche abitative, urbane e territoriali», la Corte dei conti evidenzia che le risorse del programma risultano in aumento del 17,4 per cento rispetto al 2024 e che la rilevanza dello stesso si coglie non tanto in termini finanziari, quanto per il collegamento con uno degli obiettivi strategici delle politiche abitative, ossia l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale e il contrasto al disagio abitativo. In tale contesto si collocano il Programma Nazionale Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) e il Programma ERP «Sicuro Verde Sociale», al quale è destinata la quota prioritaria degli stanziamenti (350 milioni di euro, allocati sul capitolo 7409).
  Relativamente alla medesima missione 19, ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è iscritto il programma 19.1 «Politiche abitative e riqualificazione periferie», con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 325,4 milioni di euro e residui finali pari a 160,6 milioni di euro. In tale ambito la Corte dei conti segnala che, nel quadro delle politiche di sostegno alle famiglie per l'acquisto della prima casa, opera il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, affidato in gestione a Consap S.p.A.: le garanzie in essere al 31 dicembre 2025 erano circa 501.880, per un importo garantito di 34 miliardi di euro.
  Passando all'analisi del rendiconto relativamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), esso presentaPag. 227 stanziamenti iniziali di competenza ammontanti a 3.361,5 milioni di euro e stanziamenti definitivi pari a 4.447,9 milioni. I residui a fine esercizio risultano pari a 2.677,1 milioni. La principale missione di competenza della VIII Commissione è la missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», articolata in nove programmi, che presenta uno stanziamento definitivo di competenza pari a 2.603,3 milioni, corrispondente a circa il 59 per cento delle risorse attribuite all'amministrazione. La quasi totalità di tale stanziamento (per l'esattezza l'88 per cento) risulta concentrata nei quattro seguenti programmi: 18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (557,2 milioni di euro); 18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (369,9 milioni di euro); 18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (1.015 milioni di euro); 18.23 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (354,3 milioni di euro). Relativamente alla missione 18, ricorda altresì che nello stato di previsione del MEF il programma 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile reca uno stanziamento definitivo di competenza di 36,5 milioni di euro e residui finali pari a 39,4 milioni di euro.
  Con riferimento all'analisi svolta dalla Corte dei conti sui principali programmi della missione 18, segnala i seguenti elementi: quanto al programma 18.12, per il contrasto del dissesto idrogeologico l'attività di programmazione ha condotto nel 2025 alla definizione di un Piano stralcio composto da 125 interventi, per un importo complessivo di 308,02 milioni di euro, di cui 300,62 milioni a valere sulle risorse di bilancio del MASE; alla gestione sostenibile delle risorse idriche è inoltre destinata la dotazione finanziaria del PSC MASE, pari a 3.403,98 milioni, con una dotazione del FSC per il settore di intervento dedicato alle risorse idriche pari a 703,43 milioni; quanto al programma 18.13, l'obiettivo strutturale «Sostenere la ricerca nel settore ambientale» presenta la maggiore consistenza finanziaria definitiva sui pertinenti capitoli di bilancio: meritano menzione i capitoli in conto capitale relativi all'ISPRA – tra cui quelli destinati al completamento della Carta Geologica d'Italia (CARG) e alla realizzazione del nuovo polo laboratoriale dell'Istituto – con uno stanziamento complessivo di 40,25 milioni interamente impegnato, cui si aggiungono risorse di parte corrente, con una dotazione definitiva di 97,05 milioni, interamente impegnata per le spese di funzionamento dell'ISPRA e di altri enti; quanto al programma 18.20, la Corte evidenzia il contributo finanziario dell'Italia al Green Climate Fund, allocato sul capitolo 8412, con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 66 milioni di euro; il capitolo più rilevante del programma, in termini di stanziamento di competenza, è peraltro il capitolo 8413 «Fondo rotativo italiano per il clima», con una dotazione di 840 milioni di euro, pari all'83 per cento della dotazione complessiva del programma; quanto, infine, al programma 18.23, le politiche per il miglioramento della qualità dell'aria risultano anzitutto orientate alla risoluzione del contenzioso in atto con la Commissione europea; il principale strumento attuativo è rappresentato dal Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), per la cui attuazione sono stanziate risorse definitive per il 2025 pari a 118,07 milioni (cap. 2226), cui si affiancano il capitolo 8404, relativo alle strategie di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area della Pianura padana (135 milioni), e il capitolo 8405, concernente gli interventi per il disinquinamento (96,63 milioni); in relazione alle risorse di tali capitoli la Corte sottolinea la rilevante consistenza dei residui.
  In allegato al rendiconto sono, inoltre, esposte le risultanze delle spese ambientali (ecorendiconto), in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196/2009, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011.Pag. 228
  Le risorse finanziarie destinate dallo Stato alla protezione dell'ambiente e all'uso e alla gestione delle risorse naturali ammontano nel 2025 a 16,8 miliardi di euro, pari all'1,6 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato.
  Secondo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, nel corso del 2025 le risorse per l'ambiente inizialmente stanziate con la legge di bilancio sono aumentate di circa il 18 per cento (1,5 miliardi circa) per effetto di variazioni dovute all'adozione di provvedimenti normativi e atti amministrativi; le variazioni più rilevanti hanno interessato le classi «Protezione dell'aria e del clima» (584 milioni) e «Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili» (553 milioni). Rispetto al 2024, gli stanziamenti definitivi risultano peraltro diminuiti di 814 milioni (-7,8 per cento circa), in virtù della riduzione dei contributi straordinari per il dissesto idrogeologico e dei crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Nel triennio 2023-2025 si registra, più in generale, un trend decrescente della spesa primaria ambientale, che diminuisce sia in valore assoluto (di 9 miliardi dal 2023) sia in rapporto alla spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato (un punto percentuale).
  Nella Missione 8 «Soccorso civile» dello stato di previsione del MEF, che complessivamente presenta uno stanziamento definitivo di competenza di 3.364,4 milioni, rilevano, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della VIII Commissione, i programmi 8.4 «Interventi per pubbliche calamità» e 8.5 «Protezione civile».
  Lo stanziamento definitivo di competenza del programma 8.4 è pari a 2.155,1 milioni di euro, con residui finali pari a 3.612,9 milioni di euro. Più della metà dello stanziamento (59 per cento) è allocata in due soli capitoli: il cap. 7466 «Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023» (842,5 milioni di euro) e il cap. 8006, recante le somme da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (424,7 milioni di euro).
  Le risorse del programma 8.5 ammontano invece, in termini di competenza, a 1.209,3 milioni di euro. Il volume dei residui finali risulta azzerato, soprattutto grazie al pagamento integrale di 5 miliardi di residui iniziali. Poco meno dell'80 per cento dello stanziamento definitivo di competenza del programma è allocato nel capitolo 7441 «Fondo per le emergenze nazionali» (935 milioni di euro).
  Nella propria analisi la Corte dei conti evidenzia, infine, che il Dipartimento della protezione civile ha disposto nel 2025 di 4,04 miliardi di risorse definitive (a fronte dei 4,15 miliardi del 2024), impegnate per 1,37 miliardi e pagate in conto competenza per circa 1,31 miliardi, con una ripartizione sostanzialmente concentrata nelle spese per interventi emergenziali; il Dipartimento Casa Italia ha invece ricevuto 470,66 milioni di risorse definitive (410,64 milioni nel 2024), impegnate per 221,43 milioni e pagate in conto competenza per circa 106,46 milioni.
  Passando al disegno di legge di assestamento, ricorda preliminarmente che tale strumento consente un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente; esso mantiene la natura di legge formale e non può pertanto contenere norme innovative della legislazione vigente, né rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa disposte da norme preesistenti senza le necessarie compensazioni.
  Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per l'esercizio 2026, approvato con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), reca spese iniziali per complessivi 18.547,3 milioni di euro in conto competenza e 19.872 milioni in conto cassa. Le medesime previsioni vengono assestate, rispettivamente, a 19.056,3 e 20.783 milioni di euro, facendo registrare in entrambi i casi una variazione inferiore al 5 per cento. Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 19.244,8 milioni di euro viene assestata a 21.091,2 milioni di euro, con un incremento del 9,6 per cento; la relazione illustrativa sottolinea,Pag. 229 in proposito, che le variazioni ai residui trovano motivo principalmente nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2025.
  Le principali missioni, in termini di stanziamenti assestati di competenza, che interessano l'VIII Commissione sono la missione 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica», il cui stanziamento di competenza passa da 6.751,8 a 7.006 milioni di euro (+3,8 per cento), con una previsione assestata di cassa pari a 8.407 milioni di euro (+4,1 per cento) e residui assestati a 8.690 milioni di euro (+3 per cento), e la missione 19 «Casa e assetto urbanistico», il cui stanziamento di competenza passa da 642,7 a 655,4 milioni di euro (+2 per cento), con residui assestati a 577,7 milioni di euro (+0,5 per cento). Si tratta, in relazione a entrambe le missioni, di variazioni decisamente contenute.
  All'interno della missione 14 si segnalano, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (con una previsione assestata di competenza pari a 1.397,5 milioni di euro) e 14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (5.318 milioni di euro), che congiuntamente considerati assorbono il 96 per cento dello stanziamento complessivo assestato di competenza della missione.
  All'interno del programma 14.11 gli stanziamenti maggiori si registrano nel capitolo 7002 «Fondo per gli investimenti dell'ANAS», istituito in attuazione dei commi da 868 a 874 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al fine di farvi confluire tutte le risorse destinate all'ANAS. Lo stanziamento assestato di competenza di tale capitolo è pari a 2.111,3 milioni di euro, corrispondente a circa il 40 per cento del totale del programma; rispetto alla previsione iniziale si registra un aumento di circa 24 milioni di euro (circa l'1 per cento), dovuto – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – alla riassegnazione a favore di ANAS delle somme rimborsate dalla Repubblica francese, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007, quale quota di partecipazione ai lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda.
  Altri capitoli degni di nota, per la rilevanza dello stanziamento assestato di competenza, sono: il capitolo 7190, recante le somme per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, con uno stanziamento pari a 1.068 milioni di euro (invariato rispetto al dato iniziale); il capitolo 7574, relativo ai contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, con uno stanziamento pari a 416,8 milioni di euro (pressoché invariato rispetto al dato iniziale); il capitolo 7003 «Fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle città metropolitane e delle province», con uno stanziamento pari a 301,1 milioni di euro (invariato); il capitolo 7701, recante le somme da assegnare alla società Strada dei Parchi S.p.A. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta A24-A25, cui sono destinati 300,1 milioni di euro (importo invariato); il capitolo 7361, relativo alle somme destinate alle infrastrutture stradali sostenibili di regioni, province e città metropolitane, su cui confluiscono 300 milioni di euro (importo anch'esso invariato). I sei capitoli succitati, complessivamente considerati, assorbono l'85 per cento dello stanziamento complessivo assestato di competenza del programma.
  Quanto alla missione 19, nell'ambito dello stato di previsione del MIT è incardinato il solo programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali, con uno stanziamento di competenza che viene assestato a 655,4 milioni di euro. Ricorda, infine, che nello stato di previsione del MEF lo stanziamento assestato di competenza del programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie è pari a 282,8 milioni di euro (invariato rispetto al dato iniziale) e risulta allocato, per la quasi totalità (95 per cento), nel capitolo 7077 «Fondo di garanzia per la prima casa», che ha uno stanziamento assestato pari a 270 milioni di euro.
  Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l'esercizio 2026, approvato con la legge di bilancio 2026, reca spese iniziali per complessivi 3.445 milioni di euro sia in Pag. 230conto competenza sia in conto cassa. Gli importi assestati risultano pari a 3.682,1 milioni di euro (competenza) e a 3.898 milioni di euro (cassa). Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 2.152,9 milioni di euro viene assestata a 2.677 milioni.
  La principale missione, in termini di stanziamenti assestati di competenza, che interessa l'VIII Commissione è la missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», il cui stanziamento di competenza passa da 2.319,2 a 2.359,2 milioni di euro (+1,7 per cento), con una previsione assestata di cassa pari a 2.435,9 milioni di euro (+5 per cento) e residui che passano da 1.440,2 a 1.719,5 milioni di euro (+19,4 per cento). La previsione assestata di competenza della missione è pari al 64 per cento dello stanziamento totale del Ministero.
  Circa il 92 per cento dello stanziamento assestato di competenza della missione è contenuto nei quattro programmi già richiamati con riferimento al rendiconto: 18.12 (509,8 milioni di euro), 18.13 (324,6 milioni di euro), 18.20 (1.012,6 milioni di euro) e 18.23 (322 milioni di euro). Quanto ai principali capitoli, in termini di stanziamenti assestati di competenza, segnala che: nel programma 18.12, gran parte dello stanziamento di competenza (per l'esattezza il 57 per cento) è concentrata in tre soli capitoli: il cap. 7511 «Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico», il cap. 8535 «Spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e il cap. 8533 «Fondo per esigenze di tutela ambientale e per programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico», i cui stanziamenti assestati restano pressoché invariati rispetto alle previsioni iniziali; la metà dello stanziamento assestato di competenza del programma 18.13 è allocata in tre soli capitoli: il cap. 1551 «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», e i due capitoli 3622 e 8832, che contengono le risorse destinate all'ISPRA (tutti con dati invariati); nel programma 18.20 il capitolo principale è l'8413 «Fondo rotativo italiano per il clima», con uno stanziamento assestato di competenza (invariato rispetto al dato iniziale) di 840 milioni di euro, pari a circa l'83 per cento dello stanziamento complessivo del programma; oltre il 60 per cento dello stanziamento assestato di competenza del programma 18.23 è allocato nel cap. 2226 «Fondo destinato al finanziamento del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA)», che presenta uno stanziamento assestato di competenza (invariato rispetto al dato iniziale) pari a 199 milioni di euro.
  Relativamente alla missione 18, ricorda infine che nello stato di previsione del MEF il programma 18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile presenta uno stanziamento di competenza assestato pari a 4,4 milioni di euro (invariato rispetto al dato iniziale). All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nell'ambito della Missione 8 «Soccorso civile», sono allocate le risorse del programma 8.5 «Protezione civile», con uno stanziamento assestato di competenza di 1.550,4 milioni di euro, invariato rispetto al dato iniziale, gran parte del quale è ascrivibile al capitolo 7441 «Fondo per le emergenze nazionali», ove sono allocati 935 milioni di euro. Ricorda, infine, che nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4 «Interventi per pubbliche calamità», con uno stanziamento assestato di competenza di 2.016,2 milioni di euro, anch'esso invariato rispetto al dato iniziale.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, tenendo conto degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 luglio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Pag. 231

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
C. 2708 CNEL.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

  Mauro ROTELLI, presidente, fa presente che il gruppo FI-PPE ha richiesto l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta dell'8 luglio sono state dichiarate inammissibili talune proposte emendative. Avverte che sono state presentate alcune richieste di riesame delle pronunce di inammissibilità rese. Comunica che la presidenza intende confermare i giudizi di inammissibilità già dichiarati.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) esprime alla presidenza e al relatore la piena disponibilità del proprio gruppo ad attivare gli strumenti procedurali idonei a giungere celermente alla votazione del provvedimento all'esame della Commissione. Osserva, in proposito, che sono state presentate proposte emendative di particolare interesse da parte di tutti i gruppi parlamentari e suggerisce, per accelerare l'iter di esame di un provvedimento così rilevante, di valutare il trasferimento dell'esame in sede legislativa.
  Evidenzia come il provvedimento tratti una tematica di indubbio rilievo, che presenta profili di connessione con alcuni rilevanti provvedimenti eurounitari, con particolare riferimento alla disciplina sul ripristino della natura.
  Osserva, infine, che la proposta di legge, nel disciplinare il rapporto con i consorzi di bonifica, punta a estendere su scala nazionale un modello di gestione del territorio e delle acque già operativo con successo da diversi anni nella regione Toscana.

  Francesco BATTISTONI (FI-PPE), relatore, accoglie con favore la disponibilità manifestata dal deputato Simiani in merito all'eventuale trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Propone, pertanto, di rinviare all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni valutazione circa l'individuazione degli strumenti più idonei per accelerare l'iter della proposta di legge in esame.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sistemi di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi.
C. 2618 Roggiani, C. 2728 Ilaria Fontana e C. 2741 Milani.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo MILANI (FDI), relatore, avverte, preliminarmente, che provvederà a dar conto del contenuto delle tre proposte di legge, soffermandosi, in primo luogo, sulle disposizioni della proposta di legge C. 2741, a sua prima firma, illustrando, successivamente, le proposte di legge C. 2618 Roggiani e C. 2728 Ilaria Fontana. Rinvia, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Segnala che le tre proposte di legge recano una finalità comune, vale a dire l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, comunemente indicato come deposit return system (DRS) o sistema di restituzione con cauzione.
  Il quadro europeo di riferimento è costituito, per un verso, dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (la cosiddetta direttiva single-use plastics, SUP), recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, Pag. 232n. 196, che fissa obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica pari al 77 per cento entro il 2025 e al 90 per cento entro il 2029; per altro verso, dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che si applica dal 12 agosto 2026 e le cui disposizioni sostituiscono, a decorrere dalla medesima data, quelle della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 (la cosiddetta direttiva imballaggi, da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/852) che viene contestualmente abrogata. In base all'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40, entro il 1° gennaio 2029 ogni Stato membro dovrà istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie di plastica monouso per bevande e per i contenitori di metallo monouso per bevande fino a tre litri, così da assicurare una raccolta differenziata di tali formati pari ad almeno il 90 per cento.
  Sul piano interno viene in rilievo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), introdotto dall'articolo 39 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede, al comma 1, che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi, e precisa, al comma 1-bis, che tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Il comma 2 dell'articolo 219-bis demanda a un regolamento ministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 28 novembre 2021, la determinazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei sistemi di restituzione con cauzione e per il riutilizzo degli imballaggi.
  Segnala, altresì, che l'articolo 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025) ha delegato il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge e previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2025/40, con princìpi e criteri direttivi relativi all'introduzione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, all'individuazione delle autorità nazionali competenti e alle modificazioni, integrazioni e abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento.
  Passando all'illustrazione della proposta di legge C. 2741, recante «Modifica dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i sistemi di riutilizzo e di deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi», fa presente che questa, a differenza delle altre due proposte di legge abbinate, non ricorre allo strumento della delega legislativa, ma opera una novella al Testo unico ambientale, sostituendo integralmente l'articolo 219-bis e rimettendo a un regolamento ministeriale la definizione della disciplina di dettaglio. Il testo consta di un unico articolo, il cui contenuto è articolato nei nove commi del nuovo articolo 219-bis.
  Il comma 1 stabilisce che, al fine di aumentare la quantità di imballaggi riutilizzabili immessi nel mercato e di conseguire gli obiettivi di prevenzione e di gestione dei rifiuti di imballaggio di cui al regolamento (UE) 2025/40, gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino, nel rispetto delle norme in materia di protezione della salute umana, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore, sistemi di riutilizzo degli imballaggi (lettera a)) e sistemi di deposito cauzionale e restituzione per specifici formati, con priorità per gli imballaggi in plastica e metallo monouso per bevande (lettera b)). Osserva, pertanto, che il nuovo articolo 219-bis si distingue dalla disciplina vigente sotto due aspetti: in primo luogo, per il fatto di dare rilievo espresso anche al riutilizzo degli imballaggi, in coerenza con la disciplina eurounitaria; in secondo luogo, mentre l'attuale comma 1-bis dell'articolo 219-bis del Testo unico ambientale limita l'ambito di applicazione agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande, il nuovo testo del comma 1 si limita a prevedere un Pag. 233criterio di priorità (che riguarda gli imballaggi in plastica e metallo monouso per bevande) lasciando però aperta la possibilità di ulteriori applicazioni.
  Il comma 2 prevede che gli operatori assicurino, entro il 1° gennaio 2029, l'operatività di uno o più sistemi di deposito cauzionale e restituzione idonei a garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 per cento, in peso, delle bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità massima di tre litri (lettera a)) e dei contenitori di metallo monouso per bevande con capacità massima di tre litri (lettera b)), immessi nel mercato nazionale per la prima volta nell'anno precedente.
  Il comma 3 precisa che il deposito cauzionale è addebitato all'acquirente al momento della vendita e restituito all'utilizzatore finale al momento della riconsegna dell'imballaggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Il comma 4 fa salve le deroghe, le esenzioni e le condizioni di applicazione previste dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40, escludendo dall'obbligo i formati per i quali il regolamento non prevede l'obbligatorietà del sistema (lettera a)), consentendo l'esclusione dei formati di capacità inferiore a 0,1 litri nei casi e alle condizioni ivi previsti (lettera b)) e facendo salva la facoltà di avvalersi delle condizioni di esenzione dall'obbligo di istituzione dei sistemi (lettera c)).
  Il comma 5 enuncia i criteri di progettazione e gestione dei sistemi, idonei ad assicurare la facile fruibilità per l'utenza, l'efficacia delle prestazioni e l'integrità del sistema: la capillarità e accessibilità dei punti di restituzione, con soluzioni proporzionate alla densità abitativa e ai flussi turistici (lettera a)); l'obbligo di ritiro per i distributori finali, salvi i casi di cui all'articolo 29, paragrafo 10, del regolamento, e in presenza di soluzioni alternative equivalenti (lettera b)); la neutralità concorrenziale e la non discriminazione, compresa l'accettazione dei prodotti importati dall'estero a condizioni non discriminatorie (lettera c)); la remunerazione delle attività dei soggetti che gestiscono i punti di raccolta (la cosiddetta handling fee) secondo criteri trasparenti (lettera d)); la tracciabilità e la prevenzione degli illeciti, anche mediante marcature e requisiti tecnici, controlli, audit e sistemi digitali (lettera e)); la trasparenza contabile e la pubblicità dei risultati, con particolare riferimento ai tassi di restituzione, ai flussi economici del deposito e ai costi operativi (lettera f)); la destinazione delle somme derivanti dai depositi non riscossi e dalle altre entrate del sistema a copertura dei costi e al miglioramento delle prestazioni ambientali (lettera g)).
  Il comma 6 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscano l'integrazione tra i sistemi di deposito cauzionale e restituzione e i sistemi e le infrastrutture di restituzione e raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, al fine di garantire la gestione dei flussi in modo coerente con la preparazione per il riutilizzo e con il riciclaggio di alta qualità.
  Il comma 7 demanda a un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentite le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative, i consorzi di cui all'articolo 223 del codice dell'ambiente operanti nelle filiere interessate e le associazioni dei consumatori comparativamente più rappresentative, la determinazione dei tempi e delle modalità di attuazione, in conformità agli articoli 26, 48 e 50 del regolamento (UE) 2025/40 e al relativo allegato X. Il regolamento stabilisce inoltre: gli obiettivi intermedi e i relativi indicatori di prestazione (lettera a)); i valori cauzionali per ciascuna tipologia di imballaggio, definiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza (lettera b)); i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione, anche tramite strumenti digitali, assicurando l'immediatezza o la pronta esigibilità del rimborso (lettera c)); l'organizzazione dei punti di restituzione, manuali o automatizzati, i requisiti minimi di servizio, gli eventuali casi di esenzione e Pag. 234le misure compensative (lettera d)); le condizioni di interazione con i sistemi di altri Stati membri interessati da rilevanti flussi transfrontalieri e le prescrizioni tecniche antifrode (lettera e)); la struttura regolatoria del sistema e i requisiti del soggetto gestore, compresi obblighi di trasparenza, controlli indipendenti e audit (lettera f)); i criteri di destinazione delle somme derivanti dai depositi non riscossi (lettera g)); le campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori (lettera h)); l'eventuale estensione ad altre tipologie di imballaggio, compresi in particolare i cartoni per bevande e le bottiglie in vetro monouso, nonché, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, agli imballaggi riutilizzabili (lettera i)).
  Il comma 8 prevede che, ai fini dell'attuazione dei sistemi adottati in forma collettiva, il regolamento individui un soggetto gestore o, ove necessario, più soggetti coordinati, costituiti in forma non lucrativa e partecipati dai produttori e dagli altri operatori della filiera, assicurando l'accesso aperto e non discriminatorio per i produttori (lettera a)), la separazione contabile e regole di trasparenza su costi, ricavi e impiego delle risorse (lettera b)) e meccanismi di controllo pubblico e di vigilanza, anche mediante obblighi periodici di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (lettera c)).
  Il comma 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e precisa che i costi di avvio e di gestione dei sistemi sono posti a carico degli operatori economici interessati, secondo criteri coerenti con il principio di responsabilità estesa del produttore e con quanto previsto dal regolamento attuativo e dalla normativa dell'Unione europea.
  Passando all'illustrazione del contenuto della proposta di legge C. 2618, segnala che il testo si compone di sei articoli.
  L'articolo 1 enuncia, al comma 1, le finalità della legge, che disciplina l'istituzione e la realizzazione di un sistema nazionale di deposito cauzionale per i contenitori monouso per bevande, al fine di incrementare i tassi di raccolta e di riciclo degli imballaggi e di ridurre la dispersione ambientale dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2019/904 e dal regolamento (UE) 2025/40. Il comma 2 rinvia, per le definizioni, all'articolo 218 del Testo unico ambientale, introducendo due definizioni ulteriori: alla lettera a) quella di «sistema di deposito cauzionale», inteso quale sistema in base al quale il consumatore versa all'acquisto una cauzione, interamente rimborsabile alla restituzione dell'imballaggio vuoto presso appositi punti di raccolta; alla lettera b) quella di «contenitori monouso per bevande», identificati negli imballaggi in plastica e in metallo destinati a contenere bevande, aventi capacità compresa tra 0,1 e 3 litri.
  L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione del sistema di deposito cauzionale, riferendolo ai contenitori monouso per bevande come sopra definiti, in attuazione del regolamento (UE) 2025/40, con la sola esclusione delle bevande a base di latte e dei prodotti lattiero-caseari.
  L'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina della filiera di recupero. Il comma 1 fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per l'istituzione del sistema di deposito cauzionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: garantire coerenza normativa e regolatoria nell'integrazione del sistema di deposito cauzionale obbligatorio all'interno dell'attuale regime di responsabilità estesa del produttore (lettera a)); disciplinare il sistema di riconoscimento dei soggetti responsabili del sistema di deposito cauzionale (lettera b)); prevedere che i soggetti aderenti alla filiera di recupero istituiscano appositi marchi identificativi da apporre sui contenitori soggetti a deposito cauzionale (lettera c)); stabilire che il soggetto responsabile del sistema di deposito cauzionale definisca le modalità di regolazione dei rapporti economici e operativi tra i soggetti aderenti alla filiera e di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla cessione dei contenitori destinati al recupero e al riciclaggio (lettera d)).
  Ulteriori princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 1 sono volti a: prevedere che i titolari dei punti di vendita o di Pag. 235somministrazione di bevande provvedano alla raccolta dei contenitori vuoti restituiti dai consumatori e assicurino il rimborso del deposito versato (lettera e)); favorire l'adozione, da parte dei rivenditori, di sistemi automatici di raccolta dei contenitori da collocare in spazi idonei e conformi alle normative vigenti (lettera f)); prevedere che i consumatori possano restituire i contenitori presso gli esercizi in cui li hanno acquistati o presso altri punti di vendita che distribuiscono prodotti analoghi, ottenendo in cambio l'importo del deposito oppure, a loro scelta, un buono o titolo d'acquisto, anche digitale, di valore equivalente (lettera g)); prevedere che gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati garantiscano la disponibilità di punti di raccolta, a gestione manuale o automatica, e che gli esercizi con superficie inferiore possano aderire su base volontaria (lettera h)); stabilire l'importo del deposito cauzionale per ogni tipologia di contenitore (lettera i)); introdurre un sistema sanzionatorio amministrativo a carico dei soggetti obbligati all'adesione, in caso di mancato adempimento, prevedendo che i proventi delle sanzioni pecuniarie siano devoluti ai comuni per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (lettera l)).
  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i decreti legislativi abroghino espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle con essi incompatibili, recando le opportune disposizioni di coordinamento e le necessarie disposizioni transitorie e finali. Il comma 3 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi.
  L'articolo 4 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmetta annualmente alle Camere una relazione sui risultati conseguiti, sull'andamento dei tassi di raccolta e sulle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del sistema.
  L'articolo 5 reca le disposizioni transitorie: il comma 1 stabilisce che, nelle more dell'istituzione della filiera di recupero di cui all'articolo 3, continuino ad applicarsi i sistemi di raccolta dei contenitori per bevande esistenti alla data di entrata in vigore della legge; il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisca, con uno o più provvedimenti, i necessari interventi di regolazione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio, in considerazione delle modifiche del perimetro degli affidamenti derivanti dall'attuazione del sistema di deposito cauzionale.
  L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti vi provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Passando all'analisi della proposta di legge C. 2728, fa presente che essa si compone di due articoli e, a differenza della proposta di legge C. 2618, rimette alla sede delegata la definizione della disciplina del sistema stesso.
  L'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto, stabilendo che la legge, in conformità con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti e con il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, reca disposizioni per l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, in attuazione del regolamento (UE) 2025/40.
  L'articolo 2 reca la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione dei contenitori monouso per bevande, al fine di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 e dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/904.
  I princìpi e criteri direttivi enunciati dal comma 1 dell'articolo 2 prevedono: alla lettera a) l'individuazione della tipologia di bevande cui si applica il deposito (profilo Pag. 236che nella C. 2618 è invece definito direttamente dall'articolo 1, con la sola esclusione delle bevande a base di latte e dei prodotti lattiero-caseari); l'indicazione dell'entità minima del deposito per ogni tipologia di contenitore, in misura idonea al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata del pertinente formato (lettera b)); l'individuazione della tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e la predisposizione di punti di restituzione sia meccanizzati sia manuali, tenuto conto della dimensione e della distanza da altri punti di restituzione (lettera c)).
  Ulteriori criteri direttivi riguardano la definizione della composizione e della governance dell'ente cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del sistema nel territorio nazionale, con l'adozione di linee guida per assicurarne l'esercizio uniforme (lettera d)); l'istituzione, da parte dei soggetti aderenti alla filiera, di appositi marchi recanti l'importo del deposito, da apporre nell'etichetta in modo ben visibile (lettera e)), in termini analoghi alla lettera c) dell'articolo 3 della C. 2618; l'introduzione di forme di premialità a beneficio dei comuni che favoriscono, anche mediante campagne di sensibilizzazione, la realizzazione del sistema (lettera f)) (previsione priva di corrispondenza nella C. 2618, che invece devolve ai comuni i proventi delle sanzioni); la previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, di ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare l'effettiva attuazione del sistema, in conformità anche all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (lettera g)).
  Il procedimento per l'adozione dei predetti decreti legislativi è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 2. Il comma 3 disciplina la trasmissione degli schemi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. Il comma 4 prevede che con i medesimi decreti si provveda, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre disposizioni vigenti in contrasto con le nuove norme. Il comma 5 consente l'adozione di decreti correttivi e integrativi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi. Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, segnala la rilevanza dei provvedimenti all'esame della Commissione. Rileva, in particolare, come la convergenza di diverse proposte di legge testimoni la sensibilità comune sull'importanza della materia la quale, tuttavia, presenta profili di indiscutibile complessità. Auspica, pertanto, che nel corso dell'istruttoria legislativa possano essere acquisiti utili elementi di informazione e di valutazione, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

  Ilaria FONTANA (M5S) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame delle proposte di legge su un tema di significativo rilievo, che risponde agli interessi dei cittadini e del mondo produttivo. Sottolinea la delicatezza della materia, precisando che il contenuto dei provvedimenti in esame non deve in alcun modo essere interpretato come finalizzato all'introduzione di nuove tasse, bensì come un incentivo concreto allo sviluppo dell'economia circolare.
  Nel preannunciare che il gruppo del Movimento 5 Stelle offrirà un contributo costruttivo nel corso dell'esame, auspica che in tempi brevi, e possibilmente entro la fine della legislatura, si possa giungere almeno alla prima lettura dei testi da parte della Camera.

  Eleonora EVI (PD-IDP) auspica che l'avvio dell'esame dei provvedimenti possa segnare l'inizio di un percorso condiviso tra le forze politiche per l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale, ritenuto particolarmente atteso e necessario.
  Richiama, al riguardo, le criticità registrate negli ultimi mesi dalla filiera del riciclo della plastica, in difficoltà a causa del blocco degli impianti di trattamento, evidenziando come gli stessi operatori del settore individuino nell'introduzione del predetto sistema di deposito una possibile risposta. Precisa, a tal proposito, che la misura non è volta a mettere in discussione l'attuale sistema di riciclo, bensì a integrarloPag. 237 con un meccanismo che consenta di recuperare bottiglie di plastica e lattine e di trasformare tali materiali in materie prime secondarie, dando così concreta attuazione ai principi dell'economia circolare e rafforzando il sistema nazionale del riciclo.
  Rileva, peraltro, la necessità di definire accuratamente il nuovo meccanismo, tenendo conto delle relative complessità, senza che ciò ne attenui il carattere urgente. Osserva inoltre che il sistema potrebbe alleggerire i comuni degli oneri connessi alla raccolta dei rifiuti, con particolare riguardo alle bottiglie di plastica e alle lattine frequentemente abbandonate lungo le strade e le autostrade. Evidenzia, pertanto, che il recupero di tali materiali consentirebbe di coniugare la tutela dell'ambiente con la riduzione dei costi a carico degli enti locali.
  Esprime infine soddisfazione per l'avvio dell'iter dei provvedimenti e auspica che il relativo esame possa concludersi entro il termine della legislatura.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata nella giornata odierna, si discuterà dell'organizzazione dell'attività conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 15 luglio 2026.

Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.
Esame C. 1028 Morfino, C. 2109 Iacono e C. 2302 Castiglione.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.