Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2026
712.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 290

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
C. 2961 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2961, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, già approvato dal Senato.
  Segnala che il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1 introduce nel Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, due nuovi articoli 94-ter e 94-quater, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con riguardo alle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.
  In particolare, l'articolo 94-ter delinea la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza.
  L'applicazione di tale misura può essere richiesta dalla persona tossicodipendente o alcoldipendente nei cui confronti è eseguita una condanna per una pena detentiva non superiore a otto anni. Tale limite edittale viene ridotto a quattro anni qualora il titolo esecutivo comprenda alcuni reati ostativi di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.
  In relazione agli ambiti di competenza della XII Commissione, sottolinea che il comma 1 della nuova disposizione consente di eseguire la pena detentiva in regime di detenzione domiciliare sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo. Al riguardo, si introduce una distinzione tra il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale, da svolgersi presso le strutture individuate dal comma 2, e il programma semiresidenziale, esperibile in un luogo idoneo diverso dalle strutture di accoglienza ordinarie.
  Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 94-ter, la misura può infatti essere eseguita in strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 117 del richiamato testo unico stupefacenti o in strutture pubbliche residenziali del Servizio Sanitario Nazionale specializzate nella cura e nella riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.
  Il comma 4 prevede l'istituzione di una Commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di elaborare linee guida uniformi per l'accertamento degli elementi indicati nella domanda dell'interessato, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute la disciplina relativa alla composizione della Commissione centrale e alle relative modalità di funzionamento.
  L'articolo 94-quater delinea invece la nuova misura della definizione anticipata del procedimento, cui può accedere l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico residenziale o semi-residenziale di cui all'articolo 94-ter. La procedura prevede che il giudice, se ritiene ammissibile la richiesta, conceda all'imputato 60 giorni di tempo per produrre la documentazione relativa al programma terapeutico.
  L'articolo 2 prevede che gli addetti all'Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza siano impiegati per supportare i magistrati nelle valutazioni necessariePag. 291 alla tempestiva applicazione della nuova detenzione domiciliare prevista dall'articolo 94-ter, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, al fine di coordinare tale disciplina con la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari.
  L'articolo 4 reca una disposizione transitoria, riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, al fine di consentire la presentazione dell'istanza prevista dal citato articolo 94-quater ad eccezione di quelli in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado.
  L'articolo 5 abroga il comma 6-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che reca un'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche o delle strutture private accreditate per la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti. Le risorse derivanti dall'abrogazione della citata autorizzazione di spesa sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6.
  L'articolo 6 istituisce infatti un fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui, a decorrere dall'anno 2026.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2789 e della proposta di legge C. 1931 e, successivamente, agli altri punti all'ordine del giorno.
  Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 15.30.

DL 108/2026 recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
C. 2988 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2988, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
  Fa presente che il provvedimento consta di 12 articoli suddivisi in quattro Capi: il Capo I reca disposizioni urgenti per garantire l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi; il Capo II prevede disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi; il Capo III disciplina l'organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali; il Capo IV dispone circa l'efficacia del documento di identità.
  In particolare, l'articolo 1 modifica il decreto-legge n. 96 del 2025, recante la disciplina del Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio «UEFA 2032».
  L'articolo 2 autorizza, ai fini dello svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2026, attribuendo, in deroga alle disposizioni vigenti, al Commissario straordinario poteri ad hoc per l'individuazione e la programmazione degli interventi.Pag. 292
  Gli articoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente l'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027» e le assunzioni di lavoratori a tempo determinato da disporre in vista di tale evento. In particolare, per quanto di interesse della XII Commissione, evidenzia che l'articolo 4, comma 6, esclude i contratti a tempo determinato oltre i sei mesi dal computo della quota obbligatoria a carico dei datori di lavoro per le assunzioni riservate ai soggetti disabili.
  Segnala inoltre che l'articolo 4, comma 8, fa salve le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni attuative della previsione in esame.
  L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.
  L'articolo 6 destina una quota delle risorse economiche derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi al soggetto organizzatore del campionato professionistico di Serie A femminile.
  In relazione ai profili di interesse per la XII Commissione, evidenzia che l'articolo 7 prevede un finanziamento pari a 2 milioni di euro, del «Fondo Dote per la famiglia», destinato alla corresponsione di contributi in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ed in favore degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori aventi tra i 6 e i 14 anni di età e fiscalmente a carico di componenti di un nucleo familiare con un valore di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
  L'articolo 8 reca disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione italiana tiro a segno (UITS).
  L'articolo 9 rifinanzia il Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027.
  L'articolo 10 attribuisce una serie di competenze al Capo del Dipartimento della protezione civile in relazione agli eventi eccezionali relativi alle celebrazioni dall'Anno giubilare di San Francesco e alla visita del Papa sull'isola di Lampedusa.
  In particolare, per quanto di interesse della XII Commissione, evidenzia che la disposizione in esame attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile il compito di individuare le misure organizzative necessarie per l'organizzazione e il regolare svolgimento di tali eventi, anche con riferimento all'ambito sanitario. Vengono in ogni caso fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati in relazione alla definizione delle pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.
  L'articolo 11 reca disposizioni in materia di validità della carta d'identità cartacea, prevedendo che per i rapporti contrattuali, pubblici e privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, il documento in formato cartaceo si ritiene valido fino alla scadenza prevista all'atto di emissione.
  In relazione ai profili di interesse della XII Commissione, sottolinea che il comma 2 prevede che, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) il documento cartaceo non scaduto possa essere utilizzato fino al 31 gennaio 2027, ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative.
  L'articolo 12 dispone circa l'entrata in vigore del disegno di legge in esame.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 293

Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
C. 2554 CNEL.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Pretto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Lavoro, la proposta di legge C. 2554, recante disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente che il provvedimento si compone di un unico articolo. In particolare, il comma 1 individua le finalità del provvedimento, tra cui: il consolidamento di iniziative nei luoghi di lavoro volte all'attuazione dei valori della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana, incentivando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il welfare aziendale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'adozione e il rispetto di regole e procedure coerenti con i princìpi costituzionali in materia di lavoro e con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo la cultura della prevenzione e la tutela dell'integrità psicofisica della persona.
  Il comma 2 individua talune iniziative considerate coerenti con i princìpi di cui al comma 1. Tra esse rientrano, tra le altre, le iniziative volte a: valorizzare i princìpi di inclusione, uguaglianza e partecipazione; incentivare l'assunzione di responsabilità in merito alle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme in materia di salute e sicurezza; adottare misure finalizzate al sostegno del reddito, all'inclusione sociale, al rispetto della dignità della persona e al contrasto della povertà.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le iniziative di cui al comma 2 siano adottate e attuate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, definiti dalla contrattazione collettiva, al fine di assicurare l'effettiva e sostanziale applicazione dei princìpi del provvedimento in esame.
  Il comma 3, così come modificato a seguito delle proposte emendative approvate, prevede che le suddette iniziative siano attuate favorendo lo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, in materia, tra le altre, di: partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale; tutele per le persone vulnerabili o maggiormente esposte al rischio di esclusione, anche attraverso iniziative relative all'adattabilità dei tempi di lavoro e di vita, con particolare riferimento alle persone con disabilità o neurodivergenti.
  Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la volontarietà delle iniziative di cui al comma 2, stabilendo altresì che le imprese che vi aderiscono possano accedere, in via prioritaria, agli strumenti di incentivazione del welfare aziendale e alle altre misure di agevolazione già previste dalla normativa vigente.
  Il comma 4 prevede la possibilità per le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale di costituire, in ciascun settore di attività una commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche, anche al fine di definire specifiche linee guida per la contrattazione collettiva aziendale o territoriale ai sensi della presente legge. Per quanto di interesse della XII Commissione, evidenzia che nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre previsto che tale commissione nazionale possa avvalersi anche dei contributi di enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
  Il comma 5 dispone che i contratti collettivi stipulati in attuazione della presente legge siano depositati presso il Ministero Pag. 294del lavoro e delle politiche sociali e presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
  Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede infine che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presenti ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2026.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, segnala che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente il disegno di legge C. 3005, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e il disegno di legge C. 3006, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di propria competenza), allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) (limitatamente alle parti di propria competenza) nonché allo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 15). Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, costituite per l'entrata dalle tipologie di entrata e per le spese dai programmi, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili.
  Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa. È comunque esclusa la possibilità di compensarePag. 295 l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa in conto capitale. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
  Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi, in quanto tali privi di compensazione finanziaria, riferiti alle predette parti di competenza. Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea. Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
  Rammenta altresì che l'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione Bilancio.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Bagnasco, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo che nel Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, lo stato di previsione del Ministero della salute presenta una dotazione finanziaria iniziale di competenza pari a 2.462,92 milioni di euro di cui 2.182,11 milioni relativi a spese correnti – rispetto a 1.797,06 milioni nel 2024 – e 280,81 milioni per le spese in conto capitale – rispetto a 609,47 milioni nel 2024 – con un incremento di 56,39 milioni rispetto all'ammontare della dotazione iniziale 2024, pari a 2.406,53 milioni.
  Nel corso della gestione, le previsioni definitive sono complessivamente variate di 782,68 milioni per competenza, attestandosi complessivamente ad un ammontare pari a 3.245,59 milioni di euro.
  Con riferimento agli impegni, poi, si rileva che la spesa del Ministero della Salute è prevalentemente di parte corrente (2.438,27 milioni di euro), per cui esse incidono sugli stanziamenti complessivi per l'82,5 per cento, mentre quelle in conto capitale per il restante 17,5 per cento (517,63 milioni di euro).
  In termini finanziari, l'andamento dei residui per il Ministero della salute segna una variazione, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, pari a 245,91 milioni di euro per parte corrente e a 220,23 milioni di euro per parte in conto capitale, determinata da tre fattori: una parte dei residui all'inizio dell'anno è stata pagata (per parte corrente sono 112,07 milioni di euro e per parte in conto capitale sono 62,83 milioni di euro), un'altra parte è andata in economiaPag. 296 (per parte corrente 49,84 milioni di euro e per parte in conto capitale sono 168,84 milioni di euro) e, infine, si sono formati nuovi residui (per parte corrente sono 407,82 milioni di euro e per parte in conto capitale sono 451,89 milioni di euro).
  Per quanto concerne le risorse destinate al settore sanitario presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ricorda che il Servizio sanitario nazionale è finanziato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 56 del 2000, mediante entrate proprie (ticket), gettiti derivanti dall'IRAP e dall'addizionale regionale dell'IRPEF valutate ad aliquota base e, fino a concorrenza del fabbisogno medesimo, mediante l'attribuzione alle regioni di risorse a titolo di compartecipazione all'IVA.
  Per il 2025, il Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato il riparto delle risorse statali stanziate per il fabbisogno sanitario fra regioni e province autonome, pari ad un totale di 136.540 milioni di euro – rispetto a 134.017 milioni di euro nel 2024. Di questi, 130.741 milioni rappresentano la quota indistinta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
  Inoltre, nella Missione 3 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (Missione 2 dello stato di previsione del MEF) sono registrate previsioni definitive per 138.349,55 milioni di euro – rispetto ai 135.561,9 milioni del 2024 – con impegni totali per 137.564,27 milioni, di cui il 65 per cento circa assorbiti dal finanziamento del programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria».
  Infine, segnala i seguenti capitoli di interesse: nella Missione 14 (Missione 9 dello stato di previsione del MEF) «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma 14.8 «Opere pubbliche e infrastrutture», il capitolo 7464 «Edilizia sanitaria», con previsioni definitive e impegni pari a 1.146,4 milioni di euro; nella Missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 29.6 «Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito», il capitolo 7585 «Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati», con previsioni definitive e impegni pari a 50,95 milioni di euro.
  Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le poste di maggior interesse per le politiche sociali rientrano nella Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». Vi figurano risorse a sostegno dell'associazionismo rientranti nel Programma 24.2 «Terzo settore (associazionismo, volontariato, ONLUS e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni» e risorse destinate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, alla non autosufficienza, alla disabilità, all'integrazione e all'inclusione sociale, rientranti nel Programma 24.12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva».
  Nel 2025, la Missione 24 presenta previsioni definitive di competenza pari a 65.616,33 milioni di euro e impegni pari a 65.339,29 milioni di euro, che sono assegnati soprattutto alle attività di cui al suo principale e più cospicuo programma sopra citato «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali», il quale assorbe oltre il 99 per cento delle disponibilità dell'intera missione. Di tali risorse, una parte pari circa al 31 per cento è diretta al finanziamento del capitolo di spesa riguardante l'Assegno unico universale per i figli a carico, con impegni pari a 20.204,15 milioni di euro.
  Segnala che, sempre nel 2025, è proseguita la politica ministeriale per la promozione dell'economia sociale e il potenziamento del ruolo delle organizzazioni del Terzo settore, anche attraverso la piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e dell'imprenditoria sociale nell'ottica dello sviluppo sostenibile.
  Con riferimento al programma, prosegue la lenta diminuzione delle risorse stanziate nel 2025 rispetto agli anni precedenti, Pag. 297con un'ulteriore lieve riduzione a 332,33 milioni (a fronte dei 334,9 milioni di euro del 2024) euro dei trasferimenti della quota del 5 per mille IRPEF da assegnare agli enti del Terzo settore; tali trasferimenti rimangono comunque la quota più rappresentativa del programma, costituendone oltre il 76 per cento del totale.
  Passando al disegno di legge di assestamento, ricorda, in termini generali, che con tale strumento si correggono, in corso d'anno, le previsioni già approvate con la legge di bilancio dell'anno precedente. Le voci di interesse per la nostra Commissione ricadono in tre diversi stati di previsione: il Ministero della salute (tabella n. 15) e, per quanto di competenza con riferimento alle voci di interesse sanitario e sociale, il Ministero dell'economia e finanze (tabella n. 2) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4).
  La legge di bilancio 2026-2028 (legge n. 199 del 2025) autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.578,77 milioni di euro nel 2026. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2026 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 1.503,15 milioni di euro di euro, di cui 215,26 milioni di euro per la parte corrente e 1.287,89 milioni di euro per il conto capitale.
  Il disegno di legge di assestamento del bilancio interviene sulle previsioni iniziali, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2026 (103,77 milioni di euro sia per competenza sia per cassa), che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame (5,03 milioni di euro per competenza e 63,03 milioni di euro per cassa). Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata consistenza dei residui e alle variazioni proposte per la competenza, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
  In particolare, per quanto riguarda la missione «Tutela della salute», complessivamente, in termini di competenza, si sono registrati incrementi per 105,51 milioni di euro. Tali variazioni sono ascrivibili prevalentemente agli incrementi per variazioni in dipendenza di atti amministrativi al programma 20.14 «Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA. assistenza sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie».
  Per quanto riguarda la missione «Ricerca e innovazione», complessivamente, in termini di competenza, si sono registrati incrementi per 3,34 milioni di euro, imputabili interamente a variazioni in dipendenza da atti amministrativi.
  Per quanto riguarda la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», complessivamente, in termini di competenza, si è registrata una lieve diminuzione di 0,05 milioni di euro.
  In conclusione, le previsioni per il bilancio 2026 per competenza, pari a 2.578,77 milioni di euro, vengono ad assestarsi in 2.687,57 milioni di euro, con una variazione complessiva in aumento pari a 108,8 milioni di euro. Le previsioni iniziali di cassa, pari a 2.578,77 milioni di euro, vengono ad assestarsi in 2.745,57 milioni di euro, con una variazione complessiva in aumento pari a 166,8 milioni di euro. Le previsioni iniziali per i residui, pari a 1.112,45 milioni di euro, vengono ad assestarsi a 2.300,29 milioni di euro, con una variazione complessiva di 1.187,84 milioni di euro.
  Passando allo stato di previsione del MEF relativo alla salute, altre poste di interesse sanitario sono relative al Programma 3.6 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», allocato nello stato di previsione del MEF, Missione 3 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali».
  Le previsioni assestate per tale programma ammontano a 93.273,68 milioni di euro, con una variazione complessiva rispetto alle previsioni iniziali pari a 42,01 milioni di euro, che sono distribuite sul capitolo 2700 «Fondo sanitario nazionale», lievemente compensate da un decrementoPag. 298 relativo al capitolo 2862 «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA».
  Si segnala altresì che nella Missione 9, Programma 14.8«Opere pubbliche e infrastrutture», capitolo 7464 Edilizia sanitaria si registra una diminuzione di 55 milioni per variazioni in dipendenza di atti amministrativi e che non sono, invece, occorse variazioni nella Missione 29, Programma 29.7, capitolo 7585 Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, segnala che le voci che interessano la XII Commissione sono i Programmi 24.12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» e 24.2 «Terzo settore (associazionismo, volontariato, ONLUS e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», contenuti nella Missione 14 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
  Per il programma 24.12 le variazioni sono distribuite principalmente sui capitoli 3538 «Fondo per le non autosufficienze», pari 13,85 milioni di euro, e 3550 «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», pari a 6,68 milioni di euro.
  Per il programma 24.2 «Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni», le variazioni complessive ammontano a 1,79 milioni di euro e sono distribuite principalmente nel capitolo 3524 «Contributi a favore delle istituzioni pro ciechi», pari a 1,15 milioni di euro.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del MEF relativo alle politiche sociali segnala, infine, che nell'ambito della Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del MEF (Missione 14 nello stato di previsione del MEF), il programma 24.5 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio» presenta previsioni iniziali di competenza pari a 777,80 milioni di euro e variazioni in aumento in dipendenza di atti amministrativi pari a 7,36 milioni.
  Fa presente che non si riscontrano invece variazioni in relazione ai capitoli 1431 «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità», 2102 «Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia» e 2119 «Somma da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza».

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. – Interviene il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo, C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini, C. 1507 Stefani, C. 1682 Giorgianni, C. 1690 Ciocchetti e C. 2007 Zanella.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2026.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, rammenta che nella seduta dell'8 luglio scorso la Commissione ha proseguito l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge. Avverte che nella presente seduta si riprenderà quindi l'esame dall'emendamento Ciani 4.31.Pag. 299
  Con riferimento alle proposte emendative accantonate nella precedente seduta, esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Furfaro 4.58, Boscaini 4.59 e 4.71, a condizione che siano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.31.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.33 a sua prima firma, che mira a sopprimere la previsione che richiede al caregiver l'attestazione della residenza nello stesso comune della persona assistita, ovvero in un comune situato a una distanza non superiore a 25 chilometri.
  Reputa infatti tale criterio arbitrario, oltre che suscettibile di ingenerare disparità di trattamento ingiustificate tra le persone che prestano assistenza ai propri cari.
  Evidenzia inoltre come la distanza di 25 chilometri non tenga conto della differente conformazione dei territori.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, rammenta come nella precedente seduta sia stato disposto l'accantonamento degli emendamenti Zanella 4.36, Patriarca 4.38 e Ciani 4.37, tutti volti a modificare il richiamato criterio della distanza non superiore a 25 chilometri. Ricorda infatti come in quella sede il rappresentante del Governo, pur ribadendo la necessità di mantenere tale parametro, abbia mostrato un'apertura rispetto alla possibilità di modificare il limite specifico dei 25 chilometri.

  Luana ZANELLA (AVS) rileva come il criterio della distanza stabilito dall'articolo 4 risulti irragionevole e di difficile comprensione per i destinatari della norma. Evidenzia, in particolare, come tale parametro non tenga conto delle peculiarità morfologiche dei diversi territori italiani, nei quali una distanza di 25 chilometri può tradursi in condizioni di accessibilità e tempi di percorrenza profondamente differenti. Sottolinea, pertanto, la necessità di individuare criteri più equi, realistici e facilmente intellegibili per la cittadinanza.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanella 4.32 e Malavasi 4.33.

  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.34 a sua prima firma, sottolinea l'importanza di valorizzare l'effettività dell'attività di cura svolta, indipendentemente dalla residenza del caregiver.

  La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 4.34.

  Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.35 a sua firma che, analogamente ad altri emendamenti a sua firma già illustrati nelle precedenti sedute, è volto a introdurre nel testo il riferimento alla persona con disabilità, in luogo di quello alla persona assistita. Evidenzia, inoltre, come tale sensibilità terminologica trovi riscontro nelle recenti dichiarazioni del Ministro Locatelli.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.35.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 4.40 a sua prima firma, sottolineando la necessità di valorizzare le relazioni di carattere affettivo o amicale ai fini del riconoscimento della figura del caregiver.
  In proposito, osserva come le leggi regionali emanate in materia non rechino, infatti, il limite del vincolo di parentela, e consentano pertanto di riconoscere i rapporti di amicalità.

  Luana ZANELLA (AVS), intervenendo sull'emendamento 4.39 Zanella, identico all'emendamento Malavasi 4.40, osserva come non sia possibile dubitare che anche persone non legate da vincoli di parentela debbano essere qualificate come caregiver in ragione dell'attività di cura svolta.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, rileva la necessità di ancorare a parametriPag. 300 oggettivi la definizione dei destinatari del disegno di legge.

  Marco FURFARO (PD-IDP) chiede chiarimenti circa le modalità di definizione del perimetro dei destinatari del provvedimento.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI precisa come il disegno di legge contempli anche i soggetti non conviventi tra i caregiver familiari. Ribadisce, tuttavia, la necessità di individuare parametri certi per circoscrivere la platea dei destinatari del provvedimento.

  Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Malavasi 4.40, sottolineando l'esigenza di garantire tutele adeguate anche a chi svolge l'attività di caregiver pur senza vincoli di parentela o coabitazione.

  Carmen DI LAURO (M5S) sottoscrive l'emendamento Malavasi 4.40, evidenziando la complessità e l'eterogeneità della realtà dei caregiver.
  Sottolinea, inoltre, come l'introduzione di vincoli di residenza o di parentela per il riconoscimento di tale figura rischi di generare profonde iniquità.

  Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Malavasi 4.40, rileva l'importanza di valorizzare le reti informali di sostegno alle persone non autosufficienti. Ritiene che l'emendamento in questione vada in tale direzione, offrendo adeguate tutele anche a chi presti attività di assistenza al di fuori da vincoli di parentela.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Zanella 4.39 e Malavasi 4.40.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zanella 4.41 e Girelli 4.42, l'emendamento Ciani 4.43, nonché gli identici emendamenti Zanella 4.44 e Filippin 4.45.

  Marco FURFARO (PD-IDP) chiede che sia valutato l'accantonamento dell'emendamento 4.46 a sua prima firma, in quanto vertente su materia analoga a quella degli identici emendamenti Furfaro 4.29 e Montaruli 4.30, accantonati nella scorsa seduta.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 4.46.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zanella 4.47 e Malavasi 4.48, nonché gli emendamenti Ciani 4.49, Zanella 4.50, 4.53 e 4.52.

  Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.54 a sua firma, il quale mira a sopprimere la previsione che consente il rilascio del certificato attestante la qualifica di caregiver unicamente al richiedente, sottolineando come esso sia volto a introdurre un elemento di semplificazione nella procedura per il riconoscimento del caregiver familiare.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.54.

  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 4.56, di cui è cofirmatario, evidenzia come il rilascio di una caregiver card, che attesti la qualifica di caregiver familiare, costituisca uno strumento per rendere concretamente esigibili i diritti previsti dal provvedimento in esame.
  Sottolinea infatti come il rilascio di uno strumento semplice, riconoscibile e facilmente utilizzabile possa costituire, nei rapporti con i servizi sanitari e le amministrazioni, una misura di semplificazione del diritto di accesso e dei connessi adempimenti burocratici.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanella 4.55 e Malavasi 4.56.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.57 a sua prima firma, rileva come lo stesso sia finalizzato a sopprimere dal disegno di legge in esame la disposizione che, nell'ambito della procedura di riconoscimento del caregiver, consente all'INPS l'attribuzione di uno dei profili di caregiver previsti dall'articolo 2, comma 5.Pag. 301
  Rileva infatti come, ai fini di tale attribuzione, sia necessaria anche l'attestazione delle ore di assistenza prestate. Evidenzia, in proposito, come sia inopportuno che tale attestazione venga rilasciata dall'INPS, rilevando invece come la concreta quantificazione delle ore di assistenza necessarie alla persona assistita dovrebbe essere di competenza dei servizi territoriali, sociali e socio-assistenziali.
  Chiede altresì chiarimenti al Ministro al fine di comprendere se, alla base della suddetta attestazione da parte dell'INPS, vi sia la presentazione di un'autocertificazione da parte del caregiver.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI rileva preliminarmente come l'attribuzione di uno dei profili di caregiver sia necessaria, nell'ambito della procedura di riconoscimento, ai fini della graduazione delle tutele previste dal provvedimento in esame.
  Chiarisce altresì che la procedura di riconoscimento prevede che sia la persona assistita, con un'autocertificazione, ad individuare il proprio caregiver e il relativo profilo.

  La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 4.57.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, prende atto che la presentatrice ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Boscaini 4.59. Avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento Boscaini 4.59, come riformulato, discenderebbe l'assorbimento dell'emendamento Boscaini 4.71.
  Chiede quindi ai presentatori dell'emendamento Furfaro 4.58 se intendano accettare la proposta di riformulazione.

  Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Furfaro 4.58, esprime perplessità in merito alla previsione che l'istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento del caregiver si intenda respinta quando siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'INPS si sia pronunciato. Sottolinea come tale previsione sia in controtendenza rispetto all'obiettivo di semplificazione amministrativa che vede sempre di più, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la previsione di ipotesi di silenzio-assenso.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, fa presente come la riformulazione proposta preveda anche la possibilità per l'interessato di esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI precisa come il testo della riformulazione sia stato definito all'esito di un'istruttoria assai approfondita con tutte le Amministrazioni competenti.

  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.58 a sua prima firma, rileva come il termine di novanta giorni previsto dalla riformulazione in esame costituisca un termine troppo ampio ai fini della formazione del silenzio-diniego.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, ribadisce come si tratti di una proposta di riformulazione migliorativa del provvedimento in esame, non soltanto perché introduce la possibilità per l'interessato di accedere alla procedura della negoziazione assistita, ma anche perché si prevede un termine più ampio per l'INPS al fine di svolgere l'istruttoria sull'istanza presentata dalla persona assistita.

  Marco FURFARO (PD-IDP) rileva come l'originaria formulazione dell'emendamento 4.58 a sua prima firma, prevedesse un termine minore – di trenta giorni – ai fini della formazione del silenzio-diniego sull'istanza presentata dall'interessato.
  Pur comprendendo, infatti, la necessità di dare all'Amministrazione il tempo necessario ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, sottolinea come un termine più breve possa ridurre i tempi di incertezza per la persona assistita, assicurare maggiore tempestività e consentire un accesso alla giustizia in tempi più rapidi.Pag. 302
  Per tali ragioni, dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.58 a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 4.58 e approva l'emendamento Boscaini 4.59, come riformulato (vedi allegato 5), risultando pertanto assorbito l'emendamento Boscaini 4.71.

  Marco FURFARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 4.60, di cui è cofirmatario, rileva come lo stesso, prevedendo che all'interno del PAI o del progetto di vita possano individuarsi più caregiver per lo stesso assistito, purché sia individuato il caregiver principale, consenta di tener conto della complessità della realtà dell'assistenza.
  Rileva infatti come l'attività di cura sia spesso una responsabilità condivisa, quasi mai a carico di una sola persona. Evidenzia, allo stesso tempo, come la valorizzazione del caregiver principale consenta di individuare un referente centrale, anche nei rapporti con i servizi sanitari.

  Il Ministro Alessandra LOCATELLI ribadisce che, ai fini del rispetto del principio di autodeterminazione, spetti alla persona assistita l'individuazione del proprio caregiver e che il PAI individui, invece, il carico assistenziale. Rileva altresì che il riferimento alla figura del caregiver principale sia poco attinente rispetto al provvedimento in esame, che fa invece riferimento alla figura del caregiver prevalente.

  La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 4.60.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.61 a sua prima firma, chiede che ne sia valutato l'accantonamento.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Malavasi 4.61.

  La Commissione respinge l'emendamento Ciani 4.62.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 4.63.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 4.63, Furfaro 4.64 e Girelli 4.65.

  Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.66 a sua firma, rileva come prevedere il coinvolgimento dei servizi di prossimità nelle procedure di riconoscimento, revoca o sostituzione del caregiver costituisca una misura efficiente al fine di semplificare gli oneri burocratici.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciani 4.66 e 4.68.

  Paolo CIANI (PD-IDP) nel sottoscrivere l'emendamento Zanella 4.70, accetta la relativa proposta di riformulazione.

  La Commissione approva l'emendamento Filippin 4.69 e l'emendamento Zanella 4.70, come riformulato in identico testo (vedi allegato 5). Respinge, quindi, l'emendamento Ciani 4.72.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente e relatore, comunica che l'articolo aggiuntivo Patriarca 4.01 è stato ritirato dai presentatori. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo della coordinazione nonché per la tutela delle persone con tali condizioni.
C. 1931 Panizzut.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dario GIAGONI (LEGA), relatore, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1931, recante disposizioni per la promozione della ricerca sulla disprassia, sulla disprassia oculare e sui disturbi dello sviluppo Pag. 303della coordinazione nonché per la tutela delle persone con tali condizioni.
  Il provvedimento – che si compone di 4 articoli – all'articolo 1 enuncia le finalità della legge, diretta alla promozione e all'avvio di progetti di ricerca in materia di disprassia, di disturbo dello sviluppo della coordinazione, di disprassia oculare e di disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170.
  Fa presente che le aree di indagine dei richiamati progetti di ricerca riguardano, in particolare: la valutazione del rapporto e della possibile correlazione eziologica tra disprassia oculare, disprassia e disturbi specifici dell'apprendimento; l'inserimento dell'indagine della funzione visiva nell'ambito delle valutazioni dei disturbi dell'età evolutiva, verificandone l'appropriatezza; l'elaborazione e l'attuazione di protocolli specifici per la rieducazione visiva nei bambini con insufficienza di convergenza o difficoltà di organizzazione sinergica degli occhi; l'elaborazione e l'attuazione di protocolli specifici per progetti di intervento con metodologia multisistemica multifunzionale integrata; la verifica della capacità di apprendimento dei bambini con disprassia, disturbo dello sviluppo della coordinazione e disprassia oculare.
  Osserva che l'articolo 2, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi destinati a finanziare l'avvio dei progetti di ricerca nelle aree di indagine di cui all'articolo 1.
  Il comma 2 prevede che l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti sia definito con il medesimo decreto di cui al comma 1, nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 3 stabilisce che nella selezione delle domande ammissibili al finanziamento è data priorità ai progetti promossi dagli enti del Terzo settore che operano nell'ambito della disprassia e dei disturbi specifici dell'apprendimento, ai progetti realizzati con il coinvolgimento degli enti medesimi, nonché ai progetti realizzati dall'Associazione Rete italiana salute dell'età evolutiva (Rete IDEA) o con la sua collaborazione.
  Secondo quanto disposto dal comma 4, i soggetti titolari dei progetti ammessi al finanziamento trasmettono al Ministero della salute relazioni sulle attività svolte, sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti, nei tempi e nei modi definiti dal decreto di cui al comma 1, mentre il comma 5 prevede che il Ministro della salute presenti una relazione alle Camere sugli esiti dei progetti finanziati ai sensi della presente legge entro sei mesi dalla data di conclusione dei progetti medesimi.
  L'articolo 3 contiene una previsione transitoria, disponendo, al comma 1, che nelle more della conclusione dei progetti e dell'approvazione di un intervento legislativo organico in materia, le persone con diagnosi di disprassia e i loro familiari hanno diritto all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché delle misure previste dalla normativa vigente in materia di disturbi specifici dell'apprendimento per l'ambito concorsuale e lavorativo. Il comma 2 richiama l'applicazione, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, della legge n. 104 del 1992, in presenza dei relativi presupposti e in relazione al grado di compromissione delle abilità del singolo caso concreto, anche indipendentemente da comorbilità con altri disturbi.
  L'articolo 4 detta la clausola di invarianza finanziaria.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 luglio 2026.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.