SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.
La seduta comincia alle 11.50.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Riccardo DE CORATO, presidente, comunica che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, con particolare riferimento alle parti di competenza dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (Tabella 8).
Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.Pag. 7
Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, rammenta che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare, costituite per l'entrata dalle tipologie di entrata e per le spese dai programmi, e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa, ma non l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto esso deriva da meri accertamenti contabili.
Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.
È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.
È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.
Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi, in quanto tali privi di compensazione finanziaria, riferiti alle predette parti di competenza.
Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente presso la Commissione bilancio.
Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.
Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.Pag. 8
Le relazioni approvate, unitamente alle eventuali relazioni di minoranza e alle proposte emendative approvate, sono trasmesse alla Commissione bilancio.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, intervenendo in videoconferenza, fa presente che, in relazione ai disegni di legge in esame, rilevano, per gli ambiti di competenza della Commissione Affari costituzionali, alcune parti della Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno.
Con riferimento al contenuto del disegno di legge C. 3005 – recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025» – ricorda che tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, espone le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa, senza poter modificare il contenuto dell'atto.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari costituzionali, nel rinviare per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva come lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio 2025 esponesse, al lordo del rimborso delle passività finanziarie, previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 31.016,5 milioni di euro e di cassa pari a 32.046,5 milioni di euro.
Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, le previsioni definitive di competenza relative al medesimo Ministero ammontano a complessivi 34.963,9 milioni di euro, con una significativa variazione in aumento di circa il 12,7 per cento rispetto alle previsioni iniziali (circa 3,9 miliardi).
Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 22,7 milioni di euro, le previsioni definitive delle spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nel 2025 a circa 34.941 milioni di euro.
La maggior parte degli stanziamenti del dicastero, pari all'87,5 per cento delle spese finali, è rivolta alle spese correnti, pari a circa 30,6 miliardi di euro. Come sottolineato nella Relazione sul rendiconto della Corte dei conti, nell'ambito delle spese correnti, si segnala un incremento del 14,6 per cento della spesa per il personale per un totale di 11,6 miliardi di euro, pari a circa il 38 per cento. Di questi ultimi, 7,8 miliardi sono allocati sulla missione 7, «Ordine pubblico e sicurezza», che registra un aumento del 12,6 per cento sui 6,9 miliardi di euro del 2024. La relazione registra, inoltre, un aumento delle risorse assegnate ai «Trasferimenti correnti a imprese», nonché ai trasferimenti correnti all'estero, per il finanziamento delle forme di cooperazione e assistenza internazionale, in materia di immigrazione e asilo.
Parallelamente, la restante percentuale del 12,5 per cento degli stanziamenti del Ministero, pari a 4,4 miliardi di euro, è stata destinata alle spese in conto capitale, in diminuzione rispetto a quanto accaduto nel precedente esercizio finanziario (nel 2024 le spese in conto capitale erano il 15 per cento della spesa complessiva, ossia 5,1 miliardi di euro). La Relazione sul rendiconto della Corte dei conti evidenzia come la quota largamente maggioritaria di tale spesa sia destinata ai «Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche» con stanziamenti definitivi pari a 3,1 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di circa 10,7 punti percentuali. Più nel dettaglio, per ciò che concerne la gestione, la Relazione sul rendiconto della Corte dei conti segnala che la capacità di impegno totale, determinata come rapporto tra impegni totali e massa impegnabile, per l'esercizio in esame, registra un lieve decremento, attestandosi al 94,7 per cento, in lieve diminuzione rispetto al 95,5 del 2024. I pagamenti eseguiti in totale nel 2025 sono stati pari a 33.555,5 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (28.841,0 milioni) e Pag. 9dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (4.714,6 milioni).
Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1° gennaio 2025 erano pari a 9.992,8 milioni di euro, al 31 dicembre 2025 ammontano a 9.741,7 milioni di euro (nel 2024 erano pari a circa 9.992,8 milioni). La relazione sul rendiconto della Corte dei conti evidenzia come l'ingente quantità di residui che ha caratterizzato la gestione del Dicastero negli scorsi anni stia registrando un trend in lieve costante miglioramento, con una contrazione del 6,2 per cento dei residui definitivi iniziali nell'ultimo anno, nonché una riduzione dei residui finali del 2,5 per cento. Come nel 2024, sulla dinamica di formazione dei residui hanno inciso quelli che afferiscono alla missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie locali), pari a 7,3 miliardi.
I residui passivi finali sono costituiti, per 4.994,7 milioni di euro, da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 4.747,0 da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2025 è risultata pari a 4.714,6 milioni.
Nel complesso, l'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2025 è stata pari al 3,71 per cento (3,73 nel 2024; 3,7 nel 2023; 4,1 nel 2022; 4,3 nel 2021 e 2020).
L'attività del Ministero dell'interno risulta articolata su sei missioni, tutte condivise con altri Ministeri: missione 2, «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio»; missione 3, «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»; missione 7, «Ordine pubblico e sicurezza»; missione 8, «Soccorso civile»; missione 27, «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»; missione 32, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».
Le quattro missioni istituzionali (la numero 3, 7, 8 e 27) coprono gli stanziamenti annuali di competenza del Ministero per poco meno del 96 per cento. I programmi complessivamente sono 12, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio.
Sulla Missione relativa alle Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del Ministero, pari nel 2025 a circa il 49,3 per cento dello stanziamento definitivo (nel 2024 ne rappresentava il 51,3 per cento e nel 2023 circa il 50 per cento). Tale stanziamento nel 2025, pari a circa 17,2 miliardi di euro, è attribuito per il 98 per cento al programma 10, che gestisce i trasferimenti erariali agli enti locali, la cui consistenza è pari a 16,9 miliardi di euro, di cui 13,8 di parte corrente e 3,1 di parte capitale.
Sul piano della gestione finanziaria, la Corte dei conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato, sottolinea come i dati relativi alla missione mostrino un'elevata capacità di impegno, pari ad oltre il 99 per cento, mentre la capacità di pagamento si attesta all'80,3 per cento (93,3 per cento per la spesa corrente e solo 21,8 per cento per la spesa in conto capitale). Su tale missione insiste, inoltre, l'ammontare maggiore dei residui di tutto il Ministero: si tratta di 7,3 miliardi di euro per la Missione 3, in diminuzione rispetto al 2024, in cui erano pari a 7,7 miliardi.
La seconda missione per consistenza finanziaria è la Missione relativa all'Ordine pubblico e sicurezza. Ai tre programmi intestati sono state destinate risorse per 9,9 miliardi di euro, che rappresentano il 28,5 per cento degli stanziamenti definitivi del Dicastero, in aumento rispetto all'esercizio 2024 (9,4 miliardi di euro). Si registra un incremento negli stanziamenti definitivi della missione, rispetto a quelli iniziali, di poco meno di un miliardo.
La missione è intestata al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Ministero dell'interno è assegnato circa il 66,3 per cento della missione (nel 2024 era il 67 per cento), mentre gli altri due Ministeri sono titolari, rispettivamente, del 26,6 e del 7 per cento delle risorse.
Rispetto ai risultati della gestione finanziaria, la Corte dei conti ha sottolineato che Pag. 10la missione conferma una buona capacità di impegno e di pagamento, in misura pari rispettivamente 92,3 e al 96,7 per cento (a fronte del 93 e del 96,1 per cento del 2024). Inoltre, diminuiscono lievemente i residui finali, che passano da 916 milioni di euro a 877.
Le previsioni definitive della Missione relativa al Soccorso civile, la cui gestione è condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari a circa 3,6 miliardi. Tra i due programmi di competenza del Ministero dell'interno si segnala il programma 3, Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, cui è attribuita la quasi totalità delle risorse della missione.
La Corte dei conti ha rilevato che la gestione dei due programmi, in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mostra un tasso di impegno del 89,64 per cento (nel 2024 era al 91,9 per cento), mentre la percentuale dei pagamenti di competenza sugli impegni di competenza è del 96,23 (95,71 nel 2024). I residui finali, il cui valore a consuntivo è pari a 530 milioni, sono in linea coi dati dello scorso anno.
La Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, è condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e finanze: nel 2025 il programma intestato al Ministero dell'interno, con circa 2,6 miliardi di euro, assorbe il 69,8 per cento delle risorse dell'intera missione (era il 71,2 nel 2024).
Rispetto agli stanziamenti iniziali della Missione si registra in corso di esercizio un aumento di 262 milioni di euro, passando da 2,3 a poco meno di 2,6 miliardi di euro.
Sotto il profilo della gestione, la Corte dei conti riporta un miglioramento del rapporto fra risorse stanziate e impegnate che dal 96,3 per cento del 2024 passa al 97 per cento del 2025. I pagamenti di competenza aumentano leggermente al 77,9 per cento degli impegni a fronte del 77,6 per cento del 2024. Si registra un aumento dei residui finali da 720 a 819,5 milioni di euro (13,8 per cento).
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari costituzionali assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Segnala, in primo luogo, la Missione 17 «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.
Per quanto concerne il programma 17.1, relativo agli Organi costituzionali, gli stanziamenti definitivi sono pari a 1.767,13 milioni di euro, in leggero aumento rispetto agli stanziamenti iniziali (pari a 1.766,84 milioni) e a quelli del consuntivo 2024 (pari a 1.753,71 milioni).
In relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 17.2, gli stanziamenti definitivi risultano pari a 2.029,87 milioni di euro, in aumento rispetto agli stanziamenti iniziali (pari a circa 1.927,23 milioni) e a quelli del 2024 (1.620,09 milioni).
Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 17.2, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
Tra gli interventi riconducibili agli ambiti di interesse della I Commissione, si segnalano i trasferimenti destinati alla Missione 6, Soccorso civile. In particolare, nell'ambito del programma 6.2, Protezione civile, le risorse definitive assegnate nel 2024 al Dipartimento della protezione civile (cap. 2179) sono pari a 93,2 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni iniziali (83,2 milioni) per effetto di variazioni intervenute in corso di esercizio (10 milioni). Tali spese sono in aumento rispetto all'esercizio 2024 (84,6 milioni).
Nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma 14.1, Famiglia, pari opportunità e Pag. 11situazioni di disagio, si collocano due azioni di interesse: promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità), che è dotato a consuntivo 2025 di circa 116 milioni di euro, in linea con gli stanziamenti iniziali, registrando una leggera diminuzione rispetto ai dati 2024 (118,4 milioni di euro); tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211, senza scostamenti in corso di esercizio, con uno stanziamento complessivo di poco inferiore ai 2,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'esercizio 2024 (2,9 milioni). In particolare, le previsioni definitive per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (capitolo 5211) risultano nel 2025 pari a 829.836 euro, mentre le spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche sono pari a 1,93 milioni di euro.
Nell'ambito della Missione 22, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, al programma 22.3, Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, si segnala il capitolo 5217, relativo alle somme da assegnare alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA, che è dotato di 21,5 milioni di euro a consuntivo 2024, senza variazioni in corso di esercizio e in lieve diminuzione rispetto ai dati del consuntivo 2024 (21,6 milioni).
Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali, possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della Missione 5, Ordine pubblico e sicurezza, programma 5.2, Sicurezza democratica, il capitolo 1670 è relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ed è dotato a consuntivo 2025 di 1.826,19 milioni di euro (erano 1.510,02 milioni nel 2024 e 1.270,11 milioni nel 2023), con una variazione positiva in corso di esercizio di circa 623 milioni. A ciò si aggiunge la somma da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pari a consuntivo a 126,60 milioni (erano 89,28 nel 2024 e 72,79 nel 2023), in aumento rispetto agli stanziamenti iniziali (117,73 milioni) per effetto di variazioni in corso di esercizio (8,87 milioni).
Segnala, infine, i seguenti stanziamenti: il capitolo 2116, relativo alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, che a consuntivo 2025 espone una dotazione pari a circa 9,16 milioni di euro, con una variazione in corso di esercizio di 200.000 euro e in diminuzione rispetto al 2024 (11,2 milioni); il capitolo 1680, relativo alle spese per l'Istituto nazionale di statistica, che reca una dotazione finale pari a circa 216 milioni, in aumento rispetto alle previsioni iniziali (209,82 milioni) e in diminuzione al consuntivo 2024 (219,44 milioni); il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, espone a consuntivo 372,75 milioni di euro, in aumento rispetto al 2024 (331,04 milioni), con una variazione in corso di esercizio di 6,77 milioni; il capitolo 1707, relativo alle spese per l'azione relativa all'Agenzia per l'Italia digitale, che espone a consuntivo stanziamenti pari a circa 18,2 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni iniziali (circa 16 milioni) e rispetto al 2024 (15,9 milioni).
Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge C. 3006 – recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026» – fa presente che esso è volto a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio per l'anno in corso. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue, invece, all'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presuntiPag. 12 alla data del 1° gennaio 2026 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2025.
Fa presente che in questa sede darà conto dei dati relativi a stanziamenti del disegno di legge di assestamento, che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della Commissione Affari costituzionali: la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Segnala, pertanto, che lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026, approvato con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, reca previsioni di competenza per complessivi 30.353,3 milioni di euro, di cui: 27.076,6 milioni per la parte corrente; 3.252,8 milioni per la parte in conto capitale e 24,0 milioni per il rimborso del debito pubblico.
Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 30.353,3 milioni di euro, di cui: 27.076,6 milioni di parte corrente; 3.252,8 milioni in conto capitale e 24,0 milioni per il rimborso del debito pubblico.
La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2026 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 8.528,7 milioni di euro, di cui: 3.223,2 milioni di parte corrente, 5.285,5 milioni in conto capitale e 20,1 per il rimborso di passività finanziarie.
Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2026, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.
Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 931,5 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 1.380,3 milioni di euro delle dotazioni di cassa.
Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un incremento di 114,8 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 388,3 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.
Nella nota illustrativa alla tabella di assestamento, si evidenzia che le variazioni di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza.
Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute, sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2026 del Ministero dell'interno risultano pari a 31.399,6 milioni di euro, di cui 28.042,9 milioni di parte corrente, 3.332,7 milioni in conto capitale e 24 milioni di rimborso passività (per competenza, 1.046,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa il 3,3 per cento dello stanziamento complessivo del Ministero).
Le dotazioni di cassa assestate ammontano a 32.121,9 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 26.902,5 milioni e 5.195,5 milioni di euro, nonché di 24 milioni di rimborso passività (+ 1.768,7 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, pari al 5,5 per cento).
Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 1.213 milioni di euro. Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1° gennaio a quelli risultanti dal rendiconto del 2025 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative. Le previsioni assestate 2026 risultano pertanto pari a 9.741,7 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 2.596,8 milioni, 7.124,9 milioni e 20,1 milioni di euro.Pag. 13
L'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato risulta pari al 3,36 per cento, a fronte del 3,29 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2026.
In termini assoluti, l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge di assestamento, pari a complessivi 114,8 milioni di euro, riguarda principalmente la missione Ordine pubblico e sicurezza, che registrerebbe un aumento pari a circa 75,8 milioni di euro, e la missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 32,8 milioni.
Per quanto riguarda gli altri ambiti di interesse della Commissione Affari costituzionali viene, in primo luogo, in evidenza la Missione 17, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 17.1, sul quale è proposta con l'assestamento una variazione in aumento di 0,8 milioni di euro in conto competenza e di cassa (le previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2026 sono pari a 1.764,3 milioni di euro, invariate per atto amministrativo salvo un arrotondamento di 0,1 milioni; le previsioni assestate risultano pertanto pari a 1.765,3 milioni di euro).
Le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 17.2.
Al riguardo, il Programma registra variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi –113,3 milioni di euro in conto competenza e –112,8 milioni in conto cassa. La variazione proposta con l'assestamento è invece pari a circa 89,4 milioni di euro di competenza e 115,7 milioni di cassa, di cui 85,4 milioni, sia in competenza sia in cassa, riferiti al contributo allo Stato dell'8 per mille, al fine di adeguare lo stanziamento alle scelte espresse dai contribuenti; la parte restante è ripartita tra l'indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo (+1,5 milioni), le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale (+1,5 milioni) e il supporto al Parlamento nelle materie di politica economica, del lavoro e delle politiche sociali (+1,0 milioni).
Pertanto, all'esito delle variazioni complessive – per atto amministrativo e con il presente provvedimento – le previsioni assestate per il 2026 relative al programma Presidenza del Consiglio dei ministri e CNEL risultano pari a 1.584,6 milioni di euro di competenza e 1.614,8 milioni di cassa (erano, rispettivamente, 1.608,5 milioni e 1.611,9 milioni le previsioni iniziali).
Per quanto riguarda gli altri stanziamenti di interesse della I Commissione allocati nello stato di previsione del MEF, che vedono modificate le previsioni iniziali, si segnala che: al capitolo 2160 (Somme da assegnare alla Corte dei conti) si registrano variazioni in conto competenza pari a 0,3 milioni di euro. Dunque, le previsioni assestate per il 2026 si attestano a 365,5 milioni; al capitolo 2108 (c.d. Fondo pari opportunità) non ha subito variazioni in conto competenza. Dunque, le previsioni assestate del Fondo per il 2026 si attestano a 136 milioni di euro; il capitolo 1670 (Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) ha subito variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno per complessivi 200 milioni di euro in conto competenza. Dunque, le previsioni assestate per il 2026 sono pari a 1.401,2 milioni di euro.
Riccardo DE CORATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge C. 3006, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026», per le parti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 15 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.
La seduta termina alle 11.55.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente, Riccardo DE CORATO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.
Audizione informale di Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso l'Università Cattolica di Milano, in videoconferenza, e di Adolfo Scalfati, professore di procedura penale presso l'Università Tor Vergata di Roma, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2124 Iezzi, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.30.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Globalcit (Global Citizenship Observatory) e dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2124 Iezzi, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.
La seduta comincia alle 13.15.
Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo.
C. 2376 Malaguti, C. 2383 Molinari e C. 2830, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 aprile 2026.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
Ricorda che lo scorso 11 maggio è scaduto il termine per l'indicazione dei soggetti a cui richiedere la trasmissione di un contributo scritto sui temi oggetto delle proposte di legge e che i contributi scritti pervenuti sono stati messi a disposizione dei deputati della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale la Commissione procederà all'adozione del testo base.
La seduta termina alle 13.20.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.55.
DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
Emendamenti C. 2988-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2988-A, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislativePag. 15 tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta.
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Emendamenti C. 2670-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2670-A, recante «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta.
Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari.
Emendamenti C. 441 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 riferiti alla proposta di legge C. 441 e abb., recante «Istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime di errori giudiziari». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di nulla osta.
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.
C. 2958 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica di tre diversi accordi internazionali in materia di cooperazione penale tra Italia e Vietnam, relativi rispettivamente all'estradizione, al trasferimento delle persone condannate e all'assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritti nel luglio 2023.
Il Trattato di estradizione, che si compone di 26 articoli, prevede, come d'abitudine, che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione, anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2). Per l'estradizione processuale l'Accordo prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale, mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare. Il TrattatoPag. 16 contempla poi l'ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (articolo 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4). Il Trattato prevede e disciplina, in relazione all'estradizione del cittadino, un particolare motivo di rifiuto facoltativo (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano – fra le altre – le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (articoli 7 e 8) e per la decisione sulle stesse (articolo 9), per l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (articolo 10), per la riestradizione a uno Stato terzo (articolo 11), per l'arresto (articolo 12), per la disciplina delle domande di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), per la consegna della persona richiesta (articolo 14), per la consegna differita e temporanea (articolo 15), per l'estradizione semplificata (articolo 16) e per la consegna di cose e somme di danaro (articolo 17). Infine, il Trattato disciplina il transito della persona estradata (articolo 18), il riparto delle spese tra le Parti (articolo 19), le informazioni da fornire successivamente alla consegna della persona estradata (articolo 20), le norme sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali (articoli 21 e 22), la compatibilità con altri trattati internazionali e le consultazioni tra le Parti (articoli 23 e 24), nonché, infine, la soluzione di controversie e l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato (articoli 25 e 26).
In merito al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fa presente che esso è composto da 27 articoli, e consente in linea di principio che il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio Paese di origine. La finalità è evidentemente di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari. Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento (articolo 4). Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 5). Ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, la domanda di trasferimento e i documenti richiesti per darvi luogo (articoli 6 e 7), la decisione sul trasferimento della persona condannata (articolo 10), le modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (articolo 12), i casi di revisione della sentenza, di grazia, amnistia e indulto, di cessazione dell'esecuzione della condanna e di informazioni su tale esecuzione (articoli da 13 a 16), il transito delle persone condannate (articolo 17), il riparto delle spese tra le Parti (articolo 18), le norme sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali (articoli 19 e 20), i rapporti con altri trattati internazionali e le consultazioni tra le Parti (articoli 21 e 22), il regime dell'applicazione territoriale e temporale del Trattato (articolo 23), le composizione delle controversie e l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato (articoli da 24 a 27).
Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale è composto da 24 articoli, ed è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, disciplinando il settore dell'assistenza giudiziaria penale e adeguandolo all'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più Pag. 17frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali. L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – l'acquisizione e la trasmissione di atti; l'assunzione di dichiarazioni; il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine; perquisizioni e sequestri; confische; scambio di informazioni riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (articolo 1). I successivi articoli individuano nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura suprema del popolo le Autorità centrali designate (articolo 2), stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (articolo 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (articolo 5). Il Trattato disciplina, inoltre, il regime di notifica degli atti, la produzione di documenti, atti e informazioni tra le Parti e la restituzione dei materiali alla Parte richiesta (articoli da 6 a 8), le perquisizioni e i sequestri, l'assunzione probatoria e l'acquisizione delle dichiarazioni, nonché l'assunzione probatoria mediante videoconferenza (articoli da 9 a 11). Oggetto di regolamentazione sono, altresì, il trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività di indagine o dell'assunzione di prove (articolo 12), la comparizione di altre persone a tali fini (articolo 13), le garanzie (articolo 14), i proventi e gli strumenti del reato (articolo 15), la notifica di atti e l'assunzione di prove da parte delle Missioni consolari e diplomatiche (articolo 16), la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali (articoli 17 e 18). Sono disciplinate, infine, le modalità di certificazione e autenticazione dei documenti e dei materiali (articolo 19), il riparto delle spese tra le Parti (articolo 20), la compatibilità con altri trattati internazionali (articolo 21), la consultazione tra le parti e la risoluzione delle controversie (articoli 22 e 23), nonché l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato (articolo 24).
Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dai Trattati oggetto di ratifica, valutati complessivamente in 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui circa 31 mila euro per il Trattato di estradizione, oltre 21 mila euro per il Trattato sul trasferimento delle persone condannate e circa 73 mila euro per il Trattato di assistenza giudiziaria penale. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023.
C. 2959 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il trattato in esame si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi Pag. 18extra-UE in materia di cooperazione giudiziaria internazionale. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo il Paraguay aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, che è lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia, ben oltre i Paesi membri del Consiglio d'Europa.
L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato, in modo da permettere loro di scontare la pena, irrogata in via definitiva, nel proprio Paese di origine, anche al fine di favorirne il reinserimento sociale.
Composto da 26 articoli, il Trattato, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4). Seguono le modalità per richiederlo (articoli da 5 a 9) – inclusi gli obblighi informativi e lo scambio di documentazione – e per adottare la decisione (articolo 10). Si prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.
Ulteriori disposizioni riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione della condanna (articolo 12), la possibilità di revisione della sentenza (articolo 13), le modalità di cessazione dell'esecuzione (articolo 14) e il divieto di doppia incriminazione della persona trasferita (articolo 15).
Il Trattato disciplina, altresì, gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione della condanna (articolo 16), i casi di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna (articolo 17), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese (articolo 20).
Da ultimo, il Trattato reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei limiti d'uso di ogni informazione utilizzata nella procedura di trasferimento (articolo 21), al trattamento dei dati personali (articolo 22), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 23), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 25), nonché all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla denuncia del Trattato (articolo 26).
Quanto al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione del Trattato. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dal Trattato in 20.654 euro annui a decorrere dal 2026, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge si compone di 4 articoli suddivisi in due Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Capo I, articoli da 1 a 3) e disposizioni per la vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (Capo II, articolo 4).
Evidenzia che l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica dell'amministrazione straordinaria, destinata alle imprese che: in forma singola o di gruppo, superano determinate soglie dimensionali – definite in relazione al fatturato, al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio (parametro aggiunto in sede referente) e al numero di lavoratori – non inferiori a quelle previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetto decreto Prodi-bis); superano determinate soglie dimensionali – definite in relazione al numero dei lavoratori impiegati – e svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, o detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.
Il comma 2 delega il Governo ad abrogare il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetto decreto Marzano), e a stabilire le disposizioni di natura penale necessarie in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 270 del 1999. Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei suddetti decreti legislativi. Il comma 4 consente, poi, l'adozione di decreti integrativi e correttivi entro due anni, mentre il comma 5 impone il rispetto dei princìpi costituzionali e l'invarianza finanziaria.
L'articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi relativi alla composizione negoziata della crisi delle imprese di dimensioni rilevanti o operanti in settori di rilevanza strategica, prevedendo: l'istituzione di una sezione speciale, riservata agli esperti nelle crisi delle grandi imprese, nell'elenco degli esperti in materia di ristrutturazione aziendale istituito presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome (lettera a)); una composizione derogatoria della commissione per la nomina dell'esperto, con due membri designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy (lettera b)); la definizione delle modalità di informazione periodica del citato Ministero in relazione all'andamento della procedura (lettera c)); la definizione delle modalità di accesso delle imprese a misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento (lettera d)).
L'articolo 3, modificato in sede referente, articola la delega in venticinque princìpi e criteri direttivi, riguardanti, tra l'altro: le condizioni di accesso all'amministrazione straordinaria (lettera a)); la disciplina del procedimento di accesso all'amministrazione straordinaria (lettera b)); la previsione di un parere del MIMIT sulla sussistenza dei presupposti per l'accesso all'amministrazione straordinaria, contenente l'indicazione dei commissari giudiziali (lettera d)); la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale (lettera e)); la determinazione degli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza (lettera f)); l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero della liquidazione giudiziale (lettera g)); la tenuta presso il MIMIT dell'elenco dei commissari straordinari e dei membri dei comitati di sorveglianza (lettera m)), i relativi poteri di nomina (lettera n)) e la determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza necessari per l'assunzione di tali incarichi (lettera o)) e dei limiti al numero degli incarichi commissariali e professionali conferibili al medesimo soggetto (lettera p)); i programmi di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione (lettera r)); il concordato straordinario (lettera u)); la conversione in liquidazione giudiziale (lettera v)); la disciplina delle azioni revocatorie e di responsabilità nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (lettera z)); il raccordo con il codice Pag. 20della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (lettera aa)); le norme transitorie (lettera bb)); il raccordo con le misure pubbliche di sostegno ai risanamenti (lettera cc)) e la semplificazione dell'accesso a strumenti di sostegno al reddito di carattere straordinario per le imprese ammesse alla procedura (lettera dd)).
L'articolo 4, comma 1, delega il Governo a riformare, entro dodici mesi, la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, oggi recata dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e da disposizioni del codice civile. Il comma 2, per l'esercizio di tale delega, definisce tredici princìpi e criteri direttivi, concernenti, tra l'altro: l'estensione della finalità di consulenza e assistenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 220 del 2002 anche alla fase del monitoraggio della gestione, con riferimento agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'articolo 2086, secondo comma, del codice civile, alla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, limitatamente alla sostenibilità sociale e ai princìpi di organizzazione democratica della società cooperativa (lettera a)); il coordinamento funzionale tra il MIMIT e le altre amministrazioni (lettera b)); la trasformazione dell'Albo in un registro pubblico unico nazionale, digitale e gratuito (lettera c)); la vigilanza sulle associazioni di rappresentanza (lettera e)); la tipizzazione dei casi di sospensione e revoca dell'iscrizione e la disciplina in contraddittorio del procedimento sanzionatorio (lettera f)); la razionalizzazione graduale dei provvedimenti sanzionatori, con soppressione della maggiorazione del contributo biennale (lettera h)); l'istituzione di un albo unico nazionale dei revisori, con sezione dedicata ai professionisti selezionati dal MIMIT (lettera i)); la pubblicità degli esiti dei controlli (lettera l)); modifiche all'articolo 2543 del codice civile e obblighi informativi nei documenti di bilancio (lettera m)); la considerazione delle specificità delle banche di credito cooperativo, sentita la Banca d'Italia (lettera o)). Sottolineo poi che, in sede referente, è stata introdotta una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, con particolare riguardo alla disciplina statutaria in materia di formazione e abilitazione per la vigilanza e la revisione cooperativa (lettera i)). Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, mentre il comma 4 consente l'adozione di decreti legislativi correttivi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei suddetti decreti.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge in esame è prevalentemente riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Osserva, infatti, che, da un lato, il Capo I investe la disciplina di una procedura concorsuale, incidendo sui rapporti tra debitore e creditori, nonché sugli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza, sulle azioni revocatorie e di responsabilità, sui procedimenti dinanzi al tribunale e sulle relative disposizioni penali e, dall'altro lato, il Capo II incide su istituti del codice civile (tra cui gli articoli 2543 e 2429) e sulla disciplina civilistica degli enti cooperativi e mutualistici.
Assumono altresì rilievo: la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, con riferimento ai poteri attribuiti al MIMIT (tenuta degli elenchi dei commissari e dei revisori, nomina degli organi commissariali, esercizio della vigilanza cooperativa e tenuta del registro unico nazionale); la materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in considerazione degli effetti che la disciplina dell'amministrazione straordinaria e le misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento (articolo 2 e articolo 3, comma 1, lettera cc), del disegno di legge) producono sull'assetto concorrenziale dei mercati; la materia «previdenza sociale», anch'essa di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, con riferimentoPag. 21 al criterio di delega sull'accesso a strumenti di sostegno al reddito di carattere straordinario (articolo 3, comma 1, lettera dd), del disegno di legge).
Fa presente che, con specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge – che istituisce una sezione speciale nell'elenco degli esperti tenuto presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome e introduce una composizione derogatoria della commissione per la nomina dell'esperto – secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attività delle camere di commercio incide su una pluralità di competenze, alcune delle quali anche regionali.
Per altro verso, con riguardo alle disposizioni del Capo II, rileva che la disciplina della vigilanza cooperativa costituisce attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, che affida alla legge il compito di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata «con i mezzi più idonei», assicurandone, «con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità». Ricorda, peraltro, che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale attribuiscono alle stesse regioni competenze in materia di cooperazione e di vigilanza sulle cooperative operanti nei rispettivi territori: in tale prospettiva si collocano la previsione del comma 1 dell'articolo 4, che impone l'esercizio della delega nel rispetto della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale, e la clausola di salvaguardia introdotta in sede referente – nella lettera i) del comma 2 del medesimo articolo 4 – in materia di formazione e abilitazione per la vigilanza e la revisione cooperativa nei territori delle autonomie speciali.
A fronte di questo intreccio di competenze – nel quale risultano comunque sensibilmente prevalenti le competenze esclusive statali – segnala che il provvedimento prevede le richiamate clausole di salvaguardia delle autonomie speciali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettera i), mentre non contempla forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze nel procedimento di adozione dei decreti legislativi, per i quali è previsto il solo parere delle Commissioni parlamentari.
Ciò premesso, potrebbe dunque valutarsi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui disciplina l'adozione dei decreti legislativi attuativi anche dei criteri di cui all'articolo 2, che incidono, nel principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), sugli elenchi degli esperti tenuti presso le camere di commercio. In particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale che riconosce l'incidenza dell'attività delle Camera di commercio su competenze anche regionali (sentenze n. 261 del 2017 e n. 169 del 2020), fermo restando il carattere prevalente delle competenze esclusive statali coinvolte.
Per quanto concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnala che, con riferimento alle disposizioni di cui al Capo I, viene in rilievo l'articolo 41 della Costituzione: come chiarito dalla sentenza n. 270 del 2010, l'amministrazione straordinaria realizza un bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela della concorrenza, da un lato, e l'utilità sociale connessa alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, dall'altro, entro il limite della ragionevolezza e della proporzionalità dell'intervento. Rileva, inoltre, in merito all'articolo 1, comma 2, che la delega comprende la definizione delle «disposizioni di natura penale necessarie», con un criterio direttivo formulato mediante rinvio alla disciplina vigente («in conformità a quanto previsto già dal decreto legislativo n. 270 del 1999»).
A tal proposito, evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nella materia penale il legislatore delegante è tenuto ad adottare princìpi e criteri direttivi «configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti»; in tale materia, infatti, è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge di delega, poiché il controllo del rispetto dei princìpi Pag. 22e criteri direttivi da parte del Governo è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del principio di stretta legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 175 del 2022; in precedenza, sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003).
Alla luce di tale giurisprudenza, potrebbe valutarsi l'opportunità di definire in modo più puntuale i princìpi e criteri direttivi relativi alle disposizioni di natura penale, con particolare riguardo alla specie e all'entità massima delle pene irrogabili e agli interessi alla cui tutela il ricorso alla sanzione penale è preordinato.
Osserva, infine, che, con riferimento al Capo II, viene in rilievo l'articolo 45 della Costituzione, del quale la disciplina della vigilanza cooperativa costituisce diretta attuazione. In proposito, segnala che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 116 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 45 della Costituzione, dell'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220 del 2002, nella parte in cui prevedeva lo scioglimento per atto dell'autorità – con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio – degli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza, anziché la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, ravvisando nell'automatismo sanzionatorio un vizio di irragionevolezza e di sproporzione, ferma restando «la possibilità per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali». A questo proposito, rileva che i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere f) e h) – che prevedono la tipizzazione dei casi di sospensione e di revoca dell'iscrizione, la disciplina in contraddittorio del procedimento sanzionatorio e la razionalizzazione graduale dei provvedimenti sanzionatori – appaiono suscettibili di dare seguito alle indicazioni della Corte.
Formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GENTILE (FI-PPE), relatore, ricorda che la proposta di legge è stata presentata alla Camera dei deputati il 17 ottobre 2022 e recava, nella versione originaria, un regime autorizzatorio per l'esercizio delle attività commerciali nelle zone dei centri storici individuate dai comuni. Osserva, quindi, che nel corso dell'esame in sede referente è stato adottato un nuovo testo base, che abbandona il regime autorizzatorio in favore di una potestà comunale di regolazione degli ambiti territoriali di interesse storico, culturale e paesaggistico.
Quanto al contenuto del provvedimento – che all'esito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente si compone di 5 articoli – fa presente che l'articolo 1, comma 1, individua le finalità della proposta di legge, volta a salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, dettando disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli esercizi artigianali. Il comma 2 precisa che le misure sono adottate in conformità ai princìpi della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e del decreto legislativo di recepimento del 26 marzo 2010, n. 59, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatoriPag. 23 e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.
L'articolo 2, comma 1, prevede che i comuni – sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e dei consumatori e in accordo con i distretti urbani del commercio, ove presenti – possano individuare ambiti territoriali all'interno del centro storico nei quali sono applicabili peculiari prescrizioni per regolare l'esercizio delle attività commerciali. Secondo quanto previsto dal comma 2, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in tali ambiti i comuni possono altresì vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, nonché con le esigenze relative alla sicurezza e alla salute pubblica.
L'articolo 3 indica i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali: l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche (comma 1, lettera a)); la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane di particolare rilevanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, istitutivo dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici (comma 1, lettera b)); la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso, enogastronomico (lettera c)).
L'articolo 4 dispone che, in tali ambiti, i comuni, previa istruttoria e con regolamentazione soggetta a verifica periodica, possano adottare prescrizioni relative a: le tipologie commerciali e artigianali consentite (lettera a)); le distanze minime da rispettare tra gli esercizi per l'apertura e in caso di trasferimento dell'attività (lettera b)); gli orari di apertura, da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica (lettera c)).
L'articolo 4-bis, introdotto in sede referente, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le cui disposizioni si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge in esame è prevalentemente riconducibile alle materie «commercio» e «artigianato», di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto la proposta di legge interviene sul regime di liberalizzazione delle attività commerciali, delimitando lo spazio entro cui i comuni possono introdurre prescrizioni e divieti all'esercizio delle attività negli ambiti territoriali dei centri storici.
Assumono altresì rilievo la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – cui sono riconducibili le finalità di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale poste a fondamento dei poteri comunali di cui agli articoli 2 e 4 della proposta di legge – nonché le materie «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «governo del territorio», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultima con riferimento all'individuazione di ambiti territoriali e alla previsione di distanze minime tra gli esercizi.
Vengono, infine, in rilievo i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, atteso il richiamo, operato dall'articolo 1, comma 2, alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
In proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato – stante il carattere finalistico della materia «tutela della concorrenza» – la sua «trasversalità», con conseguente possibilità per il legislatore statale di influire su altre materie attribuite alla competenza Pag. 24legislativa concorrente o residuale delle regioni (ex multis, sentenze n. 104 del 2021 e n. 291 del 2012). Il tema della conciliazione tra tutela della concorrenza e tutela di valori costituzionalmente protetti, quali la salute, l'ambiente e i beni culturali, nel settore del commercio ha originato numerose pronunce della Corte costituzionale, che conservano attualità rispetto al testo in esame, in quanto informano lo spazio entro cui possono muoversi le prescrizioni e i divieti comunali previsti dagli articoli 2 e 4 (sentenze n. 200 e 299 del 2012, n. 8 del 2013, n. 104 e n. 165 del 2014).
In questo quadro, le prescrizioni e i divieti comunali previsti dagli articoli 2 e 4 della proposta di legge risultano collocarsi nello spazio consentito dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, che fa salva la possibilità per regioni ed enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, per esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, senza discriminazioni tra gli operatori e nel rispetto dei princìpi di stretta necessità e proporzionalità. In tal senso, la procedimentalizzazione dell'esercizio della potestà comunale operata dall'articolo 4 della proposta di legge – che richiede una previa istruttoria e la verifica periodica della regolamentazione adottata – e la delimitazione dei divieti di cui all'articolo 2, comma 2, con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, sembrano coerenti con i richiamati princìpi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
Con riguardo al rispetto di altri princìpi costituzionali, vengono in rilievo la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'articolo 41 della Costituzione, e, come anticipato, i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che ammette la previsione di requisiti per l'esercizio delle attività di servizi solo se non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionati.
I poteri comunali di prescrizione e di divieto di cui agli articoli 2 e 4 della proposta di legge in esame sono riferiti a finalità – tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica – riconosciute dal legislatore statale e dalla giurisprudenza costituzionale quali valide ragioni di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali, fermo restando che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (in particolare, le sentenze n. 104 del 2014 e n. 165 del 2014), l'esercizio in concreto di tali poteri non potrà tradursi in divieti assoluti o in discriminazioni tra gli operatori.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge, composto da 11 articoli, è suddiviso in 3 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una delega al Governo in materia di professioni sanitarie; il Capo II (articoli 7, 7-bis e 8) reca disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; infine, il Capo III (articoli 9 e 9-bis) reca le disposizioni finanziarie e finali.
In particolare, con riguardo alle disposizioni di cui al Capo I, rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (termine modificato in sede referente) – uno o più decreti legislativi in Pag. 25materia di professioni sanitarie, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.
Per quanto concerne i princìpi e i criteri direttivi della suddetta delega, fa presente che l'articolo 2 prevede i princìpi e i criteri direttivi generali, inerenti ai profili del coordinamento normativo, delle abrogazioni esplicite e delle sanzioni amministrative e disciplinari.
L'articolo 3, unico comma, modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene, poi, ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore del personale sanitario, concernenti la definizione di misure relative al personale sanitario degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e riguardanti i profili: delle forme di lavoro flessibile per i medici in formazione specialistica; della permanenza presso strutture in aree disagiate; della razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative; della sicurezza degli operatori sanitari, della definizione di alcuni criteri premiali e di riconoscimento; della pianificazione del numero di medici in formazione specialistica, nonché del numero degli operatori di tutte le professioni sanitarie; della previsione dell'obbligo, per i professionisti sanitari autorizzati a esercitare temporaneamente (fino al 31 dicembre 2029 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 34 del 2023) l'attività in deroga al riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero, di iscrizione nell'elenco speciale straordinario corrispondente al proprio profilo, istituito presso l'Ordine professionale competente, nonché al previo accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche presso il medesimo Ordine, quali requisiti per l'avvio o la prosecuzione dell'attività in deroga e al fine di garantire la sicurezza delle cure e l'adeguata comunicazione con i pazienti (lettere da a) a g-bis)). L'ultimo criterio direttivo concerne, invece, il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo (lettera g-ter)).
L'articolo 4 definisce ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, relativi alla valorizzazione delle competenze del personale sanitario, con particolare riferimento: alla formazione continua del medesimo e alla formazione manageriale; all'introduzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze; all'intelligenza artificiale; alla promozione della razionalizzazione e dell'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie – fermo restando il loro inquadramento secondo la normativa vigente – nonché dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica – finalizzati anche all'acquisizione di competenze relative all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore sanitario e all'individuazione dei criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra diverse categorie di specialisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona.
Altri princìpi e criteri direttivi specifici sono, infine, dettati dagli articoli 5 e 6, con riguardo, rispettivamente, alla formazione sanitaria specialistica – con particolare riferimento alla medicina generale e alle professioni di chimico, odontoiatra, psicologo e di ostetrica – e alla revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e delle relative federazioni nazionali.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui al Capo II, evidenzia che l'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell'esercizio di una professione sanitaria.
In particolare, ricorda che, nella disciplina vigente, la punibilità di tali condotte è esclusa qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida – come definite e pubblicate ai sensi di legge – ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni summenzionatePag. 26 risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Sottolineo, quindi, che la novella di cui al comma 1, lettera a), estende l'esclusione della punibilità ad altre possibili forme del fatto colposo, quali la negligenza e l'imprudenza, e specifica che l'esclusione della punibilità è limitata ai casi diversi dalla colpa grave, ponendo in via legislativa il principio di limitazione alla colpa non grave già sostenuto in via interpretativa dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione con riferimento alla suddetta norma vigente sull'imperizia; segnala inoltre che, nella formulazione della novella di cui alla lettera a), le buone pratiche clinico-assistenziali sono poste – in luogo del riferimento ad esse in via suppletiva – sullo stesso piano delle raccomandazioni delle suddette linee guida e la condizione dell'adeguatezza alle specificità del caso concreto viene esplicitata anche per le medesime buone pratiche.
Per altro verso, sottolineo che la novella di cui alla lettera b) – inserendo nel codice penale il nuovo articolo 590-septies – introduce alcuni criteri specifici per l'accertamento della colpa o del suo grado. In questo senso, si prevede che in tali accertamenti si tenga conto anche, a seconda delle evenienze, della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle carenze organizzative – limitatamente ai casi in cui la scarsità e le carenze non siano evitabili da parte dell'esercente la professione sanitaria – della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della difficoltà della particolare attività sanitaria, dello specifico ruolo (svolto dall'agente) in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
L'articolo 7-bis, introdotto in sede referente, inserisce il nuovo articolo 42-bis nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, con cui si prevede che il sanitario radiato dall'Albo per fatti non dolosi commessi nel periodo di vigenza dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 – concernente la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – riconducibili alla limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle relative terapie, alla scarsità delle risorse umane e materiali disponibili rispetto al numero dei casi da trattare, e al minore grado di esperienza del personale non specializzato impiegato per l'emergenza, possa chiedere la reiscrizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si specifica, altresì, che, ai fini della reiscrizione a seguito di radiazione dovuta a condanna penale, è necessaria la riabilitazione.
L'articolo 8 modifica il regime di responsabilità professionale dell'esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile. La novella di cui al comma 1, lettera a), pone, con riferimento alla responsabilità dei professionisti sanitari, le buone pratiche clinico-assistenziali – in luogo del riferimento ad esse in via suppletiva – sullo stesso piano delle raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, fatte salve le specificità del caso concreto. Le novelle di cui ai numeri 1) e 4) della successiva lettera b) operano modifiche formali alla disciplina della responsabilità civile summenzionata. In quest'ultima disciplina, la novella di cui al numero 2) sopprime il riferimento alle suddette linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali – riferimento che la norma vigente pone letteralmente con riferimento alla determinazione del danno, a carico del professionista sanitario, e non all'accertamento della sussistenza della colpa del professionista (che si sia discostato dalle medesime linee guida e buone pratiche) – mentre la novella di cui al numero 3) introduce alcuni criteri specifici per l'accertamento della colpa o del suo grado. In particolare, quest'ultima novella – oltre a far salvo il principio secondo cui, nel contratto di opera professionale, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemiPag. 27 tecnici di speciale difficoltà, il prestatore risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave – prevede che nel suddetto accertamento della colpa o del suo grado si tenga conto anche (a seconda delle evenienze) della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle carenze organizzative – limitatamente ai casi in cui la scarsità e le carenze non siano evitabili da parte dell'esercente la professione sanitaria – della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della difficoltà della particolare attività sanitaria, dello specifico ruolo (svolto dall'agente) in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 9-bis, introdotto in sede referente, reca infine una clausola di salvaguarda delle autonomie speciali.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge in esame è prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della salute» e «professioni», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il provvedimento è altresì riconducibile, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie «ordinamento civile e penale» – in particolare, con riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità penale e civile dell'esercente la professione sanitaria di cui agli articoli 7 e 8 – e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro» – relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera e), che prevede, quale principio e criterio direttivo, quello di garantire la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell'attività lavorativa – rientrante tra quelle di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e alla materia della «formazione professionale» – con particolare riguardo agli articoli 4, comma 1, lettera c-bis), e 5, comma 1, lettera a), concernenti, rispettivamente, la promozione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica e la ridefinizione del percorso formativo della medicina generale – spettante alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.
A fronte di questo intreccio di competenze, rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri competenti per materia, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.