AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comune di Tolmezzo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti «Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.
Audizione informale, in videoconferenza, di Roberto Carrelli Palombi, Presidente della Corte di Appello di Lecce, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti «Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.30.
Audizione informale, in videoconferenza, di Paola Morelli, rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti «Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.
Audizione informale, in videoconferenza, di Sergio Sottani, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti «Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.50.
Audizione informale, in videoconferenza, di Carlo Selis, Presidente dell'Ordine avvocati Tempio Pausania e Unione Curie Sardegna, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti «Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie».
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.
Audizione informale, in videoconferenza, di Enrico Infante, Procuratore della Repubblica presso il TribunalePag. 42 di Foggia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti «Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie».
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.
La seduta comincia alle 13.30.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, ricorda che l'esame si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la II Commissione.
Avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabella n. 2), nonché allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026 (Tabella n. 5), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabella n. 8), e allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabella n. 10).
Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.
Con riguardo alla fase emendativa, ricorda che il rendiconto è per sua natura inemendabile. Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, pur essendo prassi costante non presentare emendamenti nelle Commissioni di merito, ricorda come il termine sia stato comunque fissato alle ore 16 della giornata odierna.
Paolo PULCIANI (FDI), relatore, fa presente, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per un inquadramento Pag. 43generale dei due provvedimenti, che la sua relazione si soffermerà ad illustrare le parti che interessano il settore giustizia.
In particolare, per quanto concerne il rendiconto relativo all'anno 2025, si rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto nella legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) recava le seguenti previsioni iniziali: le spese correnti ammontavano, in termini di competenza e di cassa, a 10.579 milioni di euro; le spese in conto capitale ammontavano, in termini di competenza e di cassa, a 903,9 milioni di euro; le spese finali, in termini di competenza e di cassa erano pari a 11.483 milioni di euro.
A seguito della legge di assestamento (legge n. 142 del 2025) e delle variazioni intervenute per atto amministrativo, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2025 reca previsioni definitive di competenza per complessivi 12.638,7 milioni di euro, di cui 11.617,2 milioni di euro per spese correnti e 1.021,5 milioni di euro per spese in conto capitale, con un aumento di 1.155,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali (+ 10 per cento), confermando la tendenza incrementale già registratasi negli esercizi precedenti. L'assegnazione prevalente delle risorse del Ministero si conferma dunque destinata alle spese correnti, pari a circa il 92 per cento del totale, rispetto all'8 per cento degli stanziamenti che residuano alla parte capitale. Le previsioni definitive di cassa risultano pari a 12.800 milioni di euro.
Il rendiconto evidenzia i dati del bilancio del Ministero della giustizia registrati a consuntivo nel 2025 che, in termini di competenza, risultano pari a 11.512,8 milioni di euro.
L'incidenza percentuale delle spese finali per la giustizia sulle spese finali del bilancio dello Stato è stata nel 2025 dell'1,2 per cento, in linea di continuità rispetto al precedente esercizio.
Per quanto concerne i residui finali totali si registra una riduzione rispetto al precedente esercizio finanziario: 697,3 milioni di euro al 31 dicembre 2025 (erano 722 milioni alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente). Il totale dei residui a fine 2025 deriva da quelli di nuova formazione (pari a 491,5 milioni di euro) sommati ai residui derivanti da esercizi finanziari precedenti (205,8 milioni di euro).
Nel rendiconto 2025, a fronte di previsioni definitive per 12.638,7 milioni di euro in termini di competenza e a 724,1 milioni di euro in conto residui (722 milioni accertati al 1° gennaio 2025, incrementati di 2,1 milioni per variazioni in conto residui), l'importo della massa spendibile (risultante dalla somma dei due valori) è di 13.362,8 milioni di euro.
Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2025 risulta essere del 95,8 per cento, in aumento rispetto all'esercizio precedente (94,7 per cento).
Per quanto concerne la capacità di spesa del Ministero, i pagamenti eseguiti in totale nel 2025 sono stati pari a 11.468 milioni di euro, di cui 446,7 milioni per smaltimento dei residui. Tali pagamenti totali rappresentano l'89,6 per cento delle autorizzazioni di cassa.
Quanto invece alla capacità di spesa indicata dal rapporto pagamenti/massa spendibile è pari all'85,8 per cento e risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente confermando un andamento positivo costante negli ultimi anni (nel 2020 il valore del rapporto era pari al 79,2 per cento).
Per i profili di interesse, si segnala che, per il Ministero della giustizia, il rendiconto comprende due missioni: la missione 6 «Giustizia» e la missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».
Con riguardo alle spese della missione 6 «Giustizia» (che da sola assorbe circa il 96,3 per cento delle risorse impegnate dal Ministero), le previsioni definitive di competenza 2025 sono state pari a 12.191 milioni di euro, mentre le risorse impegnate sono pari a 11.084 milioni di euro, suddivise nei seguenti cinque programmi: amministrazione penitenziaria: 3.825,9 milioni di euro di previsioni definitive e 3.572 milioni di euro di risorse impegnate (32,2 per cento delle risorse impegnate della missione); giustizia civile e penale: 5.808,9 milioni di euro di previsioni definitive e 5.088,3 Pag. 44milioni di euro di risorse impegnate (45,9 per cento delle risorse impegnate della missione); giustizia minorile e di comunità: 471,3 milioni di euro di previsioni definitive e 398 milioni di euro di risorse impegnate (3,6 per cento delle risorse impegnate della missione); servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria: 1.729,2 milioni di euro di previsioni definitive e 1.681,2 milioni di euro di risorse impegnate (15,2 per cento delle risorse impegnate della missione); transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: 356 milioni di euro di previsioni definitive e 344,4 milioni di euro di risorse impegnate (3,1 per cento delle risorse impegnate della missione).
Per quanto concerne i dati relativi ai singoli programmi della missione «Giustizia», si segnala che il programma Amministrazione penitenziaria – gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) – reca uno stanziamento iniziale di competenza di 3.409,3 milioni di euro (di cui spese correnti per 3.205,5 milioni e spese in conto capitale per 203,8 milioni), in aumento rispetto al 2024 dell'1,8 per cento, e una previsione definitiva di competenza pari a 3.825,9 milioni di euro (in aumento rispetto al 2024 dell'8,3 per cento).
Il programma – rileva la Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione – ha ad oggetto la gestione della pena in tutti i suoi aspetti, a partire dall'organizzazione amministrativa e dalla direzione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni, per arrivare all'esecuzione penale, nel perseguimento dei fini costituzionali di rieducazione e di reinserimento dei condannati nella società civile e nel mondo del lavoro.
In particolare, confermandosi il DAP destinatario del 30,3 per cento delle risorse iniziali della missione, 2,6 miliardi di euro sono destinati al perseguimento della Priorità politica 4 «Esecuzione penale tra sicurezza e dignità».
Il programma Giustizia civile e penale, gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, inerisce a tutte le attività connesse all'esercizio della giurisdizione e al funzionamento degli uffici giudiziari e, come rilevato dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, appare strategico nell'attuale fase in quanto determinante nell'opera di accelerazione del servizio della giustizia. Il programma presenta uno stanziamento iniziale di competenza pari a 5.577,5 milioni di euro (di cui spese correnti 5.126,1 milioni e spese in conto capitale 451,4 milioni), in aumento del 4,4 per cento rispetto al 2024, e una previsione definitiva di competenza pari a 5.808,9 milioni di euro (in aumento del 7 per cento rispetto all'esercizio del 2024).
Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria assorbe poco meno della metà delle risorse iniziali del Ministero per la realizzazione dell'obiettivo strategico 15 «Attività degli uffici giudiziari e supporto alla giurisdizione», collegato alla Priorità politica 6 – «Affermazione della giustizia come servizio per la collettività» – avente come scopo di innalzare progressivamente i livelli di qualità del servizio, assicurando prossimità ed accessibilità del sistema giustizia.
Il programma Giustizia minorile e di comunità è gestito dall'omonimo Dipartimento (DGMC) che è chiamato a esercitare, oltre alle competenze in materia minorile, anche le funzioni ed i compiti inerenti all'esecuzione penale esterna ed alla messa alla prova degli adulti. Esso presenta uno stanziamento iniziale di competenza di 408,1 milioni di euro (di cui 375,5 milioni per spese correnti e 32,6 milioni per spese in conto capitale), in diminuzione del 4,4 per cento rispetto al 2024.
La previsione definitiva di competenza è pari a 471,3 milioni di euro, in aumento del 15,5 per cento rispetto allo stanziamento iniziale e del 22,4 per cento rispetto allo stanziamento definitivo del 2024.
All'interno delle predette risorse iniziali, 220,5 milioni di euro sono stati destinati al perseguimento della Priorità politica 5, cui resta associato l'obiettivo strategico 10 «Esecuzione penale: Giustizia penale minorile ed esecuzione penale esterna», che ha come scopo, tra gli altri, quello di predisporre il trattamento, l'accoglienza, l'assistenza socioeducativa,Pag. 45 nonché il mantenimento minori e giovani adulti.
Il programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria è gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG) e presenta uno stanziamento iniziale di circa 1.579,9 milioni di euro (sostanzialmente spese correnti), in aumento del 2,5 per cento rispetto al 2024, e una previsione definitiva di 1.729,2 milioni di euro, in aumento del 9,3 per cento rispetto allo stanziamento definitivo del 2024.
Come specificato dalla Corte dei conti, le risorse restano assorbite, per lo più, dalle spese di giustizia (1,4 su 1,6 miliardi) e sono destinate alla realizzazione dell'obiettivo strutturale 8 «Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002», allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione giudiziaria ed i tempi di pagamento nei confronti dei creditori.
Sono riconducibili al programma anche le spese per intercettazioni, appostate sul capitolo 1363, per il quale sono stati stanziati, nel bilancio 2025, 227,1 milioni, incrementati in corso d'anno fino a una previsione definitiva di 299,1 milioni, a fronte di impegni per circa 298,4 milioni; nonché le spese per le indennità da corrispondere ai magistrati onorari, con 249 milioni di euro iscritti sul capitolo 1362 (264,6 milioni in sede di previsione definitiva).
Il programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione, gestito dall'omonimo Dipartimento, presenta uno stanziamento iniziale pari a 294,6 milioni di euro (di cui 81,7 milioni di spese correnti e 212,8 milioni di spese in conto capitale), in diminuzione del 15,1 per cento rispetto allo stanziamento iniziale per il 2024, e una previsione definitiva di competenza pari a 356 milioni di euro, in diminuzione del 7,6 per cento rispetto al 2024.
Nell'ambito di tale programma, il Dicastero persegue la Priorità politica 2 «Digitalizzazione, innovazione tecnologica e I.A.», attraverso l'obiettivo 20 «Digitalizzazione del Ministero della giustizia», volto a ridurre i tempi della giustizia mediante i processi telematici e l'abbattimento dell'arretrato.
La missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», cui fanno capo il programma «Indirizzo politico» e il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» ha registrato previsioni definitive di competenza per 447,3 milioni di euro e risorse impegnate pari a 428,9 milioni di euro.
Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento 2026, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2026, approvato con la legge di bilancio n. 199 del 2025, reca previsioni iniziali di competenza per un totale di 11.404 milioni di euro, di cui 10.790 milioni per spese di parte corrente e 614 milioni per spese in conto capitale.
La legge di assestamento provvede all'aggiornamento delle suddette previsioni iniziali: quanto ai residui, a seguito della loro effettiva quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2025; quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2026, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
Le variazioni per atto amministrativo, non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 378,6 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa. Tali modifiche – secondo quanto precisato nella nota illustrativa della tabella n. 5 – derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale.
Le variazioni proposte con l'assestamento sono pari a 144 milioni di euro di residui, a 34,9 milioni di euro di competenza e a 36,6 milioni di euro di cassa. Le variazioni dei residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a Pag. 46quelli accertati con il rendiconto del 2025. Conseguentemente, le previsioni assestate per il 2026 risultano pari a 697 milioni di euro in termini di residui, a 11.817,6 milioni di euro in termini di competenza e a 11.869,4 milioni di euro in termini di cassa.
Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia dell'aumento degli stanziamenti intervenuto per atti amministrativi sia di quello proposto con il disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2026 per il Ministero della giustizia risultano in aumento di 413,5 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.
Le autorizzazioni di cassa assestate risultano in aumento di 415,3 milioni rispetto alle previsioni iniziali.
La massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 12.514,9 milioni di euro.
L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato assestato nell'anno 2026 risulta pari all'1,3 per cento. Tale percentuale è in linea rispetto all'esercizio precedente.
In particolare, il disegno di legge di assestamento prevede un aumento delle dotazioni di competenza per la Missione 6 (Giustizia) – che registra un aumento di 35,9 milioni di euro – e una riduzione per la Missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) di 1 milione.
Infine, si evidenziano alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, di interesse della Commissione giustizia.
In primo luogo, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) si rileva che: il programma «coordinamento del sistema della giustizia tributaria», gestito dal Dipartimento delle Finanze, registra in sede di assestamento un decremento di 1,1 milioni di euro, che porta lo stanziamento di competenza per il 2026 a 263,9 milioni di euro; per il programma «giustizia amministrativa», gestito dal Dipartimento dell'economia, non si registrano variazioni apportate dal provvedimento in esame, mentre, a seguito delle variazioni apportate con provvedimento amministrativo, lo stanziamento definitivo diventa pari a 207,5 milioni di euro; per il programma «autogoverno della magistratura» non si registrano variazioni, lasciando inalterato lo stanziamento iniziale pari 49,8 milioni di euro; restano invariati, in termini di competenza, tanto il capitolo 1313 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, ecc.), con uno stanziamento di 50 milioni di euro, quanto il capitolo 1312 (Somme da corrispondere per equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione, ecc.) con uno stanziamento di 50 milioni di euro.
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tabella n. 8) si segnalano i seguenti capitoli: cap. 2635 (Spese per la realizzazione ed il funzionamento della Banca nazionale del DNA) ove restano invariate le previsioni in termini di competenza (pari a 1,7 milioni di euro), mentre le autorizzazioni di cassa risultano ridotte per effetto di atti amministrativi a 1,4 milioni di euro; i residui si assestano a 1,3 milioni di euro; cap. 2840 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano, eccetera) ove le previsioni passano da 68,5 a 62,6 milioni di euro (con un decremento di 5,85 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi); cap. 2982 (Fondo di rotazione per le solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, eccetera) che prevedeva nella legge di bilancio 2026 stanziamenti di competenza per 31 milioni di euro; con atti amministrativi lo stanziamento è stato aumentato di 67,4 milioni portando le previsioni assestate a 98,5 milioni di euro.
Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471 (Somme destinate alle infrastrutture carcerarie). Lo stanziamento assestato è di 55,8 milioni di euro, sostanzialmente analogo a quello iniziale.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024.
C. 2900 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, in sostituzione del relatore, presidente Maschio, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, procede ad illustrare i contenuti nel provvedimento. Per quanto riguarda il primo Trattato oggetto di ratifica, sottolinea che la relazione illustrativa fa presente che esso si inserisce tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi posti al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, l'azione dei pubblici poteri volta al contrasto della criminalità. Il Trattato – prosegue la relazione illustrativa – permetterà una più stretta e incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare in materia di estradizione.
In particolare, l'articolo 1 impegna i due Stati contraenti a consegnare, su richiesta, le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà personale disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva a pena detentiva o ad altra misura restrittiva della libertà personale (estradizione esecutiva).
L'articolo 2 riguarda i reati che danno luogo all'estradizione, dettando innanzitutto il principio della «doppia incriminazione», secondo cui essa viene concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto.
Per la verifica della sussistenza o meno del presupposto della doppia incriminazione non rileva tuttavia l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, Per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi non rileva che la legislazione dello Stato richiesto non preveda lo stesso tipo di tassa, imposta, dazio o controllo valutario previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. In tali casi, infatti, l'estradizione non può essere rifiutata.
Per l'estradizione processuale è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli Stati con una pena detentiva di almeno un anno, mentre per l'estradizione esecutiva è necessario che la pena o la diversa misura restrittiva della libertà personale da scontare abbia una durata residua di almeno sei mesi.
L'articolo 3 prevede le ipotesi di rifiuto obbligatorio, che deve essere opposto per gli stessi motivi previsti nelle convenzioni multilaterali in materia e ivi elencati.
L'articolo 4 prevede le ipotesi di rifiuto facoltativo. Esso può essere avanzato quando la persona richiesta è o sarà sottoposta a un procedimento penale nello Stato richiesto per lo stesso fatto, sempre che per tale fatto vi sia la giurisdizione dello Stato richiesto ovvero quando l'età, le condizioni di salute o altre condizioni personali dell'estradando – valutate alla luce della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente – rendano la consegna inopportuna sotto il profilo umanitario.
L'articolo 5 prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare l'estradizione del proprio cittadino. Tuttavia, in caso di rifiuto e su richiesta dell'altra parte, lo Stato richiesto deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta o avviare un procedimento penale.
L'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica del Kirghizistan le autorità centrali. Tali autorità Pag. 48possono comunicare, oltre che per canali diplomatici, anche direttamente tra loro per le finalità del Trattato.
L'articolo 7 riguarda la forma della richiesta di estradizione e i documenti richiesti.
L'articolo 8 richiede che la richiesta di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte richiedente devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto o in lingua inglese.
L'articolo 9 prevede la possibilità per i due Stati di richiedere informazioni aggiuntive all'altro Stato allo scopo di prendere una decisione ai sensi del Trattato. La mancata trasmissione delle informazioni richieste entro il termine di quarantacinque giorni equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tale implicita rinuncia, peraltro, non impedisce la rinnovazione della richiesta di estradizione.
Ai sensi dell'articolo 10, lo Stato richiedente può domandare l'arresto provvisorio dell'estradando. L'arresto provvisorio e le sopra citate misure perdono efficacia se, nel termine di quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorità centrale dello Stato richiesto non ha ricevuto formale richiesta di estradizione. Ciò tuttavia non pregiudica per lo Stato richiedente la possibilità di presentare formale domanda di estradizione.
L'articolo 11 disciplina il caso in cui la domanda di estradizione dello Stato richiedente concorre con analoga domanda presentata da uno o più Stati terzi per lo stesso o per altri reati. In tale circostanza, lo Stato richiesto individua lo Stato al quale consegnare la persona valutando tutte le circostanze del caso.
L'articolo 12 prevede che la Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale ed informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione. In caso di totale o parziale rigetto della richiesta, la decisione deve essere motivata.
Gli articoli 13 e 14 dettano regole in merito alla consegna della persona estradata.
L'articolo 15 prevede il principio di specialità, secondo cui l'estradato, salvo eccezioni puntualmente dettagliate, non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato.
A norma dell'articolo 16, la ri-estradizione in un terzo Stato per fatti anteriori alla consegna è possibile solo con il consenso dello Stato richiesto, che a tal fine può chiedere l'invio della richiesta di estradizione presentata da questo terzo Stato e di tutta la relativa documentazione.
Negli articoli da 17 a 20 sono regolati la consegna delle cose e delle somme sequestrate all'estradato, il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo, le spese della procedura di estradizione, nonché le informazioni riguardanti l'esito del procedimento penale, l'esecuzione della pena inflitta ovvero la ri-estradizione in uno Stato terzo.
Ai sensi dell'articolo 21, il Trattato non esclude la cooperazione in materia di estradizione sulla base di altri trattati di cui siano parte entrambi gli Stati contraenti, mentre, ai sensi dell'articolo 22, le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa all'estradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata.
L'articolo 23 reca disposizioni in materia di dati personali, mentre l'articolo 24 specifica che ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato è risolta mediante consultazione tra le Parti, salve eventuali controversie, le quali saranno risolte per via diplomatica.
Infine, l'articolo 25, reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore e alle eventuali modifica cessazione del Trattato.
Il secondo Trattato in ratifica ha ad oggetto il trasferimento dei cittadini di uno dei due Stati contraenti, privati della libertà per effetto di una condanna penale subita nell'altro Stato, affinché possano scontare la pena nello Stato di origine.
Si ricorda che sulla medesima materia, durante la legislatura in corso sono state esaminate e divenute legge due ratifiche, Pag. 49oggetto di esame di questa Commissione in sede consultiva; segnatamente, si tratta dell'Accordo con lo Stato della Libia (A.C. 2590) e dell'Accordo con il Governo degli Emirati Arabi Uniti.
L'opportunità di concludere l'Accordo in esame si rinviene sempre nella mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Kirghizistan aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
Passando al contenuto specifico del Trattato, si rappresenta che l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti.
L'articolo 2 reca l'autorizzazione al trasferimento, che, come specificato nel preambolo, ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e lavorativi.
L'articolo 3 riguarda le autorità centrali designate dalle Parti contraenti, che sono per la Parte Italiana il Ministero della giustizia e per la Parte kirghisa le procura generale della Repubblica.
L'articolo 4 detta precise condizioni necessarie per il trasferimento della persona detenuta. In particolare, è necessario che il condannato sia un cittadino o un soggetto permanentemente residente nell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a sei mesi o sia indeterminata – salvi casi eccezionali –, il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, che i due Stati concordino sul trasferimento.
L'articolo 5 reca disposizioni sulle informazioni obbligatorie alla persona condannata, mentre, ai sensi dell'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata ovvero dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.
L'articolo 7 concerne lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno ed elenca le informazioni e i documenti trasmessi da ciascuna parte all'altra.
L'articolo 8 detta regole in merito alla lingua utilizzata e, in una prospettiva di semplificazione, prevede che tutti gli atti e i documenti trasmessi sulla base del Trattato siano esenti da qualunque forma di legalizzazione o autenticazione così come da ogni altro requisito formale.
L'articolo 9 reca disposizioni sulla manifestazione del necessario consenso al trasferimento e sulla verifica della sua sussistenza.
L'articolo 10 riguarda la decisione e prevede che prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del Trattato, le autorità di entrambe le Parti valutano una serie di fattori ivi elencati.
L'articolo 11 detta disposizioni sulla consegna della persona, nonché sulla sua custodia e trasporto da uno Stato all'altro.
L'articolo 12 concerne l'esecuzione della pena, che deve continuare nella natura e nella durata stabilite dallo Stato di condanna. Al riguardo, si osserva che l'applicabilità della legge dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento dei detenuti. Nel caso in cui la natura o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l'adattamento della pena, che comunque dovrà corrispondere quanto più possibile alla pena originaria, la quale – per natura o durata – non potrà in ogni caso essere aggravata.
Gli articoli 13, 14 e 15 dispongono, rispettivamente, sulla revisione della sentenza di condanna, sul potere di amnistia, indulto e grazia e sull'eventuale cessazione dell'esecuzione della condanna.
L'articolo 16 disciplina informazioni obbligatorie tra i due Stati al ricorrere di specifici casi.
Gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di trasferimento della persona condannata senza il consenso di quest'ultima. Ciò avviene quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una Pag. 50volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna oppure in caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione.
Per tali ultimi casi, l'articolo 19 prevede la garanzia del già citato principio di specialità.
L'articolo 20 disciplina il transito della persona da trasferire, mentre l'articolo 21 detta disposizioni in ordine alle spese.
Il Trattato contiene infine disposizioni relative alla protezione della riservatezza dei dati personali (articoli 22 e 23), ai rapporti con altri accordi internazionali (articolo 24), compresa la clausola di salvaguardia europea, all'applicazione temporale nonché all'entrata in vigore, alla modifica e alla cessazione del Trattato (articolo 26) e alla risoluzione delle controversie (articolo 25).
In conclusione, venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le norme di copertura finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente.
C. 2956 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, in sostituzione del relatore, presidente Maschio, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, fa presente che l'Accordo in via di ratifica è il frutto di un lungo iter negoziale e intende supportare le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea, ponendo le premesse per la negoziazione di un Accordo di partenariato economico ancora più esteso. L'obiettivo è di garantire alla Costa D'Avorio un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'UE con l'intera regione dell'Africa occidentale.
La relazione illustrativa ricorda che la firma dell'Accordo di Partenariato Economico (APE) fra l'UE e la Costa d'Avorio si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou, che rappresenta uno dei quadri di cooperazione più solidi e completi negoziati da Bruxelles con Paesi terzi. Firmato nel 2000, copre più di cento Paesi e oltre 1,5 miliardi di persone.
Quanto al contenuto dell'APE, esso si 82 articoli (suddivisi in sette Titoli), di due Appendici, di due Allegati e di un Protocollo. Vengono precisati innanzitutto i suoi obiettivi, ossia permettere alla Costa D'Avorio di beneficiare di un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, rafforzare le relazioni esistenti fra le Parti su basi di solidarietà e reciproco interesse, nonché promuovere una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale (Titolo I, articoli 1-2).
L'intesa definisce quindi i termini del partenariato per lo sviluppo, da attuarsi non solo in forma finanziaria tramite le risorse del nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale, ma anche mediante il sostegno delle politiche di cooperazione dei singoli Stati membri, nel rispetto dei principi di complementarietà degli aiuti e di efficacia (Titolo II, articoli 3-9).
Il Titolo III (articoli 10-43) disciplina gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi Pag. 51commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie.
L'Accordo richiama quindi gli aspetti relativi ai servizi, agli investimenti e alle regole connesse al commercio (Titolo IV, articolo 44), impegnando le Parti a concludere al più presto un completo Accordo di Partenariato Economico.
Il Titolo V (articoli 45-67) disciplina le modalità di prevenzione e risoluzione di eventuali controversie.
Sono recate altresì clausole di eccezioni generali (Titolo VI, articoli 68-70), fra cui quelle relative alla tutela della pubblica sicurezza, della vita e del patrimonio nazionale, e specifiche in tema di sicurezza e fiscalità.
Infine il Titolo VII reca disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 71-82), impegnando le Parti – fra l'altro – all'esecuzione dell'Accordo anche tramite la creazione un Comitato APE responsabile dell'amministrazione dei settori coperti dall'intesa (articolo 73), nonché a facilitare la cooperazione in tutti i settori previsti dall'intese fra le regioni ultra-periferiche dell'Unione europea e la Costa D'Avorio (articolo 74).
Da ultimo, le due Appendici al testo riguardano rispettivamente i prodotti prioritari per l'esportazione dalla Costa D'Avorio e le autorità competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo. A loro volta i due Allegati dispongono, rispettivamente, in ordine ai dazi sui prodotti originari della Costa D'Avorio e della parte europea, mentre il Protocollo disciplina gli aspetti correlati all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Si evidenzia come questi ulteriori strumenti normativi costituiscano una parte integrante dell'Accordo in via di ratifica.
Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene la consueta autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono, rispettivamente, le norme di copertura finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.
C. 2958 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, in sostituzione del relatore, presidente Maschio, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, procede ad illustrare i contenuti del provvedimento. Si tratta della ratifica di tre diversi Accordi con la Repubblica Socialista del Vietnam, rientranti nell'elenco di convenzioni internazionali stipulate dal nostro Paese per migliorare e regolamentare in modo puntuale e dettagliato rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.
Venendo al contenuto dei tre accordi, si osserva che il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam è finalizzato a rafforzare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi. In particolare, attraverso tale accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni nello stesso determinate, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione di una condanna definitiva.
L'Accordo compone di 26 articoli. Prevede, come d'abitudine, che l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si Pag. 52procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della «doppia incriminazione», anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2).
Per l'estradizione processuale l'Accordo prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale; mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare. Il testo contempla ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (articolo 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4). Inoltre, il Trattato prevede e disciplina, in relazione all'estradizione del cittadino, un particolare motivo di rifiuto facoltativo (articolo 5).
Ulteriori disposizioni riguardano – fra le altre – le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (articoli 7-8), per l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (articolo 10), per la consegna della persona richiesta (articolo 14) e per l'estradizione semplificata (articolo 16).
Per quanto concerne il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, l'opportunità della ratifica si rinviene sempre nella mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Vietnam aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
Esso, composto da 27 articoli, consente in linea di principio che il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell'altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel proprio Paese di origine.
La finalità è evidentemente di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.
Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento (articolo 4).
Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 5).
Ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (articolo 7), le modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (articolo 12), la revisione della sentenza di condanna (articolo 13), il potere di amnistia, indulto e grazia (articolo 14) nonché l'eventuale cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15).
Ancora, sono recate disposizioni circa le informazioni obbligatorie tra i due Stati al ricorrere di specifici casi relativi all'esecuzione della condanna (articolo 16), nonché prescrizioni in ordine alla riservatezza e alla protezione dati personali (articoli 19 e 20).
Per quanto infine concerne il Trattato sull'assistenza giudiziaria, esso, composto da 24 articoli, è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, disciplinando il settore dell'assistenza giudiziaria penale e adeguandolo all'evoluzione dell'attualePag. 53 realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali transnazionali.
L'ampiezza degli intenti perseguiti è esplicitata nelle norme generali, secondo cui le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – l'acquisizione e la trasmissione di atti; l'assunzione di dichiarazioni; il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (articolo 1).
I successivi articoli individuano nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura suprema del popolo del Vietnam le Autorità centrali designate (articolo 2), stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (articolo 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (articolo 5).
In conclusione, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le disposizioni finanziarie e quelle concernenti l'entrata in vigore.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023.
C. 2959 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, in sostituzione del relatore, presidente Maschio, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, fa presente che il Trattato in ratifica ha ad oggetto il trasferimento dei cittadini di uno dei due Stati contraenti, privati della libertà per effetto di una condanna penale subita nell'altro Stato, affinché possano scontare la pena nello Stato di origine.
L'opportunità di concludere l'Accordo in esame si rinviene sempre nella mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Paraguay aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
L'Accordo ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari.
Esso, composto da 26 articoli, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4). In particolare, si prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.
Seguono le modalità per richiedere il trasferimento (articoli da 5 a 9) – inclusi gli obblighi informativi e lo scambio di documentazione – e per adottare la decisione (articolo 10).
Ulteriori disposizioni riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione della condanna (articolo 12), la possibilità di revisione della sentenza (articolo 13), le modalità di cessazione dell'esecuzione (articolo 14) e il divieto di doppia incriminazione della persona trasferita (articolo 15).
L'Accordo disciplina altresì gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione della condanna (articolo 16), i casi Pag. 54di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna (articolo 17), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese (articolo 20).
Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei limiti d'uso di ogni informazione utilizzata nella procedura di trasferimento (articolo 21), al trattamento dei dati personali (articolo 22), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 23), all'applicazione nel tempo (articolo 24), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 25), nonché all'entrata in vigore, alla durata e alle eventuali modifica e denuncia del Trattato (articolo 26).
Venendo al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene la consueta autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le norme di copertura finanziaria e le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ingrid BISA (LEGA), relatrice, evidenzia che il testo in esame, modificato dalle proposte emendative approvate, ha la finalità – esplicitata all'articolo 1 – di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, valorizzando la qualità e le tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e dell'artigianato.
A tal fine, si prevedono misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali, specificandone la conformità ai principi sanciti dalla direttiva «Bolkestein» (2006/123/CE), dalla relativa normativa di recepimento (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e dalla legislazione concernente l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione (decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222).
L'articolo 2 disciplina le modalità di regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici. Si prevede che i comuni, sentite le organizzazioni rappresentative di tali categorie nonché dei consumatori, possono individuare ambiti territoriali all'interno del centro storico ove sono applicabili peculiari prescrizioni per regolare le attività commerciali e artigianali. In tali ambiti i comuni possono, altresì, vietarne l'esercizio ove incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio culturale, della sicurezza e della salute pubblica.
L'articolo 3 individua i criteri per l'individuazione di detti ambiti territoriali e l'articolo 4 il procedimento con cui i comuni possono adottare prescrizioni relative a tipologie di esercizi commerciali e artigianali consentiti in tali zone, le distanze minime che devono esserci tra un esercizio e l'altro nonché gli orari di apertura volti a tutelare la sicurezza urbana e la quiete pubblica.
L'articolo 4-bis prevede, infine, una clausola di salvaguardia per cui le disposizioni in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Si evidenzia che il provvedimento viene all'attenzione della Commissione in quanto, nella sua originaria formulazione, recava, all'articolo 5, una disciplina sanzionatoria legata agli obblighi previsti dall'articolato, Pag. 55attualmente non più presente nel nuovo testo adottato dalla Commissione.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge governativo è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso, come risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito, è costituito da due capi: il capo I contiene la riforma della disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, mentre il capo II reca la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici; entrambe perseguite con lo strumento della delega legislativa.
Come si legge nella relazione illustrativa, la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza si è caratterizzata, negli ultimi anni, per un processo di intensa evoluzione, tanto sul piano sovranazionale quanto a livello interno; percorso che ha portato, nel 2022, all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
In questo contesto, la prima delega recata dal disegno di legge intende potenziare l'istituto dell'amministrazione straordinaria che – sempre secondo la relazione illustrativa – «ha dato ottima prova di sé negli ultimi anni, consentendo di risolvere numerose crisi suscettibili di assumere una notevole portata sul piano sociale, occupazione e produttivo».
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la delega è attribuita per il rinnovo organico della disciplina dell'amministrazione straordinaria di imprese di dimensioni rilevanti o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica.
Nello specifico, la nuova disciplina delegata al Governo dovrà concentrarsi sulle «imprese che, in forma singola o di gruppo, superano determinate soglie dimensionali, definite in relazione al fatturato, al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio e al numero di lavoratori impiegati», sulle «imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21», nonché sulle «imprese che detengono le reti e gli impianti di rilevanza strategica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, e che superano determinate soglie dimensionali, definite in relazione al numero di lavoratori impiegati».
Si tratta di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale, di servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Il comma 2 prevede l'abrogazione della disciplina esistente sull'amministrazione straordinaria. Tale disposizione prevede altresì che il Governo sia delegato «a stabilire le disposizioni di natura penale necessarie in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 270 del 1999, oggetto di abrogazione».
Essa, tuttavia, non indica puntualmente le singole disposizioni a cui la norma fa riferimento: al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti; infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò Pag. 56perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili».
Il comma 3 stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la delega al Governo per eventuali decreti correttivi e integrativi.
Il comma 5 impone, nell'esercizio della delega, il rispetto dei princìpi costituzionali e dei principi e criteri direttivi dettati, recando infine la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa relativa alla composizione negoziata della crisi, applicabile alle imprese di grandi dimensioni o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica che versino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando sia ragionevolmente perseguibile il risanamento.
L'articolo 3 stabilisce un lungo elenco di princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza.
Tra di essi, si segnala in particolar modo quello contenuto al comma 1, lettera b), che riguarda l'applicabilità alle fasi giurisdizionali delle disposizioni del capo IV del titolo III della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Si segnala altresì la lettera z) che prevede siano disciplinate, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità.
La seconda delega recata dal provvedimento, all'articolo 4 ha ad oggetto la riforma della disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, oggi contenuta nel decreto legislativo n. 220 del 2002 e in altre disposizioni del codice civile.
Come si legge nella relazione illustrativa, si è infatti avvertita l'esigenza di una «complessiva e necessaria operazione di aggiornamento dell'intero settore [...] al fine di consentire alla revisione cooperativa di svolgere la sua funzione in maniera coerente con lo sviluppo dei tempi». La proposta è quella di una vigilanza che vada al di là della stretta verifica incentrata sui controlli di ottemperanza, per svolgere anche una funzione di impulso a migliori livelli di gestione e a scelte virtuose.
Resta ferma la disciplina della vigilanza della Banca d'Italia e della Banca centrale europea, con riferimento alle banche di credito cooperativo e alle società capogruppo di gruppi bancari cooperativi, e quella della funzione di vigilanza sulle imprese sociali, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per il resto, la delega va esercitata nel rispetto di tredici principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano, quali disposizione di particolare interesse della Commissione Giustizia, quelli contenuti al comma 2, lettere f), h), i), m) e n).
In particolare, la lettera f) prevede l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo. Tale disciplina deve essere rispettosa del principio del contraddittorio e prevedere, in base alla gravità del comportamento, la sospensione o la revoca degli effetti dell'iscrizione all'albo.
Le citate sanzioni sono irrogate nel caso di manifesta violazione di legge – compresa l'omessa vigilanza –, travisamento del fatto ovvero di affermazione o negazione di un fatto la cui esistenza o inesistenza è incontrovertibilmente esclusa dalle informazioni e dagli atti richiesti all'ente vigilato. Viene tuttavia fatto salvo il caso in cui la condotta sia esecutiva di norme oggettivamente incerte nella portata e nell'ambito applicativo.
La lettera h) prevede di «razionalizzare, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sopprimendo la maggiorazione di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 12, nonché introducendo la possibilità, per l'autorità di vigilanza, di nominare uno o più esperti da affiancare all'organo di amministrazione su proposta del revisore cooperativoPag. 57 o su richiesta dell'ente stesso, acquisito il parere dell'associazione nel caso di enti aderenti».
Si ricorda che il citato comma 5-bis dispone che agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.
La soppressione di tale maggiorazione – precisa la relazione tecnica del Governo – non comporterebbe una diminuzione di gettito, posto che a tale disposizione non è mai stata attuazione concreta. A seguito di un avvicendamento di fonti normative nel tempo, infatti, la misura comunemente applicata è la più efficace sanzione del commissariamento ex articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
La lettera i) prevede l'istituzione di un albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati in cui confluiscono gli attuali revisori abilitati, con previsione di un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro, cui attingere laddove il numero dei revisori incaricati della vigilanza ministeriale su cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo sia insufficiente.
La relazione illustrativa definisce la scelta di prevedere tale sezione come una «assoluta novità», che, stando all'analisi dell'impatto della regolamentazione, «trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire la massima professionalità nell'attività di revisione, consentendo uniformità nei requisiti e nell'accessibilità delle informazioni relative a tali figure».
Infine, la lettera m) prevede che il legislatore delegato apporti modifiche all'articolo 2543 del codice civile in ordine alla nomina dell'organo di controllo interno o del revisore legale dei conti. In proposito, la relazione illustrativa precisa che ciò è necessario per definire con chiarezza tale disposizione codicistica anche per superare incertezze applicative con riguardo alle cooperative adottanti il modello della società a responsabilità limitata.
La medesima disposizione impone al Governo di prevedere specifici obblighi informativi nella relazione dei sindaci prevista dall'articolo 2429 del codice civile e nella relazione di revisione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010, anche in merito al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione gravanti sugli amministratori.
Infine, la lettera n) prescrive sia delineato un contenuto minimo obbligatorio della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile o, in caso di bilancio abbreviato, della nota integrativa, ovvero, ancora, in caso di bilancio di micro-imprese, delle annotazioni in calce allo stato patrimoniale.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, sottolinea che il disegno di legge, modificato presso la Commissione di merito, al Capo I, reca una delega al Governo, finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – alla «rimodulazione dell'attuale sistema delle professioni sanitarie, dal punto di vista sia formativo sia ordinamentale, al fine di renderlo più efficiente, inclusivo, attrattivo e adeguato all'evoluzione scientifica e tecnologica».
Il Capo II reca invece norme immediatamente applicabili concernenti la responsabilità professionale, civile e penale, in ambito sanitario volte – secondo la medesima relazione illustrativa – per un verso a Pag. 58«contrastare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”» e, per altro verso, a «calibrare l'imputazione per colpa, nell'ambito del giudizio di responsabilità penale, all'attuale e sempre crescente complessità dell'attività sanitaria».
Per i profili di competenza, viene in rilievo l'articolo 2, comma 1, lettera c), che prevede, tra i principi e criteri direttivi di delega, la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente, «attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni».
Al riguardo, merita un richiamo la sentenza n. 49 del 1999 della Corte costituzionale secondo cui «anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati».
L'articolo 3, comma 1, lettera e) prevede, quale principio e criteri direttivo di delega per la definizione di misure relative al personale delle professioni sanitarie appartenente agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, quello di garantire la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell'attività lavorativa.
A tale ambito si collega – anche se in termini più ampi rispetto ai soli appartenenti al SSN – la disciplina penalistica introdotta con il decreto-legge n. 137 del 2024 di contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
L'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell'esercizio dell'attività sanitaria.
La lettera a), novella la disciplina attualmente vigente – dettata dall'articolo 590-sexies del codice penale, inserito dalla legge n. 24 del 2017 –, che limita la responsabilità qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia e ricorra una delle due condizioni previste.
La prima è che il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. La seconda è che le raccomandazioni summenzionate risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
La novella innanzitutto, specifica che la punibilità è limitata alla sola colpa grave, con ciò recependo l'orientamento consolidato delle sezioni unite penali della Corte di cassazione (Corte di cassazione n. 8770 del 21 dicembre 2017-22 febbraio 2018), riferito alla punibilità di un evento causato da imperizia.
In secondo luogo, eliminando il riferimento all'imperizia, si estende l'area della non punibilità anche alla negligenza e imprudenza, cioè alle altre possibili forme della colpa.
In terzo luogo, il nuovo testo pone su un piano paritario le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali e per entrambe prevede il requisito della loro adeguatezza al caso concreto.
Ne consegue che l'area della non punibilità della colpa lieve si estende a tutti i casi in cui l'esercente si sia attenuto alle raccomandazioni delle linee-guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Specularmente, residua la punibilità per colpa lieve qualora il caso concreto non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali o qualora l'esercente non abbia scelto quelle adeguate alla specificità del caso concreto.
La lettera b) introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-septies, rubricato «colpa nell'attività sanitaria».
Tale disciplina indica criteri specifici per l'accertamento della colpa o del suo grado, dando rilevanza alla scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e alle carenze organizzative. Tali circostanze devono essere tenute in considerazione quando Pag. 59non siano evitabili da parte dell'esercente la professione sanitaria.
Ancora, il giudice dovrà tener conto della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della difficoltà dell'attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare e della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
In sintesi, tale disposizione positivizza ed esplicita alcuni criteri enunciati dalla citata sentenza delle sezioni unite penali, in cui si fa riferimento sia alle specificità scientifiche o sanitarie del caso sia alle condizioni contingenti in cui il sanitario ha dovuto operare.
Si evidenzia in ogni caso che i due nuovi articoli usano la locuzione «attività sanitaria» nelle rispettive rubriche, mentre il secondo comma del novellato 590-sexies usa la locuzione «esercente la professione sanitaria», riproducendo l'attuale formulazione del medesimo articolo 590-sexies nonché quanto recato dalla rubrica del capo II del disegno di legge in esame.
Sotto il profilo dell'ambito di applicazione, va altresì evidenziato che l'articolo 590-sexies limita la responsabilità ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria, mentre l'articolo 590-septies fissa criteri di accertamento della colpa e valutazione del suo grado che riguardano l'esercente la professione sanitaria ma che non sono esplicitamente riferiti ai soli delitti di cui all'articolo precedente (omicidio colposo e di lesioni personali colpose).
L'articolo 7-bis consente di richiedere la reiscrizione all'Albo ai sanitari che sono stati radiati per fatti non dolosi commessi nel periodo della pandemia, «che sono diretta conseguenza della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare e del minore grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza».
Nel caso in cui la radiazione sia conseguenza di una condanna penale, la richiesta potrà essere avanzata solo dopo riabilitazione e comunque è escluso il diritto a ogni forma di risarcimento o indennizzo.
L'articolo 8 modifica il regime di responsabilità professionale dell'esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile.
La lettera a) novella l'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, nella parte in cui prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del medesimo articolo e – solo in mancanza delle suddette raccomandazioni – alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La novella intende invece porre sullo stesso piano le suddette linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, salve comunque le specificità del caso concreto.
Le novelle di cui ai numeri 1) e 4) della lettera b) operano modifiche formali mentre i numeri 2 e 3) ridefiniscono l'ambito della responsabilità civile.
In particolare, il numero 2) sopprime il riferimento alle norme che richiamano le summenzionate linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali come criteri di riferimento per il giudice in sede di determinazione del danno a carico del professionista sanitario. Il numero 3) riproduce testualmente il contenuto del nuovo articolo 590-septies introdotto dal testo in esame.
Si evidenzia tuttavia come tale disposizione riguarda l'accertamento della colpa o del suo grado, mentre la norma soppressa dal numero 2) riguarda il diverso tema del quantum del danno. Dal combinato disposto delle due disposizioni, consegue quindi che viene meno, per le possibili forme di colpa alla base della responsabilità civile del professionista sanitario, ogni riferimento esplicito alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali.
Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 20.30.
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso sono stati respinti gli emendamenti Giuliano 1.1 e 2.2.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, anche a nome del relatore Calderone, esprime parere favorevole sull'emendamento Almici 2.3 e sugli emendamenti Bellomo 2.4, Gallo 2.5, Giuliano 2.6 a condizione che siano riformulati nei medesimi termini dell'emendamento Almici 2.3.
Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Almici 2.8, Giuliano 2.10 e 2.11.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Centemero 2.12, Giuliano 2.13, Dori 2.14 e Almici 2.16 a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giuliano 2.15 e 2.17.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Gianassi 2.18, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giuliano 2.19, 2.20 e 2.21, dell'emendamento Gianassi 2.23, degli emendamenti Giuliano 2.24 e 2.26, nonché degli emendamenti Gianassi 2.27 e Giuliano 2.29.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 2.32, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giuliano 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Almici 2.38.
Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Giuliano 2.41, degli identici emendamenti Dori 2.42 e Gianassi 2.43, nonché dell'emendamento Giuliano 2.44.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellomo 2.45 e Centemero 2.46, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Giuliano 2.47, 2.48 e 2.49.
Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.
Ciro MASCHIO, presidente, concordi i relatori e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti sui quali è stata presentata una richiesta di riformulazione. Avverte che i citati emendamenti saranno esaminati al termine della votazione sulle restanti proposte emendative.
Prende quindi atto che la riformulazione proposta sugli emendamenti Bellomo 2.4 e Gallo 2.5 è accettata dai rispettivi presentatori, mentre non viene accettata la riformulazione dell'emendamento Giuliano 2.6.
La Commissione approva gli emendamenti Almici 2.3, Bellomo 2.4 e Gallo 2.5, riformulati in identico testo (vedi allegato 2).
Pag. 61Ciro MASCHIO, presidente, comunica che dall'approvazione dei citati emendamenti discende l'assorbimento dell'emendamento Almici 2.8.
Carla GIULIANO (M5S) dichiara di non condividere la riformulazione testé proposta sul suo emendamento 2.6, in quanto essa ne stravolge totalmente la portata modificativa.
L'emendamento, infatti, recependo i contributi acquisiti nel corso del ciclo di audizioni, intende riportare tutte le attività tipiche della professione di commercialista ed esperto contabile all'interno dell'albo nazionale, ponendo un freno alla frammentazione venutasi a creare con la creazione di albi e sotto-albi. La ratio – totalmente ignorata dalla riformulazione proposta – è quella di evitare ogni genere di confusione in materia e restituire elementi di chiarezza e trasparenza sia nei rapporti tra professionisti sia nei confronti della clientela.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.6.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.10 che, come suggerito in audizione dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), è volto a ribadire il carattere personalistico della professione, anche laddove essa sia esercitata in forma collettiva. Quanto è emerso nel corso delle audizioni degli operatori del settore, infatti, è la necessità che la responsabilità personale del singolo commercialista continui a sussistere anche nel caso di prestazione professionale svolta nell'ambito di un'associazione o di una società.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.10.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.11, volto a venire incontro alle esigenze dei professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria.
In proposito, ricorda come il proprio gruppo parlamentare avesse presentato una proposta emendativa dell'analogo tenore anche sul disegno di legge C. 2629, recentemente approvata dalla Camera dei deputati ed avente ad oggetto la riforma dell'ordinamento forense. Per entrambe le categorie di professionisti, infatti, è sempre più frequente che il lavoro sia svolto in forma associata o societaria, cosa che ha il duplice pregio di ridurre i costi da sostenere per l'esercizio della professione e di garantire alla clientela un'offerta molto ampia di servizi e competenze.
Per tali ragioni, l'emendamento in esame propone di qualificare i redditi del professionista derivanti dalla partecipazione del professionista a società tra professionisti o reti tra professionisti come redditi da lavoro autonomo, nonché di riconoscere loro l'applicazione di regimi fiscali agevolativi, come, ad esempio, il cosiddetto regime forfettario.
Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea preliminarmente come in ogni convegno sulla professione di dottore commercialista viene caldeggiata da più parti la modifica che propone l'emendamento in esame. L'aggregazione, infatti, rappresenta ormai quasi una scelta necessitata e ciò sia a causa di costi di avviamento professionale sempre più elevati sia in ragione della sempre maggiore specializzazione richiesta ai professionisti.
Ricorda quindi come l'emendamento citato dalla collega Giuliano, presentato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense, non fosse stato in quella occasione esaminato dalla Commissione poiché considerato inammissibile per carenza di copertura finanziaria. In questo caso, invece, la maggioranza non potrà che prendere una posizione chiara: respingere un emendamento che vuole agevolare la professione esercitata in forma associata significherebbe, a suo avviso, disvelare tutta l'incoerenza delle forze di maggioranza, che da una parte dichiarano di volerla promuoverePag. 62 ma dall'altra perdono ogni occasione per supportarla concretamente.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.11.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.15, volto a proporre una disciplina sia di carattere generale sia di carattere speciale in tema di incompatibilità dell'esercizio della professione. In particolare, in via generale, si propone di considerare come un conflitto di interessi ogni situazione in cui sia compromessa l'autonomia, l'indipendenza e la libertà intellettuale del professionista.
Per quanto invece concerne la disciplina specifica, l'emendamento prevede che il professionista debba dichiarare preventivamente all'ordine di appartenenza e al cliente l'esistenza di eventuali interessi personali, finanziari o familiari che potrebbero interferire con l'incarico. In tali casi, il professionista, per poter svolgere l'incarico, è dunque tenuto ad adottare ogni misure necessarie per evitare condizionamenti o interferenze.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene sia sull'emendamento Giuliano 2.15 che sull'emendamento Giuliano 2.17 che è sorretto dalla medesima ratio ispiratrice. Entrambe le proposte emendative, infatti, intendono riempire di contenuti la disposizione recata alla lettera c) dell'articolo 2, comma 1, che, allo stato attuale, non appare contenere alcun valido principio e criterio direttivo, in materia di incompatibilità.
La citata disposizione, a suo avviso, sembra infatti costituire un esempio di norma di delega in bianco che, in quanto tale, sarebbe di per sé censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Inoltra, osserva come il concetto di «deroga temporanea» contenuto nella citata lettera c), debba essere approfondito, atteso che risulta probabilmente inedito nella normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. Parimenti, non convince il riferimento ai «casi specifici», che, da una interpretazione letterale della disposizione, rischia di aprire la strada a decisioni arbitrarie e ad personam.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.15.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.17 che è volto a tipizzare le ipotesi di deroghe temporanee in casi specifici citate nel testo, a tutela dell'indipendenza e imparzialità della categoria.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.17.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.19, volto ad integrare la laconica disposizione attualmente presente nel provvedimento in materia di equo compenso. In particolare, si propone di introdurre il principio dell'onerosità dell'incarico professionale e di contenere le prestazioni offerte a titolo gratuito entro limitati casi di natura davvero eccezionale e tassativa.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.19.
Carla GIULIANO (M5S) rileva che l'emendamento 2.20, a sua prima firma, ha ad oggetto l'esigenza di assicurare l'equilibrio generazionale all'interno del Consiglio nazionale, definendone specifici criteri.
Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come l'emendamento si prefigge l'obiettivo di rendere più specifici e dettagliati i criteri della delega, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare a chi ha meno di 36 anni – quando tale quota di soggetti assume un significativo peso specifico come componente della categoria – di avere voce in capitolo nella fase di partecipazione e costituzione degli organi ed enti rappresentativi.
Peraltro, segnala come si tratti di una proposta migliorativa del testo, che non si pone certamente in contrasto con gli ulteriori suoi contenuti o finalità.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.20.
Carla GIULIANO (M5S) evidenzia come l'emendamento 2.21, a sua prima firma, si collochi in continuità con le affermazioni in ordine al rispetto delle quote di genere enunciate dalla lettera e) del testo in esame.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.21.
Federico GIANASSI (PD) illustra l'emendamento 2.23, a sua prima firma, che è finalizzato a rafforzare la libertà di voto.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.23.
Carla GIULIANO (M5S) rileva come l'emendamento 2.24, a sua prima firma recepisce i suggerimenti avanzati nel corso delle audizioni, con riguardo alle cautele relative al ricorso al voto telematico.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.24.
Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.26, a sua prima firma, ricorda che esso riguarda le classi dimensionali degli ordini territoriali sancendo che vi sia almeno un ordine per ogni provincia. Gli ordini rappresentano, infatti, un importante presidio per i professionisti di quel territorio e va quindi evitato che vengano soppressi laddove la loro dimensione territoriale si inferiore a quella della provincia di riferimento.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.26.
Federico GIANASSI (PD) interviene sull'emendamento 2.27, a sua prima firma, sottolineando che è volto a precisare che il limite per cui non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi, nell'ambito degli organi nazionali e territoriali dei commercialisti e degli esperti contabili, sia valido per tutti i membri degli stessi, quindi sia per il presidente che per i consiglieri.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 2.27 e Giuliano 2.29.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 2.33, a sua prima firma che intende specificare il criterio di delega con riguardo alle cause di decadenza e di sospensione dalla carica di componente degli organi di rappresentanza della categoria a seguito di condanna penale.
Invita la maggioranza a riconsiderare tale emendamento in quanto ha ad oggetto reati particolarmente gravi che, tra l'altro, incidono sul rapporto di fiducia tra cliente e professionista.
Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia che il criterio di delega risulta, nel testo proposto dal Governo, eccessivamente vago e dunque non idoneo a vincolare sufficientemente il legislatore delegato.
Ribadisce inoltre le proprie perplessità in relazione alla prassi per cui è il Governo stesso a presentare disegni di leggi aventi ad oggetto deleghe legislative che dovrebbero essere invece una prerogativa del Parlamento. Tale patologia si aggrava se poi alle Camere vengono presentati deleghe legislative con criteri di delega eccessivamente ampi e poco chiari.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.33.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 2.34, a sua prima firma.
Sottolinea che, anche in questo caso, l'obiettivo dell'emendamento è quello di specificare il criterio di delega che appare generico ed evanescente nella direzione indicata da molti soggetti auditi.
Valentina D'ORSO (M5S) rileva che l'approvazione dell'emendamento in discussione è necessaria al fine di poter poi inserire il tema dell'incompatibilità all'interno dei decreti legislativi attuativi della delega. In mancanza, paventa il rischio che l'introduzione di una tale disciplina all'interno dei decreti delegati possa essere illegittima in quanto in eccesso di delega. Invita pertanto i relatori e Pag. 64il Governo a valutarne l'accantonamento, anche in ragione del fatto che nella legge delega sull'ordinamento forense è prevista una disposizione di analogo tenore.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che i relatori e il Governo non accolgono la richiesta di accantonamento.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 2.34 e 2.35.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 2.37, a sua prima firma, evidenziando che le specializzazioni nell'esercizio della professione risultano apprezzabili a patto che esse non comportino né forme di gerarchizzazione tra gli iscritti né un irrigidimento nell'espletamento della professione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Giuliano 2.37, approva l'emendamento Almici 2.38 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Giuliano 2.41, gli identici emendamenti Dori 2.42 e Gianassi 2.43 nonché l'emendamento Giuliano 2.44.
Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 2.47, ribadendo che il tema dell'incompatibilità – già emerso nell'illustrazione dei precedenti emendamenti – è un aspetto estremamente rilevante che andrebbe puntualizzato all'interno della legge delega.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giuliano 2.47 e 2.48.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 2.49, di cui è cofirmataria, il quale inserisce espressamente la previsione dell'obbligatorietà di una disciplina organica dei comitati per le pari opportunità presso gli ordini territoriali. A suo avviso si tratta di una tematica estremamente importante su cui tutti i gruppi dovrebbero essere d'accordo e non si capacita di come i relatori e il Governo abbiano potuto esprimere un parere contrario.
La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.49.
La seduta, sospesa alle 21.20, è ripresa alle 21.35.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che si procederà adesso all'esame delle proposte emendative su cui i relatori hanno presentato proposte di riformulazione. Prende atto che la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Centemero 2.12, Dori 2.14, e Almici 2.16 è accettata dai rispettivi presentatori.
Valentina D'ORSO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dei relatori dell'emendamento 2.13 di cui è cofirmataria, apprezzando la scelta di cancellare dal testo le ipotesi di deroga temporanea in casi specifici. Ricorda di aver criticato tale previsione in un suo precedente intervento che avrebbe evitato se non fosse stata accantonata questa proposta di riformulazione.
La Commissione approva gli emendamenti Centemero 2.12, Giuliano 2.13, Dori 2.14, e Almici 2.16 come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Centemero 2.32.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo su questa proposta di riformulazione che peggiora l'emendamento nella sua versione originaria. Il testo prevedeva almeno la decadenza automatica in caso di candidatura alle elezioni politiche nazionali. Tale caso di decadenza scompare nella riformulazione dei relatori, che invece si addentra in una normativa di dettaglio quantomeno discutibile nell'ambito di una norma di delega. Quanto poi al contenuto, appare criticabile la scelta di prevedere la decadenza solo per chi assume la carica di presidente o di sindaco in enti territoriali di grandi dimensioni.
Pag. 65La Commissione approva l'emendamento Centemero 2.32, come riformulato (vedi allegato 2).
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Bellomo 2.45 e Centemero 2.46.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario sugli emendamenti come riformulati che, come anche in questo caso come evidenziato già per numerose altre disposizioni di questo provvedimento, non recano alcuna indicazione concreta per il legislatore delegato in ordine alla disciplina dei procedimenti elettorali, nemmeno con riguardo alla sua tempistica di applicazione.
La Commissione approva gli emendamenti Bellomo 2.45 e Centemero 2.46, come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).
Federico GIANASSI (PD-IDP) non accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.18.
La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.18.
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Calderone, procede al deposito dell'emendamento 2.50 dei relatori riproduttivo del testo della proposta di riformulazione dell'emendamento 2.18 non accettata dal collega Gianassi (vedi allegato 3).
Ciro MASCHIO, presidente, nel prendere atto della presentazione dell'emendamento dei relatori, evidenzia come il testo sia in realtà volto a modificare il provvedimento accogliendo una indicazione espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel proprio parere dell'11 giugno 2026, acquisito ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2020 per prevenire procedure d'infrazione da parte della Commissione europea. Alla luce di tale considerazione, chiede ai gruppi se intendono rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti.
Federico GIANASSI (PD-IDP) non aderisce a tale invito, criticando aspramente il tentativo dei relatori e del Governo di utilizzare impropriamente il suo emendamento riformulato come veicolo per cancellare una norma che riguarda la garanzia dell'equo compenso dei professionisti oggetto del provvedimento. Si tratta di un modus operandi che denota scarsa trasparenza e mancata di correttezza nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Si riserva di presentare subemendamenti che ribadiscano quanto già recato dal suo emendamento in ordine alla necessità di offrire maggiori tutele anche con riferimento alla remunerazione delle prestazioni professionali.
Ciro MASCHIO, presidente, propone di fissare il termine alle ore 8.30 della giornata di domani, al fine di consentire alla Commissione di concludere l'esame delle proposte emendative nella seduta già fissata alle ore 14.30.
Federico GIANASSI (PD-IDP) invita il presidente di posticipare di un'ora il termine, sottolineando come si sia già dimostrata l'intenzione del suo gruppo di non dilazionare i tempi di esame e l'interesse ad una sollecita conclusione dell'iter in sede referente.
Ciro MASCHIO, presidente, fissa quindi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.50 dei relatori, alle ore 9.30 della giornata di domani, mercoledì 22 luglio 2026. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 21.55.