SEDE CONSULTIVA
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
C. 2988-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge C. 2988-A dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 108 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Nel rilevare che la Commissione Cultura ha concluso l'esame del provvedimento nella seduta del 16 luglio 2026, apportandovi modificazioni, ricorda che la Commissione Bilancio, nella seduta del 15 luglio 2026, ha avviato l'esame, in sede consultiva, del testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, senza tuttavia esprimere il parere di competenza. Nell'evidenziare che il testo elaborato dalla Commissione Pag. 79Cultura si trova ora all'esame dell'Assemblea, conferma le richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 15 luglio scorso e segnala che, nella propria relazione si soffermerà sulle modifiche e sulle integrazioni apportate durante l'esame in sede referente rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 2-bis dispone, per i periodi di effettivo impiego per il supporto logistico e operativo effettuato dalle Forze armate durante l'evento sportivo di «Milano-Cortina 2026», che ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, in deroga al comma 1 dell'articolo 1792 del Codice dell'ordinamento militare, che prevede per l'impiego del medesimo personale militare oltre le normali attività giornaliere la corresponsione di una specifica indennità forfetaria, si applichino i commi 2 e 3 dello stesso articolo 1792 che, con riferimento ai volontari in ferma prefissata triennale, remunerano le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale con il 70 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente e consentono l'attribuzione al medesimo personale volontario del 70 per cento dei compensi forfetari di guardia e di impiego previsti per i graduati, nell'ambito e nei limiti delle risorse a tal fine destinate, secondo quanto previsto dal comma 1. Rileva che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 32 del 2026 che, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle suddette manifestazioni olimpiche, ha autorizzato per l'anno 2026 la spesa di 9 milioni di euro a favore del Ministero della difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento medesimi eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. In proposito, considerato che la proposta emendativa che ha introdotto la disposizione in commento, nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica, rileva l'opportunità che venga fornita la quantificazione degli oneri derivanti del comma 1, con l'illustrazione dei sottostanti parametri e dati, evidenziando, altresì, l'ammontare delle risorse riferite alla suddetta autorizzazione di spesa effettivamente utilizzabili per la copertura dei medesimi oneri, senza comprometterne le vigenti finalità.
Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, lettere 0a) e 0c), rileva che la norma, novellando i commi 4 e 8 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, integra il quadro delle funzioni della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, attribuendole anche compiti di segnalazione di accertate situazioni distorsive del regolare svolgimento dei campionati e delle competizioni sportivi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera 0a). Fa presente che la disposizione interviene, altresì, sulle disposizioni disciplinanti il ruolo del personale della medesima Commissione, al fine di prevedere che entrambe le posizioni di livello dirigenziale non generale previste dalla dotazione organica della Commissione, e non solo una di esse come indicato nell'assetto vigente, possano essere coperte mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, per un massimo di cinque anni, precisando che gli interessati, se dipendenti delle federazioni sportive, per la durata dell'incarico, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi del comma 1, lettera 0c), numeri 1) e 2). Rileva che viene, altresì, disposto che la Commissione possa avvalersi, previo accordo, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, in distacco di durata annuale rinnovabile e con i relativi oneri a carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera 0c), n. 3). In proposito, considerato che la proposta emendativa che ha introdotto la disposizione di Pag. 80cui trattasi, nel corso dell'esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica, con riguardo al comma 1, lettera 0c), numero 3), pur prendendo atto che, in base a quanto espressamente previsto dalla norma, i relativi oneri retributivi, compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto, resteranno interamente a carico delle medesime società e che, pertanto, la disposizione dovrebbe operare in condizioni di neutralità finanziaria, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che tale avvalimento, peraltro di carattere non obbligatorio, sarà comunque disposto nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle società interessate. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni introdotte.
Con riferimento all'articolo 8, comma 12, lettera a), numero 3), evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono la soppressione della figura professionale dell'ispettore dell'Unione italiana tiro a segno e, conseguentemente, adeguano le tipologie di proventi che alimentano le entrate dell'area istituzionale dell'ente. Pertanto, i corsi di formazione da cui originano detti proventi non sono quelli relativi alla qualifica di ispettore, ma quelli concernenti la qualifica di istruttore. Al riguardo, considerata la mancanza di relazione tecnica a corredo delle proposte emendative che hanno introdotto le disposizioni in esame e considerato che il vigente comma 5 prevede che, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica di ispettore, si debba superare annualmente uno specifico corso di addestramento per il quale, ai sensi del comma 12, lettera a), numero 3), il medesimo ente percepisce un provento, andrebbe confermato, a suo avviso, che il provento relativo al corso di formazione di istruttore non sia suscettibile di produrre minori entrate per l'ente rispetto a quello concernente il corso di formazione per ispettore, posto che, ai sensi del comma 4, l'UITS provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.
Per quanto concerne l'articolo 8-bis, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, con l'inserimento dell'articolo 30-bis nel codice dell'ordinamento militare, prevedono l'istituzione, presso lo Stato maggiore della Difesa, del gruppo sportivo della Difesa, a cui sono attribuite varie funzioni, quali la definizione degli obiettivi strategici della Difesa in ambito sportivo; il raccordo istituzionale con diversi soggetti, tra cui il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e Salute S.p.A. e le federazioni sportive nazionali, nonché la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa; il coordinamento della programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti; la definizione degli indirizzi per la programmazione e l'impiego delle risorse destinate a finanziare le attività sportive; il coordinamento della partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare; la promozione di iniziative sulla cultura dello sport della difesa e della legalità; il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport. Rileva che, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, l'organizzazione interna del Gruppo sportivo della Difesa, la sua articolazione ordinativa e le modalità del suo funzionamento, nonché i rapporti con i Centri sportivi delle Forze armate sono demandate a un decreto del Ministro della difesa. In tale quadro, fa presente come sia previsto, al comma 2 dell'articolo in esame, che i centri sportivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurino l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che effettua la propria attività con personale in servizio. Segnala che le citate previsioni sono corredate di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse Pag. 81umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto al comma 3. Al riguardo, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo della proposta emendativa che, nel corso dell'esame in sede referente, ha introdotto le norme di cui trattasi e considerata l'ampiezza delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozionali affidate al Gruppo sportivo della Difesa, ritiene necessario che siano forniti elementi informativi volti ad assicurare che, da un lato, il Gruppo sportivo della Difesa possa essere istituito e possa svolgere la propria attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dall'altro, che le amministrazioni interessate possano svolgere gli adempimenti ivi disciplinati in condizioni di neutralità finanziaria, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista.
Per quanto concerne, infine, l'articolo 8-ter, evidenzia che le norme in esame, inserendo l'articolo 547-bis nel codice dell'ordinamento militare, prevedono che le Forze armate promuovano i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo l'accesso, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, l'utilizzo delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici. Segnala che viene altresì previsto che le amministrazioni interessate provvedano ai summenzionati adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sebbene le disposizioni siano corredate dalla citata clausola di invarianza finanziaria, considerata la mancanza di una relazione tecnica a corredo della proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni medesime nel corso dell'esame in sede referente, appare necessario, a suo avviso, che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che tali attività possano essere effettivamente svolte in condizioni di neutralità finanziaria, posto che le stesse, pur implicando l'utilizzo di mezzi e l'impiego di personale delle Forze armate, non sono configurate come attività facoltative.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, evidenzia preliminarmente che dall'attuazione della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con riferimento al possibile distacco presso la struttura del Commissario straordinario per gli interventi da realizzare in relazione al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» di un massimo di cinque lavoratori dipendenti da società controllate dallo Stato, in quanto si prevede che i relativi oneri restino a carico di tali ultime società, che potranno, comunque, valutare se concedere il distacco, dal momento che la disposizione prevede espressamente che esso abbia luogo previo accordo con la società concedente.
Fa presente, altresì, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari imputa alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), effetti negativi in termini di minori entrate tributarie e contributive in quanto la disposizione prevede la destinazione a spese di funzionamento di risorse in precedenza integralmente destinate a spese di personale, alle quali erano associati effetti positivi in termini di incremento delle entrate tributarie e contributive.
Evidenzia, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione prevista dall'articolo 1, comma 2, con finalità di compensazione finanziaria degli effetti del comma 1, lettera b), del medesimo articolo.
Rileva che, per il finanziamento degli interventi connessi allo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha destinato 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al Pag. 822024 e l'Allegato V alla legge n. 213 del 2023 ha destinato 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per l'anno 2026 e, per quanto attiene al programma dettagliato delle opere infrastrutturali, con decreto interministeriale adottato il 16 aprile 2024 è stato approvato il primo stralcio del programma che riguarda opere per complessivi 167,675 milioni di euro, mentre con decreto interministeriale adottato l'8 agosto 2024 è stato approvato il secondo stralcio del programma per complessivi 106,931 milioni di euro.
Conferma, inoltre, che il Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 potrà provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la realizzazione del programma delle opere infrastrutturali, nell'ambito del cui quadro economico, secondo quanto previsto dal medesimo comma 5-bis, si provvede agli oneri per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi.
Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 2-bis, secondo le quali ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, in deroga al comma 1 dell'articolo 1792 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel periodo del loro impiego nell'ambito dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 1792, che, con riferimento ai volontari in ferma prefissata triennale, remunerano le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale con il 70 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente e consentono l'attribuzione al medesimo personale volontario del 70 per cento dei compensi forfetari di guardia e di impiego previsti per i graduati, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In particolare, evidenzia che l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1792 del Codice dell'ordinamento militare per un contingente di settecento unità nel periodo di riferimento determinerebbe oneri quantificabili in 1.374.828 euro per il riconoscimento dei trattamenti di cui al comma 2 e di 386.239 euro per il riconoscimento dei compensi di cui al comma 3, ai quali si potrà provvedere nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2026, anche tenendo conto che l'impiego dei volontari è avvenuto in sostituzione di quello di altre categorie di personale e che le risorse utilizzate erano originariamente destinate a tale tipologia di fabbisogni.
Segnala, inoltre, che l'individuazione del numero di ore di lavoro straordinario per le attività di vigilanza connesse allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quater, è stata effettuata considerando che, a differenza delle attività svolte nel corso dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, che si sono caratterizzati per una situazione strutturalmente statica e concentrata all'interno di ristretti e ben definiti ambiti territoriali, l'impegno del personale per l'America's Cup presenta una maggiore complessità, che richiede un massiccio ricorso al lavoro straordinario.
Per quanto attiene agli oneri per l'acquisto di materiali e apparecchiature necessarie alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, capoverso 6-quater, fa presente che l'acquisto di nuove e specifiche apparecchiature, in luogo del riutilizzo di strumentazione esistente, è dettata da insormontabili vincoli logistici e operativi, derivanti anche dalla specificità delle frequenze in mare e dall'impossibilità di attrezzare laboratori mobili in un contesto marittimo, e la ripartizione degli oneri tra l'anno 2026 e l'anno 2027 è stata operata considerando i tempi di consegna stimati dai fornitori.
Per quanto attiene agli oneri connessi al noleggio dei mezzi navali e al consumo di carburante, di cui allo stesso articolo 3, comma 1, capoverso 6-quater, chiarisce che la quantificazione dei costi di noleggio è Pag. 83stata stimata sulla base dei prezzi medi di mercato correnti per il fitto a breve o medio termine di imbarcazioni da lavoro e supporto tecnico, mentre la quantificazione degli oneri per il carburante è state effettuata sulla base della stima delle ore di navigazione e dei chilometri da percorrere durante le fasi preparatorie e competitive.
Segnala, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto si verificherebbe una compensazione tra il maggior gettito IVA riscosso sugli acquisti e sulle importazioni effettuati dai soggetti interessati, che verrebbe a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del trofeo velico America's Cup, e i corrispondenti rimborsi.
Con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, chiarisce che l'estensione delle specifiche esenzioni dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive anche alle persone giuridiche costituite in Italia dall'ente organizzatore e dalle squadre partecipanti alla manifestazione nonché alle stabili organizzazioni istituite in Italia dai medesimi soggetti, indipendentemente dall'anno di costituzione o istituzione della stabile organizzazione, in modo da garantire la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i team iscritti, è limitata alle sole attività strettamente connesse allo svolgimento della manifestazione, in relazione alle quali, peraltro, viene introdotto l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità separata, e può, pertanto, considerarsi alla stregua di una rinuncia a maggior gettito, in quanto il presupposto impositivo sorgerà solo in ragione dello svolgimento dell'evento sportivo e, poiché nessun versamento può essere già stato effettuato a fronte di tali attività, il relativo gettito non può essere già scontato nei saldi di finanza pubblica.
Diversamente, per quanto attiene alle agevolazioni fiscali concesse dal medesimo articolo 3, comma 2, a lavoratori già fiscalmente residenti in Italia, i relativi versamenti di imposte possono essere già stati effettuati in quanto il reddito da lavoro è soggetto a ritenute IRPEF e, pertanto, per tale fattispecie non è configurabile la valutazione degli effetti finanziari in termini di rinuncia a maggior gettito, motivo per cui si è proceduto alla quantificazione dei predetti effetti e alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
Evidenzia che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori ai sensi del citato articolo 3, comma 2, sono state prese in considerazione tutte le ritenute versate dal sostituto d'imposta in termini di ammontare, così come risultanti dalle relative certificazioni uniche, e si è applicato un incremento dell'aliquota al 15 per cento, che si considera prudenziale, tenuto conto che l'aliquota è stata applicata a una base imponibile, riferita alle ritenute di tutti i dipendenti, molto elevata, posto che gran parte dei dipendenti non svolgerà attività riferite all'evento.
Chiarisce che il comma 7 dell'articolo 4 introduce, in relazione ai lavoratori di cui al comma 1 assunti per le esigenze relative all'evento dell'America's Cup, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che sarà riconosciuto per i soli rapporti di lavoro subordinato, non venendo riconosciuto analogo esonero a favore dei committenti che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, essendo, peraltro, prevista dal medesimo comma 7 la decadenza dall'esonero nel caso di riqualificazione del rapporto come autonomo.
Fa presente, quindi, che la quantificazione del limite di spesa per gli esoneri contributivi previsti dal citato articolo 4, comma 7, è stata definita moltiplicando il limite massimo previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione in materia di aiuti in regime de minimis, pari a 300.000 euro, per il numero complessivo di squadre partecipanti più il soggetto organizzatore e considerando la tempistica di attuazione della disposizione, che sarà in ogni caso modulata dal decreto di cui al comma 9 dell'articolo 4.
Con riferimento al fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivoPag. 84 italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, conferma che quest'ultimo reca le disponibilità necessarie a far fronte all'utilizzo disposto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 10;
Evidenzia, inoltre, che la mancata esposizione, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, degli effetti dell'articolo 4, comma 10, secondo periodo, che prevede il rifinanziamento per 600.000 euro nell'anno 2028 del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è dovuta a un mero refuso di cui si terrà conto nell'aggiornamento della relazione tecnica al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Osserva, inoltre, che la novella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 0c), che, in sede di prima applicazione, consente la nomina dei due dirigenti non generali della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che, qualora si tratti di dipendenti delle federazioni sportive di riferimento, per la durata dell'incarico gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il riconoscimento del regime di aspettativa non retribuita o di istituti analoghi esclude qualunque aggravio per il datore di lavoro di appartenenza.
Segnala che la novella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che consente alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale in comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, sarà attuata avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, dovendosi escludere oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, al pari di quanto avvenuto in sede di applicazione della predetta disposizione.
Fa presente, poi, che il complessivo sistema di finanziamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) di cui all'articolo 8, commi 11 e 12, tiene conto del fatto che le sezioni di tiro a segno nazionale sono qualificate come associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto tali, trovano il loro sostentamento anche promuovendo e favorendo la pratica sportiva del tiro a segno, al pari delle altre associazioni presenti sul territorio nazionale, mentre l'Unione italiana tiro a segno, nella sua qualità di federazione sportiva, si sostenta con i proventi del tesseramento e con le entrate derivanti dalle iscrizioni alle gare e dalle sponsorizzazioni.
Segnala, in particolare, che il costo del tesseramento viene stabilito annualmente dall'UITS, che con la stessa cadenza annuale già a legislazione vigente decide se destinare una parte del tesseramento alle associazioni affiliate, potendo teoricamente trattenere tutti i proventi derivanti dal tesseramento.
Assicura che, in ogni caso, non si ipotizza una riduzione delle risorse destinate alle sezioni di tiro a segno nazionale, anche considerando che l'articolo 8, comma 17, lettera c), numero 2), prevede un ampliamento del periodo dedicato alle esercitazioni applicate all'uso delle armi, con conseguente aumento dei costi dei corsi e dei relativi proventi.
Evidenzia che le modifiche introdotte all'articolo 8, comma 12, lettera a), numero 3), che prevedono tra le entrate dell'Unione italiana tiro a segno, per l'area istituzionale, i proventi dei corsi di formazione degli istruttori UITS, non determinano profili finanziari problematici, in quanto, nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la figura degli ispettori UITS cui faceva riferimento il testo originario della predetta lettera a), non dovendosi pertanto provvedere alla copertura degli oneri derivanti dai relativi corsi di formazione, mentre la definizione dei programmi, l'organizzazione della formazione e la verifica della capacità tecnica dei direttori e degli istruttoriPag. 85 di tiro rientravano già nelle competenze dell'Unione italiana tiro a segno ed erano gestite a livello centrale.
Osserva che le novelle introdotte dai commi 17 e 18 dell'articolo 8 non attribuiscono nuovi compiti all'UITS, che già a legislazione vigente provvede all'attività formativa per quanto riguarda i tecnici, i formatori istituzionali e i direttori di tiro e istruttori di tiro che svolgono la loro attività all'interno delle sezioni di tiro a segno nazionale, incamerando i relativi proventi.
Rileva che le disposizioni dell'articolo 8-bis, in materia di riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo, in quanto l'intervento non comporta incrementi delle dotazioni organiche né autorizza nuove assunzioni di personale, non prevede incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli già consentiti dalla normativa vigente e non richiede interventi infrastrutturali aggiuntivi, potendo essere attuato mediante il coordinamento e la riallocazione di funzioni già esistenti e con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso l'Amministrazione della difesa.
Fa presente che la novella introdotta dall'articolo 8-ter, comma 1, volta a consentire l'accesso, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, l'utilizzo delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 8-ter, in quanto la disposizione consente di utilizzare strumenti già esistenti nell'ordinamento della Difesa per regolare i rapporti con i soggetti sportivi interessati e favorire forme di collaborazione idonee a garantire una gestione efficiente delle attività, senza incidere sulle risorse pubbliche disponibili.
Evidenzia che la predetta novella di cui all'articolo 8-ter, comma 1, conferisce una facoltà alle Forze armate, che manterranno la piena discrezionalità nella valutazione della compatibilità, anche sul piano finanziario, delle attività con le esigenze operative, addestrative, logistiche e di sicurezza delle installazioni militari.
Per quanto attiene alla quantificazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, finalizzata ad assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa, chiarisce che questa è stata effettuata, sulla base delle esperienze maturate con riferimento a eventi di analoga portata, considerando che la natura eccezionale degli eventi e la conseguente necessità di adeguare gli interventi alle esigenze che emergeranno nella fase attuativa non consentono una preventiva e puntuale articolazione delle singole voci di spesa, fermo restando che la disposizione configura un limite massimo di spesa.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, in materia di produzione e rilascio di documenti provvisori di identità, evidenzia che il fabbisogno per gli anni 2026-2027 è stato quantificato in 1.600.000 esemplari e il costo unitario del documento provvisorio sarà di 0,37 euro, al netto dell'IVA, pari a quello della carta di identità cartacea e, pertanto, il costo complessivo al lordo dell'IVA è quantificabile in 722.240 euro. Segnala, infine, che ai predetti oneri si potrà provvedere a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2188, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca uno stanziamento iniziale per ciascuno degli anni 2026 e 2027 pari a 90.250.000 euro e allo stato reca, per l'anno 2026, una disponibilità pari a 40.950.489,79 euro.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2988-A Governo, che dispone la conversione in Pag. 86legge del decreto-legge n. 108 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
dall'attuazione della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con riferimento al possibile distacco presso la struttura del Commissario straordinario per gli interventi da realizzare in relazione al campionato europeo di calcio “UEFA Euro 2032” di un massimo di cinque lavoratori dipendenti da società controllate dallo Stato, in quanto si prevede che i relativi oneri restino a carico di tali ultime società, che potranno, comunque, valutare se concedere il distacco, dal momento che la disposizione prevede espressamente che esso abbia luogo previo accordo con la società concedente;
il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari imputa alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), effetti negativi in termini di minori entrate tributarie e contributive in quanto la disposizione prevede la destinazione a spese di funzionamento di risorse in precedenza integralmente destinate a spese di personale, alle quali erano associati effetti positivi in termini di incremento delle entrate tributarie e contributive;
il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione prevista dall'articolo 1, comma 2, con finalità di compensazione finanziaria degli effetti del comma 1, lettera b), del medesimo articolo;
per il finanziamento degli interventi connessi allo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha destinato 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e l'Allegato V alla legge n. 213 del 2023 ha destinato 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per l'anno 2026 e, per quanto attiene al programma dettagliato delle opere infrastrutturali, con decreto interministeriale adottato il 16 aprile 2024 è stato approvato il primo stralcio del programma che riguarda opere per complessivi 167,675 milioni di euro, mentre con decreto interministeriale adottato l'8 agosto 2024 è stato approvato il secondo stralcio del programma per complessivi 106,931 milioni di euro;
il Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 potrà provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per la realizzazione del programma delle opere infrastrutturali, nell'ambito del cui quadro economico, secondo quanto previsto dal medesimo comma 5-bis, si provvede agli oneri per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi;
le disposizioni dell'articolo 2-bis, secondo le quali ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, in deroga al comma 1 dell'articolo 1792 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel periodo del loro impiego nell'ambito dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” si applicano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 1792, che, con riferimento ai volontari in ferma prefissata triennale, remunerano le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale con il 70 per cento del compenso per lavoro straordinario previsto per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente e consentono l'attribuzione al medesimo personale volontario del 70 per cento dei compensi forfetari di guardia e di impiego previsti per i graduati, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Pag. 87in particolare, l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1792 del Codice dell'ordinamento militare per un contingente di 700 unità nel periodo di riferimento determinerebbe oneri quantificabili in 1.374.828 euro per il riconoscimento dei trattamenti di cui al comma 2 e di 386.239 euro per il riconoscimento dei compensi di cui al comma 3, ai quali si potrà provvedere nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2026, anche tenendo conto che l'impiego dei volontari è avvenuto in sostituzione di quello di altre categorie di personale e che le risorse utilizzate erano originariamente destinate a tale tipologia di fabbisogni;
l'individuazione del numero di ore di lavoro straordinario per le attività di vigilanza connesse allo svolgimento della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quater, è stata effettuata considerando che, a differenza delle attività svolte nel corso dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, che si sono caratterizzati per una situazione strutturalmente statica e concentrata all'interno di ristretti e ben definiti ambiti territoriali, l'impegno del personale per l'America's Cup presenta una maggiore complessità, che richiede un massiccio ricorso al lavoro straordinario;
per quanto attiene agli oneri per l'acquisto di materiali e apparecchiature necessarie alle attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, capoverso 6-quater, l'acquisto di nuove e specifiche apparecchiature, in luogo del riutilizzo di strumentazione esistente, è dettata da insormontabili vincoli logistici e operativi, derivanti anche dalla specificità delle frequenze in mare e dall'impossibilità di attrezzare laboratori mobili in un contesto marittimo, e la ripartizione degli oneri tra l'anno 2026 e l'anno 2027 è stata operata considerando i tempi di consegna stimati dai fornitori;
per quanto attiene agli oneri connessi al noleggio dei mezzi navali e al consumo di carburante, di cui allo stesso articolo 3, comma 1, capoverso 6-quater, la quantificazione dei costi di noleggio è stata stimata sulla base dei prezzi medi di mercato correnti per il fitto a breve o medio termine di imbarcazioni da lavoro e supporto tecnico, mentre la quantificazione degli oneri per il carburante è state effettuata sulla base della stima delle ore di navigazione e dei chilometri da percorrere durante le fasi preparatorie e competitive;
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 6-quinquies, non sono suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto si verificherebbe una compensazione tra il maggior gettito IVA riscosso sugli acquisti e sulle importazioni effettuati dai soggetti interessati, che verrebbe a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del trofeo velico America's Cup, e i corrispondenti rimborsi;
con riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, l'estensione delle specifiche esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) anche alle persone giuridiche costituite in Italia dall'ente organizzatore e dalle squadre partecipanti alla manifestazione nonché alle stabili organizzazioni istituite in Italia dai medesimi soggetti, indipendentemente dall'anno di costituzione o istituzione della stabile organizzazione, in modo da garantire la partecipazione paritaria all'evento da parte di tutti i team iscritti, è limitata alle sole attività strettamente connesse allo svolgimento della manifestazione, in relazione alle quali, peraltro, viene introdotto l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità separata, e può, pertanto, considerarsi alla stregua di una rinuncia a maggior gettito, in quanto il presupposto impositivo sorgerà solo in ragione dello svolgimento dell'evento sportivo e, poiché nessun versamento può essere già stato effettuato a fronte di tali attività, il relativo gettito non può essere già scontato nei saldi di finanza pubblica;
diversamente, per quanto attiene alle agevolazioni fiscali concesse dal medesimo Pag. 88articolo 3, comma 2, a lavoratori già fiscalmente residenti in Italia, i relativi versamenti di imposte possono essere già stati effettuati in quanto il reddito da lavoro è soggetto a ritenute IRPEF e, pertanto, per tale fattispecie non è configurabile la valutazione degli effetti finanziari in termini di rinuncia a maggior gettito, motivo per cui si è proceduto alla quantificazione dei predetti effetti e alla copertura finanziaria dei relativi oneri;
ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori ai sensi del citato articolo 3, comma 2, sono state prese in considerazione tutte le ritenute versate dal sostituto d'imposta in termini di ammontare, così come risultanti dalle relative certificazioni uniche, e si è applicato un incremento dell'aliquota al 15 per cento, che si considera prudenziale, tenuto conto che l'aliquota è stata applicata a una base imponibile, riferita alle ritenute di tutti i dipendenti, molto elevata, posto che gran parte dei dipendenti non svolgerà attività riferite all'evento;
il comma 7 dell'articolo 4 introduce, in relazione ai lavoratori di cui al comma 1 assunti per le esigenze relative all'evento dell'America's Cup, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che sarà riconosciuto per i soli rapporti di lavoro subordinato, non venendo riconosciuto analogo esonero a favore dei committenti che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, essendo, peraltro, prevista dal medesimo comma 7 la decadenza dall'esonero nel caso di riqualificazione del rapporto come autonomo;
la quantificazione del limite di spesa per gli esoneri contributivi previsti dal citato articolo 4, comma 7, è stata definita moltiplicando il limite massimo previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione in materia di aiuti in regime de minimis, pari a 300.000 euro, per il numero complessivo di squadre partecipanti più il soggetto organizzatore e considerando la tempistica di attuazione della disposizione, che sarà in ogni caso modulata dal decreto di cui al comma 9 dell'articolo 4;
il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, reca le disponibilità necessarie a far fronte all'utilizzo disposto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 10;
la mancata esposizione, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, degli effetti dell'articolo 4, comma 10, secondo periodo, che prevede il rifinanziamento per 600.000 euro nell'anno 2028 del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è dovuta a un mero refuso di cui si terrà conto nell'aggiornamento della relazione tecnica al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento;
la novella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 0c), che, in sede di prima applicazione, consente la nomina dei due dirigenti non generali della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che, qualora si tratti di dipendenti delle federazioni sportive di riferimento, per la durata dell'incarico gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il riconoscimento del regime di aspettativa non retribuita o di istituti analoghi esclude qualunque aggravio per il datore di lavoro di appartenenza;
la novella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che consente alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale in comando, distacco o altro analogo istituto Pag. 89previsto dai rispettivi ordinamenti, sarà attuata avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, dovendosi escludere oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, al pari di quanto avvenuto in sede di applicazione della predetta disposizione;
il complessivo sistema di finanziamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) di cui all'articolo 8, commi 11 e 12, tiene conto del fatto che le sezioni di tiro a segno nazionale sono qualificate come associazioni sportive dilettantistiche e, in quanto tali, trovano il loro sostentamento anche promuovendo e favorendo la pratica sportiva del tiro a segno, al pari delle altre associazioni presenti sul territorio nazionale, mentre l'Unione italiana tiro a segno, nella sua qualità di federazione sportiva, si sostenta con i proventi del tesseramento e con le entrate derivanti dalle iscrizioni alle gare e dalle sponsorizzazioni;
in particolare, il costo del tesseramento viene stabilito annualmente dall'UITS, che con la stessa cadenza annuale già a legislazione vigente decide se destinare una parte del tesseramento alle associazioni affiliate, potendo teoricamente trattenere tutti i proventi derivanti dal tesseramento;
in ogni caso, non si ipotizza una riduzione delle risorse destinate alle sezioni di tiro a segno nazionale, anche considerando che l'articolo 8, comma 17, lettera c), numero 2), prevede un ampliamento del periodo dedicato alle esercitazioni applicate all'uso delle armi, con conseguente aumento dei costi dei corsi e dei relativi proventi;
le modifiche introdotte all'articolo 8, comma 12, lettera a), numero 3), che prevedono tra le entrate dell'Unione italiana tiro a segno, per l'area istituzionale, i proventi dei corsi di formazione degli istruttori UITS, non determinano profili finanziari problematici, in quanto, nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la figura degli ispettori UITS cui faceva riferimento il testo originario della predetta lettera a), non dovendosi pertanto provvedere alla copertura degli oneri derivanti dai relativi corsi di formazione, mentre la definizione dei programmi, l'organizzazione della formazione e la verifica della capacità tecnica dei direttori e degli istruttori di tiro rientravano già nelle competenze dell'Unione italiana tiro a segno ed erano gestite a livello centrale;
le novelle introdotte dai commi 17 e 18 dell'articolo 8 non attribuiscono nuovi compiti all'UITS, che già a legislazione vigente provvede all'attività formativa per quanto riguarda i tecnici, i formatori istituzionali e i direttori di tiro e istruttori di tiro che svolgono la loro attività all'interno delle sezioni di tiro a segno nazionale, incamerando i relativi proventi;
le disposizioni dell'articolo 8-bis, in materia di riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo, in quanto l'intervento non comporta incrementi delle dotazioni organiche né autorizza nuove assunzioni di personale, non prevede incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli già consentiti dalla normativa vigente e non richiede interventi infrastrutturali aggiuntivi, potendo essere attuato mediante il coordinamento e la riallocazione di funzioni già esistenti e con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso l'Amministrazione della difesa;
la novella introdotta dall'articolo 8-ter, comma 1, volta a consentire l'accesso, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, l'utilizzo delle relative attrezzature e con il supporto dei propri tecnici, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 8-ter, in quanto la disposizione consente di utilizzare strumenti già Pag. 90esistenti nell'ordinamento della Difesa per regolare i rapporti con i soggetti sportivi interessati e favorire forme di collaborazione idonee a garantire una gestione efficiente delle attività, senza incidere sulle risorse pubbliche disponibili;
la predetta novella di cui all'articolo 8-ter, comma 1, conferisce una facoltà alle Forze armate, che manterranno la piena discrezionalità nella valutazione della compatibilità, anche sul piano finanziario, delle attività con le esigenze operative, addestrative, logistiche e di sicurezza delle installazioni militari;
la quantificazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, finalizzata ad assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa è stata effettuata, sulla base delle esperienze maturate con riferimento a eventi di analoga portata, considerando che la natura eccezionale degli eventi e la conseguente necessità di adeguare gli interventi alle esigenze che emergeranno nella fase attuativa non consentono una preventiva e puntuale articolazione delle singole voci di spesa, fermo restando che la disposizione configura un limite massimo di spesa;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, in materia di produzione e rilascio di documenti provvisori di identità, il fabbisogno per gli anni 2026-2027 è stato quantificato in 1.600.000 esemplari e il costo unitario del documento provvisorio sarà di 0,37 euro, al netto dell'IVA, pari a quello della carta di identità cartacea e, pertanto, il costo complessivo al lordo dell'IVA è quantificabile in 722.240 euro;
ai predetti oneri si potrà provvedere a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2188, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca uno stanziamento iniziale per ciascuno degli anni 2026 e 2027 pari a 90.250.000 euro e allo stato reca, per l'anno 2026, una disponibilità pari a 40.950.489,79 euro;
rilevata l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 9, comma 1, al fine di precisare che la disposizione è volta al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, anziché al suo incremento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: è incrementato di con le seguenti: è rifinanziato in misura pari a».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, che gli emendamenti Berruto 7.8 e 7.9 incrementano il limite massimo di spesa per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre e piscine, per il quale spetta la detrazione IRPEF del 19 per cento, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, determinando minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria.
Fa altresì presente che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari di talune altre propostePag. 91 emendative. In particolare, segnala i seguenti emendamenti:
Maffioli 1.1000, che prevede, tra l'altro, che il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032» possa promuovere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Fondazione non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato incaricata, in particolare, di fornire supporto nei procedimenti di formazione dei piani di intervento relativi alle opere connesse allo svolgimento dell'evento sportivo, nonché indicazioni sulla realizzazione degli impianti sportivi. Al riguardo, pur prendendo atto che la proposta prevede che dalla costituzione e dal funzionamento della Fondazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai suoi effetti finanziari, anche con riferimento alla costituzione della dotazione della Fondazione stessa;
Orrico 1.13, che prevede che il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA Euro 2032» assicuri la completa digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dei relativi progetti di investimento e, a tal fine, istituisce il Fondo per la digitalizzazione e la trasparenza degli appalti «UEFA Euro 2032», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembra recare per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri, da un lato, l'effettiva sussistenza delle risorse per ciascuna delle successive annualità interessate e, dall'altro, che dalla riduzione del predetto Fondo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;
Berruto 2.2, che prevede che la realizzazione degli interventi qualificabili come opere connesse o di contesto allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026, per la quale il comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento autorizza l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il medesimo anno 2026, possa concludersi entro il 31 dicembre 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026, rinviando conseguentemente all'anno 2027 la copertura finanziaria dei relativi oneri a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente;
Berruto 2.3 e 2.9, che prevedono che, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2026, le risorse finanziarie che dovessero residuare sugli importi complessivamente trasferiti al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 siano assegnate al comune di Taranto e destinate all'esecuzione di interventi infrastrutturali funzionali alla gestione, all'implementazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi realizzati per il predetto evento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai riflessi finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai suoi effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, dal momento che la proposta stessa è finalizzata a consentire l'utilizzo di risorse stanziate per Pag. 92l'anno 2026 per spese da realizzare anche nel corso di successive annualità;
Amato 2.5, che prevede che, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo della continuità territoriale per la regione Puglia, con riferimento all'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente all'aeroporto di Grottaglie, il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque eccedere, con riferimento alla compensazione degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori, l'importo di 13,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché una rassicurazione circa l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità copertura finanziaria per ciascuna delle annualità interessate, chiarendo altre se la riduzione del suddetto Fondo sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;
Amato 2.6, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con l'aeroporto di Grottaglie, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembra recare per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;
Berruto 6.5, che ridetermina l'aliquota dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, in misura pari al 21 per cento per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, se la raccolta avviene su rete fisica, e al 25 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, destinando una quota parte delle maggiori entrate, comunque non inferiore a 13 milioni di euro annui, al sostegno del calcio femminile nel suo complesso, alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della predetta rideterminazione delle aliquote a garantire un maggior gettito di importo almeno equivalente pari alla somma da destinare alle suddette finalità di sostegno;
Berruto 6.6, che incrementa l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può irrogare in caso di inottemperanza degli ordini impartiti dalla medesima Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, elevandola da euro 10.000 fino al 2 per cento del fatturato a euro 20.000 fino al 5 per cento del fatturato. La proposta emendativa prevede, quindi, che le maggiori entrate derivanti dalla predetta rideterminazione delle sanzioni, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui e comunque nei limiti delle maggiori entrate effettivamente accertate siano destinate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al sostegno del calcio femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull'intero territorio nazionale. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sostenibilità del meccanismo di finanziamento delle predette finalità delineato dalla proposta emendativa in commento;
Auriemma 7.1, che incrementa da 2 a 60 milioni di euro per l'anno 2027 il finanziamentoPag. 93 del Fondo Dote per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 207 del 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 58 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura sembra recare per l'annualità interessata le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Berruto 7.2, che, nel modificare l'articolo 7, rifinanzia il Fondo dote per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 207 del 2024 di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate in via permanente a decorrere dall'anno 2026 assicuri che dalla riduzione del Fondo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Caso 7.3 e 7.4, che incrementano da 2 a 30 milioni di euro per l'anno 2027 il finanziamento del Fondo Dote per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 207 del 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 28 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura sembra recare per l'annualità interessata le occorrenti risorse, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Auriemma 8.25, che attribuisce specifici compiti agli ispettori UITS, la cui disciplina era prevista dal comma 5, soppresso nel corso dell'esame in sede referente. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, considerando che non sono più previste disposizioni volte a disciplinare i profili finanziari connessi alla previsione di ispettori UITS, anche con riferimento alla loro formazione, non essendo più richiamati, tra le entrate, i proventi dei corsi di formazione per i medesimi istruttori;
Alifano 8.47, interamente sostitutivo del comma 4 dell'articolo 8, che prevede che il controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti i poligoni di tiro, gli impianti di tiro e i campi di tiro, che il medesimo comma 4 individua, attualmente, quali compiti dell'UITS, restano disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che, parimenti, anche la gestione delle predette strutture resti in capo alle sezioni di tiro a segno nazionale, che provvedono alle relative spese, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle entrate di cui al comma 11 del medesimo articolo 8 nei limiti delle medesime. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa anche in considerazione del fatto che la sostituzione del comma 4 dell'articolo 8 determina l'espunzione della disposizione che prevede il ricorso alle entrate dell'UITS, come individuate dal comma 12 dell'articolo 8, al fine di assicurare la copertura delle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività e al funzionamento del predetto ente;
Ziello 8.1001, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 8, prevedendo che i beni Pag. 94demaniali e patrimoniali dello Stato già in uso alle sezioni di tiro a segno nazionale restino assegnati alle medesime sezioni in uso istituzionale perpetuo e gratuito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa anche in considerazione del fatto che la sostituzione del comma 4 dell'articolo 8 determina l'espunzione della disposizione che prevede il ricorso alle entrate dell'UITS, come individuate dal comma 12 dell'articolo 8, al fine di assicurare la copertura delle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività e al funzionamento del predetto ente;Cherchi 8.50, che, riprendendo parzialmente le disposizioni del comma 5 dell'articolo 8, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, disciplina le funzioni attribuite all'ispettore UITS, prevedendo che gli stessi si occupino della verifica della regolarità dell'attività delle sezioni di tiro a segno nazionale riferendone gli esiti all'Unione italiana tiro a segno e che ai relativi oneri provveda l'Unione italiana tiro a segno a valere sulle entrate di cui al comma 12, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e dei bilanci delle sezioni di tiro a segno nazionale. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dalla proposta emendativa che pone gli oneri relativi alle attività svolte dagli ispettori UITS a carico delle entrate del predetto istituto, individuate dal comma 12 dell'articolo 8, in luogo dei bilanci delle singole sezioni di tiro a segno nazionale come previsto dalla disposizione abrogata, assicurando, in particolare che il ricorso alle suddette risorse non pregiudichi la possibilità di far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'UITS, nonché alle spese di funzionamento del medesimo istituto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
Berruto 8.52, che, riprendendo parzialmente le disposizioni del comma 5 dell'articolo 8, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, disciplina le funzioni attribuite all'ispettore UITS prevedendo che presso ciascun soggetto che eserciti attività di addestramento all'uso delle armi e di rilascio delle certificazioni per usi di legge, opera un ispettore UITS, con funzione di verifica e controllo, che deve superare uno specifico corso di addestramento organizzato dall'UITS e al quale spetta un compenso fino ad un massimo di 36.000 euro annui, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'UITS. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa e, in particolare, in merito alla possibilità per l'UITS di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa a carico delle entrate del predetto istituto, individuate dal comma 12 dell'articolo 8, in luogo dei bilanci delle singole sezioni di tiro a segno nazionale come previsto dalla disposizione abrogata, assicurando, in particolare, che il ricorso alle suddette risorse non pregiudichi la possibilità di far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'UITS, nonché alle spese di funzionamento del medesimo istituto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Segnala, peraltro, che non viene reintrodotta nel comma 12 la disposizione che prevedeva, tra le entrate per l'area istituzionale dell'UITS, i proventi dei corsi di formazione degli ispettori;
Amato 8.61, che ridefinisce il meccanismo di finanziamento dell'UITS e delle sezioni di tiro a segno nazionale, prevedendo che l'intera quota dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio di armi spetti alle sezioni di tiro a segno nazionale ed espungendo, pertanto, la disposizione che ne attribuisce quota parte, pari al 25 per cento, all'UITS. La medesima proposta sopprime, inoltre, la disposizione del provvedimento che ha sancito l'imputazione della quota annuale di iscrizione obbligatoria per coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati in capo all'UITS, in luogo delle sezioni di tiro a segno nazionale, e ne ha previsto, altresì, l'incremento da 11,56 euro a 25 euro. Specifica, altresì, che all'UITS spetti la suddetta quota Pag. 95annua per l'iscrizione obbligatoria secondo il riparto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa con particolare riguardo alle conseguenze delle modificazioni introdotte dalla suddetta proposta sulla capacità del meccanismo di finanziamento dell'UITS di far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'UITS, nonché alle spese di funzionamento del medesimo istituto;
Ziello 8.1002, che attribuisce all'esclusiva e inderogabile competenza delle sezioni di tiro a segno nazionale lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro e il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi per le finalità di legge e, a tal fine, attribuisce una quota fissa pari all'ottanta per cento dei proventi derivanti dalle lezioni e dalle certificazioni, con conseguente riduzione al venti per cento della quota spettante all'UITS. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria previsto dalla proposta emendativa assicurando, in particolare, che la riduzione della quota, individuata dal comma 12, dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio di armi spettante all'UITS, non pregiudichi la possibilità di far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'UITS, nonché alle spese di funzionamento del medesimo istituto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
Berruto 8.66, che prevede che le cariche degli organi, sia centrali che periferici, dell'Istituzione sportiva siano svolti senza indennità di carica, in luogo dell'attuale previsione che ne sancisce lo svolgimento a titolo gratuito. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riguardo alla sua portata applicativa che appare più circoscritta rispetto all'attuale previsione, che sancisce la gratuità dell'incarico ricoperto, e, pertanto, sembrerebbe non escludere il riconoscimento di eventuali compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, diversi rispetto all'indennità di carica in favore dei soggetti che ricoprono cariche nell'ambito dell'Istituto sportivo;
Amato 8.67, che, nel sostituire interamente il comma 15 dell'articolo 8, prevede che i beni mobili e immobili delle sezioni di tiro a segno nazionale destinati al funzionamento delle stesse e allo svolgimento delle relative attività restano nella disponibilità delle sezioni medesime che ne disciplinano la gestione. La medesima proposta dispone, altresì, che restano nella titolarità delle sezioni medesime i beni mobili, ivi compresi le armi, le munizioni, le attrezzature sportive e le dotazioni tecniche, nonché le disponibilità liquide e i saldi attivi dei conti correnti, acquisiti o costituiti con risorse proprie delle sezioni nonché i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi i rapporti di lavoro subordinato, i mutui e le altre esposizioni debitorie, unitamente alle entrate istituzionali di cui al comma 11 necessarie a farvi fronte. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'emendamento Berruto 9.1 che utilizza, ai fini della copertura finanziaria, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, che reca le occorrenti disponibilità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Maffioli 1.1000, Orrico 1.13, Berruto 2.2, 2.3, 2.9, 6.5 e 6.6, Auriemma 8.25, Alifano 8.47, Ziello 8.1001, Cherchi 8.50, Pag. 96Berruto 8.52, Amato 8.61, Ziello 8.1002, Berruto 8.66 e Amato 8.67, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Amato 2.5 e 2.6, Auriemma 7.1, Berruto 7.2 e Caso 7.3 e 7.4 dal momento che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle predette proposte emendative risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.
Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo se possa fornire ulteriori elementi in ordine alle ragioni sottese al parere contrario espresso sugli emendamenti Berruto 2.3, 2.9 e 8.66.
In particolare, osserva che gli emendamenti Berruto 2.3 e 2.9 si limitano a individuare le finalità cui destinare le risorse finanziarie che dovessero residuare, al 31 dicembre 2026, sugli importi complessivamente trasferiti al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e, pertanto, non recano interventi suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.
Per quanto attiene all'emendamento Berruto 8.66 chiede una conferma in merito al fatto che la contrarietà espressa sia da ricondurre alla portata applicativa dell'emendamento in questione che prevede, in luogo del carattere gratuito riferito alle cariche ricoperte negli organi, sia centrali che periferici, dell'Istituzione sportiva, l'assenza della corresponsione di indennizzi per l'esercizio delle suddette cariche.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al Governo maggiori chiarimenti in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Amato 2.6.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dai deputati Roggiani e Dell'Olio, fa presente, in primo luogo, che l'emendamento Amato 2.6 utilizza, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Ribadisce, al riguardo, che, come già precisato in altra occasione, le risorse in esame risultano preordinate alla realizzazione di interventi ritenuti prioritari del Governo.
Sottolinea, poi, che gli emendamenti Berruto 2.3 e 2.9 sono volti a consentire l'utilizzo di risorse stanziate per l'anno 2026 per spese da realizzare anche nel corso di successive annualità, evidenziando, pertanto, come il parere contrario espresso si giustifichi in ragione degli effetti finanziari negativi derivanti dall'utilizzo, con riferimento ad annualità successive al presente esercizio finanziario, di somme stanziate per l'anno 2026.
Fa presente, infine, che l'emendamento Berruto 8.66, così come formulato, non consente di escludere la corresponsione di eventuali compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti, diversi rispetto all'indennità di carica, in relazione all'esercizio delle cariche cui si riferisce la proposta medesima e, pertanto, conferma che la suddetta proposta è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) esprime una valutazione critica con riferimento alle spiegazioni fornite dalla rappresentante del Governo in merito alla contrarietà espressa sulla proposta emendativa Amato 2.6, sottolineando come tale contrarietà non si basi sull'indisponibilità del Fondo individuato ai fini della copertura finanziaria, ma sulla scelta dell'Esecutivo di destinare le medesime risorse a interventi da questo ritenuti prioritari. Sul punto, ritiene che tale prospettazione non possa costituire una valida ragione per opporre una contrarietà sul piano finanziario rispetto alla scelta di utilizzo delle risorse in esame, e ricorda, altresì, che in sede di espressione del parere, da parte della Commissione, in Pag. 97merito ai profili finanziari delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 2822-A in materia di sistema per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Governo ha ritenuto di non opporre la medesima contrarietà rispetto all'articolo aggiuntivo Montaruli 4.01050 che prevedeva l'impiego del medesimo Fondo.
Ritiene, pertanto, che l'atteggiamento che il Governo ha tenuto in tale occasione denoti una sostanziale incoerenza rispetto alla linea portata avanti su un tema, quale l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per esigenze indifferibili, oggetto di confronto in Commissione e reputa, in conclusione, tale atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Istituzione parlamentare.
La sottosegretaria Lucia ALBANO ricorda che, in merito al tema sollevato dal deputato Dell'Olio, il Governo ha chiarito, nel corso della seduta del 7 luglio 2026, la propria posizione in ordine all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per esigenze indifferibili.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2988-A Governo, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 108 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 2.5, 2.6, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.13, 1.1000, 2.2, 2.3, 2.9, 6.5, 6.6, 7.8, 7.9, 8.25, 8.47, 8.50, 8.52, 8.61, 8.66, 8.67, 8.1001 e 8.1002, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 2.5, 2.6, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.
La seduta termina alle 13.55.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Atto n. 414.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2026.
Pag. 98La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente di non avere osservazioni da formulare sul testo dello schema di decreto.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce di quanto prospettato nella propria relazione introduttiva, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto n. 414),
considerato che, successivamente alla trasmissione alle Camere del presente schema di decreto legislativo, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante l'approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, che, al pari del provvedimento in esame, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'esigenza di aggiornare il testo al fine di sostituire i riferimenti normativi al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nel testo unico allegato allo schema di decreto in esame, con i corrispondenti riferimenti al nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto in sede referente del disegno di legge C. 3005, che reca l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e del disegno di legge C. 3006, che reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, presentati il 6 luglio scorso.
Quanto al primo provvedimento all'esame della Commissione, ricorda, su un piano generale, che con il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato il Governo, in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio.
Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto è costituito dal conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, indicando l'effettivo ammontare delle entrate e delle uscite del Pag. 99bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
Le risultanze contabili del rendiconto sono corredate da note integrative, riferite alla gestione delle entrate e a ciascuno stato di previsione della spesa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione, mentre per la spesa, la nota integrativa illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle finali, e contiene l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi fissati dalla nota integrativa allegata al bilancio di previsione e i relativi indicatori.
In linea con la struttura consolidata, il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 si compone di sette articoli, suddivisi in due Titoli, riferiti rispettivamente al rendiconto generale dello Stato e alla sua approvazione.
Fa presente, in primo luogo, che, nell'ambito del Titolo I, composto degli articoli da 1 a 6, il Capo I ha ad oggetto il conto del bilancio.
Più in particolare, gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, con riferimento, rispettivamente, alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria di competenza, il cui risultato è determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e il totale delle spese impegnate nell'esercizio di riferimento. Il rendiconto indica che nell'esercizio finanziario 2025, la gestione di competenza ha registrato accertamenti di entrate pari, nel complesso, a circa 1.188,13 miliardi di euro e impegni di spese pari, nel complesso, a circa 1.170,93 miliardi di euro. Per effetto di tali risultanze, l'avanzo della gestione di competenza risulta stabilito in circa 17,2 miliardi di euro.
L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2025, che presenta un disavanzo finanziario pari a circa 437,5 miliardi di euro, con un lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente, quando il disavanzo finanziario era stato pari a 440,6 miliardi di euro.
L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.
Evidenzia, invece, che nell'ambito del Capo II, che ha ad oggetto il conto generale del patrimonio, l'articolo 6 espone i risultati generali della gestione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato. Nell'esercizio 2025, il conto espone attività per un totale di circa 1.083,62 miliardi di euro e passività finanziarie per circa 4.144,57 miliardi di euro, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2025 pari a circa 3.060,95 miliardi di euro.
Il Titolo II si compone del solo articolo 7, che dispone l'approvazione del rendiconto nelle risultanze indicate negli articoli precedenti.
Osserva, quindi, che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge dà conto dei risultati della gestione finanziaria, provvedendo altresì al loro raccordo con il conto economico dello Stato elaborato secondo i criteri della contabilità nazionale previsti dal sistema SEC 2010.
Rileva che, per quanto attiene ai saldi di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare, costituito dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali, presenta nell'anno 2025 un valore negativo pari a circa 119,8 miliardi di euro, con un incremento di circa 12,2 miliardi di euro rispetto al saldo registrato nel 2024. Tale risultato deve ricondursi in minima misura alla riduzione delle entrate finali pari a circa 674 milioni di euro, corrispondente a una diminuzione di circa lo 0,1 per cento rispetto all'esercizio precedente, e, per la parte maggioritaria, all'incremento delle spese finali, pari a circa 11,6 miliardi di euro, corrispondenti a un incremento di circa l'1,3 per cento rispetto all'anno 2024. Tanto le previsioni iniziali quanto quelle definitive riferite all'anno 2025 indicavano un valore negativo del saldo netto intorno a 186,9 Pag. 100miliardi di euro e, pertanto, i dati di consuntivo registrano un miglioramento rispetto alle previsioni pari a circa 67 miliardi di euro, equivalente a circa il 35,9 per cento. Tale dato discende da una gestione di competenza per l'anno 2025 che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali di circa il 3,8 per cento, pari a circa 28,5 miliardi di euro, al quale fa riscontro una riduzione degli impegni delle spese finali di circa il 4,1 per cento, pari a circa 38,6 miliardi di euro.
Per quanto attiene, invece, all'indebitamento netto, il cui valore è determinato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie, rilevo come nelle risultanze a consuntivo il saldo sia pari a circa 118,7 miliardi di euro, con un incremento di circa 18,9 miliardi di euro rispetto al rendiconto per l'anno 2024, quando l'indebitamento netto fu pari a circa 99,8 miliardi euro. Il saldo segna, invece, un netto miglioramento tanto rispetto alle previsioni definitive riferite al 2024 quanto alle previsioni iniziali, registrando un miglioramento rispettivamente di circa 66,2 miliardi di euro e di circa 65,7 miliardi di euro.
Per quanto riguarda, invece, i dati di consuntivo relativi al ricorso al mercato finanziario, che misura la differenza tra le entrate finali, vale a dire le entrate complessive al netto dell'accensione di prestiti, e il totale delle spese, incluse quindi quelle relative al rimborso di prestiti, registrano un dato pari a circa 387,8 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 5,4 miliardi di euro rispetto al dato di consuntivo relativo all'anno 2024. Il saldo registrato denota, inoltre, un miglioramento molto più pronunciato rispetto alle previsioni per l'anno 2025, con una riduzione pari a circa 84,7 miliardi di euro rispetto alle previsioni definitive e a circa 83 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali.
Da ultimo con riferimento al risparmio pubblico, che rappresenta il saldo delle operazioni correnti e, in presenza di un valore positivo, indica la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale, esso si attesta nell'anno 2025 a circa 29,7 miliardi di euro, a fronte del saldo di 44,6 miliardi di euro registrato nell'anno precedente. Tale risultato è determinato da un aumento delle spese correnti, pari a circa 17,7 miliardi di euro rispetto all'anno 2024, al quale fa riscontro una più limitata crescita delle entrate correnti, che si incrementano di circa 2,8 miliardi di euro rispetto all'esercizio precedente. Il dato registrato a consuntivo segna, invece, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni iniziali e definitive per l'anno 2025, che stimavano un valore negativo del risparmio pubblico, pari, rispettivamente, a circa 46,8 miliardi di euro e a circa 35,7 miliardi di euro.
Evidenzia, quindi, che, nel complesso, i risultati ottenuti appaiono ampiamente in linea rispetto ai limiti massimi autorizzati dalla legge di bilancio per il 2025, che prevedeva limiti, in termini di competenza, per il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato di competenza fissati, rispettivamente, a un valore pari a circa 187,3 miliardi di euro e a circa 471 miliardi di euro.
Guardando alle operazioni complessive, comprensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti, il saldo della gestione di competenza 2025 registra un miglioramento di circa 5,3 miliardi di euro rispetto al dato di consuntivo riferito all'esercizio precedente, imputabile essenzialmente alla riduzione delle spese complessive, in misura pari a circa 6 miliardi di euro rispetto all'anno 2024, al quale fa riscontro una modesta riduzione, pari a circa 755 milioni di euro, delle entrate finali. L'incidenza sul prodotto interno lordo degli accertamenti complessivi è stata pari al 52,6 per cento, in riduzione rispetto al 54,2 per cento registrato lo scorso anno, mentre il peso della spesa complessiva rispetto al prodotto interno lordo, in termini di impegni, è stato pari al 51,9 per cento, con una riduzione dell'1,5 per cento rispetto all'anno 2024.
Più in dettaglio, sul versante delle entrate, la complessiva gestione di competenza del bilancio per l'anno 2025 ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 783,1 miliardi di euro, con una riduzione di circa 674 milioni di euro rispettoPag. 101 all'anno precedente. Gli accertamenti delle entrate finali sono risultati superiori a quanto prospettato rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive per effetto degli aumenti registrati in relazione a tutte le tipologie di entrata.
Per quanto concerne le entrate tributarie, evidenzia che esse rappresentano oltre l'84 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate finali e nell'anno 2025 hanno registrato accertamenti che si sono attestati a 661,9 miliardi di euro, un valore superiore rispetto sia alle previsioni iniziali di bilancio, che stimavano entrate tributarie per circa 644 miliardi di euro, sia alle previsioni definitive, pari a circa 652 miliardi di euro. Una crescita di circa 8 miliardi si registra altresì rispetto ai dati di consuntivo relativi all'anno 2024. All'interno dell'aggregato, oltre la metà del gettito è assicurata dalle imposte sul patrimonio e sul reddito, pari a circa il 56 per cento del totale delle entrate tributarie, mentre le tasse e le imposte sugli affari si attestano al 36 per cento e le imposte sulla produzione e sui consumi sono pari a circa il 5 per cento del totale.
Tra le entrate ricorrenti, l'ammontare dell'IRPEF ha registrato una riduzione di circa il 3 per cento rispetto ai valori registrati a consuntivo nell'anno 2024, passando da 249,4 a 242,2 miliardi di euro, una variazione che – secondo quanto rilevato anche dalla Corte dei conti – è riconducibile anche alla rimodulazione delle aliquote dell'imposta operato dal 1° gennaio 2025. Gli accertamenti riferiti all'IRES registrano, invece, una crescita del 4 per cento, passando da circa 62,3 a circa 65,1 miliardi di euro. Si è registrato, inoltre, un aumento significativo del gettito derivante da imposte sostitutive di imposte sui redditi ricorrenti, pari al 20 per cento. Tra le imposte indirette, il gettito IVA registra una contrazione dell'1 per cento rispetto all'anno 2024, raggiungendo, in termini di accertamento, il valore di 206,5 miliardi di euro, mentre gli accertamenti di entrate riferiti a imposte di registro e di bollo crescono di 2,6 miliardi attestandosi a circa 17,8 miliardi di euro.
Segnala, poi, che, per quanto riguarda i dati di consuntivo relativi alle spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, come già accennato, gli impegni registrati nell'anno 2025 hanno registrato un incremento di circa 11,6 miliardi di euro rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a circa 903 miliardi di euro. Il predetto incremento, pari all'1,3 per cento rispetto all'anno 2024, è interamente riconducibile all'incremento degli impegni di spesa di parte corrente, che aumentano di circa 17,7 miliardi di euro, a fronte di una riduzione di circa 6,1 miliardi di euro degli impegni relativi alla spesa in conto capitale.
Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione sul versante della spesa, osserva che una quota prossima alla metà della spesa corrente è riferibile alla categoria «Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche», la quale costituisce il 47,4 per cento di tale spesa, con impegni per circa 356,2 miliardi di euro, con una riduzione di circa 2,6 punti percentuali rispetto all'anno 2024, dovuta essenzialmente alla riduzione di 12 miliardi di euro dei trasferimenti agli enti di previdenza, a seguito della revisione della normativa volta alla riduzione del cuneo fiscale che ha portato ad una rimodulazione delle aliquote IRPEF, anziché al riconoscimento di un esonero contributivo per i lavoratori dipendenti.
I redditi da lavoro dipendente rappresentano il 15,3 per cento delle spese correnti, con impegni che ammontano, per il 2025, a 114,8 miliardi di euro, con una crescita del 6,8 per cento rispetto all'anno 2024.
Gli impegni riferibili alla categoria «Interessi passivi e altri oneri finanziari» costituiscono, invece, circa l'12,7 per cento della spesa corrente e sono pari a 95,3 miliardi di euro e registrano un incremento dell'8,8 per cento rispetto all'anno precedente.
Confrontando i dati di consuntivo degli impegni dell'esercizio 2025 con quelli riferiti all'esercizio precedente rileva, altresì, un sensibile incremento nella categoria «TrasferimentiPag. 102 correnti a famiglie e istituzioni private», che si incrementa di circa 4,4 miliardi di euro, passando da 10,96 miliardi a 15,4 miliardi di euro, essenzialmente per effetto delle previsioni della legge di bilancio per il 2025 che hanno previsto l'erogazione di un bonus per i lavoratori con reddito inferiore a 20.000 euro. Si incrementano anche da 18,4 miliardi a 20,8 miliardi di euro le spese riferibili a «Risorse proprie dell'Unione Europea», principalmente per effetto dell'incremento di 1,8 miliardi di euro dei versamenti dovuti al bilancio dell'unione europea nell'ambito della risorsa relativa al reddito nazionale lordo.
Per quanto attiene alla spesa in conto capitale, segnala che i dati di consuntivo per l'anno 2025, registrano impegni pari a circa 151,8 miliardi di euro, a fronte dei circa 157,9 miliardi di euro del rendiconto relativo all'anno 2024, con una riduzione del 3,9 per cento. Tale andamento deve essenzialmente ascriversi all'evoluzione delle spese per le «Acquisizioni di attività finanziarie», che si contraggono complessivamente di circa 7 miliardi di euro, passando dai circa 10,3 miliardi di euro dell'anno 2024 a circa 3,3 miliardi di euro. A tale riduzione contribuiscono, per 3 miliardi euro il venir meno dei versamenti a favore della contabilità speciale per le garanzie da esposizione su derivati effettuati nell'anno 2024 per rialimentare la contabilità speciale in relazione al mutevole andamento dei tassi di interesse e di cambio, e, per 2,5 miliardi di euro, il venir meno delle spese per la realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, autorizzate per l'acquisizione di una quota di minoranza del capitale della società NetCo. Per altro verso, ritiene che meriti di essere segnalata la crescita di circa 0,8 miliardi di euro della categoria «Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche», che passa da circa 45,8 miliardi di euro a circa 46,7 miliardi di euro. In tale ambito si segnalano i maggiori impegni per il Fondo per lo sviluppo e la coesione, che crescono di circa 1,9 miliardi di euro e i maggiori versamenti in tesoreria, in conseguenza dei maggiori stanziamenti, del fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, in misura pari a circa 1,1 miliardi di euro, e del fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per circa 1,8 miliardi di euro, ai quali fa riscontro la riduzione per circa 2,4 miliardi di euro dei versamenti in tesoreria del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, in ragione dei minori stanziamenti. Una leggera crescita si registra anche nella categoria «Contributi agli investimenti ad imprese», che passa da circa 81,7 miliardi di euro a circa 81,8 miliardi di euro, mentre la categoria relativa agli investimenti fissi lordi e agli acquisiti di terreni passa da circa 13,7 a circa 14,3 miliardi di euro.
Con riferimento all'articolazione per missioni dei dati relativi alla spesa, rinvia per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere, segnalando che, al netto della missione relativa al debito pubblico, la missione che assorbe la maggior parte delle risorse è quella relativa alle relazioni con le autonomie territoriali, nella quale si registrano impegni pari a circa 154,7 miliardi di euro, che rappresentano circa il 19,6 per cento del totale degli impegni, al netto di quelli riferiti al debito pubblico, mentre la missione relativa alle politiche finanziarie e di bilancio assorbe il 16,5 per cento delle risorse, con impegni pari a 129,6 miliardi di euro e la missione relativa alle politiche previdenziali assorbe circa il 13,8 per cento delle risorse, con impegni pari a 108,5 miliardi di euro, scontando una sensibile riduzione riferibile alla diversa configurazione degli interventi volti a ridurre il cuneo fiscale. Segnala altresì che la missione «L'Italia in Europa e nel mondo» registra impegni in crescita dell'8,2 per cento attestandosi a circa 36,6 miliardi di euro, mentre la missione relativa alla difesa e alla sicurezza del territorio registra impegni per circa 32,4 miliardi di euro, con un incremento di circa 3,3 miliardi di euro rispetto all'anno 2024.
Per quanto concerne la gestione dei residui, fa presente che si conferma che anche nell'anno 2025 il loro ammontare continua a rimanere su livelli considerevoli,Pag. 103 sia dal lato delle entrate sia dal lato delle uscite.
In base ai dati forniti nella relazione al rendiconto per l'esercizio 2025, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2024 e precedenti registrava, al 1° gennaio 2025, residui attivi per un valore di circa 254.047 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 191.921 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di circa 62.126 milioni di euro.
Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi ha subito variazioni, in ragione dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione, facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate, in misura pari a 97,7 miliardi di euro, sia dal lato delle uscite, con una riduzione di circa 55,7 miliardi di euro, di cui circa 6 miliardi di euro eliminati per perenzione amministrativa, con una significativa riduzione rispetto all'anno precedente quando le perenzioni furono pari a circa 13,2 miliardi di euro.
Pertanto, il saldo attivo tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2024 e precedenti, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 era pari a circa 62.126 milioni di euro, per effetto delle variazioni intervenute in corso d'anno si è ridotto a circa 20,13 miliardi di euro.
A tali residui si sono aggiunti, in corso di esercizio, i residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2025. Al riguardo, segnalo che il rendiconto registra circa 88,95 miliardi di euro di residui attivi di nuova formazione e circa 61 miliardi di euro di residui passivi di nuova formazione, con una riduzione del 2,6 per cento rispetto all'esercizio precedente.
Per effetto di tali dinamiche, quindi, nel complesso i residui attivi al 31 dicembre 2025 risultano pari a 245.269 milioni di euro, mentre i residui passivi alla medesima data risultano pari a circa 197.199 milioni di euro. Pertanto, il conto dei residui al 31 dicembre 2024 presenta una eccedenza attiva pari a circa 48,07 miliardi di euro.
Nel complesso, sul versante dei residui attivi evidenzia come si riscontri una significativa riduzione, pari al 13,4 per cento rispetto all'esercizio precedente, dei residui di nuova formazione, che contribuisce alla riduzione del 3,5 per cento dello stock complessivo dei residui al 31 dicembre 2025. Per quanto attiene, invece, ai residui passivi, la riduzione del 2,6 per cento dei residui di nuova formazione non è sufficiente a compensare la dinamica dei residui derivanti dagli esercizi precedenti, determinandosi una crescita dell'ammontare complessivo dei residui del 2,7 per cento.
In tale contesto, si conferma la preponderanza dei residui di stanziamento, che ammontano a circa 113,6 miliardi di euro, a fronte dei 112,6 miliardi di euro registrati nell'anno 2024, mentre si incrementa il peso dei residui propri, che ammontano a circa 83,6 miliardi di euro.
La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.
In tale contesto, i saldi di cassa registrano a consuntivo, nell'esercizio 2025, un complessivo miglioramento tanto rispetto ai risultati dell'esercizio precedente quanto rispetto alle relative previsioni iniziali e definitive riferite all'anno 2025. Il solo indebitamento netto, pur migliorando rispetto alle previsioni iniziali e definitive per l'anno 2025 registra un lieve incremento rispetto all'anno 2024.
In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è risultato pari, nell'anno 2025, a circa 143,09 miliardi di euro, in miglioramento di circa 8,4 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto nell'anno 2024, pari a circa 151,47 miliardi di euro.
Anche il risparmio pubblico, che assume nell'anno 2025 un valore positivo pari circa a 3,72 miliardi di euro, registra un miglioramento di circa 8,1 miliardi di euro rispetto al dato dell'anno 2024, quando si era registrato un valore negativo di circa 4,35 miliardi di euro.
Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa 412,99 miliardi di euro, Pag. 104anch'esso in miglioramento di circa 22,4 miliardi di euro rispetto all'anno 2024, quando il saldo in termini di cassa aveva registrato un valore negativo pari a circa 435,41 miliardi di euro.
Segnala, ancora, che, come anticipato, l'indebitamento netto segna, invece, un modesto incremento attestandosi a circa 141,98 miliardi di euro, a fronte dei circa 139,01 miliardi registrati nell'anno 2024, con una crescita di circa 2,97 miliardi di euro.
Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo a incassi complessivi per circa 1.146 miliardi di euro e a pagamenti per circa 1.154 miliardi di euro, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2024, un incremento degli incassi, in misura pari all'1,4 per cento, se una contrazione dei pagamenti, in misura pari allo 0,5 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2024, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un aumento sia delle entrate sia delle spese.
Rappresenta, poi, che il conto generale del patrimonio, le cui risultanze sono riportate nell'articolo 6 del disegno di legge, comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
Come già segnalato, dai risultati generali della gestione patrimoniale 2025 emerge un'eccedenza passiva pari a circa 3.060,95 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 152 miliardi di euro rispetto alla situazione patrimoniale registrata alla fine dell'anno 2024, sostanzialmente pari in valore assoluto rispetto a quello registrato nello scorso anno, che segnava un lieve miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2023 e nel 2022 e un progresso più deciso rispetto alle risultanze degli esercizi 2021 e 2020.
Il totale delle attività ammonta a circa 1.083,6 miliardi di euro, con un incremento di circa 49,2 miliardi di euro rispetto all'esercizio precedente, mentre il totale delle passività ammonta a 4.145 miliardi di euro e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria, che si incrementano di circa 201,3 miliardi di euro.
Ricorda che, nell'ambito della relazione illustrativa al disegno di legge, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica si dà inoltre conto delle risultanze dell'esercizio 2025 in termini di contabilità economica, sulla base del principio della competenza economica. Si tratta di elementi meritevoli di specifica attenzione, in considerazione del fatto che, in attuazione della riforma delle norme di contabilità pubblica prevista dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 107 del 2026, attualmente all'esame della Commissione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2030 il rendiconto dovrà essere predisposto anche in base alla contabilità economico-patrimoniale e al quadro di regole del nuovo sistema contabile unico.
In attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'ambito della relazione illustrativa si dà parimenti conto delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, riportate nel cosiddetto ecorendiconto.
Da ultimo segnala che la Corte dei conti, nell'ambito del suo giudizio di parificazione, ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2025, con l'esclusione da tale dichiarazione di alcuni capitoli delle entrate e delle spese.
Per maggiori approfondimenti anche rispetto a tali aspetti, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera e del Senato.
Nel passare, quindi, a illustrare il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, ricorda preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, che il provvedimento ha lo scopo di aggiornare nel corso dell'esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. Rammento Pag. 105che il suddetto aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. Le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio dell'anno in corso con atti amministrativi, definiscono le previsioni assestate per il 2026.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, segnala che il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II della legge di bilancio per il 2026, aggiornando le previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'esercizio finanziario in corso, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione della spesa dei Ministeri approvati con la legge n. 199 del 2025. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge.
Su un piano generale, osserva che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame determinano, in termini di competenza, un complessivo miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a 152,7 miliardi di euro, in termini di competenza, e di 225,7 miliardi di euro in termini di cassa, con un miglioramento, rispetto a quello previsto nella legge di bilancio 2026, di 1,63 miliardi di euro, in termini di competenza e di 1,15 miliardi di euro in termini di cassa. A tale dato contribuiscono le variazioni proposte dal disegno di legge, che determinano una riduzione di circa 5,4 miliardi di euro in termini di competenza e di circa 4,9 miliardi di euro in termini di cassa rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2026. La complessiva variazione proposta in termini di competenza deriva da un aumento delle entrate finali pari a circa 9,3 miliardi di euro, parzialmente compensato da un aumento delle spese finali che ammonta a circa 3,9 miliardi di euro.
Anche con riferimento al ricorso al mercato, pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, come risultante dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti, si evidenzia un andamento in diminuzione, passandosi da una previsione iniziale di circa 484,3 miliardi di euro a una previsione assestata di circa 470,7 miliardi di euro, con un decremento del 2,8 per cento.
Rileva, inoltre, che il risparmio pubblico, dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi, registra un miglioramento dell'11,1 per cento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a circa 20,1 miliardi di euro rispetto alla previsione iniziale di circa 22,7 miliardi di euro.
Per quanto attiene alla valutazione di tali saldi nell'ambito del quadro di finanza pubblica, la relazione tecnica evidenzia che il disegno di legge in esame tiene conto delle nuove regole di governance economica dell'Unione europea, entrate in vigore il 30 aprile 2024, e che, di conseguenza, gli obiettivi programmatici sono declinati anche in termini di evoluzione della spesa netta, indicatore ancorato all'obiettivo della sostenibilità del debito pubblico nel medio termine.
In questo quadro, la medesima relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole fiscali introdotte a livello sovranazionale, le variazioni di bilancio disposte nel provvedimento di assestamento devono risultare coerenti con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che a loro volta devono risultare coerenti con il percorso di evoluzione della spesa netta fissato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
In proposito, la relazione segnala che, nel complesso, le variazioni di entrata comportano un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 1,8 miliardi di euro, che, prudenzialmente, è considerato riferito a variazioni che non hanno natura discrezionale e, pertanto, a tali variazioni non si è ritenuto di ascrivere, allo stato, Pag. 106effetti positivi sull'aggregato relativo alla spesa netta.
Al contrario, le variazioni di spesa proposte determinano un complessivo peggioramento dell'indebitamento netto pari a circa 1,8 miliardi di euro, che, tuttavia, determina un corrispondente incremento dell'indicatore relativo alla spesa netta.
Pertanto, considerando tanto gli effetti sul lato delle entrate quanto quelli sul lato delle spese, le variazioni apportate dal provvedimento di assestamento risultano neutrali in termini di indebitamento netto, mentre comportano un incremento della spesa netta per un importo pari all'incremento delle spese in termini di indebitamento netto.
Osserva, altresì, che la relazione tecnica fa presente che la Commissione europea, nella raccomandazione specifica per Paese indirizzata all'Italia, pubblicata il 3 giugno 2026 nell'ambito del Pacchetto di primavera 2026, ha attestato un tasso di variazione della spesa netta per il 2026, pari all'1,4 per cento, inferiore rispetto a quello previsto dal Governo nel Documento di finanza pubblica 2026, pari all'1,6 per cento, e che tale differenza è dovuta principalmente a una diversa metodologia di quantificazione degli impatti delle misure di entrata discrezionali e, in particolare, all'orientamento adottato dalla Commissione europea per una omogenea valutazione del gettito riconducibile al fenomeno del drenaggio fiscale, il cosiddetto fiscal drag. In particolare, viene rilevato come l'adozione di tale orientamento comporti una revisione anche per i tassi variazione dell'indicatore relativi agli anni 2024 e 2025, che segnalano una crescita dell'aggregato di spesa più contenuta rispetto a quanto indicato nel Documento di finanza pubblica 2026.
Pertanto, alla luce della revisione relativa ai risultati dei consuntivi per gli anni 2024 e 2025 e adeguando la previsione per l'anno in corso alla stima delle entrate discrezionali della Commissione europea, il saldo cumulato del conto di controllo risulterebbe significativamente migliore rispetto al valore implicito nelle stime del Documento di finanza pubblica 2026.
La relazione tecnica evidenzia, quindi, che il peggioramento dell'indicatore di spesa netta derivante dal provvedimento di assestamento è compatibile con il percorso di spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio e raccomandato dal Consiglio dell'Unione europea.
Evidenzia, altresì, che, come per la legge di bilancio, la relazione tecnica riporta una specifica sezione per dare conto della coerenza tra il valore delle previsioni assestate relative al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Passando alle variazioni delle previsioni proposte dal disegno di legge in esame, segnala che nel complesso si prevede un incremento delle entrate pari circa 9,3 miliardi di euro in termini di competenza, a cui fa riscontro un incremento di 10,5 miliardi di euro in termini di cassa. Tale incremento tiene conto del quadro macroeconomico tendenziale riportato nel Documento di finanza pubblica dello scorso aprile, assunto a base per l'aggiornamento delle stime per l'anno 2026, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati fino al mese di giugno dell'esercizio in corso.
Con riferimento alle entrate finali, rileva, in particolare, che per le entrate tributarie si registra un aumento di circa 5,3 miliardi di euro per la competenza e di circa 6,3 miliardi di euro per la cassa. Si prevedono, nello specifico, maggiori entrate per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente per complessivi 1,79 miliardi di euro, derivanti da una dinamica delle basi imponibili superiore a quella considerata nel Documento di finanza pubblica. Parimenti, si prevede un maggior gettito per l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, pari a circa 2,5 miliardi di euro per competenza e cassa, per l'imposta sostitutiva sul valore attivo dei fondi pensione e delle altre forme pensionistiche complementari, pari a circa 1,7 miliardi di euro in termini di competenza e di cassa. Nell'ambito delle imposte indirette si prevede un incremento del gettito dell'IVA, pari a quasi 2,3 miliardi di euro per competenza e a 2,8 miliardi di euro per cassa. Di contro, si propongono variazioni in diminuzionePag. 107 per l'IRES, pari a quasi 2,6 miliardi di euro per competenza e a 2,5 miliardi di euro per cassa, e per l'imposta sostitutiva sui redditi nonché sugli interessi e altri redditi da capitale, per le quali il saldo negativo risultante dalle nuove previsioni è pari a 792 milioni in termini di competenza e di cassa.
Segnala, altresì, che anche il gettito previsto per le entrate extratributarie registra un miglioramento rispetto alle previsioni della legge di bilancio pari a circa 4,08 miliardi di euro in termini di competenza e a quasi 4,18 miliardi di euro in termini di cassa. A tale dato contribuisce significativamente, per circa 2,75 miliardi di euro, l'incremento delle entrate derivanti dai versamenti a fondo perduto erogati dall'Unione europea per l'attuazione del PNRR.
Per quanto concerne le spese finali, rileva che le variazioni in aumento proposte dal provvedimento in esame, pari a circa 3,9 miliardi di euro in termini di competenza e a circa 5,6 miliardi di euro in termini di cassa, sono imputabili a variazioni in aumento sia della spesa corrente, in misura pari a circa 3,8 miliardi di euro sul piano della competenza e a quasi 4,6 miliardi di euro sul piano della cassa, sia della spesa in conto capitale, in misura pari a circa 163 milioni di euro per la competenza e a 990 milioni di euro per la cassa.
Per quanto riguarda la spesa corrente, l'incremento proposto per le spese al netto degli interessi è pari a circa 5,07 miliardi di euro in termini di competenza e a circa 5,86 miliardi di euro in termini di cassa, mentre per gli interessi passivi si propone una riduzione pari a quasi 1,3 miliardi di euro in termini di competenza e di cassa.
Facendo riferimento alle categorie economiche, nell'ambito della spesa corrente le proposte di assestamento prevedono maggiori stanziamenti per i rimborsi e le poste correttive delle entrate, in misura pari a circa 1,7 miliardi di euro, su cui incidono, per circa 1,2 miliardi di euro, l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze, già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, legate alla regolazione dei rimborsi e delle compensazioni fiscali, e, per 395 milioni euro, l'incremento degli stanziamenti per le vincite dei giochi.
Si prevede, inoltre, un incremento per oltre 1,53 miliardi di euro in termini di competenza e 1,79 miliardi di euro in termini di cassa dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche. In tale ambito, la quota maggioritaria è destinata all'adeguamento al fabbisogno dell'INPS, già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, per circa 1,09 miliardi di euro in termini di competenza e di cassa. Una notevole crescita, pari a circa 1,66 miliardi di euro in termini di competenza e di cassa, è prevista per i fondi da ripartire di parte corrente, principalmente in ragione del rifinanziamento per circa 1,5 miliardi di euro per competenza e per cassa del fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Nell'ambito dell'incremento della spesa per consumi intermedi, pari a 352 milioni di euro in termini di competenza, si prevede, in particolare, l'aumento degli aggi ai concessionari dei giochi in ragione dell'aumento delle entrate correlate e gli stanziamenti per il funzionamento delle strutture delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
Con riferimento, invece, alla spesa in conto capitale, le variazioni proposte riguardano principalmente i contributi agli investimenti rivolti alle imprese, che si incrementano di 113 milioni in termini di competenza, essenzialmente in ragione del rifinanziamento del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per un importo pari a 100 milioni di euro. Si prevede, inoltre, un maggiore incremento degli stanziamenti in termini di sola cassa, finalizzato al pagamento dei residui, per i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e per i contributi agli investimenti a imprese. In tale ambito segnala, in particolare, l'incremento di 250 milioni di euro degli stanziamenti per i crediti di imposta per il piano «Transizione 5.0», l'aumento di 167 milioni di euro dei contributi ai comuni per le spese di progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio soggetto a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza e incremento dell'efficienzaPag. 108 energetica delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, e l'aumento di 110 milioni di euro delle risorse destinate ai contratti di sviluppo per il turismo.
Ricorda, inoltre, che il disegno di legge reca in allegato agli stati di previsione di taluni ministeri le variazioni compensative proposte dal Governo, limitatamente all'esercizio in corso, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi di tale disposizione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, all'interno del medesimo programma di spesa o tra programmi di spesa diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Sottolinea, inoltre, che le variazioni per atto amministrativo sul versante dell'entrata determinano un incremento delle previsioni pari a circa 2,88 miliardi di euro tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa, mentre sul versante della spesa l'incremento è pari a circa 6,65 miliardi di euro in termini di competenza e a circa 6,64 miliardi di euro in termini di cassa. In particolare, per effetto delle variazioni per atto amministrativo la spesa di parte corrente al netto degli interessi aumenta di circa 5,89 miliardi di euro per la competenza e di circa 3,39 miliardi di euro per la cassa. All'interno di tale categoria, rilevano, in particolare, l'incremento della spesa per redditi da lavoro dipendente, pari a poco più di 5 miliardi di euro in termini di competenza e a circa 5,15 miliardi di euro in termini di cassa, riferibili tanto alle riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie versante all'entrata del bilancio alla fine dell'anno 2025 quanto all'applicazione del rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024 al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 23 dicembre 2025. In termini di competenza, segnala l'incremento degli stanziamenti per i consumi intermedi, pari a circa 500 milioni di euro, e di quelli per trasferimenti correnti alle imprese, pari a 108 milioni di euro, nonché l'incremento dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, pari a 416 milioni di euro. Le variazioni per atto amministrativo determinano inoltre una crescita della spesa in conto capitale pari a 693 milioni di euro in termini di competenza. In tale ambito, gli stanziamenti per gli investimenti fissi lordi crescono di 276 milioni di euro, mentre quelli dei contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche aumentano di 333 milioni di euro e quelli agli investimenti alle regioni e agli enti locali aumentano, rispettivamente, di 84 e di 36 milioni di euro. Ricorda, infine, che i contributi agli investimenti alle imprese crescono di 68 milioni di euro.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo se, nella seduta già convocata per la giornata di domani, possa confermare i dati riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, che imputa all'orientamento adottato dalla Commissione europea per una omogenea valutazione del gettito riconducibile al fenomeno del fiscal drag una riduzione del tasso di variazione della spesa netta, rispetto alle previsioni contenute nel DFP, pari allo 0,2 per cento per l'anno 2026.
Chiede, inoltre, di indicare in che misura le revisioni apportate dalla Commissione rispetto all'andamento del medesimo indicatore della spesa netta, pari allo 0,2 per cento per l'anno 2024 e allo 0,4 per cento per l'anno 2025, debbano ricondursi al predetto orientamento della Commissione sul fiscal drag e quale sia il valore assoluto degli effetti di tali correzioni nel triennio.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.