SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.25.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
Pag. 56
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che, alla scadenza del termine, non sono state presentate proposte emendative.
Paolo PULCIANI (FDI), relatore, richiamando la relazione introduttiva svolta nella seduta del 21 luglio scorso, illustra la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3005, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 (vedi allegato 1).
Illustra quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3006, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, per le parti di competenza (vedi allegato 2).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle.
Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3005 recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3006 recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, per le parti di competenza.
La Commissione, inoltre, nomina il deputato Pulciani quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.30.
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso sono stati esaminati tutti gli emendamenti presenti nel fascicolo. Avverte altresì che è stato presentato il subemendamento 0.2.50.1 Gianassi (vedi allegato 3), che la presidenza ritiene ricevibile, all'emendamento 2.50 dei relatori, presentato nel corso della seduta del 21 luglio (vedi allegato 4).
Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, anche a nome del relatore Calderone, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.50 dei relatori e formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Gianassi 0.2.50.1.
Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.50 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sul subemendamento Gianassi 0.2.50.1.
Pag. 57 Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il suo subemendamento 0.2.50.1, avente medesime finalità rispetto all'emendamento a sua prima firma 2.18, respinto nel corso dell'ultima seduta.
Esprime, infatti, a nome del suo gruppo, la convinzione che sia indispensabile inserire nel disegno di legge di delega un riferimento certo e concreto alla nozione di equo compenso.
Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, già reca una disposizione alquanto timida sul relativo riconoscimento, che il suo subemendamento tende invece a rafforzare; ora, i relatori propongono di eliminare ogni tipo di riferimento, assumendosi così la responsabilità di contraddire una scelta politica che era stata fortemente sbandierata all'inizio della legislatura in sede di approvazione di una proposta di legge avente proprio il titolo di equo compenso.
In altre parole, sul punto, l'emendamento dei relatori costituisce addirittura un arretramento di tutela e a nulla vale nascondersi dietro eventuali sollecitazioni di soggetti estranei al circuito della politica.
La Commissione respinge il subemendamento Gianassi 0.2.50.1.
Valentina D'ORSO (M5S), richiamando integralmente le considerazioni espresse dal collega Gianassi, dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.50 dei relatori.
Federico GIANASSI (PD-IDP), ribadendo il suo precedente ragionamento, dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.50 dei relatori.
La Commissione approva l'emendamento 2.50 dei relatori (vedi allegato 4).
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 474 Bruno e C. 1382 Mollicone.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base, pubblicato in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.
Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, chiede alla presidenza di rinviare ad una prossima seduta la deliberazione sull'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, al fine di proseguire le interlocuzioni tra le forze politiche che non si sono ancora concluse.
Ritiene che tale rinvio potrà comunque facilitare il successivo iter del provvedimento qualora, come lui auspica, si produrrà l'effetto di contenere la successiva attività emendativa.
Valentina D'ORSO (M5S) esprime rammarico per questa proposta del relatore di maggioranza, che non le risulta sia stata anticipata al relatore di minoranza.
Ritiene che sarebbe stato quanto meno opportuno che il relatore La Salandra si fosse preventivamente confrontato con il rappresentante del gruppo interessato, atteso che si tratta di un provvedimento iscritto all'ordine del giorno della Commissione in quota opposizione.
Non formula in ogni caso obiezioni a questa seconda richiesta di rinvio, dichiarando la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi sulle migliori modalità per il seguito dell'esame, purché non vi siano altri atteggiamenti dilatori.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda di aver egli stesso preannunciato la scorsa settimana che in data odierna si sarebbe proceduto all'adozione del testo base che, Pag. 58viste le circostanze, rinvia alla settimana prossima.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
Atto n. 411.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 luglio 2026 e che il rappresentante del Governo, nel corso della seduta del 15 luglio, ha manifestato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre tale termine.
Andrea PELLICINI (FDI) relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5), evidenziando di averne condiviso i contenuti con la relatrice presso l'omologa Commissione del Senato.
Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO prende atto dei contenuti della proposta di parere, che si riserva di approfondire adeguatamente.
Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) non condivide le due osservazioni presenti nella proposta di parere testé formulata dal relatore. Ritiene, infatti, corretto attribuire la competenza all'irrogazione delle sanzioni al giudice penale che, in quanto formula le richieste, è l'unica in grado di comprendere se esse siano correttamente evase o se vi siano inadempimenti da parte dei prestatori di servizi.
Ritiene altresì adeguata l'entità delle sanzioni previste dal decreto, tenuto conto che esse colpiscono soggetti di grandi dimensioni e a fronte di inadempimenti di particolare gravità.
Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, precisando che l'orientamento è invece favorevole rispetto allo schema di decreto, in quanto esso costituisce il necessario completamento delle misure volte a superare ostacoli nella diretta acquisizione, al livello europeo, delle prove elettroniche.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
Atto n. 424.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 18 agosto 2026.
Andrea PELLICINI (FDI) relatore, fa presente che la direttiva oggetto di recepimento –denominata direttiva anti SLAPP (strategic lawsuits against public participation) mira a limitare quelle azioni giudiziarie che vengono proposte allo scopo di intimidire giornalisti,Pag. 59 attivisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti attivi nella partecipazione pubblica e quindi paralizzare l'esercizio della libertà di espressione e di altri diritti tutelati dagli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La delega per il recepimento della citata direttiva è stata conferita dall'articolo 6 della legge di delegazione europea (legge n. 36 del 2026) che detta anche principi e criteri direttivi specifici.
Il termine di esercizio della delega è venuto a scadenza il 9 luglio 2026 ma – essendo tale termine precedente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi e dunque scadrà il 9 ottobre 2026.
La Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 18 agosto 2026.
Il decreto non modifica il codice di procedura civile ma si configura come lex specialis. La relazione illustrativa, giustifica tale scelta alla luce dell'esigenza di rendere immediatamente percepibile al giudice l'innesto delle nuove garanzie processuali e di preservare l'integrità del codice di rito, evitando l'intercalazione di disposizioni applicabili a una platea comunque ristretta di controversie.
L'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto, che consiste nell'introdurre garanzie e rimedi a tutela delle persone fisiche e giuridiche contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, promossi nei loro confronti in ragione della partecipazione pubblica e diretti a limitarla o impedirla.
Sul piano soggettivo tale formulazione, in linea con la direttiva, non circoscrive quindi la platea a specifiche categorie professionali. L'ambito soggettivo si definisce con riguardo al fatto che l'interessato sia destinatari di domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in ragione della sua partecipazione pubblica e che le medesime iniziative giudiziarie abbiano lo scopo di bloccare tale partecipazione.
Sul piano oggettivo, una chiara limitazione è effettuata con riguardo al tipo di iniziative giudiziarie che devono riguardare la sola materia civile, avere implicazioni transfrontaliere ed una specifica finalità.
L'articolo 2 riproduce le definizioni contenute nella direttiva.
In particolare, definisce la partecipazione pubblica come ogni dichiarazione resa o attività svolta nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione, comprendendo altresì gli atti preparatori, di sostegno o di assistenza direttamente collegati a tali attività, purché riguardino una questione di interesse pubblico.
Per questione di interesse pubblico va intesa ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse. La disposizione elenca, a titolo esemplificativo i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente e il clima, le attività di persone fisiche o giuridiche aventi rilievo pubblico, le questioni sottoposte all'esame di organi legislativi, esecutivi o giudiziari, purché non riguardino notizie coperte da segreto o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorità, nonché le accuse di corruzione, frode o altri illeciti penali o amministrativi relative alle predette materie.
La norma in commento definisce altresì la nozione di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, come i procedimenti che presentano domande infondate e non sono promossi per far valere o esercitare un diritto, bensì perseguono quale finalità principale quella di prevenire, limitare o penalizzare la partecipazione pubblica.
Ai sensi del comma 2, costituiscono indici sintomatici dell'abusività, ancorché con un'elencazione non tassativa, la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda – includendo esplicitamente il valore eccessivo della controversia, parametro volto a identificare pretese risarcitorie palesemente esorbitanti rispetto all'effettivo danno – la pendenza di una pluralità di procedimenti del medesimo tenore, nonché l'adozione di condotte intimidatorie.
Ulteriore parametro è il ricorso in mala fede a tattiche processuali strumentali, quali il rinvio dilatorio del procedimento, la scelta Pag. 60opportunistica, fraudolenta o pretestuosa del foro (c.d. forum shopping) o l'abbandono della causa in una fase avanzata, condotta quest'ultima tipizzata per impedire che l'attore eviti una condanna alle spese dopo aver già prodotto un effetto inibitorio (chilling effect) sul convenuto.
L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione oggettivo e territoriale della disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo, dando attuazione agli articoli 2 e 5 della direttiva (UE) 2024/1069.
Il comma 1 stabilisce che il decreto si applica alle questioni in materia civile e commerciale oggetto di domande, comprese quelle riconvenzionali, proposte nell'ambito di un procedimento civile, inclusi i procedimenti cautelari, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, purché la controversia presenti implicazioni transfrontaliere.
Il comma 2 specifica che la disciplina non si applica alla materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri, nonché all'arbitrato. Rispetto alla direttiva, il legislatore nazionale ha inserito una specifica clausola di esclusione per l'azione civile esercitata nel processo penale. Tale addizione, come precisato nella relazione illustrativa è volta a prevenire dubbi interpretativi che potrebbero sorgere a causa della particolare collocazione dell'azione civile da reato all'interno del rito penale.
Il comma 3 esplicita il criterio per individuare la sussistenza delle implicazioni transfrontaliere, prevedendo che un procedimento promosso dinanzi all'autorità giudiziaria italiana non presenta tale carattere quando sia l'attore sia il convenuto sono domiciliati in Italia e il comma 4 indica i parametri per la determinazione del domicilio delle parti, rinviando alla nozione unionale di domicilio civile.
L'articolo 4, primo degli articoli del capo II, dedicato alla tutela processuale, sancisce il principio della conservazione del diritto ad agire per il rimborso delle spese e per il risarcimento del danno da parte del convenuto nei procedimenti giudiziari per i quali si applica la disciplina in esame. Tale diritto sopravvive anche qualora l'attore abbia modificato la domanda proposta o vi abbia rinunciato, tanto nel caso in cui la rinuncia riguardi i soli atti del giudizio quanto nel caso in cui riguardi l'azione stessa o la domanda cautelare.
È comunque fatta salva la possibilità delle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, di concludere un accordo che regolamenti diversamente le conseguenze dell'abbandono processuale da parte dell'attore o della modifica della domanda originariamente proposta.
L'articolo 5 disciplina l'intervento ad adiuvandum nel procedimento da parte di associazioni, sindacati e altri enti collettivi, che hanno interesse a tutelare o promuovere i diritti del convenuto, attraverso l'indicazione di mezzi di prova e la produzione di documenti.
La norma in commento prevede che la costituzione del terzo interveniente sia subordinata al consenso dell'interessato, comunque revocabile fino al momento della rimessione della causa in decisione.
L'articolo 6 attribuisce al convenuto la facoltà di proporre istanza di rigetto anticipato delle domande, allo scopo di consentire che il giudice possa valutare, in tempi brevi, la manifesta infondatezza della pretesa altrui.
L'istanza va proposta nella fase introduttiva del giudizio, quindi entro i termini di costituzione in giudizio o entro 30 giorni dalla notificazione della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale.
L'articolo 7 fissa i termini per la trattazione dell'istanza, ovvero entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle memorie difensive, che è anch'esso di 30 giorni a far data dalla notificazione dell'istanza.
La norma in commento precisa il contenuto della memoria difensiva: la parte è tenuta a prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento dell'istanza di rigetto anticipato, a esporre i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e a indicare i relativi mezzi di prova.Pag. 61
L'articolo 8 regolamenta il procedimento da seguire nell'udienza di discussione sull'istanza di rigetto anticipato.
Il comma 1 disegna un procedimento improntato alla massima informalità e celerità, in cui è rimessa al giudice la scelta circa il modo più opportuno di procedere e gli atti di istruzione indispensabili da compiere ai fini della decisione.
Il comma 2 richiama l'art. 281-sexies del codice di procedura civile, che prevede la trattazione orale della causa e la contestuale decisione nella medesima udienza che si conclude con la pronuncia della sentenza. Nella relazione illustrativa si evidenzia che «tra le scelte di fondo, si segnala in particolare che il presente decreto non utilizza lo strumento dell'ordinanza per il vaglio di manifesta infondatezza, costruita come filtro di ammissibilità, ma prevede la pronuncia di una sentenza, impugnabile ed idonea al passaggio in giudicato, emessa all'esito di un rapido procedimento incidentale, in conformità alle esigenze prospettate dalla direttiva della necessità di un trattamento accelerato al fine di ottenere una pronuncia definitiva in ordine alla valutazione circa la manifesta infondatezza (..). Lo strumento dell'ordinanza è previsto solo nel caso di procedimento cautelare».
Sulla natura della sentenza quale provvedimento conclusivo dell'udienza, la relazione illustrativa evidenzia altresì che «il provvedimento di accoglimento assume la natura di sentenza definitiva, in quanto definisce il giudizio sulla domanda di merito; il provvedimento di rigetto dell'istanza assume la natura di sentenza non definitiva, in quanto risolve l'incidente processuale».
L'articolo 9 disciplina il procedimento cautelare, sia per specificare che in quell'ambito l'istanza di rigetto anticipata va proposta nella prima difesa ed è decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento, la quale può disporre anche sul pagamento delle spese, sia prevedendo i termini – ovviamente più brevi rispetto a quelli fissati dall'articolo 5 – per l'intervento adesivo e la prestazione del relativo consenso.
L'articolo 10 disciplina il potere del giudice di imporre una cauzione a carico della parte attrice quale misura cautelativa diretta a garantire l'effettività della tutela riconosciuta al convenuto, destinata a garantire il pagamento delle spese relative al procedimento nonché dell'eventuale condanna.
L'articolo 11 disciplina la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della sentenza pronunciata sull'istanza di rigetto anticipato.
Si prevede che tale sospensione sia disposta, anche d'ufficio, in relazione alle domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale e duri fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'incidente. Non opera invece per le domande non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale, per le quali il giudice dispone la separazione delle cause, salvo che tutte le parti ne richiedano comunque la trattazione congiunta.
L'articolo 12 stabilisce che le sentenze pronunciate ai sensi del Capo II sono impugnabili nei modi ordinari e rinvia alla disciplina del codice di rito dell'appello e del ricorso per cassazione.
L'articolo 13 disciplina l'ipotesi della condanna alle spese e della pubblicazione della sentenza.
Mentre si ribadisce l'applicazione dell'ordinario regime sulle spese dettato dal codice di procedura civile, si prevede che – ove invece sia accertato il carattere abusivo del procedimento – il giudice condanni l'attore al pagamento delle spese, giudiziali e stragiudiziali, sostenute dal convenuto, comprese per intero le spese di rappresentanza legale, eventualmente anche oltre i limiti del tariffario forense, purché sussistano comprovate ragioni, nonché ordinare la pubblicazione della sentenza.
L'articolo 14 disciplina la facoltà di esperire un'azione risarcitoria in favore dei residenti, domiciliato o aventi sede nel territorio dello Stato che siano state destinatarie di un procedimento incardinato dinanzi all'autorità di un paese terzo da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea.
La norma sancisce il diritto di pretendere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, unitamente al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, incluse quelle di rappresentanza legale, secondo i parametri di liquidazione stabiliti dall'articolo 13, Pag. 62comma 2, del medesimo provvedimento e di poter proporre tale azione dinanzi al tribunale del luogo in cui l'attore ha la propria residenza, domicilio o sede, che giudica in composizione monocratica.
Nella relazione illustrativa viene evidenziato che siffatta previsione costituisce una significativa «deroga ai criteri ordinari del codice di procedura civile (...) coerente con la finalità protettiva della direttiva», in quanto volta a garantire all'attore-vittima la disponibilità di un foro accessibile nello Stato membro in cui è domiciliato.
L'articolo 15 contiene una clausola di salvaguardia di convenzioni e accordi in materia di procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, consentendo il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere ricadenti sotto convenzioni o accordi conclusi entro il 6 maggio 2024.
L'articolo 16 dispone che il Ministero della giustizia pubblichi, con cadenza biennale le sentenze definitive relative ai procedimenti disciplinati dallo schema in esame trasmettendo annualmente i relativi dati alla Commissione europea.
L'articolo 17 limita l'applicazione del decreto ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando infine che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato fissato alla giornata odierna, mercoledì 22 luglio alle ore 16, il termine per i gruppi per avanzare eventuali richieste di audizione.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.50.
Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024.
C. 2900 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente.
C. 2956 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Pag. 63Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.
C. 2958 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023.
C. 2959 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Ingrid BISA (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del MoVimento 5 Stelle.
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.
Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere con una osservazione (vedi allegato 11).
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle.
Pag. 64La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
Daniela DONDI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere, che reca osservazioni riferite alla nuova disciplina concernente la responsabilità, penale e civile, degli esercenti la professione sanitaria (vedi allegato 12).
Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo, motivato in particolare dall'assenza di rilievi critici sulla disposizione recata dall'articolo 7-bis. Auspicava vi fosse un ripensamento su questa inaccettabile disposizione volta a reintegrare negli albi il personale sanitario No-Vax.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo. La previsione recata dall'articolo 7-bis citata dal collega Gianassi – che rientra pienamente delle competenze della Commissione e che pertanto poteva essere oggetto della proposta di parere della relatrice – non è criticabile solo per l'effetto che produce in modo diretto, ma anche per l'effetto indiretto di travolgere decisioni assunte nell'ambito di procedimenti disciplinari. Si tratta di un precedente gravissimo di lesione dell'autonomia degli ordini professionali, che oggi riguarda le professioni sanitarie, ma che in futuro potrebbe estendersi anche ad altri ordini professionali, come quello degli avvocati.
Presume che alla diffusione della notizia farà seguito un moto di protesta da parte degli organi rappresentativi che pure difendono sempre con forza la propria autonomia e indipendenza, soprattutto con riguardo ai provvedimenti disciplinari legittimamente assunta.
Devis DORI (AVS) esprime stupore per la scelta incredibile della maggioranza di inserire una siffatta disposizione, anche se gli è ben nota la presenza all'interno dei gruppi che sostengono che sostengono il Governo di colleghi No-Vax e comunque sensibili alle pressioni di quegli ambienti.
Ricorda che il suo collegio, a Bergamo, è stato uno dei territori più colpiti dalla pandemia e che in quella fase gli amministratori locali, anche delle forze che sostengono l'attuale Governo, si erano dimostrati responsabili. Non comprende perché adesso si cede al ricatto o si accede a un cinico calcolo politico che finisce per premiare comportamenti antiscientifici.
Dichiara pertanto il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 12).
La seduta termina alle 15.05.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI