SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.45.
Sui lavori della Commissione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che nella giornata di ieri, in occasione della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica, il Governo ha manifestato l'intenzione di avviare la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale nell'ambito della nuova governance economica europea. In proposito, evidenzia che al momento, nelle more della conclusione del percorso di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la procedura di attivazione e attuazione di tale clausola non è disciplinata dall'ordinamento interno con riferimento alle nuove regole di governance economica europea. Ritiene, quindi, che, analogamente a quanto avvenuto in occasione della presentazione dei documenti di finanza pubblica presentanti successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole di governance economica europea, sia necessario che, anche in quest'occasione, sia prevista la presentazione e l'approvazione di risoluzioni da parte delle Commissioni Bilancio delle due Camere volte a definire la procedura che dovrà essere adottata per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.
Propone, quindi, che la Commissione Bilancio si faccia parte attiva per l'avvio di questa procedura che ritiene la modalità più adeguata a garantire il rispetto delle prerogative parlamentari.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni espresse dalla deputata Guerra.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la questione posta dalla deputata Guerra è stata affrontata nel corso della riunione di ieri della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica, nella quale è stato rappresentato che, in attesa della riforma della normativa interna in materia di contabilità e finanza pubblica, deve ritenersi necessaria un'autorizzazione parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che preceda l'effettiva attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1263, dal momento che l'eventuale utilizzo degli spazi di flessibilità in oggetto implicherebbe una modifica degli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti ufficiali.
Nel segnalare che la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prende avvio da una richiesta dello Stato membro, si è quindi ritenuto di prevedere una risoluzione parlamentare da adottare a maggioranza semplice che autorizzi il Governo alle attività propedeutiche alla presentazione della richiesta nazionalePag. 97 di attivazione della clausola entro la prima settimana di agosto e, una volta conclusa l'istruttoria delle Istituzioni europee, o quantomeno della Commissione europea, presentare, in concomitanza con il DPFP, la relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 da approvare a maggioranza assoluta.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria per il riscontro fornito, dichiara comunque di non condividere quanto prospettato in relazione alla procedura da seguire per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, ritenendo inusuale prevedere due maggioranze diverse per due atti che condividono le medesime finalità. Ritiene in proposito che sarebbe più opportuno prevedere una maggioranza assoluta anche con riferimento alla risoluzione parlamentare che autorizza il Governo alle attività propedeutiche alla presentazione della richiesta nazionale di attivazione della predetta clausola.
Ribadisce, in ogni caso, la necessità di un atto di indirizzo che delinei le procedure da seguire per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto della richiesta formulata dalla deputata Guerra, si riserva di dare un riscontro all'esito delle opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari.
C. 441 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento
Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 21 luglio 2026, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è espressa nella seduta del 6 maggio 2025, contiene gli ulteriori emendamenti Bisa 1.151, 1.152 e 1.153, nonché gli identici emendamenti Pittalis 1.150 e Bisa 1.154.
Al riguardo, nel rappresentare che i citati emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio dell'esame).
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, tenuto anche conto dell'esigenza di completare l'istruttoria del Governo sulle proposte emendative presentate dalla Commissione Agricoltura, l'esame del testo del disegno di legge C. 2670-A e degli emendamenti ad esso riferiti, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, è rinviato alla prossima settimana.
La Commissione prende atto.
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
C. 2225 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 2225 ha ad oggetto l'istituzione del Museo per la Pag. 98memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
Nel rilevare che è all'esame della Commissione il testo della predetta proposta di legge quale risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, da parte della Commissione Cultura e trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, segnala come tanto il testo originario del provvedimento quanto le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente non siano corredati di relazione tecnica.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva innanzitutto che le norme in esame dispongono l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, alla cui gestione provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, alla quale possono partecipare – oltre al Ministero della cultura, soggetto a cui la norma stessa ne affida la costituzione e la vigilanza nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Rileva inoltre che, con riferimento alla predetta Fondazione, è stabilito che il relativo patrimonio sia costituito da apporti del Ministero della cultura, incrementabile da ulteriori apporti dello Stato e dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, e le sue attività siano finanziate con le risorse di cui al comma 6, integrabili anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati. Segnala che per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029, mentre per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029 e ricorda che alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede nei termini stabiliti dalle norme medesime. In proposito, osserva che, sebbene gli stanziamenti per la realizzazione e il funzionamento del Museo siano configurati come limiti di spesa, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a verificarne la congruità, come già avvenuto in occasione dell'esame di analoghi provvedimenti, sia con riguardo all'acquisizione della sede della Fondazione museo, sia con riferimento alle attività che la Fondazione stessa sarà chiamata a svolgere per il conseguimento delle sue finalità istitutive, tra cui lo svolgimento di laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivante dalle autorizzazioni di spesa recate dall'alinea del medesimo comma 6, pari, rispettivamente, a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 per la realizzazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029 per il funzionamento del medesimo Museo, tramite le seguenti modalità: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura; quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del medesimo Ministero. Fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, segnala che entrambi i predetti accantonamenti del fondo speciale utilizzati a copertura recano le occorrenti disponibilità. Per quanto concerne la formulazione della letteraPag. 99 b) del comma 6 segnala l'esigenza di modificare il testo della disposizione in termini conformi alla prassi utilizzata con riferimento alla riduzione dei fondi speciali, prevedendo la riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura a decorrere dall'anno 2028, che costituisce l'ultima annualità del triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
C. 2772, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, avverte che la proposta di legge C. 2772, già approvata dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto l'istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri» e fa presente che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva che il comma 1 dell'articolo 1 modifica l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge quadro sulle aree protette, di cui alla legge n. 394 del 1991, che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata «Penisola della Campanella e isola di Capri», sostituendo quest'ultima con due aree distinte, ossia «Isola di Capri» e «Punta Campanella». Rileva che il successivo comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri». Segnala che viene, altresì, stabilito che, per le esigenze di funzionamento della predetta area marina protetta, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001 venga incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, provvedendo alle relative coperture secondo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.
In proposito, evidenzia che il Governo, con una nota depositata durante l'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha confermato che il predetto incremento dell'autorizzazione di spesa risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione della nuova area protetta. Al riguardo, pur tenendo conto delle predette rassicurazioni fornite dal Governo in merito all'adeguatezza degli stanziamenti disposti dalle norme in esame e pur considerando che l'onere recato dalle medesime risulta configurato come limite massimo di spesa, appare comunque opportuno che siano acquisiti dati ed elementi di informazione utili ai fini della valutazione della congruità della spesa autorizzata, con particolare riguardo alle specifiche spese di funzionamento a cui essa dovrebbe provvedere ai sensi della legislazione vigente.
Infine, osserva che dovrebbe essere chiarito quale sia l'esatto ammontare delle risorse al momento iscritte sul capitolo 1646 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativo alle spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione, posto che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha segnalato che le risorse iscritte in tale capitolo, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, ammontano a circa 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2027, mentre il capitolo medesimo, come risulta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, reca uno stanziamento ben superiore, pari a euro 6.436.762, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. In particolare,Pag. 100 ritiene che dovrebbe essere chiarito se tale differenza sia dovuta ad autorizzazioni di spesa ulteriori, rispetto a quella di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, che confluiscono nel capitolo di cui trattasi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento utilizzato reca le necessarie disponibilità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri» anche considerando gli oneri di funzionamento rilevati con riferimento ad attività che presentano analoghe caratteristiche.
Precisa inoltre che sul capitolo 1646 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato «Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», confluiscono anche risorse stanziate da ulteriori autorizzazioni di spesa, ivi compresa quella di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, oggetto nel corso degli anni di successivi rifinanziamenti.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2772, approvata dal Senato della Repubblica, e abb., che prevede l'istituzione dell'area marina protetta “Isola di Capri”;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento, risulta adeguato a far fronte alle esigenze di funzionamento derivanti dall'istituzione dell'area marina protetta “Isola di Capri” anche considerando gli oneri di funzionamento rilevati con riferimento ad attività che presentano analoghe caratteristiche;
sul capitolo 1646 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato “Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione”, confluiscono anche risorse stanziate da ulteriori autorizzazioni di spesa, ivi compresa quella di cui all'articolo 32 della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, oggetto nel corso degli anni di successivi rifinanziamenti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.
Atto n. 419.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione dà attuazione della delega per la revisione complessiva del sistema tributario, conferita al Governo dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, il cui termine di esercizio è stato da ultimo prorogato al 29 agosto 2026 dalla legge 8 agosto 2025, n. 120. Rileva che l'ordinamento della giustizia tributaria è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Tale decreto, tuttavia, è destinato ad essere sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante il testo unico della giustizia tributaria, adottato in attuazione della delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia tributaria, conferita al Governo dall'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Ne deriva che, fino al 31 dicembre 2026, la materia resta regolata dal decreto legislativo n. 545 del 1992, mentre dal 1° gennaio 2027 trova applicazione il decreto legislativo n. 175 del 2024. In ragione di tale successione di fonti, segnala che le modifiche introdotte dallo schema in esame incidono su entrambi i testi, al fine di garantire la continuità della disciplina e di evitare disallineamenti tra il regime vigente e quello destinato a subentrare. A tal fine, rileva che l'articolo 1 dello schema reca due commi di contenuto sostanzialmente identico sotto il profilo dispositivo: il comma 1, che novella le disposizioni del decreto legislativo n. 545 del 1992, attualmente in vigore, e il comma 2, che introduce le corrispondenti modificazioni nel decreto legislativo n. 175 del 2024, che ne assumerà la funzione regolatoria a partire dal 1° gennaio 2027.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In merito all'articolo 1, comma 1, conviene in linea di massima con la relazione tecnica che le novelle ivi previste recano modifiche di tenore essenzialmente ordinamentale, che perlopiù non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva che con la modifica di cui alla lettera b) si definisce l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 545 del 1992, estendendone la portata anche ai magistrati tributari. In particolare è stabilito che a seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario con funzione di presidente di Corte di giustizia tributaria è riassegnato, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, all'incarico di presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto, ovvero in quella di precedente provenienza. In merito alla neutralità finanziaria di tale meccanismo, ritiene che andrebbero forniti documentati riscontri, diretti a confermarne la sostenibilità e l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito alle disposizioni contenute alla lettera d), conviene con la relazione tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del procedimento concorsuale, possa chiedere all'organo di autogoverno l'assunzione di un numero di idonei in misura maggiorata Pag. 102e comunque non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, e comunque nei limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili ai sensi della legislazione vigente. Conferma pertanto che la modifica normativa, in linea di principio, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle disposizioni in materia di equiparazione tra il trattamento economico spettante ai magistrati tributari e quello dei magistrati tributari di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, già in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge n. 130 del 2022, emanata in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), conferma che tale equiparazione è già prevista e che si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico per i magistrati ordinari, sebbene solo in quanto compatibili.
Rileva che la relazione tecnica evidenzia che risulta già dovuto agli appartenenti alla magistratura tributaria, a decorrere dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2022, il trattamento accessorio, riconosciuto presso la magistratura ordinaria, riguardante le indennità di assegnazione e di prima sistemazione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, nonché le altre indennità riconosciute alla magistratura ordinaria. Sul punto, ritiene che andrebbe chiarito se sino ad ora sia stato o meno riconosciuto un emolumento a tale titolo, ovvero se si debba procedere alla quantificazione del relativo onere a decorrere dal 2026, con il riconoscimento degli arretrati già previsti a decorrere dal 2022.
In merito alle disposizioni inerenti all'attività di formazione continua dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, di cui al comma 1, lettera e), e all'articolo 2, lettera e), del provvedimento in esame, conviene con la relazione tecnica che la norma introduce un principio di tipo programmatico diretto ad assicurare l'attività di formazione a favore dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, ossia magistrati e giudici tributari. Sul punto, prende atto che l'attività di aggiornamento professionale dei componenti delle Corti di giustizia viene già svolta dal competente Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che vi provvede attraverso un'apposita programmazione annuale dei corsi di formazione, da svolgere centralmente o su base decentrata, i cui costi saranno comunque posti a carico di un apposito capitolo di spesa del proprio bilancio di previsione annuale. Ritiene che andrebbero comunque fornite informazioni ulteriori dirette ad attestare la prudenzialità delle cifre indicate – attività previste per un numero medio annuale di appena 165 giudici, rispetto a un organico complessivo composto attualmente da circa 2.000 giudici, con una spesa per formazione stimata in circa 50.000 euro annuali –, fornendo indicazioni sui criteri adottati per la stima, anche tenendo conto delle cessazioni dal servizio registrate nel precedente triennio, di quelle attese per il quinquennio 2026-2030 e dei reclutamenti di magistrati tributari programmati per le medesime annualità.
Quanto alla copertura degli oneri per l'organizzazione dei corsi di formazione dei magistrati e dei giudici tributari, segnala che la relazione tecnica evidenzia che questi potranno continuare a trovare ordinaria copertura nel bilancio di previsione annuale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, nei limiti dello stanziamento del capitolo 1262 del bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della giustizia tributaria. Ciò premesso, ritiene che andrebbero fornite conferme in merito alla disponibilità degli stanziamenti già previsti in bilancio, nonché elementi di rassicurazione in merito alla loro adeguatezza, tenuto conto degli interventi di spesa programmati nel periodo 2026-2030 e alla luce dei fabbisogni di spesa prevedibilmente crescenti per effetto delle norme in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la novella all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 545 del 1992, effettuata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico Pag. 103della finanza pubblica, in quanto si limita ad estendere anche ai magistrati tributari la disciplina, già prevista a legislazione vigente per i giudici tributari, secondo cui, a seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, il magistrato tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
Evidenzia che l'applicazione ai magistrati tributari delle disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, è già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1995, introdotto, dall'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge n. 130 del 2022 e, a seguito dell'entrata in vigore di tale ultimo provvedimento, in data 16 settembre 2022, non è stata allo stato riconosciuta alcuna erogazione dei trattamenti accessori, riconosciuti alla magistratura ordinaria, relativi all'indennità di assegnazione e all'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, dal momento che l'assegnazione alla prima sede di servizio dei 173 magistrati risultati vincitori del primo concorso pubblico avverrà dopo la conclusione del periodo di tirocinio, nel mese di gennaio 2027 e, pertanto, non è ipotizzabile il riconoscimento di competenze arretrate.
Assicura che dalle disposizioni in materia di formazione continua dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, di cui al comma 1, lettera e), e all'articolo 2, lettera e), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che tali disposizioni introducono un principio di tipo programmatico diretto ad assicurare l'attività di formazione a favore di magistrati e giudici tributari, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 545 del 1992, è assicurata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che vi provvede mediante un'apposita programmazione annuale dei corsi di formazione i cui costi sono imputati sul proprio bilancio di previsione annuale, nei limiti delle risorse rivenienti dagli stanziamenti annuali del capitolo 1262 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alle spese di funzionamento del medesimo Consiglio di presidenza.
In particolare, segnala che la stima degli effetti delle predette disposizioni è stata effettuata considerando una partecipazione media alle attività formative di 165 giudici tributari, tenendo conto della partecipazione media registrata nel triennio 2023-2025 e delle spese sostenute per lo svolgimento delle predette attività formativa, pari a circa 50.000 euro annui.
Precisa inoltre che ai medesimi fini si è altresì considerato che, nel medesimo triennio 2023-2025, sono cessati dalle funzioni giurisdizionali, per raggiungimento del limite massimo di età, 443 giudici, e che tra l'anno 2026 e l'anno 2030, a legislazione vigente, è prevista la cessazione dalle funzioni di altri 940 giudici tributari, e che, pertanto, tali cessazioni compenseranno ampiamente l'immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari che, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate dalla legge n. 130 del 2022, avverrà entro l'anno 2030.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria (Atto n. 419);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la novella all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 545 del 1992, effettuata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico Pag. 104della finanza pubblica, in quanto si limita ad estendere anche ai magistrati tributari la disciplina, già prevista a legislazione vigente per i giudici tributari, secondo cui, a seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, il magistrato tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse, all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza;
l'applicazione ai magistrati tributari delle disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, è già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), della legge n. 130 del 2022 e, a seguito dell'entrata in vigore di tale ultimo provvedimento, in data 16 settembre 2022, non è stata allo stato riconosciuta alcuna erogazione dei trattamenti accessori, riconosciuti alla magistratura ordinaria, relativi all'indennità di assegnazione e all'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, dal momento che l'assegnazione alla prima sede di servizio dei 173 magistrati risultati vincitori del primo concorso pubblico avverrà dopo la conclusione del periodo di tirocinio, nel mese di gennaio 2027 e, pertanto, non è ipotizzabile il riconoscimento di competenze arretrate;
dalle disposizioni in materia di formazione continua dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, di cui al comma 1, lettera e), e all'articolo 2, lettera e), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che tali disposizioni introducono un principio di tipo programmatico diretto ad assicurare l'attività di formazione a favore di magistrati e giudici tributari, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 545 del 1992, è assicurata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che vi provvede mediante un'apposita programmazione annuale dei corsi di formazione i cui costi sono imputati sul proprio bilancio di previsione annuale, nei limiti delle risorse rivenienti dagli stanziamenti annuali del capitolo 1262 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alle spese di funzionamento del medesimo Consiglio di presidenza;
in particolare, la stima degli effetti delle predette disposizioni è stata effettuata considerando una partecipazione media alle attività formative di 165 giudici tributari, tenendo conto della partecipazione media registrata nel triennio 2023-2025 e delle spese sostenute per lo svolgimento delle predette attività formative, pari a circa 50.000 euro annui;
ai medesimi fini si è altresì considerato che, nel medesimo triennio 2023-2025, sono cessati dalle funzioni giurisdizionali, per raggiungimento del limite massimo di età, 443 giudici, e che tra l'anno 2026 e l'anno 2030, a legislazione vigente, è prevista la cessazione dalle funzioni di altri 940 giudici tributari, e che, pertanto, tali cessazioni compenseranno ampiamente l'immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari che, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate dalla legge n. 130 del 2022, avverrà entro l'anno 2030,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzionePag. 105 e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti.
Atto n. 420.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel segnalare che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, rileva che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
In primo luogo, in merito all'articolo 4, che reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto che la norma amplia le installazioni assoggettate all'autorizzazione integrata ambientale regionale, includendovi anche quelle del nuovo allegato VIII-bis, ritiene che andrebbe assicurato che al presumibile incremento di attività amministrativa in ambito regionale si possa farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza alterare i relativi equilibri di bilancio. Rinvia, inoltre, alle osservazioni relative all'articolo 25.
Per quanto attiene all'articolo 5, che reca modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto che la norma prevede un incremento nella composizione della commissione con cinque membri aggiuntivi, ricorda che andrebbero fornite rassicurazioni circa la idoneità delle risorse previste sul capitolo 2705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a far fronte agli ulteriori oneri o, alternativamente, considerato che i compensi spettano nel limite delle disponibilità delle somme versate a titolo di tariffa istruttoria dai gestori, chiarire se occorrerà coprire l'onere con un incremento tariffario. Non formula osservazioni, invece, in ordine alla nomina dell'esperto da parte della regione, della provincia e del comune territorialmente competente, atteso il carattere facoltativo della norma e nel presupposto che essa avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio dei predetti enti.
In merito all'articolo 6, che reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in aggiunta alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala che andrebbe chiarito per tali forme di digitalizzazione e telematizzazione delle procedure dell'autorizzazione integrata ambientale se le risorse previste per le iniziative già avviate, tra cui quelle riconducibili al PNRR, erano già finalizzate a tale scopo o se tali disponibilità saranno individuate mediante una rimodulazione delle risorse, includendovi anche queste nuove finalizzazioni. Inoltre, ritiene opportuno che le risorse siano individuate in modo più specifico nel loro ammontare, nel loro grado di realizzazione e, ove si tratti di risorse del bilancio statale, con indicazione del relativo capitolo. Tra l'altro, avverte che, mentre la norma in esame pone l'obiettivo della completa digitalizzazione entro la fine del 2035, l'utilizzo di risorse per iniziative già avviate, tra cui quelle del PNRR, sembrerebbe far ipotizzare una attuazione in tempi più ravvicinati.
In ogni caso, ritiene che andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere aggiuntivoPag. 106 discenderà dall'obbligo di digitalizzare e telematizzare i procedimenti autorizzativi ambientali entro il 31 dicembre 2035.
Per quanto riguarda gli oneri correnti dei sistemi informativi, per cui si provvede a carico delle tariffe istruttorie per le quali ai sensi del successivo articolo 43 è previsto un incremento nella misura del 20 per cento, nelle more degli aggiornamenti tariffari entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, rammenta che andrebbero forniti maggiori elementi informativi circa l'entità annua di tali oneri, da raffrontare con la quota delle entrate destinata agli stessi oneri, al fine di dimostrare che tale incremento tariffario sia idoneo a compensare i maggiori oneri correnti dei sistemi informativi. In particolare, considerato che gli oneri correnti dei sistemi informativi hanno presumibilmente natura stabile, mentre le entrate da tariffe hanno natura variabile e dipendono dal numero di domande ricevute annualmente, ricorda che andrebbe assicurato, anche fornendo dati storici sull'andamento dell'entrate, che nessun onere aggiuntivo possa essere previsto a carico della finanza pubblica.
In merito all'articolo 10, che reca modifiche all'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, premesso che – come affermato dalla relazione tecnica – la norma prevede una diversa articolazione temporale di attività già previste dalla normativa vigente, evidenzia come andrebbe comunque assicurato che da essa non possano derivare termini e tempistiche procedurali tali da rendere problematico il loro svolgimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In merito all'articolo 11, che reca modifiche all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'obbligo di informatizzazione delle istanze e dei procedimenti dell'autorizzazione integrata ambientale, rinvia a quanto precedentemente osservato all'articolo 6. Per quanto attiene all'acquisizione nel corso della procedura della proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del parere dell'Istituto superiore di sanità per le installazioni di competenza statale, ovvero del parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per le altre installazioni, evidenzia come andrebbe assicurato che anche queste attività potranno essere svolte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che eventualmente i relativi oneri discendenti saranno anch'essi a carico delle apposite tariffe previste all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda che la medesima conferma andrebbe altresì fornita con riferimento alla copertura tariffaria degli oneri derivanti dalla possibilità per l'autorizzazione di prescrivere approfondimenti o campagne di monitoraggio, anche di tipo sanitario, sugli effetti dell'esercizio dell'impianto nel corso della durata dell'autorizzazione, e per l'eventuale attivazione di specifici riesami parziali.
In merito all'articolo 13, che reca modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto che agli oneri discendenti dai nuovi requisiti dell'autorizzazione integrata ambientale si provvederà a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, commi 3-bis e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a carico del gestore, rinvia a quanto osservato al successivo articolo 43.
Con riferimento all'articolo 14, che reca modifiche all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di assicurare che gli oneri derivanti dal ricorso a monitoraggi ulteriori previsti dalla presente disposizione siano posti effettivamente a carico dei soggetti gestori nell'ambito del sistema tariffario, ricorda che andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento circa i meccanismi che saranno introdotti per ricomprendere tali attività nell'ambito degli ordinari controlli e ispezioni. Per quanto attiene, invece, all'aggiornamento del sistema tariffario di cui all'articolo 33, comma 3-bis e comma 4, rinvia a quanto osservato al successivo articolo 43.
Con riferimento all'articolo 15, che reca modifiche all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto Pag. 107attiene alla copertura degli oneri discendenti dalla presente disposizione a valere sul sistema tariffario di cui all'articolo 33, comma 3-bis e comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 43 che ha aggiornato tale sistema tariffario.
In merito all'articolo 16, che reca modifiche all'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rammenta che andrebbe assicurato che la copertura dei costi istruttori riferiti alle nuove tipologie di procedimenti di aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali, nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis e comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'articolo 43, comma 13, del presente decreto, ovvero mediante le tariffe attualmente vigenti, incrementate del 20 per cento, consenta comunque l'integrale copertura dei citati nuovi costi istruttori.
In merito all'articolo 17, che reca modifiche all'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricorda che la norma appare suscettibile di potenziare o incrementare i controlli per il rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale prevedendo una copertura dei relativi oneri a valere sui proventi derivanti dalle tariffe dei controlli dell'autorizzazione integrata ambientale a carico dei gestori. La relazione tecnica fornisce rassicurazioni circa l'idoneità delle tariffe a garantire la copertura del fabbisogno programmato relativo alle spese di personale e alle connesse attività tecnico-operative. La relazione tecnica fornisce quindi il dato medio annuo di incasso da tariffe per attività di controllo pari a circa 1,82 milioni di euro. A tale proposito, evidenzia come andrebbe garantito che si tratti di un importo stabile e non soggetto a sensibili variazioni, posto che si tratta di coprire oneri di personale per ispettori per i quali la maggior parte delle spese ha natura fissa. Inoltre, pur alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, ricorda che andrebbero fornite ulteriori delucidazioni sull'adeguatezza del sistema tariffario ad assicurare la copertura dei nuovi fabbisogni economici delle attività ispettive, in modo particolare nel periodo transitorio della definizione delle nuove tariffe, con un incremento del 20 per cento rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Ritiene che andrebbero infine fornite rassicurazioni circa la sostenibilità del nuovo sistema tariffario a carico dei gestori e la capacità del medesimo di provvedere all'integrale copertura dei fabbisogni, anche da un punto di vista temporale, in capo agli enti addetti ai controlli.
Per quanto attiene all'articolo 20, che reca modifiche all'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in merito alle riduzioni tariffarie a favore dei gestori per lo scambio di informazioni, ricorda che andrebbe chiarito in quale modo una riduzione fino al 10 per cento delle tariffe istruttorie potrà essere compensata nell'ambito dell'equilibrio del sistema tariffario, così come affermato dalla relazione tecnica, fornendo anche i dati del minor aggravio di attività nella raccolta dati per le amministrazioni interessate. Con riferimento agli oneri derivanti dallo scambio di informazioni tecniche a livello unionale, al fine di valutare la congruità dell'onere indicato in norma, evidenzia come andrebbero forniti gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione dell'onere in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2026.
Relativamente ai profili di copertura, segnala che il capitolo 2222 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato «Spese per la partecipazione dell'Italia alle attività del Centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE) e alle attività previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali» reca uno stanziamento di 300.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2026-2028. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che in data 26 giugno 2026 è stato eseguito un accantonamento corrispondente all'importo recato in norma. Ciò premesso, ricorda che andrebbe assicurato che la medesima disponibilità di risorse sia presente anche per gli anni successivi al 2026 e, tenuto conto Pag. 108dell'integrale utilizzo delle risorse presenti sul predetto capitolo, che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
In merito all'articolo 22, ricorda che reca l'inserimento del Titolo III-ter al decreto legislativo n. 152 del 2006, pur se la relazione tecnica afferma che il sistema nazionale protezione ambiente e il Sistema nazionale prevenzione salute svolgeranno i propri compiti, assegnati dalla presente disposizione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente già destinate alle attività di controllo sugli allevamenti, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ricorda che andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le tipologie di controlli attualmente svolti e le ulteriori attività previste dalla presente norma, nonché rassicurazioni sull'idoneità delle risorse effettivamente disponibili per far fronte agli ulteriori compiti previsti dalla presente disposizione. Evidenzia che si tratta di un nuovo settore che viene sottoposto ai controlli sulle emissioni e i livelli di prestazione ambientale associati. Ritiene che analogo chiarimento andrebbe fornito con riferimento agli obblighi di pubblicità a carico delle autorità regionali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Infine, in merito a quanto sottolineato dalla relazione tecnica, secondo cui le autorità regionali hanno la facoltà di introdurre specifiche tariffe a carico dei gestori per l'eventuale potenziamento del servizio, evidenzia come andrebbe chiarito se tale indicazione si riferisce all'applicazione del sistema tariffario così come previsto all'articolo 33, commi 3-bis e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o invece rappresenta un diverso impianto tariffario di cui andrebbero forniti i riferimenti normativi.
Per quanto attiene all'articolo 25, che reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito alla disciplina del nuovo sistema tariffario, rinvia a quanto osservato al successivo articolo 43.
Con riferimento all'articolo 30, che reca modifiche all'articolo 237-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito alla previsione di procedure elettroniche di autorizzazione attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rinvia a quanto affermato al precedente articolo 6.
In merito all'articolo 31, che reca modifiche all'articolo 237-quaterdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur prendendo atto che la relazione tecnica assicura che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di escludere oneri aggiuntivi ricorda che andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da finalizzare ai nuovi adempimenti e la loro idoneità a farvi fronte senza pregiudizio nei confronti delle altre finalità già previste.
Per quanto attiene all'articolo 32, che reca modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evidenzia che, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse presenti a legislazione vigente da destinare al programma di controllo previsto dalla presente disposizione e sulla loro idoneità a farvi fronte senza detrimento delle altre finalizzazioni già previste.
In merito all'articolo 35, che reca modifiche all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto che la norma amplia il perimetro delle attività per le quali si rende necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, ricorda che andrebbe assicurato che le amministrazioni competenti possano provvedere agli adempimenti ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
In merito all'articolo 36, che reca l'inserimento dell'allegato VIII-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto che il nuovo allegato in esame individua quali allevamenti rientranoPag. 109 nel campo di applicazione della disciplina sulle emissioni industriali e sono quindi soggetti agli obblighi ambientali del nuovo regime speciale, rammenta che andrebbe assicurato che agli adempimenti in capo alle amministrazioni coinvolte si farà fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e mediante il sistema tariffario a carico dei gestori.
Per quanto attiene all'articolo 43, che reca le disposizioni transitorie e finali anche di natura finanziaria, con riferimento alle vigenti tariffe istruttorie e a quelle relative ai controlli per le quali è previsto un incremento nella misura del 20 per cento al fine di compensare le maggiori attività istruttorie e di controllo previste dal provvedimento in esame, osserva che andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di dimostrare che tale incremento tariffario sia idoneo a compensare i maggiori oneri derivanti dalle nuove attività e che nessun onere aggiuntivo sia previsto a carico della finanza pubblica. Inoltre, evidenzia che andrebbe assicurato che il predetto incremento delle tariffe a carico dei gestori risulti sostenibile e sia idoneo a provvedere all'integrale copertura dei fabbisogni, anche da un punto di vista temporale, tra il momento del sostenimento degli oneri da parte degli enti addetti ai controlli e l'effettivo introito delle entrate finalizzate alla loro copertura.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile.
Atto n. 418.
(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 21 luglio 2026, i pareri resi dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e dal Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo in esame e che, pertanto, è ora possibile per la Commissione procedere all'espressione della deliberazione di competenza.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 15 luglio scorso, fa presente che allo svolgimento dei corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale destinati al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 6 potrà provvedersi a valere sulle risorse disponibili sui capitoli 2721 e 2555 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della programmazione del complesso delle attività formative definita dal medesimo Ministero.
Segnala in particolare, che i predetti capitoli 2721 e 2555 recano, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari, rispettivamente, a 6.274.158 Pag. 110euro per l'anno 2026, a 5.732.431 euro per l'anno 2027 e a 5.724.159 euro per l'anno 2028 e a 375.440 euro per l'anno 2026 e a 425.440 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e presentano attualmente disponibilità residue per il corrente esercizio finanziario pari a 2.072.003 euro, quanto al capitolo 2721, e a 166.903 euro, quanto al capitolo 2555.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (Atto n. 418);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
allo svolgimento dei corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale destinati al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 6 potrà provvedersi a valere sulle risorse disponibili sui capitoli 2721 e 2555 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della programmazione del complesso delle attività formative definita dal medesimo Ministero;
in particolare, i predetti capitoli 2721 e 2555 recano, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari, rispettivamente, a 6.274.158 euro per l'anno 2026, a 5.732.431 euro per l'anno 2027 e a 5.724.159 euro per l'anno 2028 e a 375.440 euro per l'anno 2026 e a 425.440 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e presentano attualmente disponibilità residue per il corrente esercizio finanziario pari a 2.072.003 euro, quanto al capitolo 2721, e a 166.903 euro, quanto al capitolo 2555;
rilevata l'opportunità di:
precisare espressamente, al comma 1 dell'articolo 4, che la facoltà per le Forze di polizia di attivare collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di società in house o di società a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, dovrà essere esercitata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto;
sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 10, contenuta nel comma 13 del medesimo articolo 10, in considerazione del fatto che l'articolo 22 reca una clausola di invarianza di carattere generale riferita all'attuazione del provvedimento nel suo complesso,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: possono attivare aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
All'articolo 10, sopprimere il comma 13».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dal relatore.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede un chiarimento in ordine al rilievo formulato dal relatore nella sua proposta di deliberazione sullo schema di decreto, relativo alla previsione che l'attivazione delle collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di società in house o di società a Pag. 111totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, dovrà essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede in proposito se tale previsione comporti che, almeno con riferimento alle università, agli enti di ricerca e ai soggetti privati, tali soggetti saranno tenuti ad effettuare le attività di collaborazione senza remunerazione.
La sottosegretaria Lucia ALBANO evidenzia che la precisazione risulta coerente con quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto con riferimento all'articolo 4.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel precisare che la disposizione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto in esame prevede espressamente l'attivazione di collaborazioni con i predetti enti, non facendo riferimento a collaborazioni già in essere, ribadisce la richiesta di chiarimento in ordine alle modalità con le quali si potrà garantire che tale attivazione sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che le collaborazioni da attivare sono relative soprattutto a soggetti pubblici, con i quali, di regola, sono già in atto collaborazioni di analoga natura, e che, in tal senso, la previsione dello schema di decreto in esame è esclusivamente volta ad arricchire e meglio specificare l'offerta formativa che tali soggetti pubblici già offrono alle Forze di polizia.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ribadire che il provvedimento prevede espressamente l'attivazione di collaborazioni, escludendo quindi che possa trattarsi di collaborazioni già in essere delle quali viene esclusivamente ampliato l'ambito oggettivo, osserva in ogni caso che quanto precisato dal relatore sarebbe condivisibile solo nel caso in cui si prevedesse l'attivazione di collaborazioni con soli soggetti pubblici e società in house. Ritiene, viceversa, che, nel momento in cui vengono coinvolti università, enti di ricerca e soggetti privati, tali soggetti non possano sostenere l'attivazione di collaborazioni a titolo gratuito.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva come l'articolo 4 dello schema di decreto in esame preveda una mera facoltà e non un obbligo per le Forze di polizia di attivare collaborazioni con i predetti soggetti. In tal senso, rileva che tale previsione sarà attuata solo nel caso in cui l'attivazione delle collaborazioni possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili.
Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel ringraziare la deputata Comaroli per la precisazione fornita, ritiene tuttavia che quanto evidenziato confermi le considerazioni espresse dalla deputata Roggiani. Evidenzia, infatti, che la previsione di attivare le predette collaborazioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica comporterà una necessaria limitazione dell'applicabilità delle disposizioni in esame.
Al riguardo, nell'osservare come sia impossibile per le università e gli enti di ricerca farsi carico di tali attività in assenza di un'adeguata remunerazione dei costi da esse derivanti, ritiene che la questione possa risolversi esclusivamente modificando la relativa deliberazione proposta dal relatore.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce che non saranno le università o gli enti di ricerca a dover effettuare attività con le risorse disponibili, ma saranno le Forze di polizia e, quindi il Ministero dell'interno, che potranno attivare le predette collaborazioni solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ritiene che la finalità del provvedimento non sia quella di attribuire nuove funzioni alle università o agli enti di ricerca, ma sia quella, in un'ottica liberista, di permettere a soggetti, prevalentemente pubblici, di rendersi disponibili all'attivazione di collaborazioni con le Forze di polizia, eventualmente nell'ambito di specifici progetti di ricerca e sperimentazione scientifica volti Pag. 112alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per l'attività di polizia.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che l'aspetto più problematico della questione sollevata dalle deputate Roggiani e Bonetti risieda nel fatto che, nel momento in cui si prevede che le Forze di polizia possano attivare collaborazioni anche con soggetti privati e senza nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica, ciò avrà come conseguenza che solo i soggetti con maggiore forza economica potranno permettersi di attivare le predette collaborazioni, con un conseguente effetto distorsivo della concorrenza.
Ritiene in tal senso che il problema non sia quello di adottare un approccio liberista, ma piuttosto quello di creare un indebito vantaggio per i soggetti privati più strutturati a discapito dei soggetti pubblici, con la conseguenza di derogare all'esercizio, da parte di soggetti pubblici, di funzioni proprie dello Stato. Paventa, peraltro, il rischio che l'offerta di collaborazioni gratuite da parte di soggetti privati, specialmente in un campo molto delicato come quello dell'intelligenza artificiale, possa celare la volontà dei medesimi soggetti di sfruttare a proprio vantaggio le informazioni acquisite.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto di quanto evidenziato dalla deputata Comaroli in ordine al fatto che l'articolo 4 prevede una mera facoltà per le Forze di polizia di attivare le predette collaborazioni, ritiene, tuttavia, che tale facoltà non possa essere esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica se non privando la misura della sua integrale portata applicativa.
Ritiene, in ogni caso, che la deliberazione proposta dal relatore non possa essere approvata nella formulazione attuale, ma sia necessario prevedere una riformulazione che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito. In particolare, evidenzia che, qualora la deliberazione intenda prevedere che le Forze di polizia e il Ministero dell'interno attiveranno tali collaborazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sarebbe necessario modificare in tal senso la formulazione della deliberazione proposta dal relatore.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, non esprime obiezioni rispetto alla modifica proposta dalla deputata Guerra, in considerazione del fatto che l'espressione «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e l'espressione «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente» hanno portata sostanzialmente equivalente.
Modifica, quindi, la propria proposta di deliberazione nei seguenti termini:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile (Atto n. 418);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
allo svolgimento dei corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale destinati al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 6 potrà provvedersi a valere sulle risorse disponibili sui capitoli 2721 e 2555 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della programmazione del complesso delle attività formative definita dal medesimo Ministero;
in particolare, i predetti capitoli 2721 e 2555 recano, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari, rispettivamente, a 6.274.158 euro per l'anno 2026, a 5.732.431 euro per l'anno 2027 e a Pag. 1135.724.159 euro per l'anno 2028 e a 375.440 euro per l'anno 2026 e a 425.440 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e presentano attualmente disponibilità residue per il corrente esercizio finanziario pari a 2.072.003 euro, quanto al capitolo 2721, e a 166.903 euro, quanto al capitolo 2555;
rilevata l'opportunità di:
precisare espressamente, al comma 1 dell'articolo 4, che la facoltà per le Forze di polizia di attivare collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di società in house o di società a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, dovrà essere esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto rappresentato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto;
sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 10, contenuta nel comma 13 del medesimo articolo 10, in considerazione del fatto che l'articolo 22 reca una clausola di invarianza di carattere generale riferita all'attuazione del provvedimento nel suo complesso,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: per l'attività di polizia, aggiungere le seguenti: avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
All'articolo 10, sopprimere il comma 13».
La sottosegretaria Lucia ALBANO non ha osservazioni rispetto alla deliberazione da ultimo proposta dal relatore.
La Commissione approva la deliberazione da ultimo proposta dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, in materia di controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.
Atto n. 415.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione ancorché non fosse corredato del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nel ricordare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto esprimere il parere di propria competenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
Atto n. 421.
(Rilievi alle Commissioni IX e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 132 del 2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, ed è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, attraverso la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
Per quanto attiene ai contenuti di cui al presente schema, che è composto di cinquantuno articoli ed è corredato di relazione tecnica, fa presente che lo stesso dà attuazione ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n), del menzionato articolo 24. Segnala che tale articolo reca, al comma 6, una clausola di invarianza finanziaria, che nella sua versione originaria prevedeva che le amministrazioni competenti dovessero provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, con riferimento al principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera e), relativo alla previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, il rileva che il comma 5-bis dell'articolo 24 della legge n. 132 del 2025, inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 107 del 2026, attualmente all'esame della Commissione, ha disposto che si possa provvedere nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021 – 2027». Alla luce di siffatta modifica, segnala che il comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 132 del 2025, recante la summenzionata clausola di neutralità finanziaria, è stato novellato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del predetto decreto, al fine di riferire l'applicazione della relativa prescrizione all'intero articolo 24, con l'esclusione del comma 5-bis.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
Segnala, innanzitutto, che l'articolo 7 individua le modalità di cooperazione tra le autorità coinvolte nell'attuazione del regolamento IA, quali l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali, e tra queste e altri soggetti nella stipula di accordi, nella promozione di forme di coordinamento operativo per garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza nonché nella stipula di convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituti tecnologici superiori (ITS Academy). Inoltre, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi affidati dall'articolo 15 del presente schema di decreto, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è chiamata a individuare forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della Guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001 e al decreto legislativo n. 231 del 2007. Rileva che la relazione tecnica afferma che dall'attuazione del comma 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando che il Corpo della Guardia di finanza provvederà all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle funzioni e delle risorse vigenti previste per le proprie ordinarie attività. Ciò stante, con riferimento al comma 3, che consente di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituti tecnologici superioriPag. 115 (ITS Academy), ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di precisare che alla stipula di tali convenzioni e protocolli d'intesa si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che assiste l'intero provvedimento di cui al successivo articolo 51.
In merito agli articoli da 26 a 31, rileva preliminarmente che le norme in esame, tra l'altro, istituiscono, sotto la vigilanza diretta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, finalizzato a sostenere la condivisione di migliori pratiche mediante la cooperazione con le autorità competenti, nonché a promuovere l'innovazione e la competitività e a favorire lo sviluppo di un ecosistema dell'intelligenza artificiale. Segnala che la gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento, che individua, altresì, le priorità di sperimentazione e definisce l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori. Rileva altresì che per lo svolgimento delle proprie attività, ivi compresa la preparazione delle riunioni, il Comitato di coordinamento si avvale del Gruppo operativo. A quest'ultimo, costituito mediante decreto adottato congiuntamente dai direttori generali dell'Agenzia per l'Italia Digitale e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e pariteticamente composto, è affidata la gestione delle attività relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Segnala che la composizione, il funzionamento e le modalità operative del Gruppo operativo sono definiti con uno o più decreti, adottati congiuntamente dai direttori Generali dell'AgID e dell'ACN e che, in ogni caso, ai componenti del Gruppo operativo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Rileva, inoltre, che il Gruppo operativo svolge ogni attività necessaria al pieno funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA con compiti di monitoraggio delle attività di sviluppo, test e validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi, verifica del rispetto temporale e operativo del piano di sperimentazione nonché verifiche di compliance normativa e regolatoria. Il Gruppo operativo coinvolge, inoltre, nell'ambito di singoli progetti, una o più università o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche. Vengono, inoltre, disciplinati ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e si prevede, infine, che le autorità nazionali competenti presentino relazioni annuali all'ufficio per l'IA fino alla sua cessazione, nonché una relazione definitiva. Per quanto concerne le attività del Gruppo operativo, con specifico riferimento al coinvolgimento delle università o centri di ricerca, evidenzia, infine, la necessità di precisare quali siano le università o centri di ricerca coinvolti che potrebbero essere quelli di cui all'articolo 43, comma 8, anziché quelli di cui all'articolo 45, comma 8, a cui rinvia il comma 2 dell'articolo 28, posto che quest'ultimo riferimento non risulta dal testo in esame.
Con riferimento agli articoli 32 e 33, rileva preliminarmente che le norme in esame recano una serie di novelle di coordinamento tra quanto previsto dal regolamento IA, il provvedimento in esame e la normativa vigente. In particolare, inserendo la lettera aa-bis) all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, si dispone che tra le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale vi sia quella di Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai fini dell'applicazione del regolamento IA. Novellando, poi, l'articolo 11, comma 2, lettera f), del medesimo decreto-legge viene effettuato un rinvio dinamico in materia di entrate dell'ACN derivanti delle sanzioni irrogate dall'Agenzia stessa in luogo dell'indicazione puntuale degli specifici provvedimenti normativi come attualmente previsto. Rileva altresì che le norme intervengono, infine, sull'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, al fine di includere l'ACN tra i membri permanenti del Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per Pag. 116quanto attiene alla novella che include l'ACN tra i membri permanenti del Comitato FinTech, pur considerando che secondo quanto previsto dal medesimo articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'istituzione del comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di modificare il novellato articolo 36, comma 2-octies, da un lato, per riferire la novella al terzo periodo, anziché al secondo periodo del medesimo comma, dall'altro, al fine di escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti al comitato.
Con riferimento all'articolo 36, rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'avvio di un piano di formazione, rivolto ai docenti, finalizzato a sostenere lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali, nonché a promuovere il benessere degli studenti nell'ambiente digitale, prevedendo a tal fine uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021–2027». Con riferimento alla predetta disposizione, segnala che la relazione tecnica evidenzia che l'attivazione del piano di formazione dei docenti, per il quale viene previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021–2027», sia riconducibile a linee di finanziamento già programmate nell'ambito del Piano Nazionale «Scuola e competenze» 2021 –2027. Per quanto concerne la congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi previsti, rileva che la relazione tecnica specifica che le risorse per il predetto piano saranno destinate alle scuole di riferimento individuate quali snodi formativi territoriali per l'organizzazione di attività formative per docenti e studenti svolti in rete di scuole, in modo da massimizzare gli interventi e di raggiungere un numero rilevante di docenti. Evidenzia che la relazione tecnica afferma, inoltre, che i percorsi di formazione integrati saranno resi fruibili in modalità fisica oppure virtuale o mista, anche di tipo immersivo e residenziale, in modo da poter coinvolgere un numero elevato di docenti e personale scolastico. Pertanto, secondo la relazione tecnica le risorse stanziate per il piano risultano congrue anche in relazione alle metodologie e agli strumenti che saranno utilizzati per raggiungere tutta la popolazione scolastica e i docenti, atti anche a garantire la copertura totale degli interventi senza ulteriori oneri per le scuole. Ciò stante, pur considerando che l'onere risulta configurato come limite di spesa e pur prendendo atto delle informazioni e delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla adeguatezza dello stanziamento previsto, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi volti a consentire la verifica della congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità della norma. Inoltre, in mancanza di indicazioni puntuali nel testo del provvedimento e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ritiene che andrebbe chiarita l'articolazione temporale della spesa, fermo restando che secondo la relazione tecnica gli interventi previsti sono riconducibili alle linee di finanziamento già programmate.
Con riferimento all'articolo 38, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicuri l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) nei sistemi informativi nazionali, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze, sebbene la relazione tecnica segnali che potranno essere utilizzate piattaforme già esistenti, senza necessità di nuovi investimenti in infrastrutture hardware o software, e che, per le parti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le amministrazioni coinvolte dispongono nei capitoli ICT di risorse idonee a coprire l'attivazione dei tracciati di interoperabilità con i sistemi informativi già in uso presso le competenti strutture tecniche, parte integrante del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni in merito alle Pag. 117modalità con cui potrà concretamente avvenire tale integrazione e all'ammontare delle risorse dinanzi richiamate.
In merito all'articolo 43, comma 1, che prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese in materia di intelligenza artificiale, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che tali convenzioni devono essere stipulate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto si evince dalla relazione tecnica e alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 43, segnala che la relazione tecnica evidenzia che l'assegnazione temporanea di personale delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale avverrà sulla base di protocolli di intesa tra le predette amministrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a valere e nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e, in ogni caso, non superiore a tre anni anche non continuativi. Ciò stante, ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni in merito al nuovo meccanismo di mobilità temporanea introdotto dalla norma in esame, in particolare, relativamente alle modalità di assegnazione del personale – collocamento in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto – integrando eventualmente con la previsione, nel caso di collocamento fuori ruolo, dell'indisponibilità, per tutta la durata dell'incarico, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Relativamente agli aspetti concernenti il trattamento economico del personale, atteso che l'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce che nei protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate venga disciplinato, tra l'altro, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico dei soggetti assegnatari, ritiene opportuno che siano forniti dati ed elementi di informazione in merito al predetto onere, presumibilmente riferito alla corresponsione di un trattamento accessorio previsto nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione. Ritiene la richiesta opportuna considerato che le suddette Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 43, in cui si prevede che i professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno vengano assegnati presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, evidenzia che la relazione tecnica ribadisce che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'assegnazione avverrà sulla base di protocolli di intesa tra le istituzioni della formazione superiore e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, a valere e nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio. In proposito, ricorda che il citato articolo 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possano svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza. Ritiene che tale condizione sembrerebbe essere derogata dalla norma in commento nella parte in cui viene previsto che, a seguito della predetta autorizzazione del rettore, il suddetto personale universitario sia esonerato dagli obblighi didattici per il periodo di assegnazione. Sul punto considera pertanto necessario acquisire elementi di informazione volti ad escludere che il predetto esonero Pag. 118dagli obblighi didattici determini un incremento di fabbisogno di personale nelle amministrazioni cedenti e che la disposizione in commento possa essere effettivamente attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del presente in esame.
Inoltre, rileva che l'articolo 46 prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa comportare una modulazione dell'equo compenso, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA e che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i decreti ministeriali adottati ai fini della definizione dell'equo compenso per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, e per gli avvocati, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, sono integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione, in conformità al predetto criterio. In proposito, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad escludere che la determinazione dei parametri che integreranno i decreti ministeriali adottati ai fini della definizione dell'equo compenso per i professionisti iscritti agli ordini e collegi e per gli avvocati sia suscettibile di determinare nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nuovi o maggiori oneri e che, pertanto, la disposizione possa essere attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come risulta dalla relazione tecnica.
Con riferimento all'articolo 51, fa presente che la disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista formale, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare l'articolo in esame, facendo salve le disposizioni di cui all'articolo 36, che prevedono che all'attuazione del piano di formazione ivi contenuto si provveda a valere sulle risorse del Programma nazionale «PN Scuola e Competenze 2021–2027», nel limite di 100 milioni di euro. Si tratterebbe, a suo avviso, di una modifica del tutto conforme a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 132 del 2025, come novellato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 107 del 2026 – attualmente in corso di conversione – che, con riferimento alla delega conferita ai sensi della citata legge n. 132 del 2025, da un lato, inserendo il comma 5-bis al predetto articolo 24, ha previsto che, per l'adozione delle misure relative al criterio di cui al comma 2, lettera e), concernente la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, si possa provvedere nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021 – 2027» e, dall'altro, ha conseguentemente modificato la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 24, riferita all'esercizio della delega ivi contenuta, escludendo dal suo ambito di applicazione il comma 5-bis.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.40.
Pag. 119Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta di informazioni formulata nella seduta di ieri dalla deputata Guerra in ordine ai dati riportati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, conferma che la differenza tra i tassi di crescita della spesa netta calcolati dalla Commissione europea rispetto a quelli esposti nel Documento di finanza pubblica 2026 è il risultato della combinazione di diverse valutazioni delle componenti della spesa netta e, in particolare, delle misure discrezionali di entrata riconducibili in larga parte, ma non esclusivamente, a una diversa valutazione della componente del drenaggio fiscale, ossia del fenomeno del cosiddetto fiscal drag.
Osserva che tale differenza tiene, inoltre, conto delle informazioni più recenti a disposizione al momento della stima, che è collocata temporalmente in un momento successivo.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si dichiara del tutto insoddisfatta del riscontro fornito dalla sottosegretaria Albano su una questione che ritiene, invece, dirimente e politicamente molto sensibile.
Invita, pertanto, il Governo a voler fornire, già nella prossima seduta utile, delucidazioni di maggior dettaglio rispetto al quesito posto nella seduta di ieri, ribadendo come questo sia volto ad appurare se e in quale misura la riduzione del tasso di variazione della spesa netta, rispetto alle previsioni contenute nell'ultimo DFP, in misura pari allo 0,2 per cento per l'anno 2026, sia addebitabile all'orientamento adottato dalla Commissione europea per una omogenea valutazione del gettito riconducibile al fenomeno del fiscal drag.
In tale quadro, ribadisce altresì la necessità di disporre di più puntuali elementi di informazione anche in merito all'incidenza quantitativa della componente imputabile alla mancata restituzione del fiscal drag sul miglioramento dell'andamento dell'indicatore della spesa netta registratosi negli anni 2024 e 2025, pari rispettivamente allo 0,2 per cento e allo 0,4 per cento.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.
Nel ricordare che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato alle ore 15 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.
DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. C. 2987 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2026.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda di essere ancora in attesa di un riscontro ad una questione che ha avuto occasione di sollevare nelle sedute della Pag. 120Commissione del 14 luglio e 15 luglio scorsi, dedicate all'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 2822-A in materia di sistema per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Rammenta, in particolare, che nelle predette sedute, con specifico riguardo al parere espresso dal Governo sugli articoli aggiuntivi Montaruli 4.01050 e Roscani 2.01006, aveva chiesto di comprendere sulla base di quale disciplina o procedura regolamentare un deputato, anche appartenente a un gruppo parlamentare di opposizione, possa acquisire su una propria proposta emendativa la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Governo, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, al pari di quanto insolitamente avvenuto per i citati articoli aggiuntivi, nonostante l'assenza tanto di una previa esplicita richiesta formulata dai rispettivi firmatari quanto di una deliberazione della Commissione Bilancio.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, si riserva di fornire in una prossima seduta un puntuale riscontro alla richiesta formulata dalla deputata Guerra.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 luglio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.