SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.
La seduta comincia alle 15.05.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.
C. 3005 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
C. 3006 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.
Marco OSNATO, presidente, avverte che alla Tabella n. 2 del disegno di legge di assestamento sono state presentate 4 proposte emendative (vedi allegato 1), che risultano ammissibili.
Ricorda altresì che gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione Bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; ai fini di un loro successivo esame, quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione Bilancio, anche al solo fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.
Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione Bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la medesima Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola Tab. 2.1, Tab. 2.2, Tab. 2.3 e Tab. 2.4.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3005, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 (vedi allegato 2), e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3006, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 (vedi allegato 3).
Pag. 123 Enrica ALIFANO (M5S), in seguito all'attenta lettura dell'esaustiva documentazione predisposta dagli uffici sul disegno di legge di rendiconto, esprime la propria amarezza per le risultanze dei conti pubblici italiani, che a suo parere restituiscono una fotografia allarmante della finanza pubblica nazionale.
Ricorda anzitutto il fenomeno del fiscal drag, ovvero l'innalzamento delle entrate dovuto principalmente alla spinta inflazionistica, spinta che ha pesantemente penalizzato gli stipendi della classe media. A suo parere il ceto medio è stato solo in apparenza favorito da questo Governo che, in realtà, l'ha fortemente penalizzato con le sue scelte politiche.
Evidenzia poi che dal disegno di legge emerge un peggioramento di tutti i saldi di finanza pubblica, eccezion fatta per il ricorso al mercato.
Ritiene particolarmente allarmante il dato relativo alla quota per le spese in conto capitale, che appaiono diminuite rispetto agli anni precedenti. Analoghe tendenze si riscontrano per quanto riguarda il saldo netto da finanziare e l'indebitamento netto.
Il quadro allarmante restituito dai saldi di bilancio è peggiorato dalle risultanze dell'alienazione di immobili pubblici, che nel periodo 2023-2025 ha pesato per circa 1,7 miliardi di euro e che appare destinato ad aumentare nel corso del prossimo quadriennio.
Rammenta poi le criticità sollevate dalla Corte dei conti, la quale ha riscontrato una mancata regolarità contabile di alcuni capitoli del rendiconto e, in particolare, ha segnalato incongruenze sui residui – attivi e passivi – relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
In tale quadro, di per sé preoccupante, ricorda che la Camera ha da poco approvato le pre-intese tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata, provvedimenti di contenuto pressoché identico tra loro. A suo parere, si tratta di intese che possono definirsi «a costo zero», poiché non prevedono la partecipazione al gettito da parte delle regioni interessate da ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, le quali svolgerebbero specifiche funzioni solo sul tema della previdenza complementare. Conclude evidenziando che tali intese non contengono alcuna prescrizione significativa per il sistema produttivo né, tantomeno, misure per il futuro dell'Italia.
Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazione formulate dalla relatrice, anche in ragione del mancato accoglimento degli emendamenti presentati dal Partito Democratico, tutti orientati a ridistribuire le risorse disponibili in favore di interventi di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
A suo parere, il sistema fiscale italiano appare profondamente frammentato, anche a causa delle politiche dell'Esecutivo che hanno disincentivato l'uguaglianza e favorito, invece, il proliferare di disparità fiscali; si tratta di temi su cui il Partito Democratico ritiene invece necessario intervenire tempestivamente. In particolare, a nome del suo gruppo esprime una forte contrarietà al moltiplicarsi delle imposte sostitutive, particolarmente grave a fronte del più volte citato fiscal drag, che diminuisce il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati e, al contempo, innalza il prelievo fiscale per tali categorie di contribuenti.
Angela RAFFA (M5S), intervenendo sul disegno di legge di assestamento, esprime particolare preoccupazione in ordine al miglioramento, che ritiene del tutto formale, del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa. Reputa infatti che questo dato non discenda da una solida politica industriale, ma che sia il frutto avvelenato del già menzionato fiscal drag, da lei definito una vera e propria tassa occulta gravante sul ceto medio.
Formula riflessioni di analogo tenore sui dati delle entrate, ritenendo che questi testimonino un silenzioso sacrificio del ceto medio, a fronte della resa fiscale del Governo agli evasori. Tale resa, ritiene, trova la sua massima espressione nell'istituto del concordato preventivo biennale, che definiscePag. 124 un fallimento politico e di gettito. A fronte di questo atteggiamento arrendevole dell'Esecutivo, ricorda invece che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge volta a incentivare la compliance fiscale di tutte le categorie di lavoratori, in particolare dei lavoratori autonomi, commisurando la concessione di alcuni diritti alla disponibilità a far emergere l'imponibile.
Analizzando lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia che le previsioni assestate mostrano come l'Esecutivo non abbia fatto scelte politiche di ampio respiro e di lungo periodo, ma solo scelte legate a scadenze annuali. Stigmatizza in particolare la recente riorganizzazione interna del Ministero medesimo, approvata con il DPCM 11 marzo 2026, n. 43, che ha moltiplicato le posizioni apicali presso gli uffici centrali.
A tali considerazioni accompagna anche il riferimento al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, le cui ingenti risorse restano bloccate a causa delle note vicende legate alla mancata registrazione della delibera CIPESS per i consistenti rilievi sollevati dalla Corte dei conti.
Rileva che tali risorse potrebbero ben essere utilizzate per il potenziamento dei trasporti, per il quale l'utilizzo degli stanziamenti viene rinviato all'anno 2029. Il risultato di tale scelta, a suo avviso, è una moltiplicazione delle poltrone a livello centrale e un indebolimento del trasporto pubblico, nazionale e locale.
Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulle proposte di relazione formulate dalla relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione della relatrice sul disegno di legge C. 3005, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, e la proposta di relazione della relatrice sul disegno di legge C. 3006, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 e sulle annesse tabelle, con riferimento allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2026 (Tabella n. 1) e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione delibera altresì di nominare la deputata Matera quale relatrice presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Congedo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta anzitutto che il provvedimento, nel testo risultante dall'esame presso la Commissione di merito, è composto di quattro articoli, suddivisi in due capi.
Il Capo I è dedicato alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e si compone di tre articoli.
L'articolo 1 conferisce al Governo la delega per la disciplina di situazioni di crisi nonché per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria con riferimento, in entrambi i casi, alle imprese di grandi dimensioni o operanti in settori di rilevanza strategica.
Per quanto di interesse per la Commissione Finanze, evidenzia che le soglie dimensionali delle imprese cui la disciplina delegata deve rivolgersi sono definite, oltre che in relazione al fatturato e al numero dei lavoratori impiegati, anche – per effetto di una modifica approvata in sede referente – tenendo conto del livello di indebitamento in rapporto al patrimonio.
L'articolo 2 enuclea i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa riguardante le grandi imprese che, pur versando Pag. 125in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, possono ragionevolmente perseguire il risanamento.
Per quanto di interesse per la nostra Commissione, segnala che il Governo è chiamato ad individuare le modalità secondo cui le imprese potranno avere accesso a interventi pubblici di sostegno in vista del risanamento aziendale.
L'articolo 3, composto da un unico comma, stabilisce i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza.
Per quanto di interesse della Commissione Finanze, segnala, tra i princìpi e i criteri direttivi, la lettera u), che prevede che il Governo debba disciplinare l'accesso al concordato straordinario per le imprese in amministrazione straordinaria, precisandone anche le modalità procedimentali. Inoltre, ai sensi della lettera dd), l'Esecutivo deve rivedere e semplificare le modalità di accesso a strumenti di sostegno al reddito di carattere straordinario per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Capo II, in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, si compone del solo articolo 4, che, al comma 1, conferisce al Governo una delega legislativa volta a riformare la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Evidenzia, per quanto di competenza della Commissione, che il comma 2, nel dettare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, precisa anzitutto che sulle banche di credito cooperativo restano ferme le competenze della Banca d'Italia e della Banca centrale europea.
Tanto premesso, la lettera o) del comma 2, introduce principi e criteri direttivi riguardanti la vigilanza sulle banche di credito cooperativo (di cui all'articolo 33 del Testo unico bancario – TUB) e sui gruppi bancari cooperativi (di cui all'articolo 37-bis del TUB). In particolare, è stabilito che debbano essere prese in considerazione le specificità che caratterizzano tali enti mutualistici, sentita la Banca d'Italia, e che non si debbano sovrapporre i controlli di vigilanza prudenziale – in capo alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea – con quelli concernenti la vigilanza amministrativa sugli enti cooperativi, in capo al Governo. È, inoltre, previsto che i controlli amministrativi governativi sulla capogruppo di un gruppo bancario cooperativo riguardino la coerenza del ruolo e delle funzioni della stessa con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Virginio MEROLA (PD-IDP) dichiara l'astensione dal voto del suo gruppo sulla proposta di parere.
Angela RAFFA (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.
La seduta termina alle 15.20.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.
La seduta comincia alle 15.20.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, nonché disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica delle disposizioniPag. 126 in materia di mercati dei capitali e di società di capitali.
Atto n. 416.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° luglio 2026.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 2 agosto 2026.
In sostituzione del relatore, onorevole Centemero, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato 5), che illustra.
Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.
Precisa, anzitutto, come il Partito Democratico non valuti sfavorevolmente l'adeguamento alla disciplina unionale sul rating ambientale, sociale e di governance (ESG), ritenendo al contrario necessario implementare tale modalità di certificazione, anche al fine di evitare che i mercati finanziari certifichino in modo pretestuoso. Ritiene, inoltre, condivisibile l'individuazione della Consob quale autorità nazionale competente.
Rileva tuttavia come il ruolo in tale ambito affidato alla Consob e le competenze specifiche ad essa attribuite avrebbero richiesto una dotazione di forze umane ben superiore a quella attualmente a disposizione dell'Autorità.
Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sulla modifica dell'articolo 90-ter del TUF, in tema di autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading. Sul punto, evidenzia come il tema della negoziazione di strumenti finanziari sia estremamente delicato e si interroga sull'opportunità di prevedere, in luogo dell'intesa con la Banca d'Italia, che la Consob si limiti a riceverne il parere. A suo avviso, si determina in tal modo una riduzione delle capacità di controllo delle autorità preposte, in un settore del quale ribadisce il ruolo nevralgico.
In conclusione, sotto altro profilo, fa presente come le disposizioni del regolamento siano già efficaci a partire dal 2 luglio del 2026, evidenziando il ritardo del Governo nell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa unionale.
Angela RAFFA (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata. Evidenzia come una delle maggiori criticità del provvedimento derivi dall'articolo 4 che, recando la clausola di invarianza finanziaria, impedisce che la Consob, per le nuove attività cui è preposta, possa essere destinataria di maggiori risorse umane e finanziarie. Dubita che siffatto intervento normativo possa davvero rafforzare l'affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari, rischiando piuttosto di tradursi in una mera operazione di greenwashing.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Atto n. 425.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 18 agosto 2026.
In sostituzione del relatore, onorevole Candiani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento. Fa presente, preliminarmente, Pag. 127che lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (Atto n. 425) è emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025).
Ricorda che il cosiddetto pacchetto legislativo ESAP, composto dal regolamento (UE) 2023/2859, dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, è entrato in vigore il 9 gennaio 2024. Esso prevede l'istituzione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni finanziarie e non finanziarie a livello europeo, realizzando così un'iniziativa cardine del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali nel mercato unico europeo. La disciplina prevede che la piattaforma ESAP entri in funzione a partire dalla metà del 2027.
Evidenzia che ESAP ha quale obiettivo principale quello di fornire un accesso a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato della proposta (ossia, in generale e a seconda dei casi, gli emittenti di titoli, le società quotate, i revisori dei conti, i fondi e gestori di fondi, le compagnie di assicurazione, le società, le istituzioni, le CCPs, le imprese di investimento e gli istituti di credito).
Gli specifici princìpi di delega sono contenuti nel citato articolo 22 della legge di delegazione europea 2026.
In particolare, precisa che nell'esercizio della delega il Governo deve: apportare alla normativa vigente, e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare; designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti dalla normativa unionale, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee; esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze; disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
Precisa, inoltre, che l'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864 in materia di istituzione di un punto di accesso unico europeo è stato già recepito con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2026, in materia di intermediazione finanziaria, esaminato dalla nostra Commissione lo scorso dicembre 2025 (Atto n. 346). La citata norma prevede un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e si occupa della trasmissione delle informazioni regolamentatePag. 128 che l'emittente – o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, senza il consenso dell'emittente – deve comunicare alla CONSOB, designata come autorità di raccolta per le stesse.
Osserva che col provvedimento in esame si prevede la progressiva applicazione degli obblighi di trasmissione, in coerenza con il calendario richiamato nelle singole disposizioni europee, così da consentire l'adeguamento graduale dei soggetti obbligati e delle autorità competenti.
Passando al contenuto dello schema, rileva che l'articolo 1 definisce l'ESAP come il punto di accesso unico europeo, che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.
L'articolo 2, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2005, in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, la definizione di ESAP e l'obbligo di informazione a carico delle imprese regolamentate.
L'articolo 2, comma 2, modifica il TUF introducendovi la definizione di ESAP e prevedendo obblighi di informazione a carico di vari soggetti coinvolti.
L'articolo 2, comma 3, individua le informazioni che le imprese sono tenute a rendere accessibili, a decorrere dal 10 gennaio 2030, tramite l'ESAP: si tratta in particolare delle informazioni relative alle sanzioni amministrative e ai provvedimenti adottati in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, nonché le informazioni contenute nel registro dei revisori legali dei conti, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale.
A tal fine, vengono individuati, quali organismi di raccolta, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze per le informazioni relative alle sanzioni ed ai provvedimenti amministrativi, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze per le informazioni contenute nel registro dei revisori legali.
L'articolo 2, comma 4, stabilisce quali informazioni devono essere rese accessibili tramite l'ESAP, sempre a decorrere dal 10 gennaio 2030, da parte delle imprese assicurative e delle società controllanti italiane. A tal fine, l'IVASS viene designato quale organismo di raccolta delle informazioni da trasmettere.
Il comma 5 dell'articolo 2 reca norme analoghe per i fondi pensione dotati di personalità giuridica e le società che gestiscono fondi pensione aperti, individuando nella COVIP l'organismo di raccolta.
Disposizioni di simile tenore sono contenute nell'articolo 2, comma 6, per quanto riguarda gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni bancarie garantite. La Banca d'Italia è designata quale organismo di raccolta.
L'articolo 2, comma 7, stabilisce che la Banca d'Italia è tenuta a comunicare all'ESAP le informazioni relative alle sanzioni amministrative applicate per le quali è organismo di raccolta.
Il successivo comma 8 prevede che formano oggetto di comunicazione all'ESAP anche le sanzioni amministrative applicate dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
L'articolo 3 stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese di grandi dimensioni e PMI quotate, le società madri di un gruppo di grandi dimensioni e le società figlie e succursali di società madri extra-europee dovranno rendere accessibili, tramite l'ESAP, la documentazione riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità. A tal fine, si individuano gli organismi di raccolta delle informazioni da trasmettere all'ESAP.
L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dal 10 gennaio 2030, si dovranno rendere accessibili tramite l'ESAP: le informazioni relative ai provvedimenti di applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; le informazioni inerenti alle denominazioni dei G-SII (Global Systemically Important Institutions) e degli O-SII (Other Systemically Important Institutions) Pag. 129e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.
A tal fine, la Banca d'Italia viene designata quale organismo di raccolta delle informazioni relative ai soggetti da essa vigilati e sono individuati i relativi poteri di vigilanza e sanzionatori.
L'articolo 5 introduce l'obbligo di trasmissione all'ESAP delle informazioni sul risanamento e sulla risoluzione degli enti creditizi e delle società di investimento, individuando concretamente le informazioni, rese disponibili a decorrere dal 10 gennaio 2030. Si designa la Banca d'Italia organismo di raccolta per i soggetti da essa vigilati e sono individuati i relativi poteri di vigilanza, sanzionatori e di risoluzione.
L'articolo 6 introduce, a decorrere dal 10 gennaio 2030, specifici obblighi di trasmissione di informazioni, da rendere accessibili tramite ESAP, in capo alle imprese di investimento. Anche in tale caso, la Banca d'Italia è individuata quale organismo di raccolta.
L'articolo 7 individua gli organismi nazionali di raccolta delle informazioni, ai fini ESAP, per ciascun regolamento modificato dal regolamento (UE) 2023/2869.
L'articolo 8 dispone che, entro il 9 gennaio 2028 ovvero entro il 9 gennaio 2030 (secondo le singole previsioni applicabili) sia notificata all'ESMA la designazione degli organismi di raccolta per garantire l'accesso alle informazioni tramite ESAP.
L'articolo 9 prevede che ogni soggetto – purché persona giuridica – tenuto a obblighi di trasmissione delle informazioni a fini ESAP debba preventivamente essere dotato di un identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI), coerentemente con l'impostazione europea di standardizzazione nell'identificazione delle informazioni ad ESAP. Si tratta di un codice alfanumerico di 20 caratteri che identifica in modo univoco a livello globale le persone giuridiche che partecipano a transazioni finanziarie.
L'articolo 10 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione e adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
Atto n. 427.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 19 agosto 2026.
In sostituzione del relatore, onorevole Testa, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala, in primo luogo, che lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), che reca, al comma 3, i princìpi di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2809 e, al comma 4, i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810.
Ricorda che ai princìpi di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2809 era già stato dato in parte seguito con l'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, già esaminato dalla Commissione Finanze lo scorso 24 febbraio 2026.
Evidenzia, in sintesi, che le norme unionali cui si dà recepimento con lo schema in esame fanno parte del cosiddetto Listing Act, un pacchetto di misure varate in sede europea con lo scopo di introdurre semplificazioni per le società che intendono Pag. 130raccogliere capitali sui mercati finanziari, attraverso uno snellimento delle disposizioni sui prospetti e delle informazioni contabili storiche, alcune semplificazioni in ambito MAR (Market Abuse Regulation), la riduzione del flottante minimo richiesto per la quotazione e, infine, il rafforzamento delle azioni a voto plurimo e maggiorato.
Passando al contenuto del provvedimento, segnala che esso è costituito da quattro articoli.
L'articolo 1 obbliga le società con strutture azionarie a voto plurimo, le cui azioni sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le PMI, a inserire nella documentazione finanziaria ivi specificata, informazioni concernenti: la struttura del capitale sociale, con l'indicazione delle varie categorie di azioni, corredate dalle informazioni specificate dalla disposizione in esame; le eventuali restrizioni al trasferimento di azioni o ai relativi diritti di voto; talune categorie di azionisti che detengono azioni con voto plurimo.
L'articolo 2 modifica il TUF al fine di adeguarlo alla disciplina dettata dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2809, intervenuto a sua volta a modificare il regolamento (UE) 596/2014 (c.d. MAR) concernente gli abusi di mercato. Le modifiche riguardano, sinteticamente: le condizioni alle quali è possibile per l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate; il regime sanzionatorio; i poteri della Consob.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4, infine, dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
Atto n. 430.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Marco OSNATO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 agosto 2026. Avverte tuttavia che l'Atto non è al momento corredato dell'intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata e che la Commissione non potrà esprimersi sino a che tale documentazione non sia stata trasmessa.
In sostituzione del relatore, onorevole Congedo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento.
Fa presente, preliminarmente, che il provvedimento in esame dà attuazione all'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023, di delega per la riforma fiscale, che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, entro il 29 agosto 2028, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge.
Rammenta che il 3 luglio 2026, in attuazione della richiamata delega, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, contenente il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, destinato a sostituire, a partire dal 1° gennaio 2027, il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR, nonché altre disposizioni contenute in diverse leggi speciali, le quali vengono contestualmente abrogate. Evidenzia che il testo dello schema in esame apporta una serie di modifiche al solo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza fare riferimento al testo del decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026.
Quanto al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 modifica la normativa sui familiari a carico ai quali si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all'articolo Pag. 13112 del TUIR, avente ad oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.
In particolare si prevede che, ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami l'articolo 12 del TUIR sulle detrazioni per carichi di famiglia, si debbano considerare anche le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, ossia generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani o unilaterali, senza che rilevi il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non derivanti da decisioni del giudice. Tali requisiti sono invece richiesti quando la norma fiscale richiami anche le condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, che fissa i limiti di reddito da prendere in considerazione al fine di poter considerare il soggetto convivente come familiare a carico.
L'articolo 2 modifica, a partire dal periodo d'imposta 2026, la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo l'aumento del 50 per cento della misura di tassazione per i veicoli immatricolati da più di cinque anni.
È inoltre introdotta una maggiorazione forfetaria del 5 per cento del valore del fringe benefit, nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non sostenuti direttamente dal lavoratore. Si chiarisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo, le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo sono integralmente deducibili.
L'articolo 3 stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Tali differenziali positivi sono soggetti ad imposta sostitutiva (26 per cento), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta). Si precisa che, in caso di compensazione, tali differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.
L'articolo 4 contiene modifiche al TUIR in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole, con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole e alle correlate eccedenze che, oltrepassando i limiti stabiliti dall'articolo 32, assumono rilevanza ai fini del reddito d'impresa.
L'articolo 5 dispone la revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall'utile dell'esercizio (c.d. principio di derivazione rafforzata), con riguardo ad alcune fattispecie reddituali.
Si tratta delle seguenti ipotesi: svalutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante e di quelli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; oneri connessi alle operazioni con pagamento basato su azioni – piani di stock option; valore fiscale di avviamento e marchi e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS; contributi pubblici corrisposti a fronte dei costi di studi e ricerche.
Viene aggiornata la definizione di società di partecipazione non finanziaria per i soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, determinate attività di natura finanziaria non nei confronti del pubblico.
L'articolo 6 riconosce la possibilità di procedere con il riallineamento straordinario «a saldo globale» delle divergenze tra valori contabili e fiscali.
In particolare, è possibile riallineare, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali, ove emerse con riferimento a specifiche fattispecie (per esempio, prima applicazione dei principi contabili internazionali, operazioni straordinarie, modifiche agli obblighi informativi di bilancio).Pag. 132 Il riallineamento è «a saldo globale» perché può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. L'eventuale somma algebrica positiva è assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria (IRES e IRAP) separatamente dall'imponibile complessivo. L'eventuale saldo negativo, invece, è deducibile, in quote costanti, nel periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi.
L'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica, volta ad individuare le fattispecie per cui si rendono applicabili le limitazioni previste dal TUIR al riporto delle perdite (articolo 84, commi da 3 a 3-ter del Testo unico).
Nello specifico, tali limitazioni si rendono applicabili anche in caso di trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea del soggetto che detiene, anche indirettamente, le partecipazioni della società che riporta le perdite.
L'articolo 8 dispone modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali e a quella sulle fusioni di società.
In particolare, si precisa che alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze di ACE formatesi fino al 2023 si rendono applicabili le limitazioni al riporto delle perdite fiscali previste dal TUIR, in caso di trasferimento del pacchetto di controllo ad una società fuori dal perimetro del gruppo ovvero di modifica dell'attività. Si precisa altresì che il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione è determinato sulla base delle risultanze di apposito conto economico.
L'articolo 9 reca modifiche in materia di principio di realizzo controllato, applicabile ai conferimenti minusvalenti di partecipazioni di controllo o collegamento tra imprese commerciali residenti in Italia, ovvero di partecipazioni che permettono alla società conferitaria di acquisire o incrementare il controllo di società non residenti.
Nello specifico, qualora il valore di realizzo risulti inferiore sia al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, sia al valore normale, si considera – quale valore di realizzo – il minore importo tra il costo fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni conferite ed il loro valore normale.
L'articolo 10 introduce e disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive.
In particolare, si individuano le condizioni che devono sussistere affinché una società residente in Italia, incorporante o risultante da una fusione transnazionale, possa utilizzare le perdite fiscali finali di altra società partecipante all'operazione residente in uno Stato UE o aderente al SEE (con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio effettivo di informazioni). In estrema sintesi, possono essere computate a riduzione del reddito imponibile della società italiana le perdite fiscali rideterminate secondo la normativa tributaria italiana e che siano qualificabili come definitive (non più utilizzabili dalla società estera ovvero secondo la normativa dello Stato membro) e le società partecipanti alla fusione devono appartenere al medesimo gruppo sia nei periodi d'imposta di formazione delle perdite fiscali, sia in quello di efficacia della fusione transnazionale.
L'articolo 11 modifica la disciplina dell'imposizione minima globale, emanata in attuazione della direttiva (UE) 2022/2523 e contenuta nel Titolo II del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 al fine di recepire i nuovi regimi semplificati definiti nell'ambito OCSE/G20, nonché di apportare alcune modifiche di carattere tecnico.
Si modificano in particolare gli articoli relativi all'imposta minima nazionale (articolo 18) e all'imposta minima suppletiva (articolo 21); viene introdotto un nuovo articolo 39-bis su nuovi regimi semplificati. Sono quindi aggiornate le definizioni contenute nell'allegato A del citato decreto legislativo. Si prevede, infine, una clausola Pag. 133di recepimento dei restanti regimi del pacchetto OCSE.
L'articolo 12 amplia il termine entro il quale il soggetto passivo IVA può esercitare il diritto alla detrazione, nonché quello entro il quale deve registrare le fatture ricevute.
In particolare, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto).
A tal fine, il soggetto passivo IVA deve procedere con l'annotazione delle fatture ricevute nell'apposito registro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura (anziché entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno).
L'articolo 13 consente, con riferimento ai trust e agli altri vincoli di destinazione, di esercitare l'esercizio dell'opzione per il pagamento anticipato, prevista per le imposte sulle successioni e sulle donazioni (dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990) anche per le imposte ipocatastali. L'esercizio dell'opzione riguarda le imposte complessivamente dovute, ossia l'imposta sulle successioni e donazioni unitamente alle imposte ipotecaria e catastale, laddove il trasferimento abbia a oggetto anche beni immobili.
L'articolo 14 interviene sulla disciplina dell'imposta su successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevedendo che gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrano dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta autoliquidata (ossia 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione) e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall'ufficio.
L'articolo 15 apporta modifiche formali e di coordinamento all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipocatastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, a seguito di alcune abrogazioni.
L'articolo 16, comma 1, reca modifiche alla disciplina concernente l'adempimento collaborativo e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi dei requisiti per l'adesione al richiamato regime di adempimento collaborativo.
Le modifiche riguardano principalmente le comunicazioni di rischi fiscali all'Agenzia delle entrate inerenti alle condotte poste in essere dal contribuente in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime di adempimento collaborativo ovvero di esercizio dell'opzione di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
La nuova disciplina introduce, per i due casi qui sopra ricordati, un termine di 120 giorni per la trasmissione delle suddette comunicazioni da parte del contribuente. Ulteriori modifiche riguardano le modalità di pagamento – in unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali – delle somme dovute.
L'articolo 17 interviene sulle norme concernenti le sanzioni applicabili ai responsabili dei centri di assistenza fiscale in caso di rilascio di visto di conformità o di asseverazione infedele, con riferimento alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello 730).
La novella in esame prevede che per la notifica della cartella di pagamento della sanzione in oggetto si applichi il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, demandando alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente la lavorazione delle comunicazioni inerenti al recupero della relativa somma.
L'articolo 18, modificando l'articolo 152 del TUIR, stabilisce che al rendiconto economico e patrimoniale di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sulla base del quale è determinato il reddito di Pag. 134società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante la suddetta stabile organizzazione, debba essere attribuita data certa mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni.
Si prevede, altresì, che l'attribuzione di tale data debba essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta e che i dati contenuti nel rendiconto devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
L'articolo 19 interviene sul controllo dell'autoliquidazione nelle formalità di pubblicità immobiliare e sulle conseguenze per il contribuente nel caso in cui abbia versato meno del dovuto.
L'articolo 20 elimina la riduzione dei termini di decadenza per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
L'articolo 21 modifica l'articolo 10-septies, comma 3, dello Statuto del contribuente, prevedendo che anche le circolari dell'amministrazione finanziaria riguardanti le istruzioni operative riferite ai suoi uffici debbano attenersi agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, quando nominato, dal suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria.
L'articolo 22 dispone l'aumento dall'11 al 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici paneuropei (PEPP).
L'articolo 23 prevede la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni detenute in società ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR. Tale imposta sostitutiva non può essere rateizzata.
L'articolo 24 precisa che, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IRAP agli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione dell'attività da loro svolta (come attività commerciale o non commerciale) è effettuata secondo quanto dispone il Testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 25 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa utilizzare i file delle fatture elettroniche, acquisiti dall'Agenzia delle entrate, non soltanto per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza.
L'articolo 26 introduce una serie di modifiche al Testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) nei settori del gas naturale, dell'energia elettrica e dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad imposta di consumo.
In particolare: vengono considerati usi non domestici e quindi sottoposti all'aliquota d'accisa ridotta gli impieghi del gas naturale nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili; viene introdotto uno specifico regime per le officine elettriche che acquistano, per uso proprio, energia elettrica per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica; viene estesa la possibilità di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica mediante canone annuo di abbonamento anche agli esercenti officine elettriche costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kilowatt; vengono estese ad alcuni prodotti sottoposti ad imposta di consumo diversi dai tabacchi lavorati (tra questi, i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina) sanzioni amministrative applicabili, per le corrispondenti violazioni, ai tabacchi lavorati; sono, infine, precisate le modalità di vigilanza sulla commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo.
L'articolo 27 reca le disposizioni di copertura finanziaria. In particolare, si incrementa la dotazione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, stabilendo che agli oneri derivantiPag. 135 dagli articoli 6, 10 e 11, nonché dal medesimo articolo 27, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 22 e 23 e mediante corrispondente riduzione del citato Fondo.
L'articolo 28 prevede, infine, che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Proposta di nomina del dottor Guido Stazi a presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 141.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.
Marco OSNATO, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere al Governo, della proposta di nomina del dottor Guido Stazi (Nomina n. 141) a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmessa dal Governo al Parlamento il 15 luglio 2026.
Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, rammenta preliminarmente, in ordine alla procedura riguardante l'esame parlamentare della proposta di nomina in esame, che il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, che ha istituito la Consob e che le attribuisce personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, stabilisce – ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 – che nei confronti del presidente e dei membri della Consob si applichino le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
In base all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, la Consob è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente e i membri della Consob durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
In particolare, la citata legge n. 14 del 1978 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare, che è espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.
Fa presente che la citata legge prevede inoltre che l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.
La Commissione Finanze è pertanto chiamata ad esprimersi, entro il prossimo 4 agosto, sulla proposta di nomina a Presidente della Consob del dottor Guido Stazi.
Il dottor Stazi ricopre dall'8 marzo 2022 l'incarico di Segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Particolare attenzione merita l'attività svolta dal dottor Stazi quale Segretario generale della Consob tra il giugno 2013 e il dicembre 2017.
L'incarico è stato ricoperto in una fase di profonda evoluzione della disciplina dei mercati finanziari, segnata dall'attuazione di importanti riforme europee e nazionali volte a rafforzare la trasparenza dei mercati, la tutela degli investitori e la competitività del sistema finanziario italiano.
In tale contesto, il Segretario generale ha rappresentato il principale punto di raccordo tra il Presidente, il Collegio della Commissione e la struttura amministrativa dell'Autorità, assicurando il coordinamento delle attività istituzionali e organizzative e concorrendo alla definizione delle strategie nazionali,Pag. 136 europee e internazionali in materia di regolazione e vigilanza finanziaria.
Nell'esercizio delle attribuzioni previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, il dottor Stazi ha assistito il Presidente nello svolgimento di tutte le sue funzioni. Ha partecipato alle riunioni del Collegio e alla discussione delle pratiche sottoposte alle successive determinazioni della Commissione, contribuendo al corretto svolgimento del processo istruttorio e decisionale.
Ha inoltre coordinato i rapporti istituzionali di carattere nazionale e supportato l'azione del Presidente presso le istituzioni europee e internazionali.
In particolare, ha monitorato l'attività del Parlamento e del Governo nelle materie di competenza della Consob, curato i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della normativa dell'Unione europea e collaborato con la Commissione alla definizione delle strategie nazionali e internazionali riguardanti la regolamentazione del settore finanziario.
Ha altresì supportato il Presidente e la Commissione nel processo di definizione e verifica dei piani strategici pluriennali e dei piani operativi annuali, garantendo il coordinamento dei collaboratori, dei consiglieri e dei consulenti posti a supporto del Collegio e il raccordo con la struttura operativa per il tramite del Direttore generale. Ha, infine, rappresentato la Consob nei rapporti con le altre Autorità amministrative indipendenti.
Rileva che tali funzioni evidenziano come l'attività del Segretario generale non fosse circoscritta alla gestione degli aspetti amministrativi, ma comprendesse un ruolo di rilievo nel supporto all'indirizzo strategico, nell'elaborazione delle politiche regolatorie, nelle relazioni istituzionali e nel raccordo tra gli organi di vertice e la struttura amministrativa.
Nel medesimo periodo il dottor Stazi ha ricoperto anche l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consob.
In tale qualità ha predisposto i Piani triennali di prevenzione della corruzione, assicurando la realizzazione e il monitoraggio delle misure previste e delle iniziative formative e di prevenzione rivolte al personale. Fa presente che ha inoltre curato la mappatura dei processi e delle procedure amministrative ai fini dell'individuazione e della prevenzione dei rischi corruttivi, nonché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
Si tratta di un'esperienza particolarmente significativa alla luce della crescente attenzione riservata dal legislatore ai principi di integrità amministrativa, trasparenza, responsabilità e buon andamento, principi che assumono una rilevanza ancora maggiore per le Autorità indipendenti, chiamate ad esercitare funzioni di regolazione e vigilanza con elevati standard di imparzialità e correttezza.
Tra le iniziative finalizzate al rilancio del mercato finanziario italiano e alla tutela degli investitori, alle quali il dottor Stazi ha contribuito nel ruolo di Segretario generale, assumono particolare rilievo il progetto «PiùBorsa», nonché le iniziative a tutela degli investitori, con particolare riferimento al percorso che ha condotto all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, strumento che rappresenta oggi uno dei principali presìdi di tutela del risparmio previsti dall'ordinamento italiano e costituisce una delle innovazioni più significative introdotte negli ultimi anni nel sistema di protezione degli investitori.
In conclusione, l'attività svolta dal dottor Stazi presso la Consob ha interessato aspetti organizzativi, regolatori e strategici, contribuendo all'ammodernamento dell'Autorità, al rafforzamento della trasparenza amministrativa, allo sviluppo del mercato dei capitali e alla tutela del risparmio, valori che costituiscono il fondamento della missione istituzionale della Commissione.
Rinvia, in conclusione, al curriculum che accompagna la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo per un quadro più ampio degli studi e della carriera del dottor Guido Stazi. Da esso emerge un percorso professionale di assoluto rilievo maturato ai vertici di primarie Autorità amministrative indipendenti, caratterizzato da una approfondita conoscenza del loro funzionamento e da una consolidata esperienza nei settori Pag. 137della regolazione dei mercati, della concorrenza, della vigilanza finanziaria e dell'organizzazione amministrativa.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 luglio 2026.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.