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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2026
715.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XII)
COMUNICATO
Pag. 44

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
Atto n. 423.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro il 17 agosto 2026.

  Erik Umberto PRETTO (FI-PPE), relatore per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Lampis, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, premette che lo schema di decreto in esame si compone di tre articoli.
  Segnala in via preliminare che la direttiva (UE) 2024/2839 ha modificato l'articolo 7 della direttiva 1999/2/UE – recepita con il decreto legislativo n. 94/2001 – in base a cui gli Stati membri erano tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione europea i risultati dei controlli effettuati sia negli impianti di irradiazione sia nella fase di commercializzazione del prodotto, nonché le informazioni relative agli impianti stessi. A seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2839, l'obbligo di comunicazione alla Commissione è ora limitato ai dati particolareggiati relativi agli impianti, che la Commissione provvede successivamente a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
  Pertanto, in attuazione della suddetta direttiva, l'articolo 1 dello schema di decreto in esame dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 94 del 2001, il quale prevede l'obbligo in capo al Ministero della salute di Pag. 45comunicare alla Commissione europea i metodi utilizzati per la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti degli alimenti e dei loro ingredienti, nonché i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione nella fase di commercializzazione del prodotto. Evidenzia che resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 94 del 2001, ai sensi del quale il Ministero della salute comunica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, il numero di riferimento dell'impianto e invii copia dell'autorizzazione, nonché di tutti i provvedimenti di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione stessa. Resta altresì fermo il sistema dei controlli sulla sicurezza e sul settore agroalimentare di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Le Autorità competenti mantengono infatti l'obbligo di trasmettere al Ministero della salute gli esiti dei controlli ufficiali effettuati, in quanto il provvedimento in esame incide esclusivamente sugli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, limitatamente ai profili descritti.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva che esso reca modifiche al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, con il quale è stata recepita la direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga l'articolo 13 del decreto legislativo n. 262 del 2002, che, al fine della rilevazione dei dati relativi all'emissione acustica, pone a carico del fabbricante o del suo mandatario l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Commissione europea copia della dichiarazione di conformità CE per ciascun tipo di macchina e attrezzatura, di cui all'allegato I del medesimo decreto, immesso in commercio o messo in servizio. Tale abrogazione determina, come sottolineato dalla relazione illustrativa, una riduzione degli oneri amministrativi previsti.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b), abroga conseguentemente il comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 262 del 2002, che sanziona in via amministrativa la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto. La relazione tecnico-finanziaria evidenzia che, dall'abrogazione della disposizione sanzionatoria, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le entrate derivanti dall'applicazione della predetta sanzione, avendo carattere eventuale e aleatorio, non risultano scontate nelle previsioni a legislazione vigente.
  L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ricorda, infine, che la Commissione europea ha adottato l'8 luglio 2026 un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE nei confronti dell'Italia, contestando il mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/2839, per quanto riguarda obblighi di rendicontazione nei settori degli alimenti e degli ingredienti alimentari, del rumore all'aperto, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.
  In conclusione, si riserva di presentare, d'intesa con il relatore per la VIII Commissione, una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.